Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre 2022
Disciplina tecnica in materia di modalita' di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprieta' di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, paragrafo 4, lettera c), che dispone che «Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: c) di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3.500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacita' di carico in relazione allo stesso veicolo.»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2 - come introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera e), n. 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 - con il quale e' stata data introdotta nell'ordinamento nazionale la previsione di cui al citato art. 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;
Visto l'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (ora delle infrastrutture e dei trasporti) la definizione delle modalita' di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonche' di aggiornamento del documento unico gia' rilasciato;
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996, e successive modificazioni, come attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 102 del 5 maggio 1998), da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 20 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 185 del 4 agosto 2021) ed in particolare l'art. 2 che definisce «combustibili alternativi» e «veicolo alimentato con combustibili alternativi»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 «che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli» e, in particolare, il punto 13.3 del certificato di conformita', «Massa supplementare per la propulsione alternativa:...kg», i punti 2.6.4. «Massa supplementare per la propulsione alternativa: ...kg» e 2.6.5. «Elenco dei dispositivi per la propulsione alternativa (e indicazione della massa delle parti):...» della scheda informativa, e il punto 13.3 «Massa supplementare per la propulsione alternativa: ... kg» del certificato di omologazione individuale UE e nazionale;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021 recante «modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza», ed in particolare l'allegato XIII, parte 2, sezione C, punto 2.1.3.1, ai sensi del quale «il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni conformemente all'allegato I, punti 2.3 e 2.4, della direttiva 96/53/CE deve essere definito sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l'autorita' di omologazione»;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprieta' ed in particolare l'art. 2, comma 2, nella parte in cui dispone che: «Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870»;
Considerato che, attualmente, sulle carte di circolazione o sul documento unico di circolazione e di proprieta', a seguito delle diverse procedure immatricolative, il valore della massa supplementare dovuto al sistema di propulsione con combustibili alternativi puo' essere riportato nelle apposite righe descrittive attraverso l'indicazione «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=...kg»;
Considerata la necessita' di definire le modalita' di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprieta' delle informazioni utili all'applicazione del piu' volte citato art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, Codice della strada e che, a tal fine, occorre implementare adeguatamente le necessarie procedure informatiche;
Ritenuto infine che la disposizione di cui all'art. 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2006/126/CE, come attuata nell'ordinamento nazionale dall'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada, prevede che previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, alle condizioni ivi previste, possano essere condotti con patente di categoria B e che l'allegato II della medesima direttiva, nel disciplinare i contenuti della prova teorica per il conseguimento della predetta categoria di patente, non richiede la conoscenza delle «disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada»;
Esperita la procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) «veicolo»: un veicolo di categoria N2 di massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, adibito a trasporto di merci, alimentato con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, che soddisfi la condizione che la massa superiore ai 3.500 kg e' dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione;
b) «documento di circolazione»: la carta di circolazione, di cui all'art. 93 del Codice della strada, o il documento unico di circolazione e di proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, del veicolo di cui alla lettera a);
c) «massa supplementare»: la massa supplementare del sistema di propulsione con combustibile alternativo, come annotato nel documento di circolazione con la dicitura «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=....kg»;
d) «compatibilita' della massa supplementare»: consegue all'esito favorevole della verifica che la differenza tra la massa massima autorizzata del veicolo (campo F.2) e la massa supplementare rispetti la condizione prevista dalla lettera a);
e) «Direzione generale»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento della mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) «CED»: il Centro elaborazione dati della Direzione generale.
 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione della compatibilita' della massa supplementare del veicolo:
a) in sede di immatricolazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta';
b) in sede di aggiornamento del documento di circolazione.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le condizioni di circolazione sul solo territorio nazionale con un veicolo, come definito dall'art. 1, lettera a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada.
 
Art. 3
Annotazione della compatibilita' della massa supplementare nel
documento unico di circolazione e di proprieta' del veicolo
1. In sede di immatricolazione, la compatibilita' della massa supplementare e' valorizzata, ove ne ricorra il caso, nelle righe descrittive del documento unico di circolazione e di proprieta' del veicolo attraverso la seguente dicitura: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg».
2. Ai fini del comma 1, e dell'art. 4, comma 1 e 2, e 5, comma 2, sono implementate apposite procedure informatiche intese a verificare che la massa complessiva a pieno carico del veicolo, quale risulta nel campo (F.2) del documento di circolazione, al netto della massa supplementare, non superi il valore di 3.500 kg.
 
Art. 4
Aggiornamento del documento di circolazione ai fini dell'annotazione
della compatibilita' della massa supplementare

1. A condizione che nelle righe descrittive del documento di circolazione sia gia' annotata la massa supplementare, l'intestatario del veicolo, quale risulta nel predetto documento, presenta apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione civile, allegando l'attestazione del pagamento della tariffa dovuta per l'aggiornamento del documento stesso senza emissione di duplicato. Non si applicano le procedure di accertamento tecnico di cui art. 78 del Codice della strada. All'esito della procedura informatica di cui all'art. 3, comma 2, ove ne ricorra il caso, e' rilasciato un tagliando per l'aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg».
2. Per consentire di verificare, preventivamente rispetto alla formalizzazione dell'istanza di cui al comma 1, se il veicolo soddisfa le condizioni per l'emissione del tagliando di aggiornamento del documento di circolazione relativo alla compatibilita' della massa supplementare, presso i sistemi informativi del CED e' implementata apposita funzionalita' accessibile dal titolare del veicolo attraverso il sito www.ilportaledellautomobilista.it - Conseguentemente non e' possibile chiedere il rimborso della tariffa corrisposta per la presentazione della predetta istanza qualora, all'esito delle verifiche di cui all'art. 3, comma 2, non sia possibile emettere il tagliando di aggiornamento del documento di circolazione relativo alla compatibilita' della massa supplementare, non ricorrendone le condizioni.
3. L'aggiornamento del documento di circolazione di cui al comma 1 e la funzione di verifica preventiva di cui al comma 2 possono essere espletati anche presso un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1992, n. 264, che vi provvede, in via esclusivamente telematica, secondo le modalita' stabilite con circolare della Direzione generale.
 
Art. 5

Aggiornamento dei dati tecnici

1. Qualora il dato relativo alla massa supplementare non sia valorizzato nel documento di circolazione, e' facolta' del costruttore richiedere al competente Ufficio della Direzione generale, esclusivamente per via telematica, un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo.
2. A seguito dell'aggiornamento di cui al comma 1, per le finalita' di cui all'art. 4 l'intestatario del veicolo, quale risulta nel documento di circolazione, presenta apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione civile allegando l'attestazione del pagamento della tariffa dovuta per l'aggiornamento del documento di circolazione senza emissione di duplicato. Non si applicano le procedure di accertamento tecnico di cui art. 78 del Codice della strada. E' quindi rilasciato un tagliando per l'aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=....kg.» e, ove ne ricorra il caso: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg». Si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 3.
 
Art. 6
Disposizioni in materia di circolazione con veicoli alimentati con
combustibili alternativi di cui all'art. 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada, un veicolo, privo di rimorchio, sul cui documento di circolazione sia annotata la compatibilita' della massa supplementare ai sensi del presente decreto puo' essere condotto da un titolare di patente di categoria B conseguita da almeno due anni. Non e' richiesto l'impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 ne' del limitatore di velocita'.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed applicabilita'

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal 3 aprile 2023.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2022

Il direttore generale: D'Anzi

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 4071