IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 215 del 7 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regime di aiuti denominato «Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)), approvato dalla Commissione europea in data 9 giugno 2017 con decisione C(2017) 3867 final, adottato per consentire alle imprese che intendano realizzare programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di beneficiare delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo secondo le intensita' di aiuto stabilite dai predetti orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'introduzione dell'art. 19-bis «Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» attuativo del richiamato regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali», approvato dalla Commissione europea in data 9 giugno 2017 con decisione C(2017) 3867 final; Vista la comunicazione della Commissione europea (2020/C 424/05) dell'8 dicembre 2020 che ha modificato gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione degli stessi, prorogato fino al 31 dicembre 2022; Visto il regime di aiuti SA.59101 (2020/N) - Italia, approvato dalla Commissione europea in data 16 dicembre 2020 con decisione C(2020) 9152 final, con il quale e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la validita' del regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)); Considerato che, alla luce della disciplina precedentemente richiamata, il regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)) cessera' di produrre i propri effetti il 31 dicembre 2022; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 485 del 21 dicembre 2022, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023; Considerato che, nelle more del perfezionamento dei predetti orientamenti, non e' stato possibile procedere all'adozione di un nuovo regime di aiuti da attuare nell'ambito della disciplina unionale che sara' applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023; Ritenuto, per quanto esposto, necessario procedere, nelle more dell'adozione del predetto nuovo regime di aiuti, alla temporanea chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, limitatamente a quelle concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che prevedono l'applicazione delle disposizioni del regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)), attuato nell'ambito del richiamato art. 19-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Articolo unico Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni
1. E' disposta, a partire dal giorno 1° gennaio 2023, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelle concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che prevedono l'applicazione delle disposizioni del regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)), attuato nell'ambito dell'art. 19-bis del richiamato decreto. Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2022
Il direttore generale: Bronzino |