Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 6 dicembre 2022 |
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali spettabili, per il triennio 2022-2024, al personale della carriera prefettizia. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia»; Visto in particolare, l'art. 13, comma 1, del predetto decreto 4 maggio 2018, n. 66, a norma del quale «il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili»; Visto il medesimo art. 13, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale prevede che «il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio»; Visto l'art. 16, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale statuisce che il Ministero dell'interno invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale; Vista la nota prot. n. 0009725, del 24 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, le schede di rilevazione delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale al 31 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022, afferente all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Vista la nota del 10 ottobre 2022, prot. DFP 76127, del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia, aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull'ipotesi di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali; Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale in parola; Vista la sentenza del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, datata 12 gennaio 2021, nella causa iscritta al n. R.G. 23427/2020, in cui e' stato disposto che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative debba essere effettuata in rapporto al numero delle deleghe, applicando il criterio di proporzionalita' matematica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Decreta:
Art. 1
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti al personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, e' pari al numero di quattro, costituisce il massimo dei distacchi fruibili ed ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione. 2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022 ed e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021. 3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024, sono cosi' ripartiti: SI.N.PRE.F.: due distacchi sindacali; SNADIP-CISAL: due distacchi sindacali. 4. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 6 dicembre 2022
Il Ministro: Zangrillo |
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