Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2023 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022
Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia («TUB») e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE («MiFID2») e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR») e successive modificazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione, del 21 aprile 2021, per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilita', dei rischi di sostenibilita' e delle preferenze di sostenibilita' in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attivita' delle imprese di investimento;
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE («CRD4») e successive modificazioni;
Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE («IFD»);
Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 («IFR»);
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attivita' professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o delle attivita' che essa gestisce;
Visto il regolamento delegato 2021/2155 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualita' del credito dell'impresa di investimento in situazione di continuita' aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
Vista la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari («UCITS») e successive modificazioni, nonche' le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 («AIFMD») e successive modificazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione, del 21 aprile 2021, per quanto riguarda i rischi di sostenibilita' e i fattori di sostenibilita' di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari («SDFR»);
Visti gli orientamenti sulla governance interna dell'Autorita' Bancaria Europea del 22 novembre 2021, di attuazione della IFD (EBA/GL/2021/14);
Visti gli orientamenti su sane politiche di remunerazione dell'Autorita' Bancaria Europea del 22 novembre 2021, di attuazione della IFD (EBA/GL/2021/13);
Visti gli orientamenti sulla governance interna dell'Autorita' Bancaria Europea del 2 luglio 2021, di attuazione della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05);
Visti gli orientamenti congiunti dell'Autorita' Bancaria Europea e dell'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati sulla valutazione dell'idoneita' dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319);
Visti gli orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud dell'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati del 10 maggio 2021 (ESMA50-164-4285);
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'IFD e dell'IFR;
Visto il regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, adottato con provvedimento del 5 dicembre 2019;
Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 5 novembre 2019;
Visto il regolamento della Consob in materia di intermediari («Regolamento Intermediari»), adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina nazionale alla IFD e ai relativi atti delegati, nonche' alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione e agli orientamenti delle Autorita' europee di vigilanza in materia di governance interna, politiche di remunerazione, valutazione dell'idoneita' dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ed esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud;
Considerata l'opportunita' di assicurare, in relazione ad alcuni profili, un allineamento tra la disciplina applicabile alle SIM a seguito del recepimento della IFD e quella applicabile ai gestori;
Considerata altresi' l'opportunita' di intervenire sulla disciplina in materia di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti per fornire alcuni chiarimenti applicativi;
Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina di governance delle SIM e alla disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM e dei gestori;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione avente a oggetto le modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6 del TUF, pubblicato il 6 maggio 2022;
Sentita la Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;
Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF;

Emana
l'unito atto di modifica del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Governatore: Visco
 

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