Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 ottobre 2022 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Astra Studio chimico associato, in Teramo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale e' stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832; Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le DOP e la IGP per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a DOP o a IGP, per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 12 luglio 2018, n. 51524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 31 luglio 2018 con il quale al laboratorio Astra Studio chimico associato, sito in Teramo (TE), via Potito Randi n. 6 (cap 64100), e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 ottobre 2022, acquisita in data 20 ottobre 2022 al progressivo 535592; Accertato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Astra Studio Chimico Associato, sito in Teramo (TE), via Potito Randi n. 6 (cap 64100), e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |
| Allegato ===================================================================== | Denominazione della prova | Norma / metodo | +====================================+==============================+ | |Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 | | |GU CEE L248 05/09/1991 All III| |Numero di perossidi/Peroxide value |Reg UE 1784/2016 30/09/2016 | |(> 0,3 meq O2 attivo/Kg) |GU UE L273 08/10/2016 All | +------------------------------------+------------------------------+ | |Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 | | |GU CEE L248 05/09/1991 All II | |Acidita'/Acidity (> 0,03% di acido |Reg UE 1227/2016 27/07/2016 | |oleico) |GU UE L202 28/07/2016 All I | +------------------------------------+------------------------------+ |Analisi spettrofotometrica |Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 | |nell'ultravioletto/UV |GU CEE L248 05/09/1991 All IX | |spectrophotometric analysis (200-400|Reg UE 1833/2015 12/10/2015 | |nm) |GU UE L266 13/10/2015 All III | +------------------------------------+------------------------------+ |Colesterolo/Cholesterol (> 1 mg/100 | | |g) |PA 104 2022 rev. 01 | +------------------------------------+------------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 10 luglio 2026 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Astra Studio chimico associato perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 ottobre 2022
Il dirigente: Cafiero |
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