Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176
Testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2022), coordinato con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
per il mese di dicembre 2022.

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, ((2, 3 e 4)), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del ((30 settembre 2023)). Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, ((2, 3 e 4)), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali ((sarebbero stati utilizzati)) dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del ((30 settembre 2023)). Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 ((del presente articolo)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 ((milioni di euro per l'anno 2022)) e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175
(Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza):
«Art. 1 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale). - 1. Alle imprese a
forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre
2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del terzo
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti
di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e'
riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre
2022. Il credito di imposta e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle
imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal
caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica
pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre
2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei
prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia
subito un incremento superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a
forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei
settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio
2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici
non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21
dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto della componente energia, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli
eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per
kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei
prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia
subito un incremento superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari,
sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4,
ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca,
nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e
novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre
dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla
scadenza del periodo per il quale spetta il credito
d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale sono riportati il calcolo
dell'incremento di costo della componente energetica e
l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di
ottobre e novembre 2022. L'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce il contenuto della predetta
comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza
da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei
crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono
usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili,
quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito
di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal
diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,
inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione
sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il
contenuto e le modalita' di presentazione della
comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
8.586 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di
euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di
indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 7, quinto periodo, le parole «31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142 recante misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali:
«Art. 6 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale). - 1. Alle imprese a
forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre
2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del secondo
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per
cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche
tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata
stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25
per cento delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel
terzo trimestre 2022. Il credito di imposta e' riconosciuto
anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle
stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso
l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica
pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del
prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del
mercati energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del
presente comma, e' impresa a forte consumo di gas naturale
quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel
primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di
gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per
cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3,
comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas
naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente
energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto della componente energetica,
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della
media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del
mercati energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari,
sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4,
ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e
terzo trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui
si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio
cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale
sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della
componente energetica e l'ammontare della detrazione
spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce
il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in
caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei
crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono
usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88
milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di
euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi
al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si
provvede ai sensi dell'articolo 43.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
- Si riporta il testo degli articoli 17, 32 e 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, recante Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche).
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta
dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«1. - 52. Omissis
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto in
un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro
cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai
fini del relativo controllo preventivo. I profili di
rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati
nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e
ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai
soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di
cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
((1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;))

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita((, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,)) dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 ((al 30 novembre 2022)).
((3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3),del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita' e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.))
4. ((Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3)) trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
((6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge, dal
18 al 31 ottobre 2022:

«Allegato I

Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico

Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal
19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro
per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al
31 dicembre 2022;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a
decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,
e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre
2022 e fino al 31 dicembre 2022;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: 182,61 euro per mille
chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30
novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a
decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: euro zero per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille
chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,5%;
c) sigarette 59,5%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
Fiammiferi di ordinario consumo:
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820;
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
Imposizioni diverse
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Si riporta il testo della tabella A e degli articoli
19-bis, 25 e 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative)


Parte di provvedimento in formato grafico

«Art. 19-bis (Utilizzo della posta elettronica
certificata). - 1. L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano
i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi
gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1,
effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di
notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti atti e comunicazioni mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai
sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al
pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono
iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una
licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata,
previste dal presente testo unico comunicano
preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC.».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16
ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n.
745/1970 - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2,
D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161).
- 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio, qualunque sia la capacita' del
deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei confronti
dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la
revoca della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.
Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo
23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' nel termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o,
qualora successiva al predetto termine, dalla data del
verificarsi delle condizioni impeditive previste dai
medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.».
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32,
comma 3, D.L. n. 331/1993). - 1. Indipendentemente
dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che
costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina
delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle
relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta
della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o
tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce
prescritte, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 8 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti). - 1. In
considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino
al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal
comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo,
l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come
carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al
20 settembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione
stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e
con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente
articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati
come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi
e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta
comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle
aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, venga disposta la proroga
dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal
medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui
al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di
cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione
prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima
sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non
veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla
diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera
b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli
da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma
3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta
compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo
43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA
sui carburanti). - 1. In considerazione del perdurare degli
effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei
prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio
2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per
il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022,
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile
2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio
2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale
usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella
A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile
2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote
di accisa diminuite per effetto sia del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,
che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli
esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e
gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo
articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica,
i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo usati come
carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e
impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1)
e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, gia'
previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di
comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina
e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con salvezza degli eventuali
comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si
applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;
la medesima sanzione e' applicata per l'invio delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati
incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli
enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della guardia di finanza, per
monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla
vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica
la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera
filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della
guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi
dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di
polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti
energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa
di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato
telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il
medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti
di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita'
di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche
commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA
di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per
autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 5 relativamente al
monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas
naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di
distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui
al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale,
possono essere rideterminate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1,
comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291,
della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella
prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al
presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie
a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso
decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere l'obbligo,
stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di
trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso
i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici
per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1,
comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione
della relativa aliquota di accisa; per la mancata
comunicazione delle suddette giacenze nonche' per l'invio
della medesima comunicazione con dati incompleti o non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo
50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova
applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto.
Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1,
lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno
2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 38.».
 
((Art. 2 bis
Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
per il quarto trimestre 2022.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Estensione del credito di imposta per
l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
agricola e della pesca). - 1. Al fine di mitigare gli
effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e alle
imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al
codice ATECO 1.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto
di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati
per l'esercizio delle predette attivita', un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi',
riconosciuto alle imprese esercenti attivita' agricola e
della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto
trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio
e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre
e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli
animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili,
quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari del credito di
cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano
all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione
sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il
contenuto e le modalita' di presentazione della
comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
 
Art. 3

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita' di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
3. In caso di inadempimento ((nel pagamento)) di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, ((la societa' SACE S.p.A.)) e' autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni ((della SACE)) S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' e' registrata ((dalla SACE)) S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. ((La SACE)) S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti. ((La SACE)) S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti ((alla SACE)) S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e ((delle condizioni)) previsti dal presente articolo.
5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata ((dalla SACE)) S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. La garanzia di cui al comma 5 e' rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia e' rilasciata, altresi', a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al ((comma 2)), per i periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».
9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport e Salute S.p.A.».
12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, ((agli enti del Terzo settore)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»;
b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023, e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi
energetici e Fondo di garanzia PMI). - 1. Al fine di
contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le
imprese con sede in Italia clienti finali di energia
elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi
fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi
dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio
2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili
non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di
liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi
dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede
in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi
assicurativi del commercio estero rilascia le proprie
garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, entro un limite
massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle
condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto
SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere in favore delle
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo
credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli
indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti
vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale
residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da
parte delle imprese con sede in Italia del debito
risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024
relative ai consumi energetici effettuati fino al 31
dicembre 2023, conformemente alle modalita' declinate dallo
schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la
garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la
cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi
garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo
dell'operazione garantita sia inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle
imprese di assicurazione per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia.
5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi'
essere rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo
gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di
regime "de minimis" di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o
di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio
applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la
componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro
Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al
momento della pubblicazione della proposta di convenzione
da parte della SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al comma
5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto
documentato e attestato dal rappresentante legale delle
suddette imprese di assicurazione, dovra' essere limitato
al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla
garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad
indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a
SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le
condizioni economiche di maggior favore applicate ai
beneficiari per ciascuna esposizione.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni
speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale
pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni
di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto
dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al
netto delle commissioni riconosciute alle compagnie
assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo
netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle
imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di
sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali
nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate
dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede,
fino al 31 dicembre 2023, garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni previsti dal presente
articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa
l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori
di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi
attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve
dimostrare che la crisi in atto comporta dirette
ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa
dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento
dei fattori produttivi, in particolare materie prime e
semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi
sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di
Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale
conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per
energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le
esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.
Sono altresi' ricomprese le esigenze di liquidita'
delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali
per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di
difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo
del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
alla data della presentazione della domanda presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
vigente disciplina di regolamentazione strutturale e
prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla
data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai
sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il
soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai
relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore
del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad
alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, come
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in
Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del
rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in conformita' alla decisione della
Commissione europea di compatibilita' con il mercato
interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente
articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia da parte
dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del
limite di importo garantito indicato dalla lettera b),
numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia
deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto
dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come
documentato e attestato dal rappresentante legale dei
suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo
effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del
rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo
stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del
presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale
emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla
liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere cumulate con eventuali
misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio
della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle
operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di
solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle
garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
articolo. La procedura e la documentazione necessaria per
il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con un numero di
dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in
caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non
ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o
l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la
soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,
con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito
alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione
il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti,
che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello
Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e
le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e
degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle
condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al
presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita'
riguardanti le condizioni di approvvigionamento
verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo
(Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle aree industriali e portuali collegate,
anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un Tavolo di coordinamento
finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i
livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.
Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro della transizione
ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione
alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
della disposizione di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai sensi delle
disposizioni, in quanto compatibili, e» sono soppresse e
dopo le parole: «nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40» sono inserite le seguenti: «, alle condizioni
previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla
Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi
conforme»."
- Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 23
settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 novembre 2022, n.175 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art.1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Misure fiscali per il welfare aziendale). -
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del
terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate
ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite
complessivo di euro 3000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
43.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022, da
destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per
le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva
e per le federazioni sportive, anche nel settore
paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine,
nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI,
per il Comitato Italiano Paralimpico-CIP e per la societa'
Sporte Salute S.p.A.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43.».
«Art. 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del
terzo settore). - 1. In considerazione dell'aumento dei
costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel
terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto
di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di
170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al
riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario in favore degli enti del Terzo settore
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di
cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto
legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,
e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in
regime residenziale o semiresidenziale per persone con
disabilita'. Una quota del Fondo di cui al primo periodo,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata
al riconoscimento, nel predetto limite di spesa in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del
Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione
di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
4dicembre 1997, n.460, iscritte alla relativa anagrafe,
delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di
servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio
2001, n.207, e degli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e
socioassistenziali in regime semiresidenziale e
residenziale in favore di anziani.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di
cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno
2022 per l'acquisto della componente energia e del gas
naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al
comma 5, per il riconoscimento di un contributo
straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei
costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022
rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la
componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza
con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per
l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai
medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di contributo, i criteri di
quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure
di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono
cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del
reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi
di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le
amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in
house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa
stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi
conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestati alla societa' incaricata della
gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a
100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le politiche in favore delle persone con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1,
comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a
40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 17 maggio, 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante
Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di
presentazione delle domande per il rilascio del buono di
cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di
rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei
buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1,
ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle
risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di
euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di
cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di
apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie
derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la
realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
 
((Art. 3 bis

Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione.
4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
5. E' autorizzata per l'anno 2022 a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:
a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della societa' di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;
b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali). -
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e'
riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario.
A tal fine, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250
milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200
milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di
euro in favore delle citta' metropolitane e delle province.
Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas,
rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che
sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies
del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un
maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco
temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e'
destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro
per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che
sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di
contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma
8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal
contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in
proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal
contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire
le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al
netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale
derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con
riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti
ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al
successivo riparto in favore dei comuni compresi nel
proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR):
«Art. 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni e
degli enti locali). - 1. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e
dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di ulteriori
200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro
in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore
delle citta' metropolitane e delle province. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori
costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti
energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni
di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
del presente articolo, nonche' delle risorse di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie
private accreditate nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalita' richiamate
nel comma 3 del presente articolo, un contributo una
tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di
cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto
di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita
rendicontazione, da parte della struttura interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo
anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque
ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita'
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono
utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse
con l'emergenza energetica in corso, la quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o
provinciale, anche prima del giudizio di parifica della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
della successiva approvazione del rendiconto da parte del
consiglio regionale o provinciale.
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica
in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai
sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' in relazione alle
risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti
per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di
energia elettrica e gas.».
«Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto
pubblico locale e regionale). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo
articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100
milioni di euro destinati al riconoscimento di un
contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti
nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per
l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale,
marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31
ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle
risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi
di trasporto pubblico e regionali interessati e le
modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente
concedente ovvero affidante il servizio di trasporto
pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria
del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla
gestione governativa navigazione laghi e agli enti
affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost,
anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi
previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione.
3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le
procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate
anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse
stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei
costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di
cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la
quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il
secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142 recante misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione
all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e
ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione di 40
milioni di euro per l'anno 2022, destinato al
riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel
secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del
2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei
mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la
ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero
affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo
di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale
e regionale, alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto
del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative
modalita' di rendicontazione.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione
all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di
persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle
risorse disponibili, in favore degli operatori economici
esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per
cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre
dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2
o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale
liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a
motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa
euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai
fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori
economici trasmettono telematicamente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo le
modalita' definite dal medesimo Ministero entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di
trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia
delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate,
l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite
massimo di spesa.
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli
erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche
negative per il settore del trasporto ferroviario delle
merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a
favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di
cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria
italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°
aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo
dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una
riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la
copertura del costo direttamente legato alla prestazione
del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i
servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al
secondo periodo e' determinato sulla base delle vigenti
misure di regolazione definite dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana
Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad
euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69
milioni ai sensi dell'articolo 43.».
 
((Art. 3 ter
Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la
liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle
transazioni.

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: «Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022,» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per
l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Misure per aumentare la liquidita' dei
mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni).
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in
cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura,
ovvero la produzione, commercializzazione e consegna
relativamente ai contratti derivati, non avvengano
nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente
interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di
gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25
ottobre 2005 che istituisce la Comunita' dell'energia, di
cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio
2006.».
 
((Art. 3 quater
Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e
servizi

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure). - 1. - 6. Omissis
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione
degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di
persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e
motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui
bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la
possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 5 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
Omissis.».
 
Art. 4

Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti ((tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27) )), attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali»;
2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica altresi' alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonche' quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e' definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e' comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale ((che abbiano)) risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;
e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilita' a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica ((n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022)), e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresi', che:
a) la quantita' di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;
b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34 recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Misure per fronteggiare l'emergenza derivante
dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso
il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di
gas naturale a prezzi equi). - 1. Al fine di contribuire al
rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di
gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e,
contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi
energetici (GSE) o le societa' da esso controllate (di
seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro
della transizione ecologica, procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di
produzione nazionale dai titolari di concessioni di
coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di
coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale, a
manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al
comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas
naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022
al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi,
incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale
per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono
titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del
profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti
necessari. La disposizione di cui al primo periodo si
applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione
sono situati in tutto o in parte in aree considerate
compatibili nell'ambito del Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con
decreto del Ministro della transizione ecologica 28
dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel
caso di concessioni improduttive o in condizione di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando,
anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea
o derivanti da accordi internazionali. La disposizione di
cui al primo periodo si applica altresi' alle concessioni
di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per
la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle
linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa
superiore auna soglia di 500 milioni di metri cubi. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e' consentita la coltivazione delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita
utile del giacimento a condizione che i titolari delle
concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al
comma 1 e previa presentazione di analisi
tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di
monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti
significativi di subsidenza sulle linee di costa da
condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al
primo periodo e' effettuata nei confronti del Gruppo GSE,
del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA,
entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di
interesse ai sensi del primo periodo.
2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale
di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al
comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma
17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione
di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle
aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti
aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo
di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di
metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarita'
delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a
aderire alle procedure di cui al comma 1.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle
opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi
di cui al comma 2, nonche' quelli relativi al conferimento
delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma
2-bis, si concludono entro il termine di tre mesi dalla
data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di
valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di
diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in
forma di contratti finanziari per differenza rispetto al
punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a
dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto
anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un
prezzo che garantisce la copertura dei costi totali
effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri
fiscali e di trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il
prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro delle imprese e del made in Italy, e' definito
applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai
prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale,
e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi
quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh.
Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative
di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque
fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive
di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di
coltivazione di gas naturale che abbiano risposto
positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei
commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un
quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al
2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi
attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per
gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei
volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il
quantitativo di cui al terzo periodo non e' comunque
superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza
dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale
in essere sul territorio nazionale che abbiano risposto
positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei
commi 2 e 2-bis.
5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre, al
prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas
oggetto dei contratti di cui al medesimo comma
complessivamente acquisiti nella sua disponibilita' a
clienti finali industriali a forte consumo di gas, che
agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, e che hanno consumato nel 2021 un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo
3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e i criteri di
assegnazione sono definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono
aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo
criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il
Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario
un contratto finanziario per differenza per i diritti
aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai
clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo
assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali
interessati. Il contratto prevede, altresi', che:
a) la quantita' di diritti oggetto del contratto sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle
effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;
b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti finali
dei diritti derivanti dal contratto.
5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al
comma 5 e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
 
((Art. 4 bis
Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a
combustibili alternativi

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonche' di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorita' competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorita' competente rilasciato entro tale termine. L'autorita' competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28
(Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale). - 1. Al fine di fronteggiare
l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas
naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire
il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate
all'aumento della disponibilita' di gas e alla riduzione
programmata dei consumi di gas previste dal piano di
emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre
2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere
dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di
cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica.
Delle predette misure e' data comunicazione nella prima
riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione
delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a
ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna Spa
predispone un programma di massimizzazione dell'impiego
degli impianti di generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino
carbone o olio combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
fermo restando il contributo degli impianti alimentati a
energie rinnovabili. La societa' Terna Spa trasmette con
periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui
al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli
impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza
della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e
della situazione di eccezionalita' che giustifica la
massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
2, i gestori degli impianti medesimi comunicano
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un
periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis.
Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la
situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata
delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo
periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che
rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le
condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati
necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili nonche' i risultati del controllo delle
emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni
caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti
derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla
normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei
BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le
comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della
transizione ecologica e predispongono idonee misure di
controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006,
adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e
controllo contenuto nell'autorizzazione integrata
ambientale. Il Ministero della transizione ecologica
notifica le predette comunicazioni alla Commissione
europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto
complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore
dell'impianto interessato. Tale notifica determina la
modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata
pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli
esiti dei relativi controlli.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche
l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di
cui al primo periodo e' concessa nell'ambito dei
provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora
risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia
economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli
impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi dei
biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo
restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa
per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile
tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli
eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti
dalla vendita di energia sul mercato elettrico,
strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei
predetti impianti nel periodo emergenziale ed
effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
transizione ecologica adotta le necessarie misure per
incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di
indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun
corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori
costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati con i
combustibili di cui al presente articolo.
6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale
instabilita' del sistema nazionale del gas naturale
derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il
riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico
2022-2023, nonche' di massimizzare l'impiego di impianti
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale,
esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del
gas naturale con combustibili alternativi, compreso il
combustibile solido secondario, e le relative modifiche
tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del
fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da
qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i
limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa
dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle
norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella
predetta normativa. I gestori degli impianti industriali
comunicano a tal fine all'autorita' competente al rilascio
della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e
dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe
necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del
soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto
avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas
naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato
da parte dell'autorita' competente rilasciato entro tale
termine. L'autorita' competente puo' assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative
valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di
cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei
mesi, qualora la situazione di eccezionalita' permanga, i
gestori comunicano all'autorita' competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi
del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di sicurezza antincendio.».
 
Art. 5

Proroghe di termini nel settore del gas naturale

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
((2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre 2023».
2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2024».))

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 59, della
legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e
la concorrenza) come modificato dalla presente legge:
«1.-58. Omissis
59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
a decorrere dal 10 gennaio 2024, il terzo periodo del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio
di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla
sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi
energetici (GSE), anche tramite accordi con societa'
partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e
attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa
di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un
servizio di riempimento di ultima istanza tramite
l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e
della sua successiva vendita entro il 10 novembre 2023, nel
limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui
al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della
transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15
luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della transizione ecologica il
programma degli acquisti da effettuare per il servizio di
riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e
l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il
trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero,
delle risorse individuate nella comunicazione di cui al
comma 3, da restituire entro il 20 novembre 2023. Tale
prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni
di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo
di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative
di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori e
gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza
sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al
comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che
rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel
mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA
definisce altresi' le specifiche misure perequative a
favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima
istanza.
2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro
della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE)
2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete
di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che
servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e
8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
 
Art. 6
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica
nazionale

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»;
2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»;
3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per il PNRR»;
5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono inserite le seguenti: «, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o ((rimborsi di spese)).
((3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.))
3-quater. Quota parte degli utili ((della Difesa Servizi)) S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita' svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.»;
((c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» e' sostituita dalla seguente: «sicurezza».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Contributo del Ministero della difesa alla
sicurezza energetica nazionale). - 1. Allo scopo di
contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla
ottimizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il
Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza
direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili
ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia
del demanio o non ancora alienati, per installare impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche
ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo
accordo fra il Ministero della difesa, la struttura
dell'autorita' politica delegata per il PNRR e il Ministero
della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi
specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita'
svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al
comma 1 possono costituire comunita' energetiche
rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti
superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facolta' di
accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa
cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e
aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare
sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del
2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e
paesaggistica e' l'autorita' di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1,
per la programmazione degli interventi finalizzati
all'installazione degli impianti e per la gestione dei
procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della
difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, un commissario speciale e due vice
commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su
proposta del Ministro della cultura e del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario
speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per
l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di
spese.
3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis
convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle
intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi
comunque denominati delle altre amministrazioni interessate
per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori
secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle
competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si
esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali,
senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita'
competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, si intendono resi. La determinazione finale
della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico
di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere
o atto di assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili della Difesa Servizi
S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1,
determinata secondo le indicazioni del Ministro della
difesa in qualita' di socio unico, verificata la
corrispondenza agli obblighi di legge in materia di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel
bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di
ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di
promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del
Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».
 
((Art. 6 bis

Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter»;
c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1» e' inserita la seguente: «, 1-bis» e le parole: «da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel
PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari
al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di
carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e
calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta
quota e' calcolata, tenendo conto delle disposizioni
specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale
fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano,
biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti
immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero
biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica, anche quando
utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di
carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio
riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore
di trasporto in cui sono immessi.
1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al
comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti
liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in
consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023,
con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In
caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e
dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del
presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale
Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per
calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove
non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme
ISO.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel rispetto
dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano
ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal
2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime
elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la
quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei
carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore
moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e
a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
della benzina immessa in consumo.
3-bis. Al fine di promuovere la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale
delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata
mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale
assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i
decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo
comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205
milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023
e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e
criteri per la partecipazione alla ripartizione delle
risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto
residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite
all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro
45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno
2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5
gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di
cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti, tramite il
ricorso a un sistema di certificati di immissione in
consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo
le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, il primo dei quali da emanare entro
il 31 dicembre 2022. Con i medesimi decreti si provvede
all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi di
cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel
numeratore di cui al comma 1, lettera b), soltanto i
carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti
condizioni:
a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas
per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
42;
b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo
28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino
all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in
ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6;
c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno alla soglia indicata con atto
delegato della Commissione di cui all'articolo 25,
paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata con
la metodologia stabilita con atto delegato di cui
all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE)
2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali
carburanti non sono conteggiati.
6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi
e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per
il trasporto, prodotti utilizzando energia elettrica, la
quota rinnovabile e' conteggiata qualora l'energia
elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a uno o
piu' impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la quota
rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero a condizione
che detti impianti:
1. siano entrati in funzione contestualmente o
successivamente all'impianto che produce i carburanti
liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non
biologica per il trasporto; e
2. non siano collegati alla rete ovvero siano
collegati alla rete ma si possa dimostrare che l'energia
elettrica in questione e' stata fornita senza prelevare
energia elettrica dalla rete.
7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti
fattori moltiplicativi:
a) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie
prime elencate nell'Allegato VIII e' pari al doppio del
loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto previsto
dal comma 12;
b) ad eccezione dei combustibili prodotti a partire
da colture alimentari e foraggere, il contributo dei
carburanti forniti nel settore dell'aviazione e del
trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte il loro contenuto
energetico.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del
presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo
dell'obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC,
l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e ferroviario
e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e
delle modalita' di cui al comma 10.
9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto
all'energia elettrica complessiva fornita ai veicoli
stradali e ferroviari e' conteggiata come segue:
a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla
rete, la quota rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota
annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili
sui consumi totali nazionali due anni prima dell'anno in
questione;
b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un
impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile e'
conteggiata interamente come rinnovabile.
10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva e'
pari a:
a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a
veicoli stradali;
b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita
al trasporto ferroviario.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della
transizione ecologica nella composizione e con le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse
quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa,
bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I
componenti del comitato di cui al primo periodo sono
nominati dal Ministro della transizione ecologica.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, e'
abrogato.».
 
Art. 7

Disposizione in materia di autotrasporto

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), ((del testo unico di cui al decreto legislativo)) 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR):
«Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del
trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di
euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci
di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al
sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di
persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le
modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione
delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di
competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito
comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.».
 
((Art. 7 bis

Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e' effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della
fiscalita' regionale, secondo i principi di cui
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo
di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
a decorrere dall'anno 2017.".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del
Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) mediante destinazione di una quota delle risorse
del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al
2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della
dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e
dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad
obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni
a statuto ordinario applicando le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 2013.
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza
delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2,
lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna
regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella
risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per
ciascuna regione dei costi del canone di accesso
all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del
comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere
sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati
economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi
svolti, necessari alla realizzazione di indagini
conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto
pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di
pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti
soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio
indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, sono
definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati
di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al
fine della ripartizione del medesimo Fondo.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al
predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le
seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 3," e le parole: ", in conformita' con quanto
stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono
soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e
aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti
con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati
dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale come elemento di riferimento per la
quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di
servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che
tengano conto della specificita' del servizio e degli
obiettivi degli enti locali in termini di programmazione
dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente
periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si
applicano dal 1º gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da
traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
principio di semplificazione, dell'applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
livelli di servizio e della media dei livelli tariffari
europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse
modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano ai contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di adozione dei provvedimenti
tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori
del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di
importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria,
fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia'
disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda
individuale, i cui proventi tariffari non coprano
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella
carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo
totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai
debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue
controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi,
tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione
dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione
Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale
rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il
trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al
trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
di linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche
di natura non pubblicistica, possono accedere agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la
destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione
di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro
0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal
divieto di cui al primo periodo per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis
prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di
sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di
altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e
locale siano dotate di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di
servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri
derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard di cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione
di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale
sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad
utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il
trasporto specifiche quote delle risorse messe a
disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti di
servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per
il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti
e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal
fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi
contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione
da parte delle aziende contraenti di un piano
economico-finanziario che, tenendo anche conto del
materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri
un impiego di risorse per il rinnovo del materiale
rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo
termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove
tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono
l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi
immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio
tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura
delle quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono
sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017,
e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare
i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di
sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i
rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di
categoria del settore maggiormente rappresentative e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che
operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle
suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro
non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne'
rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e'
sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e
al miglioramento dell'efficienza energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono
distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia
affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il
seguente:
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a
9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del
presente decreto, se a totale partecipazione della stessa
regione conferente".».
 
((Art. 7 ter
Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di
distribuzione automobilistica

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione»;
c) al comma 4, alinea, le parole: «prima della scadenza contrattuale» sono soppresse;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di
distribuzione automobilistica). - 1. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano agli accordi verticali,
anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o
di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il
costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli
distributori autorizzati per la commercializzazione di
veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli
che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati
da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di
6.000 chilometri.
2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a
termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le
modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive
assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi
connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo
indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti
per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli accordi a
tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione
di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di
inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore o l'importatore, prima della
conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche' in
caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al
distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia
in possesso, che risultino necessarie a valutare
consapevolmente l'entita' degli impegni da assumere e la
sostenibilita' degli stessi in termini economici,
finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi
marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore o all'importatore che recede
dall'accordo e' fatto obbligo di corrispondere al
distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato
congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede
effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non
siano stati ammortizzati alla data di cessazione
dell'accordo;
b) dell'avviamento per le attivita' svolte
nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del
distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di
vigenza dell'accordo.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto nel
caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso
sia chiesto dal distributore autorizzato.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono
inderogabili.
6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022.».
 
Art. 8

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

1. Ai ((soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) )) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni ((di euro)) per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.127 recante Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633
del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte
di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti di
cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma
1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e'
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui
e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
«Art. 18 (Disposizioni riguardanti le sanzioni per
mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la
fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici). - 01.
All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di
accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti:
"carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate".
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per
mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole
"dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal
30 giugno 2022".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica
e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi
dati, le parole da "Sono esonerati dalle predette
disposizioni" fino a "o committente soggetto passivo
d'imposta." sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a
partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno
precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito
compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e
a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per
il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai
quali l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a
decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica e'
emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione.
4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in
materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni
giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le
parole "di cui al comma 1-ter" sono soppresse.
4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 e' sostituito dal seguente:
"540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato
che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o
servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
possono partecipare all'estrazione a sorte di premi
attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione e' necessario che le persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato
procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico
di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri
rapporti di credito o debito bancari o su rapporti
intestati a componenti del proprio nucleo familiare
certificato dal proprio stato di famiglia e costituito
antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, e che associno
all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria,
individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle
entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente
trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel
caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di
acquisire il codice lotteria, la persona fisica puo'
segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di
finanza nell'ambito delle attivita' di analisi del rischio
di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il
reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto
nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun
prelievo erariale";
b) al comma 544, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalita'
tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia
istantanee sia differite, relative alle operazioni di
estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a
disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria
per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie".
4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "presente
disposizione" sono inserite le seguenti: ". Per gli
acquirenti delle unita' immobiliari che alla data del 30
giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che
abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto
in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che
abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022".».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n.388 e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 9

Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) ((soppressa)).
((1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.))
2. ((Soppresso)).
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis,)) primo e terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater((, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al presente comma.
((4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.))

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro ((per l'anno 2034 e)) pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023,
a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera
b), espone informazioni false o omette di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto
di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben
visibile e accessibile, deve essere indicata anche la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (429)
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle
imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di
sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali
nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate
dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede,
fino al 31 dicembre 2023, garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni previsti dal presente
articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa
l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori
di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi
attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve
dimostrare che la crisi in atto comporta dirette
ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa
dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento
dei fattori produttivi, in particolare materie prime e
semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi
sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di
Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale
conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per
energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le
esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze. Sono altresi' ricomprese le esigenze di
liquidita' delle imprese relative agli obblighi di fornire
collaterali per le attivita' di commercio sul mercato
dell'energia.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di
difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo
del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
alla data della presentazione della domanda presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
vigente disciplina di regolamentazione strutturale e
prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla
data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai
sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il
soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai
relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore
del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad
alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, come
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in
Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del
rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in conformita' alla decisione della
Commissione europea di compatibilita' con il mercato
interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente
articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia da parte
dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del
limite di importo garantito indicato dalla lettera b),
numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia
deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto
dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come
documentato e attestato dal rappresentante legale dei
suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo
effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del
rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo
stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del
presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale
emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla
liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere cumulate con eventuali
misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio
della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle
operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di
solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle
garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
articolo. La procedura e la documentazione necessaria per
il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con un numero di
dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in
caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non
ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o
l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la
soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,
con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito
alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione
il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti,
che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello
Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e
le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e
degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle
condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al
presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita'
riguardanti le condizioni di approvvigionamento
verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo
(Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle aree industriali e portuali collegate,
anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un Tavolo di coordinamento
finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i
livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.
Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro della transizione
ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione
alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
della disposizione di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle
disposizioni, in quanto compatibili, e" sono soppresse e
dopo le parole: "nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni
previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla
Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi
conforme".».
 
((Art. 9 bis
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 173, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«1. - 172. Omissis
173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui
all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli
impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti
locali o regioni sono considerati rientranti nella
tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b3), del medesimo decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (Criteri
e modalita' per incentivare la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387):
«Art. 6 (Tariffe incentivanti e periodo di diritto). -
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in
esercizio nel periodo intercorrente tra la data di
emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e
il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante
che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia
dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella
(valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico).
La tariffa individuata sulla base della medesima tabella e'
riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla
data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante
in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto
ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,
ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui
al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il
periodo di venti anni. Il valore della tariffa e' costante
in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a
decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti
per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi
dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti
fotovoltaici, nonche' dei risultati delle attivita' di cui
agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti
continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010,
le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti
che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate
del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale nei seguenti casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B)
e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui
soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta
dall'impianto con modalita' che consentano ai medesimi
soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto
fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e'
una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado
o una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione
agricola, in sostituzione di coperture in eternit o
comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono
enti locali con popolazione residente inferiore a 5000
abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere
a), b), c) e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli
incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa fiscale in materia di produzione di energia
elettrica."
Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010
(Incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare):
«Art. 19 (Attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007). - 1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e
integrazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II
i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali,
cosi' come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni,
sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente
decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in
materia di libera concorrenza e parita' di condizioni
nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti
operanti in regime di scambio sul posto, nonche' agli
impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che
entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le
procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 20 (Interpretazioni e modificazioni del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007). - 1. La dizione «impianto
con moduli ubicati al suolo» di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
e' da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici,
comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima
da terra inferiore a 2 metri.
2. La dizione «pergole» di cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi
riferita a strutture di pertinenza di unita' a carattere
residenziale, atta a consentire il sostegno di verde
rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta
superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa
tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi
spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati
da edifici residenziali.
3. La dizione «pensiline» di cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi
riferita a strutture accessorie poste a copertura di
parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa
tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi
spazi aperti, anche con destinazione agricola, che
risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso
pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.
4. La dizione «tettoie» di cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi
riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni
agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro
degli edifici stessi.
5. Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre
fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici
costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o
delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata
dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre
dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La
struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve
essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura
eventualmente stagionalmente rimovibile.
6. Gli impianti ad inseguimento, ovvero quegli impianti
i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili,
fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due
assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di
incrementare la captazione della radiazione solare,
rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b1) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
7. La dizione «frangisole» di cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi
riferita a strutture collegate alle superfici verticali di
edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di
superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale
dell'impianto non puo' superare il doppio della lunghezza
totale delle aperture trasparenti.
8. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente
titolo, operanti in regime di scambio sul posto e
realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio
aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente
titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre
qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di
certificazione energetica relativo all'edificio o unita'
immobiliare comprendente anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e, successivamente
alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi sull'involucro edilizio
tra quelli individuati nella medesima certificazione
energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti
derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico,
una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di
prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro
edilizio relativi all'edificio o all'unita' immobiliare
rispetto ai medesimi indici come individuati nella
certificazione energetica.».
9. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale
19 febbraio 2007 e' sostituito dal seguente:
«8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime
di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova
costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il
pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al
presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%
della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una
prestazione energetica per il raffrescamento estivo
dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di
detti valori e' attestato da certificazione energetica.».
10. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio
2007 e' aggiunto infine il seguente comma:
«9. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la
produzione dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al
premio di cui al presente articolo e' quella riferibile
all'impianto o porzione di impianto che sottende
l'equivalente della superficie utile climatizzata.».
11. La decurtazione percentuale della tariffa di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19
febbraio 2007, prevista per l'anno 2010, non si applica
agli impianti ubicati nei comuni abruzzesi colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009, cosi' come individuati con
provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai medesimi impianti si applicano inoltre le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011
(Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici):
«Art. 25 (Attuazione delle disposizioni di cui all'art.
2, comma 173, della legge n. 244/2007). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli
impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti
pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti
dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti
nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera g), del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in
materia di libera concorrenza e parita' di condizioni
nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti
operanti in regime di scambio sul posto ovvero che
effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i cui
soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in
esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara
si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 recante
Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d.
Quinto Conto Energia):
«Art. 17 (Attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007). - 1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici
responsabili sono enti locali, cosi' come definiti
dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati
rientranti nella tipologia dell'impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in
materia di libera concorrenza e parita' di condizioni
nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti
di potenza fino a 200 kW.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».
 
Art. 10

Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) )) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ((e all'articolo 7)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma.
((2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure gia' in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.))

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ((ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 ((del presente decreto)) per le finalita' di cui al comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia' sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti ((da cui risultino)) la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche ((peculiari dell'opera e)) ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
((3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno
2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. L'obbligo
di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il
cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n.120;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
(75)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai
fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR):
«Art. 29 (Accesso al Fondo per l'avvio di opere
indifferibili). - 1. Fermi restando i requisiti di accesso
al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3
dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche
agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera
c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli
interventi di cui al comma 1 considerano come importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello
attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a
ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al
primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle
risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori
presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1
con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio
2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente
locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di
cui al secondo periodo o della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse
preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice,
tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti
attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere
mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato, puo' rimodulare la
richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono
poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34,
comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei
limiti degli stanziamenti annuali disponibili.».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
(Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili):
«Art. 7 (Assegnazione contributo per gli enti locali
titolari di interventi PNRR). - 1. Gli enti locali
attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le
risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte
integrante del presente decreto, che avviano le procedure
di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18
maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto
previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a
ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il
decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento
emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse
derivante dall'applicazione della percentuale indicata
nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da
assegnare» all'importo gia' assegnato dal predetto decreto.
La preassegnazione delle risorse di cui al periodo
precedente costituisce titolo per l'accertamento delle
risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice
comunica a ciascun ente interessato per i decreti gia'
emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti
in corso di emanazione, l'importo assegnato e la
preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare
complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna
amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche
esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio
in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma
2, puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di
contributo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede
in via preventiva alla valutazione delle disponibilita'
derivanti dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50
del 2022. In esito alle procedure di affidamento avviate
per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente
periodo viene verificata mensilmente da ciascuna
amministrazione attraverso il sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente, procede
all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati della
predetta verifica. In relazione alle verifiche di cui al
periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice
comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le risorse
finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art.
6.
3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico
di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo
dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione
istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In
relazione alle verifiche di cui al periodo precedente,
l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il
31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui
all'art. 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 142. Omissis
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma
139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati,
decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b)
per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
dieci mesi; c) per le opere il cui costo e' compreso tra
750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo
e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai
fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si
intende l'importo complessivo del quadro economico
dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono
prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di
contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi
restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al
comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al
periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il
31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare
le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli
istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della
stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo
periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da
eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno
2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. L'obbligo
di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il
cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
-1. - 445. Omissis
446. Per le finalita' di cui ai commi 444 e 445 nonche'
per sostenere gli investimenti per il centenario
dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e' assegnato un
contributo in favore della Federazione sportiva
nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15
milioni di euro per l'anno 2023.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
«Art. 4 (Fondo unico nazionale per il turismo). - 1. Il
fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105 milioni di
euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati
al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati
alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico,
autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone
mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3
milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la
continuita' aziendale e la tutela dei lavoratori delle
agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito
una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di
almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato
dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo
destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono
erogate anche agli operatori economici costituiti o
autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24
agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalita'
di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.
2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1°
gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e' riconosciuto, con le medesime modalita',
limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati
e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le
assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro
stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali. In caso di conversione dei detti contratti in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
l'esonero di cui al primo periodo del presente comma e'
riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla
predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due
periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite di
60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse
di cui al comma 1.
2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul
fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche
e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore
delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' riconosciuto fino a un massimo di
cinque mesi anche non continuativi per il periodo di
competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e'
riparametrato e applicato su base mensile.
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti
della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio
contributivo di cui al comma 2-ter e' riconosciuto nel
limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni
di euro per l'anno 2022.
2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 2-quater e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da
2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per
l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter e' concesso
ai sensi della comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 32;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo.
3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2,
valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 32.
3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo
di Monza, e' riservato in favore della regione Lombardia un
contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento
del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro
per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui al comma 368
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5
milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per
l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
 
Art. 11

Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello»;))
a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di societa' in house dello Stato»;
b) dopo il nono periodo, e' inserito il seguente: «Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al primo periodo.».
((1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilita' del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale
relative ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve
essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in
ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di
potenza installata o trasportata prevista. La Commissione
puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al
quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione
di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza
ai progetti connessi alle misure relative allo stato di
emergenza.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'am-biente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo parere finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di
voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Per lo svolgimento delle istruttorie
tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi
protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i
procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche
disposizioni o intese un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un
esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome
interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale; ai fini della designazione e della conseguente
partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la comunicazione o
la conferma da parte della regione o della provincia
autonoma del nominativo dell'interessato. La Commissione
opera con le modalita' previste dall'articolo 20,
dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i
presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo'
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui
ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
2-octies. Il presidente della Commissione di cui al
comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto
composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei
carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con
comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di
fondi. I componenti della struttura di supporto sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di
comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di
supporto cessa al rinnovo della Commissione.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che
gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale
del personale di cui al comma 2-bis restano in carico
all'amministrazione di appartenenza. Per i componenti della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi
previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo
decreto ai sensi del presente comma.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Misure
urgenti in materia di energia):
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».
 
((Art. 11 bis

Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997» sono aggiunte le seguenti: «e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»;
b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e
19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.
Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle
risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non
pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero
dell'importo corrispondente al credito d'imposta
indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di
concorso nella violazione, oltre all'applicazione
dell'articolo 9 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere
ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie
tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei
riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.».
 
Art. 12

Esenzioni in materia di imposte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (((IMU) )) per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ((previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,)) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.
3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:
«Art. 8-ter Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza ((effettuata)) dalla competente autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 78 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria per
i settori del turismo e dello spettacolo). - 1. In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2
e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche
relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in
uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti
di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per
gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo
177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno
2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60
milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai
commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».
- La legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.
- Il regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
 
((Art. 12 bis
Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25, del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e
20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
 
Art. 13

Disposizioni in materia di sport

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
((1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 923, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 922. Omissis
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio
2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia):
«Art. 7 (Incremento del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano). - 1. Per
far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti
distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano di cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite
dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del 2017 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al
comma 1.
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di
sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi
i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31
agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese
di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno
16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di sport). - 1. Le
risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, gia' nella disponibilita' del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio,
delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020,
i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923,
lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I
versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Contratti di licenza). - 1. I contratti di
licenza hanno una durata massima di cinque anni.
2. L'organizzatore della competizione deve comunque
prevedere una durata massima dei contratti di licenza che
garantisca la parita' di trattamento di tutti gli operatori
della comunicazione.
3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la
durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente
dalle societa' sportive partecipanti a ciascuna
competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e
promozione previsti dai regolamenti sportivi.».
 
Art. 14

Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di ((euro destinati)) agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante)) «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, e' inserito il seguente:
«606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.».
((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, «Tributi destinati al finanziamento della sanita'», del titolo I, «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilita'.))
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n.266 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«1. - 85. Omissis. - 86. Il finanziamento concesso al
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a
copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale, compresi quelli per manutenzione
straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal
1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti.
Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
all'interno del sistema di contabilita' regolatoria, tiene
in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti
delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli da 536 a 537-ter
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla
pianificazione dei programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e
dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale,
annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della
difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548,
comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle
Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e
delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in
corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria,
indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per
un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi
di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni
contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali
clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al
comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio
consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa,
comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i
conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono
approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si
tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di
durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e
sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento
delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi
di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere, i decreti possono essere
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle
condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero
quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro
trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
entro il termine indicato le Commissioni competenti
esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a
maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere
all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono
trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e'
svolta dalle competenti strutture del Ministero della
difesa.».
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato
maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli
indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferma restando la necessita' di salvaguardare
le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal
processo di definizione della politica europea di difesa e
sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei
programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi
d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione
dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che
risultino non piu' adeguate, anche in ragione delle
disponibilita' finanziarie autorizzate a legislazione
vigente. La predetta verifica tiene altresi' conto dei
risultati conseguiti nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare riportati nel
documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la
rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi
dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a
tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilita' finanziarie emergenti a
seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono
destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di
finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».
«Art. 537 (Programmi con la partecipazione o
collaborazione di Paesi esteri). - 1. Se i rapporti
contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui
all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque,
la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il
tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della
difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad
assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando
a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio
ai sensi dell'articolo 549.».
«Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell'Amministrazione della difesa). - 1. Ai fini della
semplificazione delle procedure per la realizzazione dei
programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione
della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali,
il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
e' adottato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalita' di attuazione dei programmi,
in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse
massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45, comma
32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, che puo' essere successivamente
rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli
per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4,
comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive
modificazioni.».
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale).
- 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi,
delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n.
185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati
esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di
reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere,
tramite proprie articolazioni e senza assunzione di
garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di
supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale
anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze
di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai
citati Stati, nei limiti e secondo le modalita'
disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli
affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e'
definita la disciplina esecutiva e attuativa delle
disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo
619.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali»
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1. (192)
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge n. 95 del 06 luglio 2012 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio
e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
 
((Art. 14 bis

Misure per il rilancio della competitivita' delle imprese italiane

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a societa' ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.
3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «destinate agli investimenti iniziali, con le modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,»;
b) al terzo periodo, le parole: «dei finanziamenti agevolati» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti iniziali» e le parole: «per singolo investimento» sono soppresse;
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 24
aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
corrisponde contributi agli interessi agli operatori
italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro
quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle
societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa
e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione
europea, con le modalita', le condizioni e l'importo
massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Si applica
l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993,
n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui
alla legge 28 maggio 1973, n. 295. Le operazioni di
finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da
soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari
autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a cui si
applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del
medesimo testo unico.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale,
della prevista quota di capitale di rischio nella societa'
o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7
del D.L. 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394, e relative
norme d'attuazione."
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e
imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono
ammessi, nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
(SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali
derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti
all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che
saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
medesima SACE.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Rafforzamento del sistema delle start-up
innovative). - 1. - 2. Omissis
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al
Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200
milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere
investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione
di strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante
l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari
di debito che prevedano la possibilita' del rimborso
dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle
start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di attuazione delle agevolazioni previste dal presente
comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le
risorse di cui al presente comma destinate agli
investimenti iniziali, con le modalita' individuate al
primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna
start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, e
le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La
misura massima degli investimenti iniziali di cui al
presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e
media impresa innovativa puo' ottenere e' pari a quattro
volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla
stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro. Con il
medesimo decreto di cui al secondo periodo e' stabilita,
inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente
comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti
successivi.
Omissis.».
 
((Art. 14 ter

Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «e del settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonche' lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente e' stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio) come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - 1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
«712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome,
le citta' metropolitane e le province conseguono il saldo
di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono
tenute all'adempimento di cui al comma 712.
712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710
non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di
amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi
nell'esercizio 2015.».
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla
comunicazione delle variazioni di bilancio, non si
applicano agli enti territoriali e non territoriali.
1-ter. All'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 (32), le parole: «, le relative variazioni»
sono soppresse. (31)
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le
relative variazioni» sono soppresse.
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato, gli enti
territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche'
lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno
precedente e' stato registrato un numero di migranti
sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione
residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si
applica alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile
nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della
Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in
caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto
da parte del Consiglio.
1-septies. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies
si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei
dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per
consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella
trasmissione dei dati relativi al rendiconto
definitivamente approvato dal Consiglio.
1-octies. La prima applicazione dei commi da
1-quinquies a 1-septies e' effettuata con riferimento al
bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al
bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai
loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione
per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre,
rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti
all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione
autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei
conti integrato.».
 
((Art. 14 quater
Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

1. Al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «al netto del relativo onere fiscale» sono inserite le seguenti: «e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e disposizioni
finanziarie). - 1. Per consentire una piu' rapida
definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e
44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare,
tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro,
prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in
deroga agli articoli 32, 36, da 59a 65 e 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra
le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 42, 43 e 44, e' autorizzata la spesa di euro
1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro
straordinario per il personale dell'Amministrazione civile
del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno
2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente
rispetto al monte ore previsto per il personale della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno
di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso
l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'in-terno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per
l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche
mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto
internazionale operanti in ambito migratorio; di euro
484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e
armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione
delle condizioni di invalidita', di disabilita', di
inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di
verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le
funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero
dell'economia e delle finanze nell'attivita' di
coordinamento, organizzazione e segreteria delle
commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici
relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita'
lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e
all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nei confronti del personale delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di
accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale
obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ne'
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono
stabilite le norme di coordinamento e le modalita'
attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a
3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo
degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello
Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme
allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a
3-septies, a legislazione vigente, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da
trasferire all'INPS, a decorrere dall'anno 2023, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il
biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,
nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente
di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da
inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del
comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non
economici.
3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti
dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro
1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'
di personale effettivamente assunte ai sensi del comma
3-quin-quies e i relativi oneri.
3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di
turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro
valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole.
L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle disposizioni del comma 3-octies del
presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che
ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese
di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma
3-octies previa verifica della coerenza con la struttura
degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio
assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui
all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni
del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano
di contabilita'.
3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano
a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e
3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di
chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo
onere fiscale e, per le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto
sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti
all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi
successivi. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve
patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili
degli esercizi successivi.».
 
((Art. 14 quinquies
Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresi' le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 534, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 533. Omissis
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni
di marginalizzazione e degrado sociale nonche' al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di
cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite
complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 43. Omissis. - 44. Nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo per
investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Omissis.».
 
((Art. 14 sexies
Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario
comunale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento
delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). - 1.
Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la
durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e'
effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per
l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel
biennio successivo alla data della prima nomina, il
segretario reclutato a seguito del corso-concorso di
formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di
cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi,
in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la
partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita'
telematiche, nell'ambito della programmazione
dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle
procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
le quali non sia stato avviato il relativo corso di
formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del
presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario di ruolo
in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti
vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste
dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata
dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente articolo, compresa la disciplina
della relativa fase transitoria, sono definite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila.».
 
((Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).
8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse».
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 103 e 231-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. Al
fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente
ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita'
derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e
favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i
datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con
le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere
un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal
fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti
a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero
devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza,
resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di
attestazioni costituite da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i
cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio
nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal
31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo
nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla
presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti
cittadini stranieri devono risultare presenti sul
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver
svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le
modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino
straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale
comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al
comma 3, il permesso viene convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o
per componenti della sua famiglia, ancorche' non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la
durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il
rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine
dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal
1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di
cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di
soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono
altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la
documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa
di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di
svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione
dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione
delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino
straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle
dipendenze del datore di lavoro che ha presentato
l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le
modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al
comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella
misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al
netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a
carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la
cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze
di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione
del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna
del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze
di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione
del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata
sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del
contratto di soggiorno presso lo sportello unico per
l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non
imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a
seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di
cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi
1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale (302).
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai
commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di emersione, anche se di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali
nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi
di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in
cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2,
ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della
medesima, anche per mancata presentazione delle parti di
cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali
lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno
presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni
previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5,
primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i
fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello
stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di
motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del
competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla
congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la
comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino
straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020,
unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal
decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attivita'
lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e
riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del
lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della
presentazione della richiesta, e' consegnata
un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di
attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare
l'eventuale domanda di conversione del permesso di
soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente
articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio
2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e'
determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura
massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di
soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il
lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori
italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5,
lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue
esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e'
revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
e' determinata la destinazione del contributo forfettario,
di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e
2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche
mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la
sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori
interventi di contrasto del lavoro irregolare e del
fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo
operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto del Servizio nazionale di protezione civile e
della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente
comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita',".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure
previste dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu' agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione
del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno
2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione al numero dei lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per
l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi
di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per
l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la
locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad
euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a
decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.».
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita'
didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio
e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel
rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i
dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti
delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto
delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile
procedere diversamente, al numero minimo e massimo di
alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di
istruzione, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle
lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle
lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le
utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali
prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di
10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche
mediante riprogrammazione degli interventi;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la
conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. L' adozione delle predette misure e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello
stesso.
3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere
comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono
soggette al pagamento di un contributo di importo pari a
250 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma
2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla
copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo
Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 1 (Rafforzamento dei bonus sociali per energia
elettrica e gas). - 1. Per il quarto trimestre dell'anno
2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la
fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti
domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per
la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma
9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare
entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la
variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa
dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei
titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni
di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricita' e
gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai
sensi dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro
il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali;
b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi
energetici e ambientali.»
- Il riferimento al testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-199. Omissis. - 200. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di
27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 89, 120 e
366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 88. Omissis
89. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su
base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e
medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'eta'
anagrafica di almeno 62 anni.
90. - 119. Omissis.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.
121. - 365. Omissis
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire
le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie
per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono
trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente
di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere
a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome, anche attraverso le societa' a partecipazione
pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a
complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai
centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge
regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti,
anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo
determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in
ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio
non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il
reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli
incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose):
«Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito d'imposta
per le imprese turistiche). - 1. Al fine di migliorare la
qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione della linea
progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di
ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit» Misura
M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui
al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di
imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per
gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2024.
2. Ai soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto
altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al 50
per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024,
comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro
per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e'
riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che
puo' essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora
l'intervento preveda una quota di spese per la
digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave
tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento
dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le
societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria
femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le societa'
cooperative e le societa' di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, per le societa'
di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute
in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due
terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da
giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
presente lettera, per giovani si intendono le persone con
eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti
alla data di presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le
societa' la cui sede operativa e' ubicata nei territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili,
a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del
costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e'
erogato in un'unica soluzione a conclusione
dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a
domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di
idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione
costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad
esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria
statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che
esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive
all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto
turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i
porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti
altresi' alle imprese titolari del diritto di proprieta'
delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una delle
attivita' imprenditoriali di cui al presente comma.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute
secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a
fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in
relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di
progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', stipulata a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza
energetica delle strutture e di riqualificazione
antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)
del presente comma;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle
attivita' termali, relativamente alle strutture di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) interventi di digitalizzazione, con riferimento
alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare
conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo
progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
e' possibile fruire anche del finanziamento a tasso
agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per
l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno
il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi
di riqualificazione energetica, nel rispetto delle
disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente
articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in
cui gli interventi sono stati realizzati, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal
Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo,
il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai
soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate,
con modalita' telematiche definite d'intesa tra il
Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco
delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e
l'importo del credito concesso, unitamente a quello del
contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali variazioni
e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza
facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta
salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a
fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei
casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il
Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi
importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuare in via telematica, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un
avviso contenente le modalita' applicative per l'erogazione
degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa
l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini
della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando
la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per
quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati
presentano, in via telematica, apposita domanda in cui
dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la
fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi,
secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di
spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di
euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento
dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato
nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1°
febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che le relative
spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, le
disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui
al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni
di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre
periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i
due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono
cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni
pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi
di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e
alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede
agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto
conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del
grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del
turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad
aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la
continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel
settore della ristorazione, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle
medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.
17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate.
17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi
da 17-bis a 17-quater e' subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quater del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in
materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore
del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la
sussistenza delle disponibilita' di competenza e cassa
occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali
e la necessita' di assicurare la tempestivita' dei
pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la
disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un
arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione
delle spese di investimento sulla base dello stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019,
2020, 2021 e 2022 e in via definitiva dall'anno 2023:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione
della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse
alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a
specifici interventi o attivita' sono assegnate ai
pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e
dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta
di variazione;
b) - c). (abrogate).
1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la
facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere utilizzata una
sola volta per le medesime risorse.
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli
articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e
4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.».
 
((Art. 15 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.