Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 4 gennaio 2023 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 958). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e n. 902 e n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre e n. 937 del 20 ottobre 2022, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Considerato che il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri per il prolungamento del contesto emergenziale in rassegna; Considerato altresi' che anche il personale delle regioni e delle province autonome direttamente impiegato nelle attivita' di protezione civile relative al contesto emergenziale in rassegna, in ragione del prolungato e gravoso impegno relativo al protrarsi dell'emergenza e allo strettamente correlato incremento di attivita', non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento; Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire l'operativita' del Servizio nazionale della protezione civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2022, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 16, comma 13, e di cui all'art. 27, commi 12, 13 e 14, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2023, fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori e ordinamenti, in deroga alle corrispondenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 al proprio personale, dirigenziale e non dirigenziale, nonche' a quello delle Agenzie regionali, direttamente impiegato nelle attivita' di protezione civile relative alla predetta gestione emergenziale, fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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