Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 settembre 2022
Seconda attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale e ulteriori elementi di disciplina.


IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 39-quinquies che, al comma 1, ha introdotto nel Codice dell'amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'art. 62-quinquies che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca e, al comma 5, prevede: «Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'art. 31-ter, comma 2, laddove individua la societa' di cui il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale per la progettazione e la gestione dell'ANIS sulla base di specifica convenzione, anche di durata pluriennale, con la quale e' altresi' disciplinato l'avvalimento della citata societa' anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonche' per la gestione giuridica ed economica del personale;
Visto il citato Codice dell'amministrazione digitale di cui al menzionato decreto legislativo n. 82, del 2005, e in particolare gli articoli 50-ter - introdotto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati - e 62 - come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e, al comma 3, dispone che a ciascun cittadino e' attribuito un codice identificativo univoco (ID ANPR) al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509, recante «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697», in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e, in particolare, l'art. 1-bis, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 71, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, e che ne stabilisce gli obiettivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali», a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati in attuazione, con riferimento alle sole istituzioni universitarie, del citato art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e, in particolare, l'art. 13 concernente la collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita', anche con riguardo all'accesso agli archivi informatici secondo le modalita' ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1991, n. 82 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e le funzioni attribuite alla stessa Agenzia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, recante «Norme generali per gli ITS»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 7 febbraio 2013 recante «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)»;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 124/2021 e, in particolare, le procedure relative allo «Studio» previste ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, cosi' come elencate nell'allegato II del medesimo regolamento;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 finale del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, in data 19 gennaio 2022, emanato in via di prima attuazione del citato comma 5 dell'art. 62-quinquies e, in particolare, l'art. 10 che stabilisce che con successivo decreto, emanato ai sensi della medesima disposizione, entro novanta giorni, sono individuati, ai fini dell'operativita' dell'ANIS, ulteriori elementi della disciplina ivi indicati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nomina Ministro dell'universita' e della ricerca;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con provvedimento n. 267 in data 21 luglio 2022
Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ANIS: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore di cui all'art. 62-quinquies del CAD;
b) ANIST: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-quater del CAD;
c) ANPR: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;
d) ANS: l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni;
e) CAD: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) ID ANPR: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
g) Istituzione della formazione superiore: ogni Istituto che eroga corsi di istruzione superiore atto a rilasciare i titoli di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del 2004 nonche' quelli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
h) Ministero: il Ministero dell'universita' e della ricerca;
i) ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
j) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD;
k) Portale ANIS: sito web dedicato all'ANIS che rende fruibili servizi erogati da ANIS;
l) SDG (Single digital gateway): lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724.
 
Allegato A

"Descrizione dei dati contenuti nell'ANIS"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

"Servizi resi disponibili da ANIS"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

"Descrizione dei dati relativi ad altre banche dati"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

"MISURE DI SICUREZZA"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

1. Con il presente decreto sono individuati gli ulteriori elementi di disciplina dell'ANIS, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 gennaio 2022 di cui in premessa.
 
Art. 3

Dati contenuti nell'ANIS

1. Nell'ANIS sono contenuti i dati di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 gennaio 2022, analiticamente descritti nell'allegato «A» recante «Descrizione dei dati contenuti nell'ANIS», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. I dati dell'ANIS, acquisiti secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, sono conservati secondo le seguenti tempistiche:
a. I dati relativi alle iscrizioni in corso degli studenti, all'istituzione di appartenenza degli studenti e al corso di studi, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) del decreto di cui al comma 1: per il periodo di validita' dell'iscrizione dello studente e, in ogni caso, per il periodo di dieci anni dal conseguimento del piu' elevato titolo di studio conseguito dallo studente stesso.
b. i dati relativi ai titoli di studio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto di cui al comma 1: fino a cinque anni dalla data di decesso dell'interessato.
 
Art. 4

Servizi per i cittadini

1. L'ANIS, attraverso il Portale ANIS e previa autenticazione con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del medesimo CAD, consente ai cittadini la consultazione, anche a fini certificativi, dei propri dati in essa contenuti, di cui all'art. 3, nonche' la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.
2. Ferme restando le competenze delle Istituzioni della formazione superiore, ai sensi della normativa vigente, la certificazione dei dati contenuti in ANIS e' assicurata anche dal Ministero tramite l'ANIS, mediante l'emissione online di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
3. Al fine di garantire la mobilita' studentesca e lavorativa, ANIS favorisce il riconoscimento all'interno dell'Unione europea, per il tramite di SDG, dei titoli di studio dei soggetti in essa registrati.
4. I servizi di cui ai commi 1 e 2, sono analiticamente descritti nell'allegato B recante «Servizi resi disponibili da ANIS», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Art. 5

Ulteriori servizi

1. ANIS assicura la disponibilita' dei dati in essa contenuti tramite i servizi resi fruibili dalla PDND ai sensi della normativa vigente, usufruendo dei relativi meccanismi di autenticazione, accesso e sicurezza,
2. ANIS assicura altresi' la disponibilita' dei dati in essa contenuti alle Istituzioni della formazione superiore per semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione, anche on-line.
3. La lista dei servizi resi disponibili e le relative specifiche tecniche sono pubblicati sul Portale ANIS.
 
Art. 6

Accesso alle altre banche dati

1. Per il tramite dei servizi resi fruibili dalla PDND, al fine di promuovere e monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate alle Istituzioni della formazione superiore e l'efficacia degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero puo' accedere ai seguenti, ulteriori dati:
a indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente iscritto, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 252-267 della legge n. 232/2016 e l'art. 1, comma 518, legge n. 178/2020;
b condizione occupazionale degli studenti che conseguono il titolo di studio, nel corso della loro carriera lavorativa, per le finalita' di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 105/2003, convertito dalla legge n. 170/2003.
2. I dati di cui al comma 1 sono richiesti alle amministrazioni competenti (INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) opportunamente anonimizzati in applicazione dei principi di adeguatezza e pertinenza e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 e sono analiticamente descritti nell'allegato «C» recante «Descrizione dei dati relativi ad altre banche dati», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Con successivi decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, potra' essere disciplinato l'accesso alle altre banche dati di rilevanza nazionale ai fini del perseguimento delle ulteriori finalita' istituzionali del medesimo Ministero.
 
Art. 7

Modalita' di alimentazione di ANIS

1. ANIS e' alimentata, per il tramite i servizi resi fruibili dalla PDND, dalle Istituzioni della formazione superiore, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati.
2. Per i soli dati riferibili ai titoli di studio e alle iscrizioni gia' comunicati dalle Istituzioni della formazione superiore ad ANS precedentemente al rilascio di ANIS, l'alimentazione avverra' invece da ANS.
3. Ai fini di cui al comma 2, ANS rende disponibili ad ANIS appositi servizi, realizzati in conformita' alle linee guida emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD in materia di interoperabilita'.
4. Ai fini della costituzione di ANIS, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' definire con le istituzioni della formazione superiore specifiche modalita' per la comunicazione dei dati in conformita' alle Linee guida emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD in materia di interoperabilita', anche avvalendosi di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004, n. 9, ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.
 
Art. 8

Ulteriori elementi di disciplina

1. Le specifiche tecniche dei servizi resi disponibili da ANIS, di cui agli articoli 4 e 5, descritti nell'allegato B - «Servizi resi disponibili da ANIS», nonche' i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Portale ANIS.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'avvio dell'operativita' di ANIS deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 
Art. 9

Titolarita' e responsabilita' del trattamento dei dati personali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 gennaio 2022, la titolarita' del trattamento dei dati contenuti in ANIS e' attribuita al Ministero dell'universita' e della ricerca sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonche' dell'adozione delle relative misure di sicurezza.
2. La societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di cui il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale, per la realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro
dell'universita' e della ricerca
Messa

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3158