Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2022
Procedura accesso Fondo opere indifferibili.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;
Visto in particolare l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-bis, 7-ter e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale e' istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»;
Visto, altresi', l'art. 29, commi 2 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate dal citato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili;
Visto il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 ai sensi del quale «Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
Tenuto conto che la dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, e' pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
Tenuto conto che il disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», gia' approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera 643) e in corso di esame al Senato della Repubblica (Atto Senato 442), ai commi 500 e 501 prevede la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che, pertanto, viene prudenzialmente accantonato;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 con il quale sono stati approvati gli allegati 1 e 2, contenenti gli elenchi degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti e per le quali si e' proceduto all'assegnazione delle risorse, nonche' l'allegato 3, che riporta i dati sintetici e l'ammontare complessivo delle risorse assegnate a ciascun ambito prioritario per complessivi 8.074.778.168,50 euro;
Tenuto conto che le risorse residue del Fondo che si rendono disponibili per essere destinate alla procedura prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, al termine della procedura di assegnazione, al netto del descritto accantonamento di 400 milioni di euro, sono pari a 325.221.831,50 euro;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura di assegnazione delle risorse del predetto Fondo ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
 
Art. 2

Requisiti di accesso

1. Alle risorse di cui all'art. 1 accedono le stazioni appaltanti titolari di CUP relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o del PNC, che abbiano proceduto, nel periodo 18 maggio 2022 - 31 dicembre 2022, alla pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero all'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilita' tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver provveduto a far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2022, al netto delle disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, con risorse finanziarie proprie o con risorse finanziarie dell'ente locale.
 
Art. 3

Termini, contenuti e modalita' di presentazione
delle domande e delle istanze

1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 2, ai fini dell'assegnazione delle risorse residue disponibili del Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande di accesso dal quinto giorno al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. La domanda di accesso al Fondo deve contenere i seguenti elementi:
a) per gli interventi relativi al PNRR e con riguardo alle singole linee di intervento:
i. gli estremi della missione/componente che finanzia l'opera o l'investimento e la milestone o target al cui conseguimento concorre, con il relativo cronoprogramma finanziario;
ii. l'Amministrazione/Soggetto responsabile dell'attuazione;
iii. i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo, rilevabili sul sistema informatico Regis;
iv. lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis;
v. la data di avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera registrato sul sistema Regis, ovvero, se diversa, indicata dall'amministrazione in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
vi. l'importo del fabbisogno emergente dall'applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3 del decreto- legge n. 50 del 2022, nonche' delle risorse finanziarie proprie o delle risorse finanziarie dell'ente locale utilizzate per far fronte al medesimo fabbisogno e consentire l'avvio della procedura di affidamento nei termini di cui al precedente punto v.;
vii. l'entita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
viii. l'attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022;
ix. l'importo richiesto a valere sulle disponibilita' del Fondo e le annualita' di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026.
b) per gli interventi relativi al PNC:
i. il CUP;
ii. il cronoprogramma procedurale e finanziario;
iii. l'indicazione:
a. della data di avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, risultante dal cronoprogramma procedurale registrato sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero, se diversa, indicata dall'amministrazione in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
b. dell'ultimazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;
c. del finanziamento integrale con indicazione delle fonti finanziarie e dei relativi importi;
d. del fabbisogno emergente a seguito dell'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, nonche' delle risorse finanziarie proprie o delle risorse finanziarie dell'ente locale utilizzate per far fronte al medesimo fabbisogno e consentire l'avvio della procedura di affidamento nei termini di cui al precedente punto a);
iv. l'entita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
v. l'entita' del contributo finanziario richiesto a valere sulle risorse del Fondo con relativa indicazione delle annualita' nelle quali dovranno essere utilizzate;
vi. l'attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022;
3. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande e, entro e non oltre dieci giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, presentano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La presentazione delle domande e delle istanze di accesso al Fondo avviene mediante l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni fornite dal medesimo Dipartimento nell'Allegato «Guida operativa» al presente decreto.
 
Art. 4

Verifica delle istanze, procedura
di assegnazione delle risorse

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalita' indicate dall'art. 3, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2.
2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 3, comma 3, ferma la priorita' attribuita agli interventi degli enti locali anche se attuati da enti pubblici strumentali che siano titolari dei relativi CUP, con decreto del Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto:
a) della data di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili e di quelle eventualmente derivanti dalle rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31 dicembre 2022.
Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.
4. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
 
Art. 5

Procedura di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui all'art. 26, comma 7, lettera d) del decreto-legge n. 50/2022, secondo le modalita' di seguito specificate.
2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.
3. Per gli interventi PNC, le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita' del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 6

Richiamo al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022

1. Per tutte le disposizioni non espressamente richiamate si applica, per quanto compatibile, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1963

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Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili/