Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 ottobre 2022
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, come modificato dall'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° ottobre 1986, n. 228;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2021, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2021, n. 258;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 prevede che tutta la popolazione bovina, bufalina e ovi-caprina sia soggetta a controlli sanitari nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza;
Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di procedere alla determinazione, per l'anno 2022, della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto delle indicazioni espresse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 193376 del 2 maggio 2022, riguardo agli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2022 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, alla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennita' riconosciuta per il 2022 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. RGS/230787 del 28 settembre 2022, e il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reso con nota prot. 502449 del 6 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 473,81*.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 869,00*.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 471,28*.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in euro 863,70*.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. Le misure delle indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, e' stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 90,60 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, e' stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta' maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2022.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3027