Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali

Parte di provvedimento in formato grafico


 


Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati
nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022.

N O T E

Note all'art. 1:



Note al Comma 1


Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si
riferisce ad un periodo triennale e si compone di due
sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del
ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun
anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli
obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10,
comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio
e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello
cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione
a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le
spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno
di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a
ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun
programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la
ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori
legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per
gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo
le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' costituita dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo
con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa
specifica, per ciascun titolo, la quota non avente
carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente.
Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro
di riferimento in cui l'amministrazione opera e le
priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel
Documento di economia e finanza e nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il
contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento
alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate
le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con
riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi
riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle
previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano
degli obiettivi, intesi come risultati che le
amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun
programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e
i relativi indicatori di risultato in termini di livello
dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma
generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b)
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e)
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato
di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'
allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di
raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di
legge di bilancio e il conto economico delle
amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti
sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori
di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo."

Note al Comma 7


Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
"Art. 17 Oggetto
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010."
Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
"Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi"."
Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi
e negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi."
Note al Comma 8
Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 64 Albo
1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo."
"Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico."
Il testo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al
comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (424)
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119."
"Art. 122-bis Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi
1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni
lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta
cessione del credito, puo' sospendere, per un periodo non
superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni
delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli
121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del
relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono
individuati utilizzando criteri relativi alla diversa
tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al
presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria
o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza
dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2."
Si riporta il testo degli articoli 32 e 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 32 Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale
1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da
esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di
istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti."
"Art. 35 Responsabili dei centri
1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del
comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente Art. relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3. Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle
entrate in via telematica ovvero per il tramite di una
banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo."
Note al Comma 9
Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati."
Note al Comma 10

Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023,
a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta
al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265."
Note al Comma 13
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 26 Disposizioni particolari per il gas naturale
1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21
00), destinato alla combustione per usi civili e per usi
industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad
accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui
all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori
finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale
estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
in tutte le attivita' industriali produttive di beni e
servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose
di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le societa'
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo
di denunciare preventivamente la propria attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per
territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua
che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in
possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio,
effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
a contabilizzare, in un apposito registro di carico e
scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta
nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione
della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata
o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo (207) dell'anno successivo
a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono
detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili. Per la detenzione e la
circolazione del gas naturale non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano
una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati
relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle
stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a
rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i
dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati."
Note al Comma 14


Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
"Art. 16 Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici
1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto."
Note al Comma 16
Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e' riportato nelle
note al comma 13.

Note al Comma 17
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale:
"Art. 3. Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico
dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente
decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c)
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al
termine del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione."
Note al Comma 18


Il riferimento al testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nelle note al Comma 17.
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina:
"Art. 6 Bonus sociali per elettricita' e gas
1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il
valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per
elettricita' e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente
aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo
articolo 1, comma 3, e' pari a 12.000 euro.
1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022
l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini
dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34. (
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in
102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38."



Note al Comma 22
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 recante disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi:
"Art. 4. Misure compensative e informazione.
1. Misure di compensazione territoriale sono
stabilite, fino al definitivo smantellamento degli
impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari
e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data
della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui
all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla
allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo
ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione
di aliquote della tariffa elettrica per un gettito
complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di
connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e'
assegnato annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sulla
base delle stime di inventario radiometrico dei siti,
determinato annualmente con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei
rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della
relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore
dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e'
ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e'
calcolato in proporzione alla superficie ed alla
popolazione residente nel raggio di dieci chilometri
dall'impianto.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna
nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi."
 


Note al Comma 30


Il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6
ottobre 2022 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea LI 261/1 del 7 ottobre 2022.
Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
"Art. 15-bis. Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili
1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione
a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento
all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20
kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo
del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da
parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.
(GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla
medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente
articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di
cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua
fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati
prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti
medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le
modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I proventi derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo
da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi
successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo
complessivo di 3.739 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un
gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia
elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al
medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
della loro applicazione, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non
produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne
al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia
elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano
esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto
2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei
prezzi dedotti nei predetti contratti."
Note al Comma 34
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
"Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
"Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
Note al Comma 35


Il riferimento al testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e'
riportato nelle note al Comma 30.
Note al Comma 36

Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2022/1854
del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato nelle note
al Comma 30.
Note al Comma 37

Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina:
"Art. 5-bis Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale
1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'
del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla
guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli
stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono
essere adottate le misure finalizzate all'aumento della
disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei
consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema
italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del
livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo
sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo
del Ministro della transizione ecologica. Delle predette
misure e' data comunicazione nella prima riunione del
Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure
medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a
ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna Spa
predispone un programma di massimizzazione dell'impiego
degli impianti di generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino
carbone o olio combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
fermo restando il contributo degli impianti alimentati a
energie rinnovabili. La societa' Terna Spa trasmette con
periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui
al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli
impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza
della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e
della situazione di eccezionalita' che giustifica la
massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
2, i gestori degli impianti medesimi comunicano
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un
periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis.
Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la
situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata
delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo
periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che
rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le
condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati
necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili nonche' i risultati del controllo delle
emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni
caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti
derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla
normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei
BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le
comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della
transizione ecologica e predispongono idonee misure di
controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006,
adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e
controllo contenuto nell'autorizzazione integrata
ambientale. Il Ministero della transizione ecologica
notifica le predette comunicazioni alla Commissione
europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto
complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore
dell'impianto interessato. Tale notifica determina la
modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata
pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli
esiti dei relativi controlli.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche
l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di
cui al primo periodo e' concessa nell'ambito dei
provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora
risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia
economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli
impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi dei
biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo
restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa
per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile
tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli
eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti
dalla vendita di energia sul mercato elettrico,
strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei
predetti impianti nel periodo emergenziale ed
effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
transizione ecologica adotta le necessarie misure per
incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti
di indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun
corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori
costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati con i
combustibili di cui al presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia):
"Art. 16-bis. Integrazione stabile delle fonti
rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle
efficienze risultanti ai clienti finali
1. Al fine di garantire la piena integrazione e
remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti
rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai
consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici
conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un
servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da
fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel
territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti
di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio
bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai
sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a
quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma
1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi
del comma 2 del presente articolo, valorizzando
opportunamente i differenti profili di produzione degli
impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di
investimento standard delle singole tecnologie e della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i
valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere
l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a
fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo
termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul
posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima
energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori
e che partecipino al servizio di interrompibilita' e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione
dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia
di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla
lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali
con priorita' per i clienti finali energivori, con
attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di
cui al comma 1 del presente articolo con le procedure
previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili:
"Art. 30 Autoconsumatori di energia rinnovabile
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di
energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente
interconnesso all'utenza del cliente finale con un
collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze
diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita'
di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione
dell'impianto di produzione. L'impianto
dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo
o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile
autoprodotta e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita', eventualmente per il tramite di un
aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui
alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti
di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle
compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a);
nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno
per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e
accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalita'
di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati
impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per
condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale delle imprese private."

Note al Comma 38
Si riporta il testo degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile:
"Art. 2497. Responsabilita'
Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di
direzione e coordinamento di societa', agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente
responsabili nei confronti dei soci di queste per il
pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della
partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all'integrita' del
patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario."
"Art. 2497-bis. Pubblicita'
La societa' deve indicare la societa' o l'ente alla
cui attivita' di direzione e coordinamento e' soggetta
negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione
del registro delle imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indicate le societa' o
gli enti che esercitano attivita' di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui
al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,
o le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati."
"Art. 2497-ter. Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle societa' soggette ad attivita' di
direzione e coordinamento, quando da questa influenzate,
debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui
valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato
adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428."
"Art. 2497-quater. Diritto di recesso
Il socio di societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita
attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497;
in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato
soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto."
"Art. art. 2497-quinquies. Finanziamenti
nell'attivita' di direzione e coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della societa'
da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si
applica l'articolo 2467."
"Art. 2497-sexies. Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si
presume salvo prova contraria che l'attivita' di direzione
e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o
ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che
comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359."
"Art. 2497-septies. Coordinamento fra societa'
Le disposizioni del presente capo si applicano
altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi
di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sulla base di un
contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro
statuti."



Note al Comma 40


Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
Note al Comma 41


Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2022/1854
del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato nelle note
al Comma 30.
Note al Comma 42
Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2022/1854
del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato nelle note
al Comma 30.
Note al Comma 43
Si riporta il testo dall'articolo 2, comma 4, del
decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del
21 ottobre 2022 recante disciplina un servizio di
interrompibilita' tecnica dei prelievi dalle reti di
trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva
rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali
contratti di fornitura di tipo interrompibile gia' presenti
e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il
gas naturale per fini industriali, ivi compresa la
generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia
funzionale al processo produttivo in situ:
"Art. 2 Criteri generali relativi alla procedura
Omissis
4. Per i carichi industriali offerti per il servizio
di interrompibilita' elettrica sara' definita da Terna Spa,
e approvata dal Ministero della transizione ecologica
sentita Arera, una specifica procedura, finalizzata anche
al contenimento indiretto dei consumi di gas, destinata a
clienti che si rendono disponibili a ridurre e/o
interrompere i prelievi dalla rete in un set di ore del
giorno per il periodo 1° dicembre 2022 - 31 marzo 2023
nonche' limitata a quantitativi massimi stabiliti da Terna
stessa, al fine di tener conto delle esigenze di sicurezza
del sistema elettrico e degli obiettivi di riduzione del
consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta
di cui al Regolamento UE 2022/1854."
Note al Comma 47



Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle
note al Comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note al Comma 7.
Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nelle note al Comma 7.
Note al Comma 48


Il riferimento al testo degli articoli 64 e 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e'
riportato nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo degli articoli 121 e 122-bis,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo degli articoli 32 e 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato
nelle note al Comma 8.
Il riferimento al testo dell'articolo 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e'
riportato nelle note al Comma 8.
Note al Comma 50


Il riferimento al testo dell'articolo 17, della legge
31 dicembre 2009, n.196 e' riportato nelle note al Comma 9.

Note al Comma 51


Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 9
agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n.142 (Misure urgenti in materia
di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Credito di imposta per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della
pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese
sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel
terzo trimestre solare dell'anno 2022.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma re-stando l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo,
le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo
credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito
d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31
marzo 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in
quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a
6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43."
Note al Comma 52
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 702, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"702. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle
fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza
nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da
destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica
artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di recupero e di
eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di
cui al presente comma."
Note al Comma 54

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 54 e 71
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla
presente legge:
"54. I contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986."
"71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno
stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono
superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta
l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni
effettuate che comportano il superamento del predetto
limite."
Note al Comma 55
Il testo dei commi da 54 a 89 dell'articolo 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O..
Si riporta il testo dell'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 11 Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi."
Note al Comma 58


Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, (aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
"Art. 5 Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero
delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona,
i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono
distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3."
Note al Comma 63


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore
di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa."
Note al Comma 64


Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652 e 676,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
"652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024."
"674. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024."
Note al Comma 67


La Sezione II (articoli da 117 a 129) del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguarda il
Consolidato nazionale.
Note al Comma 71


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 67, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) come modificato dalla presente
legge:
"67. Gli interessi maturati su tutte le somme
depositate, al netto delle spese e delle imposte relative
al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi
di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle
piccole e medie imprese, secondo le modalita' e i termini
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il
medesimo decreto possono essere previste le modalita' di
gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante
l'apertura di un apposito conto di tesoreria. Entro lo
stesso termine il Consiglio nazionale del notariato
elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della
legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni,
principi di deontologia destinati a individuare le migliori
prassi al fine di garantire l'adempimento regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63,
65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente
comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i
rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici
ufficiali roganti."
Note al Comma 72


Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
come modificato dalla presente legge:
Tabella A -
Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]
Prodotti agricoli e ittici
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02 - 01.03 - 01.04) (1322) ;
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile
morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex
01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai
nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia,
secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 -
ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco
o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato
(v.d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati,
esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia),
freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia,
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d.
ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da
allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati
ne' zuccherati (v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 -
04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o
conservate (v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti;
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
(v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o
per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre
parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex
07.01 - ex 07.03);
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita'
standard di produzione determinate con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, emanato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o
temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato,
lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 -
10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati
(v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e
simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e
prodotti vegetali impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga,
radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella,
trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri
simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva
(v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole;
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex
20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli
liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del
ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)
(1323) ;
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex
22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie
(v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di
quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non
nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d.
44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente
sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno
tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero,
sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
(v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate;
cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d.
ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e
cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non
pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata,
stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d.
ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha
piperita (v.d. ex 33.01).
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione;
piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e
salvia (v. d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali."
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota
ridotta]
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati
ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al
n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili,
congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni,
lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso,
fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco,
affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non
pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o
surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d.
ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.
d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata
o non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o
conservate (v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi
o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente
preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e
cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d.
ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ;
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07); (1412)
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina,
semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti
(v. d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non
disoleate, esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis)
39)
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga,
radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella,
trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri
simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna
(v. d. ex 13.03);
44)
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o
fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso
(v. d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo",
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto
e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne'
altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54)
55) salsicce, salami e simili di carni, di
frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
(V. d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi
quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti
cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e
simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, diversi dai prodotti per
l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima
infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis
della presente tabella, per usi dietetici o di cucina, a
base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50
per cento in peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate
(v. d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao
in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati
o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o
conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.
d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di
piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate,
diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75)
76) cicoria torrefatta e altri succedanei
torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze
di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a
base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d.
21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti
artificiali preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di
qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83)
84)
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione
dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della
fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
(v. d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di
quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non
nominati ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per
cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94)
95)
96)
97)
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99)
100)
101)
102)
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105)
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107)
108)
109)
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli
animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o
veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze
farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale;
114-bis) (abrogato)
115)
116)
117)
118)
119) contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative
prestazioni, rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura,
comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore
comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande,
effettuate anche mediante distributori automatici;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo,
compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis)
123-ter)
123-quater)
124)
125) prestazioni di servizi mediante macchine
agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate;
126)
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi
di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter)
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti
di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e
degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies)
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e
dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui
alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle
esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente
decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni
di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati,
purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione di case
di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,
stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo
6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo
7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e
depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,
da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro
eredi o legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri
18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma,
rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero
27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale."
Note al Comma 73
Il riferimento al testo della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e' riportato nelle note al Comma 72.
Note al Comma 74
Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 64 Misure in favore dell'acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile
1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applicano fino al 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal
Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023, che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche
nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia
superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese
precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il
TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore e a darne indicazione secondo le modalita'
stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad
indicare, in sede di richiesta della garanzia nonche' nel
contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e'
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il
credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da'
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto."
Note al Comma 75
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale."
Note al Comma 77


Si riporta il testo dell'articolo 76 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 76
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della
assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera
(AVS), maturata sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono
assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte
degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il
cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in
Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera
del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in
Italia.
1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel
pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte
della gestione della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi
comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti
svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e
in qualunque forma erogate.
1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni
erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento,
maturate sulla base anche di contributi previdenziali
tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti
senza l'inter-vento nel pagamento da parte di intermediari
finanziari italiani, sono soggette ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis."
Note al Comma 78
Il testo del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2015, n. 187 recante misure urgenti per la finanza pubblica
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015,
n. 227.
Note al Comma 80


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
1.-43. Omissis
44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola.
Omissis."
Note al Comma 81
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
"759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili,
per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita'
giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita'
telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno
diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione."
Note al Comma 83


Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 15
marzo 2010, n.38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Reti nazionali per le cure palliative e per
la terapia del dolore
1. Al fine di consentire il costante adeguamento
delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze
del malato in conformita' agli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il Ministero della salute attiva
una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e
territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna
regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore,
al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle
due reti a livello regionale e nazionale e la loro
uniformita' su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute, sono individuate le
figure professionali con specifiche competenze ed
esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore, anche per l'eta' pediatrica, con particolare
riferimento ai medici di medicina generale e ai medici
specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria,
medicina di comunita' e delle cene primarie, neurologia,
oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con
esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative
e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi
e agli assistenti sociali nonche' alle altre figure
professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo
sono altresi' individuate le tipologie di strutture nelle
quali le due reti si articolano a livello regionale,
nonche' le modalita' per assicurare il coordinamento delle
due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della
salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i
requisiti minimi e le modalita' organizzative necessari per
l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminale e delle unita' di cure palliative e della
terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna
regione, al fine di definire la rete per le cure palliative
e la rete per la terapia del dolore, con particolare
riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e
quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle
necessita' di cura della popolazione residente e ad una
disponibilita' adeguata di figure professionali con
specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure
palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo
al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la
terapia del dolore in eta' pediatrica, l'intesa di cui al
precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui
all'accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno
2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le
modalita' organizzative necessarie per l'accreditamento
come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a
consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza
residenziale e le unita' operative di assistenza
domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un
sistema tariffario di riferimento per le attivita' erogate
dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia
del dolore per permettere il superamento delle difformita'
attualmente presenti a livello interregionale e per
garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno,
un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di
raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della
popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione
del piano e' affidato all'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, che lo realizza a cadenza seme-strale.
La presentazione del piano e la relativa attuazione
costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale
a carico dello Stato.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede,
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."

Note al Comma 84


Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(testo unico delle imposte sui redditi) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che
fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non
si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c),
d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo
inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1
del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi
utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni
e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e
i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha
effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve
procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli
esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che
vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in
ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro
valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si
considerano Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla
lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono
la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al
primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso
di accertamento. A tale fine, il contribuente puo'
interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non
si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile l'articolo 167,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter
si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati
ai sensi dello stesso comma 9-bis.
10.
11.
12.
12-bis."
Note al Comma 85
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,
se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore
aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli
articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e
74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione
in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito
di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei
casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
dei quali e' prescritta la conservazione ovvero
l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500
a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza
riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del
medesimo testo unico, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e
delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non
indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di
50.000 euro.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza
riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (71) e dall'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."
Note al Comma 86
Si riporta il testo dell'articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di
cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e
166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla
procedura di cui al periodo precedente anche al fine della
preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di
calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
9-bis dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non
conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita'
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono
stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi,
salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti
dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto
alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non
sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione
del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano
ad altri accordi conclusi con le autorita' competenti di
Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste
dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di
far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti,
a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse
circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
stipulato con le autorita' competenti di Stati esteri; b)
il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di
accordo preventivo; c) le autorita' competenti di Stati
esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita'
precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
presente comma sia necessario rettificare il comportamento
adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del
ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione
delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo
preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento
di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato
complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente
istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo
di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono adottate le disposizioni di attuazione della
disciplina contenuta nel presente comma.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata
al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo."
Note al Comma 87


Si riporta il testo degli articoli 47, 73 e 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 47 Utili da partecipazione
1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito
in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento
della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili
determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto
dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del periodo
precedente si applica nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le
remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di
cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui
gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai
sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione di cui al
comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui
ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167,
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue
controllate residenti percipienti gli utili, un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza,
sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II."
"Art. 73 Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni."
"Art. 89 Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano
le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in
sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o
localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma
3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti
dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
a condizione che sia dimostrata, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota
imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
 


3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica
anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti
finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota
di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti
dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma
3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento
della quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del
comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti «pronti contro termine» che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto."
Note al Comma 90


Si riporta il testo dell'articolo 167 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 167 Disposizioni in materia di imprese estere
controllate
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e
73, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente
alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano
soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano
soggetti controllati non residenti le imprese, le societa'
e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i
quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente,
anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un
soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai
loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente,
mediante una o piu' societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa'
fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei
soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
residenti che abbiano optato per il regime di cui
all'articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se
i soggetti controllati non residenti integrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati
soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i
criteri per effettuare, con modalita' semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati
rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato
da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da
proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione
di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e
altre attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di
compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso
o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o
indirettamente, controllano il soggetto controllato non
residente, ne sono controllati o sono controllati dallo
stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi,
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a
favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente; ai fini
dell'individuazione dei servizi con valore economico
aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il
soggetto controllato non residente svolge un'attivita'
economica effettiva, mediante l'impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128 (1402), l'istanza di interpello di cui al secondo
periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della
disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti
di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi
in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto controllato non residente, in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,
direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione
indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto
controllato non residente sono determinati a seconda delle
sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei
commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con
l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui
sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota
ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero
a titolo definitivo dal soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti controllati non residenti non concorrono alla
formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino
a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai
sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti.
La previsione del precedente periodo non si applica con
riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le
imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si
aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote
del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai
sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le
modalita' e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a
concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del
comma 9.
11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del
presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia
delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra'
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente
articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole
all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al
comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la
detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non
residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere
dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente
abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello,
fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di
controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
e degli elementi di prova forniti in tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
attuative del presente articolo."
Note al Comma 91


Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al Comma 94


Si riporta il testo dell'articolo 168-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 168-ter. Esenzione degli utili e delle perdite
delle stabili organizzazioni di imprese residenti
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato
puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni
all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al
momento di costituzione della stabile organizzazione, con
effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le
condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167, l'opzione
di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili
organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui
al comma 5 del citato articolo 167.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al
comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in
assenza dell'esimente richiamata nel comma 3, le
disposizioni dell'articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le
quali risulti integrato il requisito del comma 1
dell'articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli
47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti,
l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con
effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di
esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e
minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica
separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le
perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei
cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto
dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile
organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della
stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali
eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero
delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazionesi applicano anche quando venga trasferita a
qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della
stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di
trasferimento della stabile organizzazione o di parte della
stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata
dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi
d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito
della stabile organizzazione va separatamente indicato
nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini
della sua determinazione valgono i criteri di cui
all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni
intercorse tra l'impresa e la medesima stabile
organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese
del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il
rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate
provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio
sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti
disposizioni, da aggiornarsi periodicamente."


Note al Comma 96


Si riporta il testo dell'articolo 23 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei
confronti dei non residenti si considerano prodotti nel
territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato,
da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti
non residenti, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e
postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da
attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte
nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a
titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter)
del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo
oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di
merci e di certificati di massa negoziati in mercati
regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e
c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116
imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed
enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta',
deriva, in qualsiasi momento nel corso dei
trecento-sessantacinque giorni che precedono la loro
cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili
situati in Italia si considerano prodotti nel territorio
dello Stato. La disposizione del primo periodo non si
applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati
in mercati regolamentati.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle
lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le
indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d),
e) e f) del comma 1 dell'art. 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis),
i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa
nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, societa' o
enti non residenti per prestazioni artistiche o
professionali effettuate per loro conto nel territorio
dello Stato."
Note al Comma 97
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)
del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del
presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella
misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste
per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui
alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1
dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni.
b)
5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano
ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in
societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati,
il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi
momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che
precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente,
da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi."
Si riporta il testo dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 81 Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e'
considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le
disposizioni di questa sezione."
Note al Comma 99


Si riporta il testo del comma 633 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"633. Non concorrono a formare il reddito le
plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, da
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e
da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il
cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che consentono un adeguato scambio di
informazioni."
Note al Comma 100


Si riporta il testo dell'articolo 43 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato."
Note al Comma 102


Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
"Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e'
stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta
dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale
risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il
reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i
valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del
presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per
le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti
dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte
possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'."

Note al Comma 103

Il riferimento al testo dell'articolo 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nelle note al Comma 86.
Note al Comma 105
Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n.
174.
Note al Comma 106
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui
all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120."
Note al Comma 107
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni)
1. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1,
lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i
titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002,
puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale data della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
1-bis. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i
diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°
gennaio 2023, puo' essere assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo
unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
4 per cento (12) per le partecipazioni che risultano
qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla
data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento (13) per quelle
che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi
del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati
nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°
gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso
della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari
abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del
nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata."
Note al Comma 108


Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282 recante disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
e di procedure di contabilita', come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente
al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I
versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma
10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono
effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16
luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15
novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la
predetta data del 15 novembre 2023."
Note al Comma 109
Il riferimento al testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27 e'
riportato nelle note al Comma 108.
Il riferimento al testo dell'articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note al Comma
107.
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282 recante disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
e di procedure di contabilita':
"Art. 7 Dismissione di beni immobili dello Stato
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili
e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a
vendere a trattativa privata ovvero, per gli anni 2015,
2016 e 2017 nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021,
mediante procedura ristretta alla quale investitori
qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione alla singola
procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e,
successivamente, a presentare offerte di acquisto nel
rispetto delle modalita' e dei termini indicati nella
lettera di invito, anche in blocco, i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto
di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo
periodo del comma 18 del medesimo articolo 3."
Note al Comma 110
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano
altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a
favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge
della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai
per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita'
del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si
applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso
di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in
base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a
favore di persone fisiche di eta' inferiore a quaranta anni
che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere
conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi,
l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e
assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente
articolo».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
si provvede con le modalita' indicate al citato articolo
74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del
2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10
marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
di diritto pubblico»."
Note al Comma 111
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9 Territori montani
L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta'
per i redditi dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non
inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli
rappresentati da particelle catastali che si trovano
soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione
decorre dall'anno successivo alla presentazione della
domanda all'ufficio delle imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori
montani compilato dalla commissione censuaria centrale.
L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno
successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di
bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo
alla costituzione del comprensorio e viene disposta di
ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune
censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta
dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e
decorre dall'anno successivo alla presentazione della
relativa domanda all'ufficio delle imposte.
Nei territori montani di cui al primo comma, i
trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi
rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte
di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti
dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui
al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a
favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella
gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo
periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di
acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre
direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i
predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che
siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di
acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse
agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative
agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo,
acquisiti o disposti dalle comunita' montane, di beni la
cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la
realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di
impianti a carattere associativo e cooperativo per
produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti
del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma
precedente.
Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i
proprietari di terreni montani che non osservano gli
obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per
altri scopi.
Le successioni e le donazioni tra ascendenti,
discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi
costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di
leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla
imposta sulle successioni e donazioni."
Note al Comma 112


Si riporta il testo dell'articolo 44 e 67 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 44. Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da
mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e'
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e
delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di
trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non
residenti, nonche' i redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto,
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis,
anche qualora i percipienti residenti non possano essere
considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo
73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa'
esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai
sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n.
510;
2) i titoli di massa che contengono
l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una
somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa."
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo."
Note al Comma 113


Si riporta il testo dell'articolo 26-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 26-quinquies Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo
44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in
Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli
istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al
citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente
decreto incaricati della loro negoziazione, operano una
ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei
predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente
decreto presso i quali le quote o azioni sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di individuazione della quota dei proventi di
cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1,
lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come
indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito
dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica
sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e
relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a
copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera
rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che
istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento
collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e'
applicata direttamente dalla societa' di gestione estera
operante nel territorio dello Stato in regime di libera
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale
scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione
la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato
articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le
quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa'
autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23
del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono
state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a
comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili
per la determinazione dei redditi consegnando, anche in
copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza
applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta."
Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n.77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare):
"Art. 10-ter. Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio di diritto estero
1. Sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui
quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni,
operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata
dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo
unico delle imposte sui redditi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR
immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e
il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o
azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei proventi di cui al periodo precedente.
2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio
italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di
investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui
ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa' di
gestione italiana operante all'estero ai sensi delle
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati
nell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro
negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti
organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le
quote o azioni sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni
dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni
notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si
considera rimborso la conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo. In questi casi, il contribuente
fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle
imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5
del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si
applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli
attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami
vita.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi
1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli
OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2,
concorrono a formare il reddito imponibile dei
partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale
differenza tra il valore di riscatto, cessione o
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di
acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in
mancanza della documentazione, il costo e' documentato con
una dichiarazione sostitutiva.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
all' articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono
nella loro riscossione operano una ritenuta del 20 per
cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da
soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le
predette convenzioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani."
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n.410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare):
"Art. 7. Regime tributario dei partecipanti
1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta
del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a
titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate; societa' ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi
percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi d'investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle
medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2-quater. Nel caso di societa' di gestione del
risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i
soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti
da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da
enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale
competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei
proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza
nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno
successivo a quello di presentazione."


Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.44 recante Attuazione della
direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010:
"Art. 13. Modifiche alla disciplina dei fondi
immobiliari esteri
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonche'
per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di
partecipazione in organismi d'investimento collettivo
immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio immobiliari di
diritto estero, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni
ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza
della documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto
testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei
rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli
indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
che possiedono quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La
percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al
termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della
verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo
societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto
d'imposta la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del
comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In
assenza di informazioni sui redditi conseguiti
dall'organismo, il risultato annuale della gestione
dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla
formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai
redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per
cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o
diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite
imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di
quote o azioni emesse da organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare."

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del
conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1,
dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo
26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4
dell'articolo 27 del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati
nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio
ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o
conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al
termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita
relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti
prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata
revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12."
Note al Comma 114
Si riporta il testo dell'articolo 2 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
"Art. 2. Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la
seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le
cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
vita con assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti puo' garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al
lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio,
l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, puo' garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto
previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita'
temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito
da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate
o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi
naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare;
cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilita' del vettore);
12. Responsabilita' civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante
dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilita' del vettore);
13. Responsabilita' civile generale: ogni
responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate;
credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di entrate
(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di
spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di
valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in
situazione di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni
e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
trasporti»;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio
ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
«Responsabilita' civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito
e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio
principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre
il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e
17 di cui al comma 3 non possono essere considerati
accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi
compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi
solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta'
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo
di residenza o quando riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'IVASS adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all'interno
dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario."
Il riferimento al testo dell'articolo 44, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e'
riportato nelle note al Comma 112.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 recante disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo:
"Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita'
d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, in societa' non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del
presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli
fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a), e' determinata in base a quanto
stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di
cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e'
pari al saggio degli interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del
comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di
applicare le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito
non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell'incremento della consistenza delle partecipazioni
rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di
cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura
corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per
cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 6 del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo
26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive
e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore
all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la
differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a
societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita'
previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2013
l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o
ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle
riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio
dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e'
corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni
successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti
percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008.
La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45
per cento.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di
cui ai commi 2 e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle societa' e degli
enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi. E' considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2
e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter
si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter,
comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata
al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione
indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti
sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti
l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni
accertamento tributario, ai sensi dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal
predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una
somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori.
Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto
dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due
rate di pari importo, la prima da versare entro il 28
febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al
saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le
seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le
parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori"
sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della
pesca e dell'acquacoltura."
Note al Comma 120


Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n.51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. Contributo straordinario contro il caro
bollette
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori
gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del
settore energetico, e' istituito, per l'anno 2022, un
contributo a titolo di prelievo solidaristico
straordinario, determinato ai sensi del presente articolo,
a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di
produzione di energia elettrica, dei soggetti che
esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di
estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di
energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il
contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la
successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia
elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi
o che introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il
contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento del volume
d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attivita' indicate nei
periodi precedenti. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico
straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra
le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al
periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al
saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In
caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al
30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile
per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a
zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per
cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore
a euro 5.000.000. Il contributo non e' dovuto se
l'incremento e' inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si
assume il totale delle operazioni attive, al netto
dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto
dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali
delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e
quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al
comma 1.
3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali
delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni
attive non soggette a IVA per carenza del presupposto
territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse
afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini
dell'IVA.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai
sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA
costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
determinare i saldi di cui al comma 2 del presente
articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute
dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti
soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni
effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i
dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
5. Il contributo e' liquidato e versato entro il per un
importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il
30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il
30 novembre 2022, con le modalita' di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche
dichiarativi, e le modalita' di versamento del contributo.
Con il medesimo provvedimento possono essere individuati
dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di
acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in forma
massiva, con la Guardia di finanza.
5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi
del presente articolo sono attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai
rispettivi statuti di autonomia.
6. Ai fini della riscossione del contributo,
dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonche' per il
relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto in quanto
compatibili.
7. Il contributo non e' deducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore,
indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti
energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1°
maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento
del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine
di ciascun mese solare all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di
produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas
naturale e del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi,
relativo al mese precedente. L'Autorita' riscontra la
sussistenza dei presupposti per l'adozione dei
provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati
ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano
straordinario di controlli sulla veridicita' delle
comunicazioni di cui al presente comma. Le modalita' per la
trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al
comma 8, l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da
definirsi mediante apposite intese, della collaborazione
della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui
al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa
di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione
delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio
al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 38."
Note al Comma 121
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al Comma 122
Si riporta il testo degli articoli 39-octies,
39-terdecies, 62-quater, 62-quater.1 e Allegato I, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) come modificato dalla presente legge:
"Art. 39-octies Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui
all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000
sigarette, per l'anno 2024, in 28,20 euro per 1.000
sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per
1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi
lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di
vendita al pubblico.
4. (abrogato)
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 140 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)
(tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE
del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari, per l'anno
2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale
costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore
aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la
predetta percentuale e' determinata al 98,50 per cento per
l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno
2025.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.
10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a
decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a),
sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con
riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione
all'anno precedente; qualora la predetta incidenza
percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui
all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto e'
conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del
secondo anno successivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione
non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno
solare precedente, relativamente all'applicazione
dell'accisa sulle sigarette."
"Art. 39-terdecies Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni
degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai
fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai
prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio
2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022, al
36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1°
gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41
per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il
consumo di un campione composto dalle cinque marche di
sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il
consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa,
determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni."
"Art. 62-quater Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
 


1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze."
"Art. 62-quater.1 Imposta di consumo sui prodotti che
contengono nicotina
1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti
ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di
consentire, senza combustione e senza inalazione,
l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo,
anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono
assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22
euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati
all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della
determinazione dell'imposta di cui al presente comma si
tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea.
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui
al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i
prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera
c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al
comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea,
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante
presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma
telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti
dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui
al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che
saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la
denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno
immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a
garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi
dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata sulla
base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile
che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafar-macie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma
1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo,
tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il
mittente e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in
misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti. Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo
i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse
le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita
dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un
grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10
grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo
del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
stessi prodotti. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui
all'articolo 50 del presente testo unico, nonche' le
disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis)."
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici -
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; -
Benzina: euro 564,00 per mille litri: -
Petrolio lampante o cherosene: -
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
-
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri; -
Oli da gas o gasolio: -
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; -
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri; -
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;-
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione; -
Oli combustibili: -
usati per riscaldamento: -
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per
mille chilogrammi; -
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi; -
per uso industriale: -
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi; -
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi; -
usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. (499) -
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi. -
Gas di petrolio liquefatti: -
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; -
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.; -
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi; -
Gas naturale: -
per autotrazione: lire zero; -
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; -
per combustione per usi civili: -
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
-
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; -
c) per altri usi civili lire 332 al mc.; -
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote: -
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.; -
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. -
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi; -
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati: -
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; -
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi; -
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi; -
Alcole e bevande alcoliche -
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; -
Vino: lire zero; -
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero; -
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
-
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. -
Tabacchi lavorati-
a) sigari 23,00%; -
b) sigaretti 23,5%; -
c) sigarette 49,50 per cento; -
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60 per cento
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%; -
2) altri tabacchi da fumo 56,00%; -
e) tabacco da fiuto 24,78%; -
f) tabacco da masticare 24,78%; -
Energia elettrica -
Per ogni kWh di energia impiegata: -
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh; -
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: -
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: -
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; -
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; -
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
-
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; -
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820; -
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh. -
Imposizioni diverse -
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. -
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. -
"
Note al Comma 123
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 13, della
legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008:
"Art. 24 Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie
Omissis
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che
assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 935, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"935. In considerazione dell'approssimarsi della
scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta
a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11,
lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al
fine di garantire la continuita' delle entrate erariali,
nonche' la tutela dei giocatori e della fede pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco
illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre
2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la
commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato
articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la
selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la
commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15,
lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009
e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la
durata della concessione, pari ad euro 200.000."
Note al Comma 124
Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.773:
"Art. 110
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da
gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella,
predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle
autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici
che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve
essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della
singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b);
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici
differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),
attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7.1. Con provvedimento del direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla
lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che
riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di
interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta
fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti
specifici obblighi dichiarativi.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi
che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi
del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di
vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo
14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio
2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' determinata la base imponibile forfetaria
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, al fine di garantire la
prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono
definite le regole tecniche finalizzate alla produzione
degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti
di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono
utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non
convertibili in alcun modo in denaro o per nuove
partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies.
8.
8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al
presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni
di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per
ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,
produce, distribuisce o installa o comunque mette a
disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi
destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di
gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria."
Note al Comma 126


Si riporta il testo degli articoli 67 e 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri pro-venti
realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque
denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rap-presentazione
digitale di valore o di diritti che possono essere
trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la
tecnologia di registro distribuito o una tecnologia
analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente
rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali
caratteristiche e funzioni.
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo."
"Art. 68 Art. 68. Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del
presente comma, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b)
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su
opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un
importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione."
Note al Comma 127
Il riferimento al testo degli articoli 67 e 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nelle note al comma 126.
Note al Comma 128
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 10 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, (Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies)
del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del
comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del
presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella
misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste
per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni.
b)
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi."
"Art. 6 Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, nonche' per i rimborsi, le cessioni,
le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui alla
lettera c-sexies) del medesimo comma 1, l'opzione puo'
essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti
rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come
controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del
presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di
custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente
articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.
917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08
per cento dell'ammontare realizzato.
1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui
alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo puo'
essere resa agli operatori non finanziari di cui alle
lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n.
917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della
conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da
cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze (28) , da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche'
per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per le
cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al
secondo periodo del presente comma non e' ammessa.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee,
assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di
cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di
cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un
rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o
dona-zione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la
minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento
sono determinate con riferimento al valore, calcolato
secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7,
alla data del trasferimento, dei titoli, quote,
certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro
trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione,
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si
assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e
4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui ai commi 1 e 1-bis rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12."
"Art. 7 Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a
c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del
conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1,
dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi
1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; (
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo
27 del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati
nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati
in mercati regolamentati o delle cripto-attivita', il cui
valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo
il loro valore normale, ferma restando la facolta' del
contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai
predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati,
rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono
stabilite le modalita' e i criteri di attua-zione del
presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale
sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si
considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore
applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6.
Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o
cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto
di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di
cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai mede-simi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente con-tratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per
i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo
6, si assume quale costo il valore, determinato agli
effetti dell'applica-zione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati, rapporti e cripto-attivita' o di loro
trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al
comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento
non sia avvenuto per successione o per donazione, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma
2, ai fini della determinazione del risultato della
gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti,
e' considerato il valore dei medesimi il giorno del
prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al
comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' prelevati o trasferiti o con riferimento
ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore
dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo
comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al
mandante apposita certificazione dalla quale risulti il
valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita'.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12."
"Art. 10 Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti
1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione
di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
intermediari professionali, anche se diversi da quelli
indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che
possono generare redditi di cui alle lettere da c) a
c-sexies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti
la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle
singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei
confronti delle societa' emittenti la disposizione si
applica anche in caso di annotazione del trasferimento
delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle cessioni ed altre
operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non
imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le
violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per
effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei
soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche'
detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi."
Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 81. Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e'
considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le
disposizioni di questa sezione."
Note al Comma 129
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, e 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
finanziari e altri operatori
1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma
2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a
trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui
all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi
alle predette operazioni, effettuate anche in valuta
virtuale ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o
superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni
eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di societa' semplici e associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle
movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1
sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e
termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il
medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere
limitata per specifiche categorie di operazioni o causali."
"Art. 2 Trasferimenti attraverso non residenti
1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione
di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e
detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di
finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione,
rispettivamente, del direttore centrale accertamento
dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale
della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, di fornire
evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle
operazioni intercorse con l'estero anche per masse di
contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5
e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate,
l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
all'articolo 20 del medesimo decreto.
2. Con provvedimento congiunto del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della
Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini
relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b),
al fine di assicurare il necessario coordinamento e di
evitare duplicazioni."
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero, attivita' estere di
natura finanziaria ovvero cripto-attivita' suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli
nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi'
tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati
nel precedente periodo che, pur non essendo possessori
diretti degli investimenti esteri, delle attivita' estere
di natura finanziaria e delle cripto-attivita', siano
titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare."
Note al Comma 131


Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(testo unico delle imposte sui redditi) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 110 Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
3-bis. In deroga alle norme degli arti-coli precedenti
del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente
articolo, non concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura
del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al
conto economico.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
10.
11.
12.
12-bis."
Note al Comma 132
Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Note al Comma 133


Il riferimento al testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e'
riportato nelle note al Comma 111.
Note al Comma 134
Il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, riguarda disposizioni in materia di
riscossione.
Note al Comma 138
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori):
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare."
Note al Comma 139


Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e'
riportato nelle note al Comma 138.
Note al Comma 140


Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e'
riportato nelle note al Comma 138.
Note al Comma 142


Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori):
"Art. 5 Sanzioni
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione
all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a
carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento
dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione
di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di
investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la
sanzione di euro 258."
Note ai Commi 144 e 145
Si riporta la parte prima della tariffa allegata
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 recante la disciplina dell'imposta
di bollo, come modificata dalla presente legge:
Allegato A - Tariffa
Art. 13 [Fatture, note, conti ed estratti di conti]

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al Comma 146
Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero
1.-17. Omissis
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti
residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si
applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita'
detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del
presente articolo.
Omissis."
Note al Comma 148


Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 35 Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua
specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di
nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a
comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la
documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria,
per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo
esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla base di
documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile
nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA
comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
partita IVA puo' essere successivamente richiesta dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale,
lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa',
associazione o ente, con o senza personalita' giuridica,
costituite successivamente al provvedimento di cessazione
della partita IVA, solo previo rilascio di polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali
commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento
di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere
pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a
seguito di dette violazioni fiscali, sempreche' non sia
intervenuto il versamento delle stesse.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla
base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti
attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o
professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente."
Note al Comma 149
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro
100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non
esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un
corrispettivo inferiore a quello reale si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire due
milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
7-quater. Il contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata
contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione
della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."
Note al Comma 152


Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione
di prodotti determinati e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta
per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli
obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura
irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo
26, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione
amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le
disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il
cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui
al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe
potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni
inesistenti imponibili e' stata determinata da un intento
di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente."
 


Note al Comma 153


Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta."
Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici,
ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute,
contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo
definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione."
Note al Comma 154


Il riferimento al testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e' riportato nelle
note al Comma 153.
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."
Note al Comma 155

Il riferimento al testo degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, e' riportato al Comma 153.
Il riferimento al testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre1997, n.462 e' riportato al Comma
154.
Note al Comma 156


Il riferimento al testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre1997, n.462 e' riportato al Comma
154.
Note al Comma 158


Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
Il riferimento al testo degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, e' riportato al Comma 153.
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 25 (Cartella di pagamento)
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme
dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo
15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il
concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione
del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel
registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca
l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara
la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo
ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e
138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a
ruolo alla data di presentazione della proposta di
transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del
termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla
pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento
dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo,
anteriori alla data di pubblicazione della proposta di
accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o
della proposta di piano del consumatore, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo
14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione
degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge
n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o
dichiara la cessazione degli effetti del piano del
consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e
dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012."
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene
dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario
procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo
87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella di
pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo."
Note al Comma 159
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."
Note al Comma 160

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 923, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
"923. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio
2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022."
Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge
1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n.34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
"Art. 7. Incremento del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano
1. Per far fronte alla crisi economica determinata
dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne
gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e
piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del 2017 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al
comma 1.
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di
sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi
i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31
agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese
di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno
16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42."
Si riporta il testo dell'articolo 39, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina):
"Art. 39. Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del
predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo
unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020,
i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923,
lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I
versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato."
Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica:
"Art. 13. Disposizioni in materia di sport
1. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive
in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in
ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati, senza
applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre
2022."
Note al Comma 163


Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 1-quater. Fondo perequativo
1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021,
alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e
contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies,
13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato
alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34."
Note al Comma 169
Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
"Art. 5-quater Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo."
Note al Comma 171
Il riferimento al testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 e' riportato nelle note al Comma 158.
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 20. Decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16,
ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel
diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi
esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini
previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori
dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il
termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento."
Note al Comma 174


Si riporta il testo dell'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni)
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in
tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi
menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione."
Note al Comma 175
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 13 Ritardati od omessi versamenti diretti e altre
violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente."
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base
alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in
cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in
esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli
interessi di cui al periodo precedente si applicano a
decorrere dalla data dei predetti accordi."
Note al Comma 179

Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5-ter del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale:
Art. 2. Definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul
valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della
stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di
quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari
incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione
anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la
determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai
fini extratributari, fatta eccezione per i contributi
previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La
definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in
deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
(6), la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti
oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude
comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2,
comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo
all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito,
superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da
partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non
gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei
confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda
coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il
contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la
definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione
commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo
stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano
anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era
applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta."
"Art. 3. Definizione degli accertamenti nelle altre
imposte indirette
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui
all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente,
relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun
atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di
imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni
ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono
escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o
diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o
dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non
derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma
imposizione, costituisce oggetto di definizione come se
fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per
ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella
misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da
parte dell'ufficio."
"Art. 5-ter. Invito obbligatorio
1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata
rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni da parte degli organi di controllo, prima di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a
comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del
procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito
obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento
parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di
accertamento e' specificamente motivato in relazione ai
chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal
contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza,
specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato
pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' notificare
direttamente l'avviso di accertamento non preceduto
dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio
del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1
comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora,
a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in
concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il
contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la
partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un
avviso di accertamento."
Note al Comma 180
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale:
"Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli
articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-bis."
Note al Comma 182
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
Note al Comma 183
Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
"Art. 5-quater Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo."
Note al Comma 186
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 12 Assistenza tecnica
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli
agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un
difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione,
i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi
tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale
(CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi,
purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti
originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato
loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della
giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di
incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel
codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2,
primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali
sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa e' certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito
oralmente e se ne da' atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei
commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente,
ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro
attivita' previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura
civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal
presidente della commissione o della sezione o dal
collegio."

Note al Comma 193
Il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015, recante modalita' di applicazione
dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 248/9 del 24/09/2015.
Note al Comma 194

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale:
"Art. 8. Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al comma 204
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 31
agosto 2022, n. 130 recante disposizioni in materia di
giustizia e di processo tributari:
"Art. 5. Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione
1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a
domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente
articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391
del codice di procedura civile, previo pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia
determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito
e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo
16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non
superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei
soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con
decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
per cento del valore della controversia determinato ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2
possono essere definite a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e'
subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono
quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge, purche', alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia
intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle
controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la
contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In
ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico
della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente articolo le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con
il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano
importi da versare, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda.
8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato
un distinto versamento. Per controversia autonoma si
intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Ai fini della definizione delle controversie si
tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a
qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il
rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle
eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro trenta giorni con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di
cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata
dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla
scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e'
dichiarato estinto, con decreto del presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di
trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o
un suo ente strumentale."


Note al comma 206
Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 48 Conciliazione fuori udienza
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un
accordo conciliativo, presentano istanza congiunta
sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e
sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione
pronuncia sentenza di cessazione della materia del
contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la
commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale
della materia del contendere e procede alla ulteriore
trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente."
Note al comma 207
Si riporta il testo dell'articolo 48-ter del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in
caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del
primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per
cento del minimo previsto dalla legge, in caso di
perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di
redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis
e 48-bis.1.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di
una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218."
Note al comma 208
Il riferimento al testo dell'articolo 48-ter del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e' riportato
nelle note al comma 207.
Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e' riportato nelle note
al comma 194,
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.
Note al comma 209


Il riferimento al testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e' riportato nelle
note al comma 175.
Note al comma 210



La decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 163/17 del 23 giugno 2007.
La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 168/105 del 7 giugno 2014.
La decisione 2020/335/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020 e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 424/1 del 15 dicembre 2020.

Il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato nelle note al
comma 193.
Note al comma 211
Il riferimento all'articolo 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n.546 e' riportato nelle note al comma
207.
Note al comma 213

Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 62 Norme applicabili
1. Avverso la sentenza della corte di giustizia
tributaria di secondo grado puo' essere proposto ricorso
per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5
dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo
procedimento si applicano le norme dettate dal codice di
procedura civile in quanto compatibili con quelle del
presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte
di giustizia tributaria di primo grado puo' essere
impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo
360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile."
Note al comma 216
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al comma 7.
Note al comma 217
Si riporta il testo dell'articolo 390 del codice di
procedura civile:
"Art. 390 Richiesta di convalida dell'arresto o del
fermo
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il
pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata
liberazione dell'arrestato o del fermato [c.p.p. 389],
richiede la convalida [Cost. 13] al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
o il fermo e' stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il
pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico
ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
le richieste in ordine alla liberta' personale con gli
elementi su cui le stesse si fondano."
Note al comma 218
Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014,e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle note al
comma 210.
Il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato nelle note al
comma 193.
Note al comma 219
Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a
cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le
controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il
quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente
articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai
sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in
accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo
o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la
condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha
immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la
proposta di mediazione.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis."
Il riferimento al testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e' riportato nelle
note al comma 207.
Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413:
"Art. 48-bis Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo
32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione
totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le
condizioni di ammissibilita', invita le parti alla
conciliazione rinviando eventualmente la causa alla
successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo
conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute
con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere."
Note al comma 220
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al comma 7.
Note al comma 221
Il riferimento al testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e' riportato nelle
note al comma 175.
Note al comma 222

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria:
"Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,
possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni
comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando
integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla
lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio
(15) e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le
disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare,
con le modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione
presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono
oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo
54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi
definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai
sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente
revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi
1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le
parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote
affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo
Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e
2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno successivo al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della
prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019 , ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193
del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore
non ha perfezionato la definizione con l'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero
1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del
2017."
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi:
"Art. 16-bis. Riapertura dei termini per gli istituti
agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione
1. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alla definizione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il
debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato
articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018,
ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa
data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il
giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere
definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro
il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30
aprile 2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione
prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione
alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al
30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136."
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.
Si riporta il testo del comma 529, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
"529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si
applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si
procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e
contabile."
Note al comma 224
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi
tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha
diritto alla copertura dei costi da sostenere per il
servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse
a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b),
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata
"spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte dell'agente della
riscossione, nella misura fissata con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di
riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e
dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei
riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti,
in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un
provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute
le somme affidate, nella misura determinata con il decreto
di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento,
pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli
enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,
che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota
puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in
diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi
annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono
riversate dall'agente della riscossione ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il
giorno quindici del mese successivo a quello in cui il
medesimo agente della riscossione ha la disponibilita'
delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore."
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria:
"Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente
della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli
eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e
vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano
definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono imputate alle rate da
corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero,
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza
anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine,
l'agente della riscossione presenta all'ente creditore
richiesta di restituzione delle somme eventualmente
riscosse dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione."
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19:
"Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle
attivita' dell'agente della riscossione e annullamento dei
carichi
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse
definizioni se effettuato integralmente, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle
rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In
considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2
del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilita' relative
alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno
2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono
presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023,
entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e
entro il 31 dicembre 2026.»;
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della
riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai
commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31
dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31
dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate.».
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel
periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli
interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme
aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel
predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti
di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le
disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle
verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
effettuate nello stesso periodo si applicano le
disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,
ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che
hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000
euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno
conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi fino a 30.000 euro.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le date
dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente
articolo, del relativo discarico e della conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti
creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale
di cui al precedente periodo disciplina le modalita' del
riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati
in attuazione del comma 4, prevedendo la facolta' di
ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di
dieci annualita' a decorrere dall'esercizio finanziario in
cui e' effettuato il riaccertamento, in quote annuali
costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano
definitivamente acquisite le somme versate anteriormente
alla data dell'annullamento.
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di
cui al comma 5 e' sospesa la riscossione di tutti i debiti
di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della
cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione
tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure
esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da
quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del
comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione
presenta, entro la data stabilita con il decreto
ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al
31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato,
con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate,
la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale,
scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare
residuo, scadente il 30 giugno 2022.
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge
n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della
riscossione, delle spese di notifica della cartella di
pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma
1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del
2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore
del presente decreto e' effettuato in un numero massimo di
venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del
singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali
rate e' effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine,
l'agente della riscossione presenta apposita richiesta
all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base
dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2020.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge
n. 119 del 2018, nonche' alle risorse proprie tradizionali
previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione.
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina
legislativa dei crediti di difficile esazione e per
l'efficientamento del sistema della riscossione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri
per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e
di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti
deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6
milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per
l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5
milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di
euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno
2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di
euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42."
Note al comma 225
Il riferimento all'articolo 4 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n.136, e' riportato nelle note al
comma 224.
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 22 marzo2021, n.41, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69 e' riportato
nelle note al comma 224.
Note al comma 226

Il riferimento al testo dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 e'
riportato nelle note al comma 222.
Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle note al
comma 210.
Note al comma 227
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 30 (Interessi di mora)
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi."
Note al comma 228
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 27 (Esecuzione forzata)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22,
decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette."
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Note al comma 230
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Note al comma 231


Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali
1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", e'
aggiunto il seguente: "27,"."
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e' riportato nelle note
al comma 224.
Note al comma 233
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente che dichiara di versare in temporanea
situazione di obiettiva difficolta', concede per ciascuna
richiesta la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica,
fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in
cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna
richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la
dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta
la temporanea situazione di obiettiva difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto
della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza
dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa la
dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento."
Note al comma 240


Si riporta il testo degli articoli 28-ter, e 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito:
Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta)
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da
rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5."
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575 (407), ovvero che abbiano ottenuto la
dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del
presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo:
"Art. 54 Documento Unico di Regolarita' Contributiva
1. Il documento Unico di regolarita' contributiva
(DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la
pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai
sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della
presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
volersi avvalere della suddetta definizione agevolata
effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita'
di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale
30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC
rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli
Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della
riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle
rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"
l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di
regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano
stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di
consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le
informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma
2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Note al comma 245
Il capo II, sezione prima (artt. 6, 7, 7-bis, 8, e 9),
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, riguarda: procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
Note al comma 246
Il riferimento alle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del14 dicembre 2020 e' riportato nelle note al
comma 210.
Il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato nelle note al
comma 193.
Note al comma 247
Il riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e' riportato nelle note al comma 227.
Il riferimento al testo dell'articolo 27, della legge
24 novembre 1981, n.689, e' riportato nelle note al comma
228.
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e'
riportato nelle note al comma 227.
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e' riportato nelle note
al comma 224.
Note al comma 248


Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
Il riferimento al testo del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 e' riportato nelle note al comma 245.
Note al comma 249
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili:
"Art. 6. Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e
b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per
cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due
anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione
a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della
riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del
31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la
cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di
recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai
sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
 


6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente
articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute
relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche',
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute ai fini della definizione determina, limitatamente
ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali
di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
e)
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate
per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che hanno
esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente
articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
o affidato.
13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili:
"Art. 1. Estensione della definizione agevolata dei
carichi
1. I termini per il pagamento delle rate di cui
all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre
2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla
lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di
aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018.
2.
3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi
che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 (3), di completare i
relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei
benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017
e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere,
pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di
8,3 milioni di euro nel 2018.
3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, situati nei
territori delle regioni del centro Italia colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre
2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei
debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di
completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di
usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione
agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di
novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto
non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente
articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni
rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia
stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione
dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto,
esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal
comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli
interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto
dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di
cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018
invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto
dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7,
limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a),
numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero
1):
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate
scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni
previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore e' tenuto a pagare:
1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,
l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a),
numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di
tale importo determina automaticamente l'improcedibilita'
dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare,
scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e
novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente
dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al
restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma
4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis
dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non
inclusi in piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione
prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma
4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei
versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere
alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta
dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma
5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea
dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di
definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo puo' essere esercitata senza che
risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma
13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si
applicano anche alle richieste di definizione presentate ai
sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la
parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile
1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per
l'armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8
agosto 1995, n. 335.».
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13
milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per
l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies
e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da
4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche
tributarie, delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16
ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le
entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle
predette entrate. Alla definizione di cui al periodo
precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai
predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96."
Il riferimento all'articolo 3 del decreto legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136 e' riportato nelle note al
comma 222.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 189, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"189. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30
aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica
nel proprio sito internet nel termine massimo di venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17
dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore
attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al
comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 190."
Il riferimento al testo dell'articolo 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nelle note al comma 222.
Note al comma 251
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, (attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
"Art. 3. Vigilanza.
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui
all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli
altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la
vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1,
comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la
presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti
consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o
fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare
la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale
sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento."
Note al comma 252
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
"Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli
altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile
dell'amministrazione di cui fanno parte.
4."
Note al comma 253
Si riporta il testo dei commi 684 e 686 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante d
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come
modificato dalla presente legge:
"684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate
Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per
quelli con-segnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre
2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31
dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020,
entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati ne-gli
anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le
modalita' per l'erogazione dei rimborsi all'agente della
riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive
effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere
in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione
delle relative comunicazioni di inesigibilita'."
"686. Fino alla data di presentazione delle
comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della
riscossione resta legittimato, anche nei casi di cui al
comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo, a
effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti
creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
societa' del Gruppo Equitalia."
Note al comma 254
Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui
all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate,
anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni
2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di
cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.
119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2022.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e
all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute.
4. (abrogato)
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate."
Note al comma 255
Si riporta il testo dell'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 162. Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas
naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque
territoriali in cui, in conformita' al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse
naturali;
f-bis) una significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale
da non fare risultare una sua consistenza fisica nel
territorio stesso.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di
installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di
supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile
organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o
attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile
organizzazione" non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa;
b) la disponibilita' di beni o merci appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna;
c) la disponibilita' di beni o merci appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa,
di ogni altra attivita';
f) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a
condizione che le attivita' di cui alle lettere da a) a e)
o, nei casi di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva
della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o
ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari
che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa
impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua
attivita' nello stesso luogo o in un altro luogo nel
territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo
costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per
l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni
del presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva
risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle
due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da
imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di
carattere preparatorio o ausiliario, purche' le attivita'
svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa
impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano
parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto
previsto dai commi 7, 7-ter e 7 quater se un soggetto
agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa
non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai
fini della conclusione di contratti senza modifiche
sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in
nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della
proprieta', o per la concessione del diritto di utilizzo,
di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di
utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da
parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in
relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per
conto dell'impresa, a meno che le attivita' di tale
soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una
sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare
questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle
disposizioni del medesimo comma 4.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che
opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa
non residente, svolge la propria attivita' in qualita' di
agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito
della propria ordinaria attivita'. Tuttavia, quando un
soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per
conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente
correlato, tale soggetto non e' considerato un agente
indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a
ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto
e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di
tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha
il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da
uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e'
considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno
possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per
cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una
societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di
voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati
da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per
piu' del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di
una societa', per piu' del 50 per cento del totale dei
diritti di voto e del capitale sociale.
7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 7-quater, si considera
indipendente dal veicolo di investimento non residente il
soggetto, residente o non residente anche operante tramite
propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
che, in nome o per conto del veicolo di investimento non
resi-dente o di sue controllate, dirette o indi-rette, e
anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda
contratti di acqui-sto, di vendita o di negoziazione, o
comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari
o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla
negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e
comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e
di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano
a condizione che: a) il veicolo di investimento non
resi-dente e le relative controllate siano resi-denti o
localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco
di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239; b) il veicolo di
investimento non resi-dente rispetti requisiti di
indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma
7-quin-quies; c) il soggetto residente o non resi-dente,
che svolge l'attivita' nel territorio dello Stato in nome o
per conto del veicolo di investimento non residente di cui
alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di
amministrazione e di controllo del veicolo di investimento
e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga
una partecipazione ai risultati economici del veicolo
d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A
tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili
spettanti a soggetti appartenenti al mede-simo gruppo di
tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies
stabilisce le modalita' di computo della partecipa-zione
agli utili; d) il soggetto residente, o la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non
residente, che presta ser-vizi nell'ambito di accordi con
entita' appartenenti al medesimo gruppo riceva, per
l'attivita' svolta nel territorio dello Stato, una
remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a
tale remunera-zione dell'articolo 110, comma 7.
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della
disciplina dei commi 7-ter e 7- quater.
8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non
costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo
fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la
propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore
marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che
abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa
delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o
no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese
una stabile organizzazione dell'altra.
9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma
7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di
un'impresa residente che vi svolge la propria attivita',
utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini
del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di
cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il
solo fatto che l'attivita' dell'impresa residente reca un
beneficio al predetto veicolo."

Note al comma 256
Si riporta il testo del comma 3-quinquies,
dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante d disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni:
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego.
1.-3-quater. Omissis
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto."
Note al comma 258
Si riporta il testo dell'articolo 2112 del codice
civile:
"Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta'."
Note al comma 264
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti
in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per
le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, in societa' non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del
presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli
fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a), e' determinata in base a quanto
stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di
cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e'
pari al saggio degli interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del
comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di
applicare le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito
non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell'incremento della consistenza delle partecipazioni
rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di
cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura
corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per
cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 6 del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo
26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive
e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore
all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la
differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a
societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita'
previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2013
l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o
ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato
dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle
riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio
dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e'
corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni
successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti
percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a
partire dal 2025.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008.
La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45
per cento;
b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50
per cento.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle societa' e degli
enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi. E' considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e
2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si
applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter,
comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata
al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione
indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti
sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti
l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni
accertamento tributario, ai sensi dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal
predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una
somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori.
Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto
dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due
rate di pari importo, la prima da versare entro il 28
febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al
saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le
seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le
parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori"
sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della
pesca e dell'acquacoltura."
Note al Comma 265


Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 98 e 108,
della legge 28 dicembre 2015, n.208, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla
presente legge:
"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della
Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione
Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al
31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)
5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono
concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico."
"108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di
euro per l'anno2023; i predetti importi sono
corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa."
Note al comma 266
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
"177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro."
Note al comma 267
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n.123 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che
avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di
agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone
franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia
stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno
2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili
strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
strumento agevolativo denominato «contratto di sviluppo»,
di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250
milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, definisce con apposite
direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per
la gestione degli interventi, nonche' le modalita' di
vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi
finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle
singole iniziative segue criteri di massima semplificazione
e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto dai
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in
25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento
delle attivita' e sull'efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di
monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021."
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
al Comma 266.
Note al comma 268

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 185 e 187,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023) come modificato
dalla presente legge:
"185. Al fine di incentivare piu' efficacemente
l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta
per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli
anni 2021, 2022 e 2023, alle seguenti categorie di imprese,
come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per
cento per le grandi imprese, che occupano almeno
duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo e'
almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura
del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno
10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le
piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro."
"187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro
per l'anno 2022, di 159,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per
l'anno 2025."
Note al comma 269
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
al Comma 266.
Note al comma 270


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 831, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
"831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2023, relative all'installazione e messa in
funzione di impianti di compostaggio presso i centri
agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto un
contributo, nel limite massimo di1 milione di euro per
ciascuno degli anni2023 e 2024, sotto forma di credito
d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente."
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
al Comma 266.
Note al comma 271
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Disposizioni urgenti in materia fiscale
1. - 8. Omissis
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 30 novembre 2023, specificando il periodo
o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2022.
Omissis."
Note al comma 272


Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto-legge
21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto2022, n.122 (Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 23. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e
innovazione
1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.
Per la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di
certezza operativa delle discipline previste dall'articolo
1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le imprese possono richiedere una certificazione che
attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o
da effettuare ai fini della loro classificazione
nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
ammissibili al beneficio. Tale certificazione puo' essere
richiesta anche per l'attestazione della qualificazione
delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9. Analoga certificazione puo' essere richiesta
per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di
obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione
ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione
dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto
periodo del comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e
203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del
2019. Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al
terzo periodo possono essere richieste a condizione che le
violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta
previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano
state gia' constatate con processo verbale di
constatazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i
quali quelli idonei a garantire professionalita',
onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito
albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai
certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta
della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui
al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita'
statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
e gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste
dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti
vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione venga
rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel
primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle
certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata
dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo
valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del
Ministero dello sviluppo economico, periodicamente
elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico
e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non
generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire una procedura concorsuale pubblica e
conseguentemente ad assumere il predetto personale con
contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto
Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale
mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio
presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,
nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house,
previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con
rimborso dei relativi oneri.
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.
8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello
sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente
normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla
societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese
disponibili in attuazione di accordi e nel quale la
medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'."
Note al comma 273


Si riporta il testo dell'articolo 83, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 83. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili. I criteri di imputazione temporale di
cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in
relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di
cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi
di reddito per i quali e' scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei
conti.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38."
Note al comma 274
Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto2022, n.122 (Misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Estensione del principio di derivazione
rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di
errori contabili
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono
sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di
cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I
criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo
valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito del processo di correzione degli
errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo
non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322.».
1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del
presente comma non si applica ai componenti negativi del
valore della produzione netta per i quali e' scaduto il
termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei
conti.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si
applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
Note al comma 275


Il testo decreto-legge 21 giugno 2022, n.73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2022,
n.122 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2022, n. 143.
Note al comma 276
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Contabilita' semplificata per le imprese
minori
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere
c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi
indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno
intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione
dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del
medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di
500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi
per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di
tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal
presente decreto. Per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita'
si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le
attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti
nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al
comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito
registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il
comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il
pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento
emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente,
in diverso registro e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna
spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle
lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi
da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri
obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2,
qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle
operazioni non soggette a registrazione ai fini della
suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni
relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui
l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di
registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo
complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione
delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal
caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere
annotati separatamente nei registri stessi nel periodo
d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai
sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia'
registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a
incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della
separata annotazione delle operazioni non soggette a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso,
per finalita' di semplificazione si presume che la data di
registrazione dei documenti coincida con quella in cui e'
intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora non
vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando
non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e
per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un
ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori,
di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante,
ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei
predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti
spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come
ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate
registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero nel registro di cui al comma 4."

Note al comma 277


Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto-legge
4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n.90 (Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2024.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione. (49) (56) (60)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per
i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i
congelatori, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su
un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per
l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro
per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a
quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno
precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati
nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
considerato al netto delle spese sostenute nell'anno
precedente per le quali si e' fruito della detrazione. Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese
di cui al presente comma sono computate indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al
comma 1.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della
Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e
Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali."
Note al comma 278


Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:
"Art. 77. Disposizioni finanziarie
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500
milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di
pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto
del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al
comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei
quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione
di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del
gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza
definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad
amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di
godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del
valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento
della domanda e comunque per un ammontare non superiore a
30.000 euro per ciascuna unita' abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le condizioni e le modalita' per la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a
2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno
2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo
13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800
milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di
cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni
di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno
2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di
euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026,
449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625
milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per
l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per
l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433
milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per
l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650
milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per
l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876
milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto
legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente
periodo sono trasferite o versate nella contabilita'
speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario
delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo
1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, gia' nella disponibilita' della contabilita'
speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono
quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad
esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35,
46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e
76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno
2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051
milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97
milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per
l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937
milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per
l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031,
1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di
saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di
euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022,
1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni
di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno
2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro
per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031,
1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021,
1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di
euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno
2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni
di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno
2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni
di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di
euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno
2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno
2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449
milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro
per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di
euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno
2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni
di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno
2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni
di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno
2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma
10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023,
24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di
euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno
2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni
di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno
2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50
milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e,
solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8
milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per
l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70
milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al
comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad
esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno
2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo
4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel
loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
Note al comma 279


Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 77. Disposizioni finanziarie
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500
milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di
pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto
del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al
comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei
quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione
di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del
gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza
definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad
amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di
godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva
di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con
provvedimento di insinuazione del credito allo stato
passivo della procedura concorsuale e comunque per un
ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le condizioni e le modalita' per la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a
2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno
2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo
13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800
milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di
cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni
di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno
2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di
euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026,
449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro
per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625
milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per
l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235
milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per
l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433
milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per
l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650
milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per
l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876
milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto
legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente
periodo sono trasferite o versate nella contabilita'
speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6,
comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario
delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo
1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, gia' nella disponibilita' della contabilita'
speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono
quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad
esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35,
46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e
76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno
2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051
milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97
milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per
l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937
milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per
l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031,
1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di
saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di
euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022,
1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni
di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno
2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro
per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031,
1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni
di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021,
1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di
euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno
2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni
di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno
2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni
di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di
euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno
2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno
2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449
milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro
per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di
euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno
2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni
di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno
2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni
di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno
2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma
10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023,
24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di
euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno
2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni
di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno
2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50
milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e,
solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8
milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per
l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70
milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al
comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad
esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno
2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo
4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel
loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
Note al comma 280
Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022
(Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli
immobili derivanti dell'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del Gruppo ILVA), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6. Modalita' di intervento del fondo
1. Il fondo opera con uno o piu' provvedimenti del
Ministero con i quali si dispone l'erogazione
dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti
dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato
dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77 del
decreto-legge n. 73/2021, come convertito con modificazioni
dalla legge n. 106/2021.
2. Il fondo opera tramite istanza d'indennizzo
presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, al Ministero per il tramite dell'amministrazione
straordinaria, corredata della documentazione obbligatoria
di cui all'art. 8 del presente decreto."
"Art. 7. Indennizzo
1. L'indennizzo di cui al presente decreto e'
riconosciuto:
a) per le motivazioni contenute nell'art. 77, comma
2-ter, del decreto-legge n. 73/2021;
b) nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, per
l'anno 2022;
c) nella misura massima del 20 per cento del valore
di mercato dell'immobile danneggiato, cosi' come
determinato ai fini della insinuazione del credito, in via
definitiva, nello stato passivo dell'amministrazione
straordinaria e specificato in sede di istanza
d'indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 73/2021 e, comunque, per un ammontare non
superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa, ai
sensi dell'art. 77, comma 2-quater, del decreto-legge n.
73/2021.
2. (Abrogato)
3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione
sono fatte confluire in apposito capitolo dell'entrata, al
fine della successiva riassegnazione al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432."
Note al comma 281

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
2121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro
dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilita', non
ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al
primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche."
Note al comma 282


Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 15
luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni
in materia di spettacolo):
 


"Art. 2. Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino
delle disposizioni legislative vigenti e di quelle
regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma
3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la
revisione e il riassetto della vigente disciplina nei
settori del teatro, della musica, della danza, degli
spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei
carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante
la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
dello spettacolo», al fine di conferire al settore un
assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di
semplificazione delle procedure amministrative e
ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il
riequilibrio di genere e a migliorare la qualita'
artistico-culturale delle attivita', incentivandone la
produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte
della collettivita', con particolare riguardo
all'educazione permanente, in conformita' alla
raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C
189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita
la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo
il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il
seguente principio e criterio direttivo: revisione dei
requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente
e del direttore artistico attraverso nuove procedure che
prevedano in particolare:
a) l'assenza di conflitto di interessi con le
funzioni svolte all'interno della fondazione dal
sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti
i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
b) l'adozione di bandi pubblici, anche
internazionali, che consentano la consultazione pubblica
del curriculum dei partecipanti.
3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della
musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui
questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti
legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il
riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in
modo prevalente per la promozione e diffusione di
produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali,
dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto
legislativo recante disposizioni in materia di contratti di
lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale
elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto
legislativo recante disposizioni in materia di equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi
compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad
assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un
equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto
legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita'
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori
discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si
provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal
riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 352, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un
sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il
sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di
40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo
limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento previsto."
Note al Comma 284


Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9
dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di
solidarieta' bilaterali di settore con l'obiettivo di
risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni
aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale,
anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali
integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26,
comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,
possono altresi' erogare un assegno straordinario per il
sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla
pensione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo
14.1 e ferma restando la modalita' di finanziamento di cui
all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n.
148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo
in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o
territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali
il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei
lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i
Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il
versamento agli stessi Fondi della relativa provvista
finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al
versamento della contribuzione correlata a periodi utili
per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili
precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
lavoratori che maturano i requisiti per fruire della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di
riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono
i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per
effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative
risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di
lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di
finanziamento riservata alle finalita' di cui al presente
comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26,
comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera
f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze
successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro
interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della
prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi
istitutivi, al versamento della contribuzione correlata
fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta
giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in
attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai fondi bilaterali gia'
costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in
somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per
periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento
prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro. Le modalita' di
determinazione della contribuzione e di versamento del
contributo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le
competenze del Fondo di solidarieta' di cui al presente
comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla
contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, nonche'
le altre misure di politica attiva stabilite dalla
contrattazione collettiva stessa."
"Art. 23. Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di
liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata
la pensione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo
14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine
servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate
dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di
fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al
comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto
accesso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma
pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5
del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio
maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che
aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei
relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di
fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo
importo da tale indennita', fino a concorrenza dello
stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in
virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il
finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo,
automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza
alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo
periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per
l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente
comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una
dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno
2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del
finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi.
Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni,
orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la
tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime
caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di
ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice
civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o
all'intermediario finanziario, per l'importo pagato,
nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a
esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e'
sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero
all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel
caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque
denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di
finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo
comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del
Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima
istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto,
sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3
e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione
da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la
tesoreria dello Stato intestato al gestore."
Note al comma 288

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni."
Note al comma 289
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 92, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179,
lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si
applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le
professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente
legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione
Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la
formatura di articoli in ceramica e terracotta
(classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito
dell'anzianita' contributiva di cui alla medesima lettera
d) e' di almeno 32 anni."
Note al comma 290
Si riporta il testo del comma 165 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di
cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie."
Note al comma 291
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 186, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie."


Note al comma 292


Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Opzione donna
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il
31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianita' contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o
superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59
anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di
eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui
al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che
entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta'
anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni
figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in
una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da
imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per
la gestione della crisi aziendale presso la struttura per
la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui
alla presente lettera la riduzione massima di due anni del
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del
presente comma si applica a prescindere dal numero di
figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e
1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2023, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico."
Note al comma 293


Si riporta il testo dei commi 356 e 357 dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
"356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL,
attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, eroga ai soggetti gia' titolari di rendita erogata per
una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso
INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore
marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai
superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura
percentuale del 15 per cento, elevata al 17 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento.
La prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente al rateo di
rendita corrisposto mensilmente ed e' cumulabile con le
altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base
delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1°
gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime
dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano
contratto la patologia per esposizione familiare a
lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero
per esposizione ambientale, una prestazione di importo
fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere
dal 1°gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione
su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di
decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro
tre anni dalla data dell'accertamento della malattia."
Note al comma 294


Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 contiene le
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni.
Note al comma 296
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
"Art. 8. Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo
indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche
mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari
di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto
accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc
percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le
mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di
beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del
beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per
l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il
quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale.
1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo
informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate
dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro possono svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti
percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di
specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma
1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di
cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di
interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del
programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL),
di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione
europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e
comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e
all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte
del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per
sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in
favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi
gli interventi attivati al momento della mancata
comunicazione.
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la
valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al
comma 1-quater, con riferimento agli esiti di
ricollocazione per profilo di occupabilita', tenuto conto,
in particolare, del numero di offerte congrue
complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi
interessati eventuali criticita' riscontrate in sede di
valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi
di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente
formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in
relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro
interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al
momento della revoca.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare
presso i centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da
provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il
quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o
di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca,
secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un
lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al
datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del
Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In
caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del
beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per
un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta
all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio
contributivo applicato ai contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base
delle stesse regole valide per il datore di lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento
del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano
a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto
dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti
esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il
diritto alle predette agevolazioni e' subordinato al
rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc
e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al
presente articolo e' subordinato al rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni
non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola
con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza
iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n.
145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
predetto credito di imposta."
Note al comma 297
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche."
Note al comma 298
Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate
nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nella misura
del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a
6.000 euro annui."
Note al comma 299
Il riferimento al testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
note al Comma 40.
Note al comma 300
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in
agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a
quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2023, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di
cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni
effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis
»."
Note al comma 301


Il capo III, del titolo I, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144) reca:
"Misure in favore dello sviluppo
dell'imprenditorialita' in agricoltura e del ricambio
generazionale"
Note al comma 302


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 515, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
"515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."
Note al comma 304

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 472 a
475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
«Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della missione
« Giovani e sport », e' istituito un fondo con una
dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il
finanziamento delle attivita' di cui ai commi da 470 a 477.
Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che
provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio
nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni
dell'anno.
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei
giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e
culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le
organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla
partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia
rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a
tal fine, sostiene l'attivita' delle associazioni
giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e
incrementando le reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi
consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche
elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione
giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti
normativi di iniziativa del Governo che interessano i
giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e
internazionali, incoraggiando la comunicazione, le
relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei
diversi Paesi.
474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre
sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano
opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche
essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che
abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere
dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477,
subentra al Forum nazionale dei giovani nella
rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'."
Note al comma 305

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 472, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
"472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
«Incentivazione e sostegno alla gioventu'» della missione
«Giovani e sport», e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei
giovani entro e non oltre i primi sessanta giorni
dell'anno."
Note al comma 306


Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n.11 (Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19):
"Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e
congedi parentali
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo
26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la
sostituzione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il
limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le patologie croniche con scarso compenso clinico e con
particolare connotazione di gravita', in presenza delle
quali ricorre la condizione di fragilita'.
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31
marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente
comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni
di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande
pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al primo periodo del presente comma, e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno
2022.
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022
fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi
con le tutele di cui al presente comma sono finanziati
dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di
euro per l'anno 2022, dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per
l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26,
comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo
articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica
di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio
del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si
applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a
122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al
fine di garantire la compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1."
Note al comma 308


Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 22
giugno 2000, n.193 (Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti):
"Art. 6.
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni
annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire
4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Note al comma 309
Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 34 Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene
conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi
derivanti da uffici elettivi.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici, nella comunicazione da
trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il
mese di febbraio di ciascun anno in applicazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati
richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti
dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il
mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento
complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi
di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della
comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2,
gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione
automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base
dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno
precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono
a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a
credito e a debito dei pensionati. In caso di
rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei
trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione
spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati
sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine
gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al
1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in
occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la
effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati
a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte
del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti
connessi alla prima applicazione della nuova disciplina,
ciascun ente attribuira' in via provvisoria la
rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei
trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti
dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in
deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998
non da' titolo alla concessione della indennita' di
disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con
requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e
integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge
di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte
modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli
accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di
pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
modalita' e i criteri per la trasmissione, anche mediante
adeguati supporti informatici, di idonei elementi
informativi da parte delle amministrazioni interessate
relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico
delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e
redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo
10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo il quarto periodo e' inserito il
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento,
per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello
definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663"."
Note al comma 311


Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP,
sono definite norme di indirizzo in materia di investimento
delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti
di interessi e di banca depositaria, di informazione nei
confronti degli iscritti, nonche' sugli obblighi
relativamente alla governance degli investimenti e alla
gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del
decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto
disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano
regolamenti interni sottoposti alla procedura di
approva-zione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Omissis."
Note al comma 312


Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 116 e
116-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
"116. Entro il 31 gennaio 2023, l'INPGI provvede, con
autonome deliberazioni soggette ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello
statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e
criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini
dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e
assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che
svolgono attivita' autonoma di libera professione
giornalistica, anche sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data
di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri
vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli
organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data
successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri
vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse
strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio
2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un
commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta
le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone
all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509.
Omissis."
Note al comma 313


Il riferimento al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 e' riportato nelle note al Comma 294.
Note al comma 314
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
Note al comma 315
La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
"Art. 4. Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri
per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta'
pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso
dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e
dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di
appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano
convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei
nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al
comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare
gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando
la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che,
comunque, individua il diario delle attivita' che devono
essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro
e' verificata presso il centro per l'impiego in presenza
con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di due offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
8 e' definita anche con riferimento al numero di offerte
rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta
dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato
o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o
e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente
decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al
comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di
lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offer-ta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione
sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo
gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque,
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai
progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche,
nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6,
comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto
e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte
dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza."
Note al comma 316


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste daicurricularelativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008."
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
(Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133):
"Art. 4 Assetto didattico
1. I percorsi di istruzione degli adulti sono
riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello: i percorsi di
istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui
all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
della certificazione attestante l'acquisizione delle
competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, relative alle attivita' e agli
insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo livello: i percorsi di
istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri
di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di
cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato,
sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue elaborato dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1,
lettera a), sono articolati in due periodi didattici cosi'
strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato al
conseguimento della certificazione attestante
l'acquisizione delle competenze di base connesse
all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
relative alle attivita' e insegnamenti generali comuni a
tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli
istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88.
3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica
e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono
articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
a) il primo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il primo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
b) il secondo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti
tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo;
c) il terzo periodo didattico e' finalizzato
all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo.
4. I percorsi di primo livello relativi al primo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un
orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le
indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e
insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle
competenze attesi in esito ai percorsi della scuola
secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati
anche con riferimento alle competenze chiave in materia di
cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione
obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In
assenza della certificazione conclusiva della scuola
primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato
fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai
saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale
quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle
linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere
utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua
italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera
c).
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di
cui al presente articolo e' cosi' determinato:
a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo
periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un
orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali per l'area di istruzione generale, articolato
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,
lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario
complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o
professionali con riferimento all'area di istruzione
generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1,
lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti
professionali e ai licei artistici, con riferimento ai
periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le
quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a
tale fine individuate nell'ambito della competenza
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta
formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri
definiti ai sensi della normativa vigente e con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa,
le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i
percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresi',
la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento
di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di
liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite
ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008
e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma
1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle
conoscenze, abilita' e competenze previste dai
corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i
periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo
di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida
di cui all'articolo 11, comma 10.
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee
guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti
i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili,
per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5,
attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti
dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio
relativo al livello richiesto, che lo studente puo'
completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo
quanto previsto dal patto formativo individuale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso
previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento del
corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e di
orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del
corrispondente monte ore complessivo del percorso."
Note al comma 317
Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 7 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si
compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito
familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei
nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in
locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo
di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente
lettera e' erogata direttamente al locatore dell'immobile
risultante dal contratto di locazione. A tale fine il
beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del
locatore. Il pagamento della componente di cui alla
presente lettera e' imputato dal locatore al pagamento
parziale o totale del canone.
1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le modalita' di attuazione delle norme dei
periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1.
Alle conseguenti attivita' le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai fini della definizione della Pensione di
cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al
comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e'
concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui
acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un
mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Il
beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente
superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo
quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico
non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5.Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della
richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo
del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il
quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato,
previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un
periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,
con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo
periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti
uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale
nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente
da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel
corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro
concorre alla determinazione del beneficio economico nella
misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a
quello della variazione e fino a quando il maggior reddito
non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto
dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che,
conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019
devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione
o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione
a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6,
comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro
stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro
percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all'INPS, con le modalita' di cui al
presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale
nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione
dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di
cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito e' individuato
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi
e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario
fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilita'
successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6.
Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre
avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i
redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi
disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo
modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare
all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente
all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La
perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle
soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve
essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso
di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento
dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata
entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal
beneficio nel caso in cui la variazione produca una
riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui
al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato,
ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della
variazione. Con la sola eccezione delle variazioni
consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade
d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione
della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente
alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova
domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in
stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1,
lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima
riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare
un componente sottoposto a misura cautelare o condannato
per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del
beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di
sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior
reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a
prima richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese
successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso
ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e'
sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il
beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato
nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di
beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio
dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla
Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni,
nonche' le altre modalita' attuative."
"Art. 4. Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto
di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri
per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta'
pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso
dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e
dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di
appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano
convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei
nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al
comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare
gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale
di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando
la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che,
comunque, individua il diario delle attivita' che devono
essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro
e' verificata presso il centro per l'impiego in presenza
con frequenza almeno mensile; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di due offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
8 e' definita anche con riferimento al numero di offerte
rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta
dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata
nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato
o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o
e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti con disabilita', come
definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di
cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di
cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla
prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza
di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente
decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al
comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di
lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione
dell'offer-ta congrua da parte dei beneficiari di cui al
medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione
sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
i percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo
gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque,
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione ai
progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche,
nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6,
comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento
degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma
sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto
e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte
dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza."
"Art. 7. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di
cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette
informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a
sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito
o del patrimonio, anche se provenienti da attivita'
irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e
rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del
beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno
a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui
ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis,
601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i
reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4,
nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi
aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i
reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra
l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' alla sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di
diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia
retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta
dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo'
essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci
anni dalla condanna.
3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di
cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le
decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
della sentenza definitiva.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando
uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l'impiego
entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il
Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4,
commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed
esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo
9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4,
comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia
istituiti;
e) non accetta la prima offerta ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci
producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di
variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3,
comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive
svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere
attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel
caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il
beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a
quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione
mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito
della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte
comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di
quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo
4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il
nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio
economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda
mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di
ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo
componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in caso di
prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di
ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti
nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza
dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un
componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura
volti alla tutela della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo
richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo
richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo
richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore
richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle
penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente
articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti
recuperati nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle
spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il
reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1.
L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma
3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da
altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto
mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza,
ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare
componenti minorenni o con disabilita', come definita a
fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito
dello svolgimento delle attivita' di loro competenza,
comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine
della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al
presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo
9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il
tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a
disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli
eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal
beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di
decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente
accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS,
l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro
(INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono,
entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita'
giudiziaria la documentazione completa del fascicolo
oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili, secondo modalita'
definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle
verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio
delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle
disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte
dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per
individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni
mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori
beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del
beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in
materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale
dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha
accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in
forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a
disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle
banche dati individuate nell'allegato A al presente
decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuati le categorie di dati, le
modalita' di accesso, da effettuare anche mediante
cooperazione applicativa, le misure a tutela degli
interessati e i tempi di conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di
contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei
percettori del Rdc che svolgono attivita' lavorativa in
violazione delle disposizioni legislative vigenti, il
contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e' incrementato di 65 unita' in soprannumero rispetto
all'organico a decorrere dal 1° ottobre 2019.
Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «570 unita'»;
b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal
seguente: «2»;
c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito
dal seguente: «201»;
d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito
dal seguente: «176»;
e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito
dal seguente: «184».
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza
organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad
assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali,
un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite
in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33 unita' del ruolo
appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a
euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno
2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208
per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro
3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300
unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a
330 unita' per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e
a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e' integrato di
euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno
2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro
728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020
e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le
parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per
l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro
37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro
5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno
2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno
2021»."
Note al comma 319


Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
"Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito
di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire
le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie
per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono
trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente
di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere
a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome, anche attraverso le societa' a partecipazione
pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a
complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai
centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge
regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti,
anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo
determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in
ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio
non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
 


7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il
reddito di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un
importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli
incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' incrementata di 1.065,3 milioni di euro per
l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023,
1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno
2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5
milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029."
Note al Comma 320
Si riporta il testo all'articolo 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
"Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui
all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal
1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo
compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione
della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate
dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la
rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi alle domande accolte."
Note al Comma 322


Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n.106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8 Impresa e Credito
1. - 5. Omissis
6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di
mutuo ipotecario" e' regolata come segue:
a) fino al 31dicembre 2023 il mutuatario che, prima
del 1° gennaio 2023, ha stipulato, o si e' accollato anche
a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila
euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di
ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle
condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della
richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto
abilitato, dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo
diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel
pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura, in funzione delle
esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata
residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per
un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo
nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in
base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro
di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non
disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata
precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla
pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno
spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare
che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere
comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del
mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purche' la
durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non
diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del
mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente comma
continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita'
convenute, del debito che risulti alla originaria data di
scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna
formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui alla
presente lettera si applica anche al finanziamento erogato
dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con
cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il
piano di ammortamento in essere al momento della
rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata di
diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di
alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto
solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito
vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione
di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la
rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti
il credito in precedenza oggetto di un'operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca
cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo
a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validita' ed il loro grado a favore
della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione.
Omissis."
Note al Comma 323


Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica
1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU
cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono
utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe
tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche'
le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio
mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante
servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non
precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o
difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle
informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse
eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2. A decorrere dal 1° luglio 2023,
la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene
prioritariamente in modalita' precompilata, ferma restando
la possibilita' di presentare la DSU nella modalita'
ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalita' operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalita' tecniche per consentire al
cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n.159, per quanto attiene al
trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.
3. (Abrogato)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita'
dal momento della presentazione fino al successivo 31
dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio
del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui
redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta
ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a
riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,
mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da
individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in
cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1°
settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, si applica la disciplina
precedente.
5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE
possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso
di validita', qualora si sia verificata una variazione
della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma
1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo articolo 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei
trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f),
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione
lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato
nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la
sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione
dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE
corrente sono individuati con le medesime modalita'
applicate in caso di variazione della situazione lavorativa
del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del provvedimento di approvazione del
nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla
richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al
presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della
presentazione del modulo sostitutivo ai fini della
successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni,
salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in
quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due
mesi dalla variazione.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui
al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso."
Note al Comma 324


Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
«Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano». (153)
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,»."

Note al Comma 325
Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono
aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle
seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo
26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020
e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023.
11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle
relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni
di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro
che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco
indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel
campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non
possono piu' ricorrere all'assegno di integrazione
salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per
l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora
all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e
11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300
milioni di euro per l'anno 2022."
Si riporta il testo dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
"Art. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali."
Note al Comma 326
La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1958, n. 83.
Note al comma 327
Il riferimento al testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.148 e' riportato nelle
note al comma 325.
Note al Comma 328
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
"Art. 1-bis. Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei
dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del
gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso
dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche,
la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente
importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24
milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata
istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per
essere destinata al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
Note al Comma 329
Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
"Art. 44. Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi
1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e per gli
anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un
massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia
cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell'attivita' con
conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2."
Note al Comma 330


Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Articolo 48 Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica (Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e
poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196."
Note al Comma 331
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il riferimento al testo dell'articolo 21, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al Comma
1.
Note al Comma 332


Il riferimento al testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al Comma 330.
Note al Comma 334
Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio
2022.
Note al Comma 338


Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella
lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e
adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza
almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra tutte le
istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5."
Note al Comma 339
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 417, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla
presente legge:
"417. Per lo svolgimento delle azioni e degli
interventi connessi alla realizzazione del programma unico
di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto
dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del
Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13,
comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonche'
per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e
di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita', e'
destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, a 2 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024."
Note al Comma 340


Il riferimento al testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e'
riportato nelle note al Comma 338.
Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
"Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007."
Note al Comma 341


Si riporta il testo dell'articolo 105-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 105-bis Fondo per il reddito di liberta' per le
donne vittime di violenza
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
particolare per quanto concerne le donne in condizione di
maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di
emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione
di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite
secondo criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto."

Il riferimento al testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 e'
riportato nelle Note al Comma 340.
Note ai Commi 342 e 343
Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali.
Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente
articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire
prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno
civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro
i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle
attivita' lavorative di natura occasionale svolte
nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle
pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del
prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario,
di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni
di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno del
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. (abrogato)
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a)
e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie
dipendenze piu' di dieci lavoratori subordinati a tempo
indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori
affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione
o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o
servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura
del 33 per cento del compenso, e il premio
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente
locale, la data di inizio e il monte orario complessivo
presunto con riferimento a un arco temporale non superiore
a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione,
in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di
durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco
della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le
informazioni di cui alle lettere da a) ad e) e' trasmessa,
in formato elettronico, oppure e' consegnata in forma
cartacea prima dell'inizio della prestazione.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica
INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi
a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione
trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno
programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle
prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e
dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
diverso da una pubblica amministrazione, del limite di
importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del
limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco
dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Non
si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di
violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo
periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo."
Note al Comma 344


Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 19. Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione."

Si riporta il testo degli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n.22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso
la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015."
"Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle forme contrattuali previsti
all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.
15-quinquies. In relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL
si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo
giorno del sesto mese di fruizione ed e' corrisposta
mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di
contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il
1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del
lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo
ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in
ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i
periodi di fruizione della DIS-COLL e' riconosciuta la
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio
mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione
pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL
per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i
collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con
borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma
1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta
per la NASpI."
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
"Art. 21 Lavoro all'esterno
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati
al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena
della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1,
1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro
all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di
almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo
l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno
dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Quando sono
ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati
per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, nonche' per i
delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il
tribunale di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 13
dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati possono essere
assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle
vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni
caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti
e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del
presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto
compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."
Note al Comma 346
Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale):
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione
autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2,
si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la
prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui
corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, espressa in ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale."
Note al Comma 348


Si riporta il testo dei commi da 910 a 913
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro
o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione,
nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un
ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN
indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario
o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto
corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al
lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un
suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il
delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il
convivente o un familiare, in linea retta o collaterale,
del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici
anni.
911. I datori di lavoro o committenti non possono
corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante
direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del
rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si
intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui
all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente
dalle modalita' di svolgimento della prestazione e dalla
durata del rapporto, nonche' ogni rapporto di lavoro
originato da contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in
qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai
sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta
dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova
dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si
applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque
rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti
collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e
domestici, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di
cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000
euro a 5.000 euro."
Note al Comma 350


Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria):
"Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione
del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il
libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati
il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la
qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita'
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata
ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura
corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi
agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il
libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche
non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in
cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa
o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo
la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi
dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il
datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta
del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.
L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro
unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino
entro quindici giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso
sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000
euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione
varia da 500 a 3000 euro.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3
che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a
3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo
periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori
sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo
comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano,
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo
ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate
le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il
comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono
abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore
di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed
il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita'
produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4
sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro
deve contenere anche le date e le ore di consegna e
riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito,
la specificazione della quantita' e della qualita' di
esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal
decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; (204);
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre
2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli
articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse."
Note al Comma 351


Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n.152 (Attuazione della
direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di
lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro):
"Art. 1. Informazioni sul rapporto di lavoro
1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a
comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica
che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e'
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in
caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e
le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e
alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni per
i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede
un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran
parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da
modalita' organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore
circa:
1) la variabilita' della programmazione del lavoro,
l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la
retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione
lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia
contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro
cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale,
applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle
parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi
previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e
qualunque forma di protezione in materia di sicurezza
sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora
le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e'
assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per
iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non
contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b),
sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro
i sette giorni successivi all'inizio della prestazione
lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), i), l),
m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un
mese dall'inizio della prestazione lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di un mese dalla data
dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata,
al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche
il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
6. Le disposizioni normative e dei contratti collettivi
nazionali relative alle informazioni che devono essere
comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti
gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e
facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento
della funzione pubblica.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca
non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere
p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate e
rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione."
Note al Comma 352



Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 45, della
legge 13 dicembre 2010, n.220 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011):
"45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di
agevolazioni contributive nel settore agricolo."
Note al Comma 354


Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30):
"Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di
lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla
conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo, vienerilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del
presente decreto, fino alla scadenza del termine per
compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia
stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta
regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il
verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in
solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5."
Note al Comma 355


La legge 12 maggio 1942, n.889 (Norme per la
protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.197 del 22 agosto
1942.
La legge 21 agosto 1950, n.698 (Norme per la protezione
e l'assistenza dei sordomuti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207.
Note al Comma 356
Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 118, della
Costituzione:
"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale."
"Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese."
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 57 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
"Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni
di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione
ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner."
"Art. 56. Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato
e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno
sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi
di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se
piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione."
"Art. 57. Servizio di trasporto sanitario di emergenza
e urgenza
1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e
urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di
affidamento in convenzione alle organizzazioni di
volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
ai sensi della normativa regionale in materia, ove
esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica
del servizio, l'affidamento diretto garantisca
l'espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale
e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in
condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche'
nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 3-bis e 4 dell'articolo 56."
Note al Comma 357


Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Criteri per la determinazione dell'assegno
1. Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio
con disabilita' a carico senza limiti di eta', e' previsto
un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in
misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente
secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a
raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di
un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a
40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal
1°gennaio 2023, per ciascun figlio di eta' inferiore a un
anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del
presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono
incrementati del 50 per cento; tale incremento e'
riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o piu' figli per
ciascun figlio di eta' compresa tra uno e tre anni, per
livelli di ISEE fino a 40.000 euro.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento
del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a
85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un
ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE
superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi
indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari
a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo
rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista
una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale
importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore
a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si
riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella
tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in
corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli
di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilita' minorenne e,
anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e'
prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di
disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi
individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro
mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili
in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di
disabilita' media.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista
una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei
commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari
di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per
ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo
spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce
gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1
fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati
all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi
corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una
maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con
quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A
decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di
cui al primo periodo del presente comma e' incrementata del
50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1,
come individuati della tabella 1 allegata al presente
decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati
annualmente alle variazioni dell'indice del costo della
vita."
"Art. 5. Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE
non superiore a 25.000 euro
1. Al fine di consentire la graduale transizione alle
nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire
il rispetto del principio di progressivita', per le prime
tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura
transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di
cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo
4.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta
ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato
all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe
seguenti condizioni:
a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di
appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021,
dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in
presenza di figli minori da parte del richiedente o da
parte di altro componente del nucleo familiare del
richiedente.
3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari
alla somma dell'ammontare mensile della componente
familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare
mensile della componente fiscale, come determinato al comma
5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come
determinato all'articolo 4.
4. Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i
genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque
non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il
nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A
allegata al presente decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo
dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il
nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B
allegata al presente decreto.
5. Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari
di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma
degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i
figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al
presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a),
l'importo del valore teorico della detrazione per i figli
determinato per il solo richiedente sulla base della
Tabella D allegata al presente decreto.
 


6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate
dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo
familiare del richiedente;
b) va considerato l'indicatore della situazione
reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante
dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B
e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma
2, lettera a), per le Tabelle C e D.
7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1°
marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i
mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.
8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo
2025.
9. La sussistenza della condizione di cui comma 2,
lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento
della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a
controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso
di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e
all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico
con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al
comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese."
Note al Comma 358
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
"Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui
all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal
1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo
compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione
della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate
dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la
rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi alle domande accolte."
Note al Comma 359


Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 34. Trattamento economico e normativo (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del
figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi,
non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per
la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del
bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.
I genitori hanno altresi' diritto, in alternativa tra loro,
ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva
di tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30
per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo
genitore, allo stesso spetta un'indennita' pari al 30 per
cento della retribuzione per un periodo massimo di nove
mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del
figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via
esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato
riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto
all'articolo 23.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di
cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai
lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di
ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
6 e 7."
Il capo III e il capo IV del Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 di cui al decreto
legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 recano,
rispettivamente: "Congedo di maternita'" e "Congedo di
paternita'".
Note al Comma 363


Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
Il riferimento al testo dell'articolo 55 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117 e' riportato nelle note al
Comma 356.
Note al Comma 365


Si riporta il testo dell'articolo 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ( Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 119-ter Detrazione per gli interventi finalizzati
al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi, ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al
31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione
di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli
interventi di automazione degli impianti degli edifici e
delle singole unita' immobiliari funzionali ad abbattere le
barriere architettoniche nonche', in caso di sostituzione
dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea
condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 e'
necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea
che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale
dell'edificio."
Note al Comma 366


Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):
"Art. 8. Disposizioni urgenti in favore degli enti del
terzo settore
1. In considerazione dell'aumento dei costi
dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo
trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto
di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di
170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al
riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario in favore degli enti del Terzo settore
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di
cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto
legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,
e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in
regime residenziale o semiresidenziale per persone con
disabilita'. Una quota del Fondo di cui al primo periodo,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata
al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli
enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale
del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle
associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui
al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi
sociosanitari e socioassistenziali in regime
semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di
cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno
2022 per l'acquisto della componente energia e del gas
naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al
comma 5, per il riconoscimento di un contributo
straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei
costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022
rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la
componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza
con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per
l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai
medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di contributo, i criteri di
quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure
di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono
cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del
reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi
di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le
amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in
house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa
stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi
conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestati alla societa' incaricata della
gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a
100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le politiche in favore delle persone con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1,
comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a
40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43."
Note al Comma 368


Il riferimento al testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e'
riportato nelle note al Comma 336.
Note al Comma 369


Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad
assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e
di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento. (126) (132)
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso."
Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina):
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di
lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite
e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e'
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai
fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
Il testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114.
Note al Comma 370
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 2 Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per
enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane,
le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali."
Note al Comma 371
Il riferimento al testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e'
riportato nelle note al Comma 369.
Il riferimento al testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note
al Comma 369.
Note al Comma 375


Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
"Art. 1. Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto
2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione
di contributi in favore delle imprese del settore
ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie
attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono
destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi
di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche
nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella
misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare
riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico
e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto
conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione
di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia
residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini
di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma
2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e
dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle
risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui
al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
"Art. 4. Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati
da un elevato grado di complessita' progettuale, da una
particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da
complessita' delle procedure tecnico - amministrative
ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto
socio - economico a livello nazionale, regionale o locale,
per la cui realizzazione o il cui completamento si rende
necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari
che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle
Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'
decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al
primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei
medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori
interventi per i quali disporre la nomina di Commissari
straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali
di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti
di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini
dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con
il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di
cui al presente articolo sono identificati con i
corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi
all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.
Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio
degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite
complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita'
speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta,
provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 421 e 423,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e'
nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un
Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica
fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o
piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione
commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026."
"423. Il programma dettagliato ripartisce i
finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con
il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il
programma dettagliato individua il cronoprogramma
procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale
dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di
redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun
intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo
2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale
e' determinato in ragione della complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025"
e non puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo
complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale
prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle
risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il
programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun
intervento il costo complessivo a carico delle risorse di
cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili
a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e
del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422
individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato
rispetto del cronoprogramma procedurale."
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico):
"Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si applicano anche per gli investimenti
pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo
trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20
milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test
di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni
altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle
autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
stato di emergenza nazionale, in favore delle societa'
sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del
«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una
quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione
complessiva del fondo di cui al presente comma, e'
destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di controllo, da
effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo
sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle
attivita' nazionali dell'associazione "Special Olympics
Italia".
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La
titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la
coesione territoriale e al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti
locali territorialmente interessati, sono identificate le
opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore e
dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti
di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le
relative risorse e individuano altresi' le modalita' di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le
modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la
cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o
che si rendono necessarie per rendere efficienti e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel
dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026."
Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n.9 (Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015):
"Art. 4-ter Misure urgenti per accelerare l'attuazione
di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse
nazionale
1. Al fine di accelerare la progettazione e
l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del
danno ambientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, le somme liquidate per il
risarcimento del danno ambientale a favore
dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale
di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in
giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita'
di cui al presente comma. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato
ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad
eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del
citato articolo 20, e sono individuati le attivita' del
commissario, nel limite delle risorse acquisite, le
relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del
commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse
nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo'
nominare un commissario straordinario delegato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e
terzo periodo, del citato articolo 20. Il compenso del
commissario di cui al presente comma e' determinato ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e' istituita una contabilita'
speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche
stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e
la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi
progettuali, la predisposizione dei bandi di gara,
l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per
la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori,
la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche
le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad
avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di societa'
specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici
delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali."
Note al Comma 377
La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per
l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in
esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1989, n.
26.
Note al Comma 379
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
codice dei contratti pubblici e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Il capo I del titolo VI della parte II (articoli da 114
a 141) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 reca:
"Appalti nei settori speciali"
Si riporta il testo dell'articolo 164, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 164 Oggetto e ambito di applicazione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte
definiscono le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora i
lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della
presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque
denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta di un operatore economico, autorizzano,
stabilendone le modalita' e le condizioni, l'esercizio di
un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante
l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
parte I e nella parte II, del presente codice,
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita'
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione
ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano derogate nella presente
parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte."
Note al Comma 380


Si riporta il testo degli articoli 36 e 41, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Disposizioni transitorie delle modifiche al
codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a
decorrere dal 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano
ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio
2023."
"Art. 41. Disposizioni transitorie delle modifiche al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l,
lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z),
aa)e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di
cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono
tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa
istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione
attestante l'adeguamento ai requisiti previsti
dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del
presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi
iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal
registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
degli organismi dal registro.
3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30
aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia,
corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai
requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
degli enti dall'elenco.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si
applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in
procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno
2023."
Note al Comma 381


Il titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n.26 (Istituzione della Scuola superiore della
magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio
2005, n. 150) reca: "Disposizioni sui magistrati ordinari
in tirocinio"
Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legislativo n. 26 del 2006 (Istituzione della Scuola
superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema
di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
"Art. 21. Contenuto e modalita' di svolgimento
1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola
in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro
mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella
partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle
controversie o ai reati rientranti nella competenza del
tribunale in composizione collegiale e monocratica,
compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in
maniera che sia garantita al magistrato ordinario in
tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei
diversi settori; il secondo periodo, della durata di due
mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i
tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, e'
svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato
ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da
svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del
distretto di residenza del magistrato ordinario in
tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso
comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il
programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio
un'adeguata formazione nei settori civile, penale e
dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione
nelle funzioni che sara' chiamato a svolgere nella sede di
prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati
ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono
designati dal Consiglio superiore della magistratura, su
proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati
affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in
tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che
trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio
superiore."
Note al Comma 383


Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni
autostradali
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai
protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016,
rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate
allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e
sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo
del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la
cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi
Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e'
assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione
delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno
durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti
locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di
intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi nel ruolo di concessionario di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non
figurino privati; nel caso di societa' in house
appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo
trasferimento della concessione, non si applica quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.175;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono
prevedere che eventuali debiti delle societa'
concessionarie uscenti e il valore di subentro delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. La societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di
pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata
entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il
15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse
versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria
italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai
sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n.
449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al
comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del
bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024 e comunque fino a concorrenza del valore di
concessione, che non potra' essere complessivamente
inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del
valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono
in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato
per la realizzazione dell'infrastruttura.
 


4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021
e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per
gli anni precedenti dal concessionario subentrante della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato
per il 50 per cento entro il 21 dicembre 2021 e per il
restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi
concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a
legislazione vigente.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi."
Note al Comma 384


Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone
fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di
trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000
euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale
che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e'
effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che
appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito
esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane
S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di
pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite
degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La
comunicazione da parte del debitore al creditore della
predetta accettazione produce gli effetti di cui
all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies. 1), numero 6),
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la soglia e' di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione
prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di
cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A
decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui
al comma 1 e' riferito alla cifra di 5.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di
libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e'
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal
portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo,
concernenti la circolazione del contante e le modalita' di
circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR,
SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in
Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 494 del codice di procedura civile."
Note al Comma 385

Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 15 Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di
pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma
3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle
pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1,
comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime
pubbliche amministrazioni provve- dono ad adeguare le
proprie norme al fine di consentire il pagamento
elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo
non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di
cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il
prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la
violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge
n. 689 del 1981.
4-ter.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi»."

Note al Comma 388


Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
"Art. 41 Accertamento d'ufficio
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento
d'ufficio nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai
sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio
determina il reddito complessivo del contribuente, e, in
quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche
soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni
prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della
dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture
contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in
base alle risultanze catastali.
Se il reddito complessivo e' determinato
sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui
all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si
applica il quinto comma dell'art. 38.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il
reddito complessivo delle persone fisiche determinato
d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle
categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto
indicato nel precedente comma e' considerato reddito di
capitale, salvo il disposto del terzo comma."
Note al Comma 389


Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria):
"Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione
di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009."
Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
"Art. 24-bis. Completamento del progetto di risanamento
e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di
Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio
delle attivita' imprenditoriali, della salvaguardia dei
livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di
investimento e sviluppo imprenditoriale
1. Al fine di accelerare la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di
risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di
Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia,
nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione
ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti
progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la
transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' convocato, presso il Ministero
dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento
finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle
attivita' imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e per il sostegno dei programmi di
investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree
industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la
partecipazione delle istituzioni locali, delle parti
sociali e degli operatori economici nonche' di
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero della transizione ecologica, del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui
al comma 1 non da' diritto alla corresponsione di compensi,
indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Note al Comma 391


Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno."
Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 29
luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2014):
"Art. 14. Disposizioni relative alla gestione e al
monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta
verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1° luglio
2017;
b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo,
si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001,
n. 57.
7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a
decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi
di interrogazione del Registro medesimo costituiscono
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al
comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di
detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento
delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione
dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai
commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma
e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma
1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del
responsabile della concessione o dell'erogazione degli
aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa
beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».
2. Le informazioni contenute nel Registro di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
utilizzate anche ai fini della relazione di cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a
decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero
dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il
30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le
caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei
diversi provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche
e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in
questione e per fornire, in forma articolata, elementi di
monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico
individua con proprio provvedimento le ulteriori
informazioni utili alla predisposizione della relazione di
cui al presente comma, che devono essere inserite nel
Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o
gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese."
Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
"Art. 18-ter. Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it"
1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di
incremento dell'efficienza e della trasparenza delle
attivita' delle pubbliche amministrazioni previsti negli
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per
l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione
2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico la piattaforma
telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il sostegno
della politica industriale e della competitivita' del
Paese.
1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve
promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
Ministero dello sviluppo economico e migliorare la
trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e
di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi
verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza
dello stato di avanzamento delle procedure di concessione
degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di
assistenza.
2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis,
una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni
relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo
gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e
locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma
telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso
l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un
ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi
del programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale" 2014-2020.
4.
5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo, ivi incluse le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' della piattaforma
Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita'
delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2."
Note al Comma 392


Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 55 e 55-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola
impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5
milioni di euro e la garanzia e' concessa mediante
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva
l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo dei soggetti
rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di
valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio
2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori
coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio
2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in
favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4
e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella
misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti
beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo
modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta
misura massima del 60 per cento e' riferita alla misura
della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo
dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto
dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla
realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i
soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.
55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa
approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di
liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione delle
catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi
di materie prime e fattori di produzione, dovuti
all'applicazione delle misure economiche restrittive
adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte
della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione
europea e dai suoi partner internazionali, cosi' come dalle
contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, puo' essere concessa su finanziamenti individuali,
concessi successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e destinati a finalita' di
investimento o copertura dei costi del capitale di
esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2),
nella misura massima del 90 per cento, in favore di
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi
di efficientamento o diversificazione della produzione o
del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo,
quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con
energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare
investimenti in misure di efficienza energetica che
riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione
economica, a effettuare investimenti per ridurre o
diversificare il consumo di gas naturale ovvero a
migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a
oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati
dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un
importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale
medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante
dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per
l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese,
localizzate in Italia, che operino in uno o piu' dei
settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui
all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea
2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel
rispetto delle condizioni di compatibilita' con la
normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste
dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de
minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione."
Note al Comma 393


Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
Note al Comma 394


Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.102 recante Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38:
"Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese
1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che
subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato."
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 11, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
"Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
1. - 10. Omissis
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
Omissis."
Note al Comma 395
Si riporta il testo dei commi 89 e 90 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
"89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge iniziano una procedura di ammissione
alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo
massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei
costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023, per
la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro
per l'anno 2024, esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."
Note al Comma 396


Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.
Note al Comma 397


Il riferimento al testo del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.153 e' riportato nelle note al Comma 396.
Note al Comma 399


Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al Comma 7.


Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle
note al Comma 7.


Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note al Comma 7.
Note al Comma 408



Si riporta il testo degli articoli 823 e 829, del
codice civile:
"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice."
"Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali."
Note al Comma 409
Si riporta l'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti."
Note al Comma 413


Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge
1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
"Art. 23. Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della
tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove
applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche
tramite la riconversione di siti industriali esistenti e
l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio
nazionale, e' istituito un fondo nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di
150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 42."
Note al Comma 414


Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n.98 (disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti
al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese,
come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'."
Note al Comma 415


Il riferimento al testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e' riportato
nelle note al Comma 414.
Note al Comma 416


Si riporta il testo del comma 124, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la
competitivita' e rafforzare la filiera del sistema delle
piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale,
della chimica verde nonche' della fabbricazione di
componenti per la mobilita' elettrica e per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un
Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di
rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del
Fondo per l'anno 2021 e' destinata, nella misura di 50
milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata
esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore
aeronautico nazionale."
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4dicembre 2008, n.189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno
2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Note al Comma 417


Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.143 recante Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni in materia di attivita' del
soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295.
1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli
oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di
interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il
soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su
direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, operazioni di copertura, totale o
parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio,
anche per importi o durate globali non coincidenti con gli
importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali
proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di
copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.
1-bis. Al fine di garantire una piu' efficiente
gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con
riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere
annualmente, accantonamenti in linea con le migliori
pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia
adottata dall'organo competente all'amministrazione del
Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per
informativa, al Comitato interministeriale perla
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
unitamente al Piano strategico annuale e al piano
previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi
dell'articolo 17. Ai fini della definizione e della
verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore
del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del Fondo,
incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita'
operativa.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita'
operative connesse alla predetta gestione puo' essere
autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche
obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato
nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo
e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al
soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed
interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica."

Note al Comma 418


Il riferimento al testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.143 e' riportato nelle Note al
Comma 417.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato."
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034 (Provvedimenti
straordinari per la ripresa economica):
"Art. 37.
Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui
all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive
modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 170
miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello
Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60
miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno
1972.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n.
265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24, L. 28 febbraio 1967, n. 131.
Per la concessione di contributi sugli interessi a
favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni
ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, L. 30
aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito centrale
la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di
previsione del Ministero del tesoro e che sara' tenuta
dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato -
ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970,
lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10
miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974."
Note al Comma 419


Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 124 (Misure urgenti per la crescita
del Paese):
"Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare
l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle
attivita' imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al Comma 420


Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2017, n.15 (Disposizioni urgenti
per la tutela del risparmio nel settore creditizio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Rispetto della disciplina in materia di aiuti
di Stato
1. La richiesta di cui all'articolo 15 e' corredata
della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento
della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle
azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata,
gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione
sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente,
la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita'
alla decisione della Commissione europea sulla
compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche
nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti
condizioni:
a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e
del direttore generale dell'Emittente;
b) limitazione della retribuzione complessiva dei
membri del consiglio di amministrazione e dell'alta
dirigenza dell'Emittente. Per gli incarichi conferiti a
decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico
annuo non puo' in ogni caso superare quello determinato ai
sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214."
Note al Comma 421
Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale):
"Art. 64. Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo
1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono
riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica puo'
emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente
alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento
sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla
contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono
determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei
limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 85, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario."
Note al Comma 422


Si riporta il testo dai commi da 1026 a 1046 del
l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una
gestione efficiente dello spettro e di favorire la
transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di
azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea del 14 settembre
2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,
entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei
diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a
servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili
terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790
MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee
delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita'
di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal
Ministero dello sviluppo economico nonche' le assegnazioni
per il servizio satellitare fisso e per il servizio di
esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli
indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su
base competitiva di cui al primo periodo sono definite in
coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello
spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla
tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della
durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici
socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e' adeguato entro il 30
settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046.
Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione
l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
1027. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa
WiFi4EU della Commissione europea e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello
sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti
d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con
disponibilita' a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di
comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in
conformita' alle procedure di selezione su base competitiva
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di cui al comma 1026. Il termine relativo
alla disponibilita' delle frequenze di cui al primo periodo
e' fissato tenendo conto della necessita' e complessita' di
assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della
popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di
frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per
la finalita' di cui al comma 1026, facendo salve le
assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8
GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata sulla
tecnologia 5G nonche' le assegnazioni per il servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della
Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre
2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero
dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018
individua in favore degli operatori titolari del diritto
d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz,
porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del
comma 1026, idonee all'esercizio dei servizi
precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze
liberate.
1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze da destinare al servizio
televisivo digitale terrestre, denominato PNAF,
considerando le codifiche o standard piu' avanzati per
consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il
criterio delle aree tecniche. Entro il 31 gennaio 2019
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
PNAF di cui al periodo precedente. Al fine di escludere
interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente
confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita
dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero
dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del
17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di
pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite
all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III
VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra
2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti
dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia
digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo
digitale terrestre. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni pianifica per la realizzazione di un
multiplex contenente l'informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per
macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e
470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia
nelle aree di coordinamento definite dagli accordi
internazionali di cui al primo periodo, non possono essere
pianificate ne' assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica
audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale,
pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita'
culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale
e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate
secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle
frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in
vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva
in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
marzo 2019 stabilisce i criteri per l'assegnazione in
ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze
pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio
televisivo digitale terrestre agli operatori di rete
nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il
contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di
realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del
periodo transitorio di cui al comma 1032 e la
minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali.
Entro il 30 giugno 2019, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete
nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche, orientate al costo, secondo cui il
concessionario del servizio pubblico nel multiplex
contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere
una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque
non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a
favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH
51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente
disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel
periodo transitorio ai sensi del comma 1032.
1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita'
trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle
frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e
pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza
rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle
procedure stabilite entro il 30 settembre 2019
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a)
assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla
base di lotti con dimensione pari alla meta' di un
multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte
sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il
valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
continuita' del servizio, la celerita' della transizione
tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture
tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete
nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli
operatori di rete nazionali nel settore, con particolare
riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione
digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di
assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica
e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della
capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)
assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona
qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla
piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli
introiti, versati su apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di
apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
c) del comma 1039, nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di
nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e
procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze
derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di
quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di
cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto previsto
dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il
medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu'
di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una
controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della
stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante
che risolve la controversia. La decisione dell'Autorita'
deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito internet
dell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle
parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
Laddove l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale
decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo'
revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La
procedura di cui al presente comma non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, e' stabilito, previa
consultazione pubblica, il calendario nazionale che
individua le scadenze della tabella di marcia ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo
conto della necessita' di fissare un periodo transitorio,
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il
rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di
rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale
e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente
l'informazione regionale da parte del concessionario del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e
secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui
suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle
frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi
interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente
confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio
mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in
ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge e contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF alle
trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente disposizione dal
multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione
regionale e contestuale attivazione delle frequenze
destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex
con decomponibilita' per macroaree;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte degli operatori nazionali, delle frequenze che
ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali
dal 50 al 53 e contestuale attivazione di frequenze
disponibili che devono essere individuate tenendo conto
della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed
assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla
scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori
di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle
frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per
successive aree geografiche come individuate alla lettera
a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2021;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione
delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti
diritti d'uso nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel
periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni
di frequenze secondo i criteri e per gli operatori
nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52
di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree
geografiche come individuate alla lettera a), della
sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per
gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso
dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare
per successive aree geografiche come individuate alla
lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2021, nonche' delle scadenze per il
rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle
frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti
d'uso di cui alle lettere b), c) ed e).
Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15
aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo
precedente.
1033. Entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello
sviluppo economico avvia le procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di
rete, ai fini della messa a disposizione di capacita'
trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo
sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un
piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione
televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e
finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle
reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono
entro il 30 ottobre 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033,
entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo
economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna
area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne
facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su
base territoriale inferiore alla regione e applicando, per
ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di
capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al
comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale avviene sulla base di una negoziazione
commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori
di servizi di media audiovisivi in ambito locale che
rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al
primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico
associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua
di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria
dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle
aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le
procedure di cui al presente comma si concludono nel
periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale
e delle modalita' di definizione delle aree tecniche, di
cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai
commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione
automatica dei canali del servizio televisivo digitale
terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro
il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai
commi da 1026 a 1046. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del
pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di
trasparenza, equita' e non discriminazione e di una
razionale allocazione della numerazione, riservando
adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione
ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla
base del piano di numerazione e della regolamentazione di
cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione
ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza
temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma
1034.
1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre entro le
scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui
al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte
salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso
satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra
via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico
procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti. A tal fine i predetti Ispettorati
possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza
pubblica. In caso di indisponibilita' delle frequenze della
banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze
stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma
1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli
assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle
procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un
importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo
economico si rivale di tale importo sui soggetti che non
hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto
prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui
al comma 1032.
1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle
procedure di rilascio delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita
liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento
di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle
procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la
reintegrazione o esecuzione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto
avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e'
limitata al pagamento di una provvisionale.
1038. In linea con la normativa europea, all'atto della
concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza
470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico
autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei
diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi
dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita' all'articolo
14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei
costi di adeguamento degli impianti di trasmissione
sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a
seguito della liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario,
dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono
assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali
per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva
di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.
1040. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle
risorse da attribuire a ciascuna delle finalita' di cui
alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1039, apportando
le occorrenti variazioni di bilancio.
1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la
realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici
in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G
della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente
gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo
svolgimento delle necessarie attivita' tecniche e
amministrative. A tal fine e' autorizzata la spesa di
572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 572.000
euro annui per il periodo 2018-2022.
1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039 e 1041 il
Ministero dello sviluppo economico si avvale della
collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
1043. Al fine di coordinare le attivita' di cui al
comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui
alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita task
force avvalendosi anche di personale fino a cinque unita'
in posizione di comando proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico,
comprese le autorita' indipendenti, che mantiene il
trattamento economico, fondamentale e accessorio in
godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento
economico. Della suddetta task force puo' essere chiamato a
far parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo
Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero
dei relativi costi.
1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a
decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla
ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle
aziende produttrici ai distributori di apparecchiature
elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di
ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime
finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi
atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno
un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i
servizi della radio digitale.
1045. Dall'attuazione dei commi 1026 e 1028 devono
derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni
di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle
bande di frequenza di cui al comma 1028 sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre
di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo
i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in
banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro
per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300
milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per
l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a
750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito
degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028,
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo
economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli
complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo
scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le
minori entrate in termini di indebitamento netto.
1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono abrogati."
Note al comma 423



Si riporta il testo del comma 1057, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
"1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30
settembre 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."
Note al comma 427
La legge 2 giugno 1988, n.218, recante misure per la
lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.144 del 21 giugno1988.
Il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989,
n. 298 (regolamento per la determinazione dei criteri per
il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai
sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per
la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1989.
Il decreto del Ministro della sanita' 19 agosto 1996,
n.587 (regolamento concernente modificazioni al regolamento
per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore
di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2
giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989,
n. 2989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 del 20
novembre1996.
Note al comma 429

Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
"Art. 31 Interventi per favorire l'afflusso di capitale
di rischio verso le nuove imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e
sostenere i processi di crescita di nuove imprese,
utilizzando lo strumento dell'organismo di investimento
collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' delle societa'
di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico, secondo
le linee indicate dalla Commissione europea nella
comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti
disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC)
gli organismi di investimento collettivo del risparmio
chiusi e le societa' di investimento a capitale fisso,
residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli
attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,
nella fase di sperimentazione (seed financing), di
costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita'
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto
(expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra
l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede operativa in Italia;
c) le relative quote od azioni devono essere
direttamente detenute, in via prevalente, da persone
fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle
societa' o analoga imposta prevista dalla legislazione
locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente
o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da
meno di sette anni;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del
FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra
l'altro, le modalita' attuative e di rendicontazione
annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del
mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente
articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per
piccola e media impresa destinataria su un periodo di
dodici mesi.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le
disposizioni del comma 4 sono efficaci previa
autorizzazione della Commissione europea secondo le
procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore
del venture capital e il tessuto economico-produttivo del
Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa -
Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in
fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica
delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a
condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse
aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono
stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai
fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma
117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio
dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza
e di titolare di quote dei fondi di investimento."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 354 a
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
"354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi
alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le
modalita' previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei
finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti
tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati
a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le
modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei
finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal
CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di
spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi
del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da
applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed
erogazione delle misure agevolative previste dai commi da
354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i
quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di
erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non
sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o
parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti
formale opzione e comunque previo parere conforme del
soggetto responsabile dell'istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto
disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da
354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti
agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le
ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di
finanziamento bancario a copertura delle spese
d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso
del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente
comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione e' determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme
erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300."
Note al comma 432


Si riporta il testo del comma 757, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"757. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con
una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di
tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui
statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna
selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero
della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie
faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
il Ministro della salute, sono definite le modalita' di
utilizzo del Fondo di cui al presente comma."



Note al comma 436
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n.49, recante disposizioni urgenti per
la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio:
"Art. 3. Disposizioni in materia di controlli e di
personale
1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello
Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per
la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della
Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato centrale
repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle
operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei
controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il
Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con
proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari
forestali, che operano alle dirette dipendenze del
Ministro.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla
copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454.
 


7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel
rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della
legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire
concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti
in organico nella qualifica di dirigente di primo livello
del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le
vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
di secondo livello dei ruoli sanitario mediante concorsi
riservati al personale in servizio appartenente alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero
della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi
riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure
di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
nazionale in materia di progressione del personale, e'
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli
stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di
previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39
della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al
citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in
materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle
professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio
orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
si applicano le norme in materia di accertamento per soli
titoli, previo un breve corso di formazione predisposto
dalla stessa Agenzia."
Note al comma 439
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-decies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 (proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
1.- 5-novies Omissis
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
"Programma nazionale", contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.
Omissis."
Note al comma 440
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n.154 (modernizzazione del
settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38):
"Art. 14 Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e
dell'acquacoltura
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le
modalita' di cui al presente articolo, ad interventi
finanziari in favore di:
a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che
abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso
l'affondamento del natante, e/o alla produzione,
conseguenti a calamita', avversita' metereologiche e
meteo-marine di carattere eccezionale;
b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi
da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in
mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di
affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da
pesca o asservita agli impianti.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma
nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative
risorse. Il Fondo puo' disporre contributi, nei limiti
previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a
polizze per la copertura assicurativa dei danni alle
imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi
accidentali o non prevedibili.
4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali
delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e
delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche
agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti
scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle
condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine
della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di
calamita' o di avversita' meteomarina.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la
richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,
sono individuati, previa intesa con le regioni e le
province autonome, i criteri di attuazione in base al
principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta'
di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche
contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o
di altro soggetto.
7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione
delle servitu' militari, con particolare riferimento al
quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche
allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini."
Note al comma 445
Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 e' riportato nelle note
al comma 363.
Note al comma 446
Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
"Art. 30 Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per
il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50
milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione
dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni,
adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese
l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui
agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
nonche' l'adozione della determinazione motivata di
conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater,
comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente
articolo puo' essere richiesto anche dal soggetto
proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti
gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai
sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari."
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e' riportato nelle note al
comma 256.
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art.19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1.-5-ter omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
"Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1.-13. Omissis
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis."
Note al comma 449


Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio:
"Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del
tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di
cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641 e successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259."
Note al comma 452
Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 35 Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis)
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni (262), ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e' riportato nelle note al
comma 256.
Note al comma 455


Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto-legge
19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77 (misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 226 Fondo emergenza alimentare
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato
l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle
iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per
l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e
con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE)
n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
marzo 2014.
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1
provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura."
Note al comma 456
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n.499 (razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale):
"Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali)
1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun
anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
di cui al presente articolo."
Note al comma 458
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina9, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di
lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite
e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e'
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano
avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto
del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo
nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo si applicano anche agli appalti pubblici
di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi
quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 e non abbiano accesso al Fondo di cui al
comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i
citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma
6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di
spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le
risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di
spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiorna-mento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2023.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
Note al comma 459
Si riporta il testo dell'articolo 200, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 200 (Disposizioni generali)
1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente
inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e
programmazione di cui agli articoli successivi, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture
di cui alla presente parte e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal
presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da
realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture
e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di
tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di
pianificazione e programmazione, comunque denominati,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento
Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto
di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che
sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione
deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali
vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli
interventi in relazione ai quali sia gia' intervenuta
l'approvazione del contratto all'esito della procedura di
affidamento della realizzazione dell'opera, nonche' quelli
che costituiscono oggetto di accordi internazionali
sottoscritti dall'Italia."
Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n.101 recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 7 maggio 2021, n. 108.
Note al comma 461
Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi:
"Art. 44 Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione
1.-7. Omissis
7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le
politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione
territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi
della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli
interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto
2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio
2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25
milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi
termini temporali di conseguimento, determinati in
relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il
mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
determina il definanziamento degli interventi. Il
definanziamento non e' disposto ove siano comunque
intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si
intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti,
quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione
definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di
valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a
piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini
previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti si intendono rispettati al momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo
superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
Omissis."


Note al comma 463


Il riferimento al testo dell'articolo 44, comma 7-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e'
riportato nelle note al comma 461.




Note al comma 464
Si riporta il testo dell'articolo 22 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50. (attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del
committente, i progetti di fattibilita' relativi alle
grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle
citta' e sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti
della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di
interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con
pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente codice, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico."
Note al comma 471


Si riporta il testo degli articoli 16, 17 e 18 della
legge 28 gennaio 1994 n.84 (riordino della legislazione in
materia portuale):
"Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei
criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d)
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
(173) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta."
"Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi
portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
presente disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale (187) o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale (187)
o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e
soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e'
affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti
delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,
l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese
di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale
(187) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa."
"Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' di sistema portuale e, laddove non
istituita, l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. Sono altresi' sottoposte a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale e,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi
da considerare a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica,
avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un
avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo
chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto
della concessione e non discriminatorio, i requisiti
soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
domande, nonche' la durata massima delle concessioni. Gli
avvisi indicano altresi' gli elementi riguardanti il
trattamento di fine concessione, anche in relazione agli
eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario
uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso.
2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio
delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri per:
a) l'assegnazione delle concessioni;
b) l'individuazione della durata delle concessioni;
c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da
parte delle autorita' concedenti;
d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di
trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al
termine della concessione;
e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico
dei concessionari;
f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire
il rispetto del principio di concorrenza nei porti di
rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati
ai sensi dell'articolo 4.
3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti
concessori in essere, nonche' i canoni stabiliti dalle
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4. La riserva di spazi operativi funzionali allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, equita' e parita' di
trattamento.
5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle
concessioni di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima
possono stipulare accordi con i privati ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma
restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare
il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e
non discriminazione tra tutti gli operatori interessati
alla concessione del bene.
7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6
possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree
sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero
in aree abbandonate e in disuso.
8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla procedura di
affidamento:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e
operativo a carattere continuativo e integrato per conto
proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il
divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica
nei porti di rilevanza economica internazionale e
nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale
caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse
aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei
quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in
ordine alla richiesta di ulteriori concessioni e' rimessa
all'Autorita' di sistema portuale, che tiene conto
dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata
richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
10. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima effettuano accertamenti
con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei
requisiti posseduti dal concessionario al momento del
rilascio della concessione e l'attuazione degli
investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al
comma 8, lettera a).
11. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato
motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto delle
previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e
chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti
affini, siti in ambito portuale."
Si riporta il testo dell'articolo 36 del al regio
decreto 30 marzo 1942, n.327(approvazione del testo
definitivo del Codice della navigazione):
"Art. 36 (Concessione di beni demaniali)
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
((Le concessioni di durata superiore a quindici anni
sono di competenza del Ministro per la marina mercantile.
Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo))
."
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
"Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un
idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'articolo 11."



Note al comma 472


Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n.108 (governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure):
"Art. 43 Disposizioni urgenti in materia di
digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra
processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo
la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso
interventi di consolidamento delle infrastrutture,
razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di
conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli
previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi
informatici strumentali al raggiungimento dei propri
obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare
mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente
al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere
pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono
definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si
provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale
della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui
all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono
attenersi gli operatori di settore e i concessionari di
reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di
cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica
di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla
disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di
trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa,
non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa
di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per
i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida
connessa e automatica, con il compito di analizzare e
promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi
per monitorare, con idonee analisi preventive e successive,
gli impatti del processo di digitalizzazione delle
infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di
veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito
alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di
veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del
processo di trasformazione digitale verso le Smart Road,
nonche' di effettuare studi e formulare proposte per
l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di
veicoli a guida autonoma.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e' definita la
composizione ed e' disciplinato il funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono
riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le
visite mediche per l'accertamento dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica sono svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo
36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i
requisiti di idoneita' per le patenti di guida, nonche'
presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per
l'attivita' di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei
requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili
dalle persone con disabilita', a condizione che le visite
siano svolte da medici in possesso del codice
identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai
sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) e'
sostituita dalla seguente:
"i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici,
psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la
revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle
modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti
requisiti;"."
Note al comma 473
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55 e'
riportato nelle note al comma 372.
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
"Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per
determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad persona riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub
commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
possono essere in ogni tempo revocati con le medesime
modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub
commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto
con riferimento all'attivita' effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1."




Note al comma 475


Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.226 del 28-09-2011 - S.O. n. 214.



Note al comma 477



Si riporta il testo dell'articolo 200 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
"Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti
negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste
dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' rifinanziato per
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250
milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla
compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi
ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente
alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico disposte in relazione
all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al
primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri
stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto,
per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi
assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una
compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti
ivi previsti.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di
trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione
alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione
prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per
la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' effettuata in un'unica soluzione entro
la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione di
penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis,
dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.
148, e successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzato
il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento
delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo
conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La relativa
erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie
delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base
delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi
titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze gia'
presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio
2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di
trasporto pubblico di passeggeri, le autorita' competenti
di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31
luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei
corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita'
e le misure di contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo
87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere
destinate ai servizi di linea per trasporto di persone
anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82,
comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992 nonche' i natanti che svolgono
servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.
21.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di autobus tramite
la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste
per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e
ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e
regionale possono essere utilizzate, entro il limite
massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni
sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi
epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante,
nonche' per il finanziamento di progetti relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione
finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di
trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a
pedalata assistita e progettate per la mobilita' condivisa
e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei
servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi
di esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al
precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti
pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o
piu' progetti di sperimentazione finalizzati ad
incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, nonche' dai relativi
provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi
di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del
personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma
5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto."
Note al comma 478
Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
riportato nelle note al comma 372.



Note al comma 479


Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 11
gennaio 2018, n.2 recante disposizioni per lo sviluppo
della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilita' ciclistica:
"Art. 3 Piano generale della mobilita' ciclistica
1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui
all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e' approvato il Piano generale della mobilita'
ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo
costituisce parte integrante del Piano generale dei
trasporti e della logistica ed e' adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclopie turistiche
di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilita' sostenibile
finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e'
articolato con riferimento a due specifici settori di
intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della
mobilita' ciclistica in ambito urbano e metropolitano e
allo sviluppo della mobilita' ciclistica su percorsi
definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si
riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del
periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo
della mobilita' ciclistica, da perseguire in relazione ai
due distinti settori di intervento di cui al comma 2,
avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita';
b) l'individuazione delle ciclovie di interesse
nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la
definizione e l'attuazione dei progetti di competenza
regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
c) l'indicazione, in ordine di priorita', con
relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei
limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l'individuazione degli interventi prioritari per
assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalita' di
trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre
anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie
pubbliche e private di cui all'articolo 10, da ripartire
per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo
Piano generale, nonche' di quelli indicati nei piani della
mobilita' ciclistica delle regioni, dei comuni, delle
citta' metropolitane e delle province di cui,
rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace
coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni
concernente la mobilita' ciclistica e le relative
infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione
degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione
della rete ciclo viaria;
g) l'individuazione degli atti amministrativi,
compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di
indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli
obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui
alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo
sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano, con
particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e
all'interscambio modale tra la mobilita' ciclistica, il
trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita' ciclistica puo'
essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto
delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai
sensi della legislazione nel frattempo intervenuta. Gli
aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalita' di
cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede
di aggiornamento del Piano generale della mobilita
'ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui
all'articolo 4 puo' essere integrata con ciclovie di
interesse nazionale, individuate anche su proposta delle
regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di cui
all'articolo 5."
Note al comma 480



Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
gennaio 2018, n.2 recante disposizioni per lo sviluppo
della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilita' ciclistica:
"Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito
delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi
livelli di protezione determinati da provvedimenti o da
infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu'
agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie
o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti,
segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza
soluzione di continuita';
c) «via verde ciclabile» o «Greenaway»: pista o
strada ciclabile in sede propria sulla quale non e'
consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario
in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in
ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche
costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle
biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico
motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al
giorno calcolata su base annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico
motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al
giorno calcolata su base annua senza punte superiori a
cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o
a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite
dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495; e' considerata «strada 30» anche la strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a
tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli
autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30
chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza
sono qualificati come ciclovie gli itinerari che
comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite
dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti
dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3,
comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite
dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo
3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
Note al comma 485


Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n.122, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni
di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per
l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno
2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011
e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. Le risorse
destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento
retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La
gestione commissariale ha comunque termine, allorche'
risultino esaurite le attivita' di carattere gestionale di
natura straordinaria e residui un'attivita' meramente
esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici
di Roma Capitale.
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita'
svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal
comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede
a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20
dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli
anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo
comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di
riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno
2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita
delegazione di paga-mento, ai sensi dell'articolo 206 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
 


e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta', da applicare secondo criteri di gradualita'
in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui
all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il
limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011
- 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta la decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di
ambito comunale nonche' la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita
alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa
locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonche' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio
delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i principi di efficacia, economicita', di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto
periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti,
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei
mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno
tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al
comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata.
32.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni
2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come
base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5
non sono considerate le risorse provenienti dai
trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese
in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle
spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei
limiti complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010."
Note al comma 486
Il riferimento al testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
riportato nelle note al comma 485.
Il riferimento al testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189 e'
riportato nelle note al comma 416.
Note al Comma 487


Il regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013,
n. L 348.
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17
dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario
fra la Sicilia ed il continente):
"Art. 4.
1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di
altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la
Sicilia e il continente e' opera di preminente interesse
nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla
loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del
progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede
il consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al
comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto
preliminare resteranno a carico della societa'
concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per
gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale
che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate
dal consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al
comma 6.
6. La societa' concessionaria provvede alla
costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato
scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai
fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita'
tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in
particolare, parere al consiglio di amministrazione della
Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo
dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico e'
composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di
adeguata specializzazione ed esperienza.
7. In considerazione del carattere eccezionale
dell'opera e della entita' dei mezzi finanziari occorrenti
per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico
di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario
facente capo alla societa' concessionaria, nei primi 7 anni
di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra le
immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un
periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo
2426 del codice civile, per tutta la durata della
concessione e con determinazione del consiglio di
amministrazione della societa', con il consenso del
collegio sindacale."
Note al Comma 491


Si riporta il testo dell'articolo 2487-ter, del codice
civile:
"Art. 2487-ter. Revoca dello stato di liquidazione
La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di
liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le
maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa
deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori
della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori
anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2445."



Note al Comma 492
Si riporta il testo dell'articolo 2364, del codice
civile:
"Art. 2364. Assemblea ordinaria nelle societa' prive
di consiglio di sorveglianza
Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i
sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli
amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto
e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni
della dilazione."

Note al Comma 497
Si riporta il testo dell'articolo 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 195 Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un
limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il
limite minimo generale di euro 24 ed il limite massimo
generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale puo'
essere superato solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi dell'art.
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite
minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita'
della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176,
commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la
violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
tale incremento della sanzione quando la violazione e'
accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo
di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare
quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
inferiore a detto limite."
Note al Comma 498
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.»
1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' da quelle, anche
connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi
olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano
degli interventi predisposto dalla societa', d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le
regioni interessate. Il piano complessivo delle opere e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tale fine, la Societa' opera in coerenza
con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente
alla predisposizione del piano degli interventi, al
rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle
caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,
all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico
di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al
medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o
piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti
i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare
o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
Note al Comma 499


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"18. Al fine di garantire la sostenibilita' delle
Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale,
economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della
capacita' e della fruibilita' delle dotazioni
infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzato un finanziamento per la
realizzazione di interventi nei territori delle regioni
Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un
importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni
di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al
comma 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento del
polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di
euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al
comma 14."
Note al Comma 500


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2022 (Piano degli interventi da realizzare in
funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026) e' pubblicato nel sito istituzionale del
governo.
Il riferimento al testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e'
riportato nelle note al comma 498.
Note al Comma 501


Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino
al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari
aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I
maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari
di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione
appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle
risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di
quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle
risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate,
ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo
113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite
del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali gia'
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione
della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente
comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1°gennaio 2022 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro
trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le stazioni
appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti
delle risorse complessivamente stanziate per il
finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro,
utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di
cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di
offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro
medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro
di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le
previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25
del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58."
Note al Comma 502

Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili
1. Il termine di cui all'articolo 92, comma
4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli
di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
commercializzati in Italia devono essere dotati di
indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le
ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica gia' in circolazione prima di tale data devono
essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro
il 1° gennaio 2024»;
b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal
seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle
strade con limite di velocita' non superiore a 50
chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi
pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade
a priorita' ciclabile, sulle piste ciclabili in sede
propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la
circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle
piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla
circolazione dei velocipedi».
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse
autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1,
comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
fissati:
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo
periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo
periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da
parte delle imprese beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo
periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle
citate risorse alle imprese beneficiarie.
2-bis. Al fine di assicurare continuita'
nell'operativita' delle amministrazioni pubbliche correlata
all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o
trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare gia'
costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in
considerazione del prolungamento dell'eccezionale
congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di alterazione
dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato
articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' di quanto previsto
dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215 (59), oltre che degli importi
determinabili a seguito di novazione oggettiva di
obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni
gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti
di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di
manleva o di indennizzo»;
b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola:
«ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse
autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1,
comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
fissati:
a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui
all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del
2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che
effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e
di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli
effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo
1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per
l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili per l'assegnazione delle
risorse alle imprese beneficiarie.
3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di proroga della scadenza delle certificazioni e
dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino al 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2022».
3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in
materia di misure a sostegno della conversione ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto
di merci, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in
materia di corsi di formazione al salvamento, le parole:
«31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato
ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.
206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della
semplificazione delle procedure amministrative necessarie
per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle
abilitazioni per l'esercizio della professione di
assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare,
nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare
le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi
spostamenti delle persone per sostenere gli esami per
l'ottenimento del brevetto.
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di
euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di
4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro
per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza
del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti
di spesa previsti».
3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorita'
di sistema portuale destinano, compatibilmente con le
disponibilita' di bilancio, una quota pari all'1 per cento
delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse
sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al
finanziamento, nel limite delle eventuali risorse
complessivamente affluite sul fondo di cui al comma
3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione
al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da
imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai
sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del
1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e
imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione nonche' per i
dipendenti delle medesime Autorita' di sistema portuale,
che applichino il contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti.
3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies,
comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste
nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-novies. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentite le parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori
dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorita' di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
3-septies del presente articolo.
3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei
residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-undecies. Al primo periodo del comma 338
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5
milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per
l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2036».
3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per
l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'
istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani
autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla
concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31
dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente
autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta
e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore
dei cittadini di eta' compresa fra diciotto e trentacinque
anni per il conseguimento della patente e delle
abilitazioni professionali per la guida dei veicoli
destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
persone e di merci. Il 'buono patente autotrasporto' puo'
essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
5-ter. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i termini e le modalita' di presentazione delle
domande per la concessione del beneficio di cui al comma
5-bis, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del
fondo di cui al comma 5-bis e' destinata alla progettazione
e alla realizzazione della piattaforma informatica per
l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis.
Per le finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni,
delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa
e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Spa, anche in conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse
previste per la realizzazione della piattaforma di cui al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del
beneficio di cui al comma 5-bis».
3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
abrogato.
3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il
riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis e'
sostituito dal seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: '12 mesi' sono sostituite dalle seguenti: '24
mesi'. La proroga di cui al primo periodo non si applica in
presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Qualora le
procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo
risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata
al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione».
3-septiesdecies. Al fine di consentire lo
svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle funzioni
attribuite alla societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere
individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' autorizzato a trasferire alla medesima
societa' una somma non superiore alla meta' della quota
massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo
decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, utilizzando
le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima
legge n. 160 del 2019.
3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna
del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti»;
b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio
2022»;
c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui
al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali
parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione,
compatibilita' con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite
dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al
decreto di cui al comma 27-bis».
3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi
nel contratto istituzionale di sviluppo per la
realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo
9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."
Note al Comma 503

Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995. n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 24-ter Gasolio commerciale
1. Il gasolio commerciale usato come carburante e'
assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota
prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A
allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali
di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in
ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro."
Note al Comma 505

Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada):
"Art. 18 (Art. 10 Cod. Str. - Indennizzo)
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che
rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della
strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti
eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62
del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle
I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente
regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994,
e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle
variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
per le famiglie degli operai ed impiegati (media
nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori
per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire
superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli
indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre
dell'anno precedente a quello in cui devono essere
applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta
riportante gli estremi identificativi del veicolo o
complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia
secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che
l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione
dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante
non sia proprietario o concessionario della strada
interessata al transito, si effettua tempestivo
trasferimento delle somme percepite a favore del competente
ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato
sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui
all'articolo 14, comma 1, l'annotazione puo' essere
effettuata in forma digitale.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non
controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo
e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura
nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la
meta' della lunghezza del percorso autostradale non
controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale
dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i
veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2,
punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione
periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il
chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo
trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo
di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale
risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata
come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,
comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi
d'opera, e), f) e g):
1) sino a 20 t - euro - 510,26; -
2) da oltre 20 t a 33 t - euro - 850,09 -
3) da oltre 33 t a 56 t - euro - 1.445,05 -
Per la massa superiore a 56 t, gli importi
aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,
comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il
numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b),
limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo
del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di
circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t - euro - 169,91 -
2) da oltre 20 t a 33 t - euro - 297,48 -
3) da oltre 33 t a 56 t - euro - 510,26 -
4) da oltre 56 t a 70 t - euro - 850,09 -
Per la massa superiore a 70 t, gli importi
aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,
comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti
al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa
massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi
adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi,
aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono,
all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per
ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25,
rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro
assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese
successivo al trimestre, sulla base della documentazione
dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale
documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto
ferroviario.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni
convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su
domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale
corrispondente all'entita' della soluzione versata. Nel
caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo
trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui
all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata
dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di
possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo
10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di
cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo
per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria
come indicato nello stesso comma, e la durata
dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di
frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse
condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e
trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera
convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del
comma 5.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono
versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade
statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle
amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento
A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute
dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive
domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti
eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni,
la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e'
ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi
percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui
al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a
quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi
"X" di validita' dell'autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire
dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per
ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di
cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle
autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di
autostrade."

Note al Comma 506


Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 232 e 233,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei
lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque
pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle
opere individuate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a
qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale
mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di
lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non
devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali
nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore
dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura
finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto
costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di
finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero
contributo finanziato e successivamente assegna, in via
prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di
finanziare i successivi lotti costruttivi fino al
completamento delle opere, tenuto conto del
cronoprogramma."
Note al Comma 509

Si riporta il testo dell'articolo 94-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 94-bis Art. 94-bis Disposizioni urgenti per il
territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici del mese di novembre 2019
1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di
consentire la ripresa economica dell'area della Provincia
di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse
disponibili destinate alla medesima regione ai sensi
dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli anni 2020 e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita' pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la
durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori
dipendenti da imprese del territorio di Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o
in parte a seguito della frana verificatasi lungo
l'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di
cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal
comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica
nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di
Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il
provveditore interregionale alle opere pubbliche per le
regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i
poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi necessari per il ripristino della funzionalita'
dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al
comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, al Commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
strutture centrali e periferiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo
stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000
euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del
potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022
della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo,
al fine di eseguire gli interventi necessari per il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, di garantire la continuita' dell'esercizio dei
servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e
di traffico e di mantenere gli attuali livelli
occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale in qualita' di
Commissario straordinario, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per
il recupero della piena funzionalita' tecnica di detta
funivia, nonche' all'individuazione di un nuovo
concessionario secondo le modalita' previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo e'
prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024,
ove strettamente necessario al completamento delle
procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle
more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione
diretta dell'impianto funiviario. Il Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di
ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di
progettazione e di acquisizione di servizi di supporto
tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del
servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei
relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/ 25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario
straordinario non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennita', rimborso dispese o altro emolumento
comunque denominato.
7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un
nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al
comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale
titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e
all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla
data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,
delle risorse di cui al comma 7-quater.
7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico,
il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di
cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di
70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e
7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per
l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023,
si provvede:
a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno
2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di
ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in
servizio pubblico e autolinee non di competenza delle
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221.
7-sexies. Al fine di eseguire gli inter-venti
necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica
dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la
continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto
portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di
mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more
dell'individuazione di un nuovo concessionario, e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui al comma
7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi
7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al termine
del commissaria-mento di cui al comma 7-bis.
7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono
sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il
Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il
30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli
interventi in corso di realizzazione e quelli da
realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici
unici di progetto, e provvede all'aggiorna-mento di tali
informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e
finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze."
Note al Comma 510

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16 Disposizioni urgenti in materia di
Commissari straordinari
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all'ultimo periodo,
le parole «per non oltre un triennio dalla prima nomina»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31
dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000
euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino
"Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma
di Trento, degli interventi di riqualificazione
dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
rink Oval" di Baselga di Pine', l'amministratore delegato
della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario
sono altresi' attribuiti i poteri e le facolta' di cui
all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n.
16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma, al commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la quota
percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili.
Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di
cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare
nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del
primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare
un sub-commissario. L'eventuale compenso del
sub-commissario, da determinare in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro
economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo
del presente comma. Il quadro economico, nonche' le
ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario,
fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
interventi devono essere identificati dal codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3
3-quater. Alle controversie relative alle procedure
di progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di
progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro
500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le
iniziative necessarie a garantire il completamento del
finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro
il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena
funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di
Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre
2023, un'ulteriore indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa, in continuita' con
l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.
Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere
erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del
rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale
concessione. La misura di cui al presente comma e'
incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno
2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per
l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e
ascensori in servizio pubblico e autolinee non di
competenza delle regioni.
3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile»;
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate
ai servizi di ingegneria e architettura restano nella
disponibilita' della Societa', che puo' svolgere
direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti
terzi, secondo le procedure previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108».
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del
progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da
porre a base della procedura di affidamento" e le parole:
«definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite
dalle seguenti: «posto a base della procedura di
affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma
5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai
fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1
del presente articolo».
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le
parole: «e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono
inserite le seguenti: «, ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
misure,»."
Il riferimento al testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note al comma 416.
Note al Comma 514

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
maggio 2021, n. 108.

Note al Comma 518

Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
riportato nelle note al comma 372.


Note al Comma 519

Si riporta il testo dell'allegato IV, annesso al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
"Allegato IV
1) Realizzazione asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona -
Brennero (opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria
Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria
Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture
del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova."



Note al Comma 523

Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari:
"Art. 22 (Razionalizzazione delle autorita'
indipendenti)
1. I componenti dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati
personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione
dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati
componenti di una autorita' indipendente, a pena di
decadenza, per un periodo pari a cinque anni.
2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre
2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
"Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per i componenti e i
dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I
componenti degli organi di vertice e i dirigenti della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nei due
anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti
regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I
contratti conclusi in violazione del presente comma sono
nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai
componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni,
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo parere della Banca centrale
europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "due";
a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le
seguenti: "e i dirigenti";
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di
personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite
unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra
gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e
l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle
professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le
procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o
poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in
violazione degli obblighi di cui al presente comma e le
successive eventuali assunzioni. Restano valide le
procedure concorsuali in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di
cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri
ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per
cento del trattamento economico accessorio del personale
dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di
cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al
cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente
sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso
sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al
periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i
servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula
di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno
due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti
organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno
tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione
del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e
logistici, sistemi informativi ed informatici.
Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro
l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci
per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi
organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo,
dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte
le seguenti: "nonche' le autorita' indipendenti,";
b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo,
dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le autorita'
indipendenti.".
9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i
propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti
criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso
gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a
condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici
demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede
principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa
collocazione in relazione alle specifiche funzioni di
singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o
foresteria per i componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie,
rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20
per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede
principale non inferiore al 70 per cento del totale su base
annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza,
studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa
complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il
rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e ne danno conto nelle
successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla
Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro
l'anno solare successivo a quello della violazione il
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, individua uno o piu' edifici di proprieta'
pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle
relative autorita'. L'organismo interessato trasferisce i
propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione.
Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle
lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle
finanze una somma corrispondente all'entita' dello
scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita
all'erario.
10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre
1995, n. 481, e' abrogato.
11. - 12.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1,
lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come
convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima
delle parole "I predetti regolamenti", il seguente periodo:
"Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli.";
b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le
parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti:
"con non meno di quattro voti favorevoli.";
c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo,
dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite
le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";
d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a
480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio
della Consob che a tal fine effettua corrispondenti
risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a
legislazione vigente, senza incrementare il contributo a
carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti
della Consob."



Note al Comma 524

Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici:
"Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o
i consumatori mediante procedure semplici e non onerose
anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al
primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
 


6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica."



Note al Comma 525

Il riferimento al testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note al comma 416.



Note al Comma 526

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 293, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"293. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza
medica e dal personale del comparto sanita', dipendente
dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale
ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e'
definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di
euro per il personale del comparto sanita', una specifica
indennita' di natura accessoria da riconoscere, in ragione
dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1°
gennaio 2022."



Note al Comma 528

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure
previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici
specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31
dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle
medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a
parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure
selettive per il reclutamento del personale da impiegare
per l'assolvimento delle funzioni remineralizzate,
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli
disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie
e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei
servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai
pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di
servizio."
Note al Comma 529

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34."


Note al Comma 532

Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19):
"Art. 20. Vaccini e farmaci
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato nella
misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui
euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini
anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei
farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri,
pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 459 e' soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole
«avvia una richiesta di manifestazione di interesse
riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli
ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a
partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario
dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle
incompatibilita' previste dai contratti di formazione
specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368,»;
c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato B-bis,
di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma
463 e' inserito il seguente:
«463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di
cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di
copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con
il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonche'
dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni,
dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonche'
dei medici di continuita' assistenziale, dell'emergenza
sanitaria territoriale e della medicina dei servizi,
qualora sia necessario integrare le disponibilita' dei
medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di
somministrazione. Per le medesime finalita' e con le stesse
modalita' le regioni e le province autonome possono
coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli
esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici
sanitari di radiologia medica nonche' gli esercenti le
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione, opportunamente formati con le modalita'
di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento
degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e dagli
odontoiatri, nonche' dagli altri professionisti sanitari di
cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza
ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla regione o
alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle
indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa
fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di
345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 345 milioni di
euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis
annesso alla presente legge»;
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero
dei professionisti» fino alle parole «in tutto il
territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle
seguenti: «Le aziende»;
e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente:
«464-bis. Al fine di accelerare la campagna
nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio
rapido e capillare nell'attivita' di profilassi vaccinale
della popolazione, al personale del Servizio sanitario
nazionale appartenente alle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce
all'attivita' di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si
applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' vaccinale
stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»;
f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, e' sostituito dal seguente: «467.
Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di
cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per
l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei
contratti di lavoro a tempo determinato con medici,
infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per
il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di
lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che
partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale
di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19»;
h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del
Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti
all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del
ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita,
in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione
di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al
pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico
riferimento alla disciplina del consenso informato che gli
stessi provvedono ad acquisire direttamente,
subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con
le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,
sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti
relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la
somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure
per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di
assicurare il puntuale adempimento degli obblighi
informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i
farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con
modalita' telematiche sicure, i dati relativi alle
vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni
tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il
Sistema Tessera Sanitaria.».
2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di'
cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del
presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse
previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c),
capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la
resilienza, la prossimita' e la tempestivita' di risposta
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie
infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonche'
l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 471, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' riconosciuta,
in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una
remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il
rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio
sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al
comma 6.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 4 accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca
e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico
verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per
fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, sono
concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di
cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati effettuati nel citato settore e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle
disposizioni di cui al comma 7 si applicano, in quanto
compatibili, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi
gia' adottati.
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli
interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il
fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 200 milioni
di euro per l'anno 2021.
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere
concesse, previa autorizzazione della Commissione europea,
anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19
marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole
«stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte
le seguenti parole «e sulla eventuale pregressa infezione
da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole
«in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base
individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attivita' di
prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal
Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che
effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione
provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
provincia autonoma di competenza dei dati delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando
le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la
circolarita' delle informazioni relative alla regione di
assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e
acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni
su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso
di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al
fine di assicurarne l'univocita', informa le Regioni
diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera
Sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe Nazionale
Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di
cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta
somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare
l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai
medesimi.».
13. Dall'attuazione del comma 12 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Note al Comma 534

Il riferimento al testo dell'articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato
nelle note al comma 529.



Note al Comma 535

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 258, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"258. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in
126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento
di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione,
ove non diversamente previsto, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di compartecipazione delle
autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno
sanitario."



Note al Comma 536

Si riporta il testo del comma 447, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto
dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei
pazienti con COVID-19."


Note al Comma 537

Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, recante misure urgenti per
assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita'
dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta'
di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno
Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione
europea:
"Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni di
sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di
sicurezza sociale
1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i
diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e
sanitarie dei cittadini del Regno Unito, degli apolidi e
dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno
Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a
condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si
applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti
di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni competenti
italiane applicheranno nei confronti delle autorita' e
istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che stabilisce la modalita' di applicazione del regolamento
(CE) 883/2004.
2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e
con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita'
demandate agli uffici periferici del Ministero della
salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione
europea, in materia di controlli sulle importazioni
provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in
deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al
predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio
2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica
per esami, un contingente di personale di 67 unita'
appartenenti all'area III, posizione economica F1,
funzionario tecnico della prevenzione.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del
comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze
accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro
3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze
accessorie e' incrementato il pertinente fondo risorse
decentrate del Ministero della salute.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la
dotazione organica di cui alla tabella A allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata
dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica
F1."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica:
"Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per
esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui
cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei
dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due
statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere
industriale e un ingegnere ambientale, da imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta
unita' di personale non dirigenziale con professionalita'
tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica
del Ministero della salute e' corrispondentemente
incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di
livello non generale e di 50 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. I pertinenti fondi per
l'incentivazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero della salute sono
corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Si riporta il testo dei commi 355 e 356, dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"355. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le
accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle
derivanti dalle nuove procedure europee in materia di
controlli, il Ministero della salute, in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per
il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355,
il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato un contingente di personale in
posizioni dirigenziali non generali delle professionalita'
sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limite
massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il
Ministero della salute puo' indire procedure per titoli ed
esami per un numero di unita' non superiore a 155,
riservate al personale medico, veterinario, chimico e
farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli
obbligatori in materia di profilassi internazionale
conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il
Ministero della salute alla data di entrata in vigore della
presente legge."
Si riporta il testo del comma 882, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"882. Per far fronte agli accresciuti compiti di
profilassi internazionale e alle attivita' connesse alla
competitivita' del sistema Paese in materia di controlli
sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della
salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, e' autorizzato, per l'anno 2021, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore
presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi
concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non
generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da
imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti
con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo
giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1
dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2
dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri
ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non
sanitari, nonche' complessive 135 unita' di personale non
dirigenziale con professionalita' anche tecniche,
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del
Ministero della salute e' incrementata di 7 unita'
dirigenziali non generali e di 135 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'Area III."
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362, recante Disposizioni urgenti in
materia sanitaria:
"Art. 7 Incentivazione sperimentale del personale non
appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
Ministero della sanita'.
1. In relazione all'accresciuta complessita' dei
compiti assegnati al Ministero della sanita' in materia di
vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di
sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di
armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti
non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8
del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di
gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con
conseguente riduzione degli interventi ivi previsti."



Note al Comma 538

Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1-quater Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica
1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi
di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte
le fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la
qualita', anche in considerazione della crisi psico-sociale
causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo, anche mediante
l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in
assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per
affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione,
ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
C allegata al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente."



Note al Comma 539

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 684, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"684. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test
di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023."



Note al Comma 541

Si riporta il testo dei commi 281 e 284 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"281. Al fine di sostenere il potenziamento delle
prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle
innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno
2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per
cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore
percentuale del tetto per acquisti diretti di gas
medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa
farmaceutica convenzionata nel valore stabilito
dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore
complessivo della spesa farmaceutica e' rideterminato nel
15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno
2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
Omissis
284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'AIFA, sono definite le modalita'
di applicazione di quanto disposto dal comma 281
esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di
ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva."



Note al Comma 542

Si riporta il testo dell'articolo 9-undecies, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9-undecies. Disposizioni in ambito sanitario
dirette a favorire la tempestivita' dei pagamenti
1. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle
more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, nonche' del recepimento di tale
ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere su livello del
finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo
Stato, e' autorizzato a concedere anticipazioni:
a) alle regioni, relativamente al finanziamento
destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al
finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai
sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto
uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano
stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini
del riconoscimento delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in
misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito
nell'ultima ripartizione delle disponibilita' finanziarie
approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti degli
enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle
quote distinte e vincolate del relativo finanziamento
destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate
dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri
termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31
luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati
ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa
raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi
assegnati, purche' non siano stabilite condizioni o
specifici adempimenti o atti presupposti ai fini
dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi
i diversi regimi di anticipazione delle risorse del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale gia'
stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma
2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di
compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto
a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad
effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis
e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti
riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia
stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis,
2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti
del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati
recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi
successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle
more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri che ripartisce ed assegna alle universita' le
risorse previste per il finanziamento della formazione dei
medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a concedere anticipazioni alle universita',
a valere sul livello del finanziamento di competenza
dell'esercizio, in misura non superiore al 90 per cento del
valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal
Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto
direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o
compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi
diversi.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3
sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti per gli esercizi successivi."



Note al Comma 543

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 377, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"377. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e' disposto, a titolo di concorso statale al
finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle
attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro
per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2027, la cui erogazione e'
subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa,
tra le singole universita' e la regione interessata,
comprensivi della definitiva regolazione condivisa di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto
importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente
da universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute. La presente disposizione continua ad
applicarsi anche ove le strutture indicate al presente
comma modifichino la propria forma giuridica nei termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 517 del 1999."


Note al Comma 544


Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 in
via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento."

Note al Comma 547

Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 6
febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
"Art. 5 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli
articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di
cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009,
a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per
l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal
2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della
presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."

Note al Comma 549

Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Modello integrato di formazione e di
abilitazione dei docenti
1. Al fine di elevare la qualificazione professionale
dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello
formativo strutturato e raccordato tra le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare
coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio
della professione di insegnante, nonche' per dare
attuazione alla riforma della formazione dei docenti
prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
introdotto un percorso universitario e accademico di
formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e
prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di
accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari,
pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche,
specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli
studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai
traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di
docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche,
relazionali, orientative, valutative, organizzative,
didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato
con i saperi disciplinari nonche' con le competenze
giuridiche, in specie relative alla legislazione
scolastica;
c) la capacita' di progettare, anche tramite
attivita' di programmazione di gruppo e tutoraggio tra
pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle
capacita' e ai talenti degli studenti da promuovere nel
contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la
comunita' educante, al fine di favorire l'apprendimento
critico e consapevole, l'orientamento, nonche'
l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli
studenti, tenendo conto delle soggettivita' e dei bisogni
educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i
compiti connessi con la funzione di docente e con
l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di
quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei
docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione
iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le
finalita' di innovazione del lavoro pubblico e coesione
sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a
competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e
psicopedagogiche, nonche' a competenze volte a favorire la
partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di
questo obiettivo la Scuola di alta formazione
dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto
raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a
indirizzare lo sviluppo delle attivita' formative del
personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della
formazione iniziale degli insegnanti. Sono previste
specifiche iniziative formative dedicate alle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
(STEM) nonche' alle competenze digitali e alle metodologie
didattiche innovative. Le iniziative formative di cui al
presente comma si svolgono fuori dell'orario di
insegnamento e sono definite, per i profili di competenza,
dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia
organizzativa delle istituzioni scolastiche e le
disposizioni del contratto collettivo nazionale."
Note al Comma 550

Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 15
luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Misure nazionali di sistema per
l'orientamento
1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel
rispetto delle competenze esclusive delle regioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo
criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti
sociali.
2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione
di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo
scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e
la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di
regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono
almeno due volte l'anno e sono coordinate da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione.
3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore di cui
all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui
all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del
Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui
all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di
promuovere, con particolare riferimento all'obiettivo di
favorire l'equilibrio di genere:
a) attivita' di orientamento a partire dalla scuola
secondaria di primo grado, in relazione alle iscrizioni
agli ITS Academy;
b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento e altre
iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi
esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e
iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e
sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di
cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far
conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di
apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida
transizione nel mondo del lavoro;
c) programmi per la diffusione della cultura
scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le
misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del
sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri
europei."
Note al Comma 551

Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Percorsi di orientamento
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente
a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM);
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti
nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le
proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a
partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a
valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola
secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso
della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando
gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso
della scuola secondaria di secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore
possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove
di selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono
essere previsti interventi orientativi di professori
universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di
docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."


Note al Comma 552

La legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.

Note al Comma 555

Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Percorsi di orientamento
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente
a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM);
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti
nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le
proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a
partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a
valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi tre anni
di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, anche utilizzando gli strumenti di
flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche' specifici
strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle
linee guida adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A
partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze,
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado,
le attivita' di orientamento consistono in moduli
curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire
anche nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie
di secondo grado e in tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo
periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in
orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di
progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nelle classi prime, seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio e
negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di
secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore
possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove
di selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono
essere previsti interventi orientativi di professori
universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di
docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."

Note al Comma 556

Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. Scuola di alta formazione
dell'istruzione
1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola
di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata
Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio
dei docenti di ruolo, in coerenza e continuita' con la
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto
dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del
docente, garantendo elevati standard di qualita' uniformi
su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attivita' formative dei
dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di
qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione
continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione
cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei
docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle
medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e'
dotata di autonomia amministrativa e contabile e si
raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici
del Ministero dell'istruzione competenti in materia e
stipula convenzioni con le universita', con le istituzioni
AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di
servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il
Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico
internazionale.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo
2023, ed e' scelto tra professori universitari ordinari o
tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di
particolare e comprovata qualificazione professionale
nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente
dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una
sola volta. Se dipendente statale o docente universitario,
per l'intera durata dell'incarico e' collocato nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla
Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il
Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attivita'
didattica e scientifica della Scuola ed elabora le
strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione,
d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e
sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se
dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il
trattamento economico in godimento o, se non dipendente di
amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a
titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente
della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i
presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti
nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalita' di
alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo
rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale
di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone
le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento
istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo,
all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della
Scuola, nel quale sono disciplinate le modalita' del suo
funzionamento, nonche' quelle di funzionamento dello stesso
Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico
internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo
spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio,
vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione
generale. Il direttore generale e' nominato entro il 1°
marzo 2023, dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di
prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella
posizione di fuori ruolo, o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale
e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile
una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito
per adeguare lo sviluppo delle attivita' formative del
personale scolastico alle migliori esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema
nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica
quattro anni ed e' composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresi' i
criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato
scientifico internazionale spettano esclusivamente i
rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola e' definita
nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente
decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento
del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei
limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie
assegnate, procede al reclutamento utilizzando le
graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del
Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di
dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo
l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero
di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella
Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo
personale docente del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per
gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107."



Note al Comma 557

Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del
disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies
al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e
dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario
di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012.
L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione
organica dell'ente, nonche' entro il limite
dell'80%(percento) delle proprie entrate correnti
complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,
data in cui il personale in posizione di comando presso
l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca" per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino
al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
e 5-bis.
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
con-tingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30
giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni
scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un
correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo
forme di compensazione interregionale. Gli uffici
scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla
ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
de-correre dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di
cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico comunque non superiore a
quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8. - 9.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del
diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale
entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281."
Note al Comma 558

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
"202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto
fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono
conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di
incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo
periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
di direttore dei servizi generali e amministrativi; con
decreto del direttore generale o del dirigente non generale
titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il
posto e' assegnato in comune con altre istituzioni
scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri
numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo
periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita'
regionali e interregionali e per il conferimento di
ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per
i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono
altresi' derivare situazioni di esubero di personale con
riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi."




Note al Comma 559

Si riporta il testo dell'articolo 42, del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione
e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019:
"Art. 42 Retribuzione di posizione dei dirigenti
scolastici ed Afam
1. La retribuzione di posizione e' definita, per
tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive
di titolare, sulla base della graduazione delle stesse
effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b).
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 e'
definita entro i seguenti valori annui lordi per tredici
mensilita': da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la
retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata
ai sensi dell'art. 39, comma 4, fino ad un massimo di €
46.134,81.
3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1
ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle
istituzioni sottodimensionate e' destinato non piu'
dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di
cui all'art. 41.
4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a
consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora
disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno,
per la retribuzione di risultato, secondo i criteri
stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui
all'art. 7, comma 1.
5. I commi 1 e 3 del presente articolo si applicano
dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 ed e'
conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art. 26 del
CCNL 15/7/2010."
Note al Comma 562

Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno."
Il riferimento all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nelle note al comma
558.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 616, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni."

Note al Comma 565

Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 64 Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca
1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole "tramite appositi comitati, " e ",tenendo
conto in particolare dei principi della tecnica di
valutazione tra pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca
e assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale,
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'uni-versita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le
finalita' del primo periodo del presente comma e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.
6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione
di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
di risultato del personale dirigenziale di prima e di
seconda fascia in servizio presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea."
Note al Comma 566

Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6:
"Art. 18 Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori
rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e'
valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi
nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma
1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario
alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo
contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,
sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio
e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal
seguente:
"21. Le regioni e le province autonome
rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo
studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della
fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si
applica a coloro che presentano una condizione economica
non superiore al livello minimo dell'indicatore di
situazione economica equivalente corrispondente ai
requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto
allo studio. I restanti valori della tassa minima sono
fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
indicatore di situazione economica equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del
livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello
massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato
in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non
stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo
della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella
misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo
della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di
inflazione programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono destinare una quota del
gettito dei contributi universitari all'erogazione degli
interventi di cui al presente decreto."

Note al Comma 567

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8
ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti
per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e
ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati
personali, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 Disposizioni a tutela della minoranza
linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste -
rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di
proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e'
utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di
istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena.
Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di
Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche
sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska
Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di
lingua italiana, compatibilmente con le funzioni
attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa
tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle
finanze.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi,
gia' "Narodni Dom" di proprieta' dell'Universita' degli
studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo
gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom",
costituita dall'Unione culturale economica slovena -
Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla
Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet
Slovenskih Organizacij.
1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale
militare", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e
perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le
esigenze del medesimo Ateneo.
1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2",
sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo
all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del
medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri
fiscali.";
c) il comma 2 e' abrogato.
2. Al fine di realizzare interventi di
riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli
immobili dell'Universita' degli studi di Trieste o concessi
alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento
delle proprie attivita' istituzionali, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile
denominato "ex Ospedale militare" nonche' per l'ulteriore
sostegno degli interventi di cui al comma 2 e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054
milioni di euro per l'anno 2022 da destinare
all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia
Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso
dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni
Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente
articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e
l'Universita' degli studi di Trieste, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' del trasferimento della Scuola di Studi in lingue
moderne per interpreti e traduttori dell'Universita' degli
studi di Trieste, nonche' l'individuazione degli spazi
assegnati a titolo gratuito all'Universita' degli studi di
Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli
da porre nella immediata disponibilita' della Fondazione.
4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229."
Note al Comma 568

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 315, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le
attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il
consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di
riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano
triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della
normativa vigente."

Note al Comma 569

Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica:
"Art. 10 Rifinanziamento di leggi e norme per gli
enti di ricerca.
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire
555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire
24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi
di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi in
favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e
dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono
al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con
proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma
5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del
trattamento di missione e comunque per importi non
superiori al medesimo, uno specifico trattamento
forfettario, che tiene conto delle differenze del costo
della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere
attivita' di ricerca all'estero presso enti, centri e
istituzioni straniere o internazionali per periodi
continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui
al presente comma il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine
perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per
azioni, e' costituita come societa' di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La societa'
non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e avanzi
di gestione ai soci ed e' obbligata a reinvestire i
predetti utili o avanzi di gestione, nonche' eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
acquistati, qualora non destinati alla costituzione della
riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di
cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attivita'
commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di
impresa. Alla societa' si applica dal 1° gennaio 2000 il
regime tributario degli enti non commerciali di cui agli
articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' di cui agli articoli 19-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini
tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai
fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive
soggette a tassazione in relazione alla prevista
destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le
posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
imposta, con facolta' di richiesta dei relativi rimborsi.
Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da
sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito
il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono
modificati sulla base dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria,
assicurando una quota di partecipazione di soggetti
pubblici non inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di
componenti nominati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche
statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di
cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della
societa' in termini di attivita' di ricerca e formazione,
in collegamento con il programma nazionale della ricerca e
i programmi europei internazionali, promuovendo la
collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonche' in termini di
manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di
messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri,
pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle
procedure e la parita' di condizioni, con vincoli di
diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non
commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto
nella lettera d), del laboratorio, della strumentazione e
del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi
funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle
componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga
ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformita' ai
compiti istituzionali della societa'."

Note al Comma 570

Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale:
"Art. 5 Compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire
la immediata corresponsione di compensi a componenti di
commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati
delle procedure di selezione e della valutazione di
programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi
piani finanziari abbiano previsto spese per attivita'
istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai
fini della corresponsione di compensi nelle procedure di
selezione e di valutazione dei programmi e progetti di
ricerca successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto."

Note al Comma 571

Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23
novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata:
"Art. 4
1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e
dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di
studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche'
agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998."
Note al Comma 572

Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario, come
modificato dalla presente legge:
 


"Art. 12. (Universita' non statali legalmente
riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la
distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di
risultati di particolare rilievo nel campo della didattica
e della ricerca, una quota pari al 30 per cento
dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge
29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita' non
statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi
negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri,
determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR,
tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa
tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare
complessivo dei contributi relativi alle universita' non
statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano alle universita' telematiche ad eccezione di
quelle, che sono gia' inserite tra le universita' non
statali legalmente riconosciute, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)."
Note al Comma 573

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 310, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
"310. Il fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di
cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e
c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente
lettera;
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale
di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse
di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto
di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni
per le procedure selettive di cui alla presente lettera
sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata
qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori
tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di
10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al
secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in
ragione della partecipazione dello stesso ad appositi
progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui al secondo periodo."

Note al Comma 574

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 7 Competenze del MURST
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito
annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal
MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimersi entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di
assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il
MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla
base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi
decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza
nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2,
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... ;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ...;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e
nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST»
sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il
quale» fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del
comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio
di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997."

Note al Comma 576

Si riporta il testo dell'articolo 52, del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni
centrali puo' essere rideterminato considerando nel calcolo
l'indennita' di amministrazione del personale del Ministero
dell'universita' e della ricerca:
"Art. 52 Trattamento economico nell'ambito del nuovo
sistema di classificazione professionale
1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo
sistema di classificazione professionale prevista dall'art.
18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di
Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e
CNEL, come rideterminati ai sensi dell'art. 47, comma 3
(Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nell'allegata tabella F. Detti
incrementi sono finanziati mediante quota parte della
riduzione delle indennita' di amministrazione e della
indennita' di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli
incrementi di cui al presente comma si applicano gli
effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi).
2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le
indennita' di amministrazione dei Ministeri, delle Agenzie
fiscali e del CNEL, nonche' le indennita' di ente degli
enti pubblici non economici sono rideterminate nei nuovi
valori di area calcolati secondo le indicazioni di cui
all'allegata tabella G, distintamente esposte per
Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e
CNEL.
3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo
stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento e'
stabilito negli importi di cui all'allegata tabella H.
4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al
personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a
titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44
(Struttura della retribuzione del personale delle aree
operatori, assistenti e funzionari):
a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi
tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva
o posizione economica, come rideterminati ai sensi del
comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3,
indicati in tabella H;
b) l'importo annuale corrispondente alla
differenza, ove presente, tra i valori delle indennita' di
amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in
corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i
valori delle medesime indennita' di amministrazione, in
corrispondenza della fascia retributiva iniziale di
ciascuna area (riga 2 della tabella G - Ministeri, colonna
2 della tabella G -Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella
G - CNEL);
c) il 50% dell'importo annuale corrispondente agli
importi sottratti ai valori di partenza delle indennita' di
amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali,
CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni
della tabella G (50% degli importi di riga 3 tabella G
-Ministeri; 50% degli importi di colonna 3 tabella G -
Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G -
Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3
tabella G - CNEL).
5. Il differenziale stipendiale cessa di essere
corrisposto in caso di progressione ad area superiore e
rientra nella disponibilita' del fondo risorse decentrate,
fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria
a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in
godimento (stipendio, comprensivo di differenziale
stipendiale e indennita' di amministrazione o di ente), nel
caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo
inquadramento (stipendio tabellare e indennita' di
amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta
retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente
mantenuta e' computata a carico del Fondo risorse
decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente
nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in caso
di progressione economica effettuata nella nuova area.
6. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 4
non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori
"differenziali stipendiali" di cui all'art. 14
(Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove
conseguiti, si aggiungono allo stesso."
Note al Comma 579

Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili):
"Art. 12 Pensione di inabilita'.
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli
anni 18, nei cui confronti, in sede di visita
medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita'
lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda per l'accertamento
dell'inabilita'.
Le condizioni economiche richieste per la concessione
della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli
ordinamenti pensionistici.
La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per
cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano
ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico
che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono
di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di
importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e'
ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite,
prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilita' relativa
al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita'
di lire 18.000, che e' frazionabile in relazione alle
mensilita' corrisposte nell'anno
In caso di decesso dell'interessato, successivo al
riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere
corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a
percepire le quote gia' maturate alla data della morte."
"Art. 13 Assegno mensile.
1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il
diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della capacita'
lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento
(16), che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo
in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico
dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di
euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse
condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della
pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al
comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS."
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti):
"Art. 1 Assegno mensile di assistenza.
A decorrere dal 1° maggio 1969 e' concesso ai
sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile
di assistenza di lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordo
il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita'
congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli
abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purche' la sordita' non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per
cento a coloro che siano ricoverati in istituti che
provvedono alla loro assistenza.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e'
concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che e'
frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte
nell'anno."
La legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove
disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi
civili e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962,
n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46
euro al mese per tredici mensilita', la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto
anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano
titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori
ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di
cui al presente articolo non si tiene conto del reddito
della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente
percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori
di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per
l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa
luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo."

Note al Comma 580

Si riporta il testo del comma 526 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede
iscritti alle universita' statali, appartenenti a un nucleo
familiare con un indice della situazione economica
equivalente non superiore a 20.000 euro e che non
usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio,
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a
corrispondere un contributo per le spese di locazione
abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e'
ubicato l'immobile locato."

Note al Comma 582
Si riporta il testo del comma 523, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale
delle universita' statali, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca,
un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione
delle universita' a vocazione collegiale », con una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le universita' statali
che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali,
i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Le modalita' di riparto e le condizioni di accesso al fondo
sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti
riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo,
dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli
studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi
nonche' della polifunzionalita' degli spazi disponibili e
dei servizi offerti."

Note al Comma 584

Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
"Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione)
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. - 8.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto."

Note al Comma 585

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 244, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"244. Per la promozione del progetto della Scuola
europea di industrial engineering and management e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il finanziamento di progetti innovativi di formazione
in industrial engineering and management in Italia. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata
la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro
per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal secondo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."


Note al Comma 588

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, recante misure urgenti
in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di
formazione dei medici e di farmacovigilanza:
"Art. 3
1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per
la formazione specifica in medicina generale, sono
utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici
che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , e per fare fronte agli
oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di
studio e' pari a quello previsto dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il
premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all'attivita' di formazione.
All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993
e 1994, si provvede con le disponibilita' gia' accantonate
sul fondo sanitario nazionale di parte corrente."
Note al Comma 589

Il riferimento al testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
riportato nelle note al comma 473.

Note al Comma 591

Il riferimento al testo del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e' riportato nelle note al comma
475.

Note al Comma 595

La comunicazione C (2020)1863 della Commissione, del 19
marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea CI 91/1 del 20 marzo 2020.
Si riporta il testo degli articoli 182 e 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore
turistico
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i
tour operator, nonche' le imprese turistico-ricettive, le
agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le
guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non
soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti,
mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice
ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 265
milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,
tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale,
agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di
laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca
presso le universita' e le istituzioni di alta formazione
sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del
limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno
2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e
l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei
musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel
territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si
svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma
1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei
benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa ivi previsto.
2.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita'
turistica, in considerazione della crisi delle attivita'
economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a
misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei
settori del commercio, della ristorazione e delle strutture
ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una
classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO
specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita',
mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento
ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico
territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si
avvale:
a) della classificazione relativa alla
territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di
cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26
febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui
applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico
turistica effettuate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di
densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del
turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze
turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto
della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive,
dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio
territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero
prossime ai siti di interesse artistico, culturale,
religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti
dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere
a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter,
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di
studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie
di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali
di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021";
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e
comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui
al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo
2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato
entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da
rendere all'estero e per le prestazioni in favore di
contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni
non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, la
controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro
quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e
valido per diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. La durata della validita' dei voucher
pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si
applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. In ogni caso,
decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di
cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici
giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto
decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro
quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179,
comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286".
"Art. 183 Misure per il settore della cultura
1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a
nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli
organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del
reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non
superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di
ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale
italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di
Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31
gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le
seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione"
sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali,
delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I
soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell'impossibilita'
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per
il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo
utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla
emissione di un voucher di importo pari al prezzo del
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265."
Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 79. Ulteriori agevolazioni fiscali per il
settore turistico e termale
1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il
miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due
periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si
applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3
del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo
si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di
imposta di cui al presente articolo le strutture che
svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la
realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di
attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture
ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 6-bis. Misure urgenti per il sostegno dei
settori del turismo e della cultura e per
l'internazionalizzazione
1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e'
incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10
milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le
parole: "accompagnatori turistici" sono inserite le
seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di
servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative
leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus
scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,".
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di
350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350
milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro
delle perdite subite dal settore delle fiere e dei
congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1
milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella
misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite
dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese
sostenute per garantire la presenza in sicurezza del
pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento
delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,
comma 6, del presente decreto.
5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre
2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e
operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e le
orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche', a decorrere dall'anno 2021, un
contributo di un milione di euro a favore della Fondazione
Orchestra giovanile Luigi Cherubini".
6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: "dei festival musicali ed operistici
italiani" sono inserite le seguenti: "e delle orchestre
giovanili italiane".
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere
dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle more della pubblicazione".
9.
10. Con riferimento ai settori del turismo e della
cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui
al comma 9, i documenti unici di regolarita' contributiva
in corso di validita' alla data del 29 ottobre 2020
conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30
ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020
dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e
grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti
all'Associazione nazionale citta' delle Grotte, in
conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere
l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per
la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli
enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico
negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno
2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d)
del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello
stanziamento di cui al presente comma, le strutture
destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori
sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui
al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno
2021.
16. Con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del
comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di
trasferimento di concessione per emittente di
radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di
trasformazione della forma giuridica del titolare, la
concessione e' convertita in concessione a carattere
comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare".
19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica
anche alle emittenti nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del
presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno
2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 34."
Note al Comma 596

Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della
Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al
comma 595.

Note al Comma 597

Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della
Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al
comma 595.
Il testo del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di
esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140.

Note al Comma 600

Il riferimento alla comunicazione C (2020)1863 della
Commissione, del 19 marzo 2020, e' riportato nelle note al
comma 595.

Note al Comma 601
Il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.

Note al Comma 609

Il riferimento al testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note
al comma 363.

Note al Comma 610
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 963, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un
fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3
milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la
promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini»
religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili
che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del
turismo sono dettate le misure attuative del presente
comma."

Note al Comma 613
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano», con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati."
Note al Comma 614

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 621 a
626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate
da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi
di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le
stesse siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari degli impianti medesimi.
622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti
non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo.
623. Ferma restando la ripartizione in tre quote
annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite
complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il
credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista
da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime
erogazioni.
626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle
somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo
contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso
l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o
realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari
delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una
rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."

Note al Comma 615
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si applicano anche per gli investimenti
pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023
al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo
riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non puo'
essere comunque superiore a 10.000 euro. A tal fine e'
autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20
milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35 milioni
di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce tetto
di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20
milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test
di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni
altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle
autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
stato di emergenza nazionale, in favore delle societa'
sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del
«Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e societa' sportive dilettantistiche
maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico
riferimento alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una
quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione
complessiva del fondo di cui al presente comma, e'
destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione
dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di
erogazione, nonche' le procedure di controllo, da
effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo
sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle
attivita' nazionali dell'associazione "Special Olympics
Italia".
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La
titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la
coesione territoriale e al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti
locali territorialmente interessati, sono identificate le
opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore e
dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti
di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le
relative risorse e individuano altresi' le modalita' di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi determinati in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le
modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali
la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura
o che si rendono necessarie per rendere efficienti e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel
dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026."
Note al Comma 616

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi
in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 25
milioni di euro per l'anno 2023, da destinare
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le
discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e
per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
e Salute S.p.A..
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43."

Note al Comma 617

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"362. Al fine di attribuire natura strutturale al
Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione
del relativo capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio
per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate
all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita'
individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, facendo salve le procedure in corso."

Note al Comma 618

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
"Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi
di cui al primo comma del presente articolo la relativa
rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento."
Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale):
"Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul
credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia
nazionale per i giovani
1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto
ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e
dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo
3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del
Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e'
soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza
contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti,
attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso
il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi,
relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio
alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente
trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione
dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale
mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della
fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata
del contratto in essere. Il trasferimento del personale di
cui al presente articolo non comporta in ogni caso
l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto
previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre
2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono
risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e
le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia
e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e,
limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche
le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita'
attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili
e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro
adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla
successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti
pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3
milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre
l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati,
altresi', all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni
di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo
stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere
sulle risorse del Fondo previsto dall' articolo 1, comma
1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica
sportiva, anche al fine di realizzare il programma
straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la
redditivita' della gestione economico-finanziaria anche
attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato
all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20
milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad
incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i criteri per la concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della
decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del 30
aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma
comunitario «Gioventu' in azione», la dotazione organica
del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di personale di
ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito
delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante
utilizzo dell'apposito fondo previsto dall' articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio del
personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo
svolgimento di procedure di mobilita'. Nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato,
all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel
limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato,
anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a
due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo
o all'assegnazione temporanea di personale secondo le
modalita' previste dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a
0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al
comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al
relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."

Note al Comma 619

La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9.

Note al Comma 620

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1990, n. 218 recante disposizioni in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
di credito di diritto pubblico:
"Art. 1 Fusioni, trasformazioni e conferimenti.
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di
cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di
credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni
ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi
natura, da cui, anche a seguito di successive
trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa'
per azioni operanti nel settore del credito.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai
conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa,
effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o
piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto
ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale
e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente
conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di
cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta
deliberate dagli organi interni competenti in materia di
modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR),
che deve accertarne la rispondenza alle, esigenze di
razionalizzazione del sistema creditizio."

Note al Comma 623

Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618.

Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
"Art. 90 Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica
1.-11. Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 184 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 184 Fondo per la cultura
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e al supporto di altri interventi per la
tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la
valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del
fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata
dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le
persone giuridiche private di cui al titolo II del libro
primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti
privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in
operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso,
di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a
permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al
finanziamento della cultura.
3. Sulla base di apposita convenzione con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui
all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle
iniziative di cui al comma 1, nonche' le relative attivita'
di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una
quota delle risorse al finanziamento di un fondo di
garanzia per la concessione di contributi in conto
interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al
presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per la realizzazione e il completamento del
programma della citta' di Padova candidata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista
del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs
Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli
pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265."

Note al Comma 626

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n.
210.
Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23-bis Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la
Conferenza unificata per i profili di competenza, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le
societa' direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. - 5-sexies."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
"Art. 3
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i
contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo
sono ridotti della meta'."
Il riferimento all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e' riportato nelle note al comma 618.
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria):
"Art. 12
Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione."

Note al Comma 629
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 333, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"333. Al fine di favorire la realizzazione di
progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport,
e' destinato alle attivita' del «progetto Filippide» un
contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Note al Comma 630

Si riporta il testo del comma 358, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n.234, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
"358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo,
il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di
finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare
le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni
relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta
elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo
Corpo nelle autonome attivita' di polizia
economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68."

Note al Comma 631

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo):
"Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni,
associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori
delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche'
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere
in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
Fondo unico per lo spettacolo."
Note al Comma 633

La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante la ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.

Note al Comma 634
Si riporta il testo del comma 109, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
"109. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le
piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."
Note al Comma 636

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 335, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento
dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium
novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al
presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento
e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di
divulgazione nel campo delle discipline umanistiche
dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.
L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi
pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo
alle Camere."

Note al Comma 637

Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 (Disposizioni urgenti
in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti
editoriali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Modalita' di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al
rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a.
della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati
sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di
pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. I
rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla
societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta
puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base
del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco
delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni
sono determinate le procedure per il monitoraggio
dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al presente articolo."

Note al Comma 638

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
"Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme
di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria
sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di
comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore
dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi
il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare
dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi
derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui."
Note al Comma 639

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359
(ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei):
"Art. 3
L'Accademia e' esente da ogni imposta o tassa
generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga
legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da
tassa di registro godono del trattamento tributario
stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 328, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"328. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359,
continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali,
regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni altro tributo
di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa,
dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito
delle attivita' istituzionali e strumentali dalla stessa
esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle
disposizioni agevolative riguardanti tali tributi."
Si riporta il testo dell'articolo 58-quater del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili:
"Art. 58-quater Regime tributario dell'Accademia
nazionale dei Lincei
1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "dalla stessa esercitate non in
regime di impresa" sono sostituite dalle seguenti: "e
strumentali dalla stessa esercitate non in regime di
impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative
riguardanti tali tributi".
2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione
di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno
2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."

Note al Comma 640

Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 759,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
riportato nelle note al comma 81.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 770, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160:
"770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g),
devono presentare la dichiarazione, il cui modello e'
approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell'imposta. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione
deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata
in vigore del decreto di cui al primo periodo, i
contribuenti continuano ad utilizzare il modello di
dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014."

Note al Comma 642

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 397 e 398,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
"397. Per espletamento del servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la
spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398. Fino all'espletamento della procedura di
affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal
Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il
30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il
Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine
di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con
il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto
salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora
conclusa."

Note al Comma 646
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 651, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"651. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali
della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e
la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere
dall'anno 2018 e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000
annui a favore della stessa Fondazione."

Note al Comma 647

Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
"Art. 7 Arruolamento temporaneo di medici e
infermieri militari
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020,
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di
tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da
precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126."
Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
di arruolamento da parte della Direzione generale del
personale militare sul portale on-line del sito internet
del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del
presente articolo nonche' quelli prestati ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18
del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle
procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi
ruoli delle Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente
articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora
iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una
scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche
e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della
limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli
ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma
dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di
ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica
sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la
spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407
per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore
potenziamento dei servizi sanitari militari di cui
all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per
l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a
88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno
2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa."
Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 19-undecies
1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo
determinato, con una ferma della durata di un anno, non
prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza
armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8
della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere
presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione della relativa procedura da parte della
Direzione generale del personale militare sul portale
online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti
giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del
presente articolo costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di
personale militare in servizio permanente appartenente ai
medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la
professione sanitaria infermieristica" sono sostituite
dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34."

Note al Comma 649

Si riporta il testo dell'articolo 801 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 801 Ufficiali in soprannumero agli organici
1. ll contingente massimo di ufficiali da collocare
in soprannumero, fino a un massimo di 271 unita', e'
stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di
stato maggiore della difesa.
2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con
determinazione annuale del Capo di stato maggiore della
difesa sono individuate le destinazioni presso le quali
sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero
agli organici.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha
luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente
agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado
posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai
sensi del comma 2.
4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2,
sono considerati in soprannumero:
a) gli ufficiali che rivestono le cariche di
Ministro o di Sottosegretario di Stato;
b) gli ufficiali generali cui e' stata conferita la
carica di consigliere militare del Presidente della
Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del
Consiglio dei ministri;
b-bis) gli ufficiali generali e di gradi
corrispondenti impiegati come capi o vice-capi ufficio
degli uffici di diretta collabora-zione del Ministro della
difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c),
del regolamento;
c) gli ufficiali impiegati presso altre
amministrazioni dello Stato;
d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati
presso le Forze di polizia a ordinamento militare;
e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati
presso le direzioni del genio militare per la Marina
militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;
f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati
presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento
degli addetti militari all'estero.
5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente
effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata
non inferiore a un anno, presso le accademie militari o
istituti universitari non sono computati nell'organico dei
rispettivi ruoli.
6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui
al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 puo'
indicare un contingente massimo di 15 unita' a favore di
ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle
posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), b-bis), c), d)
ed f)."
Note al Comma 651

Si riporta il testo degli articoli 1913, 1914, 1915,
1916 e 1918, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti
pubblici dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
in materia di previdenza complementare, gli ufficiali, i
sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati
in servizio permanente e i carabinieri sono iscritti
d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra
loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla
Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo
74 del regolamento:
a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina
militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica
militare;
d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza sovrintendenti, appuntati e
carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina
militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali
dell'Aeronautica militare;
g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare.
1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di
cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in
servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni
di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto
richiamo in servizio.
2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani
militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al
fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e
dell'Arma dei carabinieri.
3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene
meno all'atto della cessazione dal servizio permanente,
anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio,
salvo quanto previsto dal comma 1-bis.
3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei
confronti del personale che, in ragione degli anni residui
di servizio effettivo, non ha la possibilita' di maturare
il diritto all'indennita' supplementare di cui all'articolo
1914, comma 1.
3-ter. Il personale militare impiegato a tempo
indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
che rientra nel ruolo di provenienza e' iscritto al
relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di
servizio residui, puo' maturare il diritto all'indennita'
supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente
codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo
decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di
provenienza."
"Art. 1914 Indennita' supplementare
1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni
ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa
dal servizio, e' dovuta un'indennita' supplementare.
2. Per i periodi di contribuzione ante-cedenti al 31
dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e' liquidata
in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita',
considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per
gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.
2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al
31 dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e'
liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito
riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo
della tredicesima mensilita', considerato in ragione
dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione
al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi
previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere
a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi
previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere
b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo
previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera
e).
2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni
di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con
numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate
per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di
cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi.
3. Ai fini della liquidazione dell'indennita'
supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non
vi e' stato versamento del contributo.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' ordinariamente
corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con
decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del
consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della
difesa, il termine di corresponsione di cui al prece-dente
periodo puo' essere differito fino a un massimo di
ventiquattro mesi.
5. L'indennita' supplementare e' reversibile in
favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli
minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai
figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di
amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze
armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti,
dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure
procede alla radiazione delle partite di credito senza
promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive
del Ministro della difesa.
7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle
disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19,
comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
"Art. 1915 Assegno speciale
1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma
dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo
assoluto, e' corrisposto, al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di eta', oltre all'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914, un assegno speciale
in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento
nella riserva o in congedo assoluto.
2. L'assegno speciale:
a) e' soppresso in tutti i casi che comportano la
perdita del grado o della pensione;
b) e' ridotto a meta' durante il periodo di
sospensione dal grado;
c) non e' reversibile.
2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali
iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva
al 1° gennaio 2023.
3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di
previdenza delle Forze armate, in relazione alle
disponibilita' finanziarie della pertinente gestione."
"Art. 1916 Contributi obbligatori degli iscritti
1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1,
contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi
previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite,
calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo
effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima
mensilita':
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e
g);
b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis).
2. (abrogato).
3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di
cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al
fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e
dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione
obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di
attivita' ai sensi dell'articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui
assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono
versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita'
concordati con le singole amministrazioni interessate."
"Art. 1918 Gestione finanziaria della Cassa di
previdenza delle Forze armate
1. I proventi dei contributi di cui all'articolo 1916
e ogni altra attivita' di gestione finanziaria, eccedenti
la quota necessaria al pagamento dell'indennita'
supplementare e dell'assegno speciale di cui agli articoli
1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del
debito pubblico o in altri investimenti espressamente
autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del
consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del
regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresi',
essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal
Ministro della difesa su proposta del consiglio di
amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere
impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al
principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in
relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci,
per concedere sussidi da erogare a favore dei militari
iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al
verificarsi di gravi e documentate esigenze."
Note al Comma 652

Il riferimento all'articolo 1913 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 651.

Note al Comma 653

Il riferimento all'articolo 1914 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al
comma 651.
Il testo degli articoli 1917 e 1917-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riportato nelle note
al comma 651.

Note al Comma 655

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246):
"Art. 76 Consiglio di amministrazione della Cassa di
previdenza
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da
tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro
della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione,
amministrazione e controllo strategico nei confronti di
ciascun fondo previdenziale.
2. Formano il consiglio:
a) personale militare in servizio attivo,
rappresentante le singole categorie di personale di Forza
armata, di cui due membri per l'Esercito italiano, due
membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica
militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti
per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati
segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal
Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire
anche la piena liberta' di scelta nella nomina del
presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77,
commi 2 e 4. Con le stesse modalita', dalla medesima terna
di candidati sono altresi' nominati nove supplenti, i quali
possono partecipare con diritto di voto ai lavori del
consiglio di amministrazione in sostituzione dei
corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;
b) un magistrato contabile e un dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle
istituzioni di rispettiva appartenenza, nonche' un esperto
del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro
della difesa;
c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza
titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in
congedo su proposta delle associazioni di categoria.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno
una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno
sette membri, comunque a composizione maggioritaria di
titolari. In caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente."

Note al Comma 656

Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
"Art. 19 Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale."

Note al Comma 657

Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 recante
disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
"Art. 1-quater Copertura assicurativa per il
personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte
in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
stato di previsione, rispettivamente, del Ministero
dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero
delle politiche agricole e forestali, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza
per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli
appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo
forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e
premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al
Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono,
per conto del medesimo personale, alla copertura
assicurativa delle responsabilita' connesse allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso
personale."
Note al Comma 658
Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 111 Competenze particolari della Marina
militare
1. Rientrano nelle competenze della Marina militare,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali
e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni
di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra
negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e
1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle
relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi
marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla
pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di
contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole
minori.
 


1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la
valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita'
del settore della subacquea nazionale, per la promozione
delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scienti-fiche
nonche' per il potenziamento delle in-novazioni e della
relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
imprese e del made in Italy e dell'universita' e della
ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale
della subacquea."

Note al Comma 659

Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 655.
Note al Comma 660

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034."
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.
Il riferimento al testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e'
riportato nelle note al comma 501.

Note al Comma 663

Si riporta il testo del comma 755 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"755. E' istituito, presso il Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro
nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e
confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione
di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per la stipula di una convenzione con il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la
gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al
periodo precedente."

Note al Comma 664
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009."
Il testo della legge 5 aprile 1985, n. 124
(Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
Note al Comma 665

Il riferimento al testo del comma 755 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle
note al comma 663.

Note al Comma 666

Si riporta il testo dell'articolo 828-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 828-bis Contingente per la tutela
agroalimentare
1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 170 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il
predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 110;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 60.
1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste gli oneri
connessi al tratta-mento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."
Note al Comma 667

Si riporta il testo dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili."
Si riporta il testo dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
"Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione
delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di
cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella
condizione di cui al periodo precedente, e' consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14."

Note al Comma 668

La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio,
del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso
massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto
l'introduzione di una protezione temporanea e' pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/1 del 4
marzo 2022.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1:
"Art. 24. Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province
autonome interessate, presentano i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b)."
Note al Comma 670

Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 31. Coordinamento delle attivita' di assistenza
e accoglienza a seguito della crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro
per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede
alla disciplina delle diverse forme di supporto
all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle
persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al
fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del
2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono
incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1,
nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate
per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38."
Note al Comma 671
Si riporta il testo dell'articolo 25 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1:
"Art. 25. Ordinanze di protezione civile
1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7."
Il riferimento al comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e'
riportato nelle note al comma 670.

Note al Comma 674

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni
elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,
l'accesso agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso,
in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti
sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
l'accesso a sistemi informativi o banche dati per
l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura,
l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale:
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a
tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia
di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale
di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito
denominata Agenzia;
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
g) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
h) apparecchiature terminali: apparecchiature
terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del
decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di spettro radio destinata a
essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici
per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
"PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico,
sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un
organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di
raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul
territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su
base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi
protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero
dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un
servizio di comunicazione interpersonale accessibile al
pubblico che consente la comunicazione vocale
bidirezionale;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione
mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un
utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e
ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User
Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno
stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da
giustificare esigenze interne di comunicazione confinata,
soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
comunicazione elettronica;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale
effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei
servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti
dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che
indicano la posizione geografica delle apparecchiature
terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica
fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di
rete;
z) interconnessione: una particolare modalita' di
accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica
mediante il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla
medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli
utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della
medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi
offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano
forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno
accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che
pregiudica il funzionamento di un servizio di
radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative internazionali, dell'Unione Europea o
nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito
da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati
conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle
comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una
parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal
sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo
economico;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in
essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le
conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un
indicativo geografico per instradare le chiamate verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del
piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i
numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e'
autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione
elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle
autorita' competenti per coprire le comunicazioni di
emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di
emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata
limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete
di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata
limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o
spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete
pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di
una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente
agli utenti un accesso senza fili alle reti di
comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a
partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico correlabile a un numero di utente finale o a un
nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
pp) rete ad altissima capacita': una rete di
comunicazione elettronica costituita interamente da
elementi in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito oppure una rete di
comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni
di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini
di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink,
resilienza, parametri di errore, latenza e relativa
variazione; le prestazioni di rete possono essere
considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'
di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio
local area network): un sistema di accesso senza fili a
bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
prossimita' da altri utenti, che utilizza su base non
esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai
segnali di comunicazione elettronica che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
ss) Rete privata o Rete di comunicazione
elettronica ad uso privato: rete di comunicazione
elettronica con la quale sono realizzati servizi di
comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare
della relativa autorizzazione. Una rete privata puo'
interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica
tramite uno o piu' punti terminali di rete, purche' i
servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete
privata non siano accessibili al pubblico.
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi,
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati,
infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi
di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro
radio";
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service:
servizio che consente la comunicazione unidirezionale di
brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in
una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a
una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che
permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la
fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o
servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e
comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi
che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi
(electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a
macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in
cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo
prevalentemente automatizzato tra dispositivi e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana.
Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente
la realizzazione di un servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: servizio svolto in una rete privata senza
l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete
pubblica. Il servizio e' svolto esclusivamente
nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di
un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del
servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella
quale il servizio ad uso privato e' svolto sia
interconnessa con la rete pubblica il traffico non
attraversa il punto terminale di rete;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i
servizi, forniti di norma a pagamento su reti di
comunicazioni elettroniche, che comprendono, con
l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito
all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento
(UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali come i
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina e per la diffusione
circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale
basato sul numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale
indipendente dal numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un
servizio di norma a pagamento che consente lo scambio
diretto interpersonale e interattivo di informazioni
tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero
limitato di persone, mediante il quale le persone che
avviano la comunicazione o che vi partecipano ne
stabiliscono il destinatario o i destinatari e non
comprende i servizi che consentono le comunicazioni
interpersonali e interattive esclusivamente come elemento
accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
altro servizio;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere, direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
di conversazione multimediale in tempo reale che consente
il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu'
localita';
nnn) servizio di emergenza: un servizio,
riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un
rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la
salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con
cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL),
European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell
Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di
allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:
un servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
rrr) servizio universale: un insieme minimo di
servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti
gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la
capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica di resistere, a un determinato livello di
riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati,
trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi
misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo
i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un
abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione
preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso;
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio
per il quale sono state definite condizioni armonizzate
relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente
mediante misure tecniche di attuazione conformemente
all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati
radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di
radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in
particolare, viene classificata sulla base del servizio o
dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o
temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso
da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse
bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di
condivisione definito, autorizzato sulla base di
un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali
dello spettro radio o di una combinazione dei due, che
include approcci normativi come l'accesso condiviso
soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di
una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di
tutte le parti interessate, conformemente alle norme di
condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di
condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva
l'applicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a
gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a
un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o
giuridiche all'uopo autorizzate."
Note al Comma 676

Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'):
"Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza
urbana
1. In coerenza con le linee generali di cui
all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il
prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida
adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, possono essere individuati, in relazione
alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza
urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali
confinanti con il territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1
perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia
dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonche' attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalita', anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di
condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di
immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati,
nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque
comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi
pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare
l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui
insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde
pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione
e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per
l'eliminazione di fattori di marginalita', anche
valorizzando la collaborazione con enti o associazioni
operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita'
del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale.
2-bis. I patti di cui al presente articolo sono
sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo
conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da
associazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di
videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte
dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base
delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio."
Note al Comma 678
Si riporta il testo dell'articolo 14, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 14 Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni ed e' prorogabile
per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino
di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Lo straniero che sia gia' stato
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello di novanta giorni indicato al periodo
precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un
periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un
Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria
richiede al questore del luogo le informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei
medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, risulta essere autore
del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore
dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri."

Note al Comma 680

Si riporta il testo dell'articolo 106, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei
contratti pubblici:
"Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia
1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti
di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13."
Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 Misure per far fronte alle maggiori esigenze
in materia di immigrazione
1. In considerazione dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto e attesa la necessita' di far fronte
alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio
afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di
assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalita'
della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle
commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, i contratti di prestazione
di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di
somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto
finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea
all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in
materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission,
Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga,
ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al
fine di consentire una piu' rapida trattazione delle
istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri
interessati dalla crisi internazionale in atto, il
Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare fino al
31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a
termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi
i contratti, gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione di lavoro, possono essere modificati anche
in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 38."

Note al Comma 683

Si riporta il testo degli articoli 42, 43 e 44 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali):
"Art. 42. Semplificazione delle procedure di rilascio
del nulla osta al lavoro
1. Per le domande presentate in relazione al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio
2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla
osta al lavoro subordinato e' rilasciato nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998.
2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,
nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite
informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli
articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei
predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla
osta e del visto di ingresso.
3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla
base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di
cui al presente articolo, e' rilasciato entro venti giorni
dalla data di presentazione della domanda.
4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto
d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per
l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero
per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle
more della sottoscrizione, il datore di lavoro e' tenuto ad
assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si
applicano anche in relazione alle procedure disciplinate
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il
2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine
di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre
dalla data di ricezione della domanda.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si
applicano anche ai cittadini stranieri per i quali e' stata
presentata domanda diretta a instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti
relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino
presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio
2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro
tale data, devono trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza,
resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di
attestazioni costituite da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici.
8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla
osta di cui al presente articolo puo' concludere il
contratto di lavoro senza la necessita' dell'accertamento
delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono
verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,
consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi
titolo rilasciato, qualora in corso di validita', nonche'
la risoluzione di diritto del contratto di lavoro."
"Art. 43. Ambito di applicazione delle procedure
semplificate e loro effetti
1. Non sono ammessi alle procedure previste
dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155;
b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che siano condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale.
2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui
all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei
confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che
alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di
cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al
rilascio del permesso di soggiorno in applicazione
dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti
penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in
caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a
qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto non sia rilasciato il nulla osta.
5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il
cittadino straniero non puo' essere espulso, tranne che nei
casi previsti ai commi 1 e 2.
6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina
per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al
comma 3."
"Art. 44. Semplificazione delle verifiche di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per le annualita' 2021 e 2022, la
verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in
via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1
tengono anche conto della capacita' patrimoniale,
dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti
ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito
positivo delle verifiche e' rilasciata apposita
asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente
alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non
trovano applicazione con riferimento alle domande
dell'annualita' 2021 in relazione alle quali le verifiche
di cui al comma 1 sono gia' state effettuate
dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le
annualita' di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo
30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e'
comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate
dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno
sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si
impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri
associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente
articolo resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a
campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di
cui al presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 103 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela
della salute individuale e collettiva in conseguenza della
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa
alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da
-COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro
irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro
stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, possono presentare
istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per
concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri
devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in
Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della
dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28
maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da
documentazione di data certa proveniente da organismi
pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non
devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo
2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal
31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo
nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla
presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti
cittadini stranieri devono risultare presenti sul
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver
svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le
modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino
straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale
comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al
comma 3, il permesso viene convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro
o per componenti della sua famiglia, ancorche' non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la
durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il
rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine
dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate
dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di
cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di
soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono
altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la
documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa
di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di
svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione
dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione
delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino
straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle
dipendenze del datore di lavoro che ha presentato
l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con
le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui
al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella
misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al
netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a
carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la
cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro,
del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per
l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non
imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a
seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di
cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai
commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale (302).
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai
commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di emersione, anche se di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti
penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti
ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso
in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e
2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della
medesima, anche per mancata presentazione delle parti di
cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi
quali lavoratori subordinati, senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio
1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del
codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno
presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo
comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla
meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di
motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del
competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla
congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la
comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino
straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020,
unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal
decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attivita'
lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e
riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del
lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della
presentazione della richiesta, e' consegnata
un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di
attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare
l'eventuale domanda di conversione del permesso di
soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente
articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio
2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e'
determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura
massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di
soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il
lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori
italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5,
lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue
esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e'
revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
e' determinata la destinazione del contributo forfettario,
di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni
di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1
e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche
mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la
sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori
interventi di contrasto del lavoro irregolare e del
fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo
operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto del Servizio nazionale di protezione civile e
della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente
comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita',".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure
previste dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu' agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170
milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione
al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi
del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per
l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi
di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per
l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la
locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad
euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a
decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265."
Il riferimento al testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riportano nelle note al comma 664.
Si riporta il testo degli articoli 32, 36, da 59 a 65
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'in-teresse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione
del contratto e viene valutata ai fini della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio
solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto."
"Art. 36 Contratti sotto soglia
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui
all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza
degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
su un campione significativo di operatori economici. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita'
fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione
possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli
operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca
dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della
domanda di ammissione e di permanenza nei mercati
elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli
effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,
comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa."
"Art. 59 Scelta delle procedure e oggetto del
contratto
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore
economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati
alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante
indica nei documenti di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione
indicati espressamente in sede di offerta, al netto del
ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente
disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni
innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
 


b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi
di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha
giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione
giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara
redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto
sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i
contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono
stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte
a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto
rimane fisso e non puo' variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo
convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi
invariabili per l'unita' di misura."
"Art. 60 Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine
minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le
offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare
un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di
urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non
possono essere rispettati."
"Art. 61 Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati
di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda
del caso, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato
alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di
partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte."
"Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione
qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda
di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di
gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici
intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli
altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale
possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97."
"Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del
ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione."
"Art. 64 Dialogo competitivo
1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica
motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla
sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo
stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del
criterio dell'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara
o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni
appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le
soluzioni proposte o altre informazioni riservate
comunicate da un candidato o da un offerente partecipante
al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo
non assume la forma di una deroga generale ma si considera
riferito alla comunicazione di informazioni specifiche
espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte
ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute
possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo
competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo."
"Art. 65 Partenariato per l'innovazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per
l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare
prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne
risultano non puo', in base a una motivata determinazione,
essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili
sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o
lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di
prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni
appaltanti e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo
sufficientemente preciso da permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito della
soluzione richiesta e decidere se partecipare alla
procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi
operatore economico puo' formulare una domanda di
partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un
avviso di indizione di gara, presentando le informazioni
richieste dalla stazione appaltante per la selezione
qualitativa.
4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente
aggiudicatore possono decidere di instaurare il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori
economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo
separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori
economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti
sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.
5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato
in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del
processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere
la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi
o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per
l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione
mediante congrue rate. In base a questi obiettivi,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu'
operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per
avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le
offerte successive presentate dagli operatori interessati,
tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I
requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono
soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la
parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad
altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le
cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
concedono agli offerenti un tempo sufficiente per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate
comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa
alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale ma si
considera riferito alla comunicazione di informazioni
specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di
partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi
successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel
bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei
documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o nei documenti di gara,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
indica se si avvarra' di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in
particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a
punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli
operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla
valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei
documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato per
l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo
dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una
deroga generale ma si considera riferito alla prevista
comunicazione di informazioni specifiche.
10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
in particolare, la durata e il valore delle varie fasi,
riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non
ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle
forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere
sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il
loro sviluppo."
Il riferimento all'articolo 106 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note al comma 680.
Note al Comma 684

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri ministri
puo' delegare i direttori dei ser-vizi di informazione per
la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione
all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche
per via telematica, nonche' all'intercettazione di
comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste
avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, quando siano ritenute in-dispensabili per
l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli
articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis.
2-bis. Fino al 31 gennaio 2023, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'
concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando
sussistano specifici e concreti elementi informativi che
rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di
prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data
comunicazione scritta al procuratore generale di cui al
comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo
226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive
comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato
tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello
svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica a
conclusione delle operazioni, secondo i termini e le
modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3
agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."

Note al Comma 685

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi
di produzione industriale e della lavorazione di selezione
e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa
all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di
ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello
di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da
imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti
realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che
acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo
la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta
differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti."
Note al Comma 688

Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nelle note al comma 7.
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note
al comma 7.
Il riferimento al testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle
note al comma 1.

Note al Comma 690
Si riporta l'allegato E alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia
ambientale:
Allegati alla Parte Quarta
Allegato E
1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % (percento)
in peso dei rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara'
incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con
recupero di energia;
entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il
55 %(percento) e fino all'80 %(percento) in peso dei
rifiuti di imballaggio; entro il 31 dicembre 2008 saranno
raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i
materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
60 % (percento) in peso per il vetro;
60 % (percento) in peso per la carta e il cartone;
50 % (percento) in peso per i metalli;
26% (percento) in peso per la plastica, tenuto
conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di
plastica;
35% (percento) in peso per il legno.
Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% (percento) in
peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato
entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per
quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti
nei rifiuti di imballaggio:
50% (percento) per la plastica;
25% (percento) per il legno;
70% (percento) per i metalli ferrosi;
50% (percento) per l'alluminio;
70% (percento) per il vetro;
75% (percento) per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% (percento) in
peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato;
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di
peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici
contenuti nei rifiuti di imballaggio:
55% (percento) per la plastica;
30% (percento) per il legno;
80% (percento) per i metalli ferrosi;
60% (percento) per l'alluminio;
75% (percento) per il vetro;
85% (percento) per la carta e il cartone.
Il calcolo del livello rettificato, di cui
all'articolo 219, comma 5-bis, e' effettuato come segue:
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi
a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31
dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media,
nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli
imballaggi, rispetto alla totalita' degli imballaggi per la
vendita immessi sul mercato;
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi
ai materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio
da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31
dicembre 2030, la medesima quota media nei tre anni
precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di
cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di
imballaggio, rispetto alla totalita' degli imballaggi per
la vendita, costituiti da tale materiale, immessi sul
mercato.
Non si tengono in considerazione piu' di cinque
punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del
corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio
di cui al presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed
entro il 31 dicembre 2030, nonche' di quelli relativi al
legno contenuto nei rifiuti di imballaggio da conseguire
entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030,
possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.
2) Criteri interpretativi per la definizione di
imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE
i) Sono considerati imballaggi gli articoli che
rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre
possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali
articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano
necessari per contenere, sostenere o preservare tale
prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli
elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o
eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli
progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e
destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a
condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi
accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti
integranti dello stesso. Gli elementi accessori
direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono
funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno
che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli
elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati
insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati
sono:
Esempi illustrativi per il criterio i).
Articoli considerati imballaggio.
Scatole per dolci.
Pellicola che ricopre le custodie di CD.
Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste
(contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte.
Rotoli, tubi e cilindri sui quali e' avvolto
materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di
alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri
che sono parti di macchinari di produzione e non sono
utilizzati per presentare un prodotto come un'unita' di
vendita.
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il
trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta
per tutta la sua durata di vita.
Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute
con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).
Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
Scatole di fiammiferi.
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e
materiali necessari per preservare la sterilita' del
prodotto).
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe',
cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di
vario tipo, esclusi gli estintori.
Articoli non considerati imballaggio.
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta
per tutta la sua durata di vita.
Cassette di attrezzi.
Bustine da te'.
Rivestimenti di cera dei formaggi.
Budelli per salsicce.
Grucce per indumenti (vendute separatamente).
Capsule per sistemi erogatori di caffe',
sacchetti di alluminio per caffe' e bustine di carta per
caffe' filtro che si gettano insieme al caffe' usato.
Cartucce per stampanti.
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute
insieme ai CD, DVD e alle videocassette).
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti
vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).
Bustine solubili per detersivi.
Lumini per tombe (contenitori per candele).
Macinini meccanici (integrati in recipienti
ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).
Esempi illustrativi per il criterio ii).
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad
essere riempiti nel punto vendita.
Sacchetti o borse di carta o di plastica.
Piatti e tazze monouso.
Pellicola retrattile.
Sacchetti per panini.
Fogli di alluminio.
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati
nelle lavanderie.
Articoli non considerati imballaggio.
Agitatori.
Posate monouso.
Carta da imballaggio (venduta separatamente).
Forme di carta per prodotti da forno (vendute
vuote).
Pizzi per torte venduti senza le torte.
Esempi illustrativi per il criterio iii).
Articoli considerati imballaggio.
Etichette fissate direttamente o apposte sul
prodotto.
Articoli considerati parti di imballaggio.
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante
della chiusura dei recipienti.
Etichette adesive apposte su un altro articolo di
imballaggio.
Graffette.
Fascette di plastica.
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante
della chiusura della confezione dei detersivi.
Macinini meccanici (integrati in recipienti non
ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe
contenente pepe).
Articoli non considerati imballaggio.
Etichette di identificazione a radiofrequenza
(RIFID).
Note al Comma 691
Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
"Art. 4-quinquies. Programma sperimentale
Mangiaplastica
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il fondo denominato "Programma sperimentale
Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni
per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7
milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,
euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno
2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in
plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai
relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro
7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021,
euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno
2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo
di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' per il
riparto del fondo.
2. A valere sulla dotazione del Programma
sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori,
ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino
ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno
per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."

Note al Comma 692

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifica-zioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno):
"Art. 2. Procedure di infrazione europee n.
2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure
di infrazione europee, gli interventi medesimi sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di
eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i
termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso
hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i
pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli
in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli
enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati
dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono ridotti alla meta'.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale
albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal
Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni
di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
Note al Comma 693


Il riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18 e' riportato nelle note al
comma 692.
Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 recante Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
Note al Comma 697

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116.

Note al Comma 698
Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 63 Autorita' di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui
all'articolo 64 e' istituita l'Autorita' di bacino
distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformita' agli
obiettivi della presente sezione e uniforma la propria
attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita'
e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di
bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni
previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di
bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze
delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di
indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino
distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la
conferenza istituzionale permanente, il segretario
generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica
operativa e il collegio dei revisori dei conti,
quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni,
di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le
province autonome il cui territorio e' interessato dal
distretto idrografico, sono individuate le unita' di
personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono
determinate le dotazioni organiche delle medesime
Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono,
altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1
sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla
conferenza istituzionale permanente partecipano i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre
membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della
conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione
dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di
intervento sulla base delle relazioni regionali sui
progressi realizzati nell'attuazione degli interventi
stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di
interventi non di competenza statale rispetto ai tempi
fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei
lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione
delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle
risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza
della conferenza istituzionale permanente, cui formula
proposte;
c) promuove la collaborazione tra le
amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del
coordinamento delle rispettive attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della
conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza
istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli
interventi programmati e attuati nonche' alle risorse
stanziate per le finalita' del Piano di bacino da parte
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque
agli interventi da attuare nell'ambito del distretto,
qualora abbiano attinenza con le finalita' del Piano
medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione
nel sito internet dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal
segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a
maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere
integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti
appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La
conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche
qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione,
alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse
idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le
Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita'
e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
nonche' del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e alla fitodepurazione."

Note al Comma 699

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533 e 534,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"533. Al fine di supportare Roma Capitale nelle
funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con
particolare riferimento alla riduzione del rischio
idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorita' di
bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e' autorizzata,
nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato un contingente di unita' di personale nel
limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018.
534. Al fine di consentire all'Autorita' di bacino
nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno,
all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale e del
fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per
far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo
63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per
l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei
servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la
previsione e la gestione delle piene e delle magre nonche'
per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione
organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi
attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul
territorio del distretto idrografico, e' assegnato uno
stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, cosi' ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorita' di
bacino distrettuale del fiume Po e 500.000 euro
all'Autorita' di distretto dell'Appennino meridionale."

Note al Comma 703
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi:
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente."
Note al Comma 707

Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 23 Messa all'asta delle quote
1. Tutte le quote che non sono oggetto di
assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e
10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse
nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono
collocate all'asta a norma del relativo regolamento
unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta
e' determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo
periodo, del presente articolo si intendono riferite, con
riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste
maturate ne-gli anni 2020 e 2021, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un
importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero
delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle
suddette annualita'. Fermo restando quanto previsto ai
commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei
proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di
1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni
di euro annui a partire dall'anno 2025, e' desti-nata, nel
limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di
politica industriale relative alla sostenibilita'
ambientale dei pro-cessi produttivi individuate con
delibera-zione del Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, di cui all'articolo 57- bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del
Piano per la transi-zione ecologica e per la sicurezza
energetica, di cui al comma 4 del medesimo arti colo 57-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento."
Note al Comma 708

Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
"Art. 29 Misure di sostegno transitorie a favore di
determinate industrie a elevata intensita' energetica
nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa dei costi indiretti
1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale», istituito con decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' alimentato secondo le
previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato e della
normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE)
2018/410. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per
l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e
previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di
sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei
costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto
serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine
di compensare tali costi, sono basate sui parametri di
riferimento nei due anni precedenti la data di
presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di
CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque
anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato
settore o sottosettore come il prodotto del consumo di
energia elettrica per unita' di produzione corrispondente
alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle
emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia
elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano
piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative
ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una
relazione nella quale si espongono i motivi per cui e'
stata superata la predetta soglia."
Il riferimento all'articolo 23, del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47 e' riportato nelle note al comma 707.
Note al comma 709
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti per la funzionalita' e
la sicurezza degli uffici e del personale all'estero
1. Per il potenziamento della protezione degli uffici
all'estero e del relativo personale e degli interventi a
tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai
medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate
e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti
dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e'
autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per
l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni
di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal
Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare.
2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'invio di militari
dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli
uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo
personale in servizio. Ai predetti militari si applica il
trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti
di organico, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere
anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del
secondo periodo."
Note al comma 710
Si riporta il testo degli articoli 143, 144, 171, 179 e
181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri), come modificato dalla presente legge:
"Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero
1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del
personale in servizio all'estero e' aumentata, per le
necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione
al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate
e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo
144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie
stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato
secondo il disposto del primo comma, sono aumentati,
rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono
irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di
diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il personale in servizio nelle residenze di cui
all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce,
nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie
obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello
di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del
Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie
comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo
possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro
mesi."
"Art. 144. Residenze disagiate
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le residenze da
considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di
clima, tenendo anche conto della notevole distanza
dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di
clima. Con le modalita' di cui al primo periodo possono
essere individuate residenze particolarmente disagiate
caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita'.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente
in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono
rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente
ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui
quote di pensione sono calcolate con il sistema
contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le
maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di
trattamenti pensionistici.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze
particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo
due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per
particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata."
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati
statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento al costo dei servizi.
Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficolta'
di copertura o situazioni di rischio e disagio, da
valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle
condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere,
alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di
isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra
cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il
personale percepisce una apposita maggiorazione
dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale
maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro
degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
commissione permanente di finanziamento, tenendo conto
delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio
adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non
puo' in alcun caso superare il 120 per cento
dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno
biennale.
6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio
all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
12 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono
essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro
degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per tener
conto della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189."
"Art. 179. Provvidenze scolastiche
1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia
figli a carico che frequentino nel Paese di servizio
regolari corsi di istruzione scolastica primaria o
secondaria e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese
scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino
al completamento dell'anno scolastico.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio
all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a
carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico
in una scuola secondaria straniera e' riconosciuto un
rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti
figli presso scuole straniere operanti in Italia, a
condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza
didattica di concludere il ciclo secondario di studi gia'
iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il
rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione
avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei
limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno
riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi,
all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in relazione
alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra'
comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle
spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente
articolo. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per
un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della
maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma
3, per ogni figlio a carico."
"Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18
mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente
disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a
carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente
dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.
1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo
comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del
presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al
medesimo comma spetta due volte l'anno.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
ritorno in sede.
2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non
spetta al personale in servizio in residenze non
classificate come disagiate o particolarmente disagiate
situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da
Roma.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto
usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui
al successivo titolo II, con esclusione delle spese di
trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il
pagamento delle spese relative alla classe immediatamente
superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata o
equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i
viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno
luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del
congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in
localita' diversa da quella di servizio del dipendente,
sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi
stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del
dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio."
Note al comma 712
Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46."
Note al comma 713
Il riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 452.
Note al comma 714
Si riporta la tabella 1 annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95,
(riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), come
modificata dalla presente legge:

Tabella 1
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1 (con efficacia dal 1° ottobre 2024)
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 716
Il riferimento al testo dell'articolo 152 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e'
riportato nelle note al comma 712.
Note al comma 717
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, (interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Scuola europea di Brindisi
1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo
previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia
al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione
delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza
della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro
577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del
primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Al fine di provvedere alla stipula-zione di
contratti a tempo determinato me-diante procedure
comparative indette per il personale docente e
amministrativo di ma-drelingua o esperto in relazione al
curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."
Note al comma 721
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici:
"Art. 8 Misure per la stabilita' del sistema
creditizio
1.-3. Omissis
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Omissis."
Note al comma 722
Il riferimento al testo del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e' riportato nelle note al comma 379.
Il riferimento al testo del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note al comma 626.
Note al comma 726
Il riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 452.
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 256.
Note al comma 729
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19
1.-13. Omissis
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche
con riferimento alle opere necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante
il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Omissis."
Note al comma 730
Il riferimento al testo dell'articolo 25 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 e' riportato nelle note al comma 671.
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge
23 novembre 2022, n. 179 (Misure urgenti in materia di
accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali
e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi
meteorologici):
"Art. 3. Misure a favore dei territori delle Marche
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
a partire dal giorno 15 settembre 2022
1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31
ottobre 2022, in parte del territorio delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte
settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla
provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a),
b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella
contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17
settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1
della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della Protezione civile, sentito il
Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con
altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle
medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di
cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi
dell'articolo 4."
Note al comma 732
Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito
il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale
fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno
2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.».
Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita',
ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato,
con le procedure, i termini e le modalita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le
assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del
2017 possono essere maturati anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni
diverse da quella che procede all'assunzione, purche'
comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma
restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75
del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo
determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al
periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non
continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una
quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili
nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti
enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi'
l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa
maturata presso i predetti enti con contratti di
somministrazione e lavoro.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta
giorni (171) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto presentano istanza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da
assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: «due unita' con funzioni di livello dirigenziali
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due unita'
con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui
una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico».
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'
aggiunto il seguente:
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa
delle attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti
in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si
debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o
concessionario comunica all'amministrazione il nominativo
del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del
soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita'
professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per
fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e
privato ed alle attivita' economiche e produttive,
relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che
nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno
interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
Commissario straordinario per la ricostruzione puo'
provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di
contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e
delle attivita' economiche e produttive, a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189
del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente
comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del
danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei
contributi gia' concessi con le modalita' del finanziamento
agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali
indennizzi per polizze assicurative stipulate per le
medesime finalita'.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali, corrispondente a quella
determinata ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi
provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari. Le previsioni per la
determinazione del contributo massimo concedibile ai
professionisti di cui al presente comma si applicano ai
progetti presentati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori
costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a
titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per
le finalita' di cui al presente comma, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»; b)
al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi»
e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al
comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di
euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021
e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole «dal
2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al
2022». Il Ministero dello sviluppo economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal
presente comma e le eventuali economie dei bandi
precedenti, puo' prevedere clausole di esclusione per le
imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui
all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50
del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non
hanno fruito in tutto o in parte dell'importo
dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai
bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione
dei flussi finanziari relativi alle attivita' di
ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari
incaricati delle attivita' di ricostruzione post eventi
sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di
cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante
apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei
pagamenti degli interventi in base al quale le
amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di
propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di
spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio
riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti
delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le
procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
Gli impegni pluriennali possono essere annualmente
rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni
competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli
stati di avanzamento dell'intervento comunicati al
Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati
dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana
Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021,
nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le
delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e
dell'11 giugno 2019.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31
dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021,
comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si
applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal
fine le risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo
periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine le risorse
delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono
incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione
degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa
economica dei territori colpiti, non sono soggetti a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione
esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo
periodo, altresi', non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della
disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura
delle apposite contabilita' speciali intestate ai
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, operanti in qualita' di commissari delegati,
secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento e' stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma
503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui
al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate
di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in
seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» e'
sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i
pagamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
agevolazioni di cui al primo periodo possono essere
prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i
titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro
il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia'
dichiarato.».
18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal
seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di
risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020,
limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021,
previa verifica della loro idoneita' ai fini della
sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali»."
Note al comma 733
Si riporta il testo dell'articoli 6, 14-bis e 18 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 6. Ambito di applicazione e Commissari
straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati
"eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
Presidenti delle Giunte regionali competenti per
territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2021, il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16
agosto 2018 e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati
"Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e
omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti
dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' degli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394."
"Art. 14-bis. Disposizioni concernenti il personale
dei comuni
1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni della citta' metropolitana di Catania indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro
1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale
con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa
fronte con le risorse disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario
sono determinati i profili professionali e il numero
massimo delle unita' di personale che ciascun comune e'
autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1,
anche stipulando contratti a tempo parziale. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i
comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune
puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero di
unita' di personale anche superiore a quello di cui viene
autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse
finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con
il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non
superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in
caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale,
esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario
straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun
comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa."
"Art. 18. Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze
e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale
provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione
con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con
altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le
strutture di cui al presente articolo, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
 


b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
6, un incremento del 20 per cento della retribuzione
mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento
temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal
dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2
che provvede esclusivamente al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al
dirigente non spetta alcun compenso.
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2,
nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo
1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita
struttura, costituita all'interno dell'amministrazione
regionale, composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro
capite, di compensi al personale non dirigenziale della
struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di
quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa della medesima struttura, anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione o di rischio
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla data di
scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo
6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture
commissariali, diverse da quelle indicate nei commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro
60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro
30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della
provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8."
Note al comma 734
Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 17. Ambito di applicazione e Commissario
straordinario
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma
cessano gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici."
"Art. 18. Funzioni del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno
sede nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal
presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19."
Note al comma 735
Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 31. Struttura del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma
2 nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti,
nonche' ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19."
"Art. 32 Proroghe e sospensioni dei termini
1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le
parole «dell'imposta sul reddito delle societa'» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019»,
al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta
2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di
imposta 2020».
1-bis. Le autorita' di regolazione di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di
energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia
degli oneri generali di sistema che degli eventuali
consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per
la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del
minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel
limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso
all'esenzione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 17 la continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere
sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno
2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5
milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per
sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori
entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1,
commi 667 e 668.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e
dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «;
i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque
ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «della durata non
superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
comunque» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e
rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e
il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019
e 2020»;
c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono
sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»."
Il riferimento al testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e'
riportato nelle note al comma 734.
Si riporta il testo dell'articolo 30-ter, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
"Art. 30-ter. Assunzioni di personale addetto alla
ricostruzione di Ischia
1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici
amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di
Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati
dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono
autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel
limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di
lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176."
Note al comma 736
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini):
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2022.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle
attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli
eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive
per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al
31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive
di cui al comma 6 del presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri
si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del
predetto articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il
19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del
10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici
1. - 21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2022, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis."
Note al comma 737
Si riporta il testo degli articoli 20 e 26 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 20. Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi
nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli
atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a individuare i
contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del
patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione
effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente Capo, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle
spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione,
delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi
pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in
locali sgomberati dalle competenti autorita', per
l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per
l'allestimento di alloggi temporanei.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare
dall'articolo 50.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19."
"Art. 26. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi
individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni
effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma
1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione
degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
b) predisporre ed approvare, per gli edifici
scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin
dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, anche mediante
contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di
cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su
base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di
cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) predisporre e approvare un piano dei beni
culturali, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alle risorse disponibili;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti che
costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma
2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo
18, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare,
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in
detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini
della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo,
costituisce presupposto per l'applicazione della procedura
di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di
servizi e di forniture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione
dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque
operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di
operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe,
l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato
articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
4. La Regione Campania nonche' gli Enti locali della
medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati,
previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte del
Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
immobili di loro proprieta'.
5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti
delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta'
statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dal
Commissario straordinario e in coerenza con i piani di cui
al comma 2, i soggetti attuatori di cui all'articolo 27,
comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a
predisporre ed inviare i progetti degli interventi al
Commissario straordinario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione
dei progetti e per l'elaborazione degli atti di
pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i
soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono
procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli
operatori economici indicati all'articolo 46 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli
incarichi di cui al primo periodo e' consentito
esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' attuato mediante procedure
negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e
verifica della congruita' economica degli stessi, approva
definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di
concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche'
le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in
via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11."
Note al comma 738
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019. (12)
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."
Note al comma 739
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 990, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
"990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2022. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data di cui al periodo precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati."
Note al comma 740
Si riporta il testo degli articoli 2 e 50, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
"Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1,
comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l);
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un
piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III
livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra
citati indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard
definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei
Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti
agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di
particolare e comprovata esperienza in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione
sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza,
purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze
adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo
elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da
parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Commissario
straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a
valere sulle disponibilita' previste all'alinea della
presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione
e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario per importi fino a
40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per
importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate
previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il
criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le
modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate
ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della
progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di
cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi, con
l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento
dei risultati attesi. Restano ferme le attivita' che enti
locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle
opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle
Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il
monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al
fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di
aiuti di Stato."
"Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura anche in aree e unita' organizzative con
propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di
competenza. Al personale della struttura e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3
sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo
2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre
2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica,
puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in
materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni
di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di strutture e
personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse
gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni, ai fini
dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita'
istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo
svolgimento di ulteriori e specifiche attivita' di
controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il
Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari
si provvede con le risorse della contabilita' speciale di
cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
Note al comma 741
Il riferimento al testo dell'articolo 50 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e'
riportato nelle note al comma 740.
Note al comma 742
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 30. Legalita' e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di
missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta
da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche
finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e'
composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui
all'articolo 4, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda,
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto o in
data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto
nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore
del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti
all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie,
in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo
86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011, e' assolto mediante comunicazione al prefetto
responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136
del 2010, e' sempre competente all'applicazione delle
eventuali sanzioni il prefetto responsabile della
Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti
dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto di diritto e la Struttura dispone
l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa
disposizione si applica anche in caso di cessione di
azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
conseguire il trasferimento del contratto a soggetto
diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento
sono nulli relativamente al contratto di appalto per
affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190
del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della
legge n. 190 del 2012."
Note al comma 743
Il riferimento al testo degli articoli 2 e 50 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e'
riportato nelle note al comma 740.
Note al comma 744
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"362. In relazione agli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori
interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018
all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta
maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti
agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione
privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189;
b) e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di
350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di
euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei
territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' incrementata di 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di
ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 per venticinque anni."
Note al comma 745
Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2,
nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo,
al quarto, al quinto e al sesto anno immediatamente
successivi alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma
136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli
assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza
sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di applicare
l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119,
per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001
e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al
31 dicembre 2024, con oneri a carico del bilancio comunale.
Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese,
elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2023. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2024. Negli anni 2022 e 2023
gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare
l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione
del debito e possono accertare entrate per accensione di
prestiti per un importo non superiore a quello degli
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189."
Note al comma 746
Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 46 Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria,
delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di
cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana
ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca
di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi
sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,
possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore
della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per
gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese e ai professionisti che intraprendono una
nuova iniziativa economica all'interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che
svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non
avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per i sei anni successivi. Per i professionisti le
esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il
2022 e il 2023.
4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi
non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui al presente articolo che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al
comma 2, spettano alle imprese e ai professionisti che
hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di
cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel
periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 di 141,7
milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023, che costituisce limite annuale. Per i periodi
d'imposta dal 2019 al 2023, le agevolazioni sono concesse a
valere sulle risorse di cui al periodo precedente non
fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."
Note al comma 747
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle
note al comma 266.
Note al comma 748
Il riferimento al testo dell'articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e'
riportato nelle note al comma 746.
Note al comma 749
Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019. (12)
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."
"Art. 4 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato
dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e'
integrato da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000».
Note al comma 750
Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta
a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo
restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il
mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti
residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b);
c) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici,
ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli
accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o
titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare
coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla
fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
decreto.
1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016,
al fine di superare le difficolta' che si possono
verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo
delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi
causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del
codice civile, anche ai fini dell'applicazione della
normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla
Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi
1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2023, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.
7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi
dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili
demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni
di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si
trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei
territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del
presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili distrutti o
dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto,
qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far
data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non
si applicano qualora al momento dell'apertura della
successione l'immobile sia stato gia' riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di imposta di
successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di
imposta di registro o di bollo, relativamente alle
successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi
7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono
dovuti interessi.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del
citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la
Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese
dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria,
Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende
oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30
novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e versamenti
tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei
Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non
ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa
luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le
somme oggetto di sospensione previste dal decreto
ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e
10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro
il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a
un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata
anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo
puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei
limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso
pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non
versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la
cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a
ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del
ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun
apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero
secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016
e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di
febbraio 2018.
12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il
gettito dei tributi non versati per effetto delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la
ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio
provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita
anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per
l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla
distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei
contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso
procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di
cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del
versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione
entro il termine del 31 dicembre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15
gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di
euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017,
si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati
di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi
da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione
della posizione individuale maturata di cui all'articolo
11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare, secondo le
modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di
ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il
periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24
agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n.
212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi
sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al predetto fondo.»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2022. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2023. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di
formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine
alla dotazione e all'impiego da parte delle societa'
sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi,
adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
sospesa fino alla data del 30 giugno 2017."
Note al comma 751
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 997, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi,
nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale
od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea:
"Art. 17-ter Proroga di disposizioni in favore delle
popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal
sisma del 2016
1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie
individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui
all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle
minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4
milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati
del minor gettito derivante dall'applicazione del primo
periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale
delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del
comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole:
"31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: "31
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e'
inserita la seguente:
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016"."
Note al comma 752
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2023.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle
attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli
eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive
per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al
31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive
di cui al comma 6 del presente articolo».
 


8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri
si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del
predetto articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il
19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del
10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
Note al comma 753
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici
1. - 21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2023, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis."
Note al comma 755
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici
1. - 21. Omissis
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
Omissis."
Note al comma 756
Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Disposizioni urgenti
per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Proroga di termini
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo
del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza
negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi»;
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2024»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino
al 31 dicembre 2020.».
1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti
prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche
di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
31 dicembre 2023 per i titolari di utenze relative a
immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano
dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'
gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai
sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
non inferiore a centoventi mesi.
1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle
utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative
di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute
fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonche'
dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere
dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini fissati
dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento
degli importi dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore
delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel
rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de
minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno
subito come conseguenza diretta del sisma e previa
dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, secondo le modalita' procedimentali e
certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2
del presente articolo, pari complessivamente a 16,54
milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro
per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al comma 757
Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa
delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389,
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli
articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i
provvedimenti adottati ai sensi delle medesime
disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente
decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo
di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per
la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e
dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare
il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le
originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo
selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di
materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il
ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al
Comune da cui provengono tali materiali.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito
il commissario straordinario e fermo restando il limite
delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13,
aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in
particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di
conclusione del procedimento entro il termine di cui al
presente comma il commissario straordinario puo' aggiornare
comunque il piano, sentito il Presidente della regione
interessata.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli
edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti
disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile
segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui al presente articolo e' il Comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152
del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove
necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni applicative
gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai
sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.
393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si
intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante
annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4,
insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree
urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le
caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate
con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivita' di
trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi
preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a
prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui
si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato
produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente
articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato,
l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con
il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come
disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune
provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle
stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla
rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei
materiali.
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2023, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2023, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2023 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di
deposito siano da effettuare operazioni di trattamento
delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine
di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a
quindici giorni.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui
al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali
senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di
raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli
impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA)
territorialmente competenti.
10.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche
a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e'
attribuito il codice CER 17.06.05*(asterisco) e sono
gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma.
Tali materiali non possono essere movimentati, ma
perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico.
L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta
specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la
raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto,
sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,
mantiene la classificazione di rifiuto urbano non
pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le
modalita' di cui al presente articolo. Qualora il
rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso
il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto,
privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad
eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili,
dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la
classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice
CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a
successive operazioni di recupero e smaltimento. In
quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono
essere adibiti anche a deposito, in area separata ed
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica
che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta
separazione e cernita, siano private del materiale
contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e'
svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla
normativa vigente sia per il campionamento sia per la
valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle
sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli
interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di
asportare e smaltire correttamente tutto il materiale,
devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo
256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale
piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente,
che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita'
pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che
svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini
per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale
e le aziende unita' sanitaria locale territorialmente
competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei
lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento
indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, assicurano
la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Ad esclusione degli interventi che sono
ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di
concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli
relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo
smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle
risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza
soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.
13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per
la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di
altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono
gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2023, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei
materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale
il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del
comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al
comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di
individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui
al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti
materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1
di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al
comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro
utilizzo."
Note al comma 758
Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28-bis. Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei
rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad
operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli
208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla
data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D
alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli
organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per
cento, previa certificazione della regione relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai
sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero."
Note al comma 759
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
"986. Per gli anni 2019, 2021, 2022 e 2023, nel
limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini
dell'accertamento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo
del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo
articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita'
naturali."
Note al comma 760
Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13-ter. Disposizioni urgenti in materia di
gestione commissariale per la ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti
amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare
tramite le risorse del Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato ad avvalersi, con
decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31
dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i
contratti in essere, di un contingente massimo di otto
esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle
materie oggetto degli interventi, per un importo massimo
complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche utilizzando le modalita' di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo
di 2,5 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma,
mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
nel limite di 2,5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite
massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233."
Note al comma 761
Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito
il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale
fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno
2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.».
Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita',
ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato,
con le procedure, i termini e le modalita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le
assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del
2017 possono essere maturati anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni
diverse da quella che procede all'assunzione, purche'
comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma
restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75
del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo
determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al
periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non
continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una
quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili
nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti
enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi'
l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa
maturata presso i predetti enti con contratti di
somministrazione e lavoro.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento
delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: «due unita' con funzioni di livello dirigenziali
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due unita'
con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui
una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico».
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'
aggiunto il seguente:
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in
essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si
debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o
concessionario comunica all'amministrazione il nominativo
del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del
soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita'
professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare
fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed
alle attivita' economiche e produttive, relativamente agli
eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade
del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la
ricostruzione puo' provvedere, con ordinanza adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge,
alla concessione di contributi in favore dei soggetti
pubblici e privati e delle attivita' economiche e
produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I
contributi di cui al presente comma possono essere
riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente
subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi
con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi
dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per
polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali, corrispondente a quella
determinata ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi
provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari. Le previsioni per la
determinazione del contributo massimo concedibile ai
professionisti di cui al presente comma si applicano ai
progetti presentati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori
costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a
titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per
le finalita' di cui al presente comma, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»; b)
al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi»
e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al
comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di
euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021
e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole «dal
2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al
2022». Il Ministero dello sviluppo economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal
presente comma e le eventuali economie dei bandi
precedenti, puo' prevedere clausole di esclusione per le
imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui
all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50
del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non
hanno fruito in tutto o in parte dell'importo
dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai
bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione
dei flussi finanziari relativi alle attivita' di
ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari
incaricati delle attivita' di ricostruzione post eventi
sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di
cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante
apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei
pagamenti degli interventi in base al quale le
amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di
propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di
spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio
riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti
delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le
procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
Gli impegni pluriennali possono essere annualmente
rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni
competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli
stati di avanzamento dell'intervento comunicati al
Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati
dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana
Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021,
nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le
delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e
dell'11 giugno 2019.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma
38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31
dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021,
comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si
applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal
fine le risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo
periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
A tal fine le risorse delle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro
complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione
degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa
economica dei territori colpiti, non sono soggetti a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione
esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo
periodo, altresi', non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della
disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura
delle apposite contabilita' speciali intestate ai
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, operanti in qualita' di commissari delegati,
secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento e' stato
differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma
503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui
al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate
di pari importo per dieci anni sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in
seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» e'
sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i
pagamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
agevolazioni di cui al primo periodo possono essere
prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i
titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro
il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia'
dichiarato.».
18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal
seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di
risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020,
limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021,
previa verifica della loro idoneita' ai fini della
sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali»."
Note al comma 762
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012:
"Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
1.-6-bis. Omissis
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. A
seguito della mancata restituzione del finanziamento da
parte del beneficiario o di sentenza che dichiara
l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere
l'intervento della garanzia dello Stato producendo la
documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario:
"Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i
danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e'
riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il completamento della fase di ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2023. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016."
Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 3 e 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, recante
nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017:
"Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
1.-2. Omissis
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di
sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli
esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4
alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello
Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di
cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale
obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere,
fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di
euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione
del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 5. Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di
cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato
distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento
sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico
delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o
distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei
centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli
edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico
degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili
gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante
specifiche indicazioni dirette ad assicurare una
architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le relative procedure e modalita' di
attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i principi di cui
alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita'
produttive distrutti o che presentano danni gravi e
definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni,
su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse,
o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei
quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti
urbanistici attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente decreto, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle
spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in
locali sgomberati dalle competenti autorita', per
l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per
l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita'; allo scopo
di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica
e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle
attivita' agricole e zootecniche che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro.
2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi per gli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a
quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con
le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),
e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del
finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di
cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1,
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione stipulata con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'
delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti
agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura
un credito di imposta, fruibile esclusivamente in
compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di
rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale
gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le
modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il credito di imposta e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione
totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica
con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli
elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del
finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e
l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima
venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia'
anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al
credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I
contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato
o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del
debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e
dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del presente articolo, anche per garantire
uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano
nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17
giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da
autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in
relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e
delle risorse necessarie per gli interventi di cui al
presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
"Art. 19 Societa' pubbliche
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b).
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9
aprile 2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla
seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei
piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari
ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente
al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole
«quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti
titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole
«titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente
comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.
E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in
legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, si
considerano valide le richieste presentate dai titolari di
obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno
2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,
si interpreta nel senso che per enti si intendono i
soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di
natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione,
fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per
la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero."
Note al comma 764
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012):
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."
Note al comma 765
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
"Art. 3-bis. Disposizioni concernenti i comuni
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2016».
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122."
Note al comma 766
Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2023.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle
attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli
eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato
un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive
per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al
31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive
di cui al comma 6 del presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo
6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri
si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023,
nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle
contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il
19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del
10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
Note al comma 767
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'
ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,
Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San
Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono
procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo
avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato
di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 456, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
"1. - 455. Omissis
456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma
356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere
dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016
e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
Omissis."
Il riferimento al testo dell'articolo 57, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), e'
riportato nelle note al comma 761.
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 5 Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello
Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione della
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
"426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive
modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni,
nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato
alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita'
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni."
Note al comma 768
Si riporta il testo degli articoli 1 e 8, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."
"Art. 8 Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi
dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
successive modificazioni, e fermo che la mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle
ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al
predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino
all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30
novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e
della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici,
ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012,
le domande di iscrizione alle camere di commercio, le
denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di
iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento
delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti
sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni
danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, l'autorita' di
regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi'
le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed
introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli
eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, individuando anche le modalita' per la copertura
delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente
sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il
30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o
parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di
verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente.
3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano
anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici
del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e' dovuta
la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di
proprieta' dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11,
secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4, comma
5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le
occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.
3-bis Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili
ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati
operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012,
senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
 


5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data
del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal
sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio
tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli
adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al
lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai
sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini
dell'applicazione della normativa bancaria e delle
segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre
2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole
connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di
benessere animale, identificazione e registrazione degli
animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in
stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M. 31 gennaio 2002 e succ.
modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n.
193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti
a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti
al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi
acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi
fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano
dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli
stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle
disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del
Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del
18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
in materia di spandimenti dei liquami.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti
degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle
domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento
(CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo
Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75
del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto
all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli
obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n.
1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni
interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto
rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le
Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o
parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12
la comunicazione all'autorita' competente, prevista dai
sopracitati articoli, e' sostituita dal riconoscimento in
via amministrativa da parte dell'autorita' preposta della
sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
inadempienze l'Amministrazione competente attivera'
d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita' tra
l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino
al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e
bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
regionali.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari
relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti
comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di
Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire
l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31
dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di
acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione
sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in
scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati
che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di
residenza in detti territori per effetto degli eventi
sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e
le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal
pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate
alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai
titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi
sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa
dell'attivita' in immobili situati nel territorio della
provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle
confinanti, sono regolate dal codice civile."
Si riporta il testo dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-septies Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1.-42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'
ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,
Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San
Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono
procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo
avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato
di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Omissis."
Note al comma 770
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Contributo straordinario in favore del
Comune de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro
per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di
15 milioni di euro per l'anno 2025. Tale contributo, per
quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle
seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del
settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi
gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d)
esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e
manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori
entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per
le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie,
dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi
mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto
dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale
trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria
dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto
dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei
condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo
1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e'
ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei
condomini, i diritti di cui al citato quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a
coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e
le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo
e' sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici
civili privati di cui al periodo precedente esclude
l'applicazione dell'articolo 3».
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al
privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
immobili, affida, con i procedimenti in essere per la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
oneri».
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per
l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' destinato
un contributo pari a 1 milione di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono
trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i
singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli
effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro
per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, trasferito
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
contributo di 500.000 euro di cui al sesto periodo e'
riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi
straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle
predette risorse e i risultati conseguiti."
Note al comma 771
Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici):
"Art. 9-sexies. Deroghe alla disciplina recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni
dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo
determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di
euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle
disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il
rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa
in materia di contenimento della spesa complessiva di
personale."
Note al comma 772
Il riferimento al testo dell'articolo 57, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), e'
riportato nelle note al comma 761.
Note al comma 773
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 38, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 37. Omissis
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare
le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
Omissis."
Note al comma 774
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 448 e 449,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
"448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in
euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365
per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in
euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365
annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000
assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei
comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari
connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei
comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e'
ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta'
comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato,
variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo
di solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni
di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro
nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro
nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a
175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro
per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a
450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di
risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel
limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il
numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento
di un livello minimo che ciascun comune o bacino
territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da
garantire di cui al periodo precedente e' definito quale
numero dei posti dei predetti servizi educativi per
l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla
popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi,
ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo
del servizio privato. In considerazione delle risorse di
cui al primo periodo i comuni, in forma singola o
associata, garantiscono, secondo una progressione
differenziata per fascia demografica tenendo anche conto,
ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza,
il raggiungimento del livello essenziale della prestazione
attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022
l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune
o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con
il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di
una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a
quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano
raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di
servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino
al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo
garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso
il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per gli anni successivi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo
sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento
dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia
demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le
risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito
del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero
non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio
asili nido sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente trasporto disabili
della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228."
Note al comma 781
Si riporta il testo degli articoli 243 e 243-bis, comma
8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 243 Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi
a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,
sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli
asili nido;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto
della gestione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a)."
"Art. 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo. (983)
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."
Note al comma 782
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 555, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al
2025."
Note al comma 783
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 572 e 577,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
"572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567
e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio
2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili,
anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della
citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto
del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata
massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate
mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo
degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1
«Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale
in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita'
e della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente."
573.-576. Omissis
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui
al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai
fini della ripresa degli investimenti e del corretto
utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati
dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali, operante presso il Ministero dell'interno, con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure
di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
la Commissione individua le misure da assumere per
l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la
mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi
intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla
competente sezione regionale della Corte dei conti e
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
sospensione del contributo per le annualita' successive. La
prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata
con riferimento alla data del 31 dicembre 2022."
Note al comma 785
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
"Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni,
alle province e alle citta' metropolitane le risorse
necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali,
per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita
di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito
presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3
miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di
euro in favore di province e citta' metropolitane. Con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta'
ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalita'
di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di
cui al presente articolo sulla base degli effetti
dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle
minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese,
valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente,
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
individuati i criteri e le modalita' per la verifica a
consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti
finanziari tra comuni e tra province e citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante
apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio
2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere di
cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con
l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica,
monitoraggi presso Comuni, Province e Citta' metropolitane,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite
dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di
incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per
gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre", la parola: "contestuale" e' soppressa e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui
al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267
del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente
all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di
cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762
e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.
Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021"."
Note al comma 786
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 554, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"554. A decorrere dall'anno 2020, a titolo di ristoro
del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito
dell'introduzione della TASI di cui al comma 639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo
di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli
importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al
decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante
«Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo,
pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno
2019»."
Note al comma 787
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di
comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte possono
istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo,
sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito
e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le
presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento
dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la
media delle presenze turistiche del triennio 2017- 2019.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno (35) dell'anno successivo a
quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo,
secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori."
Note al comma 788
Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto
ordinario
1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta
precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da
adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al
gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7.
All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le
percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il
decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le
regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di
imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo, le
aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del
contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
"Art. 4 Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto
1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo
l'aliquota e' determinata con le modalita' previste
dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le con-dizioni di cui al presente
decreto legislativo le modalita' di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a
statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il
principio di territorialita'. Il principio di
territorialita' tiene conto del luogo di consumo,
identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene
la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo' essere identificato con quello del
domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di
immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentite la
Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure,
ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario
derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'."
"Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo sono soppressi tutti i trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il
ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni
a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e
permanenza e destinati all'esercizio delle competenze
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a
statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da
assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente
Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti
relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2023, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
sentita la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di
cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le
modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' che assicurano adeguate forme di copertura
finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."
"Art. 13 Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria,
nonche' della specifica cornice finanziaria dei settori
interessati relativa al finanziamento dei rispettivi
fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce
le modalita' di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1,
ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per
tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le
metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa
con la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con
riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la
ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa'
per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione
con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di
supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la
metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle
prestazioni che le regioni a statuto ordinario
effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata
al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica
alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla
Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42
del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla
base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il
Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato
al Documento di economia e finanza ai fini di consentire
l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di
servizio."
"Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove
ricorrano le condizioni di cui al presente decreto
legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso di
graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente
comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il
fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario."
Note al comma 789
Si riporta il testo dell'articolo 255, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 255 Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252,
comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione
provvede all'accertamento della massa attiva, costituita
dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in
quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se
necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo
Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo
straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e
prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni,
con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo
Stato, e' determinato sulla base di una rata di
ammortamento pari al contributo statale indicato al comma
4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una
quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa
spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per
lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da
2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per
lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a
19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a
lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e'
finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in
stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita'
residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei
contributi erariali per un importo inferiore ai limiti
massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su
richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale,
secondo parametri e modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi
per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del
rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la
Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero
dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed
organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione
e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del
presente articolo agli enti locali in stato di dissesto
finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si
applica il limite all'assunzione dei mutui di cui
all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere
integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto
a quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora
riscossi, totalmente o parzialmente, nonche'
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali
l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della
massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che
attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
da alienazioni di beni, l'organo straordinario di
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di
tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili
possono essere affidati incarichi a societa' di
intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni
ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo
straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di
beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la
contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il
mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti
ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo
204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di
liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e
strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il
pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e
dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente
locale puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione
non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme."
Note al comma 790
Si riporta il testo dell'articolo 53, del decreto-legge
14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia:
"Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento
finanziario dei comuni il cui deficit strutturale e'
imputabile alle caratteristiche socio-economiche della
collettivita' e del territorio e non a patologie
organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere il
piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione,
anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce
della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e
l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale
(IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200
milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento
delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate.
L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle
predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte
degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli
enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e
sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal
paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato
di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al
primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in
entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in
presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da
quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto legislativo, non si applica la
sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243."
Note al comma 791
Si riporta il testo degli articoli 116 e 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata."
"Art. 117
117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
maggio 2021, n. 108.
Note al comma 792
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 793
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 29-bis,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
"29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con
cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una
relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione
delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della
legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento
alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento
dello schema perequativo."
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni
in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province:
"Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a., la cui attivita', ai fini del
presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,
predispone le metodologie occorrenti alla individuazione
dei fabbisogni standard e ne determina i valori con
tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica
tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto
della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in
forma associata, considerando una quota di spesa per
abitante e tenendo conto della produttivita' e della
diversita' della spesa in relazione all'ampiezza
demografica, alle caratteristiche territoriali, con
particolare riferimento al livello di infrastrutturazione
del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli
21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei predetti diversi enti, al personale
impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualita'
dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase
applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti
e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni (13) dalla pubblicazione,
le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine
predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio
delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni
Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. si
avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per
la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della
lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione
dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,
per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse
si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."
Note al comma 794
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 795
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 796
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 3 Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente
prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive."
Note al comma 800
Si riporta il testo degli articoli 1 e 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.1 65, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
Note al comma 801
Il riferimento al testo dell'articolo 116 della
Costituzione e' riportato nelle note al comma 791.
Note al comma 802
Il riferimento al testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 452.
Note al comma 804
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica:
"Art. 10 Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Note al comma 805
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
"29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome."
 


Note al comma 806
Si riporta il testo dell'articolo 119 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti."
Note al comma 814
Il riferimento al testo dell'articolo 119 della
Costituzione della Repubblica italiana e' ripotato nelle
note al comma 806.
Note al comma 815
Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), come modificato dalla presente legge:
"Art. 40 Ulteriori disposizioni di sostegno alle
imprese
1. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 30 giugno 2023,
salva disdetta da parte dell'interessato.
1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato
riferite alla linea progettuale "Rifinanziamento e
ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" -
sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla
delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come
modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8
aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si
provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza
minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili,
come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro
700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso
cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare
massimo di euro 180 milioni."
Note al comma 816
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 322, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
"322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate
le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono
definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma
non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. Per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione
finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati
definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi
all'annualita' 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023
all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria
di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di
disporre anticipatamente la regolazione di piu'
annualita'."
Note al comma 817
Si riporta il testo del comma 64, dell'articolo 2, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Misure in materia di riscossione
Omissis
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63. Il presente
comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione
finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati
definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi
all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023
all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria
di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di
disporre anticipatamente la regolazione di piu'
annualita'."
Note al comma 818
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario:
"Art. 9 Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale
1. E' assicurato il riversamento diretto alle
regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9,
comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42
del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima
legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione
ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3."
Note al comma 819
Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1.-19. Omissis
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle
risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato
un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese
di investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
Omissis."
Note al comma 820
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 589, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"589. Al fine di consentire agli enti locali
l'adozione di iniziative per la promozione della legalita',
nonche' di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in
favore degli amministratori locali che hanno subito episodi
di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni
istituzionali esercitate, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione del fondo."
Note al comma 821
Si riporta il testo dell'articolo 11-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
"Art. 11-ter Ulteriori misure urgenti in materia di
regioni e province autonome
1. In considerazione del protrarsi del contesto
epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del
COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della
campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi
interventi:
a) per l'anno 2022, il termine previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno
2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011 e' prorogato al 31 maggio 2022;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (52), sono cosi'
modificati per l'anno 2022:
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli
enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15
luglio 2022;
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del
servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta
regionale entro il 15 settembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di
cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto
effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4».
3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa
del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica
per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo
111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario
rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata
alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che e'
corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per
ciascuna regione alla colonna "Ripartizione regionale della
quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato,
articolo 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della tabella
1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le regioni
a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per
le medesime finalita' e secondo le modalita' e procedure
previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022, ciascuna secondo
gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale
complessivo di 50 milioni di euro."
Note al comma 822
Il riferimento al testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' riportato nelle note
al comma 252
Note al comma 824
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e
dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di ulteriori
200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro
in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore
delle citta' metropolitane e delle province. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori
costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti
energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni
di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
del presente articolo, nonche' delle risorse di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie
private accreditate nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalita' richiamate
nel comma 3 del presente articolo, un contributo una
tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di
cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto
di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita
rendicontazione, da parte della struttura interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo
anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque
ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
6-bis. Le regioni e le province auto-nome di Trento e
di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita'
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono
utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese
correnti connesse con l'e-emergenza energetica in corso la
quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno
precedente dopo l'approvazione del rendi-conto della
gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta
regionale o provinciale, anche prima del giudizio di
parifica della se-zione regionale di controllo della Corte
dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da
parte del consiglio regionale o provinciale.
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applica in relazione alle risorse trasferite agli enti
locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai
medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai
consumi di energia elettrica e gas."
Note al comma 826
Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica:
"Art. 16-ter. Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e
provinciali
1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma
2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la
durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e'
effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per
l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel
biennio successivo alla data della prima nomina, il
segretario reclutato a seguito del corso-concorso di
formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di
cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi,
in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la
partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita'
telematiche, nell'ambito della programmazione
dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alle procedure di reclutamento in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo
corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5
del presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione
aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario di ruolo
in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti
vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni
previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni
convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente articolo, compresa la disciplina
della relativa fase transitoria, sono definite con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo
10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila."
Note al comma 827
Il riferimento al testo dell'articolo 16-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e'
riportato nelle note al comma 826.
Note al comma 828
Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose:
"Art. 3 -bis. Potenziamento amministrativo dei comuni
e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei
progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dai predetti
progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto
a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per
un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione, per la percentuale distinta per fascia
demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa
di personale derivante dall'applicazione del presente
comma, anche nel caso di applicazione del regime di
"scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con
specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite
ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze sono istituiti un posto di funzione
dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di
attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di
funzione dirigenziale di livello non generale per lo
svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e
presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e'
istituito un posto di funzione dirigenziale di livello
generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni
dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e
con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni
strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto
finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242,
243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come
ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da
effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta inoltrata dai comuni interessati.
4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai
commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni
previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio
2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle
professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il
comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di
collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti
e personale in possesso di alta specializzazione, da
destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel
limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a
carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale "Governance
e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre
2020. I contratti di cui al presente comma non danno in
alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli
dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato
dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita'
e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti
beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio
2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7
del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi
sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati
dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della
ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta'
di procedere direttamente alla selezione e alla
contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto
previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo
7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono
trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia
per la coesione territoriale provvede al periodico
monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal
personale.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta
assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti
di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: supporto all'elaborazione di studi di
fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori
livelli progettuali; analisi e predisposizione delle
attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi
del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la
valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni
italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a
valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei
lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e
finali previsti dal programma di finanziamento.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri
bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a
tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui
all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti
dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime
finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla
deliberazione della citata procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale."
Si riporta il testo dell'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 97 Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo
98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo
108, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo
108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e
di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e
ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in
relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non
abbia responsabili dei servizi;
c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei
quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale
nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni."
Note al comma 829
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo
Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai
sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi
sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione
dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare
alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la
liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti
sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati
fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai
procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto
delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei
disavanzi."
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
"Art. 3 Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici
Omissis.
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione
o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento
finanziario che determinano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali. In caso di estinzione
anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia
e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli
enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte
capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
"Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di
nuovo indebitamento, se non e' stato approvato dal
consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due
anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con
la legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo
se l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma
6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla
data del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere
nuovo debito fino a quando il limite non risulta
rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato."
Note al comma 831
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti articolano il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi
di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal
comune. Il limite di cui al primo periodo non si applica al
comune capoluogo della citta' metropolitana.
2. L'organizzazione e le funzioni delle
circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e
da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000
abitanti possono articolare il territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non
puo' essere inferiore a 30.000 abitanti.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite
dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Le modalita'
di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la
designazione dei componenti degli organi esecutivi sono
comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del
principio della parita' di accesso delle donne e degli
uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni
dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il
consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai
sensi della normativa statutaria."
Note al comma 832
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 953 e 954
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Aosta,» sono
inserite le seguenti: «Trieste, Ancona,».
954. Per le compensazioni degli oneri di servizio
pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di
Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali
e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente
all'esito della relativa gara di appalto europea espletata
secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono
stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione
Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di
cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2022."
Note al comma 833
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Note al comma 834
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 739, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in
tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal
1° gennaio 2023, la legge regionale 14novembre 2022, n.17,
recante istituzione dell'imposta locale immobiliare
autonoma (ILIA)."
Note al comma 835
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 772, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e all'imposta locale
immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre
2022, n. 17."
Note al comma 837
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 756 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, possono essere modificate o integrate le
fattispecie individuate con il decreto di cui al primo
periodo.
Omissis
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In
deroga all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre
2006, n.296, e al terzo periodo del presente comma, a
decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del
prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo,
in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al
presente comma, si applicano le aliquote di base previste
dai commi da 748 a 755."
Note al comma 838
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 818, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
Note al comma 839
Il riferimento al testo del comma 449 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle
note al comma 774.
Note al comma 840
Il riferimento al testo degli articoli 1, commi 953 e
955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' riportato
nelle note al comma 832.
Note al comma 843
Si riporta il testo degli articoli 81 e 97 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 81
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al
fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale."
"Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge."
Note al comma 849
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 1990, n. 239, S.O.
Note al comma 850
Il riferimento al testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 800.
Si riporta il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita'
e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."
"Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. - 5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al
dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del
lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione
di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il
comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto."
Note al comma 854
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 (coordinamento delle
indagini nei procedimenti per reati di criminalita'
organizzata), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Copertura finanziaria
1. Per le spese relative all'organizzazione, al
funzionamento degli uffici e servizi anche informatici
delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo, nonche' per quelle derivanti
dalla istituzione degli organismi specializzati
anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia e'
autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilita'
generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia
di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di
ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n.
259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, criteri, modalita' e procedimenti per
l'attuazione della spesa.
1-bis. La Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per
l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis
del co-dice di procedura penale, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie iscritte a legislazione vigente
nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e
penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello
stato di previsione del Ministero della giustizia, di una
dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023.
2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni
per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed
in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 e a regime si
provvede:
a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a
lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a
carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi:
cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal
1992;
cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;
cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal
1992;
cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno
degli anni 1992 e 1993;
cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno
degli anni 1992 e 1993;
b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a
lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante
riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del
detto stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei
capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti
raggruppamenti, secondo il codice economico, della
categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di
trasporto e accessori) con esclusione degli stati di
previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e
giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2.
(Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per
incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza),
4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4.
(Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni
pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10.
(Spese di pubblicita') non possono essere incrementate nel
corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli
esercizi successivi potranno essere incrementate in misura
non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di
relazione previsionale e programmatica.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
Note al comma 859
Si riporta il testo dell'articolo 67, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari):
"Art. 67. Finanziamento
1. Nello stato di previsione del Ministero della
giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi in materia di giustizia riparativa, con una
dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno
2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita
ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui
all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri
per la giustizia riparativa e per la prestazione dei
relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo
istituito ai sensi del presente comma.
2. Le Regioni e le Province autonome, le Citta'
metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle
Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e
competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse
disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al
finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilita' del fondo di cui
al comma 1, fermo restando il finanziamento degli
interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle
prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione
degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo
63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di
proporzionalita', dell'ammontare delle risorse proprie
annualmente impiegate dagli stessi enti per il
finanziamento dei programmi di giustizia riparativa,
opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza
nazionale di cui all'articolo 61.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro
4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27
settembre 2021, n. 134.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al comma 860
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 778, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
"778. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di
spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere
dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40
milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli
articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora
saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla
compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e
tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonche' al pagamento dei contributi previdenziali mediante
cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il
limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi,
aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli
avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta
di bollo e di registro."
Note al comma 861
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
giugno 2002, n. 139, S.O.
Note al comma 862
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1016, 1020,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
"1016. Il rimborso di cui al comma 1015 e' liquidato
in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello in
cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, e non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Omissis
1020. Per la finalita' dei commi da 1015 a 1019,
nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'
istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli
imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per
gli anni 2021 e 2022 ed euro 15milioni annui a decorrere
dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa
per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015."
Note al comma 864
Si riporta il testo degli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili."
"Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella
misura del 45 per cento."
Note al comma 870
Il riferimento al testo dell'articolo 21, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma
1.
Note al comma 871
Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176 recante misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica:
"Art. 15. Disposizioni finanziarie
1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di
lavoro a tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo
103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno
2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno
2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite
entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto
l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,
lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115
del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023,
453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e
72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate
all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una
quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500
milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla
vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo
5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8,
9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati
in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459
milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per
l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per
l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1
milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per
l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66
milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per
l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che
aumentano ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in
termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di
competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per
gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023,
513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029,
65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3
milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5,
comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario;
d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023,
e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5
milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per
l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023,
1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli
articoli 2 e 3;
g) mediante il ricorso all'indebitamento
autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei
deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di
approvazione della relazione presentata al Parlamento ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto
in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di
cui al comma 5, lettera g).
7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e 2022»,
inserire le seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le
lettere b) e c).
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario
2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
utilizzata una sola volta per le medesime risorse.».
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
Note al comma 872
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"2. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a
5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022 e' destinata all'assegno
universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi
sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo."
Note al comma 873
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle
note al comma 804.
Note al comma 874
Il riferimento al testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note al comma 804.
Note al comma 877
Si riporta il testo dell'articolo 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 22-bis Programmazione finanziaria e accordi tra
Ministeri
1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base
degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di
economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa
il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza."
Note al comma 880
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia):
"Art. 5 Spese ripetibili e non ripetibili
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le
indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il
compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il
processo
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennita' di
trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli
ausiliari del magistrato ad esclusione degli interpreti e
dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143
codice di procedura penale;
e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti
del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e
la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
medesime.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei
giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati
professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto
in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del
codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese
per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per
l'estero."
Note al comma 883
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche)
Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di
cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi
trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive."
Note al comma 884
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
"238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro
6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000
per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno
2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016,
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020, all'importo
di 7.309.900 euro per l'anno 2021, all'importo di
10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro
annui a decorrere dall'anno 2023."
Note al comma 885
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso
selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su
base regionale,» e le parole «sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al
corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
«Le prove scritte e la prova orale sono superate dai
candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione,
le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del
periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli
formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in
ruolo» (31).
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro
annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici.
2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a
dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24
novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (35)
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della
vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere dal 2024,
di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere
dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con
conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 2023 e
2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno
2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2024.
5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» e'
sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di
cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per
l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita' di
cui ai successivi commi»;
c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e
colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263
posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati
secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali
per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297», la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:
«marzo», le parole: «non puo' partecipare» sono sostituite
dalle seguenti: «non possono partecipare: », dopo le
parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le
seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato politico
attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti
per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui
all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori» e dopo le parole: «modalita' di svolgimento» sono
inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»;
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo
la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche
a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter»;
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono
avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria
a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico
2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria
della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari
a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a
euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107». (33)
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a),
pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni
in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione
degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di
stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono
previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
non vincitori."
Note al comma 886
Si riporta il testo dell'articolo 230-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 230-bis Disposizioni finalizzate al
reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni
scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai
dirigenti scolastici
1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre
2020, al fine di assicurare la funzionalita' della
strumentazione informatica anche nelle scuole
dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto
all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la
didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a
sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contingente di cui
al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni
scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di
ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti, in
tutto o in parte, a conferire, entro il limite di
autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli
incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di
cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima
fino al 31 dicembre 2024. Conseguentemente le assunzioni di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.
126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo
determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022, 2023 e
2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal
citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del
2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia'
erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la
dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da
destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi
regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun
caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di
cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale
"Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 265."
Note al comma 887
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie."
Note al comma 888
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale:
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo
ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57
anni di eta', fermi restando il requisito minimo di
anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23
agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di
sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta'
della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di
prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
la concessione dei benefici, la coerenza con il limite
delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito,
la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011,
350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della
funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c)
e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni."
Note al comma 889
Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 12
luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio
dell'Autorita' garante', posto alle dipendenze
dell'Autorita' garante. Il personale dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e' vincolato dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa
dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati
all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di
cui all'articolo 3 e per le attivita' connesse e
strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio
dell'Autorita' garante, sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposita missione e programma di spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e iscritto in apposita unita'
previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al
comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili."
Note al comma 890
Si riporta il testo dell'articolo 21, del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
"Art. 21
L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature
distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati
curano la esazione delle competenze di avvocato e di
procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte
le somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale,
predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura
dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni
e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e
degli enti pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo
per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita' di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all'altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari:
"Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura
generale dello Stato e delle avvocature degli enti
pubblici)
1. I compensi professionali corrisposti dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, agli avvocati dipendenti delle
amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del
raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma
dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma
ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero
delle spese legali a carico delle controparti, le somme
recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle
amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i
procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita'
stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione
collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei
limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette
somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero
delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per
cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati
e procuratori dello Stato secondo le previsioni
regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai
sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento e' destinato
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli
altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono
criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del
comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al
rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente
misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita'
negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di
assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da
operare ove possibile attraverso sistemi informatici,
secondo principi di parita' di trattamento e di
specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione
integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione
dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi
professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento
previsto, il quale non puo' superare il corrispondente
stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui
all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono
essere corrisposti compensi professionali in base alle
norme regolamentari o contrattuali delle relative
amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto.
Il suddetto stanziamento non puo' superare il
corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al
primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in
modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non
superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle
sentenze depositate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo
e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si
applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e
dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In assenza del
suddetto adeguamento, a decorrere dal 1ºgennaio 2015, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono
corrispondere compensi professionali agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il
personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di
finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,
nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13."
Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e' riportato nelle note al comma 331.
Note al comma 891
Il riferimento al testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 256.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante d disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni:
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad
esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle
seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di
cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato,
le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti
a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle
proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
le assunzioni a tempo indeterminato.";
 


b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo
determinato posti in essere in violazione del presente
articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni
del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono
sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella
stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b).
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. - 3-quater.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui
al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, relative
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
a favore di coloro che alla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio (39)
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando,
con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel
quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
"con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6
sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016 (33), gli enti territoriali che hanno vuoti
in organico relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno
e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (33).
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
9-bis.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
stesso personale nei limiti numerici e finanziari
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi
6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi
previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa
vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9,
anche con riferimento alle professionalita' del Servizio
sanitario nazionale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni
per il personale dedicato alla ricerca in sanita',
finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per
l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e
post laurea in possesso del personale precario nonche' per
il personale medico in servizio presso il pronto soccorso
delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di
prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono,
con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli
asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali,
le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel
rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari
che limitano per gli enti locali la spesa per il personale
e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche'
per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di
spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite
le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato."
Note al comma 894
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto legge
18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno
nel settore energetico e di finanza pubblica:
"Art. 9 Modifiche agli incentivi per
l'efficientamento energetico
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90
per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo
periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo
la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno
precedente quello di sostenimento della spesa, dal
contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto
legato da unione civile o convivente se presente nel suo
nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o
dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno
precedente quello di sostenimento della spesa si sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo
articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis
di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), non si applicano:
a) agli interventi per i quali, alla data del 25
novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo
119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in
caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore
condizione che la delibera assembleare che abbia approvato
l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data
antecedente al 25 novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data
del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per
l'acquisizione del titolo abilitativo.
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un
contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis
e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e
terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20
milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma e'
erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e
modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i
crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate
entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono
essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo
dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate
da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in
via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate,
rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio
dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica
del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della
eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della
legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita'
attuative della disposizione di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo
valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8
milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per
l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1
milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro
per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028,
118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni
di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno
2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8
milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15
e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
comma 1."
Il riferimento al testo dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e' riportato nelle note al comma 10.
Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2022, n. 270.
Il riferimento al testo dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nelle note al comma 34.
Si riporta il testo dell'articolo 1129 del codice
civile:
"Art. 1129. Nomina, revoca ed obblighi
dell'amministratore
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea
non vi provvede, la nomina di un amministratore e' fatta
dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu'
condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad
ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale,
o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la
denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui
ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i giorni e le
ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e
ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui
firmata.
L'assemblea puo' subordinare la nomina
dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una
polizza individuale di assicurazione per la responsabilita'
civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i
massimali della polizza se nel periodo del suo incarico
l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento
non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e
deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei
lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una
polizza di assicurazione per la responsabilita' civile
professionale generale per l'intera attivita' da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una
dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca
le condizioni previste dal periodo precedente per lo
specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso
comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa
l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei
recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso
al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita' e dei
recapiti, anche telefonici, della persona che svolge
funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
L'amministratore e' obbligato a far transitare le
somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,
nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico conto corrente, postale o
bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per
il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e'
tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo
possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e
ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori
compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato
dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la
riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il
credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo
63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e
si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea
convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine
alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata
in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista
per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal
regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta
dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso
di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi
irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto
disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente
articolo, i condomini, anche singolarmente, possono
chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la
violazione e revocare il mandato all'amministratore. In
caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun
condomino puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in
caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le
spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del
condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti
dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per
l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto
rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la
nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti
dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari
e amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di
cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalita' che possono generare
possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio
e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri
condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto,
alla cancellazione delle formalita' eseguite nei registri
immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per
la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver
omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente
esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo
1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei
dati di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria,
l'assemblea non puo' nominare nuovamente l'amministratore
revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della
nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente,
a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto a
titolo di compenso per l'attivita' svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX
del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di
alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o
recuperati da enti pubblici a totale partecipazione
pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni,
delle province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da
enti pubblici non economici o societa' private senza scopo
di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica."
Note al comma 896
Il riferimento al testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 256.
Note al comma 897
Il riferimento al testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note al comma 416.
Note al comma 898
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 19
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a
controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse
quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, e dai contratti
collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del
codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e
6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla
societa' della funzione sia stato trasferito anche il
personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano
ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.
9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al
personale dipendente di enti pubblici non economici, anche
per esigenze strettamente collegate all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposi-zioni di cui agli articoli
30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni
riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo
30, comma 1-quin-quies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente
articolo non possono eccedere la durata di un anno e,
comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31
dicembre 2026."
Note al comma 902
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti
in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale:
"Art. 18. Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una
dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000
di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno
2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di
euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e
122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le risorse iscritte sui bilanci delle
amministrazioni interessate, correlate alle funzioni
ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere
dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri responsabili, e portate ad
incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.
4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni
di bilancio."
Note al comma 903
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.
6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico- finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Azioni e altre partecipazioni ».

Note all'art. 3:
Note al Comma 3

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1.-8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
Omissis."
Note al Comma 4

Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies, comma
4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale:
"Art. 11-quinquies. Sostegno
all'internazionalizzazione dell'economia italiana
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «ad
eccezione di una quota» fino al termine del comma sono
soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni
altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio
di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di
mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il
50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a
250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al
comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti."
Note al Comma 5
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1.-9. Omissis
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis."
Note al Comma 6
Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 100,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle
note al comma 393 dell'articolo 1.
Note al Comma 7
Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella
parte corrente, un «fondo di riserva per le spese
obbligatorie» la cui dotazione e' determinata, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio."
"Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti,
nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa in conto capitale eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui
dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla
legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento."
Note al Comma 8
Il riferimento al testo dell'articolo 26 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma 7.
Note al Comma 9

Il riferimento al testo dell'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n.196 e' riportato nelle note al comma 7.
Note al Comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e
in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti
a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e'
annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo
complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata
svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza
3) Istituti di ricovero e cura di diritto
pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal
Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio."

Note al Comma 13

Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, recante disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza:
"Art. 9
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e'
iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al
triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per
l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire
170 miliardi per l'anno 1988.
2. La progettazione delle opere e dei lavori deve
tener conto, in sede di previsione dei costi di
realizzazione, dello sviluppo temporale del programma,
anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far
fronte alla revisione dei prezzi.
3. All'onere di cui al comma 1, derivante
dall'applicazione della presente legge negli anni 1986,
1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi
straordinari per le infrastrutture della Guardia di
finanza».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono
effettuati con decreti del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella
allegata tabella A e la dotazione del Fondo stesso e'
fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le
riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
Note al Comma 14
Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria."
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata
e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio
di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."

Note al Comma 15
Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali:
"Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui
al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al
presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi
agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali."
 
Art. 4
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Note all'art. 4:
Note al Comma 2

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
"Art. 1
1. La Societa' di promozione industriale (SPI),
previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."
 
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Note all'art. 5:
Note al comma 2
Il testo dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n.
149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183 e n. 150 recante disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficia 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
 
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.
 
Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
Note al Comma 2
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15, (Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
"Art. 5
Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto
del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato."
 
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.
 
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Note all'art. 9:
Note al Comma 3
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001(Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a
disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei
capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in
apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . L. 400.000.000
» 1452 . . . . . . . » 300.000.000
» 1459 . . . . . . . » 500.000.000
» 1469 . . . . . . . » 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella."
Note al Comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 562, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"562. Al fine della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della
criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la
spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2006."
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, (interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale):
"Art. 34 Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.
L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173
milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per
l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova
o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al
comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si
applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3
e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004."
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata
in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge
si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo»."
Note al Comma 5
Si riporta il testo degli articoli 5 e 14-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del
presente testo unico o che siano in possesso della proroga
del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis.1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o
revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
di altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel
territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, una proroga del visto, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, della proroga del visto, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato
o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e'
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."
"Art. 14-bis (Fondo rimpatri)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero
di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno."

Note al Comma 6
Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione
con le organizzazioni internazionali o intergovernative
esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di
rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove
egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,
dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di
cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale intenazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione."
Note al Comma 7

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1.-31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012:
"Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e
organizzative per la gestione dell'albo dei segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Note al Comma 9
Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 43. Trattamento economico
Il trattamento economico del personale della Polizia
di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di
accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per
legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,
le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni
di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente
di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di
terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore
di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo
direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312 (45).
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi
svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del
loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione
delle indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e
di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici
dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di
pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre
amministrazioni dello Stato che presta servizio
nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale
non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta
per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita'
speciale non compete al personale che beneficia
dell'indennita' di cui al terzo comma del presente
articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa."
Note al Comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"767. Il Ministero dell'interno pone in essere
processi di revisione e razionalizzazione della spesa per
la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza
della contrazione del fenomeno migratorio, nonche'
interventi per la riduzione del costo giornaliero per
l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione
dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
 
Art. 10
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2023, in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
Note al Comma 2
Il riferimento al testo degli articoli 803 e 937 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
e' riportato nelle note all'articolo 3.

Note al Comma 3
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 5

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
5 ottobre 2022, n. 181 (regolamento di amministrazione del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera):
"Art. 7 Custodia dei valori
1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito
e degli oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una
cassaforte munita di due serrature a congegni differenti,
le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario
delegato e dal fiduciario di cassa.
2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una
cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono
conservate dal titolare o da un suo delegato.
3. Il capo del servizio amministrativo propone le
misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare
del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile
a difetto dell'organizzazione di sicurezza.
4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo
eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di
prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi
provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di
qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto
corrente postale o bancario intestato all'ente,
distaccamento o reparto, senza limiti di valore.
5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della
cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della
gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o
bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti
responsabili.
6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in
conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono
accreditati."
 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 
Art. 13
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 103;
2) Marina n. 152;
3) Aeronautica n. 48;
4) Carabinieri n. 0.
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 40;
3) Aeronautica n. 49.
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 109;
2) Marina n. 54;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2023, come segue:
1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 318;
3) Aeronautica n. 288;
4) Carabinieri n. 120.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2023, come segue:
1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 309.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2023, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 185;
3) Aeronautica n. 125.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario 2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine.

Note all'art. 13:
Note al Comma 2
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 3
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 4
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 5
Il riferimento al testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Note al Comma 7
Si riporta il testo dell'articolo 613 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
Note al Comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 2195 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 2195-ter Sperimentazione di misure di
flessibilita' gestionale della spesa
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera
e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del
completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma
2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della
difesa puo' continuare a utilizzare le correnti modalita'
di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento
delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244
del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente
un piano di attuazione pluriennale delle misure da
adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la
quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle
misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa
del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti
dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 e'
sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di
finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati
all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche
mediante versamento all'entrata per la quota relativa al
primo anno del piano di attuazione."

Note al Comma 11
Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale militare transitato nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della difesa
1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel
ruolo del personale civile del Ministero della difesa,
annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
la retribuzione della produttivita' del personale civile
stesso un importo corrispondente alla quota media pro
capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque
denominati."
Note al Comma 12
Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90. (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
"Art. 7-ter. Fondi scorta
1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui
siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale,
ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono
essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati
fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili
nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle
strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di
tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante
anticipazione di risorse finanziarie in favore delle
predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze
di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi
regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e
previo accertamento della relativa legittimazione e delle
modalita' di copertura finanziaria per la successiva
imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della
partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione
avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita'
elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei
fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali
delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative
alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed
indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione,
tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa,
puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in
favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti
sono regolati in occasione della prima utile
somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai
propri regolamenti di organizzazione e contabilita'."
 
Art. 14
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 14:
Note al Comma 2

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
n. 146.
Note al Comma 3
Il riferimento al testo dell'articolo 24, della legge
11 febbraio 1992, n. 157 e' riportato nelle note al comma
449 dell'articolo 1.
Note al Comma 4
Si riporta il testo degli articoli 12 e 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono
attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati
all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n.
454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel
settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni
dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a
seguito del trasferimento del personale di ruolo
dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico,
giuridico e previdenziale del personale del comparto
ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti
incorporanti subentrano nella titolarita' fino alla loro
naturale scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) sono attribuite le attivita' a carattere
tecnico-operativo relative al coordinamento di cui
all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea per tutte le questioni
relative al FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei
confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi
alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9. - 13.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in
liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di
razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di
competenza nazionale nell'ambito della promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e
rendere piu' efficaci ed efficienti gli interventi a favore
della internazionalizzazione delle imprese agricole, le
funzioni, gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli
organismi collegiali operanti presso le pubbliche
amministrazioni, in regime di proroga ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte dagli organismi
stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici
delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.
Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli
osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, la Consulta nazionale per il servizio civile,
istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio
1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo
17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche'
il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21. - 22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24. - 38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41. - 48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi
«Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi
organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al
comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data
della soppressione assicura il controllo delle attivita'
del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla
chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al
comma 50 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al
patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma
60, verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al
comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data
della soppressione assicura il controllo delle attivita'
del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma
59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla
chiusura della gestione del commissario e le disponibilita'
liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione,
o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono
trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i
beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti
di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato
nello svolgimento delle attivita'; la societa' subentra
altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per
prestazioni professionali in essere alla data di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione
coatta amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in
servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono
sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31
maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste
dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della
differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base
dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla
violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per
cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono
constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle
entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari
effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689» (186).
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il
primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale
per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in
materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui
veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul
capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di
euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente
CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI
Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si
applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle
amministrazioni destinatarie del personale in mobilita'
sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale
medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il
comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001."
"Art. 23-quater Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab
s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,
l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge,
inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,
dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti:
«e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le
funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'»
sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle
entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al Comma 5
La legge 23 dicembre 1999, n. 499 (razionalizzazione
degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
Note al Comma 6

Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle
L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127,
nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica:
"Art. 4 Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
"Art. 3 Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente,
l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali
generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla
base di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente
eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria
attivita' in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 11
agosto 2014, n. 125 (disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
"Art. 24 Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici
1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione
delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni
di cui al presente comma puo' essere disposta la
corresponsione di anticipazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente."
Il riferimento al testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e' riportato nelle note al comma 703
dell'articolo 1.
 
Art. 15
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 631.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 15:
Note al Comma 4

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma."
 
Art. 16
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 16:
Note al Comma 2

Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e
in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti
a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e'
annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo
complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata
svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto
pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal
Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio."
 
Art. 17

Stato di previsione del Ministero del turismo

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
 
Art. 18

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.723.964.094, in euro 1.121.186.846.006 e in euro 1.124.538.264.703 in termini di competenza, nonche' in euro 1.203.435.534.734, in euro 1.128.614.124.780 e in euro 1.126.122.513.987 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.
 
Art. 19

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 20

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2022. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.
30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Note all'art. 20:
Note al Comma 4

Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1
del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva disciplina il
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con
le modalita' previste dal presente decreto (340). Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza (340). Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale,
i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater .
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195(Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2 Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
Note al Comma 6

Il riferimento al testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 e' riportato nelle note al comma 369
dell'articolo 1.
Note al Comma 7

Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
e' acquisito il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere
espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
La legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Note al Comma 8

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62.
Note al Comma 9

Si riporta il testo dell'articolo 70 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido)
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione delle bambine
e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni
ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge (205). L'onere complessivo non potra'
superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento
previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa
depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai
fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale
acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'
fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni
di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno
2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni."

Note al Comma 10
Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato al comma
4 dell'articolo 15.
Note al Comma 11

Il riferimento al testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riportato nelle note al comma 485 dell'articolo 1.
Note al Comma 12

Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza
attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni
centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i
relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni
pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o,
nel caso di spese a carattere permanente, di quelli
autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del
bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a
valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di
mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento
e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si
intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il
contributo direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario
secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero
competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle
opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in
formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente
all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11."

Note al Comma 13

Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario:
"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti
territoriali
Omissis.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in
modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di
ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno,
ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo
dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. - 12-octies. Omissis"
Note al Comma 14

Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 40, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1.-39. Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis."
Note al Comma 15

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281 e 282,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005):
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE."

Note al Comma 16
Sui riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 46 Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica
1. - 5. Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (157), in ambiti
di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con
Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento
all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con
riferimento agli anni 2015 e seguenti. Per gli anni
2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario,
di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni
di euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato.
Omissis."
Note al Comma 17

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2 Disposizioni diverse
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo
periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015,
predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri
quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
di parte di essi, anche in condivisione con altre
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta'
degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in
locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento
ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per
cento in termini di spesa per locazioni passive e non
inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati
negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione
della disposizione di cui al primo periodo i presidi
territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al
soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio."
Note al Comma 18

Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
"Art. 3.
Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili
esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978,
un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente
comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti."

Note al Comma 20

Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato al comma
4 dell'articolo 15.
Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 43 Trattamento economico.
Il trattamento economico del personale della Polizia
di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di
accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per
legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,
le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni
di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente
di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore
di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo
direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi
svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del
loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione
delle indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e
di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici
dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di
pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre
amministrazioni dello Stato che presta servizio
nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale
non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta
per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita'
speciale non compete al personale che beneficia
dell'indennita' di cui al terzo comma del presente
articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa."
Note al Comma 21

Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191e' riportato al comma 4
dell'articolo 15.

Note al Comma 23

Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e
nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4,
sono realizzati attraverso le misure del presente articolo
interventi sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3
per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma
2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di
cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale
di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le
Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio
interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano
il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti
incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o
pregiudizievole alla loro conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma
2, sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al
fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento
dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure
organizzative e comportamentali degli occupanti volte a
ridurre il consumo energetico, che le pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed
applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1
e qualora le risorse dedicate ad assicurare il
conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il
finanziamento di interventi di miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli immobili
ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali
programmi consentono la cumulabilita' delle relative
risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri
strumenti di promozione, fino alla copertura integrale
della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di
efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al
presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e
GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le
modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il
monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto
previsto dal comma 6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino
a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del
Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali."

Note al Comma 24

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213.
Note al Comma 25

Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124, (deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione
del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato
per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali»."
Note al Comma 27

I decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94
(disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244) e n. 95 (disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
Note al Comma 31

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di
euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432
milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro
per l'anno 2024."
Note al Comma 32

Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (codice dei contratti
pubblici):
"Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture."
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.