Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 29 dicembre 2022 |
Ulteriori interventi di protezione civile finalizzati al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 955). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea gia' trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 5.176.824,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 1/2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 828 del 4 gennaio 2022, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; Vista la nota n. 12701 del 29 novembre 2022, con la quale il Soggetto responsabile, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 828 del 4 gennaio 2022, ha richiesto la proroga della contabilita' speciale n. 6209, aperta ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 21 febbraio 2019; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati; Acquisita l'intesa della Regione Puglia; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticita' indicata in premessa, la durata della contabilita' speciale n. 6209, aperta ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ed intestata al Soggetto responsabile ai sensi del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 828 del 4 gennaio 2022, e' prorogata fino al 14 novembre 2023. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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