Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 ottobre 2022, n. 209
Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che stabilisce che sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita' ai principi ivi indicati e, in particolare, i commi 2 e 4 che dispongono, in favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, la non concorrenza alla formazione del reddito determinato ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Visto, altresi', il comma 3 del citato articolo 111-bis, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 111-bis dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017;
Vista la legge 23 agosto 1988, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con nota n. 0860244 del 29 giugno 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2021;
Vista la comunicazione in data 2 agosto 2022 alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l'operatore bancario che conforma la propria organizzazione e la propria attivita' alle prescrizioni attuative dell'articolo 3;
b) personale: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne;
c) remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre societa' del gruppo bancario. Non sono considerati remunerazione i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi;
d) TUB: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'articolo 111-bis, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). - 1.
Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le
banche che conformano la propria attivita' ai seguenti
principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone
giuridiche secondo standard di rating etico
internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione
all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente,
anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla
lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela
della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio
portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di
lucro o a imprese sociali con personalita' giuridica, come
definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono
nella propria attivita';
e) adottano un sistema di governance e un modello
organizzativo a forte orientamento democratico e
partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere
al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e
quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo'
superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai
sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di
finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento
delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le
norme di attuazione delle disposizioni del presente
articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico
della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in
ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e'
riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis".»
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 81 (Reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da
qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa
ed e' determinato secondo le disposizioni di questa
sezione.»
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto individua:
a) i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la propria organizzazione e la propria attivita' per assumere, previa attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari di finanza etica e sostenibile, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 111-bis del TUB, nel rispetto del limite di spesa complessiva fissata annualmente dal comma 3 del citato articolo;
b) la procedura per la richiesta e il riconoscimento della agevolazione fiscale.

Note all'art. 2:
- Il riferimento al testo dell'art. 111-bis, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Operatori bancari di finanza etica e sostenibile

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita' ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 111-bis del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti attuativi:
a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva valutazione dell'impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall'Unione europea, dalle Nazioni unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall'Organizzazione internazionale del lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani. In ogni caso non sono conformi a standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche:
1) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;
2) che, nell'ambito della propria attivita', consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;
3) di cui e' stata accertata in via definitiva la responsabilita' per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
4) i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le violazioni o i danni di cui al punto 3;
b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la loro erogazione, mediante apposita relazione annuale consultabile anche sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti beneficiari del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;
d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonche' riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, sesto comma, del codice civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli utili sono reinvestiti nell'attivita' propria della banca;
e) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
1) numero di soci non inferiore a duecento;
2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, rilevano i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona e i voti attribuibili, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;
3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, inclusa la possibilita' di esprimere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza;
4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati, quali soci o altri finanziatori, circa le linee di indirizzo della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;
f) ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione» delle banche stabilite dalla Banca d'Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non supera il valore di 5. A tal fine:
1) il numeratore e' costituito dalla remunerazione totale, fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione piu' alta;
2) il denominatore e' costituito dalla media della remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del soggetto con la remunerazione piu' alta.
2. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile acquisiscono da un soggetto terzo e indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale o da un organismo di certificazione, come individuato dall'articolo 5, una attestazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'attestazione deve essere valida con riguardo all'esercizio a cui si riferisce la richiesta di agevolazione di cui all'articolo 4.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e' dichiarata, altresi', dall'organo di amministrazione dell'operatore bancario di finanza etica e sostenibile.
4. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile danno comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta attestazione rilasciata ai sensi del comma 2; la comunicazione ha esclusivamente finalita' informative, non e' condizione per la concessione dell'agevolazione fiscale e da essa non discendono adempimenti a carico della Banca d'Italia.

Note all'art. 3:
- Il riferimento al testo dell'art. 111-bis, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 104 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.»
«Art. 104 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) si
applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si
applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico
nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore
iscritti nel medesimo Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo all'autorizzazione della
Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e,
comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 recante
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
luglio 2017, n. 167.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.»
- Si riporta il testo dell'art. 2346 del codice civile:
«Art. 2346 (Emissione delle azioni). - La
partecipazione sociale e' rappresentata da azioni; salvo
diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puo'
escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere
l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e
circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di
ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale
sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni
a tutte le azioni emesse dalla societa'.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si
applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale
delle azioni emesse.
A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta
e per un valore non superiore a quello del suo
conferimento. Lo statuto puo' prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti puo' essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale.
Resta salva la possibilita' che la societa', a
seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di
opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In
tal caso lo statuto ne disciplina le modalita' e condizioni
di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la
legge di circolazione.»
 
Art. 4

Agevolazione fiscale

1. Una quota pari al 75 per cento dell'utile dell'esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui detti utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa annuale stabilito dall'articolo 111-bis, comma 3, del TUB.
2. La destinazione degli utili e' attestata dal collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. Gli operatori bancari che intendono avvalersi dell'agevolazione presentano, a pena di decadenza, dal 2 maggio al 23 maggio dell'esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili di cui al comma 1, apposita richiesta da inviare, tramite posta elettronica certificata, all'Agenzia delle entrate, all'indirizzo pubblicato sul sito istituzionale.
4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicati:
a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto richiedente e del rappresentante legale;
b) il risparmio d'imposta corrispondente all'ammontare della quota degli utili dell'esercizio destinati a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile nella misura non eccendente il limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle richieste di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate annualmente ai sensi dell'articolo 111-bis, comma 3, del TUB e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, comunque ricondotto per ciascun beneficiario nel limite di euro 200.000, riconosce la quota pari al 75 per cento a tutti i richiedenti solo se la spesa complessiva rientra nel limite massimo annuale suddetto. In ogni altro caso, per assicurare il rispetto del limite massimo annuale di spesa, determina la percentuale massima del risparmio d'imposta attribuibile, sempre sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse annualmente stanziate e l'ammontare delle richieste individuali ricondotte al limite suddetto, e la comunica agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun beneficiario applica la suddetta percentuale per determinare il risparmio d'imposta effettivamente fruibile.
6. L'attestazione della destinazione degli utili prevista al comma 2 e l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono acquisite dall'operatore bancario, a pena di decadenza dall'agevolazione, prima della presentazione della richiesta di cui al comma 3 e sono conservate a cura del beneficiario fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Note all'art. 4:
- Il riferimento al testo dell'art. 111-bis, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013 e' riportato nelle note
alle premesse.
 
Art. 5

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione possiede un certificato di accreditamento emesso a fronte della ISO/IEC 17065 in merito al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a svolgere il processo di valutazione della conformita'. Nel gruppo di verifica deve essere presente almeno un revisore legale.
4. L'organismo di certificazione rilascia l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2, seguendo, per quanto riguarda la periodicita' e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla ISO/IEC 17021-1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 2022

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1841

Note all'art. 5:
- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto
2008, n. L 218.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al
fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.»