Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6) Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: «11) Ministero dell'istruzione e del merito».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione e del merito;
12) Ministero dell'universita' e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche
con riferimento alle agenzie dotate di personalita'
giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico
di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e la relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
 
Art. 1 bis
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230

1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 8 del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - 1. - 7. Omissis.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento
dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni
di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024,
18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni
di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per
l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e
19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029
si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al
monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica
sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica
mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze
inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di
monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a
carattere prospettico, relativi alle domande accolte.».
 
Art. 2

Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 27:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;
3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».
3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorita' delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12, 27, 29 e 35,
comma 2, lettera h), del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di rapporti politici, economici, sociali e
culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
e di tutela degli interessi italiani in sede
internazionale; di analisi, definizione e attuazione
dell'azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri
Stati e con le organizzazioni internazionali; di
stipulazione e di revisione dei trattati e delle
convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle
collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
delle attivita' di integrazione europea in relazione alle
istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati
sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli
interventi della politica commerciale e promozionale con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del
sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese
e del made in Italy e delle regioni.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il
ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle
attivita' internazionali ed europee delle singole
amministrazioni con gli obiettivi di politica
internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio
dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche.».
«Art. 27 (Attribuzioni). - 1. (Abrogato).
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche
e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi
inclusi gli interventi in favore delle aree
sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di
politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo
del Paese presso le istituzioni internazionali e
comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico
e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli
indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione
del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del
turismo;
e).
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di nove direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste
all'articolo 28.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si
avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla
base di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
«Art. 35 (Attribuzioni). - 1.
2. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e
alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela
dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle
seguenti materie:
a). - g). Omissis
h) promozione di politiche per l'economia circolare
e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero delle imprese e del made in Italy;
i). - m). Omissis.
3.Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°marzo 2021, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica
e transizione digitale e istituzione del Comitato
interministeriale per la transizione digitale). - 1.-2.
Omissis.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dalla Autorita' delegata per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove
nominata, ed e' composto dai Ministri per la pubblica
amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, delle imprese e del made in Italy
e della salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri
Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie
oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste
all'ordine del giorno.
4.-11-bis. Omissis.».
 
Art. 3
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
3) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;
b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Attribuzioni). - 1. (Abrogato).
2. Sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e
foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo. Sono altresi' attribuiti al ministero le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
tutela della sovranita' alimentare, che esso esercita
garantendo la sicurezza delle scorte e degli
approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse
ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura
e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui
mercati internazionali.
3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e
coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e
forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi della pesca e
acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede
comunitaria ed internazionale; disciplina generale e
coordinamento delle politiche relative all'attivita' di
pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse
ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia in Agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209;; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui
all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita'
delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
sleale;
b-bis).».
 
Art. 4

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;
2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».
3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Attribuzioni). - 1. (Abrogato).
2. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e
alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela
dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle
seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre
1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della
difesa del mare e dell'ambiente costiero e della
comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; individuazione e attuazione delle misure
atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la
continuita' degli approvvigionamenti di energia e a
promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;
autorizzazione di impianti di produzione di energia di
competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili,
anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, compresi il
recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive
sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di
liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della
concorrenza nei mercati dell'energia e tutela
dell'economicita' e della sicurezza del sistema con
garanzia di resilienza; individuazione e sviluppo delle
reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del
gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro
gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi
nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e
coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e
chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di
idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino
in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa
tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le
competenze in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della
legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e
servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti
operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte
energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani
di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita'
ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione,
analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare
e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».
 
Art. 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili».
3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- L'articolo 5, del citato decreto-legge 1° marzo 2021,
n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri), abrogato dalla presente legge,
recava:
Disposizioni concernenti il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 6

Ministero dell'istruzione e del merito

1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) all'articolo 50, comma 1:
1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;
3) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti»;
c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».
3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».
3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,», al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 49, 50, 51 e
51-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi
scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la
definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
del personale docente e dei relativi titoli di accesso,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di
istruzione; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di
istruzione e di formazione nel territorio al fine di
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale; promozione del merito e valutazione
dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri
per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualita' del
servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in
raccordo con le competenze delle regioni e degli enti
locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica
superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che
la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione; sistema della
formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione
della filiera formativa professionalizzante, inclusa
l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli
di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto
all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione
finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione,
ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
per bambini fino ai sei anni.»
«Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di
cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4
e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale
generale non puo' essere superiore a ventotto, ivi inclusi
i capi dei dipartimenti.»
«Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo
per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; altre
competenze assegnate dalla vigente legislazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma
6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.-
6-quinquies. Omissis.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, ovvero ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, si provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo
Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di
organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre
posizioni dirigenziali di livello generale.
Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Nelle
more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione ai
sensi del primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di
livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero
di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo
svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca
per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Per le medesime finalita' la
dotazione finanziaria per gli uffici di diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno
2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1, 28 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di
euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-septies. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 62:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. n. 240:
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e
flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese
per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
2. - 5. Omissis.».
 
Art. 6 bis

Ministero della salute

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute e' incrementata di una unita', con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali e' pari a 12».
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2013, n. 138 (Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute
e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2013, n. 294.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.
 
Art. 6 ter
Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227.
1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
(Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
2003, n. 194:
«Art. 10 (Ufficio del Vice Ministro). - 1. In
aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo
9, comma 2, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore
contingente pari a sedici unita' di personale. Si applica
il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del
contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei
all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina
l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due
soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto
della delega.».
 
Art. 7
Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, in sede di prima applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026,».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2022, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma
2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte
salve le competenze del Ministero della difesa in materia
di difesa nazionale nonche' di realizzazione, mantenimento
e ristabilimento della pace e della sicurezza
internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle
attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei
ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione,
responsabilita' politica generale e coordinamento delle
politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra
ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale
delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' incrementata di una posizione di livello
generale e di due posizioni di livello non generale, da
assegnare a una apposita struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla
struttura di cui al presente comma fino al 31 dicembre
2026, possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai
sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.-3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il
punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai
sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione,
comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il
PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata. Il
Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della
gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation
EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della
gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle
riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il
necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR di cui
all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si
articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale
e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del
supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto
all'articolo 9.
2.-3. Omissis.».
 
Art. 8

Disposizioni in materia di Autorita' delegata

1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis,
della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Omissis.
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare
funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa
delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad
eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.
2.-4. Omissis.».
 
Art. 9
Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel
mondo - CIMIM

1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;
b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»;
c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:
«18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.
18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.
18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento.
18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
b) esame delle modalita' esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;
e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;
f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede europea.».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attivita' della societa' Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 18,
18-bis, 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. - 17. Omissis.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che li esercita, per le materie di
rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane
sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il
made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter, anche per
quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese
quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di
regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e, per le materie di
propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e
composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da
persona dallo stesso designata, dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona
dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti,
rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, della
Confederazione generale dell'industria italiana, di
Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione
italiana della piccola e media industria privata e
dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un
rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa, di Confartigianato imprese e da un
rappresentante del settore del commercio, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di
Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale
per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di
indirizzare e coordinare le strategie in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane,
al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.
18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dal
Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo
co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato
possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle
materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si
trattano argomenti che interessano le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un
presidente di regione o di provincia autonoma da lui
delegato.
18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con
cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del
giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento.
18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento delle strategie e dei progetti per
la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in
Italy nel mondo;
b) esame delle modalita' esecutive idonee a
rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati
esteri;
c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia
del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle
imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di
nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla
presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati
internazionali, al fine di prevedere misure compensative
per le imprese coinvolte;
d) valutazione delle iniziative necessarie per lo
sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di
nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei
processi di internazionalizzazione;
e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da
parte delle amministrazioni competenti;
f) adozione di iniziative idonee a superare
eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli
obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede europea.
19.-29. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale
della Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), il direttore generale del
Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero e sulla base degli
indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale
per la politica economica estera (CIPES), all'uopo
allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche
con riferimento a specifiche iniziative di rilevante
interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli
interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai
settori economici, alle aree geografiche, alle priorita' e
ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. Il
Ministero delle imprese e del made in Italy e'
periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico
dell'attivita' della societa' Simest S.p.A., anche ai fini
dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento
attribuiti al Comitato interministeriale per il made in
Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In ogni
caso gli interventi della societa' devono essere basati su
rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative
partecipate.
2.-3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, lettera
e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94,
Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - (SACE S.p.A. e Commissione per la
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti). - 1.Omissis.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE
S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno
all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese
e di rilancio degli investimenti:
a).-d). Omissis;
e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy in
ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini
dell'efficace attuazione delle misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare
riferimento alle decisioni relative all'assunzione di
impegni e al recupero dei crediti, e ivi incluse le
decisioni relative alla Simest S.p.A.;
f). Omissis.
3.-3-bis. Omissis.».
 
Art. 10

Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:
a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;
b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;
c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;
d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.
1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;
c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy e dopo le parole: «provvedimenti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: « a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti). - 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto
investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore
superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, in
sostituzione dell'amministrazione proponente, previa
assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi
decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi
preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241
del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su
istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere
sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e
comportamenti, che restano imputati all'amministrazione
sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con
risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei
confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, e'
istituita presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle
imprese, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato
delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura
raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i
seguenti compiti:
a) istruttoria delle richieste, anche
confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e
locali, coinvolti nell'investimento;
b) sostegno alle imprese al fine di individuare
iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a
rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del
procedimento;
c) in caso di inerzia dell'amministrazione
competente, assegnazione di un termine entro cui
provvedere;
d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della
proposta di provvedimento al dirigente responsabile per
l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.
1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche
avvalendosi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.».
 
Art. 10 bis

Titolarita' del portale «Italia.it»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministero ha la titolarita' del portale "Italia.it", di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attivita' di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
1-bis. Il Ministero ha la titolarita' del portale
"Italia.it", di cui al comma 2 dell'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei
diritti connessi al dominio stesso e della relativa
piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e
indirizzare strategicamente la strutturazione del portale
medesimo e le attivita' di promozione delle politiche
turistiche nazionali svolte per mezzo di esso.».
 
Art. 11

Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione nazionali ed europee»;
2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.»;
c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione, ferme restando le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di
materia concernente la politica industriale, il Ministro
delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto
dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. Alle riunioni del
Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro
delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione
ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di
coordinare le politiche e le misure di incentivazione
nazionali ed europee in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del
consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita'
ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile;
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia
di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e
dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, il
relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure e indica
altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste
dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di
Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di
Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e'
approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni
dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei
termini di cui al secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da
parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle
misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione
di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato
tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente
articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il Ministro della transizione ecologica invia
alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei
sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei
sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di
contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
ecologica".
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle
priorita' indicate anche in sede europea e adotta le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del
CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma
2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di
istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai
componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del
made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del
CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
10. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 12
Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e
istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del
mare.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuita' territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ed e' composto dalle Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Art. 12 bis
Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate

1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: «nonche', per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3,
lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme
sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento
normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2022, n. 110, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Procedure di contrattazione). - 1.-2.
Omissis.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui
al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali
stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta
dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la
presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze nonche', per gli accordi sindacali relativi
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare,
dai Ministri dell'interno e della giustizia o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il
Capo di stato maggiore della difesa o un suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore
delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo
concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale
delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b). Omissis.
4.-5. Omissis.».
 
Art. 13

Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.
 
Art. 13 bis
Soppressione della commissione medica superiore del Ministero
dell'economia e delle finanze

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalita' gia' applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonche' nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresi', una funzione di coordinamento delle attivita' delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.
4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.
5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalita' di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalita' di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023»;
b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»;
c) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28,
S.O.:
«Art. 106 (Commissione medica superiore). - Il
Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri
interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione
medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali
superiori medici del servizio permanente o delle categorie
in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati
od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o
infermita' in esame, di liberi docenti universitari,
nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o
invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la
qualifica di partigiano combattente. Possono far parte
della commissione medica superiore anche ufficiali medici
aventi il grado di capitano purche' docenti universitari
ovvero purche' specializzati in materie relative alle
lesioni o infermita' in esame.
Un quarto dei membri della commissione predetta e'
scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale
delle famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione
nazionale vittime civili di guerra.
Nei casi in cui non sia possibile per le predette
associazioni completare le rispettive rappresentanze con
ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma,
il Ministro del tesoro puo' integrare la rappresentanza
delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente
numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni
previste dal primo comma dell'articolo 109.
La commissione e' presieduta da un tenente generale
medico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
(Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e
disposizioni finanziarie). - 1.-3. Omissis.
3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e
armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione
delle condizioni di invalidita', di disabilita', di
inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di
verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le
funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero
dell'economia e delle finanze nell'attivita' di
coordinamento, organizzazione e segreteria delle
commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici
relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e
inabilita' lavorativa di cui all'articolo 71 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274,
e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nei confronti del personale delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°
giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di
accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale
obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, ne'
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono
stabilite le norme di coordinamento e le modalita'
attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a
3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo
degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello
Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme
allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a
3-septies, a legislazione vigente, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da
trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies.-3-decies. Omissis.».
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.