Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2023 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DELIBERA 7 dicembre 2022 |
Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione. (Delibera n. 594/2022). |
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IL CONSIGLIO dell'Autorita' nazionale anticorruzione
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificato con la delibera n. 187 del 5 aprile 2022, con la quale e' stato istituito l'ufficio «attivita' consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza»; Visto il regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso approvato il 7 dicembre 2018; Visto il regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed il regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione approvati il 29 marzo 2017; Visto il regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari approvato il 29 marzo 2017; Visto le «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attivita' e il raccordo funzionale in attuazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione» adottate dal Consiglio il 20 maggio 2022; Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore costituisce una funzione strettamente connessa all'esercizio dei poteri di regolazione e di vigilanza spettanti all'Autorita', in quanto volta a fornire ad orientare l'attivita' alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalita' che le caratterizza; Considerato che occorre implementare le attivita' a supporto dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) attraverso la pianificazione di azioni continuative per la risoluzione di problematiche specifiche riferite alla definizione e all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione da parte degli enti e all'osservanza degli obblighi di trasparenza; Ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione di vigilanza collaborativa svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione;
E m a n a il seguente regolamento, che avra' efficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale: Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; d) «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente; f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012), di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi (decreto legislativo n. 39/2013); g) «ufficio competente», l'ufficio attivita' consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza; h) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; i) «vigilanza collaborativa», l'attivita' di supporto e controllo preventivo sugli atti svolta dall'Autorita' in favore degli enti e delle amministrazioni interessati finalizzata ad assicurare il rispetto della disciplina normativa in tema di anticorruzione e trasparenza; l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa aventi ad oggetto lo svolgimento delle attivita' di vigilanza collaborativa stipulati dall'Autorita' con le amministrazioni e gli enti interessati. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento e' adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Autorita' e si applica alle amministrazioni e agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012 e trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che rappresentino specifiche difficolta' nell'assolvimento degli obblighi di legge e nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Autorita'. |
| Art. 3
Finalita'
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 2 possono chiedere all'Autorita' di svolgere un'attivita' di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione, verificando se necessario la conformita' delle iniziative assunte alla disciplina di settore. 2. Resta fermo che l'ufficio competente collabora con le amministrazioni per risolvere questioni interpretative su cui l'Autorita' si e' gia' espressa con atti a carattere generale o delibere specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza con le modalita' previste dal «regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso» emanato in data 7 novembre 2018. |
| Art. 4
Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa
1. Possono essere oggetto di vigilanza collaborativa: a) la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO; b) il monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione adottate; c) il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e il sistema di pubblicazione di dati ulteriori; d) il monitoraggio sull'attivita' svolta dagli RPCT nelle materie di competenza dell'Autorita'. 2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di eventi di maladministration, il Consiglio puo' disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva e/o di supporto per l'efficace prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi. |
| Art. 5
Istanza di vigilanza collaborativa
1. La richiesta di vigilanza collaborativa e' presentata all'Autorita' con istanza, contenente le motivazioni specifiche della richiesta con l'espressa indicazione di uno o piu' dei presupposti di cui all'art. 4 nonche' le informazioni di dettaglio inerenti le difficolta' rilevate, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell'amministrazione o dell'ente di cui all'art. 2. 2. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento, ne dispone l'accoglimento. 3. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorita' nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti attuativi. |
| Art. 6
Protocollo di vigilanza
1. Le modalita' di svolgimento della vigilanza collaborativa con l'amministrazione o l'ente interessati sono definite in un protocollo di azione, predisposto, su indicazione del Presidente, dall'ufficio competente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione. 2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificita' degli interventi per cui e' richiesta la collaborazione. 3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita' in una specifica sezione suddivisa per annualita'. |
| Art. 7
Procedimento di vigilanza collaborativa
1. L'amministrazione o l'ente interessati definiscono con l'Autorita' le attivita' che saranno oggetto di esame nell'ambito del protocollo di vigilanza, trasmettendo nel contempo lo schema di atto che intendono assumere con gli elementi necessari a valutarlo. 2. L'ufficio competente effettua un'analisi della documentazione ed elabora un riscontro nel quale prende atto o formula osservazioni che, previa approvazione del Presidente, comunica tempestivamente alla controparte. 3. L'amministrazione o l'ente interessati con la sottoscrizione del protocollo manifestano l'intenzione di adeguarsi alle indicazioni formulate o, in alternativa, motivano il proposito di assumere differenti decisioni nell'esercizio della propria discrezionalita' amministrativa. 4. In caso di mancato adeguamento, l'Autorita' si riserva di risolvere anticipatamente il protocollo e di inviare gli atti al competente ufficio vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 5. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo. 6. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza collaborativa e' riscontrata dall'amministrazione o dall'ente interessati firmatari del protocollo. |
| Art. 8
Risoluzione del protocollo di vigilanza
1. Il Consiglio dell'Autorita' puo' disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa: a) qualora la controparte si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti nell'ambito del protocollo; b) quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, la controparte beneficiaria non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorita'; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell'Autorita'; c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunita'. |
| Art. 9
Relazione periodica al Consiglio dell'Autorita'
1. L'ufficio competente invia semestralmente al Consiglio dell'Autorita' una relazione sull'attivita' di vigilanza collaborativa espletata, con l'indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle attivita' sottoposte a vigilanza nonche' degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione. 2. Il Consiglio puo' disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell'Autorita'. |
| Art. 10
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2022
Il Presidente: Busia
__________ Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2022. Il segretario: Angelucci |
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