IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Presidente del Consiglio superiore della magistratura
Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 12 gennaio 2023 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha approvato la modifica degli articoli 4, 11, 12, 14, 15, 34, 51, 53, 67 del regolamento interno e l'inserimento dell'art. 91-bis nel regolamento interno;
Decreta:
La modifica degli articoli 4, 11, 12, 14, 15, 34, 51, 53 e 67 del R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 4. Elezione dei componenti della sezione disciplinare. Presidenza della sezione
1. Subito dopo l'elezione del vicepresidente, il Consiglio, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, procede all'elezione di sei componenti effettivi e di cinque componenti supplenti della sezione disciplinare. 2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b). I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento, un magistrato con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. 3. Contestualmente all'elezione dei sei componenti effettivi e dei cinque componenti supplenti, il Consiglio procede altresi' all'elezione di ulteriori nove componenti supplenti, di cui sei componenti togati e tre componenti eletti dal Parlamento, per il caso di impossibilita' di formare il collegio. 4. Nel caso in cui il vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possono, per qualsiasi causa, presiedere la sezione disciplinare, la presidenza e' assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento piu' anziano per data di elezione e, a parita' di data di elezione, a quello che abbia riportato piu' voti; nel caso di parita' di voti, dal piu' anziano di eta'. 5. Il Consiglio superiore determina, su proposta del presidente della sezione disciplinare, i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione, per i soli casi di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Analogamente il Consiglio provvede, su proposta motivata del presidente, in ordine alla modifica di detti criteri. 6. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi e supplenti della sezione e li comunica al Consiglio.
Capo III Segretario generale e componenti addetti alla segreteria
Art. 11. Segretario generale
1. Il magistrato, che ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dirige la segreteria, assume le funzioni di segretario generale con le seguenti attribuzioni: a) assiste il vicepresidente e il Comitato di Presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio; b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie generali della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nonche' con gli analoghi uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli altri organi di rilevanza costituzionale e della pubblica amministrazione; c) istruisce le pratiche per l'adozione da parte del Comitato di Presidenza di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio; d) assiste alle riunioni del Comitato di Presidenza e ne redige il verbale; provvede alla conservazione degli atti; cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate; e) coordina l'attivita' dei componenti addetti alla segreteria; f) assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovraintende al personale addetto al Consiglio; g) adempie a ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio. 2. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale di apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito che assume l'incarico di vice segretario generale. Il segretario generale, previa comunicazione al Comitato di Presidenza, puo' delegare al vice segretario generale il compimento di determinati atti o la cura di procedimenti o settori di attivita' rientranti nelle proprie attribuzioni, fermo restando il potere di direzione e coordinamento spettantegli; la delega puo' essere revocata con le stesse modalita' con cui e' conferita. Successivamente all'emanazione, i provvedimenti di delega o di revoca sono comunicati al Consiglio da parte dal Comitato di presidenza. 3. La nomina del segretario generale e' deliberata dal Consiglio, previa designazione da parte del Comitato di Presidenza, a seguito di interpello aperto a tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'. La procedura di nomina del segretario generale e' regolata con circolare approvata dal Consiglio su proposta della Terza Commissione. 4. La nomina del vice segretario generale e' deliberata dal Comitato di Presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. La procedura di nomina del vice segretario generale e' regolata con circolare approvata dal Consiglio su proposta del Comitato di Presidenza, di intesa con la Terza Commissione. 5. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale sono soggetti a conferma dopo tre anni dall'assunzione e, se conferiti nel corso della consiliatura precedente rispetto a quella in cui scade detto termine, purche' sia trascorso almeno un anno dall'inizio della nuova consiliatura. 6. Sulla conferma delibera il Consiglio su proposta del Comitato di Presidenza.
Art. 12. Componenti addetti alla segreteria
1. I componenti che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono addetti alla segreteria, esercitano le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal Comitato di Presidenza e dal segretario generale: a) collaborano con il segretario generale per assicurare il buon andamento delle segreterie delle Commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a loro assegnati, sovrintendendo alle relative attivita' e all'organizzazione, nonche' curando l'attuazione delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza e dal segretario generale; b) collaborano con il presidente della Commissione alla quale sono assegnati, lo assistono nell'attivita' organizzativa e nello svolgimento dei lavori e curano l'attuazione delle sue direttive; c) curano la preparazione delle singole pratiche secondo le direttive impartite dal presidente della Commissione o dai relatori, ricercando i documenti, i precedenti e i contributi consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; curano altresi' che sia compiuta la necessaria istruttoria; d) assistono alle sedute della Commissione; a richiesta dei relatori, predispongono gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio; provvedono, su disposizione del presidente della Commissione, alla redazione del verbale, quando non e' possibile farvi luogo a norma dell'art. 13, lettera b); e) assistono alle sedute del Consiglio e della sezione disciplinare, sovrintendono alla stesura del verbale da parte dei funzionari e del resoconto da parte dei resocontisti; f) svolgono, se richiesto dal vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dai presidenti delle Commissioni, attivita' di massimazione di precedenti, nonche' di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'ufficio studi e documentazione, quando non e' richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetti alla sezione disciplinare, provvedono alla massimazione delle decisioni; g) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di Presidenza. 2. La procedura di nomina dei componenti addetti alla segreteria e' regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza Commissione.
Art. 14. Ufficio studi e documentazione. Funzioni ed attivita'
1. L'ufficio studi e documentazione svolge la propria attivita' nelle seguenti forme: a) ricerca e raccolta sistematica di documentazione di interesse consiliare; b) stesura di relazioni su richiesta delle Commissioni o del Consiglio, nonche' di relazioni e pareri su richiesta del vicepresidente o del Comitato di Presidenza; c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio; d) assistenza ai consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni. 2. L'ufficio studi e documentazione cura la predisposizione e la raccolta della disciplina primaria e secondaria di interesse del Consiglio, da pubblicare sul sito internet e negli archivi documentali elettronici del Consiglio, e indica all'ufficio per la comunicazione istituzionale le massime delle decisioni emesse dalla sezione disciplinare, gli atti consiliari rilevanti, nonche' ulteriori provvedimenti o atti di interesse ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 35. 3. La procedura di nomina dei componenti addetti all'ufficio studi e documentazione e' regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza Commissione.
Art. 15. Ufficio studi e documentazione. Direzione
1. L'ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del Consiglio, nominato dal Consiglio su proposta del Comitato di Presidenza, sentita la Sesta Commissione. 2. Il direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: a) dirige l'ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione; b) assegna le pratiche ai componenti addetti e nomina i relatori sulle questioni piu' importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione; c) predispone i turni di servizio. 3. La Sesta Commissione sovraintende all'ufficio studi e documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il direttore. 4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.
Art. 34. Obbligo del segreto
1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', nonche' su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali e' stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa e' stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente. 2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 33, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per i medesimi motivi, il Comitato di Presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, puo' disporne la segretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito. 3. La segretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla approvazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti. 4. I componenti addetti alla segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo. 5. I componenti addetti alla segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni e sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.
Art. 51. Costituzione delle Commissioni
1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il presidente, sentiti tutti i componenti, su proposta del Comitato di Presidenza, provvede a formare le Commissioni previste dall'art. 3 e dall'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Ciascuna Commissione e' composta per due terzi da consiglieri eletti dai magistrati e per un terzo da quelli eletti dal Parlamento. 2. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di incompatibilita' nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511. Possono, comunque, far parte della Commissione per il regolamento del Consiglio e della Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita'. 3. Con lo stesso provvedimento il presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle Commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento. 4. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di regola, pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita', formata da tre componenti. 5. Il presidente puo' altresi' istituire, seguendo gli stessi criteri di composizione previsti nel comma 1, Commissioni speciali cui sono attribuite competenze specifiche.
Art. 53. Durata delle Commissioni e loro rinnovo
1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la composizione delle Commissioni permanenti e' rinnovata ogni sedici mesi. 2. Entro un mese dalla scadenza delle Commissioni permanenti, il presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione delle Commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente. 3. La composizione e la presidenza delle Commissioni permanenti non possono rimanere immutate. Ogni sedici mesi i componenti, di regola, sono rinnovati per due terzi. 4. Ciascun componente non puo' far parte della stessa Commissione per piu' di trentadue mesi, anche non consecutivi. 5. La Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita' restano in carica nella stessa composizione per l'intera durata del Consiglio.
Art. 67. Sedute, votazioni del Consiglio e programmazione delle relative attivita'
1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, se anche questi non puo' prendervi parte, dal componente indicato dall'art. 6. Il presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio puo' interpellare la Commissione per il regolamento del Consiglio, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4. 2. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento. Le deliberazioni risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi in base alle disposizioni dell'art. 45. A parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente della seduta, fatta eccezione per la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 45. 3. Nell'ambito della riunione convocata ai sensi dell'art. 58, comma 2, il vicepresidente acquisisce informazioni utili per la programmazione dei lavori dell'assemblea plenaria e indicazioni circa la priorita' di taluni argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle successive sedute del Consiglio. Sugli esiti della riunione di programmazione il vicepresidente informa il Consiglio durante la prima seduta utile successiva. L'inserimento dopo l'art. 91 R.I. del seguente art. 91-bis R.I.
Art. 91-bis. Disposizioni finali e transitorie
1. Le modifiche degli articoli 4, 11, 51, 53 e 67 disposte con deliberazione del 12 gennaio 2023, entrano in vigore alla data del primo insediamento del nuovo organo consiliare. 2. Le modifiche degli articoli 12, 14, 15 e 34 entrano in vigore, per quanto riguarda la segreteria, a decorrere dall'approvazione della delibera di cui al comma 2 dell'art. 12 e, per quanto riguarda l'ufficio studi e documentazione, dall'approvazione della delibera di cui al comma 3 dell'art. 14. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2023
MATTARELLA
Il segretario generale: Viola |