Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 novembre 2022 |
Corso di formazione del personale da immettere nel Comando Carabinieri per la tutela della salute. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 8; Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri antisofisticazioni (NAS) di Foggia» e, in particolare, l'art. 5, relativo alle attribuzioni del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102; Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2015, recante «Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS carabinieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2015, n. 199; Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016, recante «Estensione del decreto 30 luglio 2015 concernente le attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo, a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli Nas», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2016, n. 142; Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute; Vista la nota del 21 marzo 2022 del Comando carabinieri per la tutela della salute, con la quale e' stata inoltrata a questo Ministero la richiesta di integrare il quadro normativo vigente, al fine di consentire anche ai militari del ruolo sovrintendenti, in possesso di laurea di primo livello, di essere ammessi al corso di specializzazione in antisofisticazioni e sanita';
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 1 del decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del decreto 30 luglio 2015 citato in premessa si applicano, ove compatibili, anche agli ufficiali e al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in possesso di laurea di primo livello, i quali, previa selezione, abbiano frequentato un corso di formazione teorico e pratico di livello universitario della durata complessiva minima di trecento ore frontali e abbiano svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso i reparti dipendenti del Comando carabinieri per la tutela della salute». |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2022
Il Ministro: Schillaci |
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