Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 12 ottobre 2022, n. 205
Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

e

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;
Vista l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;
Visti gli articoli 88, 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», relativo alle concessioni idroelettriche;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, recante «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare:
l'articolo 75, comma 3, che recita «Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche»;
l'articolo 114, comma 4, il quale prevede che «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati»;
l'articolo 117, comma 2-quater, che prevede la predisposizione, nell'ambito del piano di gestione, di un programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico avente l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico;
l'articolo 133, comma 7, che recita «Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione»;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131, concernente il «Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, comma 10;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 23, comma 8;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, recante «Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico di cui alla nota prot. 19393 del 20 settembre 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla nota prot. 450436 del 21 settembre 2022;
Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 25 maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 8383 del 27 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli sbarramenti che costituiscono opere di regolazione dei grandi laghi naturali prealpini, ferma restando la necessita' di garantire la funzionalita' degli scarichi.
4. Per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, il progetto di gestione dell'invaso puo' essere presentato in forma semplificata, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena funzionalita' degli organi di scarico.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse.
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del
regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584
(Misure urgenti in materia di dighe) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195.
- Si riportano gli articoli 88, 89 e 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli
interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e
standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati,
alla definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel
settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; alla valutazione degli
effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il
censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle
acque dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale
sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione
della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle
linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico
integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi
che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di
conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la
programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo
umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;
n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle
iniziative per la realizzazione delle opere e degli
interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina
generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi
idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto
disposto dall'art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico
anche volte a garantire omogeneita', a parita' di
condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione
di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei
criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico
previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate
dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita'
di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15,
comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19,
comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa
alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento
e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e
standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni di
salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la
difesa delle coste;
bb)
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le
funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono
esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.»
«Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione
delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate
all'art. 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area
demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale
litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo
alla applicazione del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese
tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni
di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua
riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra'
avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala
di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del
presente articolo che interessino piu' regioni sono
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di
programma per la definizione del bilancio idrico, le
funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente
articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le
regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti
il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo
sono esercitate in modo da garantire l'unitaria
considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino
idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e
suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni,
lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di
programma con i quali sono definite le appropriate
modalita', anche organizzative, di gestione.»
«Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai
sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n.
59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
- RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare
al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed
assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione,
anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la
composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra'
prevedersi adeguata rappresentanza regionale.»
- Si riporta l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica):
«Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1. Alla
scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
funzionamento. In caso di esecuzione da parte del
concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita'
della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o
comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione
della concessione secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al
valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai
periodi precedenti si applica la disciplina stabilita
dall'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di
cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione
del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati,
sulla base del comma 1-ter del presente articolo,
intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con
i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti
di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d):
a) ad operatori economici individuati attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato
nelle quali il socio privato e' scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure
di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al
comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e'
posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della
concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di
valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media
pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di
credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
degli intermediari finanziari che attestino che il
partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per
un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del
1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti
criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto
proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il
cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla
base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da
seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che
interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per
l'assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d'acqua in concessione.
1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo
parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto
della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui
al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento
della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di
recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1,
secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli
investimenti effettuati dal concessionario uscente,
definendo la durata della concessione, nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di
criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti
proposti, determinando le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario,
da destinare ai territori dei comuni interessati dalla
presenza delle opere e della derivazione compresi tra i
punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo
l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonche' i livelli minimi in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle
relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso
alle procedure previste dall'art. 183 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure
di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
e comunque in caso di mancata adozione delle leggi
regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio,
sulla base della disciplina regionale di cui al comma
1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma
1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni
concessori, in deroga all'art. 89, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito
al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le
competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002,
n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
canone, determinato con legge regionale, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione
ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al
precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi'
determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle
province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'
interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono
disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, per
almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e
categorie di utenti dei territori provinciali interessati
dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione
dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni
ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che
i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle
opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri
aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente
nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
di scadenza.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione,
il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
della regione, energia nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione
un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da
corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more
dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e
alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di
cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni
possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo
precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2.
3.
4.
5.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
articolo 16.
8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente
alla pubblicazione del relativo bando di indizione della
gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa'
per azioni a composizione mista pubblico-privata
partecipate nella misura complessiva minima del 30 per
cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
province individuate nel presente comma e/o da societa'
controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo
provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate
a condizioni immutate per un periodo di anni sette,
decorrenti dal termine della concessione quale risultante
dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La
partecipazione delle predette province nelle societa' a
composizione mista previste dal presente comma non puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis.
9. Le caratteristiche delle concessioni di
derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in
modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del
minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art. 88,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art.
89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da
emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli
articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo
decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli
specifici per la pianificazione regionale e di bacino
idrografico in materia di utilizzazione delle risorse
idriche ai fini energetici e le modalita' per una
articolata programmazione energetica di settore a livello
regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione
conferita alle regioni si applicano criteri, termini e
procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'
dall'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14
novembre 1995, n. 481.
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
11.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
abrogati.».
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Commissione europea 22
dicembre 2000, n. L 327.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del
progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo
40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto
degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto
legislativo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
novembre 2004, n. 269.
- Si riportano gli articoli 75, 114, 117 e 133 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 75 (Competenze). - 1. Nelle materie
disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso
spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia
igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le
funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle
competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto
delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di
accertata inattivita' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,
pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente
oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il
Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente,
nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli
oneri economici connessi all'attivita' di sostituzione sono
a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di
ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente
necessita' e le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonche'
quanto disposto dall'art. 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare previa intesa con
la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati
alla parte terza del presente decreto per adeguarli a
sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si
provvede alla modifica degli allegati alla parte terza del
presente decreto per dare attuazione alle direttive che
saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui
queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite
dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto
previsto dall'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione
delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque e
trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e
marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) i dati conoscitivi e le
informazioni relative all'attuazione della parte terza del
presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora a livello
nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale
dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le
trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso
decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le
regioni sono tenute a trasmettere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i
provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni
all'Unione europea o in ragione degli obblighi
internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di
tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza
del presente decreto in particolare in sede di
elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela
di cui all'art. 121.
7. Le regioni provvedono affinche' gli obiettivi di
qualita' di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi
programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici
ricadenti nei bacini idrografici internazionali in
attuazione di accordi tra gli Stati membri interessati,
avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da
accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini
della Comunita' europea, lo Stato e le regioni esercitano
le proprie competenze adoperandosi per instaurare un
coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al
fine di realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza
del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche
attraverso appositi accordi di programma con le competenti
autorita', concorrono alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche
al fine della loro utilizzazione irrigua, della
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
filodepurazione.».
«Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi'
eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico,
anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il
progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto. Per gli
invasi di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri
ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto
delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei
corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla
sua presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione.».
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi
dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio
condotta ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti
antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita'
competenti individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione
preventiva o di registrazione in base a norme generali e
vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre.
2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del
rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi
fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita'
di bacino, in concorso con gli altri enti competenti,
predispongono il programma di gestione dei sedimenti a
livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
gestionale e di programmazione di interventi relativo
all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi
di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli
obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'art. 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure
da finanziare per la mitigazione del dissesto
idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il
programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi
d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite
interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e
sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche
morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di
gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre componenti
seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala
spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato
morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria
evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita' di
trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo
di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini
di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro
miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il
rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le
pianure inondabili, evitando un'ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla
lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel
tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu'
appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso
il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata
valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un
orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
gli interventi da valutare deve essere data priorita' alle
misure, anche gestionali, per il ripristino della
continuita' idromorfologica longitudinale, laterale e
verticale, in particolare al ripristino del trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte
di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le
pianure inondabili e al ripristino di piu' ampi spazi di
mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione e
riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione
locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi
di artificializzazione del corso d'acqua devono essere
giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla
traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti
attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo,
rispetto ad altre alternative di intervento;
all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire
comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del
materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello
stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro
conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di
assetto del corridoio fluviale.
3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo
dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un
registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla
parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Il registro delle aree protette di cui al
comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico.».
«Art. 133 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque,
salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi
sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, commi 2 e
3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite
di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi
valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art.
101, comma 2, o quelli fissati dall'autorita' competente a
norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a
trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui
all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree
protette di cui alla vigente normativa, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di
acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno
da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione
di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione
amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati
adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da seicento euro a
tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al
di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'art.
29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico
senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107, comma
1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
effettui l'immersione in mare dei materiali indicati
all'art. 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga
l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso
articolo, senza autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino
all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art.
112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui
all'art. 170, comma 7, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto
dall'art. 127, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila
euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso,
sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o
non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico
progetto di gestione dell'impianto di cui all'art. 114,
comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima
dell'approvazione del progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di
trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui
all'art. 95, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
seimila euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione
e' ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata
dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera b),
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.».
- La direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6
novembre 2007, n. L 288.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131
(Regolamento recante i criteri tecnici per la
caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione,
individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)
per la modifica delle norme tecniche del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in
materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75,
comma 4, dello stesso decreto) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2008, n. 187.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77.
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288.
- Si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2,
lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi
tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro
trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione
concedente.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente,
sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica
l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione
degli investimenti gia' inclusi in tariffa.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia'
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,
dell'art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e il comma 4 dell'art. 21 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'art. 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'art. 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni, ovvero all'art. 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'art. 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e relative opere civili strettamente connesse
alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori
e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali
esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine
di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia
necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,
a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le
quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli
organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di
interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi
nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui
territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia
stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di
scarico e la conseguente necessita' e urgenza della
rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano
idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il
materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti
interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'art. 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e
ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8
del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari
o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di
ritenuta di cui all'art. 93, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica
nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di
derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i
relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le
disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi
alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche'
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'art. 2, commi 172 e 173, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata.».
- Si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'art. 24.
3. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 anche ai
fini della programmazione di cui all'art. 21, comma 3,
nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'art. 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita'
delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1,
lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali anche per lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35. Nel
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il
progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale,
tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati
grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento
di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla
possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato art. 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'art. 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'art. 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2014, n. 156.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39
(Regolamento recante i criteri per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori
d'impiego dell'acqua), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2015, n. 81.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (Disciplina
dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di
bacino distrettuali del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
2017, n. 27.

Note all'art. 1:
- Per gli articoli 114 e 77 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2000 si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure urgenti in materia di
dighe):
«Art. 1.1. La realizzazione di opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di
altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a
1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e'
soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita',
in particolare delle popolazioni e dei territori a valle
delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto
da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro
centottanta giorni dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
9.».
 
Allegato 1

(articolo 1, comma 4)

Progetto di gestione semplificato

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, e' possibile presentare un progetto di gestione semplificato contenente le informazioni di cui al presente allegato.
1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso e dei bacini allacciati afferenti all'invaso.
corografia generale del bacino idrografico d'interesse e degli eventuali bacini idrografici allacciati all'invaso;
dissesti di versante aventi rilievo per il progetto di gestione in esame;
presenza di invasi a monte di quello oggetto di studio lungo lo stesso corso d'acqua e descrizione delle possibili interazioni reciproche;
indicazioni delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
produzione solida annua del bacino in base ai rilievi batimetrici dell'invaso, interpretati tramite una caratterizzazione geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento;
regime idrologico allo sbarramento;
portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata;
serie storica dei volumi derivati e dei volumi invasati a passo giornaliero.
2. Caratterizzazione dell'invaso e dello sbarramento, degli organi di scarico e derivazione.
Descrizione, anagrafica e localizzazione geografica dello sbarramento e dell'invaso, corredata di elaborati in formato digitale per i dati grezzi acquisiti:
schema complessivo dell'impianto di cui il bacino e' parte funzionale;
riferimenti (nominativo, recapito, sede legale ecc..) del concessionario e del gestore se diverso;
nome del corso d'acqua sbarrato;
tipologia e caratteristiche dello sbarramento;
quote di minima e massima regolazione; planimetria, caratteristiche geometriche e sezioni della diga, caratteristiche geometriche e di funzionamento delle opere di scarico e di derivazione e, se presente, caratteristiche e ubicazione dell'avandiga;
volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di progetto;
curve quote/volumi di progetto dell'invaso;
caratteristiche geometriche dell'invaso: area, lunghezza e larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale alla quota di massima regolazione;
dati relativi alla concessione di derivazione (utilizzo, portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati).
3. Caratterizzazione dei sedimenti nell'invaso, del grado di interrimento e delle acque invasate.
Rilievi batimetrici dell'invaso e relativa analisi quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli elaborati in formato digitale.
Gli elaborati dovranno contenere i seguenti dati:
data di effettuazione dei rilievi;
condizioni di riferimento;
modalita' di esecuzione (strumentazione usata, metodi di post processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure);
tipo e scala di restituzione degli elaborati ottenuti dal rilevamento;
traccia della navigazione con indicazione punti di misura (per rilievo batimetrico) esplicitati nel sistema di riferimento utilizzato;
carta delle isoipse del fondale (carta batimetrica);
carta di confronto con precedenti batimetrie, se esistenti, con evidenziate le aree di deposito e di erosione;
DTM (Digital Terrain Model) dell'area rilevata;
localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di sedimento;
caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso secondo quanto previsto dall'Allegato 5, punto 2 (in assenza di specifiche tecniche da parte della regione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3);
descrizione delle pregresse attivita' operative di gestione dell'invaso;
indicazioni sullo stato ecologico e chimico dell'invaso secondo il Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico, se disponibili. Qualora il corpo idrico non sia oggetto di monitoraggio come corpo idrico lacustre, e' richiesta la caratterizzazione chimico-fisica della colonna d'acqua.
elenco delle specie ittiche presenti nell'invaso (nel caso di svasi consistenti).
Al fine di caratterizzare il grado di interrimento dell'invaso devono essere indicati/allegati:
volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio, il volume di invaso ed il volume utile di regolazione al momento della redazione del Progetto, confrontati con quelli originari e con precedenti rilievi, nonche' il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio ed andamento nel corso del suo esercizio;
planimetrie e relative sezioni basate su rilievi idonei a definire la morfometria del fondo dell'invaso;
valutazione dello stato di interrimento in prossimita' degli organi di scarico profondi, di derivazione e del paramento di monte della diga corredato di sezioni trasversali e longitudinali riportanti anche il profilo geometrico degli imbocchi in scala adeguata.
4. Caratterizzazione dei corpi idrici a valle.
La caratterizzazione riguarda i corpi idrici potenzialmente ricadenti nella cosiddetta «area di influenza»:
nomi dei corpi idrici a valle;
portata massima transitabile a valle ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» (c.d. «Direttiva Dighe»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014;
presenza di altri invasi a valle e individuazione delle possibili interazioni.
In caso sia necessario effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento la caratterizzazione riguarda anche il regime idrologico, la stima del trasposto solido a valle (se rilasci frequenti) e la caratterizzazione geomorfologica del corridoio fluviale.
5. Parte operativa
Il progetto di gestione semplificato, con riferimento alle sezioni precedenti, riporta i contenuti effettivamente applicabili al caso in esame, considerando che per gli invasi con interrimento trascurabile di norma non sono previste operazioni per la gestione dei sedimenti.
Il Progetto semplificato comprende comunque le informazioni di dettaglio relative alle operazioni di svaso per manutenzione ed ispezione ed alle operazioni a carattere sistematico e ripetitivo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e di cui all'allegato 3, lettere C) (Informazioni necessarie per le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento) ed E) (Piano delle comunicazioni).
 
Allegato 2
Criteri per la definizione della capacita' utile sostenibile ai sensi
dell'articolo 5

La regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, puo' stabilire il ripristino di una capacita' utile sostenibile inferiore alla capacita' utile originaria, a fronte della sussistenza di almeno uno dei criteri di valutazione sotto indicati, cui possono aggiungersi ulteriori elementi derivanti dalle particolari condizioni sito specifiche dell'invaso:
a. contesto geologico/geomorfologico e idrologico
significativo aumento del trasporto solido in ingresso al serbatoio, dovuto a mutate condizioni di uso del suolo o dissesti idrogeologici del bacino imbrifero rispetto alle condizioni assunte a base del progetto originario della diga per la stima del volume morto;
tasso accertato di interrimento medio annuo, tale da ridurre l'efficacia di pur frequenti interventi di sfangamento e sghiaiamento;
significativi fenomeni di instabilita' spondale verificatisi nel corso dell'esercizio dell'impianto che hanno generato accumuli di sedimenti nel serbatoio;
impianti di ritenuta che gia' dal periodo iniziale di esercizio si sono trasformati, a causa dell'interrimento, in impianti del tipo ad «acqua fluente» ovvero con perdita della funzione di regolazione dei volumi di deflusso;
riduzione del volume utile di regolazione non comportante, sulla base dell'aggiornamento delle valutazioni idrologiche e nell'orizzonte temporale di validita' del progetto, significative riduzioni delle portate e dei volumi necessari per l'uso concesso;
b. analisi tecnico/gestionali e sull'uso della risorsa idrica
assenza di previsioni di incremento del fabbisogno idrico nei piani e programmi adottati dalle amministrazioni competenti e di una specifica valutazione della attuabilita' del co-uso della risorsa per finalita' attualmente non previste dalla concessione, che motivino stabili diminuzioni delle necessita' d'uso della risorsa idrica rispetto alle previsioni di progetto tali da rendere sufficiente una capacita' utile inferiore a quella originaria;
criticita' derivanti dalle operazioni di recupero della capacita' utile originaria per interferenza con invasi artificiali a monte o a valle, valutate nell'ambito di una analisi complessiva del volume di sedimenti coinvolti;
c. aspetti di sicurezza dell'impianto di ritenuta
compatibilita' della capacita' utile sostenibile con la sicurezza dello sbarramento e degli scarichi, salvo l'approvazione tecnica da parte dell'amministrazione vigilante sulla sicurezza dell'invaso di eventuali interventi di miglioramento della sicurezza dell'impianto di ritenuta coerenti con la capacita' utile sostenibile determinata dalla regione;
d. aspetti ambientali
garanzia della tutela ambientale e dell'ecosistema per l'invaso e per i corpi idrici di valle conseguenti al parziale recupero della capacita' di invaso originaria;
caratteristiche chimico-fisiche e/o volume dei sedimenti da rimuovere tali da rendere ambientalmente preferibile il mantenimento degli stessi all'interno dell'invaso;
caratteristiche del sito e del territorio interessato dalle operazioni tali da rendere ambientalmente non sostenibile recuperare integralmente la capacita' di invaso.
 
Allegato 3

(articolo 3, comma 4)

CONTENUTI DEL PROGETTO E MODALITA' DI GESTIONE DELL'INVASO.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

(articolo 6, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

(articolo 6, comma 4)

Caratterizzazione dei sedimenti

1. Caratterizzazione dei sedimenti ai fini della tutela degli ambienti acquatici.
Al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio o dallo spostamento dei sedimenti, e' effettuata una caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso, di seguito denominata «caratterizzazione», oltre a quanto previsto dall'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La caratterizzazione dei sedimenti dell'invaso e' effettuata attraverso l'esecuzione di un piano di campionamento che consenta di rappresentare le caratteristiche di tutto il sedimento presente nell'invaso e le caratteristiche del sedimento presente a valle relativo all'area di influenza (nel caso di fluitazione) o del sito di destinazione (nel caso di spostamento del sedimento all'interno dei corpi idrici, a monte o valle dello sbarramento). Il piano prevede il prelievo di un numero adeguato di campioni (minimo dieci) raccolti in stazioni individuate sulla base della morfologia dell'invaso, della granulometria con preferenza per siti caratterizzati da granulometria fine, dell'estensione superficiale, del tasso di interrimento. Il piano di campionamento prevede, sia il prelievo di sedimenti superficiale sia, se necessario, l'esecuzione di carotaggi per consentire il prelievo del numero di campioni sufficienti e rappresentativi. In ogni caso la quantita' di campione prelevato assicura l'esecuzione di tutte le analisi richieste.
Il piano di campionamento prevede inoltre il prelievo di almeno tre campioni, in altrettanti punti localizzati nei corpi idrici interessati di valle. I sedimenti di valle sono analizzati mediante le stesse procedure di caratterizzazione definite per i sedimenti dell'invaso.
Il piano di caratterizzazione e' elaborato sulla base delle seguenti informazioni, e in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato 3:
caratterizzazione del bacino imbrifero sotteso ed allacciato;
ampiezza dei depositi da asportare, lunghezza dell'asse monte-valle e larghezza massima dell'invaso;
volume di sedimento presente nell'invaso, disposizione planimetrica e spessore dei depositi, ricavati da idonei rilievi.
Si riporta di seguito un'individuazione di massima dei criteri generali, da declinare sito specificamente per la caratterizzazione dei sedimenti da movimentare.
La caratterizzazione integrativa comprende:
caratterizzazione granulometrica dei sedimenti;
caratterizzazione fisico-chimica e chimica, da effettuare sulla frazione passante al vaglio <2 mm, che permetta la determinazione almeno dei seguenti parametri: contenuto d'acqua, Carbonio Organico Totale (TOC), pH, arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, piombo, nichel, IPA totali, azoto totale, fosforo totale. Il profilo analitico e' ampliato sulla base degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti di cui all'Allegato 1, Parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di selezionare i parametri sito specifici idonei in riferimento alle pressioni insistenti sul bacino sotteso all'invaso. A tal fine il gestore puo' concordare con la regione, preventivamente alla presentazione del progetto di gestione, il piano di caratterizzazione dei sedimenti;
caratterizzazione mediante test eco tossicologici, che includa almeno tre organismi appartenenti a livelli trofici ecologicamente diversi e a taxa filogeneticamente distanti. In via prioritaria si raccomanda l'utilizzo di organismi indicatori quali batteri, crostacei, molluschi, insetti, piante superiori, anellidi ed alghe. I criteri per la scelta dei test eco tossicologici sono descritti nel Manuale ISPRA 88/2013.
Per una corretta conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi, si segnalano le indicazioni contenute in APAT IRSA, 2003 Quaderno n. 29 (1)
Sulla base dei risultati delle analisi chimiche ed ecotossicologiche il gestore individua le modalita' operative per la gestione del sedimento tra le quali il rilascio dei sedimenti a valle dello sbarramento o il loro ricollocamento all'interno dei corpi idrici qualora compatibile con gli obiettivi fissati nei Piani di tutela delle acque e nel Piano di gestione dei bacini idrografici per i corpi idrici interessati. Tali modalita' sono riportate nel progetto di gestione.
Le analisi sono periodicamente aggiornate, con una frequenza adeguata e congruente con il tasso di interrimento dell'invaso e con le pressioni antropiche presenti nel bacino imbrifero sotteso e allacciato. La frequenza e le motivazioni alla base della stessa sono riportate nel progetto di gestione. La data di esecuzione delle analisi non antecede in ogni caso la data di presentazione del progetto di gestione per piu' di due anni e di ogni piano operativo. Tale orizzonte temporale puo' essere ampliato e concordato con la regione. Le motivazioni sono riportate nel progetto di gestione.
Nel caso di progetto di gestione redatto per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione di cui all'art. 4, comma 8, la caratterizzazione dei sedimenti puo' essere effettuata attraverso il prelievo e l'analisi di campioni di sedimento fine lungo l'alveo dell'asta fluviale a monte del punto in cui l'opera sara' realizzata.
2. Semplificazioni per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4.
Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, per i quali non siano previste ne' prevedibili operazioni di gestione dei sedimenti, e' possibile optare per una caratterizzazione semplificata.
In tali casi e' comunque richiesta una caratterizzazione chimico-fisica, chimica e granulometrica, seguendo le indicazioni riportate al punto 1 del presente allegato, su un numero di campioni non inferiore a tre.
__________

(1) APAT IRSA, 2003. Metodi analitici per le acque. Vol. 1, sezione
1030. Manuali e linee guida n. 29.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito «Progetto»;
b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;
c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua;
d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa;
e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana;
f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi;
g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;
h) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
i)«asportazione di materiale a bacino pieno»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;
m) «organo di scarico o di sicurezza»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
o) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali norme;
p) «concessionario»: il titolare o il richiedente della concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;
q) «gestore»: il concessionario o, se diverso, il soggetto incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;
r) «capacita' di invaso o volume di invaso»: il volume del serbatoio compreso fra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie (o, se diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come derivante dal piu' recente rilievo batimetrico o topografico;
s) «capacita' utile di invaso o volume utile di regolazione»: il volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata puo' essere derivata per l'utilizzazione prevista;
t) «capacita' utile sostenibile»: la capacita' o il volume inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione secondo i criteri e le modalita' di cui all'Allegato 2 e idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale e il corretto uso della risorsa idrica;
u) «capacita' o volume di invaso originari e capacita' o volume utile di regolazione originari»: la capacita' o i volumi di cui alle lettere r) e s) riferiti al progetto approvato di costruzione dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni assentite dello stesso;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;
z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la diga o traversa ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione»: il documento di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalita' di esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono attuazione.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- Per gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363:
«Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di
condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata
l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al
progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi
allo sbarramento durante la costruzione e il successivo
esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua
durante i lavori di costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le
modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per
l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della
fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei
materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali
questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia
nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso
laboratori specializzati, con indicazione del numero e
della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo
dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il
controllo del comportamento dello sharramento, con
indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre
nella struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del
richiedente la concessione o concessionario, e il controllo
dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con
i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del
richiedente la concessione o concessionario, e per le
segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine
di immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero
eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la
sicurezza dell'opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla
Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per
la firma da parte del richiedente la concessione o
concessionario e per il successivo perfezionamento
amministrativo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed
il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico,
idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.
 
Art. 3

Finalita' e contenuti del progetto

1. Il Progetto e' finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare:
a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacita' utile originaria dell'invaso o della capacita' utile sostenibile come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5;
b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
c) il mantenimento o il ripristino della continuita' del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
2. Il Progetto definisce, altresi', gli adempimenti da porre in essere durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, nonche':
a) le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse;
b) gli scenari per l'utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze:
1) garantire comunque tramite spurghi la funzionalita' degli scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento;
2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
3. Il Progetto, al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati, e' redatto in conformita' agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il Progetto tiene altresi' conto dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonche', ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contenuti del Progetto e le modalita' di gestione dell'invaso sono descritti nell'Allegato 3 e, per i casi previsti dall'articolo 1, comma 4, nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 121 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 12 (Piani di tutela delle acque). - 1. Il Piano
di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di
settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel
presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate
nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino,
nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante
appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le
province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i
piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite
le province e previa adozione delle eventuali misure di
salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' alle competenti Autorita' di
bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi
volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di
tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica
destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative
tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli
interventi e delle relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli
interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie
competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda
delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni
interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da
renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto e le misure previste al
fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.
119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del
Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la
conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli
atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2,
esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e'
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive
revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni
sei anni.».
- Per l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a
rischio). - 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di
bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'art.
65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto
idrogeologico (PAI), che contengano in particolare
l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all'art. 66, approvano altresi' piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base
delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani
straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree
a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65,
comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma
3, lettera d), del medesimo art. 65. In caso di inerzia da
parte delle Autorita' di bacino, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all'art. 57, comma 2, adotta gli atti
relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio
di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino
all'approvazione di detti piani. I piani straordinari
approvati possono essere integrati e modificati con le
stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare
con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 57, comma
2, tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle
Autorita' di bacino e dei piani straordinari di cui al
comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti,
anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti
idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico
nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e' connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose ed il patrimonio ambientale, con priorita' per le aree
ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la
realizzazione degli interventi possono essere adottate, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le
ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti
si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche'
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
regioni, delle Autorita' di bacino, del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del
Servizio geologico d'ltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la
maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu'
elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio
ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure
per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la
messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano
il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono
accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita'
produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli enti locali interessati,
predispongono, con criteri di priorita' connessi al livello
di rischio, un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine,
e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle
abitazioni private realizzate in conformita' alla normativa
urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono
attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai
sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene
acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita'
previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire
delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali
benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di
loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita'
naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la
loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.»
- Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49:
«Art. 7 (Piani di gestione del rischio di alluvioni).
- 1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di
seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti
della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la
prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le
previsioni di alluvione e il sistema di allertamento
nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino
idrografico o del sottobacino interessato. I piani di
gestione possono anche comprendere la promozione di
pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento
delle azioni di ritenzione delle acque, nonche'
l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
alluvionale.
2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono
definiti gli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e per
quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
riduzione delle potenziali conseguenze negative per la
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali,
attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non
strutturali e di azioni per la riduzione della
pericolosita'.
3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6:
a) le autorita' di bacino distrettuali di cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006
predispongono, secondo le modalita' e gli obiettivi
definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a
livello di distretto idrografico, per le zone di cui
all'art. 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi
dell'art. 11, comma 1. Detti piani sono predisposti
nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di
cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n.
152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione
gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino
in attuazione della normativa previgente;
b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche'
con il Dipartimento nazionale della protezione civile,
predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo
quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa al
sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale,
per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare
riferimento al governo delle piene.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni
comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
norma del comma 2, nonche' gli elementi indicati
all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto
di aspetti quali:
a) la portata della piena e l'estensione
dell'inondazione;
b) le vie di deflusso delle acque e le zone con
capacita' di espansione naturale delle piene;
c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte
terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) la gestione del suolo e delle acque;
e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo
del territorio;
f) l'uso del territorio;
g) la conservazione della natura;
h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
i) i costi e i benefici;
l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla
foce.
5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i
piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei
piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art.
67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
nonche' della normativa previgente e tengono conto degli
aspetti relativi alle attivita' di:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed
allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri
funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere
attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e
provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche
attraverso i piani di laminazione;
d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di
emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai
sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006 e della normativa previgente.
6. Gli enti territorialmente interessati si
conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui
al presente articolo:
a) rispettandone le prescrizioni nel settore
urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 65 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di
organi di protezione civile, per quanto di competenza, i
piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani
urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267.
7. I piani di gestione di cui al presente articolo
non includono misure che, per la loro portata e il loro
impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a
monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino
idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8.
8. I piani di gestione di cui al presente articolo,
sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015.
9. I piani di gestione di cui al presente articolo
non sono predisposti qualora vengano adottate le misure
transitorie di cui all'art. 11, comma 3.».
 
Art. 4

Procedure di approvazione del progetto

1. Il Progetto, gli eventuali piani operativi e i successivi aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore e approvati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Progetto e' approvato dalla regione, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Progetto approvato e' trasmesso dalla regione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'inserimento, anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
3. Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di piu' regioni, ovvero nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto interessino il territorio di piu' regioni, il Progetto e' approvato dalla regione competente al rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica alla quale l'invaso e' asservito, d'intesa con le regioni interessate.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 la regione verifica la conformita' del Progetto al Piano di gestione del distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni e, ove esistente, al Programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Successivamente all'approvazione del progetto, qualora le modalita' operative per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non siano tecnicamente definibili all'atto della presentazione del Progetto stesso, possono essere presentati dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, almeno sei mesi prima delle relative operazioni. In tal caso il Progetto comprende, comunque, oltre alla caratterizzazione, il programma generale e la tempistica delle operazioni finalizzate al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, la definizione di dettaglio delle operazioni previste a breve termine, di quelle a carattere sistematico e ripetitivo e di quelle relative agli svasi per manutenzione e ispezione. La regione, all'atto di approvazione del progetto, puo' in ogni caso prescrivere motivatamente la presentazione di piani operativi, con l'esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
6. Con l'approvazione del progetto e, se presentati, dei piani operativi, il gestore e' autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Gli eventuali piani operativi sono approvati con la medesima procedura prevista per l'approvazione del Progetto e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla regione meramente specificativi di operazioni gia' autorizzate con l'approvazione del progetto.
7. Il progetto e' aggiornato dal gestore con cadenza decennale dalla data di approvazione. La regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilita' delle operazioni di svaso, di sfangamento e sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, nonche' sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, puo' chiedere al gestore un aggiornamento del progetto, anche prima del termine previsto dal primo periodo del presente comma.
8. Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, il Progetto puo' essere aggiornato con una frequenza inferiore rispetto a quanto indicato dal comma 7 e comunque non oltre il termine di quindici anni dall'approvazione dello stesso, salvo manifestazione di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso.
9. Per gli sbarramenti che determinano invasi destinati esclusivamente alla laminazione delle piene, compresi quelli costituenti casse di espansione in linea, il piano di manutenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 43, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, puo' assumere anche le funzioni del progetto, con l'obiettivo di mantenere integra la capacita' di laminazione di progetto. A tali fini e per l'inserimento nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, il piano di manutenzione e' trasmesso dal gestore alla regione che puo' dettare prescrizioni anche di carattere ambientale. Nel caso in cui l'opera non sia corredata da un piano di manutenzione, permane l'obbligo di presentazione del progetto, redatto con i contenuti di cui alla lettera G) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Nel caso in cui il mantenimento o recupero della capacita' di laminazione debba essere attuato anche attraverso il rilascio dei sedimenti nei corpi idrici a valle dello sbarramento, la regione puo' chiedere al gestore la presentazione del progetto contenente anche le informazioni di cui alle lettere da A) a F) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Alle operazioni ordinarie di svaso in seguito ad eventi di piena nonche' di asportazione meccanica dei sedimenti a carattere ordinario, sistematico e ripetitivo di tali sbarramenti, non si applicano le disposizioni in tema di comunicazioni preventive di cui all'articolo 7, comma 2, salvo diverse prescrizioni specifiche dettate in sede di approvazione del piano di manutenzione o del progetto.
10. Per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione, il progetto e' presentato prima dell'autorizzazione all'esercizio, anche sperimentale o provvisorio, dell'impianto di ritenuta. A seguito della relativa approvazione il Progetto e' inserito nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
11. Copia del progetto approvato e' conservata presso la casa di guardia della diga o presso l'ufficio locale del gestore e resa disponibile alle autorita' preposte ai controlli.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- Per gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 24, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 5

Capacita' utile sostenibile

1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto idrografico, nel rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale definiti dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' stabilire il ripristino di una capacita' utile sostenibile entro il periodo di validita' del Progetto inferiore alla capacita' utile originaria, sulla base dei criteri indicati all'Allegato 2 al presente regolamento, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettivita' derivanti dal ripristino della capacita' utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacita' utile sostenibile.
2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per gli aspetti indicati all'Allegato 2 al presente regolamento. In caso di determinazione da parte della regione della capacita' utile sostenibile inferiore alla capacita' utile originaria, il gestore provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione del progetto e' subordinata alla redazione del piano e del cronoprogramma delle operazioni necessarie per il raggiungimento della capacita' utile sostenibile.
3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera il gestore da eventuali responsabilita' conseguenti all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di manutenzione dell'impianto di ritenuta.
4. Qualora sussistano i presupposti, la regione verifica, con la periodicita' prevista per l'aggiornamento del progetto o in caso di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso, il permanere delle condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e, se del caso, provvede alla rideterminazione della capacita' utile da mantenere o ripristinare.

Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Misure per la tutela della qualita' dei corpi idrici e per la
sicurezza in relazione alle attivita' di gestione degli invasi

1. Ai fini della definizione delle operazioni necessarie al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, nella redazione del Progetto il gestore dell'invaso tiene conto:
a) di differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle modalita' operative, delle quali sia valutata tanto l'efficacia quanto gli effetti ambientali, nonche' degli effetti sulle condizioni di pericolosita' e di rischio a valle dell'invaso. In particolare, sono da considerare le operazioni sistematiche di apertura degli scarichi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). E' inoltre sempre valutata la possibilita' di rilasciare o riutilizzare il sedimento a scopo di ripascimento dei corpi idrici a valle;
b) degli effetti «sito-specifici» sull'ecosistema dei corpi idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione.
2. Le regioni, per garantire il rispetto degli obiettivi di qualita' definiti nei piani di tutela delle acque e nei piani di gestione dei distretti idrografici, disciplinano le modalita' del monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Ai fini della definizione delle modalita' del monitoraggio le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4. Nell'ambito del procedimento di approvazione del Progetto o dei singoli piani operativi le regioni, in relazione alla specificita' dei corpi idrici interessati dalle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, stabiliscono, ove necessario:
a) prescrizioni inerenti alle tipologie di operazioni e alle modalita' operative di cui al comma 1;
b) prescrizioni inerenti alla tempistica delle operazioni;
c) ulteriori prescrizioni sulle modalita' del monitoraggio, sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;
d) le azioni da attuarsi, anche urgenti in corso di evento, in caso di superamento, involontario o per motivi eccezionali, dei valori fissati per parametri di riferimento delle operazioni;
e) ulteriori misure per mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse.
3. In assenza di disposizioni regionali, il gestore e' comunque tenuto ad applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 4 al presente regolamento.
4. Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio a valle o dallo spostamento dei sedimenti, le regioni disciplinano le modalita' di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso. Ai fini della definizione delle modalita' di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso le regioni possono applicare le disposizioni contenute nell'Allegato 5 al presente regolamento. La regione puo', inoltre, prescrivere nell'ambito dell'approvazione del Progetto, fornendo le relative specifiche tecniche, l'acquisizione di ulteriori elementi finalizzati alla corretta caratterizzazione dei sedimenti. Il gestore puo' concordare il piano di caratterizzazione dei sedimenti con la regione, prima della sua esecuzione. In assenza di disposizioni regionali, il gestore e' comunque tenuto ad applicare le disposizioni di cui all'Allegato 5 al presente regolamento.
5. Le regioni definiscono apposite intese con il gestore e gli altri soggetti interessati, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del Progetto, con particolare riguardo all'allocazione del materiale asportato e al suo riutilizzo, previa valutazione della sua idoneita' secondo quanto previsto dall'Allegato 5 al presente regolamento e dalla pertinente normativa in materia, nonche' previa valutazione della non alterazione del naturale processo di trasporto solido del corso d'acqua, prioritariamente per il miglioramento ambientale dei corpi idrici a valle.
6. Ai fini del suo aggiornamento, il Progetto tiene conto dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, lettera c), i cui dati sono resi disponibili all'Autorita' di bacino distrettuale.
7. Nell'ambito del progetto, il gestore ha l'obbligo di prevedere e di attuare tutte le operazioni di sfangamento e sghiaiamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento, la funzionalita' degli organi di scarico e di presa ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalita' per le quali e' stata concessa la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, nonche' ai contenuti di eventuali piani di laminazione approvati.
8. Con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Progetto definisce esclusivamente la possibilita' e le condizioni per l'utilizzo degli scarichi e l'eventuale monitoraggio post evento dei corpi idrici interessati, come specificato nell'Allegato 3, lettera C) al presente regolamento.
 
Art. 7

Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento,
sghiaiamento e comunicazioni

1. Le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli piani operativi, nonche' delle eventuali prescrizioni impartite dalla regione in fase di approvazione.
2. Almeno tre mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento il gestore ne da' comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, alla regione, all'Autorita' idraulica, all'Autorita' di bacino distrettuale e agli altri enti interessati, ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori dei siti designati ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e i gestori del servizio idrico integrato, nonche' agli altri soggetti individuati dalla regione in sede di approvazione del Progetto, fornendo il programma delle attivita' previste comprensivo della tempistica di dettaglio delle stesse.
3. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal Progetto e delle eventuali cautele da adottare sono pubblicati negli albi pretori dei comuni e delle province interessate e nei relativi siti internet istituzionali, nonche' pubblicati dal gestore, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.
4. A conclusione delle operazioni di cui al comma 1 e' presentato alla regione e all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento un rapporto tecnico contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i risultati dei monitoraggi di competenza del gestore. Tale rapporto, da presentarsi entro tre mesi dal termine del monitoraggio, puo' essere considerato quale aggiornamento del Progetto qualora il suo contenuto sia considerato esaustivo dalle amministrazioni di cui al primo periodo.
5. Sulla base del rapporto di cui al comma 4, la regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento puo' imporre ulteriori misure di mitigazione o riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto ovvero disporre la revisione del Progetto. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le facolta' di cui al presente comma sono esercitate dalla regione titolare del potere concessorio sulla derivazione di intesa con le altre regioni interessate.
6. La regione informa l'Autorita' di bacino distrettuale e, nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, le altre regioni interessate sui risultati del monitoraggio.

Note all'art. 7:
- La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Commissione europea 22 luglio 1992, n. L 206.
- La Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Commissione europea 26 gennaio
2010, n. L 20.
 
Art. 8

Coordinamento delle operazioni

1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti interessati, al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti secondo il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche', ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Qualora gli sbarramenti di cui al comma 1 appartengano al medesimo gestore, lo stesso assicura il coordinamento della parte operativa prevista nei Progetti dei vari impianti.
3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si svolgono o interessino il territorio di piu' regioni, la regione titolare del potere concessorio assicura la partecipazione delle altre regioni nelle procedure di cui all'articolo 4.

Note all'art. 8:
- Per gli articoli 117 e 121 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Manovre di sicurezza e prove di funzionamento
degli organi di scarico

1. Le previsioni del Progetto non trovano applicazione per le manovre necessarie a garantire:
a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena in coerenza con le procedure previste dai documenti di protezione civile, fermo restando per gli spurghi quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera b);
b) le manovre previste in applicazione dei piani di laminazione od atti equivalenti e comunque quelle per la regolazione delle portate in occasione di eventi di piena negli sbarramenti destinati alla laminazione delle piene;
c) la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumita' in fase di emergenza o effettuate per speciali motivi di pubblico interesse su disposizione dell'autorita' competente;
d) l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di cui al comma 1, lettera d), e' comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la durata e' limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica e idraulica degli organi di scarico, in particolare durante i periodi di magra del corpo idrico riconosciuti dall'amministrazione, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente emanate o comunicate dalle regioni;
b) le manovre di apertura sono effettuate in modo graduale evitando repentine modificazioni del regime idrologico, del trasporto solido e della qualita' delle acque e avendo cura che gli scarichi profondi siano preferibilmente sotto battente.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1363 del 1959:
«Art. 16 (Obblighi del richiedente la concessione o
concessionario). - Il richiedente la concessione o
concessionario della derivazione alla quale e' connesso lo
sbarramento e' obbligato alla completa e perfetta
manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi
accessi, nonche' ad assicurare la costante efficienza dei
meccanismi di manovra della presa e degli scarichi.
Di questi ultimi saranno eseguite manovre di
controllo alla presenza di un funzionario del competente
ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non
superiori a sei mesi.».
 
Art. 10

Istituzione del tavolo tecnico

1. E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente al fine di definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento e dei relativi allegati, nonche' di provvedere al monitoraggio della complessiva attuazione del regolamento per verificarne gli effetti sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della tutela delle risorse idriche.
2. Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante del Ministero della transizione ecologica, partecipano:
a) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 si riunisce, a cadenza almeno annuale, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, con verbalizzazione delle relative attivita'.
4. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 11

Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia,
abrogazioni e clausola di invarianza

1. I progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ancorche' non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004.
2. I progetti di cui al comma 1, nonche' quelli gia' approvati dalla regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sottoposti ad aggiornamento secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 ottobre 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli
Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3994

Note all'art. 11:
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 30 giugno 2004, si veda nelle note
alle premesse.