Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009708/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Giuseppe Nicola Chiarappa, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita di fuochi artificiali di IV e V categoria nell'opificio sito in Contrada San Rocco - via Vicinale San Rocco - San Severo (FG), in nome e per conto della «Piroluce S.r.l.», l'esplosivo denominato «batteria san severese» (massa attiva 315,0 g), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «C» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. Tale prodotto e' destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |