Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2023 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE |
DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2023 |
Approvazione dello statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2005 con il quale e' stata istituita l'Universita' degli studi di scienze gastronomiche; Vista la legge n. 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione del 25 novembre 2022 dello statuto;
Decreta:
Art. 1
E' approvato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, lo statuto dell'Universita' degli studi di scienze gastronomiche. Pollenzo, 9 gennaio 2023
Il rettore: Biolatti |
| STATUTO
Art. 1. Istituzione
1.1. L'Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta (di seguito denominata Universita') e' stata istituita con decreto ministeriale del 15 aprile 2005. 1.2. L'Universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente statuto e non ha fini di lucro. 1.3. Ente promotore dell'Universita' e' l'Associazione Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche, che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali, contribuisce all'elaborazione dei programmi di sviluppo e ne assicura la dotazione finanziaria e il mantenimento. |
| Art. 2. Sedi
2.1 L'Universita' ha sede legale nel Comune di Bra (Cuneo), in localita' Pollenzo. 2.2 Il consiglio di amministrazione puo' istituire sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate. |
| Art. 3. Missione e finalita'
3.1. L'Universita' si pone come centro internazionale di studio e ricerca multi- e inter-disciplinare sul cibo. Le sue finalita' sono l'insegnamento e la ricerca attinenti, da molteplici prospettive, alle produzioni trasformazioni, pratiche e consumi. Con scienze gastronomiche e' da intendersi l'insieme di tutte le discipline - umanistiche, sociali, scientifiche e tecnologiche - che contribuiscono a tale studio. L'Universita' promuove la condivisione di conoscenze orientate alla sostenibilita', alla sovranita' e alla difesa della biodiversita', nel quadro delle risoluzioni 62/194, 69/292, 70/1 delle Nazioni Unite, non solo con riguardo all'alimentazione ma come modello culturale generale. A tale fine, l'Universita' promuove la transizione verso modelli sociali ed economici sostenibili, inclusivi, equi e democratici. 3.2. L'Universita', attraverso la realizzazione di percorsi formativi d'eccellenza, ha lo scopo di formare gastronome e gastronomi capaci di operare nel mondo della valorizzazione, comunicazione, produzione, commercializzazione del cibo in tutte le sue forme e in tutti i contesti storici, geografici e culturali. 3.3. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo del sapere e la promuove, la sostiene e la realizza, anche attraverso progetti e attivita' volte a incentivare lo studio post-universitario e la formazione continua. 3.4. L'Universita' considera l'interazione costante con la societa' civile come parte integrante della propria missione e, a tale scopo, promuove occasioni di apertura, scambio, relazione e conoscenza, sia sul piano locale che nazionale e internazionale. 3.5. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, caratterizzandosi come luogo aperto a coloro che vogliano contribuire, con un lavoro culturale coerente con i fini delineati nel presente statuto, al progetto dell'Universita'. 3.6. L'Universita' opera in assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua. L'Universita' promuove la parita' delle opportunita' nell'accesso alla formazione, alla ricerca e al mercato del lavoro. Laddove, nella comunicazione dell'ateneo a tutti i livelli, sia utilizzato il genere maschile singolare per tutti i sostantivi indicanti qualifica o attivita' professionale, cio' e' da considerarsi quale uso inclusivo di ogni genere. 3.7. L'Universita', attraverso un Sistema di assicurazione della qualita', promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attivita' (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), individuando le opportune azioni correttive nel caso non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo. 3.8. Per il perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. 3.9. Per il perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi e associazioni con altre universita', organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 3.10. Studenti, professori, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali e sono tenuti altresi' a osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonche' ad assumere, all'interno del campus, in ogni contesto in cui si eserciti la condizione di membri della comunita' accademica e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione. 3.11. L'Universita' cura la formazione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Inoltre, opera nel campo della formazione culturale e professionale attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali e di sostegno all'imprenditorialita' degli studenti e/o laureati e diplomati dell'Universita'. 3.12. L'Universita' mantiene rapporti con i propri studenti attraverso il Consiglio degli studenti ovvero con una o piu' associazioni come previsto dall'art. 20.5, favorendone ed eventualmente coordinandone la collaborazione. 3.13. L'Universita' mantiene rapporti con i propri alunni coordinandone e favorendone la partecipazione alle attivita' dell'Universita'. |
| Art. 4. Titoli di studio
4.1. L'Universita' puo' rilasciare i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) dottorato di ricerca; d) master universitario di primo e secondo livello; e) diploma di specializzazione (DS); f) dottorato di ricerca (DR); 4.2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4.3. L'Universita' puo' rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. |
| Art. 5. Patrimonio e mezzi finanziari
5.1. L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'. 5.2. I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da: a) proventi della retta universitaria fissata annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio attivati; b) altri proventi delle attivita' istituzionali; c) contributi e fondi conferiti a qualunque titolo dall'ente promotore, l'Associazione Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche e dai soci fondatori e sostenitori di quest'ultima; d) i beni, i contributi, le erogazioni e i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. |
| Art. 6. Organi dell'Universita'
6.1 Sono organi dell'Universita': a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il vice presidente; d) il Comitato esecutivo; e) il rettore; f) il senato accademico; g) il Consiglio accademico; h) il direttore generale; i) il Collegio dei revisori dei conti; j) il Nucleo di valutazione; k) il Collegio di disciplina; l) il Consiglio degli studenti. 6.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto. |
| Art. 7. Consiglio di amministrazione - Composizione
7.1 Il consiglio di amministrazione si compone di un numero minimo di sette membri, elevabili a ventuno e precisamente: a) Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione dell'Associazione Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche; b) il presidente dell'Associazione Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche o persona dallo stesso designata; c) il rettore dell'Universita'; un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, se designato dal ministero stesso; d) da tre a diciassette consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione dell'Associazione Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche, scelti tra personalita' che si siano particolarmente distinte in campo culturale, accademico e della ricerca o in rappresentanza di enti pubblici e privati e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri determinati dal consiglio di amministrazione stesso per il funzionamento dell'Universita'. 7.2 Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, rimangono in carica tre anni e, comunque, sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato triennale, e possono essere riconfermati. Il rettore decade dalla carica di consigliere di amministrazione con la conclusione del proprio mandato. 7.3 In seno al consiglio di amministrazione, il genere meno rappresentato e' presente con un numero di membri pari almeno a un terzo del totale, arrotondato per difetto. 7.4 I membri del consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo residuo del mandato del consigliere sostituito. 7.5 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica. 7.6 Il presidente del consiglio di amministrazione nomina un segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avra' diritto di voto. |
| Art. 8. Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione
8.1. La convocazione e l'ordine del giorno sono predisposti dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ogni qualvolta si renda necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del presidente e del vice presidente la convocazione e l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione sono predisposti dal consigliere piu' anziano. 8.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, compresa l'e-mail; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno. 8.3. Le riunioni con la presenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono valide anche senza la preventiva convocazione. La riunione e' da intendersi totalitaria anche nel caso in cui uno o piu' consiglieri siano presenti in videoconferenza, teleconferenza o in audio conferenza, secondo le modalita' indicate nel comma successivo. 8.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita' - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. 8.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica. 8.6. Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.7. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del presidente. 8.8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale con funzione consultiva. 8.9. Il presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti. |
| Art. 9. Competenze del consiglio di amministrazione
9.1 Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo e di programmazione generale dell'Universita'. Esso sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. 9.2 Il consiglio di amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'. 9.3 In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 9.4 Compete al consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e deliberare i relativi programmi; b) predisporre e approvare il Piano strategico pluriennale, sentito il parere del senato accademico; c) monitorare l'attuazione del Piano strategico, aggiornandolo, quando necessario, sentito il parere del senato accademico; d) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello statuto e le eventuali modifiche; e) deliberare i regolamenti di Ateneo; f) nominare il rettore su proposta del presidente; g) deliberare l'articolazione interna dell'Ateneo, istituendo strutture organizzative a cui attribuire lo svolgimento, la gestione e il coordinamento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; h) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto; i) deliberare, su proposta del presidente, l'eventuale attribuzione di specifiche deleghe ai consiglieri; j) nominare il direttore generale, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, attribuendogli eventuali ulteriori deleghe rispetto a quelle indicate nell'art. 14 del presente statuto; k) deliberare in materia di organico dei professori e dei ricercatori; l) deliberare, su proposta del Consiglio accademico, in ordine alle nomine in ruolo e prese di servizio dei professori e alla stipula dei contratti di lavoro con i ricercatori a tempo determinato; m) deliberare, su proposta del Consiglio accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; n) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita'; o) deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate; p) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale; q) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del rettore e delle altre cariche istituzionali, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari sui docenti dell'Ateneo, su proposta del Collegio di disciplina; r) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche e i relativi corsi accademici su proposta del Consiglio accademico; s) deliberare in ordine all'assegnazione di assegni di ricerca o di contratti di ricerca, regolamentati dall'art. 22 della legge n. 240/2010, modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca e di contratti di collaborazione alla ricerca, su proposta del Consiglio accademico; t) deliberare in ordine all'assegnazione di esoneri, totali o parziali, dal pagamento della retta, al conferimento di borse di studio, nonche' a ogni altro sostegno a favore degli studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate; u) deliberare sull'ammontare delle rette e dei contributi e sul loro eventuale esonero; v) deliberare, sentito il Consiglio accademico, convenzioni con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi per oggetto attivita' attinenti alla didattica e alla ricerca; w) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati; x) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta del senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; y) deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque funzionali alle attivita' didattiche e di ricerca, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; z) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali; aa) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri; bb) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo statuto; cc) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto. |
| Art. 10. Comitato esecutivo
10.1 Il Comitato esecutivo e' costituito da cinque membri: a) il presidente; b) il vice presidente; c) il rettore; d) due componenti designati dal consiglio di amministrazione, scelti tra i suoi componenti. 10.2 Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale. 10.3 In seno al Comitato esecutivo, il genere meno rappresentato e' presente con un numero di membri pari almeno a un terzo del totale, arrotondato per difetto. 10.4 Il presidente puo' altresi' invitare uno o piu' consiglieri di amministrazione a partecipare alle riunioni, ovvero altri soggetti alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti. 10.5 I componenti del Comitato esecutivo restano in carica per la durata del mandato del consiglio di amministrazione che lo ha costituito e fino all'entrata in carica del nuovo consiglio di amministrazione. 10.6 Il Comitato esecutivo delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. 10.7 Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. 10.8 Il Comitato esecutivo nomina un segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Comitato; in tale ultimo caso, egli non avra' diritto di voto. 10.9 Per la validita' delle riunioni del Comitato esecutivo e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. 10.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del presidente. 10.11 L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, compresa l'email. In caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno. 10.12 Le riunioni con la presenza di tutti i componenti del Comitato esecutivo sono valide anche senza la preventiva convocazione. La riunione e' da intendersi totalitaria anche nel caso in cui uno o piu' consiglieri siano presenti in videoconferenza, teleconferenza o in audio conferenza. 10.13 Al Comitato esecutivo, in materia di modalita' di svolgimento delle riunioni, si applicano le medesime disposizioni previste per il consiglio di amministrazione, nel precedente art. 8.4. |
| Art. 11. Presidente
11.1 Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. 11.2 Il presidente inoltre: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; c) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; d) nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti; tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo nella prima riunione successiva; e) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e del rettore; f) propone al consiglio di amministrazione e/o al Comitato esecutivo l'attribuzione di deleghe ai consiglieri; g) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto. |
| Art. 12. Vice presidente
12.1 Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione nomina un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. |
| Art. 13. Rettore
13.1 Il rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto. 13.2 Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano. Egli resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato fino a un massimo di due mandati consecutivi. 13.3 Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio; b) convoca e presiede il Consiglio accademico e il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative delibere e il coordinamento con l'attivita' del consiglio di amministrazione; c) sovrintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale; d) formula proposte ed esprime pareri e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' nell'ambito delle funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico di cui al presente articolo; e) propone al consiglio di amministrazione le direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; f) e' membro di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Consiglio accademico e del senato accademico; g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; h) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica; i) esercita l'autorita' disciplinare e sugli studenti; j) propone al Collegio di disciplina l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato; k) ha facolta' di delegare specifiche funzioni relative alla attivita' didattica, di ricerca e terza missione e di gestione a docenti dell'Ateneo; l) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto. 13.4 Il rettore nomina un prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e al quale puo' conferire specifiche deleghe. 13.5 Il rettore puo' conferire a uno o piu' docenti dell'Ateneo l'incarico di coordinare e seguire particolari aspetti della gestione dell'universita'. Il rettore puo' altresi' nominare uno o piu' vice-rettori con deleghe specifiche. |
| Art. 14. Direttore generale
14.1 La direzione della struttura amministrativa, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e' affidata al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il direttore generale svolge le proprie funzioni nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione. 14.2 La durata del mandato del direttore generale e' di tre anni, al termine dei quali puo' essere riconfermato. 14.3 in particolare, il direttore generale: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformita' alle direttive impartite e agli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione; b) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi; c) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo; d) partecipa con funzione consultiva alle sedute del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Consiglio accademico e del senato accademico; e) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 15. Senato accademico
15.1 Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dal presidente; c) dal prorettore; d) dai vice rettori e/o dai delegati del rettore, ove nominati; e) da un rappresentante dei professori di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori, eletti tra i membri di ciascun ordine che non rivestano gia' una delle posizioni di cui alle lettere a), b), c) e d). 15.2 In caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal prorettore ovvero, in sua assenza, dal professore di prima fascia con maggiore anzianita'. 15.3 Alle sedute del senato accademico partecipano, con funzione consultiva, il direttore generale dell'Universita' ed eventuali invitati da parte del rettore, in relazione a specifici punti oggetto di esame. 15.4 Il senato accademico e' convocato dal rettore ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 15.5 Spettano al senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Universita' e alle strutture didattiche e di ricerca. 15.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico: a) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto; b) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione; c) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; d) deliberare il regolamento didattico di Ateneo; e) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione e di nuovi corsi di studio; f) proporre al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; g) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Universita'; h) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto. 15.7 Il senato accademico viene costituito ed opera al raggiungimento nei ruoli dell'Ateneo del numero complessivo di trenta professori e ricercatori, di cui almeno quindici professori di ruolo. La durata in carica dei rappresentanti di cui all'art. 15.1, lettera e) coincide con la durata in carica del rettore. 15.8 Fino al raggiungimento dei requisiti per la costituzione di cui al comma precedente, tutte le funzioni del senato accademico sono svolte dal Consiglio accademico dell'Universita'. |
| Art. 16. Il Consiglio accademico
16.1 Il Consiglio accademico si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) dei professori di ruolo dell'Ateneo; c) di una rappresentanza dei ricercatori eletta nella proporzione di un rappresentante ogni cinque ricercatori, arrotondata per eccesso; d) di un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca, regolamentati dall'art. 22 della legge n. 240/2010, modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022; e) di un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) di una rappresentanza di due studenti, regolarmente iscritti e in corso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, eletti da tutti gli studenti anch'essi regolarmente iscritti e in corso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, attivati dall'Universita', in conformita' alle prescrizioni dell'apposito regolamento. 16.2 Alle sedute del Consiglio accademico possono inoltre partecipare, con funzioni consultive e qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne richiedano la presenza, altri invitati da parte del rettore. 16.3 In caso di assenza o impedimento del rettore, la presidenza del Consiglio accademico e' assunta dal prorettore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia con la maggiore anzianita' nel ruolo. 16.4 Le funzioni di segretario del Consiglio accademico sono esercitate dal membro con la minore anzianita' tra i professori di ruolo dell'Universita'. 16.5 Le modalita' di funzionamento del Consiglio accademico sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 16.6 Al Consiglio accademico spettano le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze: a) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio; b) predisporre e approvare le proposte dei piani di sviluppo dell'Ateneo; c) programmare e organizzare le attivita' didattiche nel rispetto della liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico; d) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo; e) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati; f) formulare proposte per il conferimento delle lauree «honoris causa»; g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto; h) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto. 16.7 In conformita' a quanto previsto dall'art. 15.7, alle competenze del Consiglio accademico di cui al punto 16.6 si sommano, fino alla costituzione del senato accademico, le competenze di tale organo, di cui all'art. 15.6. |
| Art. 17. Nucleo di valutazione di Ateneo
17.1 Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' un organo con funzioni di valutazione e indirizzo, nell'ambito della politica della qualita' attuata dagli organi di governo. 17.2 Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, esterni all'Ateneo, e almeno uno nominato tra i docenti dell'Ateneo. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio accademico/senato accademico per la componente docenti dell'Universita'. 17.3 Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al presidente del consiglio di amministrazione e al rettore. 17.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 18. Collegio dei revisori dei conti
18.1 Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta della contabilita' e redige una relazione al bilancio di esercizio. 18.2 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno due membri effettivi e un membro supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili. Il Presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Associazione Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su designazione del Ministero stesso. 18.3 I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, e comunque sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato, e possono essere confermati. 18.4 In seno al Collegio dei revisori, il genere meno rappresentato e' presente con un membro. 18.5 Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. |
| Art. 19. Collegio di disciplina dei docenti
19.1 Il Collegio di disciplina e' composto da tre membri, di cui: due componenti esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima o di seconda fascia in regime di tempo pieno e i ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno appartenenti ai ruoli di un Ateneo italiano; un professore di prima o di seconda fascia in regime di tempo pieno o un ricercatore a tempo indeterminato a tempo pieno dell'Ateneo, eletto dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo stesso. 19.2 La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 19.3 Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni accademici. 19.4 Il Collegio di disciplina, su proposta del rettore a cui spetta l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo, e' competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento medesimo, nel rispetto dei principi di riservatezza, secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. L'avvio del procedimento disciplinare, nei casi di illeciti commessi dal rettore, spetta al professore di prima fascia piu' anziano. 19.5 Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento, di archiviazione o sanzionatorio, trasmessa al consiglio di amministrazione chiamato a deliberare in merito. 19.6 Il consiglio di amministrazione applica la sanzione conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. |
| Art. 20. Consiglio degli studenti
20.1 Il Consiglio degli studenti e' organo consultivo dell'Universita' e svolge funzione di coordinamento dell'attivita' di rappresentanza degli studenti. 20.2 In particolare, il Consiglio degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per le attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione. 20.3 Il Consiglio degli studenti e' composto da rappresentanti degli Studenti e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale presente nell'Universita', nel quale sia prevista la loro partecipazione. 20.4 Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno un presidente, che resta in carica un anno accademico. 20.5 In caso di mancata nomina del Consiglio degli studenti, il consiglio di amministrazione, sentiti i rappresentanti degli studenti, ha facolta' di delegarne le funzioni all'Associazione degli studenti maggiormente rappresentativa. |
| Art. 21. Laboratori e centri di ricerca
21.1 L'Universita', con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, puo' istituire laboratori e centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale. 21.2 L'istituzione di laboratori e centri di ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 21.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 22. Biblioteca
22.1 La biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema. 22.2 L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 23. Personale tecnico-amministrativo
23.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' affidata al direttore generale nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione. 23.2 La dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del direttore generale dell'Universita', sono determinati dal consiglio di amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato. |
| Art. 24. Personale docente
24.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita', nonche' dai ricercatori, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente. 24.2 Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti per attivita' didattica e di ricerca possono essere stipulati con professori, docenti e ricercatori di altre Universita', anche stranieri, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici. Tali contratti, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; non configurano - se non diversamente disposto - rapporti di lavoro subordinato e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, e in ogni caso non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. 24.3 Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all'attivita' didattica e di ricerca, l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato, anche da lavoro subordinato, qualora ne ricorrano i presupposti, con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. 24.4 Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dal Comitato esecutivo, conformemente alla normativa di riferimento. 24.5 L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'universita' stessa. |
| Art. 25. Stato giuridico del personale docente
25.1 Ai professori e ai ricercatori dell'Universita' e' assicurato stato giuridico e trattamento economico, di carriera e di quiescenza, non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita' statali. 25.2 Il consiglio di amministrazione ha la facolta' di determinare a favore dei professori e ricercatori dell'Ateneo un trattamento economico integrativo, attribuito su base meritocratica, nel rispetto dei principi di legge. 25.3 Per la selezione e la chiamata in ruolo dei professori e per la selezione dei ricercatori a tempo determinato dei professori di ruolo e dei ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per le Universita' statali. |
| Art. 26. Diritto allo studio
26.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate. 26.2 A tale scopo l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli studenti. 26.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'assegnazione di esoneri dal pagamento della retta, l'erogazione di borse di studio, premi e ogni altro sostegno ritenuto idoneo a favore degli studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi. |
| Art. 27. Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio
27.1 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Universita', in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale. 27.2 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'Universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente all'Associazione «Amici dell'Universita' di scienze gastronomiche», o ad altro Ente non commerciale da quest'ultima indicato che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
| Art. 28. Norme finali
28.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le norme vigenti. 28.2 Sono abrogate tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. 28.3 Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 28.4 Le norme inerenti la composizione del consiglio di amministrazione, ex art. 7, e del Comitato esecutivo ex art. 10, operano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivamente alla data di pubblicazione del presente statuto. |
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