Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 novembre 2022, n. 208 |
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973; Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'8 giugno 2021; Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 maggio 2022;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Inserimento di nuovi acciai
1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, e successive modificazioni, e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 novembre 2022
Il Ministro: Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 55
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - La legge 30 aprile 1962, n. 283 recante: «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari): «Art. 3. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli, o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quando stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni.». - Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O. - Il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, (Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2019, n. 179. - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) e' pubblicata nella GUUE n. L 241 del 17 settembre 2015.
Note all'art. 1: - La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2019, n. 267. |
| Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
«Sezione 6 Acciai inossidabili» Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti. Parte A Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte B Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A. Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato un limite percentuale nella tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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