Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 dicembre 2022 |
Approvazione dello statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 3, comma 1, concernenti rispettivamente la trasformazione degli istituti in fondazioni e i relativi statuti; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 12 ottobre 2022, con il quale e' stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, relativamente all'Ospedale San Gerardo dei Tintori, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Monza - via Pergolesi n. 33, nella disciplina «pediatria»; Preso atto che con il suddetto decreto si e' proceduto, altresi', alla trasformazione dell'IRCCS Azienda socio sanitaria territoriale di Monza in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a seguito della volonta' manifestata in tal senso dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 5725 del 15 dicembre 2021; Considerato che, con la suddetta D.G.R. n. 5725 del 15 dicembre 2021, la Regione Lombardia ha approvato una bozza di statuto della costituenda Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Vista la deliberazione n. XI/7360 del 21 novembre 2022, con la quale la giunta della Regione Lombardia ha approvato, in via definitiva lo statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con sede legale in Monza - via Pergolesi n. 33; Ritenuto di condividere il testo definitivo dello statuto della predetta Fondazione, approvato dalla Regione Lombardia con la citata delibera di giunta;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, il testo definitivo dello statuto della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori», con sede legale in Monza - via Pergolesi n. 33, allegato al presente decreto, gia' approvato dalla giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. XI/7360 del 21 novembre 2022. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2022
Il Ministro: Schillaci |
| Allegato STATUTO Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Art. 1
Denominazione e sede
La Fondazione denominata «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori», con sede in Monza - via G.B. Pergolesi, 33, e' disciplinata dalle disposizioni di cui al presente statuto nonche' dall'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. La Fondazione ha natura pubblica, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. |
| Art. 2
Missione e finalita'
La Fondazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorita', nonche' negli ambiti disciplinari individuati in conformita' alla programmazione nazionale e regionale, si propone di costituire un centro di riferimento nazionale con caratteri di eccellenza nelle seguenti attivita': ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari; prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' con relativa assistenza sanitaria; alta formazione nell'ambito della sua specializzazione di riferimento. L'attivita' di ricerca ha finalita' pubbliche ed e' diretta sia a sviluppare conoscenze nell'ambito della biomedicina e della sanita' pubblica (cosiddetta ricerca «diretta») sia a raggiungere particolari e prioritari obiettivi, individuati dal Piano sanitario nazionale, mediante progetti specifici (cosiddetta ricerca «finalizzata»). Al fine di raggiungere tali finalita' e nello svolgimento delle attivita' come sopra individuate, la Fondazione si propone di: elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita' di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse; fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalita', il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea; sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica, previa preventiva autorizzazione di Regione Lombardia; assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata e idonea altresi' a tutelare, ferma restando la finalita' pubblica della ricerca, la proprieta' dei suoi risultati nonche' la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, enti e societa', aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati. La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potra', inoltre, svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attivita' strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non profit. |
| Art. 3
Strumenti
La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo puo' inoltre: a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprieta' o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, inclusi i fondatori portatori di interessi originari; b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione; c) acquisire da parte dello Stato, di Regione Lombardia e di altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attivita' istituzionali; d) partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione di societa' di capitali, nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo; f) svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalita', con riferimento particolare a quelle indicate negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003. |
| Art. 4
Organizzazione, attivita', adempimenti
La Fondazione svolge la sua attivita' sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione. La Fondazione informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed e' tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attivita' istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante centri di responsabilita' e di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali, secondo lo strumento del controllo di gestione. La Fondazione programma l'attivita' di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria nazionale disciplinata dall'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, secondo il procedimento per il finanziamento della stessa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213) e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' e dispersione dei finanziamenti. I volumi e le tipologie dell'attivita' assistenziale sono definiti mediante accordi con Regione Lombardia, da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in particolare, l'eccellenza delle sue prestazioni, la compresenza di altri IRCCS dedicati a particolari discipline di attivita' di ricerca ed assistenza, la risposta ai bisogni dell'utenza proveniente da altre regioni. La Fondazione puo' promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le universita', con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensita' di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'art. 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie piu' avanzate. La Fondazione si propone di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a enti, consorzi o societa' con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e la idoneita' con le modalita' ed alle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 288 del 13 ottobre 2003, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalita' pubblica della ricerca. All'interno della programmazione regionale e in integrazione con quanto svolto dalla Azienda sociosanitaria territoriale su cui insiste la Fondazione, potra' essere prevista, a complemento delle attivita' nelle aree di riconoscimento e nell'ottica di una continuita' dei percorsi di cura e di ricerca gia' in essere e in sviluppo, anche attivita' in sedi territoriali relativamente alle aree materno-infantile, psichiatria, dipendenze, neuropsichiatria infantile, cronicita' e a progetti innovativi in tema di continuita' delle cure e dell'assistenza. Rappresentando sulla scorta della forte integrazione clinica, assistenziale ed organizzativa, la naturale evoluzione della sperimentazione gestionale avviata nel 2005 tra ASST di Monza (con sede in Monza C.F. 09314290967), Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma (con sede in Monza C.F. 94600260155, di seguito, Fondazione MBBM) e Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus (con sede in Monza C.F. 95587550153, di seguito, Fondazione Tettamanti) chiamati ad operare in continuita' la propria attivita' sotto la nuova forma dell'IRCCS. Nella sua attivita' di assistenza sanitaria e di ricerca, la Fondazione sfruttera' al massimo e implementera' le sinergie presenti e future tra i tre soggetti da cui ha origine unitaria. In questa prospettiva, la Fondazione Tettamanti e la Fondazione MBBM, nella loro qualita' di portatori di interessi originari, concorrono alla valorizzazione degli asset della Fondazione in termini di know how, di progetti di ricerca e di personale formato e in possesso delle necessarie competenze, il tutto sulla base, dell'atto di definizione e formale impegno per l'avvio della Fondazione San Gerardo dei Tintori sottoscritto tra i tre soggetti, volto a far confluire in modo unitario all'interno della Fondazione le attivita' sanitarie e di ricerca a carattere scientifico nel rispetto e in applicazione delle regole del presente statuto. |
| Art. 5
Patrimonio e mezzi finanziari
La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilita' della medesima e specificatamente dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Monza Ospedale San Gerardo, C.F. 09314290967, esistenti alla data della sua trasformazione in Fondazione IRCCS. La Fondazione si finanzia inoltre tramite: a) i beni mobili ed immobili ed altre utilita' conferiti all'atto della trasformazione in Fondazione o conferiti anche successivamente dai fondatori, dai partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati; b) i contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri enti pubblici, anche territoriali; c) gli utili prodotti dall'attivita' svolta dagli enti e societa' costituiti e controllati dalla Fondazione, da destinare in via prioritaria alla ricerca e alla qualificazione del personale; d) i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di proprie attivita'; e) i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere accettati dal consiglio di amministrazione; f) i frutti e le rendite dei beni non direttamente utilizzati per le attivita' istituzionali. Entro novanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili. In caso di provvedimenti straordinari di finanziamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli del codice civile, la Fondazione potra', ove ne ricorrano i presupposti, attivare garanzie patrimoniali a favore dei soggetti finanziatori. La Fondazione, inoltre, si avvale degli apporti derivanti dai fondatori portatori di interessi originari. |
| Art. 6
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio chiusosi il precedente 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio puo' avvenire entro il 30 giugno. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati e compensati dal consiglio medesimo. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. |
| Art. 7
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si distinguono in: fondatori; partecipanti. Tutti i membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacita' professionali, le attivita' e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attivita' adottati dal consiglio di amministrazione e nelle forme e con le modalita' di volta in volta ritenute piu' idonee. Essi si impegnano altresi' a non svolgere in proprio attivita' che possano confliggere con gli interessi della Fondazione. |
| Art. 8
Fondatori
Sono fondatori, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero competente in materia di salute, Regione Lombardia, il Comune di Monza, dove si svolge l'attivita' della Fondazione, nonche' la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus C.F. 95587550153 e la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma Onlus C.F. 94600260155, nella loro qualifica di soggetti rappresentativi degli interessi originari. |
| Art. 9
Partecipanti
Il consiglio di amministrazione puo' attribuire la qualifica di partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonche' con il parere favorevole degli enti fondatori. Possono divenire partecipanti enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, e soggetti privati che, condividendo le finalita' della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, anche di particolare valore ideale o rilevanza sociale, purche' non siano in conflitto di interesse con la Fondazione medesima. Sia gli apporti patrimoniali che quelli patrimonialmente valutabili devono rappresentare in ogni caso un contributo economicamente rilevante e significativo in relazione al valore complessivo del patrimonio della Fondazione. I partecipanti, di comune accordo, potranno designare non piu' di un componente del consiglio di amministrazione. |
| Art. 10
Recesso ed esclusione dei partecipanti
La qualita' di partecipanti viene meno per recesso da parte degli stessi. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata e adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, puo' decidere l'esclusione di un partecipante per gravi motivi e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica. Puo' essere altresi' disposta l'esclusione ove venisse riscontrato un conflitto d'interessi fra l'attivita' svolta al di fuori della Fondazione e le finalita' e gli obiettivi di questa. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione puo' avere luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura a procedura di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. |
| Art. 11
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione: il consiglio di amministrazione; il presidente; il direttore generale; il direttore scientifico; il collegio sindacale. |
| Art. 12
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' composto da nove componenti cosi' designati: uno dal Ministro della salute; quattro dal Presidente di Regione Lombardia; uno dal sindaco del Comune di Monza; uno dalla Fondazione MBBM; uno dalla Fondazione Tettamanti; uno dai partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9. Ove non esistano i soggetti partecipanti la designazione e' fatta dal Presidente di Regione Lombardia. Il consiglio di amministrazione dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, salvo revoca per giusta causa, ed i componenti possono essere rinominati. La durata del consiglio di amministrazione e' stabilita dalla giunta regionale, all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno un consigliere, la nomina del membro mancante spettera' al soggetto che lo ha nominato, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica. Il consiglio di amministrazione della Fondazione puo' essere sciolto con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente di Regione Lombardia, quando: a) risultano gravi irregolarita' nella amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione. |
| Art. 13
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di controllo. In particolare, esso ha il compito di: a) nominare, su indicazione del Presidente di Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di salute, il presidente della Fondazione, scelto tra i componenti designati dal Presidente di Regione Lombardia, di cui all'art. 15 dello statuto. b) nominare, su indicazione del Presidente di Regione Lombardia, il direttore generale e il segretario secondo gli indirizzi regionali stabili con DGR n. 752/2018, di cui all'art. 16 dello statuto; c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico; d) adottare i regolamenti della Fondazione; e) approvare gli indirizzi strategici della Fondazione in sintonia con gli indirizzi generali della programmazione statale e regionale; f) approvare, su proposta del direttore generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attivita' e verificarne l'attuazione, fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 6; g) controllare e monitorare costantemente, di norma tramite il presidente e sulla base di apposite relazioni del direttore generale e del direttore scientifico, che l'attivita' di amministrazione e di gestione e di ricerca sia coerente con i programmi deliberati e sia adeguata al raggiungimento dei risultati prefissati; h) deliberare l'acquisizione di eredita', legati, donazioni ed altre liberalita' nonche' le modifiche patrimoniali; i) autorizzare il presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio; l) approvare, su proposta del direttore generale, il piano di organizzazione aziendale per dipartimenti e strutture complesse e adottare il piano delle assunzioni; m) approvare le convenzioni con le universita', su proposta del direttore generale, inerenti le scuole di specializzazione, nonche' le intese riguardanti collaborazioni istituzionali con le stesse; n) approvare le convenzioni con i fondatori portatori di interessi originari, le loro modifiche ed atti attuativi o esecutivi, risoluzioni e/o recessi ed ogni ulteriore decisione ad esse inerenti; o) deliberare il compenso del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio sindacale e di quelli esterni del comitato tecnico-scientifico, nonche' gli emolumenti del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario; p) approvare le modifiche statutarie; q) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente; r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto e in particolare per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica nella programmazione sanitaria di Regione Lombardia; s) costituire una commissione paritetica, coordinata dal direttore generale, fra la Fondazione e universita' con lo scopo di valutare e sviluppare tutte le aree di interesse comune; t) attribuire la qualifica di partecipante secondo quanto previsto dall'art. 9; u) deliberare le modalita' e le condizioni di partecipazione ad altri enti o societa', previa autorizzazione di Regione Lombardia. |
| Art. 14
Convocazione e quorum
Il consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o la necessita' e comunque almeno una volta ogni tre mesi, nonche' ad istanza di almeno un terzo dei membri fondatori. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso. Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore scientifico; possono altresi' partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso. Le riunioni possono essere anche svolte con sistemi di audio o video conferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita', purche': sia consentito al presidente di individuare con certezza i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, visionare, ricevere e trasmettere documenti; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonche' di visionare e ricevere documenti; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del consiglio di amministrazione allo scopo delegato dal presidente. In assenza di delega, la riunione sara' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta' tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Delle adunanze del consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione medesimo. Di norma il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per le approvazioni delle deliberazioni di cui all'art. 13, secondo paragrafo, lettera n) e' comunque necessario il voto favorevole di almeno uno tra i consiglieri nominati dai fondatori portatori di interessi originari. E' invece necessario la presenza di due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione qualora il consiglio debba deliberare in ordine a: la nomina del presidente e del direttore generale; l'attribuzione della qualifica di partecipante; l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto; la costituzione, lo scioglimento e le modalita' e condizioni della partecipazione ad altri enti e societa'; gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila). |
| Art. 15
Presidente
Il presidente della Fondazione e' nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del Presidente di Regione Lombardia, sentito il Ministro della salute. Al presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorita' amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare il presidente acquisisce dal direttore generale e dal direttore scientifico una relazione ai fini di cui all'art. 13, lettera g. In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Nelle materie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione il presidente puo' adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo consiglio nel corso della prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e' sostituito da un consigliere da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, dal consigliere piu' anziano di eta' tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi di uno staff formato da massimo quattro unita' del personale interno, previsto nel piano di organizzazione aziendale e la cui dotazione deve essere determinata nel piano delle assunzioni. Potra' inoltre avvalersi, d'intesa con il direttore generale, delle strutture organizzative della Fondazione. |
| Art. 16
Il direttore generale
Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del Presidente di Regione Lombardia individuato esclusivamente tra coloro che sono inseriti nella rosa regionale di cui al decreto legislativo n. 171/2016 e non possono ricoprire l'incarico per piu' di due mandati consecutivi nella medesima fondazione ed e' scelto fra persone estranee al consiglio stesso. Al direttore generale compete la gestione della Fondazione. Il direttore generale, in particolare: e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione, e determinati secondo gli indirizzi annualmente impartiti dalla Regione Lombardia; assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati; e' responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l'organizzazione, la gestione del personale e le relazioni sindacali; dispone il conferimento degli incarichi di responsabilita' dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di assunzione deliberati dal consiglio di amministrazione; assume la qualita' di datore di lavoro; e' titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa; ha un dovere di informazione nei confronti del consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche; risponde della attuazione di quanto il consiglio di amministrazione ritiene di affidargli. Il direttore generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata pari a quella prevista per il consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale e' stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle strutture sanitarie pubbliche lombarde. Il consiglio di amministrazione adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e dell'attivita' amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, anche con riferimento alla decadenza automatica dall'incarico ai sensi dell'art. 14 della legge Regione Lombardia n. 33/2009. Il direttore generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del consiglio di amministrazione successivo a quello che lo ha nominato; puo' essere confermato. Il direttore generale si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo e di un direttore sanitario da lui scelti tra coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e sanitario per le aziende sanitarie pubbliche e gli IRCCS di cui alla legge Regione Lombardia n. 33/2009. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non inferiore e non superiore a quella del direttore generale in carica che li ha nominati, ferme restando la disciplina e le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente di riferimento. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle strutture sanitarie pubbliche lombarde. |
| Art. 17
Direttore scientifico
Il direttore scientifico deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacita' scientifiche e manageriali; e' nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente di Regione Lombardia. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attivita' di ricerca scientifica della Fondazione e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del consiglio di amministrazione, la cui misura, in ogni caso, non puo' essere inferiore ai finanziamenti fatti dal Ministero competente in materia di sanita' e/o da altri enti pubblici e privati e destinati all'attivita' di ricerca della Fondazione. Il direttore scientifico esprime altresi' parere obbligatorio al direttore generale sulle determinazioni inerenti le attivita' cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico. Il direttore scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, della durata prevista nel decreto ministeriale di nomina, fatte salve le ipotesi di revoca. Il trattamento economico del direttore scientifico e' commisurato a quello del direttore generale. Il direttore scientifico partecipa di diritto al collegio di direzione ove istituito. |
| Art. 18
Collegio sindacale
Il collegio sindacale e' nominato dal direttore generale della Fondazione ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Presidente della giunta di Regione Lombardia. Il presidente del collegio viene eletto dai sindaci nella prima seduta. Tutti i membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. I membri del collegio restano in carica tre anni e sono confermabili. Il collegio sindacale e' organo di controllo della Fondazione. Esso in particolare: a) verifica l'amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) effettua periodiche verifiche di cassa. I componenti del collegio possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Gli emolumenti dei componenti il collegio sindacale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le strutture sanitarie pubbliche lombarde. |
| Art. 19
Comitato tecnico scientifico
Il consiglio di amministrazione nomina, su proposta del direttore scientifico, un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attivita' di ricerca. Il comitato e' presieduto dal direttore scientifico ed e' composto da 6 membri interni (3 medici, 2 biologi e 1 tecnico di laboratorio che operano presso la Fondazione di provata e internazionalmente riconosciuta competenza scientifica), da 3 esperti esterni, scelti in ambito universitario, e da 3 membri di nomina elettiva, 1 di cui uno non medico. I componenti del comitato, ad eccezione del direttore scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato tecnico-scientifico questo sara' sostituito da altro soggetto nominato dal consiglio di amministrazione per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica. I componenti del comitato cessano in ogni caso alla cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attivita' della Fondazione e formula al consiglio di amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione e, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere sanitario. |
| Art. 20
Provvedimenti sottoposti a controllo
1. Sono sottoposti al controllo di regione: a) il piano di organizzazione, i piani e i bilanci di previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di esercizio; b) le convenzioni con le universita' degli studi; c) programma annuale di alienazione del patrimonio (comma 9, art. 27, l.r. n. 33/2009) d) le modifiche statutarie. 2. Sono trasmesse alla Regione Lombardia, ai fini dell'approvazione, le deliberazioni concernenti i piani annuali per l'assunzione di personale. |
| Art. 21
Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni
La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilita' dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalita' istituzionali. In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verra' devoluto allo Stato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il Presidente di Regione Lombardia, agli altri istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico o fondazioni IRCCS con sede prevalente di attivita' in Lombardia. In assenza di questi, il residuo patrimonio sara' devoluto, con le stesse modalita', ad altri enti pubblici aventi sede in Lombardia, esclusivamente per finalita' di ricerca e di assistenza. Con il decreto di scioglimento del consiglio il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia, nomina un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. |
| Art. 22
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 contenente norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' di regione) e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanita'), inerenti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo di regione. |
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