Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», l'articolo 3, che ha trasferito la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica e l'articolo 5 che ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 14 settembre 2022;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non si sono espresse nel prescritto termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministro della salute, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle definizioni

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1), le parole: «electron volt» sono sostituite dalla seguente: «elettronvolt»;
b) al punto 7), prima delle parole «e' il quoziente di dN fratto dt» sono inserite le seguenti: «l'attivita' di una determinata quantita' di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato;» e dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»;
c) al punto 13), le parole: «s-1 » sono sostituite dalle seguenti: «s-1 »;
d) al punto 23), dopo le parole: «di cui ai numeri» la parola: «precedenti» e' sostituita dalle seguenti «16), 66), 67), 68), 69) e 116)»;
e) al punto 31), le parole: «e cioe'» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero»; dopo le parole: «l'energia media» e' inserita la seguente: «depositata» e dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite le seguenti: «misura della»;
f) al punto 32), le parole: «fattore di peso», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fattore di ponderazione» e dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»;
g) al punto 33), le parole: «wT la» sono sostituite dalle seguenti: «wT . La», dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite le seguenti: «misura della» e la parola «sievert» e' sostituita dalle seguenti: «sievert (Sv)»;
h) al punto 34), le parole: «radiazione R;» sono sostituite dalle seguenti: «radiazione R.», le parole: «WR e' il fattore di peso» sono sostituite dalle seguenti: «wR e' il fattore di ponderazione», le parole: «valori relativi a wR» sono sostituite dalle seguenti: «valori relativi a wR » e dopo le parole: «L'unita' di» sono inserite le parole: «misura della»;
i) al punto 35), dopo la formula, le parole: «in cui avviene l'introduzione, HT (τ)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui avviene l'introduzione, HT (t)» e dopo le parole: «l'unita' di» sono inserite le seguenti: «misura della»;
l) al punto 39), secondo periodo, le parole «sono disciplinate dall'articolo 130» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dall'articolo 129»;
m) al punto 43), la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «previsto,»;
n) al punto 57), dopo le parole: «"generatore di radiazioni"» sono inserite le seguenti: «o "macchina radiogena"»;
o) al punto 64), la parola: «e'» e' sostituita dalla seguente: «sia»;
p) al punto 68), le parole: «37 TBq)» sono sostituite dalle seguenti: «37 TBq»;
q) al punto 75), le parole: «che,» sono sostituite dalla seguente: «che», le parole: «spedizione o,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione o» e le parole: «sostanze, o» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze o»;
r) al punto 84), le parole: «concentrazioni di attivita' in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «concentrazioni di attivita', in relazione»;
s) al punto 86), le parole «(da livello di azione)» sono soppresse, le parole: «esposizioni, derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «esposizioni derivanti», e le parole: «sebbene non rappresenti un limite di dose» sono sostituite dalle seguenti: «, anche se non e' un limite che non puo' essere superato»;
t) dopo il punto 86) e' inserito il seguente: «86-bis) "luogo di lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;»;
u) al punto 90), le parole: «(CEEA) e cioe' le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «(CEEA), nonche'»;
v) al punto 131), le parole: «denominazione specifica dell'» sono soppresse;
z) al punto 156), dopo le parole «dell'ICRP» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 S.O.
del 12 agosto 2020.
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo
2021.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre
2022.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 7, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Definizioni (direttiva 59/2013/Euratom, art.
4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3,
4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
art. 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187,
art. 2). - 1.Ai fini dell'applicazione del presente decreto
si applicano le seguenti definizioni:
1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in cui sono
accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti
con energia superiore a un mega elettronvolt (1 MeV);
2) «addetto all'emergenza»: qualsiasi persona investita
di uno specifico ruolo nell'ambito di un'emergenza che
potrebbe essere esposta a radiazioni nel corso di un
intervento di emergenza;
3) «apprendista»: persona che riceve presso un
esercente, un'istruzione e una formazione anche per
conseguire una qualifica, un diploma o un altro titolo di
studio ovvero allo scopo di esercitare un mestiere
specifico;
4) «aspetti pratici delle procedure
medico-radiologiche»: le operazioni connesse all'esecuzione
materiale di un'esposizione medica e di ogni aspetto
correlato, compresi la manovra e l'impiego di
apparecchiature medico-radiologiche, la misurazione di
parametri tecnici e fisici anche relativi alle dosi di
radiazione, gli aspetti operativi della calibrazione e
della manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la
somministrazione di radiofarmaci, nonche' l'elaborazione di
immagini;
5) «assistenti e accompagnatori»: coloro che
consapevolmente e volontariamente si espongono, al di fuori
della loro occupazione, a radiazioni ionizzanti per
assistere e confortare persone che sono, sono state o sono
in procinto di essere sottoposte a esposizioni mediche;
6) «attivazione»: processo per effetto del quale un
nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di
irradiazione con particelle o con fotoni ad alta energia
del materiale in cui e' contenuto;
7) «attivita'» (A): l'attivita' di una determinata
quantita' di un radionuclide in uno stato particolare di
energia in un momento determinato; e' il quoziente di dN
fratto dt, dove dN e' il numero atteso di transizioni
nucleari spontanee, da tale stato di energia
nell'intervallo di tempo dt:

Parte di provvedimento in formato grafico

L'unita' di misura dell'attivita' e' il becquerel (Bq);
8) «attivita' radiodiagnostiche complementari»:
attivita' di ausilio diretto al medico specialista o
all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi
di carattere strumentale propri della disciplina, purche'
contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto
all'espletamento della procedura specialistica;
9) «audit clinico»: l'esame sistematico o il riesame
delle procedure medico radiologiche finalizzato al
miglioramento della qualita' e del risultato delle cure
somministrate al paziente, mediante un processo strutturato
di verifica, per cui le pratiche radiologiche, le procedure
e i risultati sono valutati rispetto a standard accreditati
di buona pratica medico radiologica, modificando tali
procedure, ove appropriato, e applicando nuovi standard se
necessario;
10) «autorita' competente»: il sistema di autorita'
individuato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;
11) «autorizzazione»: il provvedimento, avente forma
scritta e adottato dalla competente autorita', che consente
di svolgere pratiche comportanti l'impiego di radiazioni
ionizzanti, di svolgere attivita' connesse alla gestione di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, di svolgere
attivita' di localizzazione, progettazione, costruzione,
messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di
impianti per detti impieghi o gestioni, ovvero per le
medesime attivita' relative a impianti nucleari, e
conferisce al titolare le relative responsabilita';
12) «base di progetto»: l'insieme delle condizioni e
degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella
progettazione di un impianto nucleare, compreso
l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che
l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei
sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali
condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;
13) «becquerel» (Bq): unita' di misura dell'attivita'
(A); un becquerel equivale a una transizione nucleare per
secondo: 1 Bq =1 s-1 ;
14) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare
irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal
nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo'
essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o
puo' essere destinato allo smaltimento se considerato
rifiuto radioattivo;
15) «combustibile nucleare»: le materie fissili
impiegate o destinate a essere impiegate in un impianto
nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di
lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il
plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico
e ogni altra materia fissile che sara' qualificata come
combustibile con decisione del Comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
16) «complesso nucleare sottocritico»: ogni apparato
progettato o usato per produrre una reazione nucleare a
catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti
di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
17) «consegna»: si intende un imballaggio o un insieme
di imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico
di materiale radioattivo, che uno speditore presenta per il
trasporto;
18) «consegna esente»: si intende un imballaggio o un
insieme di imballaggi, o un carico di materiale
radioattivo, per i quali la quantita' totale di
radioattivita' e la concentrazione media del/dei
radionuclide/i sono inferiori ai valori stabiliti ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del presente decreto;
19) «contaminazione»: la presenza involontaria o non
intenzionale di sostanze radioattive su superfici o
all'interno di solidi, liquidi o gas o sul corpo umano. Nel
caso particolare del corpo umano, essa include tanto la
contaminazione esterna quanto la contaminazione interna,
per qualsiasi via essa si sia prodotta;
20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti
destinati a garantire il contenimento di una sorgente
radioattiva, che non e' parte integrante della sorgente
stessa, ma e' destinato a schermarla durante il trasporto,
la manipolazione, la movimentazione o il deposito;
21) «controllo della qualita'»: l'insieme di operazioni
(pianificazione, coordinamento, attuazione) intese a
mantenere o a migliorare la qualita'. Vi rientrano il
monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli
richiesti di tutte le caratteristiche operative delle
apparecchiature che possono essere definite, misurate e
controllate;
22) «cultura della sicurezza nucleare»: l'insieme delle
caratteristiche e delle attitudini proprie di
organizzazioni e di singoli individui in base alle quali
viene attribuito il piu' elevato grado di priorita' alle
tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione,
correlata alla rilevanza delle stesse;
23) «deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari»: qualsiasi locale che, senza far
parte degli impianti di cui ai numeri 16), 66), 67), 68),
69) e 116), e' destinato al deposito di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari al solo scopo
dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a 350
grammi di uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o
uranio 233 o quantita' totale equivalente;
24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica alla
quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile
esaurito o trasferiti materiali, sostanze e materie
radioattive;
25) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica
che e' in possesso o ha la disponibilita' materiale di
sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di
rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed e'
responsabile per tali materiali;
26) «detrimento sanitario»: la riduzione della durata e
della qualita' della vita che si verifica in una
popolazione in seguito a esposizione, incluse le riduzioni
derivanti da radiazioni sui tessuti, cancro e gravi
disfunzioni genetiche;
27) «detrimento sanitario individuale»: gli effetti
dannosi clinicamente osservabili che si manifestano nelle
persone o nei loro discendenti la cui comparsa e' immediata
o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;
28) «difesa in profondita'»: l'insieme dei dispositivi
e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di
inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere
l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una
sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la
popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni
incidentali;
29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate,
tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare o su una installazione a seguito del suo
definitivo spegnimento o della cessazione definitiva
dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e
di protezione dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque
al rilascio del sito esente da vincoli di natura
radiologica;
30) «domanda debitamente compilata»: il documento
uniforme, di cui alla decisione della Commissione del 5
marzo 2008, per la sorveglianza e il controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito di cui alladirettiva 2006/117/Euratom del
Consiglio, del 20 novembre 2006;
31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per unita'
di massa, ovvero il quoziente di dE diviso per dm, in cui
dE e' l'energia media depositata nell'elemento volumetrico
di massa dm; ai fini del presente decreto, la dose
assorbita indica la dose media in un tessuto o in un
organo. L'unita' di misura della dose assorbita e' il gray;
32) «dose efficace» (E): e' la somma delle dosi
equivalenti pesate in tutti i tessuti e organi del corpo
causate da esposizione interna ed esterna. E' definita
dall'espressione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo
T, dovuta alla radiazione R e
wR e' il fattore di ponderazione per la radiazione e
wT e' il fattore di ponderazione per il tessuto o
l'organo T.
I valori relativi a wT e wR sono indicati nell'allegato
XXIV. L'unita' di misura della dose efficace e' il sievert
(Sv);
33) «dose efficace impegnata» (E(t)): somma delle dosi
equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t)
risultanti dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi,
ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del
tessuto wT. La dose efficace impegnata E(t) e' definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove t indica il numero di anni per i quali e'
effettuata l'integrazione; ai fini della conformita' ai
limiti di dose specificati nel presente decreto, t e' il
periodo di 50 anni successivo all'assunzione nel caso degli
adulti e fino all'eta' di 70 anni nel caso dei neonati e
dei bambini.
L'unita' di misura della dose efficace impegnata e' il
sievert (Sv);
34) «dose equivalente» (HT): la dose assorbita, nel
tessuto o organo T, pesata in base al tipo e alla qualita'
della radiazione R. E' indicata dalla formula:

HT,R =wR DT,R

dove:
DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T
dovuta alla radiazione R e wR e' il fattore di ponderazione
per la radiazione.
Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed
energie con valori diversi di wR , la dose equivalente
totale, HT , e' espressa da:

HTR wR DT,R

I valori relativi a wR sono indicati nell'allegato
XXIV.
L'unita' di misura della dose equivalente e' il sievert
(Sv);
35) «dose equivalente impegnata»: integrale rispetto al
tempo dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o
organo T che sara' ricevuta da un individuo, in quel
tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o
piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e'
definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

per una singola introduzione di attivita' al tempo t0
dove t0 e' il tempo in cui avviene l'introduzione, HT(t) e'
l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel tessuto
T al tempo t, τ
e' il periodo di tempo, espresso in anni, su cui
avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si
intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo
fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di misura
della dose equivalente impegnata e' il sievert (Sv);
36) «dosimetria dei pazienti»: la valutazione della
dose assorbita dai pazienti o da altre persone sottoposte a
esposizioni mediche;
37) «emergenza»: una situazione o un evento imprevisto
e imprevedibile implicante una sorgente di radiazioni che
richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi
conseguenze avverse per la salute e la sicurezza della
popolazione, la qualita' della vita, il patrimonio o
l'ambiente, o un rischio che potrebbe dar luogo a tali
conseguenze avverse;
38) «esercente»: una persona fisica o giuridica che ha
la responsabilita' giuridica ai sensi della legislazione
vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o di una
sorgente di radiazioni;
39) «esperto di radioprotezione»: la persona,
incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che
possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza
necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 130. Le
capacita' e i requisiti professionali dell'esperto di
radioprotezione sono disciplinate dall'art. 129;
40) «esperto in interventi di risanamento radon»:
persona che possiede le abilitazioni, la formazione e
l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche
ai fini dell'adozione delle misure correttive per la
riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai
sensi dell'art. 15;
41) «esposizione»: l'atto di esporre o la condizione di
essere esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una
sorgente al di fuori dell'organismo (esposizione esterna) o
all'interno dell'organismo (esposizione interna);
42) «esposizione accidentale»: esposizione di singole
persone, a esclusione dei lavoratori addetti all'emergenza,
a seguito di qualsiasi evento a carattere fortuito o
involontario;
43) «esposizione al radon»: l'esposizione al Rn-222 e,
ove espressamente previsto, ai suoi prodotti di
decadimento;
44) «esposizione a radiazioni ionizzanti con metodiche
per immagini a scopo non medico»: qualsiasi esposizione
intenzionale di persone con metodiche per immagini quando
l'intenzione primaria dell'esposizione non consiste
nell'apportare un beneficio alla salute della persona
esposta, comprese le procedure a fini assicurativi o legali
senza indicazione clinica;
45) «esposizione del pubblico»: esposizione di
individui, escluse le esposizioni professionali o mediche;
46) «esposizione indebita»: esposizione non dovuta, che
nel caso dell'esposizione medica sia significativamente
diversa dall'esposizione medica prevista per il
raggiungimento di un determinato obiettivo;
47) «esposizione medica»: l'esposizione di pazienti o
individui asintomatici quale parte integrante di procedure
mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi rivolte,
e intesa a produrre un beneficio alla loro salute, oltre
che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonche'
di volontari nel contesto di attivita' di ricerca medica o
biomedica;
48) «esposizione normale»: l'esposizione che si prevede
si verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di
un'istallazione o di un'attivita' (tra cui la manutenzione,
l'ispezione, la disattivazione), compresi gli eventi
anomali di scarso rilievo che possono essere tenuti sotto
controllo, vale a dire nel corso del normale funzionamento
degli eventi operativi previsti;
49) «esposizione potenziale»: un'esposizione che, pur
non essendo certa, puo' verificarsi in conseguenza di un
evento o di una sequenza di eventi di natura
probabilistica, tra cui guasti delle apparecchiature o
errore operativo;
50) «esposizione professionale»: l'esposizione di
lavoratori, inclusi apprendisti e studenti, nel corso
dell'attivita' lavorativa;
51) «esposizione professionale di emergenza»:
l'esposizione professionale verificatasi durante una
situazione di emergenza di un addetto all'emergenza;
52) «estremita'»: le mani, gli avambracci, i piedi e le
caviglie;
53) «fabbricante di sorgenti radioattive»: persona
fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di
autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;
54) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata
nello Stato ove ha la propria sede o una stabile
organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso
di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di
commercio senza detenzione;
55) «funzionamento anomalo»: qualsiasi processo
operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso
almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto
nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure
progettuali, non provoca danni significativi a elementi
importanti per la sicurezza o determina condizioni
incidentali;
56) «garanzia della qualita'»: tutte quelle azioni
programmate e sistematiche necessarie ad accertare con
adeguata affidabilita' che un impianto, un sistema, un
componente o una procedura funzionera' in maniera
soddisfacente in conformita' agli standard stabiliti. Il
controllo della qualita' e' parte della garanzia della
qualita';
57) «generatore di radiazioni o macchina radiogena: un
dispositivo capace di generare radiazioni ionizzanti come
raggi X, neutroni, elettroni o altre particelle cariche;
58) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le
attivita' attinenti a raccolta, intermediazione, cernita,
manipolazione, pretrattamento, trattamento,
condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti
radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
59) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le
attivita' concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il
ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito,
escluso il trasporto al di fuori del sito;
60) «gravi condizioni»: condizioni piu' gravi rispetto
a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali
condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali
la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di
un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente
improbabile;
61) «gray» (Gy): unita' di misura della dose assorbita
1 Gy =1 J kg-1
i fattori di conversione da utilizzare quando la dose
assorbita e' espressa in rad sono i seguenti:
1 rad =10-2 Gy
1 Gy =100 rad;
62) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»:
qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia
la gestione dei rifiuti radioattivi;
63) «impianto di gestione del combustibile esaurito»:
qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia
la gestione del combustibile esaurito;
64) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o
struttura il cui scopo principale sia lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
65) «impianto medico-radiologico»: struttura, o reparto
o sezione di essa, in cui vengono attuate procedure
medico-radiologiche;
66) «impianto nucleare di potenza»: ogni impianto
industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per
scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili
prodotte a fini industriali;
67) «impianto nucleare di ricerca»: ogni impianto
dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le
materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini
industriali;
68) «impianto nucleare per il trattamento di
combustibili irradiati»: ogni impianto progettato o usato
per trattare materiali contenenti combustibili nucleari
irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che
contengono meno di 37 TBq di prodotti di fissione e quelli
a fini industriali che trattano materie che non presentano
un'attivita' di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq
per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio
inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235, i quali
ultimi sono considerati aggregati agli impianti per la
preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili
speciali e dei combustibili nucleari;
69) «impianto per la preparazione e per la
fabbricazione delle materie fissili speciali e dei
combustibili nucleari»: ogni impianto destinato a preparare
o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili
nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione
isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non
contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi
di plutonio o uranio 233 o quantita' totale equivalente;
70) «incidente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale
le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono
significative dal punto di vista della radioprotezione o
della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi
superiori ai limiti previsti dal presente decreto;
71) «incidente base di progetto»: le condizioni
incidentali prese in considerazione nella progettazione di
un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti,
al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove
applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono
mantenuti entro i limiti autorizzati;
72) «inconveniente»: qualsiasi avvenimento non
intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze
non sono trascurabili dal punto di vista della
radioprotezione o della sicurezza nucleare;
73) «individui della popolazione»: singoli individui
che possono esser soggetti a una esposizione del pubblico;
74) «individuo rappresentativo»: la persona che riceve
una dose rappresentativa di quella degli individui
maggiormente esposti nella popolazione, escluse le persone
che hanno abitudini estreme o rare;
75) «intermediario»: persona fisica o giuridica che
organizza la raccolta e il trasporto, la spedizione o
comunque il trasferimento di materie, materiali, sostanze o
sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o
combustibile esaurito da un detentore a un altro, senza
possesso ne' detenzione di detti materie, materiali,
sostanze o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o
combustibile esaurito;
76) «intervento»: attivita' umana intesa a prevenire o
diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni
dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che
sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante
azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli
individui stessi;
77) «introduzione»: l'attivita' totale di un
radionuclide, proveniente dall'ambiente esterno, che
penetra nell'organismo;
78) «ispezione»: il controllo da parte o a nome di
un'autorita' competente per verificare la conformita' con i
requisiti giuridici nazionali;
79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche
autonomo, che e' sottoposto a un'esposizione sul lavoro
derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e
che puo' ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti
di dose fissati per l'esposizione degli individui della
popolazione.
80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto,
compresi gli apprendisti e gli studenti, che non e'
dipendente dell'esercente responsabile delle zone
sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attivita' in
queste zone;
81) «lavorazione»: operazioni chimiche o fisiche sulle
materie radioattive, compresi l'estrazione, la conversione
e l'arricchimento di materie nucleari fissili o fertili e
il ritrattamento di combustibile esaurito;
82) «limite di dose»: il valore della dose efficace (se
del caso, dose efficace impegnata) o della dose equivalente
in un periodo di tempo specificato che non deve essere
superato nel singolo individuo;
83) «livelli diagnostici di riferimento»: i livelli di
dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle
pratiche di radiologia interventistica o, nel caso dei
radiofarmaci, i livelli di attivita', per esami tipici per
gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci
standard;
84) «livelli di allontanamento»: valori fissati dal
presente decreto o, in relazione a specifiche situazioni,
dall'autorita' competente, espressi in termini di
concentrazioni di attivita', in relazione ai quali o al di
sotto dei quali, le sostanze radioattive o i materiali
derivanti da qualsiasi situazione di esposizione alle
radiazioni ionizzanti sono esentati dalle disposizioni del
presente decreto;
85) «livello di esenzione»: valore fissato da
un'autorita' competente o dalla legislazione, espresso in
termini di concentrazione di attivita' o attivita' totale,
in corrispondenza o al di sotto del quale una sorgente di
radiazione non e' soggetta all'obbligo di notifica o
autorizzazione;
86) «livello di riferimento»: in una situazione di
esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione
esistente, il livello di dose efficace o di dose
equivalente o la concentrazione di attivita' al di sopra
del quale non e' appropriato consentire le esposizioni
derivanti dalle suddette situazioni di esposizione, anche
se non e' un limite che non puo' essere superato;
86 bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini
dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o
ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna,
indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto
contatto con il terreno circostante o meno;
87) «manuale di operazione»: l'insieme delle
disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel
suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonche' le
procedure da seguire in condizioni eccezionali;
88) «materiale da costruzione»: qualsiasi prodotto da
costruzione destinato a essere incorporato in modo
permanente in un edificio o in parti di esso e la cui
prestazione incide sulla prestazione dell'edificio in
relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei
suoi occupanti;
89) «materiale radioattivo»: materiale che incorpora
sostanze radioattive;
90) «materia radioattiva»: sostanza o insieme di
sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono
fatte salve le particolari definizioni per le materie
fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali
definiti dall'art. 197 del trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA), nonche' le
materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali
nonche' i combustibili nucleari;
91) «materie fissili speciali»: il plutonio 239,
l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233;
qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi
suddetti e le materie fissili che saranno definite dal
Consiglio dell'Unione europea; il termine «materie fissili
speciali» non si applica alle materie grezze;
92) «materie grezze»: l'uranio contenente la mescolanza
di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il
tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio,
tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di
leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi
altra materia contenente una o piu' delle materie
summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal
Consiglio dell'Unione europea;
93) «matrice»: qualsiasi sostanza o materiale che puo'
essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi
in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
94) «matrice ambientale»: qualsiasi componente
dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo;
95) «medico autorizzato»: medico responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
96) «medico prescrivente»: il medico chirurgo o
l'odontoiatra, che ha titolo a indirizzare persone presso
un medico specialista a fini di procedure
medico-radiologiche;
97) «medico-radiologico»: attinente alle procedure di
radiodiagnostica e radioterapia e medicina nucleare,
nonche' alla radiologia interventistica o ad altro uso
medico delle radiazioni ionizzanti, a scopo diagnostico, di
pianificazione, di guida e di verifica;
98) «medico specialista»: il medico chirurgo o
l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita'
clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del
presente decreto;
99) «minerale»: qualsiasi minerale contenente, con
tassi di concentrazione media definita dal Consiglio
dell'Unione europea, sostanze che permettano di ottenere
attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le
materie grezze;
100) «misure correttive»: la rimozione di una sorgente
di radiazione, la riduzione della sua entita', in termini
di attivita' o di quantita', o l'interruzione delle vie di
esposizione ovvero la riduzione dell'impatto, al fine di
evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe
essere esposti in una situazione di esposizione esistente;
101) «misure protettive»: misure, diverse dalle misure
correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre le
dosi alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti in
una situazione di esposizione di emergenza o esistente;
102) «monitoraggio ambientale»: la misurazione dei
ratei esterni di dose derivanti dalle sostanze radioattive
nell'ambiente o delle concentrazioni di radionuclidi nei
comparti ambientali;
103) «notifica»: la comunicazione, all'autorita'
competente, di informazioni atte a notificare l'intenzione
di svolgere una pratica rientrante nel campo d'applicazione
del presente decreto, qualora per la pratica medesima non
siano previsti specifici provvedimenti autorizzativi;
104) «operatore nazionale»: gestore di un impianto
riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine
delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel
territorio nazionale;
105) «piano di emergenza»: l'insieme di misure e
procedure da attuare per affrontare una situazione di
esposizione di emergenza sulla base di eventi ipotizzati e
dei relativi scenari;
106) «piano operativo»: documento predisposto dal
titolare dell'autorizzazione per la disattivazione
dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalita' e le
modalita' di svolgimento di specifiche operazioni connesse
alla disattivazione, riguardanti in particolare lo
smantellamento di parti di impianto e la gestione dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli
obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di
radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione;
107) «pratica»: un'attivita' umana che puo' aumentare
l'esposizione di singole persone alle radiazioni
provenienti da una sorgente di radiazioni ed e' gestita
come una situazione di esposizione pianificata;
108) «procedura medico-radiologica»: qualsiasi
procedura che comporti un'esposizione medica;
109) «prodotto di consumo»: un dispositivo o un
articolo fabbricato in cui uno o piu' radionuclidi sono
stati integrati intenzionalmente o prodotti per
attivazione, o che genera radiazioni ionizzanti e che puo'
essere venduto o messo a disposizione al pubblico senza,
una sorveglianza o un controllo amministrativo specifici
dopo la vendita;
110) «prescrizione tecnica»: l'insieme dei limiti e
condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle
caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare
o di una installazione nel suo complesso e nei singoli
componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare
e per la protezione dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente;
111) «radiazione ionizzante»: particelle o onde
elettromagnetiche pari a una lunghezza d'onda non superiore
a 100 nanometri o con frequenza non inferiore a 3·1015 Hz,
in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente
interagendo con la materia;
112) «radiodiagnostico»: attinente alla medicina
nucleare diagnostica in vivo, alla radiologia diagnostica
medica con radiazioni ionizzanti e alla radiologia
odontoiatrica;
113) «radiologia interventistica»: impiego di tecniche
per immagini a raggi X per agevolare l'introduzione e la
guida di dispositivi nell'organismo a fini diagnostici o
terapeutici;
114) «radioterapeutico»: attinente alla radioterapia,
compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;
115) «radon»: l'isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove
espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;
116) «reattore nucleare»: ogni apparato destinato a usi
pacifici progettato o usato per produrre una reazione
nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni
normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
117) «registrazione»: provvedimento rilasciato
dall'autorita' competente per il conferimento della
qualifica di sorgente di tipo riconosciuto;
118) «registro di esercizio»: documento sul quale si
annotano i particolari delle operazioni effettuate
sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali
operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse per
l'esercizio dell'impianto stesso;
119) «regolamento di esercizio»: documento che
specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni
normali ed eccezionali del personale addetto alla
direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un
impianto nucleare, nonche' alle sorveglianze fisica e
medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle
di collaudo, avviamento, e disattivazione;
120) «residuo»: materia di scarto, in forma solida o
liquida, di produzioni industriali che impiegano materiali
contenenti radionuclidi di origine naturale, dalla quale
deriva un'esposizione dei lavoratori o del pubblico non
trascurabile dal punto di vista della radioprotezione;
121) «responsabile di impianto radiologico»: il medico
specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina
nucleare, individuato dall'esercente. Il responsabile di
impianto radiologico puo' essere lo stesso esercente
qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o
odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine clinica.
Puo' assumere il ruolo di responsabile di impianto
radiologico anche il medico odontoiatra che non sia
esercente, limitatamente ad attrezzature di
radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70
kV, nell'ambito della propria attivita' complementare;
122) «responsabilita' clinica»: la responsabilita'
attribuita a un medico specialista per la supervisione e
gestione delle esposizioni mediche individuali, in
particolare nelle seguenti fasi: giustificazione;
ottimizzazione; valutazione clinica del risultato;
cooperazione con gli altri professionisti sanitari che
concorrono, per quanto di competenza, alla procedura
radiologica; trasmissione, se richiesto, delle informazioni
e registrazioni radiologiche ad altri medici specialisti e
al medico prescrivente; informazione dei pazienti e delle
altre persone interessate, ove appropriato, sui rischi
delle radiazioni ionizzanti. Restano ferme le disposizioni,
dellalegge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' penale e civile per tutti gli esercenti le
professioni sanitarie che partecipano, per quanto di
competenza, alle procedure radiologiche, nonche' le
disposizioni della medesima legge in materia di
responsabilita' civile delle strutture sanitarie;
123) «riciclo»: materiali per i quali e' autorizzato
l'allontanamento nel rispetto dei criteri, modalita' e
livelli di non rilevanza radiologica, che sono utilizzati
in cicli di lavorazione per ottenere nuovi prodotti;
124) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materiale
radioattivo in forma gassosa, liquida o solida, ancorche'
contenuto in apparecchiature o dispositivi in genere, ivi
comprese le sorgenti dismesse, per il quale nessun riciclo
o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in considerazione
dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN) o da una persona giuridica o fisica
la cui decisione sia accettata dall'ISIN e che sia
regolamentata come rifiuto radioattivo dall'ISIN, ivi
inclusi i Paesi di origine e di destinazione in
applicazione della sorveglianza e il controllo delle
spedizioni transfrontaliere, o di una persona fisica o
giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi,
secondo le relative disposizioni legislative e
regolamentari;
125) «ritrattamento»: un processo o un'operazione
intesi a estrarre materie fissili e fertili dal
combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
126) «riutilizzo»: reimpiego senza lavorazioni di
materiali autorizzati all'allontanamento nel rispetto dei
criteri, delle modalita' e dei livelli di non rilevanza
radiologica, non classificati rifiuti;
127) «screening sanitario»: procedura che impiega
apparecchiature medico-radiologiche per la diagnosi precoce
in gruppi di popolazione a rischio;
128) «servizio di dosimetria»: struttura o persona,
riconosciuta idonea dalla autorita' competente, preposta
alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei
dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla
misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei
campioni biologici o in altre matrici descritte nel
presente decreto;
129) «servizio integrato»: strumento tecnico-operativo
in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di
gestione della sorgente non piu' utilizzata;
130) «sicurezza nucleare»: l'insieme delle condizioni
di esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di
attenuazione delle loro conseguenze, che assicurano la
protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti
nucleari;
131) «sievert» (Sv): 'unita' di misura della dose
equivalente o dose efficace. Un sievert equivale a un joule
per chilogrammo: 1 Sv =1 J kg-1 ;
132) «sistema di gestione delle emergenze»: il quadro
giuridico o amministrativo che definisce le responsabilita'
per la preparazione e la pianificazione della risposta alle
emergenze e fissa le disposizioni per l'adozione di
decisioni in una situazione di esposizione di emergenza;
133) «situazione di esposizione di emergenza»: una
situazione di esposizione dovuta a un'emergenza;
134) «situazione di esposizione esistente»: una
situazione di esposizione che e' gia' presente quando deve
essere adottata una decisione sul controllo della stessa e
per la quale non e' necessaria o non e' piu' necessaria
l'adozione di misure urgenti;
135) «situazione di esposizione pianificata»: una
situazione di esposizione che si verifica per l'uso
pianificato di una sorgente di radiazioni o risulta da
un'attivita' umana che modifica le vie d'esposizione in
modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale
della popolazione o dell'ambiente. Le situazioni di
esposizione pianificata possono includere le esposizioni
normali e quelle potenziali;
136) «smaltimento»: il deposito di rifiuti radioattivi
o di combustibile esaurito per il quale non e' previsto il
ritrattamento, in un impianto autorizzato per il loro
confinamento definitivo e permanente, senza l'intenzione di
rimuoverli successivamente;
137) «smaltimento nell'ambiente»: immissione
pianificata nell'ambiente in condizioni controllate di
rifiuti con livelli di radioattivita' che soddisfano i
criteri di allontanamento, entro limiti autorizzati o
stabiliti dal presente decreto;
138) «sorgente di radiazioni ionizzanti»: qualsiasi
fonte che puo' provocare un'esposizione, attraverso
l'emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di
materiali radioattivi;
139) «sorgente naturale di radiazioni»: una sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale terrestre o
cosmica;
140) «sorgente dismessa»: sorgente sigillata non piu'
utilizzata, ne' destinata a essere utilizzata per la
pratica per cui e' stata concessa l'autorizzazione ma che
continua a richiedere una gestione sicura;
141) «sorgente orfana»: sorgente radioattiva la cui
attivita' e' superiore, al momento della sua scoperta, al
livello di esenzione stabilito all'allegato I del presente
decreto, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle
autorita' o perche' non lo e' mai stata o perche' e' stata
abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato,
sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita
a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente
decreto;
142) «sorgente radioattiva»: una sorgente di radiazioni
che incorpora sostanze radioattive con lo scopo di
utilizzare la sua radioattivita';
143) «sorgente sigillata»: una sorgente radioattiva in
cui il materiale radioattivo e' sigillato in permanenza in
una capsula o incorporato in un corpo solido con
l'obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso,
qualsiasi dispersione di sostanze radioattive, secondo
quanto stabilito dalle norme di buona tecnica applicabili;
144) «sorgente sigillata ad alta attivita'»: una
sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui
attivita' al momento della fabbricazione o, se questa non
e' nota, al momento della prima immissione sul mercato e'
uguale o superiore allo specifico valore stabilito dal
presente decreto;
145) «sorveglianza fisica»: l'insieme dei dispositivi
adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto di radioprotezione al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e degli
individui della popolazione;
146) «sorveglianza sanitaria»: l'insieme degli atti
medici adottati dal medico autorizzato, finalizzati a
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
147) «sostanza radioattiva»: ogni sostanza contenente
uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la
concentrazione;
148) «specialista in fisica medica»: laureato in fisica
in possesso del diploma di specializzazione in fisica
medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle
cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o
a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle
radiazioni applicata alle esposizioni mediche;
149) «specifica tecnica di prova»: documento che
descrive le procedure e le modalita' che debbono essere
applicate per l'esecuzione della prova e i risultati
previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve
descrizione della parte di impianto e del macchinario
impiegato nella prova, deve indicare:
a) lo scopo della prova;
b) la procedura della prova;
c) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
d) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle
variabili considerate durante la prova;
150) «stoccaggio»: il deposito provvisorio in
condizioni di sicurezza di materiale radioattivo, incluso
il combustibile esaurito, di una sorgente radioattiva o di
rifiuti radioattivi, in un impianto debitamente autorizzato
con l'intenzione di rimuoverli successivamente;
151) «titolare dell'autorizzazione»: la persona fisica
o giuridica alla quale e' rilasciata l'autorizzazione che
ha la rappresentanza legale e la responsabilita' generale
di un impianto nucleare o di un'attivita' o di un impianto
connessi allo svolgimento di una pratica o alla gestione di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
152) «toron»: l'isotopo 220 del radon (Rn-220), ove non
diversamente specificato; l'isotopo 220 del radon (Rn-220)
e ove espressamente previsto i suoi prodotti di
decadimento;
153) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento,
anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro,
della detenzione di una sorgente da un detentore a un
altro;
154) «trasporto»: insieme delle operazioni associate
alla movimentazione delle materie radioattive. Queste
operazioni comprendono la preparazione, il carico, la
spedizione compreso l'immagazzinamento durante il transito,
lo scarico e la ricezione alla destinazione finale delle
materie radioattive e degli imballaggi che le contengono;
155) «uranio arricchito in uranio 235 o 233»: l'uranio
contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi
due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma
di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al
rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio
naturale;
156) «valori e rapporti standard»: i valori e rapporti
raccomandati nelle pubblicazioni dell'International
commission on radiological protection (ICRP) o quelli
individuati dal decreto di cui all'art. 146, comma 8,
lettera e), per la stima delle dosi derivanti da
esposizione esterna, e nel capo 1 della pubblicazione n.
119 dell'ICRP e successivi aggiornamenti per la stima delle
dosi derivanti da esposizione interna;
157) «coefficienti di dose e relazioni»: i valori e le
relazioni, stabiliti nel presente decreto, per la stima
delle dosi a un individuo derivanti da esposizione esterna
e da esposizione interna;
158) «veicolo spaziale»: un veicolo, con equipaggio,
progettato per operare a un'altitudine superiore a 100 km
sul livello del mare;
159) «vincolo di dose»: vincolo fissato come margine
superiore potenziale di una dose individuale, usato per
definire la gamma di opzioni considerate nel processo di
ottimizzazione per una data sorgente di radiazioni in una
situazione di esposizione pianificata;
160) «zona classificata»: luogo di lavoro sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
possono essere zone controllate o zone sorvegliate;
161) «zona controllata»: zona sottoposta a
regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o
della prevenzione della diffusione della contaminazione
radioattiva e il cui accesso e' controllato;
162) «zona sorvegliata»: zona sottoposta a
regolamentazione e sorveglianza ai fini della protezione
contro le radiazioni ionizzanti.".
 
Art. 2
Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, relativo alla pubblicita' delle informazioni

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Pubblicita' delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). - 1. Le autorita' competenti pongono in atto le misure affinche' le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonche' ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche.
2. Le autorita' competenti pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo ai livelli di riferimento radon

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.»

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Livelli di riferimento radon (direttiva
59/2013/Euratom, art. 7, art. 54, comma 1, 74, comma
1;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,allegato I-bis,
punto 4 lettera a)). -
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e
i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio
annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria,
sono di seguito indicati:
a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua
di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua
di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo
il 31 dicembre 2024;
c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua
di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di cui all'art. 17, comma 4, e' fissato
in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del
corrispondente valore di esposizione integrata annua
riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' possono
essere individuati livelli di riferimento inferiori a
quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione
ai diversi usi degli edifici, sulla base delle
determinazioni del Piano di cui all'art. 10 e
dell'evoluzione degli orientamenti europei e
internazionali.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla registrazione dei dati radon

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'ISS assicura l'accesso ai dati dell'ANR, per le rispettive finalita' istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta, e all'ISIN».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 13 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Registrazione dati radon (direttiva
59/2013/Euratom, allegato XVIII, punti nn.1, 2 e 3; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 104). - 1.
Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui
all'art. 152, e' istituita una sezione nella quale sono
inseriti oltre ai dati e alle informazioni sulla
radioattivita' ambientale, anche i dati sulla
concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai
luoghi di lavoro nonche' informazioni sulle misure di
risanamento adottate. L' accesso ai dati, per le rispettive
finalita' istituzionali, e' assicurato dall'ISIN alle
Amministrazioni e agli enti dello Stato che ne facciano
richiesta nonche' all'ISS, presso il quale opera l'Archivio
nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione,
prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle
patologie conseguenti all'esposizione al radon. L'ISS
assicura l'accesso ai dati dell'ANR, per le rispettive
finalita' istituzionali, a dette amministrazioni, che ne
facciano richiesta, e all'ISIN.
2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali
(ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i
dati e le informazioni in loro possesso sulla
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria
nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all'apposita
sezione della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza di cui al comma 1.
3. I contenuti e il formato dei dati e delle
informazioni di cui al comma 2 nonche' l'interconnessione
tra le due banche dati di cui al comma 1, necessaria per
garantire il reciproco scambio di dati e informazioni sulla
concentrazione di radon e le altre informazioni necessarie
per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo
tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.»
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'esercente nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente e' tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;
b) al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'articolo 130, commi 3, 4, 5 e 6.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Obblighi dell'esercente (direttiva
59/2013/Euratom, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies)). -
1. Nei luoghi di lavoro di cui all'art. 16 l'esercente e'
tenuto a completare le misurazioni della concentrazione
media annua di attivita' di radon in aria entro
ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall'inizio dell'attivita' nell'ipotesi di cui
all'art. 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'elenco di cui all'art. 11, comma
2, nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del Piano di cui all'art. 10 o delle
sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'art. 16,
comma 1, lettera c);
d) dall'inizio delle attivita' se questo e' successivo
al momento indicato nelle lettere b) e c).
1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a)
e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali
semisotterranei e situati al piano terra l'esercente e'
tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi
dall'individuazione di cui all'art. 11 comma 3 da parte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano.
2. Qualora la concentrazione media annua di attivita'
di radon in aria non superi il livello di riferimento di
cui all'art. 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora e
conserva per un periodo di otto anni un documento
contenente l'esito delle misurazioni nel quale e' riportata
la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale
documento costituisce parte integrante del documento di
valutazione del rischio di cui all'art. 17, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'esercente ripete le
misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e
ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che
comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a
terra nonche' gli interventi volti a migliorare
l'isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attivita'
di radon in aria superi il livello di riferimento di cui
all'art. 12, comma 1, lettera c), l'esercente e' tenuto a
porre in essere misure correttive intese a ridurre le
concentrazioni al livello piu' basso ragionevolmente
ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui all'art. 15,
tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei
fattori economici e sociali. Dette misure sono completate
entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui
al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo
dell'efficacia, mediante nuova misurazione. L'esercente
deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia
delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni
con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure
correttive, la concentrazione media annua di radon resti
superiore al livello di riferimento di cui all'art. 12,
comma 1, lettera c), l'esercente effettua la valutazione
delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di
radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle
corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui
i risultati della valutazione siano inferiori ai valori
indicati all'art. 12, comma 1, lettera d), l'esercente
tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei
lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non
riducano la concentrazione media annua di attivita' di
radon in aria al di sotto del predetto livello di
riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze
tecniche e dei fattori economici e sociali. L'esercente
conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non
inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della
valutazione siano superiori ai valori indicati all'art. 12,
comma 1, lettera d), l'esercente adotta i provvedimenti
previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'art. 109, commi
2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'art. 130, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di
cui al precedente comma sono effettuate con le modalita'
indicate nell'allegato II o nell'allegato XXIV, ove
applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto
anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi
efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate
in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli
articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua
di cui all'art. 146 si applica alla somma delle dosi
efficaci dovute all'esposizione al radon e a quelle dovute
ad altre sorgenti.
6. L'esercente effettua le misurazioni della
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria
avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui
all'art. 155, secondo le modalita' indicate nell'allegato
II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto
indicato nel medesimo allegato che costituisce parte
integrante del documento di valutazione del rischio di cui
all'art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le
misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli
che soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato
II.".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al radon nelle abitazioni

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «servizi di misurazione» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di dosimetria».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree
prioritarie (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 74 e
103)). - 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 10,
comma 2, al fine di tutelare la popolazione dai rischi
conseguenti all'esposizione al radon nelle abitazioni, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
promuovono campagne e azioni, nelle aree definite
prioritarie ai sensi dell'art. 11, per incentivare i
proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi
locali situati al pianterreno o a un livello semi
sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della
concentrazione di radon nell'ambiente chiuso attraverso i
servizi di cui all'art. 155, comma 3, o intraprendono
specifici programmi di misurazione.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano provvedono altresi' nelle aree definite prioritarie
ai sensi dell'art. 11, a intraprendere specifici programmi
di misurazione della concentrazione di radon nell'ambiente
chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
provvedendo conseguentemente all'adozione di misure
correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento
adottate ai fini della registrazione delle stesse nella
sezione della banca dati di cui all'art. 13.
3. Nel caso in cui le misurazioni all'interno di
abitazioni esistenti presentino una concentrazione media
annua di attivita' di radon in aria superiore al livello di
riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto
nell'art. 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono
e monitorano l'adozione di misure correttive in attuazione
del principio di ottimizzazione anche attraverso strumenti
tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto nel
Piano di cui all'art. 10 ovvero secondo quanto previsto
all'art. 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di
risanamento rilevate ai fini della registrazione delle
stesse nella sezione della banca dati di cui all'art. 13.
4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate
dai servizi di dosimetria di cui all'art. 155, i quali
rilasciano al proprietario o al detentore dell'immobile una
relazione tecnica contenente il risultato della misurazione
e le informazioni specificate, e inviano con cadenza
semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla
banca dati della rete nazionale di sorveglianza della
radioattivita' ambientale, di cui all'art. 152.".
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo agli obblighi dell'esercente in presenza di sorgenti
di radiazioni ionizzanti di origine naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo e' sostituto dal seguente: «L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «Le misurazioni sono effettuate» sono inserite le seguenti: «su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui» e la parola «organismi» e' sostituita dalle seguenti: «servizi di dosimetria».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Obblighi dell'esercente (direttiva
59/2013/Euratom, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 -ter e
10-quinques)). - 1. Per le pratiche di cui all'art. 20,
l'esercente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto o dall'inizio della pratica, provvede alla
misurazione della concentrazione di attivita' sui materiali
presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti
dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 29, nel caso
in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai
livelli di esenzione in termini di concentrazione di
attivita' di cui all'allegato II, l'esercente provvede alla
ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque
nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o
delle caratteristiche radiologiche delle materie in
ingresso. L'esercente conserva i risultati delle
misurazioni per un periodo di sei anni.
3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano
superiori ai livelli di esenzione in termini di
concentrazione di attivita' di cui all'allegato II,
l'esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione
tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle
dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo
derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni
di dose efficace non risultino superati i livelli di
esenzione di cui all'allegato II per i lavoratori e per
l'individuo rappresentativo, l'esercente provvede a
ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale
e comunque ogni volta che si verificano significative
variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche
radiologiche dei materiali in ingresso. L'esercente
trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i
risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN,
nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede
dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa
documentazione per un periodo di 6 anni.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 44, quando dalle valutazioni di dose efficace
di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione
di dose efficace per i lavoratori o per l'individuo
rappresentativo, l'esercente adempie gli obblighi previsti
dall'art. 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso
di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero
gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della
dose efficace per l'individuo rappresentativo.
5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione
di misure correttive volte alla riduzione delle dosi
efficaci per i lavoratori e per l'individuo
rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta non
superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai
soggetti di cui all'art. 24, comma 2, i risultati della
nuova valutazione corredata dalla descrizione delle misure
correttive adottate ai fini dell'eventuale esenzione della
pratica dagli obblighi di cui al comma 4. L'esercente, in
tal caso, conserva la relativa documentazione per un
periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma
2.
6. Le misurazioni sono effettuate su un numero
rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel
ciclo produttivo e dei residui da servizi di dosimetria
riconosciuti ai sensi dell'art. 155, commi 3 e 4, che
rilasciano una relazione tecnica con i risultati delle
stesse. Le misurazioni sono effettuate secondo guide
tecniche emanate dall'ISIN ai sensi dell'art. 236 o, in
mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica
nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni
sono trasmessi con cadenza semestrale dai suddetti
organismi all'apposita sezione della banca dati della rete
nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale
di cui all'art. 21 secondo le modalita' indicate dall'ISIN.
7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5,
l'esercente si avvale dell'esperto di radioprotezione che
rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle
misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni
di dose efficace per i lavoratori e per l'individuo
rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le
misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci
dei lavoratori e della popolazione, le indicazioni di
radioprotezione, nonche' le eventuali misure da adottare ai
fini della sorveglianza fisica della radioprotezione.
8. I risultati delle misurazioni e le relazioni
tecniche dell'esperto di radioprotezione costituiscono
parte integrante del documento di valutazione del rischio
di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.»
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla classificazione dei residui

1. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Classificazione dei residui (direttiva
2013/59/Euratom, art. 23; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, art. 10 -bis)). - 1. La classificazione dei
residui e' stabilita nell'allegato VI.
2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici
minimi che gli impianti devono soddisfare per il
conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati
in allegato VI.
3. Sono classificati esenti i residui solidi contenenti
radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri,
le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti
nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4. I residui esenti
devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di
residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui e' prevista.».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 26. Autorizzazione per gli impianti di gestione
di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente
(direttiva 2013/59/ Euratom art. 23; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 10 -bis - decreto
interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015).
1. I residui che non soddisfano i requisiti e le
condizioni di esenzione possono essere smaltiti, ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in
discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, in base a preventiva autorizzazione
che disciplina le condizioni e le modalita' di conferimento
dei residui e di esercizio dell'impianto, nonche' i
requisiti tecnici, che l'impianto deve soddisfare al fine
di garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente, dei
lavoratori e della popolazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Prefetto, sulla base del parere vincolante del Comando
provinciale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia regionale o
provinciale per la protezione dell'ambiente e degli organi
del SSN, sentita la regione.
3. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione e'
rilasciata previa verifica dell'idoneita' del sito proposto
dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto
delle condizioni demografiche, meteoclimatiche,
idrogeologiche e ambientali.
4. Le modalita' per la richiesta, la modifica e la
revoca dell'autorizzazione e per la disattivazione
dell'impianto di cui al comma 1 sono stabilite
nell'allegato VII.
4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi del presente articolo sono
espressamente riportate nell'autorizzazione integrata
ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II
deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in
cui e' prevista.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da
costruzione

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al comma 6, le parole «all'allegato II,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1,».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/Euratom,
art. 75)). - 1. Il livello di riferimento applicabile
all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da
materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta
all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1
mSv/anno.
2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati
come oggetto di attenzione dal punto di vista della
radioprotezione e' riportato nell'allegato II.
3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato
dei materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione
stessa, garantisce che:
a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei
radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le
norme di buona tecnica o linee guida nazionali e
internazionali, e che sia calcolato l'indice di
concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato
II;
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, le informazioni e i
risultati delle misurazioni di concentrazione di attivita'
e il corrispondente indice di concentrazione di attivita',
nonche' gli altri fattori pertinenti come definiti
nell'allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente
indice di concentrazione di attivita' costituiscono parte
integrante della dichiarazione di prestazione di cui
all'art. 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio.
4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento
(UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il
distributore e l'importatore.
5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di
attivita' sia superiore al valore riportato nell'allegato
II, ai fini dell'utilizzo del materiale per edifici di
ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato
fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni
di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il
risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose
sono resi noti dal responsabile dell'immissione sul mercato
nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n.
305/2011.
6. Qualora sia superato il livello di riferimento in
termini di dose di cui al comma 1, il materiale non puo'
essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come
abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.
7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il
fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione con
abilitazione di secondo o terzo grado.".
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all' autorizzazione al commercio di materiali
radioattivi

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di materiale o sorgenti radioattivi e» sono sostitute dalle seguenti: «di materiale o sorgenti radioattivi, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato e fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato, nonche'»;
b) il comma 3 e' soppresso.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 36 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Autorizzazione al commercio di materiali
radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 4)). -
1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali,
delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi,
qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non
abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art.
57 del Trattato e fatta salva la disciplina
sull'approvvigionamento delle materie fissili previste dal
Trattato, nonche' l'intermediazione nelle attivita' di
commercio, importazione e esportazione degli stessi sono
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito
l'ISIN.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' procedurali per
il rilascio dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo si applicano le
disposizioni di cui all'allegato VIII.
3. (soppresso)».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'importazione e produzione a fini commerciali di
sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, comma 1, alinea, il segno di interpunzione finale «.» e' sostituito dal seguente: «:».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Importazione e produzione a fini commerciali
di sorgenti di radiazioni ionizzanti (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, art. 18)). - 1. Sono soggette a
notifica preventiva ai sensi del comma 3 l'importazione e
la produzione a fini commerciali delle seguenti sorgenti di
radiazioni ionizzanti con esclusione dei generatori di
radiazioni medico-radiologici che non siano sorgenti
radioattive, per i quali si applicano le procedure di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:
a) le materie radioattive con valore massimo della
concentrazione di attivita' per unita' di massa superiore
ai valori indicati nell'allegato I;
b) le materie radioattive con attivita' totale riferita
ad un anno solare di produzione o importazione superiore ai
valori indicati nell'allegato I;
c) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comunque
soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'art. 46.
2. La produzione comprende la manipolazione, il
frazionamento, la diluizione o qualsiasi altra operazione,
effettuati su sostanze o materiali radioattivi o sul
dispositivo che li contiene, che ne modificano le
caratteristiche originarie e comportano l'immissione sul
mercato di un nuovo prodotto.
3. Chiunque intende importare o produrre a fini
commerciali sorgenti di radiazioni ionizzanti ne effettua
la notifica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro
e delle politiche sociali, della salute, dell'interno e
all'ISIN, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attivita', nel rispetto delle modalita' e dei
requisiti stabiliti nell'allegato IX.
4. Nei casi previsti dall'art. 36 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, le disposizioni dell'allegato IX
aventi contenuto tecnico possono essere modificate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'interno e l'ISIN.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al divieto di pratiche

1. All'articolo 39, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.»

Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 39 (Divieto di pratiche (direttiva
2013/59/Euratom, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 98)). - 1. E' vietata l'aggiunta
intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o
mediante attivazione, nella produzione di:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale;
c) giocattoli;
d) alimenti e bevande;
e) mangimi per animali;
f) dispositivi antifulmine.
2. Sono altresi' vietati:
a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio
elettronico, l'esportazione, il commercio, la
distribuzione, l'impiego, la manipolazione dei prodotti di
cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte
materie radioattive, direttamente o mediante attivazione;
b) le pratiche implicanti l'attivazione di materiali
che comportano un aumento dell'attivita' nei prodotti di
consumo;
c) le pratiche che comportano l'attivazione di
materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d'uso
personale, nonche' l'importazione e l'esportazione di tali
prodotti o materiali;
d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni
ionizzanti che non e' effettuato a scopo diagnostico,
terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto
disposto dall'art. 169;
e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque
l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su
armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a
scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli
superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm."
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al registro delle operazioni commerciali

1. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «attrezzature radiogene medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive» sono soppresse.

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 42 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Registro delle operazioni commerciali
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 20)). - 1.
Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque
esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni
ionizzanti o effettua attivita' di intermediazione degli
stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e
inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna
operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla
tipologia e alla quantita' delle sorgenti oggetto
dell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse
entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata
secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
all'importazione, alla produzione e al commercio dei
generatori di radiazioni in uso nelle strutture sanitarie a
fini di esposizione medica, per i quali si applicano le
procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla notifica di pratica

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo le parole «e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN.» e' aggiunto il seguente periodo: «Alle pratiche dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive puo' essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54 nei casi ivi previsti».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 46 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 46 (Notifica di pratica (direttiva
2013/59/Euratom articoli 24, 25; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 22)). - 1. E' soggetta a notifica
qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche
soggette al regime di esenzione di cui all'art. 47 e delle
pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta
e registrazione.
2. La notifica deve essere effettuata dall'interessato,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al
Comando dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio
sanitario nazionale, alle ARPA/APPA indicando i mezzi di
protezione messi in atto, nonche', ove di loro competenza,
all'Ispettorato territoriale del lavoro, all'Autorita'
portuale e agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza
sanitaria al personale navigante USMAF-SASN. Alle pratiche
dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o aeriformi
contenenti sostanze radioattive puo' essere dato avvio a
condizione che sia stata preventivamente rilasciata
l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'art. 54 nei
casi ivi previsti. Per le pratiche condotte con
attrezzature medico-radiologiche il termine per la notifica
e' di almeno dieci giorni.
3. La notifica deve contenere gli elementi del processo
di giustificazione e le altre informazioni di cui
all'allegato IX.
4. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta, i
dati e le informazioni sulle notifiche di pratiche
ricevute.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano, per quanto riguarda le pratiche di cui al comma
1 comportanti e/o connesse a esposizioni mediche, possono
definirsi:
a) le modalita' con cui la notifica deve essere
effettuata, anche utilizzando le procedure di
autorizzazione delle strutture sanitarie definite in
ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private»;
b) le modalita' con cui garantire che le informazioni
di cui al comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al
comma 2.
6. Nelle more dell'emanazione delle leggi di cui al
comma 5, agli esercenti pratiche comportanti e/o connesse a
esposizioni mediche si applicano le disposizioni previste
dal comma 2.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attivita' totale o della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 16:
- Si riporta l'art. 47 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 47 (Esonero dall'obbligo di notifica di pratica
(Direttiva 2013/59/Euratom, art. 26, e allegato VII;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 22 e
allegato VII)). - 1. Le pratiche che impiegano sorgenti di
radiazioni ionizzanti sono esenti dall'obbligo di notifica
se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite
tenendo conto del principio di giustificazione:
a) le quantita' di materie radioattive non superano in
totale le soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I;
b) la concentrazione di attivita' di materie
radioattive per unita' di massa non supera le soglie
stabilite nell'Allegato I;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche
al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui
alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e
il relativo provvedimento prevede le condizioni di
eventuale smaltimento;
2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non
comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio,
un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h;
d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i
seguenti requisiti:
1) contengono un tubo catodico destinato a fornire
immagini visive, operano con una differenza di potenziale
non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai
sensi dell'art. 49;
2) in condizioni di funzionamento normale, non
comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita'
di dose superiore a 1 µSv/h;
e) le autorita' competenti che autorizzano lo
smaltimento di materiali contaminati da materie radioattive
dichiarano che gli stessi non sono soggetti a ulteriori
controlli.
1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
esentato dall'obbligo di notifica di cui all'art. 46 per
quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al
corretto funzionamento della strumentazione di
radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, qualora il valore dell'attivita' totale o
della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi
contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di
seguito riportato:


Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, fermo restando quanto previsto al comma 5, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2 limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonche', a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi.».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Registro delle sorgenti di radiazioni
ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 85 e 86;
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 art. 3; decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, art. 22, comma 3 e 4)). - 1. I
detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette
a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi del
presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito
istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le
informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di
radiazioni e la quantita' delle materie radioattive, entro
i dieci giorni successivi alla data di inizio della
detenzione o dalla data di cessazione della detenzione
delle sorgenti stesse.
2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da
trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite
nell'allegato XII.
3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in
particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno
accesso al Registro per le rispettive finalita'
istituzionali.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con accordo da concludersi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' di
registrazione e le informazioni da trasmettere al sito
istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di
radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di
esposizione medica nelle strutture sanitarie, con
esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attivita' di
cui al Titolo VIII.
5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al
comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con
generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un
registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione,
trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e
delle sorgenti sigillate non ad alta attivita', che mettono
a disposizione dell'autorita' competente.
6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la
conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, fermo
restando quanto previsto al comma 5, si applicano anche
alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2
limitatamente alle materie radioattive contenenti
radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60
giorni, nonche', a valle della comunicazione cumulativa di
inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo
trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di
radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della
cessazione della detenzione di generatori di radiazioni
stessi.".
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di
radiazioni ionizzanti

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nell'Allegato XIV», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato I» e alla lettera c), n. 2), le parole «superiore per un fattore 50 ai valori indicati» sono sostituite dalle seguenti: «superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:
a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
d) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita' secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati mobili usati nella radiologia domiciliare e nella diagnostica veterinaria, in uno o piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV, ferme restando le condizioni di cui al comma 1.»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al Titolo IV, salvo diverse indicazioni stabilite nei singoli Titoli.».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'art. 50 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Nulla osta per le pratiche con sorgenti di
radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli
24, 28, 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articoli 27, 28 e 29)). - 1. Sono soggette a nulla osta
preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di
radiazioni ionizzanti che impiegano:
a) generatori di radiazioni con caratteristiche
costruttive tali che l'energia massima delle particelle
accelerate sia superiore a 200 keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel
tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104
al secondo;
c) materie radioattive con valore massimo della
concentrazione di attivita' per unita' di massa superiore
ai valori indicati nella Tabella I-1A dell'Allegato I, se
ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' totale presente nella installazione e'
superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella
Tabella I-1A dell'Allegato I;
2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta
nell'installazione in ragione d'anno solare e' superiore
per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A
dell'Allegato I.
2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le
seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che
comportano:
a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante
attivazione di materie radioattive nella produzione e
manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal
verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'impiego di acceleratori, di generatori di
radiazioni o di materie radioattive per radiografia
industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca,
ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
c) la somministrazione intenzionale di materie
radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la
radioprotezione di persone, ad animali, indipendentemente
dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
d) l'impiego di acceleratori, di generatori di
radiazioni o di materie radioattive per esposizione di
persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal
verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita'
secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini
diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni
di cui al comma 1;
g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte
dello stesso soggetto in uno o piu' siti, luoghi o
localita' non determinabili a priori e presso soggetti
differenti da quello che svolge la pratica, in relazione
alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle
modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei
provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni di
cui al comma 1;
h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a
scopo medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati mobili
usati nella radiologia domiciliare e nella diagnostica
veterinaria, in uno o piu' siti, luoghi o localita' non
determinabili a priori, con energia massima delle
particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV, ferme
restando le condizioni di cui al comma 1.
3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o
della entita' del rischio delle installazioni, comprende:
a) l'esame e l'approvazione del sito proposto per
l'installazione dal punto di vista della radioprotezione,
tenendo conto delle pertinenti condizioni demografiche,
meteoclimatiche, geologiche, idrologiche e ambientali,
fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale;
b) ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione,
il collaudo dei sistemi dedicati a garantire un'adeguata
protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione
radioattiva che possa interessare le aree esterne
all'installazione o contaminazione radioattiva che possa
estendersi al suolo adiacente all'installazione;
c) l'esame e l'approvazione dei programmi per lo
smaltimento degli effluenti radioattivi;
d) le misure tese a impedire l'accesso
all'installazione di persone non autorizzate.
4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono
classificate in due categorie denominate, rispettivamente,
A e B.
5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta
a nulla osta preventivo deve presentare apposita istanza
che, in relazione alla natura della pratica e ai rischi
radiologici implicati, deve contenere gli elementi del
processo di giustificazione e tutte le altre informazioni
pertinenti per la radioprotezione riportate nell'allegato
XIV.
6. Nell'allegato XIV sono indicati:
a) le condizioni per la classificazione delle pratiche
nelle categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la
popolazione e i lavoratori connessi con tali attivita';
b) i criteri di radioprotezione;
c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del
nulla osta.
7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51
e 52, puo' prevedere particolari condizioni e requisiti di
esercizio della pratica per conformare l'attivita' alle
esigenze di tutela dei lavoratori e della popolazione, e
stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento a:
a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli
di dose applicabili all'individuo rappresentativo della
popolazione interessata dalla pratica in conformita'
all'art. 5, commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV
parte I;
b) criteri, condizioni e requisiti, per
l'allontanamento dall'installazione di materiali o di
rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi, lo smaltimento
nell'ambiente o il loro conferimento a qualsiasi titolo a
terzi, ai sensi dell'art. 54;
c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove,
all'esercizio e all'eventuale disattivazione delle
installazioni.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al
Titolo IX e alle attivita' lavorative comportanti
l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui
al Titolo IV, salvo diverse indicazioni stabilite nei
singoli Titoli.
9. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pratiche di cui all'art. 59 e all'impiego di
microscopi elettronici. Fermo restando il regime di nulla
osta per i generatori di radiazioni impiegati a scopo di
terapia medica e per le sorgenti di radiazioni di cui al
comma 2 lettera g), sono inoltre esclusi dal campo di
applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di
notifica ai sensi dell'art. 46, i generatori di radiazioni
con energia delle particelle accelerate non superiore a 200
keV ancorche' impiegati insieme ad altre sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per
l'impiego di isotopi radioattivi disciplinate dall'art. 13,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.».
 
Art. 19
Interpretazione autentica dell'articolo 54 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, relativo all'allontanamento dal regime
autorizzatorio

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 s'interpreta nel senso che la disciplina da esso prevista si applica anche ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono dalle attivita' di cui al Titolo IX.

Note all'art. 19:
L'art. 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, cosi' recita:
«Art. 54 (Allontanamento dal regime autorizzatorio
(direttiva 2013/59/Euratom, articoli 30, 65 e allegato VII;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 30, 154
e allegato I)). - 1. I materiali solidi, liquidi o
aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da
pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal
campo di applicazione del presente decreto se rispettano i
criteri, le modalita' e i livelli di non rilevanza
radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I,
se e' rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e
l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le
condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione. Le
emissioni in atmosfera e i materiali che soddisfano la
definizione di rifiuto, per i quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione all'allontanamento sono gestiti, smaltiti
nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della
disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della
gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo,
il riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi
contenenti sostanze radioattive per i quali non e' stata
rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata
dalle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano
per i materiali radioattivi provenienti da pratiche
soggette a notifica, o dall'autorita' titolare del
procedimento autorizzativo della pratica.
4. L'autorizzazione all'allontanamento puo' essere
rilasciata con il medesimo procedimento che autorizza la
pratica nel quale sono inserite apposite prescrizioni.
5. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento deve
essere corredata:
a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite
nell'allegato IX per le pratiche soggette a notifica;
b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite
rispettivamente nell'allegato XIV per le pratiche soggette
a nulla osta o a autorizzazione;
6. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa
all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite.
7. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite
prescrizioni relative alle condizioni per l'allontanamento
o per il rilascio e in particolare stabilisce:
a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi o
per lo scarico degli effluenti radioattivi liquidi e
aeriformi che soddisfano quanto previsto dall'allegato I
paragrafo 8;
b) le modalita' di verifica dei livelli di
allontanamento per i materiali solidi;
c) specifici vincoli sull'attivita' totale allontanata
in un determinato intervallo di tempo, anche in relazione
alla compresenza di piu' fonti di allontanamento;
d) le modalita' per il controllo degli effluenti
aeriformi e liquidi rilasciati nell'ambiente;
e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione
ad altre caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti,
diverse da quelle di natura radiologica;
f) l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con
apposita documentazione idonea a dimostrare che il
materiale rispetta le condizioni e i requisiti per
l'allontanamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo,
e in caso di scarico in corpo ricettore la disponibilita'
della documentazione per gli organi di controllo.
8. L'esercente, che svolge la pratica, e' tenuto a
registrarsi e a trasmettere prima di ogni allontanamento
sul sito istituzionale dell'ISIN, con le modalita' da
questo stabilite, le informazioni sulla tipologia e
quantita' di materiali o rifiuti solidi, liquidi o
effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell'allontanamento
medesimo. Tale disposizione non si applica ai materiali o
rifiuti solidi o liquidi, agli effluenti liquidi o
aeriformi derivanti da pratiche mediche comportanti la
somministrazione di radiofarmaci a scopo diagnostico o
terapeutico per le quali l'esercente inoltra all'autorita'
che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del SSN e
alle ARPA/APPA competenti per territorio nonche' all'ISIN,
un riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi
o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista
al punto 4 dell'allegato XIV, un riepilogo relativo agli
effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della
struttura sanitaria sotto forma di escreti dei pazienti e,
se del caso, agli effluenti gassosi.
9. E' vietata la diluizione o la miscelazione
intenzionale di materiali contenenti sostanze radioattive
ai fini del loro allontanamento.
10. La miscelazione di materiali radioattivi e non
radioattivi ai fini del riciclo o del riutilizzo puo'
essere autorizzata ai sensi del comma 3, in circostanze
specifiche, previo parere vincolante dell'ISIN.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo

1. All'articolo 72, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «le autorita' di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita' di cui al comma 5».

Note all'art. 20:
- Si riporta l'art. 72 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
(direttiva 2013/59/Euratom, art. 93; decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 52, art. 157)). - 1. I soggetti che a
scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di
importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali
metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la
sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali di
radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione da eventi che possono comportare esposizioni
alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione
dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti
che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i
principali nodi di transito, esercitano attivita' a scopo
industriale o commerciale di importazione di prodotti
semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene
disposto su specifica richiesta delle Autorita' competenti.
La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono
attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non
effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza
radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di
secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai
sensi dell'art. 129, i quali nell'attestazione riportano
anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello
strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata
alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante
intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi,
stipulate dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente
riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e
prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici
effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di
sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
previa notifica alla Commissione europea ai sensi della
direttiva 2015/1535/CE, sono determinate:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza
radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e
i contenuti della relativa attestazione;
b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei
prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati
con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in
metallo ed in ragione della loro rischiosita' e diffusione,
nonche' prevedendo forme semplificate delle procedure di
controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie
o comunque standardizzati. L'aggiornamento dell'elenco
potra' essere effettuato, sulla base delle variazioni della
nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti
dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto
del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
c) i contenuti della formazione da impartire al
personale dipendente per il riconoscimento delle piu'
comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale
addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale
svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni
dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i
quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali.
4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto,
continua ad applicarsi l'art. 2 del decreto legislativo 1
giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino
all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce
le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i
prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo
oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle
disposizioni del decreto legislativo di cui al primo
periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 45,
comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino
la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di
radioattivita', individuati secondo le norme di buona
tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi
dell'art. 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al
comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il
rischio di esposizione delle persone e di contaminazione
dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al
prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco,
alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e
alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi
obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,
venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di
radioattivita' nei predetti materiali o prodotti
trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del
rischio rilevato dagli organi destinatari delle
comunicazioni di cui al presente comma, ne da'
comunicazione all'ISIN.
6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano
operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri
materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche
di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla
fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia
accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano
tempestiva mente le autorita' di cui al comma 5. Il
materiale contaminato eventualmente prodotto non puo'
essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza
l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli
organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 187,
nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti
adottano, valutate le circostanze del caso in relazione
alla necessita' di evitare il rischio di esposizione delle
persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti
opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di
parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile
del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione
dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il quale provvede a informare
della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello
Stato responsabile dell'invio.».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a relazioni e revisioni tra pari

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «e, successivamente, ogni tre anni» sono soppresse.

Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 105 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 105 (Relazioni e revisioni tra pari (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 58 -quinquies)). -
1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a
descrivere lo stato di attuazione della direttiva
2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni
prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, congiuntamente, presentano una
relazione alla Commissione europea.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e
comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare consultano l'ISIN per una
valutazione della legislazione, della regolamentazione e
del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto
dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia
e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2,
l'ISIN richiede un esame internazionale inter pares, al
fine di concorrere a un continuo miglioramento della
sicurezza nucleare. L'ISIN trasmette le risultanze di tale
esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
4. Entro il 23 agosto 2021 e, successivamente, ogni tre
anni, sulla base dei dati forniti dall'ISIN, almeno
sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla
Commissione europea una relazione sull'attuazione della
direttiva 2011/70/ Euratom, tenendo conto dei cicli di
riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997,
ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico, sentito l'ISIN, organizzano ogni dieci anni
valutazioni del quadro nazionale, dell'attivita' dell'ISIN,
del Programma nazionale di cui all'art. 7, del decreto
legislativo n. 45 del 2014 e richiedono su tali temi una
verifica inter pares internazionale, al fine di garantire
che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono
trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati
membri e sono resi accessibili al pubblico qualora non
confliggano con le informazioni proprietarie e di
sicurezza.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su
base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, provvede a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno
specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei
pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione
europea, e la Commissione europea in qualita' di
osservatore, a effettuare un esame inter pares della
valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
appropriate misure per dar seguito alle pertinenti
risultanze del processo di esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il
processo di esame inter pares e i suoi principali
risultati, quando disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri,
nonche' alla Commissione europea, i risultati della
valutazione nazionale.
7. Le attivita' di cui al comma 6, avviate nel 2017, e
i successivi esami tematici inter pares sono effettuati
almeno ogni sei anni.
8. In caso di incidente all'origine di situazioni che
richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o
misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares
di cui al comma 6 e' organizzato senza indebito ritardo.".
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti

1. All'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I datori di lavoro trasmettono all'archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 126, comma 2.».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'art. 109 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 31,32,37, 2
comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 61)). - 1. I datori
di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e
dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto e i
preposti che vi sovraintendono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di
protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e
dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal
presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e
sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di
radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione
dell'entita' dell'esposizione anche al fine della
classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonche'
la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui
della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle
necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte
le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione
conformemente al principio di ottimizzazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 il datore di
lavoro fornisce all'esperto di radioprotezione le
informazioni in merito a:
a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei
processi che comportano il rischio di esposizione alle
radiazioni ionizzanti, ivi compreso l'elenco delle sorgenti
di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
b) organizzazione del lavoro;
c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
d) ogni altra informazione ritenuta necessaria
dall'esperto di radioprotezione.
4. Il datore di lavoro comunica altresi'
preventivamente all'esperto di radioprotezione le
variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi
comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e
all'organizzazione del lavoro, nonche' le eventuali
migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica
stessa.
5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il
documento di cui all'art. 28, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti
relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni
ionizzanti ed e' munita di data certa, in qualsiasi modo
attestata, nel rispetto dell'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui
al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'art.
131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti,
nell'ambito delle rispettive competenze:
a) provvedono affinche' gli ambienti di lavoro in cui
sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 133, individuati,
delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso
a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinche' i lavoratori interessati siano
classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 133 e informano i
lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e
sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che
copia di dette norme sia consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone
classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione
individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne
garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinche' i singoli lavoratori osservino
le norme interne di cui alla lettera c), e usino i
dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinche' siano apposte segnalazioni che
indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i
relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante
appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in
corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o
comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale,
i risultati delle valutazioni di dose effettuate
dall'esperto di radioprotezione, che lo riguardino
direttamente, nonche' assicurano l'accesso alla
documentazione di cui all'art. 132 concernente il
lavoratore stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione
di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre
assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 125, i
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono
degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti
sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non
occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono
alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e
forniscono i dispositivi di protezione eventualmente
necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
comunicano tempestivamente all'esperto di radioprotezione e
al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro
con il lavoratore esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono all'archivio
nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'art. 126,
comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori
esposti, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'art. 126, comma 2.
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per
la collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito delle
rispettive competenze. L'esperto di radioprotezione e, ove
nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni
periodiche di cui all'art. 35 del medesimo decreto
legislativo.
11. Tutti gli oneri economici relativi alla
sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono
a carico del datore di lavoro.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei
preposti

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».

Note all'art. 23:
- Si riporta l'art. 110 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 110 (Informazione e formazione dei dirigenti e
dei preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 14, 15;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 61, comma
3)). - 1. Il datore di lavoro che svolge le attivita'
disciplinate dal presente decreto, provvede affinche' i
dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione,
una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni
cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di
radioprotezione. L'informazione e la formazione previste
nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle
rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e
dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della
figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I
contenuti dell'informazione e formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) modalita' di valutazione dei rischi derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti.
1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella
prevista dall'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di
esposizione alle radiazioni ionizzanti.».
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «triennale» e' sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».

Note all'art. 24:
- Si riporta l'art. 111 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 111 (Informazione e formazione dei lavoratori
(direttiva 59/2013/Euratom, articoli 14, 15, 82 comma 2,
lettera l); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.
61, comma 3)). - 1. Il datore di lavoro che svolge le
attivita' disciplinate dal presente decreto provvede
affinche' ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
connessi all'attivita' svolta;
b) sui nominativi del medico autorizzato e dell'esperto
di radioprotezione;
c) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, sulle norme interne di protezione e
sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle
conseguenze legate al loro mancato rispetto;
d) sulle misure e sulle attivita' di protezione e
prevenzione adottate;
e) sull'importanza dell'obbligo, per le lavoratrici
esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di
gravidanza;
f) sull'importanza per le lavoratrici esposte di
comunicare l'intenzione di allattare al seno un neonato.
2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore
soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui e'
addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di radioprotezione anche con eventuale
addestramento specifico. La formazione e, ove previsto,
l'addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile,
sul luogo di lavoro e devono avvenire con periodicita'
almeno quinquennale, e comunque in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie che modifichino il rischio di
esposizione alle radiazioni ionizzanti.
3. I contenuti minimi dell'informazione e della
formazione dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riguardano:
a) i concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della radioprotezione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, sorveglianza e assistenza;
b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni
sanitari e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione tipici delle pratiche in cui i
lavoratori sono coinvolti;
c) il significato dei limiti di dose nonche' i
potenziali rischi associati al loro superamento;
d) le circostanze nelle quali sono richieste la
sorveglianza fisica e sanitaria e gli obiettivi delle
stesse;
e) le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione
alle mansioni svolte;
f) l'uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale in dotazione, nonche' le modalita' del loro
controllo e verifica;
g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei piani
e delle procedure di emergenza.
4. Nel caso di pratiche con impiego di sorgenti
sigillate ad alta attivita' il datore di lavoro organizza
specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte
al responsabile della gestione della sorgente e al
personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle
caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di
radioprotezione. L'informazione e la formazione:
a) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da
adottare e i comportamenti da tenere ai fini della gestione
in sicurezza della sorgente;
b) indicano accorgimenti al fine di prevenire
inconvenienti e incidenti dovuti alla mancanza di controlli
adeguati sulla sorgente;
c) forniscono indicazioni sull'attuazione delle
specifiche procedure gestionali per il trasporto, la
detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate a
impedire, in relazione alle caratteristiche della stessa,
l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il
danneggiamento anche a seguito di incendi;
d) sono ripetute a intervalli quinquennali e
documentate in modo che i lavoratori interessati siano
adeguatamente preparati per gli eventi di cui alla lettera
b).
5. L'informazione e la formazione previste nel presente
articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive
competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici
autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente concernente il riconoscimento della
figura del formatore in materia di salute e sicurezza.
6. La formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra
quella prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti
al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo ad altre attivita' presso terzi

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attivita' alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.».

Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 115 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 115 (Altre attivita' presso terzi (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 65)). - 1. Fuori
dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore
di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a
qualsiasi titolo attivita' presso una o piu' zone
classificate gestite da terzi esercenti, e' tenuto ad
assicurare agli stessi la tutela dai rischi da radiazioni
ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo e
alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in
relazione all'entita' complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi
esercenti le azioni necessarie affinche' venga comunque
assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche
ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi
restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti
dalle disposizioni del presente Titolo, per gli aspetti
operativi della radioprotezione direttamente connessi con
la natura dell'attivita' da essi svolta e dell'intervento
che i lavoratori sono chiamati a compiere.
3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e
dirigono attivita' alle quali non si applicano le
disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di
lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di
lavoratori autonomi per compiere attivita' alle quali si
applicano le disposizioni del presente decreto adottano,
coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti
lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure
necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori
dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle
norme del presente Titolo e alle relative disposizioni
attuative.».
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza

1. All'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della transizione ecologica, sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalita' di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento nelle situazioni di esposizione di emergenza.».

Note all'art. 26:
- Si riporta l'art. 124 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Esposizioni accidentali o di emergenza
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 74)). - 1.
Ferma restando la disciplina di cui all'art. 175, i datori
di lavoro, provvedono affinche' i lavoratori e il personale
di intervento previsto nei piani di cui al Titolo XIV
vengano preventivamente sottoposti a un programma di
informazione e formazione riguardante:
a) la disciplina della radioprotezione;
b) la possibilita' che, durante un intervento, siano
sottoposti a esposizione di emergenza, i rischi connessi
all'esposizione stessa e le precauzioni da adottare; tale
informazione tiene conto delle possibili situazioni di
emergenza e dei tipi di intervento ipotizzabili;
c) le procedure di emergenza da adottarsi e le
istruzioni da seguire;
d) il significato dei livelli operativi di riferimento
connessi alle esposizioni di emergenza a cui possono essere
sottoposti;
e) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione
da adottare;
f) il sistema di gestione delle emergenze previsto dal
Titolo XIV;
g) gli specifici dispositivi di protezione e i mezzi di
sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle
funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione.
2. I datori di lavoro provvedono affinche'
l'informazione e la formazione specifica di cui al comma 1
vengono aggiornate con frequenza quinquennale.
3. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
provvedono a dotare i lavoratori di mezzi di protezione
adeguati durante gli interventi di emergenza.
4. I lavoratori e il personale delle squadre speciali
di emergenza che, in relazione all'attivita' cui sono
adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni
professionali di emergenza, comportanti il rischio di
superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria
A preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla
base dell'eta' e dello stato di salute.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano i
limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per
i lavoratori esposti di cui all'art. 146.
6. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di
emergenza, vengono previste e adottate, per quanto
ragionevolmente possibile tenuto conto delle circostanze
reali dell'emergenza, dei vincoli tecnici e dei rischi di
radioprotezione, le misure necessarie a contenere
l'esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al di sotto
dei limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui
all'art. 146. In situazioni in cui la condizione suddetta
non possa essere rispettata, le esposizioni devono essere
mantenute al di sotto dei seguenti livelli di riferimento:
a) 100 mSv di dose efficace;
b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino;
c) 1 Sv di dose equivalente alle estremita';
d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle.
7. In via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare
vite umane, impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle
radiazioni o impedire il verificarsi di una catastrofe, le
esposizioni possono superare il valore di 100mSv di dose
efficace da irraggiamento esterno e non possono comunque
superare il valore di 500 mSv di dose efficace da
irraggiamento esterno.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 141,
i soggetti che possono incorrere nelle esposizioni di cui
ai commi da 1 a 7 devono essere volontari che siano
chiaramente ed esaustivamente informati in anticipo in
merito ai rischi per la salute associati a tale esposizione
e alle misure di protezione disponibili.
9. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di
emergenza vengono previste e adottate le misure idonee a
evitare che i lavoratori ed il personale addetto alle
emergenze, diversi da quelli di cui al presente articolo,
siano suscettibili di incorrere in esposizioni superiori ai
limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all'art.
146.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 141, dopo
ogni esposizione accidentale o professionale di emergenza,
i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, forniscono
all'esperto di radioprotezione i dati, gli elementi e le
informazioni necessari, al fine di acquisire dallo stesso
una apposita relazione tecnica, dalla quale risultano le
circostanze e i motivi dell'esposizione nonche' la
valutazione delle dosi ricevute dai lavoratori interessati
e dall'individuo rappresentativo della popolazione. La
predetta valutazione delle dosi include la distribuzione
delle stesse nell'organismo.
11. Per le attivita' estrattive gli interventi di
soccorso sono effettuati su base volontaria da personale
appositamente addestrato.
12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e della transizione ecologica, sentito il
Dipartimento della protezione civile sono stabilite le
modalita' di esposizione dei lavoratori e del personale di
intervento nelle situazioni di esposizione di emergenza.
13. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 12, si applicano le disposizioni stabilite
nell'allegato XX.».
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni.»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da universita', albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;».
3) la lettera f) e' soppressa.

Note all'art. 27:
- Si riporta l'art. 129 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 129 (Abilitazione degli esperti di
radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 78)). - 1. Presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e' istituito l'elenco
degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono
iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione,
i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritti nell'elenco degli esperti qualificati
istituito ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
2. L'elenco degli esperti di radioprotezione e'
ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici
che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
tubo, inferiore a 400 kV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con
energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e
10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di
neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto
l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al
secondo;
c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la
sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di
cui all'art. 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116),
che siano utilizzate esclusivamente a fini medici
all'interno di strutture sanitarie;
d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza
fisica degli impianti come definiti all'art. 7, numeri 16),
63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di
radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e
c).
3. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle
di grado inferiore. L'abilitazione di terzo grado, di cui
al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre
abilitazioni.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della
salute, sentiti il Ministro dell'universita' e della
ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da emanarsi entro 18 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le
modalita' di formazione, le modalita' di svolgimento
dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di
radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il
candidato esperto in radioprotezione intende ottenere
l'iscrizione, dei titoli di studio universitario
occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria
corrispondente almeno al master di primo livello per il
primo grado e almeno al master di secondo livello per il
secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado
ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi,
che contempli anche un tirocinio pratico della durata
minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente
per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il
terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della
prova di esame fermo restando che la stessa dovra'
contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante
corsi tenuti da universita', albi professionali,
associazioni scientifiche o associazioni di categoria
professionale che operano in ambito di radiazioni
ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o
corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione
nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati
contro la pubblica amministrazione e contro la fede
pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a
detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che
non risultano interdetti;
f) (soppressa);
g) indicazione delle modalita' di presentazione della
domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo
cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione
dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di
esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti
proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di
sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero
dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei
componenti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a
deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che
alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito
alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento
degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a
rinuncia della mancata presentazione del candidato
all'esame nella data stabilita.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si
applica la disciplina di cui all'allegato XXI.".
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle attribuzioni dell'esperto di radioprotezione

1. All'articolo 130, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4, 5 e 6».

Note all'art. 28:
- Si riporta l'art. 130 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 130 (Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione
(direttiva 2013/59/Euratom, articoli 34, 41, 43; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 79)). - 1.
L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della
sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui
all'art. 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro
sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto
articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e
g);
b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature,
dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in
particolare:
1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica
della radioprotezione, dei progetti di installazioni che
comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle
medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali
rischi, nonche' delle modifiche alle installazioni che
implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle
caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme,
dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle
eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei
dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
4) effettua la verifica periodica delle buone
condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
5) effettua la verifica di conformita' degli strumenti
di misura ai requisiti di cui all'art. 155;
c) effettua una sorveglianza ambientale di
radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e,
ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle
introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori
come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
e) verifica che il personale di cui all'art. 128, comma
2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di
misura e svolga le attivita' delegate secondo le procedure
definite;
f) svolge l'attivita' di sorveglianza sullo smaltimento
dei materiali che soddisfano le condizioni di
allontanamento previste dal presente decreto;
g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il
datore di lavoro:
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza
individuale nonche' nella individuazione delle tecniche di
dosimetria personale appropriate;
2) nella predisposizione del programma di garanzia
della qualita' finalizzato alla radioprotezione dei
lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso
la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che
rendano efficace ed efficiente l'organizzazione
radioprotezionistica adottata;
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio
ambientale connesso all'esercizio della pratica;
4) nella predisposizione delle procedure per la
gestione di rifiuti radioattivi;
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione
di inconvenienti e di incidenti;
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di
emergenza;
7) nella definizione dei programmi di formazione e
aggiornamento dei lavoratori;
8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle
situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di
rimedio appropriate;
9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di
allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a
scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi,
laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
a) svolge l'attivita' di sorveglianza fisica della
radioprotezione dei lavoratori e degli individui della
popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito
all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni
esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a
norma dell'art. 125, mediante uno o piu' apparecchi di
misura individuali nonche' in base ai risultati della
sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c),
anche tenuto conto delle norme di buona tecnica
applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i
lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze
radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi
fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle
norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino
deve essere effettuata mediante uno o piu' apparecchi di
misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona
tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle
estremita' e alla cute deve essere effettuata mediante uno
o piu' apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto
delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i
metodi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 risulti per particolari
condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione
stessa puo' essere effettuata sulla scorta dei risultati
della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da
misurazioni individuali compiute su altri lavoratori
esposti.
8. L' esperto di radioprotezione comunica per iscritto
al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni
delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria
A e, con periodicita' almeno annuale, quelle relative agli
altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni
accidentali o di emergenza la comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere
immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle
analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della
sorveglianza fisica della protezione degli individui della
popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del
presente decreto; in particolare, effettua la valutazione
preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e,
in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate
dall'individuo rappresentativo della popolazione in
condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonche'
la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali
o incidentali. A tal fine, il predetto individuo
rappresentativo della popolazione e' identificato sulla
base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza
dell'attivita' stessa, che tengano conto delle diverse vie
di esposizione.
10. L'esperto di radioprotezione partecipa alle
riunioni previste dall'art. 35, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di
lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai
risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno
precedente.
11. In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di
radioprotezione e' comunque tenuto a effettuare e
registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il
periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati
di misurazioni resi disponibili successivamente alla data
di cessazione dell'incarico.».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi
adempimenti

1. All'articolo 131, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «gli individui dei gruppi di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'individuo rappresentativo».

Note all'art. 29:
- Si riporta l'art. 131 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi
adempimenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 32, 37;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 80)). - 1.
In base alle valutazioni relative all'entita' del rischio,
l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione
scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di
lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove
sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa
definizione da parte del datore di lavoro delle attivita'
che questi devono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all'art. 130,
che deve essere almeno annuale;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria
l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica,
di cui all'art. 125, dei lavoratori esposti e della
popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per
tutti i lavoratori esposti e per l'individuo
rappresentativo, con la frequenza stabilita ai sensi della
lettera c).
2. Il datore di lavoro provvede ai necessari
adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1,
si assicura altresi' che l'esperto di radioprotezione
trasmetta al medico autorizzato i risultati delle
valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai
lavoratori esposti, con la periodicita' prevista all'art.
130, comma 8.".
 
Art. 30
Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti
di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica

1. All'articolo 133, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «del paragrafo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei paragrafi 1 e 4».

Note all'art. 30:
- Si riporta l'art. 133 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 133 (Classificazione dei lavoratori e degli
ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della
sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9,
36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 82)). -
1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in
ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del
datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno
solare uno o piu' dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato
in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente
dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'.
2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti
che, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto
del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare
uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della
popolazione di cui all'art. 146, comma 7.
3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori
esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti
dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5
dell'allegato XXII sono suscettibili di un'esposizione
superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per
mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di
valutazione stabilite al predetto paragrafo.
4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A
ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.
5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'art.
120, comma 1, lettera a) si applicano le modalita' di
classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi
1, 2, 3 e 4.
6. Sono classificati in categoria A i prestatori di
lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal
Titolo V del presente decreto, salvo esplicita
dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto di
radioprotezione.
7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli
accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di
radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato
XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio
di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al
precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata.
8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli
accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di
radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato
XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio
di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli
individui della popolazione dall'art. 146 comma 7, ma che
non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del
comma 7, e' classificata Zona Sorvegliata.
9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, possono
essere stabilite particolari modalita' di esposizione, di
sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli
ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel
rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII.
10. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al
comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la
tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli
studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.".
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie

1. All'articolo 136, commi 5, 6 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

Note all'art. 31:
- Si riporta l'art. 136 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 136 (Visite mediche periodiche e straordinarie
(direttiva 2013/59/Euratom, art. 45, 46, 47; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 85)). - 1. Il
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti e
gli apprendisti e studenti di cui all'art. 120 siano
sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica
periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque,
ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o
aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita
medica periodica per i lavoratori classificati esposti di
categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi
equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e
comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del
medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono
integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio
ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il
giudizio di idoneita'.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all'art.
106, comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che
dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti
i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di
salute dei lavoratori lo esigano.
3. La visita medica straordinaria e' eseguita su
richiesta del lavoratore qualora la motivazione della
richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato
correlabile ai rischi professionali e, pertanto,
suscettibile di modificare il giudizio di idoneita' alla
mansione specifica.
4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui
ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime per i
lavoratori uno dei seguenti giudizi:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo
la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche
in modalita' telematica, al datore di lavoro il giudizio di
cui al comma 4 e i termini di validita' del medesimo.
6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della
sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a
giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei
lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o
trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali
lavoratori il medico formula il giudizio di idoneita' ai
sensi del comma 4, al fine di un loro eventuale
reinserimento in attivita' con radiazioni.
7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il
datore di lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a
visita medica. In tale occasione il medico autorizzato
fornisce al lavoratore indicazioni riguardo
all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari,
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla
base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione
delle conoscenze scientifiche.
8. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui
al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla
valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio
di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui
al comma 4, in precedenza formulato conserva la sua
efficacia.».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'elenco dei medici autorizzati

1. All'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell'apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti;»;
c) la lettera f) e' soppressa.

Note all'art. 32:
- Si riporta l'art. 138 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 138 (Elenco dei medici autorizzati (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 88)). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' tenuto
l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su
domanda, i medici competenti ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e
che dimostrino di essere in possesso della capacita'
tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei
compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della
formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici
autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali
richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici
autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria
corrispondente almeno al corso di perfezionamento
universitario, con verifica dell'apprendimento, in materia
di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti
che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni
lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della
prova di esame fermo restando che la stessa dovra'
contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale, nell'ambito del
programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui
all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore
salute" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23
novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti
universitari, dagliAlbiprofessionali dei medici o dalle
associazioni scientifiche o di categoria dei medici
autorizzati con la previsione della percentuale non
inferiore al 30% dei crediti ECM ivi previsti al comma 3
dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle
radiazioni ionizzanti;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione
nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati
contro la pubblica amministrazione e contro la fede
pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a
detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che
non risultano interdetti;
f) (soppressa);
g) indicazione delle modalita' di presentazione della
domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo
cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione
dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di
esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti
proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di
sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero
dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei
componenti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a
deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che
alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito
alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento
degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a
rinuncia della mancata presentazione del candidato
all'esame nella data stabilita.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si
applica la disciplina di cui all'allegato XXI.».
 
Art. 33
Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla protezione operativa degli individui della
popolazione e agli obblighi degli esercenti

1. All'articolo 151, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo la parola «agli» e' inserita la seguente: «articoli».

Note all'art. 33:
- Si riporta l'art. 151 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 151 (Protezione operativa degli individui della
popolazione - Obblighi degli esercenti (direttiva
59/2013/Euratom, art. 65, comma 1, art. 68; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 103)). - 1. Al fine
di conseguire gli obiettivi stabiliti all'art. 148,
chiunque, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal
presente decreto che comportano l'obbligo della
sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola, utilizza,
ha in deposito materie radioattive o comunque detiene
apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti
radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti, provvede a far effettuare e
registrare le valutazioni preventive e in corso di
esercizio di cui all'art. 130, comma 9.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, a seconda del
tipo o della entita' del rischio:
a) effettuano o fanno effettuare la valutazione
preventiva del sito proposto per le nuove installazioni dal
punto di vista della protezione contro esposizioni o
contaminazioni che possano interessare il sottosuolo
dell'installazione e l'ambiente esterno al suo perimetro,
tenendo conto del contesto ambientale, che include le
pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche,
geologiche, idrologiche ed ambientali nelle quali le
installazioni si inseriscono;
b) provvedono al collaudo dei sistemi che sono volti a
garantire un'adeguata protezione contro qualsiasi
esposizione o contaminazione radioattiva che puo' uscire
dal perimetro dell'impianto o contaminazione radioattiva
che puo' estendersi al suolo adiacente all'installazione,
ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione;
c) predispongono dei programmi per lo smaltimento degli
effluenti radioattivi;
d) predispongono misure di controllo dell'accesso di
individui della popolazione all'impianto;
e) verificano l'efficacia periodica dei dispositivi
tecnici di protezione;
f) verificano le apparecchiature di misurazione della
esposizione e della contaminazione;
g) provvedono alla valutazione delle contaminazioni
radioattive, con indicazione della natura, dello stato
fisico e chimico delle materie radioattive e della loro
concentrazione nelle matrici ambientali e delle dosi che
interessano l'individuo rappresentativo.
3. Le valutazioni delle dosi dell'individuo
rappresentativo di cui al comma 2, lettera g) comportano:
a) la valutazione delle esposizioni esterne, con
l'indicazione, se del caso, del tipo e della qualita' delle
radiazioni;
b) la valutazione dell'esposizione interna a seguito
dell'inalazione o ingestione di radionuclidi, specificando
i radionuclidi inclusi nella valutazione e il loro stato
fisico e chimico, tramite la determinazione delle
concentrazioni di attivita' di detti radionuclidi
nell'atmosfera, negli alimenti, nell'acqua potabile e nelle
matrici ambientali incluse nella valutazione;
c) la stima della dose all'individuo rappresentativo
derivante dallo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti,
solidi, liquidi o aeriformi;
d) la predisposizione degli opportuni mezzi di
rilevamento e sorveglianza, atti a consentire la verifica
del rispetto dei livelli di smaltimento definiti con lo
studio di cui al comma 2, lettera a), delle eventuali
prescrizioni autorizzative o dei livelli di allontanamento
di cui all'art. 54;
4. La registrazione delle valutazioni di cui al comma
3, lettere a), b) e c), e delle relative misurazioni
effettuate, devono essere rese disponibili alle autorita'
di vigilanza.
5. Le valutazioni di cui al comma 3, lettera c), sono
effettuate sulla base delle norme di buona tecnica, delle
raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla
Commissione europea o da organismi internazionali o, ove
disponibili, secondo guide tecniche emanate dall'ISIN ai
sensi dell'art. 236.
6. Le informazioni relative alle stime di dose
all'individuo rappresentativo derivanti dalle valutazioni
di cui al comma 3 sono trasmesse all'ISIN, anche ai fini
delle disposizioni di cui all'art. 154, secondo modalita'
stabilite dallo stesso, e sono rese disponibili
dall'esercente, su richiesta, all'autorita' di vigilanza di
cui all'art. 147 e ai soggetti portatori di interesse. Per
le attivita' comportanti la somministrazione di sostanze
radioattive a scopo diagnostico o terapeutico l'obbligo e'
assolto dalla trasmissione della relazione prevista al
punto 4 dell'allegato XIV.
7. I provvedimenti e le valutazioni di cui ai commi 2 e
3 che hanno carattere di periodicita' devono avere
frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 147, 148, 149.
8. Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere a),
b) c), e), f), g) e previste dal comma 3 lettere a), b), c)
l'esercente si avvale, per quanto di competenza, della
collaborazione dell'esperto di radioprotezione.".
 
Art. 34
Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria
individuale e degli organismi di misura

1. All'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo»;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I soggetti che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonche' l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-bis e dell'allegato II, le modalita' per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attivita' di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento e' acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.
3-bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:
a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformita' alla norma 17025 per il servizio di dosimetria;
b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di dosimetria;
f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attivita' oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.
I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa.»

Note all'art. 34:
- Si riporta l'art. 155 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 155. Riconoscimento dei servizi di dosimetria
individuale e degli organismi di misura (direttiva
59/2013/Euratom art. 79; decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, art. 107)). - 1. La determinazione della dose o dei
ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali
possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonche'
delle attivita' e concentrazioni di attivita', volumetriche
o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con
mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di
radiazione, che siano muniti di certificati di taratura
secondo la normativa vigente, ovvero conformi alle norme di
buona tecnica applicabili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei
luoghi di lavoro, di cui all'art. 130, comma 1, lettera c);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 151,
comma 2, lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai
sensi dell'art. 130, comma 9;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a
verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei
rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni
autorizzative relative allo smaltimento medesimo;
d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli
alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui
all'art. 152;
e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui
al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione
di dosi;
f) ove possibile, i rilevamenti con apparecchi
impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o
altri materiali metallici, di cui all'art. 72;
g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui
al Titolo XIV.
3. I soggetti che svolgono attivita' di servizio di
dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17,
comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere
riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona
tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle
raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla
Commissione europea o da organismi internazionali. Nel
procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di
apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o
piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti
i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e
dell'interno, nonche' l'ISIN, l'Istituto di metrologia
primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono
disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al
comma 3 bis e dell'allegato II, le modalita' per il
riconoscimento dei soggetti che svolgono attivita' di
servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi
di misura. Ai fini del riconoscimento e' acquisito il
parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.
3 bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di
misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti
requisiti minimi:
a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della
norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in
possesso di un accreditamento in conformita' alla norma
17025 per il servizio di dosimetria;
b) operano con personale tecnico dipendente o con
rapporto esclusivo di collaborazione;
c) garantiscono l'effettuazione di test di
interlaboratorio per verificare la correttezza della misura
dosimetrica e radiometrica;
d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo
stato della tecnica;
e) assicurano la formazione e informazione e
l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di
dosimetria;
f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle
attivita' oggetto del servizio di dosimetria o
dell'organismo di misura.
I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio
e professionali per il personale del servizio di dosimetria
o dell'organismo di misura, che deve essere in numero
sufficiente per poter svolgere il servizio.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria
assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3
dell'art. 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di
dosimetria al laboratorio di difesa atomica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni
Militari, limitatamente ai servizi dedicati
all'Amministrazione della Difesa.".
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle
esposizioni mediche

1. All'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e medicina nucleare nonche' delle procedure di radiologia interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle indicazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanita', e, in particolare, dei rapporti ISTISAN 17/33 "Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica" e ISTISAN 22/20 "Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e interventistica e di medicina nucleare diagnostica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33" e loro successivi aggiornamenti, nonche' della linea guida in allegato XXVI.».

Note all'art. 35:
- Si riporta l'art. 158 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 158. Applicazione del principio di ottimizzazione
alle esposizioni mediche (direttiva 59/2013/Euratom, art.
22, comma 4, lettera c) punto i), e art. 56; decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art. 4)). - 1. Tutte le
dosi dovute alle esposizioni di cui all'art. 156, comma 2,
a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono
essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente
ottenibile e compatibile con il raggiungimento
dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di
fattori economici e sociali.
2. L'ottimizzazione comprende la scelta delle
attrezzature medico-radiologiche, la produzione di
un'informazione diagnostica appropriata o del risultato
terapeutico, gli aspetti pratici delle procedure
medico-radiologiche, nonche' i programmi per la garanzia
della qualita', inclusi il controllo della qualita',
l'esame e la valutazione delle dosi o delle attivita'
somministrate al paziente, tenendo conto dei fattori
economici e sociali.
3. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico
di cui all'art. 156, comma 2, lettera a), il medico
specialista deve programmare individualmente l'esposizione
dei volumi bersaglio, con un'appropriata verifica
dell'erogazione, tenendo conto che le dosi a volumi e
tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse
ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine
radioterapeutico perseguito con l'esposizione.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto
Superiore di Sanita', e con il concorso delle rilevanti
societa' scientifiche, promuove la definizione e la
revisione periodica di livelli diagnostici di riferimento
per esami radiodiagnostici, tenendo conto dei livelli
eventualmente raccomandati a livello europeo e, se del
caso, per procedure di radiologia interventistica.
5. Il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini
dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in
radiodiagnostica e medicina nucleare nonche' delle
procedure di radiologia interventistica, garantisce che si
tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove
disponibili, tenendo conto delle indicazioni piu'
aggiornate pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanita' e,
in particolare, dei rapporti ISTISAN 17/33 "Livelli
diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia
diagnostica e interventistica" e ISTISAN 22/20 "Livelli
diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di
radiologia diagnostica e interventistica e di medicina
nucleare diagnostica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN
17/33" e loro successivi aggiornamenti, nonche' della linea
guida in allegato XXVI.
6. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione
della ricerca scientifica comportante esposizioni a
radiazioni ionizzanti di cui all'art. 156, comma 2, lettera
d), si conformano a quanto previsto nell'allegato XXVII.
7. Nel caso di pazienti che accettano volontariamente
di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o
diagnostico e che si aspettano di ricevere un beneficio
terapeutico o diagnostico da tale trattamento, il medico
specialista programma su base individuale i livelli massimi
delle dosi.
8. Particolare attenzione deve essere posta affinche'
la dose derivante da esposizione a scopi non medici di cui
all'art. 156, comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello
piu' basso ragionevolmente possibile.
9. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose
per le esposizioni di cui all'art. 156, comma 3, nonche' le
direttive comportamentali, per i soggetti che
coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori
della loro occupazione, all'assistenza e al conforto di
pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia,
sono quelli indicati nell'allegato XXV.
10. Il medico specialista fornisce al paziente
portatore di radioattivita' a seguito di trattamento
terapeutico e, se del caso, a seguito di esame diagnostico,
o al suo rappresentante, istruzioni scritte volte a
ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi
per le persone in diretto contatto con il paziente, nonche'
le informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni, concordate con lo
specialista in fisica medica secondo le indicazioni di cui
all'allegato XXV, parte II, punto 8, sono fornite prima di
lasciare la struttura sanitaria.
11. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi
presenti nel paziente all'atto della dimissione da
strutture sanitarie, si applica quanto previsto
nell'allegato XXV, parte II.».
 
Art. 36
Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al piano nazionale di emergenza

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, il Ministero della transizione ecologica»;
b) al comma 2, dopo le parole «dell'Istituto Superiore di Sanita'» sono inserite le seguenti: «, del Ministero della transizione ecologica,».

Note all'art. 36:
- Si riporta l'art. 182 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Piano nazionale di emergenza (direttiva
2013/59/ Euratom, articoli 97 e 98; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 121)). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il
Ministero dell'interno, il Ministero della transizione
ecologica e il Ministero della salute che si avvale
dell'Istituto Superiore di Sanita', e acquisito il parere
dell'ISIN e della Conferenza unificata, e' emanato il piano
nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e
nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni
di intervento coordinate a livello nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile predispone il piano di
cui al comma 1 avvalendosi di un comitato appositamente
costituito e al quale prendono parte rappresentanti del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del
Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanita',
del Ministero della transizione ecologica, nonche' di altre
amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica
pianificazione. Il piano e' trasmesso ai prefetti
interessati affinche' sviluppino la pianificazione
operativa e predispongano i connessi strumenti di
attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano e'
trasmesso altresi' a tutte le altre amministrazioni
interessate.
3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui
al presente articolo sono predisposti dall'ISIN.
4. L'aggiornamento del piano di emergenza di cui al
presente articolo tiene conto degli insegnamenti tratti
dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza, e
delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui
all'art. 188, nonche' degli esiti della partecipazione a
esercitazioni promosse a livello bilaterale, comunitario e
internazionale.
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.".
 
Art. 37
Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo ai principi della radioprotezione per le misure
correttive e protettive

1. All'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «di cui all'articolo 146, comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti ISIN, INL, INAIL e ISS.».

Note all'art. 37:
- Si riporta l'art. 199 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 199 (Principi della radioprotezione per le misure
correttive e protettive (direttiva 2013/59 Euratom, art.
100; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.
126-bis)). - 1. Ai fini delle decisioni in merito
all'attuazione delle misure correttive e protettive nelle
situazioni di esposizione esistente di cui all'art. 198
sono rispettati i seguenti principi:
a) le decisioni che introducono o modificano una via di
esposizione nelle situazioni di esposizione esistente,
devono essere giustificate nel senso che devono apportare
piu' benefici che danni;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure
correttive e protettive sono ottimizzati allo scopo di
mantenere l'entita' delle dosi individuali, la probabilita'
dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo
ragionevolmente possibile, tenendo conto di fattori
economici e sociali;
c) l'ottimizzazione della protezione si applica in via
prioritaria alle esposizioni al di sopra dei livelli di
riferimento di cui all'allegato XXXV e continua a essere
messa in atto al di sotto di detti livelli, anche tenuto
conto delle valutazioni e dell'efficacia delle misure
correttive e protettive attuate;
d) i livelli di riferimento in termini di dose, di cui
all'allegato XXXV, sono utilizzati ai fini della
programmazione e dell'eventuale attuazione delle misure
correttive e protettive. Detti livelli non costituiscono
limiti di dose.
2. Nei casi previsti dall'art. 36 della legge n. 234
del 2012 le disposizioni dell'allegato XXXV aventi
contenuto tecnico possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti ISIN,
INL, INAIL e ISS.».
 
Art. 38
Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all'attuazione delle misure correttive e protettive

1. All'articolo 202, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola «capi» e' sostituita dalla seguente: «Titoli».

Note all'art. 38:
- Si riporta l'art. 202 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 202 (Attuazione delle misure correttive e
protettive (direttiva 2013/59 Euratom, art. 102; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 126 -bis)). - 1.
Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di
cui all'art. 200, comma 1, il Prefetto assume il
coordinamento delle attivita' spettanti ai soggetti tenuti
all'attuazione delle misure correttive e protettive, di cui
all'art. 201, avvalendosi della commissione di cui all'art.
201, comma 2.
2. L'attuazione delle strategie correttive e
protettive, prevede periodicamente:
a) di valutare le eventuali misure correttive e
protettive disponibili per conseguire gli obiettivi e
l'efficienza delle misure pianificate e realizzate;
b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui
potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per
ridurre, se necessario, la relativa esposizione;
c) di fornire le indicazioni per la gestione delle
esposizioni a livello individuale o locale.
3. Alle situazioni di esposizione esistente per le
quali e' superato il livello di riferimento di cui
all'allegato XXXV ed e' possibile attribuire la
responsabilita' giuridica a un determinato soggetto, si
applicano le disposizioni di cui ai Titoli XI e XII e il
soggetto responsabile e' tenuto a darne notifica al
Prefetto.
4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure
correttive e protettive relative alle esposizioni di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI.".
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di
consumo

1. All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199.»

Note all'art. 39:
- Si riporta l'art. 203 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Disposizioni particolari per taluni tipi di
beni di consumo (direttiva 2013/59 Euratom, art. 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 126-bis)).
- 1. E' vietato mettere in circolazione, produrre,
impiegare, manipolare, importare o comunque detenere,
quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali:
a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali
e derivano dalle attivita' di cui all'art. 20, le cui
concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una
dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui
all'allegato XXXV lettera d);
b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e
acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali
provenienti dalle aree contaminate di cui all'art. 198,
comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attivita' sono
tali da determinare una dose annuale alla popolazione
superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d).
2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito
l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui
al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui
livelli di concentrazione di attivita', per specifici o
singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali
di cui agli articoli 1 e 199.".
 
Art. 40
Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo

1. All'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «nell'Allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato I»;
b) al comma 3, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Note all'art. 40:
- Si riporta l'art. 204 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 204. Rinvenimento di materiale radioattivo
(direttiva 2013/59 Euratom, art. 94; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, art. 126-bis).
1. Il presente articolo si applica alle situazioni di
esposizione esistente di cui all'art. 198, comma 1, lettera
b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale
radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto.
2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e
202, comma 3, nel caso in cui l'origine dei materiali
radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti
materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del
presente decreto e possono essere allontanati se la
concentrazione di attivita' rispetta i valori stabiliti
nella Tabella I-1A dell'Allegato I. Nei casi di superamento
di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene
dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza
radiologica di cui all'Allegato I.
3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e
202, comma 3, nel caso in cui i materiali radioattivi
contengano radionuclidi di origine naturale e non sono
stati utilizzati per le loro proprieta' radioattive,
fissili o fertili, non sono soggetti al regime
autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se
hanno concentrazioni di attivita' minori o uguali ai valori
stabiliti nell'Allegato II ovvero, in caso di superamento
di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione di
dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui
all'Allegato II.
4. Il soggetto responsabile dell'attivita' all'interno
della quale avviene il rinvenimento del materiale
radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi 2 e 3
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione. Negli altri
casi di rinvenimento tale onere e' a carico dell'ARPA/APPA
per le funzioni tecniche e di valutazione della dose.
5. Il soggetto di cui al comma 4 e' tenuto a comunicare
preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza
competenti per territorio l'allontanamento del materiale
radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non
soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' introdotto
nel territorio nazionale da soggetti con sede o stabile
organizzazione fuori dal territorio italiano, anche
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, il
Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in
relazione alle necessita' di tutela della popolazione dai
rischi di esposizione e di tutela dell'ambiente, i
provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio del
materiale radioattivo o il respingimento dell'intero carico
o di parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del
carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile
anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del
materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto,
con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, che
provvede a informare, della restituzione del materiale
radioattivo o del carico alla competente autorita' dello
Stato responsabile dell'invio.".
 
Art. 41
Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.»
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24 e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.».

Note all'art. 41:
- Si riporta l'art. 205 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 205 (Sanzioni penali relative al Titolo IV
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142-bis)).
- 1. L'esercente che non effettua con le modalita' e
scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui
agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e art. 22, commi 1, 2
e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con
l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.
2. L'esercente che, in violazione dell'art. 17, comma
3, non si avvale dell'esperto di cui all'art. 15 o non pone
in essere le misure correttive indicate dallo stesso e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda
da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28,
comma 5, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate
di cui al Titolo XI si applicano le relative sanzioni.
4. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 4, ai soggetti
che violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e
XII si applicano le relative sanzioni.
5. Chiunque pone in essere le attivita' di cui all'art.
23 o all'art. 26 senza il titolo autorizzativo
rispettivamente prescritto oppure in violazione delle
prescrizioni in esso contenute e' punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad
euro 90.000,00.
6. L'omissione della notifica prevista dall'art. 24 e'
punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda
da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle
prescrizioni date dall'amministrazione competente e' punita
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro
1.500, 00 ad euro 5.000,00.
7. La violazione del divieto di cui all'art. 23, comma
9, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 3000,00 a euro 15.000,00.
8. La violazione del divieto di cui all'art. 29, comma
6, e' punita con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00.
9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione
o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con
le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in
assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».
 
Art. 42
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII

1. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

Note all'art. 42:
- Si riporta l'art. 208 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 (Sanzioni penali relative al Titolo VII
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 137)). -
1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il
nulla-osta di cui all'art. 51, comma 1, o in violazione
delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica
indicati ai sensi dell'art. 50, comma 7, e' punito con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro
15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione delle
prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro
10.000,00 ad euro 45.000,00.
2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il
nulla-osta di cui all'art. 52, commi 1 e 2, o in violazione
delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica
indicati ai sensi dell'art. 50, comma 7, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro
5.000,00 ad euro 30.000,00. La violazione delle
prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con
l'arresto da un mese a quattro mesi o con l'ammenda da euro
3.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il
riutilizzo di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di
cui all'art. 54, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a
tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 a euro
150.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate
nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro
100.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all'art. 54, comma
9, o lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 54,
comma 10, in assenza dell'autorizzazione o in violazione
delle prescrizioni, sono puniti con l'arresto da sei mesi
ad un anno e con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro
15.000,00.
5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli
56, comma 1, e 57, comma 1, senza le richieste
autorizzazioni e' punito con l'arresto da uno a due anni e
con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00. La
violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione,
nonche' delle disposizioni di cui all'art. 56, commi 3 e 4,
e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00.
6. La violazione della disposizione di cui all'art. 58,
comma 1, e' punita con l'arresto da uno a tre anni o con
l'ammenda da euro 60.000,00 ad euro 120.000,00.
7. Chiunque effettua una delle attivita' di cui
all'art. 59, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e'
punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda
da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle
prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con
l'arresto da quattro mesi ad un anno o con l'ammenda da
euro 15.000,00 ad euro 45.000,00.
8. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione
o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con
le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in
assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».
 
Art. 43
Modifiche all'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X

1. All'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.».

Note all'art. 43:
- Si riporta l'art. 210 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 210 (Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 138)). -
1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli
articoli 76, 77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse
alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all'art.
98 in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da
euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.
2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'art.
96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione
delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
La violazione delle prescrizioni dettate
nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del
nulla-osta di cui all'art. 77 del presente decreto che
mettono in esecuzione i progetti particolareggiati di
impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 84,
comma 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La pena
e' dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro
15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti
particolareggiati di cui all'art. 84, comma 2, siano
realizzati in difformita' da quanto approvato.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 98
che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero
i piani operativi senza l'approvazione di cui all'art. 99,
comma 6, o non rispettando le prescrizioni di cui all'art.
99, comma 5, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena
e' dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda da euro
15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in cui i progetti
particolareggiati di cui all'art. 99, comma 6, siano
realizzati in difformita' da quanto approvato.
5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli
autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o
il regolamento di esercizio di cui all'art. 89 oppure
contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli
articoli 91, comma 1, 97, 100, comma 3, e 102, comma 2, e'
punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da
euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
6. Chiunque effettua le attivita' di cui all'art. 87 in
assenza dell'approvazione del programma generale di cui
all'art. 87, comma 4, o in mancanza del parere positivo di
cui all'art. 87, comma 5, ovvero in violazione delle
prescrizioni previste dall'art. 87, comma 6, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro
20.000,00 ad euro 60.000,00.
7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli
79, comma 1, lettere da a) ad e), e 97, comma 1, e' punito
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro
10.000,00 ad euro 30.000,00.
8. Il personale incaricato ai sensi dell'art. 91, comma
1, che abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza
essere stato sostituito e' punito con l'arresto da quindici
giorni a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro
3.000,00.
9. L'omessa attivita' di formazione e aggiornamento di
cui all'art. 103, comma 1 primo periodo, e l'omessa
acquisizione dell'attestazione di cui all'art. 103, comma 1
secondo periodo, sono punite con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione
o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con
le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in
assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».
 
Art. 44
Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI

1. All'articolo 211, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 9».

Note all'art. 44:
- Si riporta l'art. 211 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modifica-to dal presente decreto:
«Art. 211 (Sanzioni penali relative al Titolo XI
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 139)). -
1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 107,
comma 2, 117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137,
commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da uno a due anni e
con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 90.000,00.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
cui agli articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2
e 3, 115, 117, comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141,
commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
cui agli articoli 109, commi 2, 3 e 9, 122 e 131, comma 2,
e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro
1.000,00 ad euro 5.000,00.
5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
cui agli articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118,
comma 2 lettere b) e c), e' punita con l'ammenda da euro
150,00 ad euro 500,00.
6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
cui agli articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139,
comma 1 lettera a), e' punita con l'arresto da giorni
quindici ad un mese o con l'ammenda da euro 300,00 ad euro
2.000,00.
7. L'inottemperanza alle disposizioni di cui agli
articoli 134, commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6
e 7 e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.
8. La violazione dell'art. 142, comma 1, e' punita con
l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,
ad euro 60.000,00.
9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione
o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con
le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in
assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
10. L'esercizio di funzioni proprie degli esperti di
radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di
soggetti non abilitati ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 129 e 138, nonche' l'utilizzo di esperti e medici
non abilitati ai sensi delle stesse disposizioni e' punito
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
2.000,00 ad euro 6.000,00.».
 
Art. 45
Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII

1. All'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «dall'articolo 53, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 46, comma 1 o dall'articolo 53, comma 1».

Note all'art. 45:
- Si riporta l'art. 218 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 218 (Sanzioni amministrative relative al Titolo
VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 137)).
- 1. Chiunque omette la notifica prevista dall'art. 46,
comma 1 o dall'art. 53, comma 1, o compie le attivita' di
cui all'art. 53, comma 2, in assenza dell'autorizzazione
prevista e' punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000,00 a euro 10.000,00.
2. L'inottemperanza agli obblighi di registrazione,
trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli
articoli 48, comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma
1, sono punite con la sanzione amministrativa da euro
2.000,00 ad euro 6.000,00.».
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni
amministrazione

All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonche' dall'articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 9, all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attivita' dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attivita'.».

Note all'art. 46:
- Si riporta l'art. 231 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 231 (Destinazione degli importi delle sanzioni
amministrazione). - 1. Le somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II
nonche' dall'art. 225 sono versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione agli stati di previsione delle
amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 9,
all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere
destinate ad attivita' dirette alla protezione
dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i
rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio'
compreso anche il finanziamento delle attivita' di
controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime
sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell'art. 9,
comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai
fini del potenziamento delle predette attivita'.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente
capo sono irrogate dalle autorita' cui e' attribuita ai
sensi dell'art. 9 la vigilanza sui singoli ambiti e settori
disciplinati dai Titoli che precedono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo
XVI non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate per il bilancio dello Stato.".
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al regime transitorio per i procedimenti
autorizzativi in corso

1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «ai sensi dell'articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o dell'articolo 98 del presente decreto» e le parole: «ai sensi delle previgenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860».

Note all'art. 47:
- Si riporta l'art. 233 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 233 (Regime transitorio per i procedimenti
autorizzativi in corso (decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, art. 148)). - 1. Per gli impianti nucleari per i
quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione, ai
sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, o dell'art. 98 del presente decreto, in attesa
della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati,
ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
particolari operazioni e specifici interventi, ancorche'
attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo
piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della
popolazione.".
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a particolari disposizioni concernenti le
comunicazioni preventive di pratiche

1. All'articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «e in corso di esercizio alle Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo 151» sono sostituite dalle seguenti: «e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all'articolo 151, e a comunicare le eventuali variazioni alle Amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2».

Note all'art. 48:
- Si riporta l'art. 234 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 234 (Particolari disposizioni concernenti le
comunicazioni preventive di pratiche (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, art. 144-bis)). - 1. Ferme restando
le disposizioni di esonero di cui all'art. 47, le
comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi
dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
sono considerate, a tutti gli effetti, come notifica di
pratica di cui all'art. 46.
2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto, eserciscono una pratica sottoposta a
comunicazione preventiva a cui si applicano le previsioni
per lo smaltimento in esenzione stabilite ai sensi delle
disposizioni precedentemente vigenti, presentano alle
amministrazioni procedenti, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di
autorizzazione all'allontanamento secondo le disposizioni
di cui all'art. 54.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 2, l'allontanamento dei
materiali ed effluenti e' consentito nelle modalita' e
condizioni previste all'art. 30, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
4. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, svolgono un'attivita' per la quale e'
gia' stata effettuata la comunicazione preventiva di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, a far effettuare e registrare le
valutazioni preventive e in corso di esercizio secondo le
previsioni di cui all'art. 151, e a comunicare le eventuali
variazioni alle Amministrazioni di cui all'art. 46, comma
2.».
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII

1. All'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato:
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provvedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX».

Note all'art. 49:
- Si riporta l'art. 235 del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:
«Art. 235 (Provvedimenti autorizzativi diversi da
quelli di cui al Titolo IX). - 1. Coloro che, al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto sono gia' in
possesso di provvedimenti autorizzativi presentano alle
amministrazioni procedenti, entro due anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento
secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti
medesimi.
2. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei
soggetti di cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la
richiesta di aggiornamento deve essere presentata nei
termini previsti per il rinnovo.
3. Le autorita' competenti al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi aggiornati inviano all'ISIN,
secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi
di cui all'art. 52, copia di tali provvedimenti.
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di
aggiornamento e' consentita la prosecuzione dell'esercizio
della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali ed
effluenti nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni
stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in
precedenza.
5. (abrogato)".
 
Art. 50
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalita' di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101 per le pratiche

1. All'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle seguenti «2.2»;
b) ai punti 5.2 e 5.3 le parole «U235», «U238», «Th232» sono sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»;
c) dopo il punto 8.1 e' inserito il seguente:
«8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di attivita' non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovra' tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea. Nel caso in cui alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione europea fosse disponibile, dovra' essere utilizzato il valore di concentrazione di attivita' piu' conservativo presente nella Tabella I-1B.».
d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti:
«8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attivita' e' pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la concentrazione di attivita' con la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove,
Ci e' l'attivita' specifica del radionuclide i nel rifiuto solido considerato (Bq/g);
CLi-90% e' il livello di allontanamento derivato, di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale (Bq/g);
n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto 8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalita' del punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a termodistruzione.»;
e) al punto 8.4 le parole «al paragrafo 8.3» sono sostituite dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»;
f) al punto 9.1 le parole «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle condizioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi:»;
g) nella Tabella I-1A l'intestazione e' sostituita dalla seguente:
===================================================================== | Radionuclide |  Concentrazione |  Attivita' | +======================+===========================+================+ | |  kBq/kg |  Bq | +----------------------+---------------------------+----------------+

h) alla Tabella I-1A, le righe

+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-242 | 1,0E-01 |  1,0E+06 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-242 |  1,0E+03 |  1,0E+04 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Am-243m* | 1,0E-01 |  1,0E+03 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Tc-97 |  1,0E+02 |  1,0E+08 |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|Sb-125 | 1,0E-01 |  1,0E+06 |
+-----------------+-----------------+-----------------+

sono sostituite dalle seguenti:
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-242 |  1,0E+03 |  1,0E+06 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-242m+* | 1,0E-01 |  1,0E+04 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Am-243+* | 1,0E-01 |  1,0E+03 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Tc-97 | 1,0E+02 | 1,0E+07 |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Sb-125* | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+-------------------+-----------------+-----------------+

i) nella tabella I-2:
1) nella prima e nella seconda parte le parole «I radionuclide capostipite e I loro prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «I radionuclidi capostipite e i loro prodotti»;
2) nella seconda parte, prima delle parole: «I radionuclidi» e' inserita la seguente; «+»;
3) nella seconda parte, le parole: «Parent radionu» sono sostituite con le seguenti: «Radionuclide capostipite» e la parola: «Progeny» e' sostituita con le seguenti: «Prodotti di filiazione;
l) nella Tabella I-4:
1) le righe:
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 |1,0E+03 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Ta-178 |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 |1,0E+03 |1,0E+07 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 |1,0E+02 |1,0E+05 |
+-------------+---------------+---------------+

sono sostituite dalle seguenti:
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 (vita | | |
|breve) |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Eu-150 (vita | | |
|lunga) |1,0E+03 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Ta-178 (vita | | |
|lunga) |1,0E+01 |1,0E+06 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 (vita | | |
|breve) |1,0E+03 |1,0E+07 |
+-------------+---------------+---------------+
|Np-236 (vita | | |
|lunga) |1,0E+02 |1,0E+05 |
+-------------+---------------+---------------+

2) le parole: «Rb (natural)» sono sostituite con le parole: «Rb (naturale)»;
3) le parole «Re (natural)» sono sostituite con le parole: «Re (naturale)»;
4) le parole: «Th natural» sono sostituite con le parole: «Th (naturale)»;
5) le parole: «U natural» sono sostituite con le parole: «U (naturale)»;
6) le parole: «U enriched=<20%» sono sostituite con le parole: «U arricchito =< 20%»;
7) le parole: «U depleted» sono sostituite con le parole: «U (impoverito)»;
m) dopo la tabella I-4, e' inserita la seguente legenda:

+---------------------------------+ | Legenda | +-------+-------------------------+ | |assorbimento polmonare | |S |lento | +-------+-------------------------+ | |assorbimento polmonare | |M |medio | +-------+-------------------------+ | |assorbimento polmonare | |F |veloce | +-------+-------------------------+

n) la Tabella I-5 e' sostituita dalla seguente:
(+) I radionuclidi capostipite in equilibrio secolare con i loro prodotti di filiazione sono di seguito elencati (l'attivita' da prendere in considerazione e' solo quella del radionuclide capostipite)

=================================================
| | Prodotti di |
|Radionuclide capostipite | filiazione |
+=========================+=====================+
|Sr-90 |Y-90 |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-93 |Nb-93m |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-97 |Nb-97 |
+-------------------------+---------------------+
|Ru-106 |Rh-106 |
+-------------------------+---------------------+
|Ag-108m |Ag-108 |
+-------------------------+---------------------+
|Cs-137 |Ba-137m |
+-------------------------+---------------------+
|Ce-144 |Pr-144 |
+-------------------------+---------------------+
|Ba-140 |La-140 |
+-------------------------+---------------------+
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Bi-212 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|Pb-210 |Bi-210, Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
| |Bi-212, Tl-208 |
|Pb-212 |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
| |Po-218, Pb-214, |
|Rn-222 |Bi-214, Po-214 |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-219, Po-215, |
| |Pb-211, Bi-211, |
|Ra-223 |Tl-207 |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Ra-224 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-222, Po-218, |
| |Pb-214, Bi-214, |
| |Po-214, Pb-210, |
|Ra-226 |Bi-210, Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
|Ra-228 |Ac-228 |
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-224, Rn-220, |
| |Po-216, Pb-212, |
| |Bi-212, Tl-208 |
|Th-228 |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-225, Ac-225, |
| |Fr-221, At-217, |
| |Bi-213, Po-213, |
|Th-229 |Pb-209 |
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-228, Ac-228, |
| |Th-228, Ra-224, |
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Th-naturale* |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|Th-234 |Pa-234m |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-226, Ra-222, |
|U-230 |Rn-218, Po-214 |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-228, Ra-224, |
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|U-232 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|U-235 |Th-231 |
+-------------------------+---------------------+
|U-238 |Th-234, Pa-234m |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-234, Pa-234m, |
| |U-234, Th-230, |
| |Ra-226, Rn-222, |
| |Po-218, Pb-214, |
| |Bi-214, Po-214, |
| |Pb-210, Bi-210, |
|U-naturale* |Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
|Np-237 |Pa-233 |
+-------------------------+---------------------+
|Am-242m |Am-242 |
+-------------------------+---------------------+
|Am-243 |Np-239 |
+-------------------------+---------------------+
(*) Nel caso di Th naturale, il radionuclide capostipite e' il Th-232; nel caso dell'U naturale il radionuclide capostipite e' l'U-238.

Note all'art. 50:
- Si riporta l'allegato I del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

«Allegato I

(art. 30)

DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO PER LE PRATICHE

1. Criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche
1.1. In applicazione dei principi generali di cui
all'art. 2 del presente decreto, le pratiche sono
considerate prive di rilevanza radiologica ed esentate
dalle disposizioni del decreto stesso purche' siano
soddisfatti i seguenti criteri di base:
a) la pratica sia giustificata;
b) i rischi radiologici causati agli individui dalla
pratica siano sufficientemente ridotti da risultare
trascurabili ai fini della regolamentazione;
c) la pratica sia intrinsecamente sicura senza
probabilita' apprezzabili che si verifichino situazioni che
possono condurre all'inosservanza del criterio di cui alla
lettera b).
1.2. In conformita' ai criteri di base di cui al
paragrafo 1.1, una pratica puo' essere considerata, senza
ulteriori motivazioni, priva di rilevanza radiologica, in
particolare per gli effetti di cui all'art. 54, quando, in
tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili,
la dose efficace a cui si prevede sia esposta una qualsiasi
persona del pubblico, a causa della pratica esente, sia
pari o inferiore a 10 µsv all'anno. Ai fini
dell'ottimizzazione della protezione, nelle valutazioni di
radioprotezione, si deve tenere conto non solo dell'impatto
radiologico sull'individuo rappresentativo ma anche del
numero di persone potenzialmente esposte.
Sezione I
Pratiche con materie radioattive
2. Materie radioattive
2.1. In applicazione dei criteri di non rilevanza
radiologica di cui al paragrafo 1, sono soggette alle
disposizioni del presente decreto le pratiche con materie
radioattive artificiali o con materie radioattive naturali,
trattate per le loro proprieta' radioattive, fissili o
fertili, quando per dette materie non si possa trascurare
la radioattivita' e la concentrazione.
2.2. Fatto salvo quanto diversamente disposto ai
paragrafi 5.4, 6 e 7, la radioattivita' e la concentrazione
non possono essere trascurate quando, per i radionuclidi
costituenti le materie radioattive che dette pratiche hanno
per oggetto, si verificano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la quantita' totale di radioattivita' del
radionuclide e' uguale o superiore ai valori riportati
nella Tabella I-1A;
b) la concentrazione media del radionuclide, intesa
come rapporto tra la quantita' di radioattivita' del
radionuclide e la massa della matrice in cui essa e'
contenuta, e' uguale o superiore ai valori riportati nella
Tabella I-1A.
2.3. I valori indicati nella Tabella I-1A si applicano
al totale delle materie radioattive che sia detenuto
nell'installazione ove viene svolta la pratica.
2.4. Per i radionuclidi non riportati nella Tabella
I-1A, i valori di quantita' totale di radioattivita' e di
concentrazione di cui al paragrafo 2.2 sono rispettivamente
pari a:
a) 1•10³ Bq e 0,1 kBq/kg per i radionuclidi emettitori
di radiazioni alfa o che decadono per fissione spontanea;
b) 1•104 Bq e 1 kBq/kg per i radionuclidi diversi da
quelli di cui alla lettera a);
a meno che la quantita' totale di radioattivita' stessa
non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni
dell'Unione Europea o di competenti organismi
internazionali.
3. Radionuclidi in equilibrio
3.1. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i loro
prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita' di
cui al paragrafo 2.2, lettera a), e le concentrazioni medie
di cui al paragrafo 2.2, lettera b) sono quelle del
radionuclide capostipite.
3.2. Nella Tabella I-2 sono riportati, con il suffisso
'*' o '+' oppure 'nat', alcuni radionuclidi in equilibrio
con i loro prodotti di decadimento ai quali si applica la
disposizione di cui al 3.1; sono fatte salve eventuali
indicazioni al riguardo da parte dell'Unione Europea o di
competenti organismi internazionali.
4. Materie radioattive costituite da miscele di
radionuclidi
4.1. Fuori dei casi di cui al paragrafo 3, ove la
pratica abbia per oggetto materie radioattive costituite da
miscele di radionuclidi, le condizioni di applicazione
previste nel paragrafo 2.2 per la quantita' di
radioattivita' e per la concentrazione sono verificate
quando sono entrambe uguali o superiori a 1:
a) la somma dei rapporti tra la quantita' di
radioattivita' di ciascun radionuclide e quella stabilita
nella Tabella I-1A;
b) la somma dei rapporti tra la concentrazione di
ciascun radionuclide e quella stabilita nella Tabella I-1A.
5. Materie radioattive naturali
5.1 Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono
considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale
(U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti
di decadimento, e il40 K.
5.2 L'Uranio naturale e' formato da una miscela di
U-235, con concentrazione ponderale come si trova in natura
(0,72% circa), di U-238 e dei prodotti di decadimento di
tali radioisotopi. Il Torio naturale e' formato da Th-232 e
dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio
contenenti U-235 in percentuale ponderale minore di quella
sopra definita sono denominate Uranio impoverito.
5.3 Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per
capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi
rispettivamente l'U-238 ed il Th-232.
5.4. Le condizioni di applicazione per le attivita'
lavorative aventi per oggetto materie radioattive naturali
in cui i radionuclidi naturali non siano, o non siano
stati, trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili
o fertili sono fissate nell'allegato II.
6. Coltivazioni minerarie
6.1. Sono soggette alle disposizioni del presente
decreto le lavorazioni minerarie di cui all'art. 30, in cui
il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media,
abbia un tasso di uranio naturale e/o torio naturale uguale
o superiore all'1 per cento in peso.
7. Condizioni di applicazione per particolari pratiche
7.1 Sono soggette alle disposizioni del presente
decreto, anche per quantita' di radioattivita' o
concentrazioni inferiori ai valori stabiliti ai sensi del
paragrafo 1, le pratiche comportanti:
a) somministrazione intenzionale di materie radioattive
a persone e, per quanto riguarda la radioprotezione di
persone, ad animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca
medica o veterinaria;
b) aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante
attivazione, nella produzione, manifattura ed immissione
sul mercato di materie radioattive nei prodotti di consumo
di cui all'art. 38, nei prodotti medicinali;
c) l'allontanamento e lo smaltimento nell'ambiente di
rifiuti contenenti sostanze radioattive da installazioni
soggette a notifica o autorizzazione, fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 54;
d) il riciclo o il riutilizzo di materiali contenenti
sostanze radioattive provenienti da installazioni soggette
a notifica o autorizzazione, fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 54.
8. Allontanamento di materiali contenenti sostanze
radioattive
8.1. Le prescrizioni ed i livelli di allontanamento
stabiliti nei provvedimenti autorizzativi di cui all'art.
54 del presente decreto sono formulati nel rispetto dei
criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche di cui
al paragrafo 1.
8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di
concentrazione di attivita' non risulti essere presente
nella Tabella I-1B si dovra' tenere conto delle direttive,
delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti
dall'Unione europea. Nel caso in cui alcuna direttiva,
raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione
europea fosse disponibile, dovra' essere utilizzato il
valore di concentrazione di attivita' piu' conservativo
presente nella Tabella I-1B.
8.2. Le autorita' competenti al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi stabiliscono, ai sensi del
comma 7, lettera a) dell'art. 54, per l'allontanamento di
materiali solidi livelli di allontanamento espressi in
termini di concentrazione di massa, che non devono superare
i valori riportati nella Tabella I-1B. Le autorita'
competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi
possono altresi' stabilire, tenendo conto delle
raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla
Commissione europea, livelli di allontanamento aggiuntivi,
espressi in termini di concentrazione superficiale, o
specifiche prescrizioni per la verifica dei livelli di
allontanamento.
8.2-bis. Possono essere esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 54 del presente decreto i
rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito
diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con
tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni, quando la
concentrazione di attivita' e' pari o inferiore al 90% dei
valori riportati nella Tabella I-1B (livello di
allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei
rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le
condizioni di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 54 del presente decreto sono
determinate calcolando i valori per la concentrazione di
attivita' con la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico


dove,
Ci e' l'attivita' specifica del radionuclide i nel
rifiuto solido considerato (Bq/g);
CLi-90% e' il livello di allontanamento derivato, di
cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel
materiale (Bq/g);
n e' il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono
mantenere aggiornato un registro, conservato presso
l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli
allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo
8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti
solidi;
2) l'attivita' di ciascuno dei radionuclidi alla data
in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati
definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata
ai fini della verifica dei livelli di allontanamento
derivati di cui al punto 8.2-bis.

8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono
mantenere disponibile presso l'installazione una procedura
di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto
8.2-bis, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per
la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione
incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le
modalitadel punto 8.2-bis devono essere esclusivamente
destinati a termodistruzione.
8.3. Ove l'allontanamento di materiale solido abbia per
oggetto materie radioattive costituite da miscele di
radionuclidi, l'autorita' competente prescrive che deve
essere rispettata la condizione che la somma dei rapporti
del valore di concentrazione di massa del singolo
radionuclide e il pertinente valore di concentrazione
riportato nella Tabella I-1B sia inferiore a 1.
8.4. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi
8.2 e 8.3, in relazione a particolari situazioni o
destinazioni dei materiali oggetto dell'allontanamento, le
autorita' competenti possono stabilire per i livelli di
allontanamento in concentrazione di massa, per materiali
specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a
quelli riportati nella Tabella I-1B richiedendo la
dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni
prevedibili, l'allontanamento avvenga nel rispetto dei
criteri di non rilevanza radiologica di cui al paragrafo 1.
8.5. Le autorita' competenti prescrivono, ai sensi del
comma 7, lettere a) e c) dell'art. 54, per il rilascio di
effluenti liquidi o aeriformi formule di scarico nel
rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica di cui al
paragrafo 1 e specifiche prescrizioni, ai sensi del comma
7, lettera d), in materia di sorveglianza ai fini del
controllo degli effluenti liquidi e aeriformi rilasciati
nell'ambiente.
9. Materie radioattive escluse
9.1. Dalle condizioni per l'applicazione delle
disposizioni stabilite per le pratiche sono esclusi:
a) i radionuclidi derivanti dalla ricaduta di
esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono
normalmente presenti nell'ambiente;
b) i radionuclidi presenti in modo diffuso
nell'ambiente a seguito di emergenze nucleari o
radiologiche, che avvengano, o siano avvenuti, anche al di
fuori del territorio nazionale;
c) i radionuclidi presenti all'interno dei radiofarmaci
sotto forma di impurezze a condizione che i radiofarmaci
siano conformi alle norme di buona preparazione
applicabili;
d) i radionuclidi contenuti all'interno del corpo umano
a seguito di somministrazione di sostanze radioattive a
scopo diagnostico o terapeutico, a condizione che
l'ospedalizzazione e la dimissione dei pazienti sia
condotta secondo le indicazioni stabilite al comma 9
dell'art. 158 del presente decreto;
e) i radionuclidi contenuti nei materiali risultanti da
smaltimenti o da allontanamenti autorizzati ai sensi del
paragrafo 8 e che non siano stati dichiarati soggetti a
ulteriori controlli dalle autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione.
10. Disposizioni per talune pratiche
10.1. Restano ferme le specifiche condizioni di
applicazione fissate per le disposizioni di cui all'art. 44
del presente decreto concernenti taluni obblighi per le
materie fissili speciali, materie grezze, minerali e
combustibili nucleari.

SEZIONE II SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA'

11.1. Sono soggette alle disposizioni del Titolo VIII
del presente decreto le sorgenti sigillate contenenti un
radionuclide la cui attivita' e' uguale o superiore al
pertinente valore della quantita' di
radioattivita' indicata nella Tabella I-3.
11.2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
di cui al Titolo VIII del presente decreto:
a) le sorgenti di cui al paragrafo 11.1 quando
l'attivita' sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei
valori riportati nella tabella I-1A;
b) le sorgenti di cui al paragrafo 11.1 che vengano
impiegate nell'ambito e per le finalita' delle pratiche di
cui al Titolo IX del presente decreto.
11.3. Le sorgenti di cui al paragrafo 11.1 che sono
stati registrate come sorgenti di tipo riconosciuto, ai
sensi dell'articolo 49 del presente decreto, sono esentate
dagli obblighi di comunicazione e di autorizzazione
previsti dal Titolo VIII, solo se l'esenzione e' prevista
nel provvedimento autorizzativo.

SEZIONE III

TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE

12.1. Le disposizioni per il trasporto delle materie
radioattive si applicano quando, per singola consegna, si
verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la quantita' totale di radioattivita' del
radionuclide e' uguale o superiore ai valori riportati
nella Tabella I-4;
b) la concentrazione media del radionuclide, intesa
come rapporto tra la quantita' di radioattivita' del
radionuclide e la massa della matrice in cui essa e'
contenuta, e' uguale o superiore ai valori riportati nella
Tabella I-4.
12.2. Nel caso di radionuclidi in equilibrio con i loro
prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita' di
cui al paragrafo 12.1, lettera a), e le concentrazioni
medie di cui alla lettera b) sono quelle del radionuclide
capostipite. Nella Tabella I-5 sono indicati, con il
suffisso '+', i radionuclidi in equilibrio con il
capostipite.
12.3. Per miscele di radionuclidi, le condizioni di
applicazione previste nel paragrafo 12.1 per la quantita'
di radioattivita' e per la concentrazione sono determinate
calcolando i valori per la quantita' di radioattivita' e
per la concentrazione di esenzione con la seguente formula:

Xm = 1/(Σi f(i)/X(i))

dove:
f(i) e' la frazione di attivita' o di concentrazione
di attivita' del radionuclide i-esimo nella miscela;
X(i) e' l'appropriato valore del limite di
concentrazione o del limite della quantita' di
radioattivita' per consegna esente relativo al radionuclide
i-esimo;
Xm e' il valore calcolato del limite di
concentrazione o della quantita' di radioattivita' per una
consegna esente nel caso di una miscela.
12.4. Per i radionuclidi non elencati nella Tabella
I-4, la determinazione dei loro valori base per consegna
esente richiede un'approvazione multilaterale rilasciata
dall'autorita' di regolamentazione competente del paese di
origine della spedizione, convalidata dalle autorita' di
regolamentazione competenti degli altri paesi attraversati.
Per questi radionuclidi, i limiti per la concentrazione e
della quantita' di radioattivita' per consegne esenti
devono essere determinati nel rispetto dei criteri di non
rilevanza radiologica delle pratiche di cui al paragrafo 1.
12.5. In alternativa a quanto stabilito al paragrafo
12.4, nel caso in cui non sia nota l'identita' del singolo
radionuclide o nel caso di miscele di radionuclidi per le
quali non siano disponibili le identita' di ogni
radionuclide, o l'attivita' di alcuni dei radionuclidi sia
sconosciuta, i valori per le condizioni di applicazione di
cui al paragrafo 12.1 sono quelli riportati nella Tabella
I-6. In questo caso non e' necessaria l'approvazione
dell'autorita' di regolamentazione competente di cui al
paragrafo 12.4.
Tabella I-1A: "Valori di concentrazione media e
quantita' totale di radioattivita' ai fini delle
valutazioni di cui al paragrafo 2.2"

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella I-1B: "Livelli di allontanamento per i
materiali solidi"
(Omissis)
Tabella I-2
* I radionuclidi capostipite e i loro prodotti di
filiazione il cui contributo e' considerato nel calcolo
della dose (e per I quali e' quindi sufficiente considerare
il livello di esenzione del radionuclide capostipite) sono
elencati nella seguente tabella.
Omissis....
+ I radionuclidi capostipite e i loro prodotti di
filiazione il cui contributo e' considerato nel calcolo
della dose (e per i quali e' quindi sufficiente considerare
il livello di esenzione del radionuclide capostipite) sono
elencati nella seguente tabella

di filiazione il cui contributo e' considerato nel
calcolo della dose (e per i quali e' quindi sufficiente
considerare il livello di esenzione del radionuclide
capostipite) sono elencati nella seguente tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella I-3
(Omissis)
Tabella I-4

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 51
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101

1. All'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione I - esposizione al radon:
1) al paragrafo 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di progettazione di opere edili;»;
2) al paragrafo 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, universita', ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attivita' di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all'interno delle normali attivita' di aggiornamento professionale;»;
b) la Sezione II e' sostituita dalla seguente: «Sezione II: Pratiche che comportano l'impiego di materiali
contenenti radionuclidi di origine 1. Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20
L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche o scenari critici di esposizione che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 e' riportato nella tabella II-1. 2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 22
1) I livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' per unita' di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento dell'U-238 e del Th-232.
2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1 . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.
3) Per i fanghi umidi petroliferi si adottano valori di esenzione 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228;
4) I residui devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4. 3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace
Sono fissati i seguenti livelli di esenzione:
1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori e' fissato in 1 mSv a-1 .
2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo e' 0,3 mSv a-1 . 4. Criteri, modalita' e livelli allontanamento
1) I livelli di allontanamento in termini di concentrazione di attivita' per unita' di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento dell'U-238 e del Th-232.
2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1 . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.
3) Per i fanghi petroliferi umidi si adottano valori 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq/kg per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228.
4) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di allontanamento di cui ai punti 1), 2), 3) del presente paragrafo. Residui con valori di concentrazione di attivita' superiori possono essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo e' inferiore al valore riportato nel paragrafo 3, punto 2).
5) Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento l'esercente e' sempre tenuto a dimostrare che sia rispettato il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3 punto 2), indipendentemente dal valore della concentrazione di attivita' di massa presente nei residui da smaltire.
6) Nel caso di smaltimento nell'ambiente di residui ed effluenti che impattano potenzialmente su fonti di acqua potabile si deve dimostrare che la dose efficace agli individui della popolazione e' inferiore a 0,1 mSv/a.
7) L'allontanamento di effluenti e di residui, ove i residui presentino valori di concentrazione di attivita' superiori ai livelli di livelli di allontanamento di cui ai punti 1, 2, 3 del presente paragrafo, puo' essere effettuato se viene rispettato il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2).
8) In relazione a particolari situazioni o destinazioni dei materiali oggetto dell'allontanamento, le autorita' competenti possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l'allontanamento avvenga nel rispetto il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2, tenuto conto del contributo derivante da tutte le fonti di esposizione.
9) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui provenienti dalle attivita' lavorative di cui all'articolo 22.
c) dopo la Sezione II sono aggiunte le seguenti: Sezione II-bis: attivita' lavorative che comportano l'esposizione
all'attivita' cosmica 1. Attivita' lavorative di cui all'articolo 28
Le attivita' lavorative che possono comportare per il personale navigante esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti e una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare sono quelle relative a voli effettuati a quote non inferiori a 8.000 metri. 2. Modalita' di valutazione della dose efficace di cui all'articolo 27, comma 1 lettera a)
Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000 metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante e' effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati a livello internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno due rotte di lungo raggio a latitudini diverse.
Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace ricevuta dal personale navigante e' eseguita oltre che avvalendosi dei suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di misura attivi in grado di rivelare variazioni significative di breve durata dei livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare. Sezione II-ter: radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione 1. Livello di riferimento di cui all'articolo 29, comma 1
Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1 mSv a-1 . 2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell'articolo 29, comma 2
I. Materiali naturali:
a) Alum-shale;
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
porfidi;
tufo;
pozzolana;
lava;
derivati delle sabbie zirconifere.
II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
ceneri volanti;
fosfogesso;
scorie di fosforo;
scorie di stagno;
scorie di rame;
fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
residui della produzione di acciaio. 3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di attivita' di cui all'articolo 29, comma 3 lettera a)
I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra-226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40. 4. Indice di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 29, comma 3 lettera a)
L'indice di concentrazione di attivita' I e' dato dalla seguente formula:
I = CRa-226 /(300) + CTh-232 /(200)+ CK-40 /(3000)
dove CRa226 , CTh232 e CK40 sono le concentrazioni di attivita' in Bq kg-1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione.
L'indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica. L'indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi in cui tali componenti sono anch'essi materiali da costruzione e in quanto tali sono valutati separatamente. Per l'applicazione dell'indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato un fattore di suddivisione appropriato. 5. Valore dell'indice di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 29
Il valore dell'indice di concentrazione di attivita' pari a 1 puo' essere utilizzato come uno strumento di screening per individuare materiali che possono portare al superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 29, comma 1. 6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all'articolo 29, comma 5
Ai fini della valutazione della dose, si applicano metodi di stima della dose previsti da standard nazionali e internazionali che tengano conto di altri fattori, tra cui la densita', lo spessore del materiale, nonche' fattori relativi al tipo di edificio e all'uso previsto del materiale (strutturale o superficiali);
d) alla Tabella II-1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'intestazione della seconda colonna, dopo le parole «Classi o tipi di pratiche» sono aggiunte le seguenti: «o scenari critici di esposizione»;
2) la riga
+-----------------------+---------------------------+
|Impianti per la | |
|filtrazione delle acque|gestione e manutenzione |
|di falda |dell'impianto |
+-----------------------+---------------------------+

e' sostituita dalla seguente:
+-----------------------+---------------------------+
|Industrie dotate di | |
|impianti per la | |
|filtrazione delle acque| gestione e manutenzione |
|di falda |dell'impianto |
+-----------------------+---------------------------+

3) e' soppressa la riga:
+-----------------+---------------------------+
| | manutenzione delle |
|Cartiere |tubazioni |
+-----------------+---------------------------+


Note all'art. 51:
Si riporta l'allegato II del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:

"ALLEGATO II

(articolo 15)
SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON
1. Livelli di riferimento
L'esposizione integrata annua di radon corrispondente
al livello di riferimento di cui all'articolo 12 e' fissata
in 895 kBq h m-3 (ICRP 137);
2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di
risanamento da radon
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale per lo svolgimento di
attivita' di progettazione di opere edili;
b) partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento dedicati, della durata di 60 ore, organizzati
da enti pubblici, universita', ordini professionali, su
progettazione, attuazione, gestione e controllo degli
interventi correttivi per la riduzione della concentrazione
di attivita' di radon negli edifici. Tali corsi devono
prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli
esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre
partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai
medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con
cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono
essere ricompresi all'interno delle normali attivita' di
aggiornamento professionale;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50,
l'iscrizione nell'albo professionale.
3. Modalita' di esecuzione della misurazione di
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria
a) Ai fini della misurazione della concentrazione
media annua di attivita' di radon in aria, devono essere
impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno
solare, mediante uno o piu' periodi di campionamento
consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a
norme tecniche nazionali o internazionali. Nell'ambito del
Piano nazionale d'azione per il radon potranno essere
definite ulteriori modalita' di misurazione valide ai fini
della determinazione della concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria.
b) L'esercente o l'occupante in caso di abitazioni e'
responsabile della corretta gestione dei dispositivi di
misurazione durante i periodi di campionamento.
c) Ciascun dispositivo di misurazione deve essere
univocamente associato ad un punto di misurazione.
d) Per i luoghi di lavoro, le misurazioni vanno
eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro.
In caso di un elevato numero di locali analoghi in
termini strutturali, d'uso e di ventilazione, e' possibile
effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non
inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il
superamento del livello di riferimento almeno in un locale,
le misurazioni dovranno essere estese a tutti gli altri
ambienti non misurati.
e) Per locali con una superficie inferiore o uguale a
100 mq, e' necessario identificare almeno un punto di
misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni
maggiori di 100 mq e' necessario identificare almeno un
punto di misurazione ogni 100 mq o frazione.
f) Nel caso di tunnel, sottovie, catacombe, grotte e
metropolitane e altri luoghi individuati dal Piano
nazionale d'azione per il radon, le misurazioni devono
essere eseguite preferenzialmente nelle posizioni ove
solitamente stazionano gli operatori. In questi casi devono
altresi' essere adottate tecniche di misurazione adeguate
alle condizioni microclimatiche degli ambienti.
g) Per le abitazioni, le misurazioni vanno eseguite
almeno in un locale privilegiando i piani piu' bassi
dell'abitazione stessa, i locali con piu' alto fattore di
occupazione quali ad esempio le camere da letto.
4. Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17
comma 6
a) intestazione del servizio di dosimetria che
rilascia la relazione;
b) identificazione univoca del documento (numero o
codice progressivo e data);
c) dati anagrafici del committente (con codice
fiscale o partita iva) e indirizzo;
d) identificazione univoca del punto di misura, con
l'indicazione del locale e del piano (interrato,
seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);
e) associazione univoca dei punti di misurazione con
il dispositivo di misurazione;
f) tecnica di misurazione utilizzata con eventuali
riferimenti a norme nazionali o internazionali;
g) indicazione delle date di inizio e fine
campionamento di ogni dispositivo di misurazione;
h) risultato in termini di concentrazione media annua
di attivita' di radon in aria per ogni punto di misurazione
con l'incertezza estesa associata;
i) eventuali note relative ai risultati;
j) firma del responsabile della misurazione e del
responsabile del rilascio dei risultati.
5. Requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui
all'articolo 17, comma 7
Nelle more del riconoscimento di idoneita' di cui
all'articolo 155, i servizi di dosimetria devono possedere
seguenti requisiti minimi:
a) denominazione, codice fiscale, indirizzo ed
eventuale indirizzo WEB
b) individuazione del responsabile tecnico con
formazione professionale adeguata ed esperienza documentata
in materia di almeno due anni;
c) individuazione delle persone abilitate ad eseguire
le misure;
d) indicazione sui metodi di misurazione con
riferimento a norme internazionali o nazionali o sui metodi
sviluppati dal laboratorio e sottoposti a validazione;
e) certificato di taratura con indicazione della
riferibilita' a campioni primari;
f) programma di controllo di qualita' misure del
metodo di misurazione impiegato;
g) assicurazione della qualita' dei risultati anche
attraverso la partecipazione a programmi idonei di
confronti interlaboratori;
h) adozione di procedure e istruzioni scritte per i
metodi di misurazione, comprese quelle per le tarature e il
controllo di qualita'.
6. Fattore di conversione per la valutazione della dose
efficace da esposizione al radon di cui all'art. 17, comma
4.
La dose efficace annua, e' espressa in termini di Sv
a-1 o sottomultipli.
L'esposizione integrata individuale annua e' espressa
in Bq h m-3.
Ai fini della valutazione della dose efficace annua si
applica il fattore convenzionale di conversione 6.7·10-9 Sv
Bq-1 h-1 m3 (ICRP 137)
(omissis)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 52
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il
Piano nazionale d'azione per il radon concernente i rischi di lungo
termine dovuti all'esposizione al radon

1. All'allegato III, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al paragrafo 12, dopo le parole: «dei servizi di dosimetria e degli» la parola «servizi» e' soppressa.

Note all'art. 52:Si riporta l'allegato III del citato
decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal
presente decreto:

"Allegato III

(articolo 10)
ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL PIANO
NAZIONALE D'AZIONE PER IL RADON CONCERNENTE I RISCHI DI
LUNGO TERMINE DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE AL RADON DI CUI
ALL'ARTICOLO 10
1. Strategia per l'esecuzione di indagini sulle
concentrazioni di radon in ambienti chiusi o concentrazioni
di gas radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione
delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la
gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di
altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia,
permeabilita' e contenuto di radio-226 della roccia o del
suolo).
2. Metodologie, dati e criteri utilizzati per la
classificazione delle aree prioritarie o per la
determinazione di altri parametri che possano essere
utilizzati come indicatori specifici di situazioni
caratterizzate da un'esposizione al radon potenzialmente
elevata.
3. Identificazione delle tipologie di luoghi di lavoro ed
edifici pubblici, ad esempio scuole, luoghi di lavoro
sotterranei e luoghi di lavoro o edifici pubblici ubicati
in determinate zone in cui sono necessarie misurazioni
della concentrazione di radon sulla base di una valutazione
del rischio, tenendo conto, ad esempio, delle ore di
occupazione.
4. Identificazione delle tipologie di attivita' lavorative
per le quali i lavoratori effettuano prestazioni in uno o
piu' luoghi di lavoro, gestiti anche da terzi, la cui
esposizione cumulativa al radon puo' comportare un rischio
che non puo' essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione;
5. Le basi per la determinazione di livelli di riferimento
per le abitazioni e i luoghi di lavoro. Se del caso, le
basi per la determinazione di diversi livelli di
riferimento per i diversi usi degli edifici (abitazioni,
edifici pubblici, luoghi di lavoro) e per gli edifici
esistenti e nuovi.
6. Assegnazione di responsabilita' (governative e non
governative), meccanismi di coordinamento e risorse
disponibili per la messa in atto del Piano d'azione
nazionale radon.
7. Strategie per la riduzione dell'esposizione al radon
nelle abitazioni e per affrontare in via prioritaria le
situazioni di cui al punto 2.
8. Strategie volte a facilitare interventi di risanamento
dopo la costruzione.
9. Strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per
prevenire l'ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa
l'identificazione di materiali da costruzione con
esalazione di radon significativa.
10. Strategia per la comunicazione finalizzata a
sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e a
informare i responsabili delle decisioni a livello locale,
i datori di lavoro e i dipendenti in merito ai rischi del
radon, anche associati al consumo di tabacco.
11. Orientamenti riguardanti i metodi e gli strumenti per
le misurazioni e gli interventi correttivi.
12. Orientamenti per la qualificazione dei servizi di
dosimetria e degli esperti in interventi di risanamento da
radon.
13. Sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del
radon e agli interventi di risanamento, soprattutto per
quanto concerne le abitazioni private con concentrazioni di
radon estremamente elevate.
14. Obiettivi di lungo termine in termini di riduzione del
rischio di cancro dei polmoni attribuibile all'esposizione
al radon (per fumatori e non fumatori).
15. Presa in considerazione di altre questioni associate e
programmi corrispondenti, quali programmi sul risparmio
energetico e la qualita' dell'aria in ambienti chiusi."
 
Art. 53
Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla classificazione dei residui

1. All'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la prima parte e' sostituita dalla seguente: Sezione I - Classificazione dei residui
I residui derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 20 sono classificati ai sensi degli articoli 25 e 26.
Tabella

===================================================================== | Classi | Requisiti | Destinazione finale | +=============+==========================+==========================+ | |Rispetto dei criteri, | | | |delle modalita' e dei |Rispetto delle | | |valori di allontanamento |disposizioni del decreto | |Residui |definiti nell'allegato II,|legislativo 3 aprile 2006,| |esenti |sezione II, paragrafo 4 |n. 152 | +-------------+--------------------------+--------------------------+ | | |Rispetto delle | | | |disposizioni del decreto | | | |legislativo 3 aprile 2006,| | | |n. 152, parte IV, in | | | |discariche autorizzate ai | | | |sensi del decreto | | | |legislativo 13 gennaio | | |Valori maggiori di quelli |2003, n. 36, con | |Residui non |previsti per i residui |autorizzazione rilasciata | |esenti |esenti |ai sensi dell'articolo 26 | +-------------+--------------------------+--------------------------+

b) la seconda parte e' cosi' ridenominata: «Sezione II - Requisiti discariche per residui non esenti» e ai punti 6), 7) e 8) la parola «rifiuti» e' sostituita con la seguente: «residui».

Note all'art. 53:
Si riporta l'allegato VI del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"Allegato VI

(articolo 25)
SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI
I residui derivanti dalle pratiche di cui all'articolo
20 sono classificati ai sensi degli articoli 25 e 26.
Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

SEZIONE II - REQUISITI DISCARICHE PER RESIDUI NON
ESENTI
1) I residui possono essere smaltiti in celle dedicate
di discariche appositamente attrezzate ove sono conferibili
solo residui non esenti. E' vietato lo smaltimento in tali
celle di rifiuti con presenza di sostanza organica
biologicamente attiva.
2) Le celle devono essere fisicamente separate dalle
celle/settori/lotti contigui in modo che i mezzi dedicati
possano circolare su tutto il perimetro della cella
dedicata.
3) Le celle dedicate devono essere dotate di piste che
consentano il raggiungimento della superficie della
discarica.
4) I pendii delle celle dedicate devono essere soggetti
a specifica verifica di stabilita'.
5) Il fondo e i fianchi delle celle dedicate devono
essere costituiti da una barriera geologica naturale o
artificiale avente caratteristiche prestazionali non
inferiori a quanto previsto per le discariche di rifiuti
pericolosi.
6) I residui abbancati devono essere ricoperti
giornalmente con argilla con permeabilita' ≤ 10-9 m/s e
spessore di almeno 20 cm.
7) Nel caso di sviluppo d'incendi nel corpo della
discarica devono attivarsi automaticamente sprinkler di
spegnimento comandati da sensori di temperatura posizionati
nel corpo dei residui a profondita' di almeno 3 m.
8) Deve essere evitato l'ingresso di aria nel corpo dei
residui da monitorare con sensori di ossigeno e di metano
posti nel corpo dei residui. Ove fosse monitorata presenza
di metano devono essere immediatamente sospese le
operazioni di abbancamento e ricercate le cause della
presenza di metano nel corpo dei residui.
9) La cella esaurita deve essere oggetto di capping
definitivo, la cui realizzazione deve iniziare entro 1 mese
dall'approvazione dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione della chiusura della cella, come
richiesto dal titolare dell'autorizzazione.
10) Il capping definitivo e le operazioni di gestione
post operativa devono essere realizzati conformemente a
quanto previsto per le discariche di rifiuti pericolosi. La
gestione post-operativa deve prevedere anche il
monitoraggio di radioattivita' emessa dal corpo della
discarica secondo le prescrizioni dell'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione."
 
Art. 54
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo all' istanza di autorizzazione e al registro delle
operazioni commerciali

1. All'allegato VIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.6 la numerazione «1.6 a)» e' sostituita dalla seguente: «1.5 a)» e la numerazione: «1.2» e' sostituita dalla seguente: «1.1»;
b) al paragrafo 1.9 la numerazione: «1.9» e' sostituita dalla seguente: «1.8»;

Note all'art. 54:
Si riporta l'allegato VIII del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"Allegato VIII

(articolo 36 e articolo 42)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E REGISTRO DELLE OPERAZIONI
COMMERCIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 42

1. Istanza di autorizzazione (art. 36)
1.1. L'istanza di autorizzazione deve contenere i
seguenti dati e informazioni:
a) generalita', codice fiscale o partita IVA e
domicilio del richiedente;
b) se il richiedente e' una societa' debbono essere
indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice
fiscale o la partita IVA, la sede legale e le generalita'
del legale rappresentante, con annessa copia del documento
di identita';
c) certificato della Camera di Commercio con
"dicitura ANTIMAFIA" in carta semplice;
d) atto costitutivo della societa';
e) descrizione delle materie radioattive per le quali
si richiede l'autorizzazione al commercio, con indicazione
della quantita' delle materie stesse, degli atti di
commercio e dell'attivita' totale che si intende
commercializzare in ragione di anno solare.
1.2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione
del versamento prescritto.
1.3. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN, il
Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato
l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al
rilascio dell'autorizzazione.
1.4. Nell'autorizzazione sono inserite, se del caso,
specifiche prescrizioni tecniche.
1.5. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle
disposizioni di cui al presente paragrafo su richiesta al
Ministero dello sviluppo economico da parte:
a) del titolare dell'autorizzazione, nel caso di
variazioni nello svolgimento della pratica che comportino
modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle
prescrizioni tecniche in esso presenti;
b) dell'ISIN a seguito di azioni di vigilanza.
1.6. L'istanza di modifica di cui al punto 1.5 a) deve
essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al punto
1.1 che risultino applicabili, al Ministero dello sviluppo
economico e all'ISIN.
1.7. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN, il
Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato
l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede alla
modifica dell'autorizzazione.
1.8. L'intendimento di cessazione dell'attivita' di
commercio per cui e' stata emessa l'autorizzazione deve
essere comunicato al Ministero dello sviluppo economico,
che provvede alla revoca dell'autorizzazione, previo parere
dell'ISIN.
1.9. La procedura di cui al punto 1.8 viene avviata
d'ufficio dal Ministero dello sviluppo economico nel caso
di adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo
61 del presente decreto.
2. Registro e trasmissione delle informazioni sulle
operazioni commerciali.
2.1 Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN (art.
42)
La registrazione dei soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 42 e' effettuata sul "Registro telematico
delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei
trasporti" raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN
digitando all'interno del browser la seguente URL:
https://www.isinucleare.it.
2.2 Trasmissione delle informazioni (art. 42)
I soggetti di cui al comma 1, per ciascuna operazione
effettuata, anche a titolo gratuito, trasmettono all'ISIN
le seguenti informazioni:
a. Nome o ragione sociale dei contraenti;
b. Tipo di operazione oggetto del contratto;
c. Tipologia e quantita' delle sorgenti oggetto
dell'operazione;
d. Persona con cui prendere contatto/responsabile
dell'operazione;
e. Data di spedizione;
f. Dati del vettore;
g. Specifiche dei radioisotopi e dei generatori di
radiazione, come di seguito dettagliate:
I. per i radioisotopi:
-Radionuclide
-Stato fisico sorgente (sigillata o non sigillata)
-Numero di sorgenti
-Attivita' delle singole sorgenti
-Formula chimica
-Numero identificativo dell'eventuale apparecchio
che contiene il radioisotopo
II. per generatori di radiazione:
-Nome apparecchio
-Particelle accelerate
-Energia massima per ogni tipologia di particella
-Corrente massima"
 
Art. 55
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di
sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1, nell'intestazione la parola «obblico» e' sostituita dalla seguente: «obbligo» e la numerazione 1., 2., 3. e' sostituita dalla seguente: 1.1, 1.2 e 1.3;
b) al paragrafo 3.1.2, lettera a), le parole «con la scritta ben visibile "Materiale radioattivo"» sono soppresse;
c) al paragrafo 4.1, le parole «almeno trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 46»;
d) al paragrafo 6.2 la lettera b) e' soppressa;
f) al paragrafo 6.3 la parola: «contenete» e' sostituita dalla seguente: «contenente» e le lettere a), a), e) e c) sono sostituite dalle seguenti: a), b), c) e d);
g) al paragrafo 6.10 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
h) al paragrafo 6.11 la parola «inoltrarne» e' sostituita dalle seguenti: «di inoltrare».

Note all'art. 55:
Si riporta l'allegato IX del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:

"Allegato IX

(articolo 37)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, DEL PRESENTE
DECRETO DELLE MODALITA'DI NOTIFICA DELLE PRATICHE DI
IMPORTAZIONE E DI PRODUZIONE, A FINI COMMERCIALI, DI
MATERIE RADIOATTIVE, DI PRODOTTI, APPARECCHIATURE E
DISPOSITIVI IN GENERE CONTENENTI DETTE MATERIE, NONCHE'
DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLIGO.
1.1 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di notifica
chiunque intenda svolgere le pratiche di cui all'articolo
37 deve comunicare alle amministrazioni ed agli organismi
tecnici di cui al comma 2 del medesimo articolo 37, entro i
termini previsti dal citato articolo 46 mediante PEC, i
seguenti dati ed elementi:
a) generalita', codice fiscale e domicilio del
soggetto che esercisce la pratica; qualora si tratti di
societa' debbono essere indicati la denominazione o la
ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) sede (o sedi), comprese le eventuali
installazioni, dove la pratica di importazione o di
esportazione verra' svolta;
c) descrizione della pratica, con l'indicazione delle
finalita' della pratica;
d) in caso di materie radioattive, quantita' delle
stesse (massa per le materie fissili speciali, le materie
grezze ed i minerali) che si prevede di importare o
produrre, con l'indicazione dei radionuclidi, dello stato
fisico e della forma chimica;
e) in caso di macchine radiogene, il tipo, l'energia
massima di accelerazione delle particelle e la potenza del
generatore;
f) evidenza dell'applicazione dei principi di cui
all'articolo 1 comma 4 del presente decreto.
1.2 La variazione dei dati comunicati o la cessazione
della pratica di importazione o produzione devono essere
preventivamente comunicate, entro i termini e con le
modalita' e alle amministrazioni di cui al punto 1.
1.3 Copia della notifica e della documentazione atta a
dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso
la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a
partire dalla data di spedizione. In caso di cessazione
dell'impresa prima di tale termine la copia della notifica
e la relativa documentazione devono essere consegnati (e'
stato abrogato dal decreto legislativo 31/03 1998 n. 112)
al Ministero dello sviluppo economico che lo conserva fino
alla scadenza dei cinque anni.
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL PRESENTE
DECRETO, DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONE PER L'AGGIUNTA INTENZIONALE DI
MATERIE RADIOATTIVE NELLA PRODUZIONE E MANIFATTURA DI
PRODOTTI DI CONSUMO E PER L'IMPORTAZIONE O L'ESPORTAZIONE
DI TALI PRODOTTI
2.1. Il produttore, l'importatore o l'esportatore che
intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 38
deve inoltrare domanda, sottoscritta dal richiedente, al
Ministero dello sviluppo economico. Copie della domanda e
della documentazione tecnica di cui al punto 2.3 devono
essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle
amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui
all'articolo 38.
2.2. La domanda di cui al punto 2.1 deve contenere
almeno i dati e gli elementi seguenti:
a) generalita', codice fiscale e domicilio del
richiedente; per le societa', devono essere indicati la
denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la
sede legale;
b) sede (o sedi) delle installazioni dove sara'
svolta l'attivita';
c) descrizione della pratica con particolare
riferimento all'utilizzo previsto del prodotto;
d) tutte le informazioni che consentono di effettuare
le valutazioni di cui al punto 2.5 ed in particolare
evidenza dell'applicazione dei principi di cui all'articolo
1 comma 4 del presente decreto con specifico riferimento al
principio di giustificazione;
e) equivalente di dose ambientale a 0.1 m da ogni
superficie accessibile del prodotto di consumo e a distanze
significative in relazione all'uso del prodotto, nonche' i
valori massimi di dose efficace o equivalente individuale
attesi a seguito del suo impiego e del suo smaltimento;
f) quantita' di radioattivita', concentrazione, stato
fisico e forma chimica delle materie radioattive che
saranno oggetto della pratica;
g) descrizione e caratteristiche dei prodotti di
consumo prodotti, importati o esportati e le informazioni
riguardo le modalita' di aggiunta delle sostanze
radioattive nei prodotti stessi;
h) Paesi di importazione ed esportazione dei prodotti
di consumo;
i) individuazione degli obblighi di cui al presente
decreto dai quali l'utente finale del prodotto di consumo
puo' essere esonerato con il provvedimento di
autorizzazione di cui al presente decreto.
2.3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione
del versamento prescritto.
2.4. La documentazione tecnica, di cui al punto 2.2
deve essere redatta e firmata, per la parte di propria
competenza, dall'esperto di radioprotezione.
2.5. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui
al punto 2.1 esaminano le informazioni di cui al punto 2.2
ed in particolare valutano se:
a) le prestazioni del prodotto di consumo
giustificano il suo utilizzo;
b) il progetto del prodotto di consumo e' adeguato al
fine di garantire la non rilevanza radiologica in tutte le
possibili condizioni di utilizzo, nell'uso improprio e
nelle situazioni incidentali ovvero se e' necessario
formulare prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e
fisiche del prodotto o sulle sue condizioni di utilizzo;
c) il prodotto di consumo e' adeguatamente progettato
per soddisfare i criteri di esenzione e, se del caso, se e'
di tipo approvato e non necessita di specifiche precauzioni
per lo smaltimento quando non piu' in uso;
d) il prodotto di consumo e' etichettato in modo
appropriato e se viene fornita al consumatore idonea
informativa ai sensi dell'articolo 41.
2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui
al punto 2.1, esaminano e valutano la documentazione di cui
al punto 2.2 e trasmettono il proprio parere al Ministero
dello sviluppo economico.
2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della
conclusione della conferenza dei servizi di cui alla legge
241/90, il Ministero dello sviluppo economico comunica
all'interessato l'esito del procedimento e, in caso
positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
2.8. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche
prescrizioni tecniche relative:
a) ai valori massimi di dose derivanti dalla pratica
per gli individui rappresentativi della popolazione ad essa
interessata, a seguito dell'impiego dei prodotti di
consumo;
b) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a
decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione al
Ministero dello sviluppo economico ed alle amministrazioni
e agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1,
una relazione tecnica, eventualmente redatta e sottoscritta
per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione
incaricato.
2.9 la relazione di cui al punto 2.8 deve contenere
almeno:
a) l'aggiornamento, laddove necessario, della
documentazione tecnica prodotta ai sensi del punto 2.2;
b) i dati e gli elementi relativi alle quantita' di
radioattivita' utilizzate, importate o esportate.
2.10. L'autorizzazione puo' essere modificata in
accordo alle disposizioni di cui al presente paragrafo su
richiesta presentata al Ministero dello sviluppo economico
da parte:
a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di
variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino
modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle
prescrizioni tecniche in esso presenti;
b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di
cui al punto 2.1, ove ritenuto necessario, a seguito della
comunicazione di cui al punto 2.12 oppure sulla base di
quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto
2.8.b) tenuto conto anche del progresso scientifico e
tecnologico;
c) degli organi di vigilanza.
2.11. L'istanza di modifica di cui al punto 2.10.a)
deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al
punto 2.2 laddove applicabili, anche alle amministrazioni e
agli organismi di cui al punto 2.1.
2.12. Il titolare dell'autorizzazione deve
preventivamente comunicare all'amministrazione procedente
ed alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al
punto 2.1 variazioni nello svolgimento delle attivita'
rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica
allegata all'istanza di cui al punto 2.2.
2.13. Le variazioni di cui al punto 2.12 che non
comportano modifiche del provvedimento autorizzativo o
delle prescrizioni in esso contenute possono essere decorsi
novanta giorni dalla comunicazione senza che una delle
Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto
2.1 abbia comunicato al titolare dell'autorizzazione ed
all'amministrazione procedente la richiesta di modifica
dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.10 lettera b).
2.14. Le amministrazioni e gli organismi tecnici
consultanti trasmettono al Ministero dello sviluppo
economico, il proprio parere sull'istanza di modifica.
2.15. A seguito del ricevimento dei pareri o della
conclusione della conferenza dei servizi di cui alla legge
241/90 il Ministero dello sviluppo economico comunica
all'interessato l'esito del procedimento e, in caso
positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla
modifica.
2.16. L'esercente che intende cessare una pratica
autorizzata deve darne al Ministero dello sviluppo
economico, che provvede alla revoca di essa.
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL PRESENTE
DECRETO DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI
INFORMATIVA RELATIVO ALLE MATERIE RADIOATTIVE IMMESSE IN
COMMERCIO, NONCHE' DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLIGO.
3.1 Le informazioni scritte di cui all'articolo 41
comma 2 devono contenere, in lingua italiana, gli elementi
seguenti.
3.1.1 Per le materie radioattive, i prodotti e
apparecchiature contenenti dette materie:
a) il simbolo di radioattivita' con la scritta ben
visibile "MATERIALE RADIOATTIVO";
b) radionuclidi presenti;
c) quantita' di radioattivita' ad una data di
riferimento specificata;
d) solo per le sorgenti sigillate, codice di
identificazione della sorgente che indichi il fabbricante,
il radionuclide, l'attivita' presente, la data cui
l'attivita' viene riferita;
e) precauzioni da adottare per prevenire eventuali
esposizioni indebite, con indicazione delle modalita' di
uso e/o di eventuale manutenzione;
f) richiamo all'obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui al presente decreto, con particolare
riguardo alle modalita' dello smaltimento o di cessazione
della detenzione;
g) eventuale disponibilita' per il ritiro delle
sorgenti da parte del fornitore e relative modalita';
h) eventuale dichiarazione attestante che la sorgente
e' del tipo riconosciuto ed indicazione degli obblighi di
sorveglianza fisica, notifica, registrazione,
autorizzazione da cui la sorgente e' esente, ai sensi
dell'articolo 49.
3.1.2 Per i generatori di radiazione:
a) il simbolo di radioattivita';
b) precauzioni da adottare per prevenire eventuali
esposizioni indebite, con indicazione delle modalita' di
uso e/o di eventuale manutenzione;
c) richiamo all'obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui al presente decreto, con particolare
riguardo alle modalita' dello smaltimento o di cessazione
della detenzione;
d) eventuale disponibilita' per il ritiro
dell'apparecchiatura e relative modalita';
e) il tipo e l'energia massima di accelerazione delle
particelle cariche, la corrente massima e la potenza,
nonche', nel caso di elettroni, il fattore di utilizzo.
3.2. L'obbligo di informativa di cui al punto 3.1 non
si applica ai rifiuti radioattivi.
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA DELLE PRATICHE
DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 46 E DEI VALORI DI
ATTIVITA' E DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA' PER
UNITA' DI MASSA DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEI COMMA 1
DELL'ARTICOLO 47
4. Notifica e cessazione delle pratiche
4.1. Chiunque intende intraprendere una pratica con
sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione,
secondo le modalita' previste dall'articolo 46, indicando
almeno i dati e gli elementi seguenti, atti anche a
dimostrare l'idoneita' della localita' dove la pratica
verra' svolta:
a) generalita', codice fiscale e domicilio del
richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere
indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice
fiscale e la sede legale;
b) descrizione della pratica che si intende svolgere
compresi gli elementi per effettuare il processo di
giustificazione;
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla
pratica che si intende svolgere;
d) per ogni macchina radiogena: il tipo, l'energia
massima di accelerazione delle particelle e la potenza del
generatore;
e) per le materie radioattive: le quantita' totali di
radioattivita' dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti
non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere
contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare;
f) se del caso, per tutte le sorgenti, l'eventuale
produzione di neutroni;
g) modalita' di produzione, gestione ed eventuale
smaltimento di rifiuti, e in particolare, nel caso di
produzione di rifiuti radioattivi solidi o liquidi che non
siano conferiti ad un servizio di raccolta autorizzato,
ovvero nel caso di produzione di effluenti liquidi ed
aeriformi da scaricare in ambiente, fornire gli estremi
dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo
54;
h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei
materiali;
i) copia della relazione redatta ai sensi dell'art.
109 comma 2;
l) descrizione delle operazioni che si intendono
svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle
attrezzature;
m) modalita' previste per la disattivazione
dell'installazione;
n) i vincoli di dose proposti al fine
dell'applicazione del principio di ottimizzazione in
conformita' all'art. 5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4
dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti.
4.2. La documentazione tecnica di cui al punto 4.1 deve
essere redatta e firmata, per la parte di competenza,
dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle
esposizioni mediche, dal responsabile dell'impianto
radiologico.
4.3. Copia della comunicazione e della documentazione
atta a dimostrare il regolare invio deve essere conservata
presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni
a partire dalla data di spedizione.
4.4. La variazione dei dati di cui alle lettere b) e
seguenti del punto 4.1 deve essere preventivamente
comunicata alle amministrazioni ed agli organismi tecnici
di cui al comma 2 dell'articolo 46 fornendo, per quanto
applicabili, i dati e gli elementi indicati nello stesso
punto 4.1; la variazione dei dati amministrativi di cui al
punto 4.1 lettera a) puo' essere comunicata entro trenta
giorni dall'avvenuta modifica alle amministrazioni ed agli
organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46.
4.5. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di
variazione della pratica gia' notificata le modifiche che
comportano l'impiego di macchine radiogene a scopo medico
che accelerano elettroni con potenziale massimo di
accelerazione inferiore a 200 kVp in
prova/visione/comodato, non reiterabile per la stessa
macchina, per un periodo non superiore a trenta giorni
fermo restando tutte le condizioni di utilizzo previste
nella notifica.
4.6. L'interessato deve comunicare con almeno trenta
giorni di anticipo la cessazione della pratica alle
amministrazioni di cui al punto 4.1; nel caso di cessazione
di una pratica comportante l'impiego di materie
radioattive, alla comunicazione e' allegata una relazione,
sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per gli
aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni
previste per la cessazione stessa, quali la destinazione
prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli
eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della
pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.
Nel caso di cessazione di una pratica comportante l'impiego
di apparecchiature Rx la comunicazione deve indicare la
destinazione definitiva delle apparecchiature radiologiche
detenute.
4.7. Al termine delle operazioni di cessazione di una
pratica con materie radioattive l'esercente trasmette alle
amministrazioni di cui al punto 4.1 una relazione,
sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per gli
aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di
vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la
pratica e' stata effettuata. La pratica si considera
cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni
dall'invio, mediante raccomandata, della relazione, fermi
gli obblighi e le responsabilita' dell'esercente
conseguenti agli accertamenti effettuati, anche in data
successiva al predetto termine, da parte degli organi di
vigilanza.
5. Condizioni di applicazione e esenzioni dalla
notifica di pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti.
5.1. Le condizioni di esenzione di cui all'art 47,
comma 1, lettere a) e b), sono stabilite nell'allegato I
con riferimento ai valori di concentrazione di attivita'
per unita' di massa e di attivita' per i singoli
radionuclidi, ai casi di radionuclidi in equilibrio con i
loro prodotti di decadimento e alle miscele di
radionuclidi, nonche' ai valori massimi di attivita' e
concentrazione impiegati istantaneamente e annualmente
nella pratica, tenendo conto della quantita' di
radioattivita' eventualmente detenuta come rifiuto
radioattivo;
5.2 Ai fini dell'applicazione delle condizioni di
esenzione non si tiene conto:
a. delle quantita' di radioattivita' prodotte da
fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse
non rientri tra gli scopi dell'attivita';
b. della contemporanea presenza nell'installazione
delle materie radioattive destinate a sostituire le
sorgenti in uso, sempre che si tratti di sorgenti
sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo piu' breve
tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e
quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di
fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il
tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione;
c. delle materie radioattive contenute nelle sorgenti
di tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato
esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;
d. delle materie radioattive naturali il cui impiego
non sia lo scopo della pratica;
e. delle materie radioattive presenti sotto forma di
impurezza.
ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DI MATERIALI O DI
RIFIUTI, SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI, CONTENENTI SOSTANZE
RADIOATTIVE PER LE PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 46
6.1. L'istanza per l'autorizzazione all'allontanamento
dei materiali contenenti sostanze radioattive derivanti
dall'esercizio di pratiche soggette a notifica ai sensi
dell'articolo 46, deve essere sottoscritta e presentata
dall'esercente all'autorita' individuata al comma 3
dell'articolo 54.
6.2. La domanda di cui al punto 6.1 deve contenere
almeno i dati e gli elementi seguenti:
a) generalita', codice fiscale e domicilio del
richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere
indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice
fiscale e la sede legale;
b) (soppressa);
c) tipo di pratica associata alla produzione di
rifiuti radioattivi;
d) ubicazione dell'installazione oggetto di
produzione di rifiuti radioattivi;
e) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati
alla pratica che si intende svolgere;
f) descrizione dei processi responsabili della
produzione dei rifiuti radioattivi ed ogni altra
indicazione ritenuta utile dimostrare la giustificazione
della richiesta.
6.3. La domanda di cui al paragrafo 6.2 deve, inoltre,
essere corredata dalla documentazione firmata, per la parte
di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione,
contenente le informazioni relativa a:
a) produzione e modalita' di gestione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati,
valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 151 del
presente decreto, e, per i rifiuti solidi, liquidi e
aeriformi, e per i materiali destinati al riciclo e
riutilizzazione, le ulteriori informazioni di cui ai punti
6.4, 6.5. 6.6.;
b) valutazione delle dosi per i lavoratori e per
l'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni
di normale attivita';
c) programma di sorveglianza predisposto ai sensi
dell'art. 150 e 151;
d) procedure adottate e formazione dei soggetti
eventualmente preposti allo svolgimento degli aspetti
operativi legati alle operazioni di allontanamento.
6.4 Per i rifiuti solidi la documentazione di cui al
punto 6.3 lettera a) riguarda:
a) le modalita' di raccolta, confezionamento,
deposito;
b) i livelli di allontanamento proposti con le
valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di
non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I;
c) le condizioni e le indicazioni tecniche che
debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le
modalita' e le procedure di verifica delle condizioni per
l'allontanamento stesso;
d) le modalita' di registrazione degli smaltimenti
nell'ambiente o del conferimento a terzi, nonche' quelle di
conservazione delle informazioni.
6.5 Per la produzione di rifiuti liquidi o aeriformi la
documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda:
a) le modalita', ove applicabili, di raccolta,
confezionamento, deposito;
b) la formula di scarico proposta con le valutazioni
atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza
radiologica fissati nell'allegato I;
c) le condizioni e le indicazioni tecniche che
debbono essere soddisfatte ai fini dello smaltimento
nell'ambiente, nonche' le modalita' e le procedure di
verifica delle condizioni per lo smaltimento stesso;
d) le modalita' di registrazione dello smaltimento o
del conferimento a terzi, nonche' quelle di conservazione
delle informazioni.
6.6 Per i materiali destinati al riciclo o alla
riutilizzazione la documentazione di cui al punto 6.3
lettera a) riguarda:
a) i livelli di allontanamento proposti con le
valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di
non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I;
b) le condizioni e le indicazioni tecniche che
debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le
modalita' e le procedure di verifica delle condizioni per
l'allontanamento stesso;
c) le modalita', ove applicabili, di raccolta,
confezionamento, deposito;
d) le modalita' di registrazione del conferimento a
terzi, nonche' quelle di conservazione delle informazioni.
6.7 L'Amministrazione procedente comunica
all'interessato l'esito del procedimento e, in caso
positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione con
eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative a:
a) caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti,
diverse da quelle di natura radiologica;
b) necessita' o meno di ulteriori controlli o
verifiche da parte del sito ricevente;
c) documentazione di accompagnamento di ogni partita
di materiale allontanato che dimostri la rispondenza del
materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento
stabilite nel provvedimento autorizzativo;
d) destino definitivo del materiale allontanato
costituito da rifiuti solidi che presentano e
concentrazioni di attivita' per unita' di massa superiori
ai valori stabiliti nell'allegato I;
e) obbligo di inoltrare, ogni cinque anni a decorrere
dalla data del rilascio dell'autorizzazione, una relazione
tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza
dall'esperto di radioprotezione.
6.8 La relazione tecnica di cui al punto 6.7, lettera
e) contiene:
a) l'aggiornamento, laddove necessario, della
documentazione a suo tempo prodotta ai sensi del paragrafo
6.2.
6.9. L'autorizzazione e' modificata:
a) su richiesta del titolare dell'autorizzazione nel
caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del
provvedimento e comunque delle prescrizioni tecniche in
esso presenti;
b) dall'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54, ove
ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui
al paragrafo 6.7 lettera e);
c) su richiesta degli organi di vigilanza.
6.10. Il titolare dell'autorizzazione deve
preventivamente comunicare all'autorita' di cui al comma 3
dell'art. 54 le variazioni rispetto a quanto risultante
dalla documentazione tecnica di cui al paragrafo 6.2.
6.11. Le variazioni comunicate che non comportano
modifiche del provvedimento autorizzativo o delle
prescrizioni in esso contenute, possono essere adottate
decorsi novanta giorni dalla comunicazione se l'autorita'
di cui al comma 2 dell'art. 54 non abbia comunicato al
titolare dell'autorizzazione la necessita' di inoltrare
richiesta di modifica."
 
Art. 56
Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalita'
per il conferimento della qualita' di sorgente di tipo riconosciuto

1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
b) al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) e' abrogata e dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente:
«j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando in particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti nonche' le previsioni in ordine alle necessita', modalita' e frequenza di manutenzione.»;
c) al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41»
d) al paragrafo 2.8, lettera b), le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
e) al paragrafo 2.14, le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
f) al paragrafo 2.16, le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

Note all'art. 56:
Si riporta l'allegato XIII del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"Allegato XIII

(articolo 49)
DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL
CONFERIMENTO DELLA QUALITA' DI SORGENTE DI TIPO
RICONOSCIUTO.
(Omissis)
2.1. La qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e'
conferita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della transizione ecologica,
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS.
(Omissis)
2.4. La domanda di cui al punto 2.2 deve contenere i
dati e gli elementi seguenti:
a) Generalita', codice fiscale e domicilio del
richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere
indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice
fiscale e la sede legale;
b) richiesta motivata delle eventuali esenzioni da
taluni degli obblighi di sorveglianza fisica, di
registrazione, di notifica e di autorizzazione di cui si
intenda fruire.
c) tipo di impiego previsto per la sorgente,
specificando in particolare se la sorgente e' destinata ad
essere diffusa tra le persone del pubblico e se la sorgente
assolva a funzioni di prevenzione di danni alle persone o
alle cose;
c) (abrogata);
d) indicazione del numero di sorgenti che si prevede
di immettere sul mercato italiano in ragione d'anno,
specificando il numero delle sorgenti destinate
all'esportazione in ragione d'anno;
e) nel caso in cui la sorgente sia costituita da una
macchina radiogena, tipo ed eventualmente spettro
energetico delle radiazioni prodotte, energia e corrente
massime, intensita' di fluenza di energia e di dose;
f) nel caso in cui la sorgente sia costituita da
materie radioattive, tipo, attivita' e concentrazione delle
stesse alla data prevista per l'immissione sul mercato,
forma fisica e composizione chimica per singolo
radionuclide;
g) esposizione delle ragioni tecniche per cui si
ritiene utile impiegare sorgenti di radiazioni;
h) dimostrazione che la sorgente di radiazioni
assolve alla funzione per cui e' stata scelta;
i) motivazione della scelta di usare sorgenti di
radiazioni per confronto con altri dispositivi o
apparecchiature di analogo tipo di impiego che ne siano
prive;
j) destinazione prevista per le sorgenti al termine
della vita operativa ed in caso di guasto o danno non
riparabili, specificando in particolare se sono previsti
accordi contrattuali per il ritiro o riciclo delle
sorgenti;
j-bis) indicazione della vita operativa prevista,
specificando in particolare il tempo medio di funzionamento
esente da guasti nonche' le previsioni in ordine alle
necessita', modalita' e frequenza di manutenzione.
2.5. La domanda di cui al punto 2.2 deve essere
corredata, per quanto applicabile, della seguente
documentazione firmata, per la parte di propria competenza,
dall'esperto di radioprotezione, volta a dimostrare il
rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente
decreto:
a) descrizione della sorgente corredata dai disegni,
grafici e dati tecnici necessari a illustrarne il
funzionamento ed a valutarne le caratteristiche tecniche,
sotto il profilo della protezione dalle radiazioni;
b) modalita' di schermatura e di contenimento delle
materie radioattive in condizioni normali e in condizioni
di guasto, di danno o di incidente; possibilita' di accesso
alle materie radioattive in condizioni normali e in
condizioni di manutenzione, di guasto, di danno o di
incidente;
c) normativa tecnica cui e' rispondente la sorgente
per cui si chiede il conferimento della qualifica;
d) specificazione e risultati delle prove a cui e'
stato sottoposto uno o piu' esemplari della sorgente allo
scopo di dimostrarne il comportamento in condizioni
normali, di guasto, di danno e di uso anomalo;
e) motivazione della scelta di usare le sorgenti di
radiazioni da cui e' costituita la sorgente di tipo
riconosciuto per confronto con altre materie radioattive,
sotto il profilo del tempo di dimezzamento radioattivo,
delle caratteristiche radiologiche, dell'energia delle
radiazioni emesse, di intensita' di fluenza di energia e di
intensita' di dose;
f) modalita' di impiego, di installazione e di
manutenzione;
g) analisi degli eventi anomali, con riferimento
all'uso improprio, o a danni o a guasti o a incidenti;
h) valutazione delle dosi attese nel corso della
produzione, trasporto, diffusione sul mercato ed
utilizzazione; per quanto concerne l'utilizzazione devono
essere oggetto di valutazione le dosi derivanti da
funzionamento normale, eventuale smaltimento, riciclo,
ritiro, manutenzione, uso improprio, danno, guasto o
incidente;
i) sistema qualita' che si intende adottare al fine
di garantire la rispondenza della singola sorgente al
progetto o al prototipo;
j) contenuto dell'informativa di cui all'articolo 41
del decreto presente decreto.
(omissis)
2.8. Nel provvedimento di conferimento della qualifica
di sorgenti di tipo riconosciuto:
a) sono indicati gli eventuali esoneri da taluni
degli obblighi di sorveglianza fisica, di registrazione, di
notifica e di autorizzazione di cui al presente decreto
b) viene inserito l'obbligo di inoltrare, ogni sette
anni, a decorrere dalla data del conferimento della
qualifica al Ministero della salute ed alle amministrazioni
ed agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1
una relazione tecnica, eventualmente sottoscritta per la
parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione
incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai
sensi dell'articolo 128 del presente decreto
(omissis)
2.14. Le amministrazioni e gli organismi tecnici
consultati trasmettono al Ministero della salute il proprio
parere sull'istanza di modifica.
(omissis)
2.16. L'intendimento di cessare la produzione,
l'importazione o l'esportazione delle sorgenti di cui al
punto 1.1 o di rinunciare alla qualifica di sorgente di
tipo riconosciuto deve essere comunicato al Ministero della
salute che provvede alla revoca della qualifica.
(omissis)"
 
Art. 57
Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla determinazione delle condizioni per la
classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle
sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione
dal nulla osta e delle modalita' per il rilascio e la revoca del
nulla osta

1. Alla Sezione I dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e per l'impiego di categoria A» sono soppresse»;
b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse;
c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»;
d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'articolo 35» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 61»;
e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti:
«4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN.
4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, da parte del Ministero della transizione ecologica, del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A.
4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.»;
f) al paragrafo 4.3, lettera d. le parole «a firma del responsabile dell'impianto radiologico» sono soppresse;
g) al paragrafo 5.1 le parole: «dal comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 10»;
h) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto.
6.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 46, le condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo 1 non si applicano alle pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto ad esclusione dell'impiego delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 49 del presente decreto, per la ricerca di esplosivi, utilizzate in localita' non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza.
6.1.1. Le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive utilizzando mezzi mobili possono essere svolte solo presso apposite strutture che siano gia' in possesso del nulla osta ai sensi degli articoli 51 o 52 al fine della somministrazione di sostanze radioattive.
6.1.2. L'esercizio della pratica di cui al precedente paragrafo 6.1.1 comporta una richiesta di modifica al nulla osta, da parte del titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto ai paragrafi 4.4 e 4.5.
6.1.3. Nei casi in cui la presenza del mezzo mobile sia dovuta alla necessita' di garantire la continuita' assistenziale a seguito di guasto di un'attrezzatura gia' presente nell'installazione o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare a tal fine presso la struttura ospitante per piu' di 180 giorni non reiterabili, la documentazione a corredo della richiesta di modifica del nulla osta, potra' prevedere in alternativa a quanto indicato ai punti 4.4 e 4.5 il solo benestare preventivo dell'esperto di radioprotezione contenente un esplicito riferimento a:
l'idoneita' dell'ubicazione del mezzo mobile in relazione ai vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante;
l'idoneita' delle barriere protettive di cui il mezzo mobile e' dotato allo scopo di garantire il rispetto dei vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante;
le modalita' di gestione dei rifiuti contenenti sostanze radioattive prodotti a seguito dell'esercizio della pratica sul mezzo mobile;
le prescrizioni formulate al fine di garantire il rispetto di quanto indicato ai tre punti precedenti.
Il nulla osta si ritiene modificato qualora l'amministrazione procedente non formuli eventuali prescrizioni entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di modifica.
6.2. Per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto, classificate in categoria A o in categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del nulla osta e' subordinato:
a. alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui all'articolo 1, e' garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalita' di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene;
b. all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all'obbligo:
i. di informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti;
ii. di acquisire dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1 una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1.
6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto, che sia classificato in categoria B ai sensi del paragrafo 2, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 6.4, viene rilasciato dal prefetto della provincia in cui e' situata la sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
6.4. Per le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili classificate in categoria B ai sensi del paragrafo 6.2, il nulla osta viene rilasciato o modificato dall'autorita' individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del presente decreto.
6.5. E' consentito l'esercizio delle pratiche di cui al paragrafo 6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per la quale il nulla osta stesso era stato rilasciato ai sensi del paragrafo 6.3.»;
i) al paragrafo 7.1, lettera a), le parole: «dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96»;
l) al paragrafo 7.2, lettera a), le parole: «ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto»;
2. Alla Sezione III dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 5, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;
b) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 6, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;

Note all'art. 57:
- Si riporta l'allegato XIV del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"Allegato XIV

(articolo 50)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 6, DELLE
CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIA A ED IN
CATEGORIA B DELL'IMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI
IONIZZANTI, DELLE CONDIZIONI PER L'ESENZIONE DAL NULLA
OSTA E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO E LA REVOCA DEL
NULLA OSTA.
I - SEZIONE I: CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE
PRATICHE DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN
CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B.
(omissis)
3.2. Copie della domanda e della documentazione tecnica
di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi
applicabili, devono essere contemporaneamente trasmesse dal
richiedente alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici
di cui all'articolo 51, per le pratiche classificate in
categoria A, e alle Amministrazioni di cui all'articolo 52,
per le pratiche classificate in categoria B.
(omissis)
3.4. Oltre alle informazioni e alla documentazione
prevista ai sensi dell'articolo 151, la domanda di cui al
paragrafo 3.3 deve essere corredata, per quanto
applicabile, anche dalla seguente documentazione firmata
per la parte di propria competenza, dall'esperto di
radioprotezione, atta anche a dimostrare l'idoneita' della
localita' dove la pratica verra' svolta e il rispetto dei
requisiti di sicurezza e di radioprotezione:
a. descrizione dei locali e delle aree interessati
all'attivita' che si intende svolgere, illustrati con
disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni
locale ed area, la classificazione in zone ai sensi
dell'articolo 133 del presente decreto, nonche' degli
ambienti e delle aree circostanti anche esterni
all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le
eventuali sorgenti impiegate anche da parte di soggetti
terzi;
b. criteri seguiti ai fini della individuazione e
della classificazione delle zone e della classificazione
del personale addetto ai sensi dell'articolo 133 del
presente decreto;
c. descrizione delle operazioni che si intendono
svolgere, delle sorgenti di radiazioni, distinguendo tra
sorgenti sigillate e non sigillate, e delle attrezzature,
con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione
delle eventuali modalita' di movimentazione delle sorgenti
all'interno della installazione; dimostrazione della
rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di
progettazione, costruzione ed esercizio;
d. individuazione e analisi degli eventuali scenari
comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche
modalita' di intervento al fine di prevenire le esposizioni
o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla
popolazione;
e. produzione e modalita' di gestione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e, in
particolare, oltre le valutazioni di cui al comma 3,
dell'articolo 151, devono essere fornite informazioni con
riferimento ai rifiuti solidi, alla produzione di rifiuti
liquidi e aeriformi, ai materiali destinati al riciclo o
alla riutilizzazione come precisate ai seguenti punti 3.5,
3.6 e 3.7.
f. I vincoli di dose proposti al fine
dell'applicazione del principio di ottimizzazione per la
popolazione e per i lavoratori in conformita' all'art.5
commi 2 e 3.
(omissis)
4.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche
prescrizioni tecniche relative a:
a. se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e
di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al
riciclo e all'eventuale riutilizzo dei materiali, alla
disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale
copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b. ai vincoli di dose applicabili ai lavoratori ed al
valore massimo di dose efficace derivante dalla pratica per
l'individuo rappresentativo della popolazione interessata;
c. all'eventuale smaltimento di rifiuti contenenti
sostanze radioattive nell'ambiente, nel rispetto dei
criteri stabiliti con i decreti di cui all'articolo 2,
comma 3;
d. se del caso, agli aspetti di radioprotezione del
paziente, stabilite dal Ministero della salute per le
pratiche soggette al nulla osta di categoria A e dalle
autorita' individuate dalle leggi regionali e delle
province autonome per quelle soggette al nulla osta di
categoria B;
e. all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a
decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla
amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli
organismi tecnici di cui al paragrafo 3.2 una relazione
tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza
dall'esperto di radioprotezione e, nel caso delle
esposizioni mediche, dal responsabile dell'impianto
radiologico, contenente:
1. l'aggiornamento, laddove necessario, della
documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei
paragrafi 3.3 e 3.4;
2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di
sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attivita'
svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei
lavoratori e dell'individuo rappresentativo della
popolazione;
3. i dati relativi alla produzione di rifiuti
radioattivi, e all'eventuale immissione di radionuclidi
nell'ambiente, ai rifiuti allontanati e ai materiali
destinati al riciclo o al riutilizzo, desunti dalle
registrazioni effettuate;
4. nel caso di somministrazione di sostanze
radioattive a scopo diagnostico o terapeutico:
i . il numero medio di pazienti trattati
annualmente con radiofarmaci a scopo terapeutico e il
valore medio di equivalente di dose ambientale misurati
all'atto della dimissione dalla struttura;
ii . nei casi applicabili l'esito dell'ultima
verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) di
cui all'articolo 158;
(omissis)
4.13. Il parere sulla conclusione della disattivazione
di cui al paragrafo 4.12, che attesta la mancanza di
vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la
pratica era stata esercitata e la corretta gestione e
sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso
della pratica o della disattivazione nonche' delle sorgenti
di radiazioni ionizzanti impiegate, viene rilasciato, su
richiesta del titolare del nulla osta, dall'ISIN per il
nulla osta di categoria A e per il nulla osta di categoria
B, congiuntamente, da parte del Comando provinciale dei
vigili del fuoco, dell'Ispettorato territoriale del lavoro,
dall'autorita' sanitaria indicata dalla Regione o dalla
Provincia Autonoma e dell'agenzia regionale o della
provincia autonoma per la protezione dell'ambiente
competenti per territorio.
4.14. La procedura di revoca del nulla osta di cui ai
paragrafi da 4.11 a 4.13 viene avviata d'ufficio
dall'Amministrazione procedente nel caso di adozione del
provvedimento di revoca di cui all'articolo 61 del presente
decreto.
4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in
categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla
pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i
requisiti per essere classificate in categoria B, devono
presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 52.
Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata
alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN.

4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta
di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle
Amministrazioni di cui all'articolo 51 e all'ISIN,
vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, da parte
del Ministero della transizione ecologica, del decreto di
revoca del previgente nulla osta di categoria A.

4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca
di cui al paragrafo 4.14-ter e' consentita la prosecuzione
dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei
materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalita',
limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento
autorizzativo rilasciato in precedenza.

(omissis)
5.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 10 dell'articolo 50 e dal comma 2 dell'articolo 163
del presente decreto, le condizioni per l'assoggettamento
agli obblighi di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, sono
quelle previste al paragrafo 1.1 relativamente alla
classificazione in categoria A dell'impiego di sorgenti di
radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo
altresi' conto delle particolari disposizioni di cui al
paragrafo 1.4 e delle modalita' di applicazione di cui al
paragrafo 2.
(omissis)
7.1. Deposito temporaneo ed occasionale di materie
fissili o di combustibili nucleari non irradiati di cui al
comma 1, prima parte, dell'articolo 96 del presente
decreto:
a. il nulla osta viene rilasciato dal prefetto sulla
base della documentazione di cui al paragrafo 3 e secondo
le procedure di cui al paragrafo 4;
b. per i depositi in zona portuale o aeroportuale
l'istanza di nulla osta e la relativa documentazione
tecnica devono essere inoltrate rispettivamente al
comandante di porto o al direttore della circoscrizione
aeroportuale; copie dell'istanza e della documentazione
tecnica devono essere inviate anche al prefetto ed agli
organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1;
c. il nulla osta viene rilasciato, sentito il
prefetto, dal direttore della circoscrizione aeroportuale
per i depositi in zona aeroportuale, o dal comandante di
porto, per i depositi in zona portuale, sentito il
dirigente dell'ufficio di sanita' marittima;
d. per la formazione del parere del prefetto si
applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4;
e. Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni
di cui alle lettere a), b) e c) si deve tenere conto,
sentito l'ISIN, delle misure di protezione fisica passiva
di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 704.
7.2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 237
del presente decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo
di cui all'articolo 50 del presente decreto le
installazioni ed aree adibite in via esclusiva ad
operazioni connesse all'attivita' di trasferimento in corso
di trasporto di imballaggi di trasporto contenenti materie
radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorche' si
verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a. dette installazioni od aree si trovino nella
disponibilita' esclusiva e sotto la responsabilita' di un
soggetto autorizzato al trasporto di materie radioattive ai
sensi dell'articolo 43 del presente decreto;
b. sia garantita l'integrita' degli imballaggi di
trasporto;
c. la permanenza di ogni imballaggio di trasporto in
dette installazioni od aree non superi tre giorni.
(omissis)
III: SEZIONE III: MODALITA' DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE
DELLE INFORMAZIONI SUI NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI
CATEGORIA B
(omissis)
Sez. 6 Dati relativi ai generatori di radiazioni
1. TM - Tipo di Macchina -
2. Corrente - Corrente massima di funzionamento.
3. Tensione -Tensione massima di accelerazione
4. TP - Tipo Particelle accelerate
E=elettroni
P=protoni
A=altro
5. Tipo macchina - Tipo della macchina come indicato
dal fabbricante, ove disponibile.
6. Modello macchina - Modello della macchina come
indicato dal fabbricante, ove disponibile."
 
Art. 58
Modifiche all'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali
per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di raccolta e
trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi
altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale
autorizzazione

1. All'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.1 le parole «nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «nella Sezione I dell'allegato I»;
b) le parole: «Sezione III - Detentori e destinatari di sorgenti dismesse» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione II - Detentori e destinatari di sorgenti dismesse»;
c) le parole: «Sezione IV - Detentori combustibile esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Detentori combustibile esaurito».
d) al Tracciato 3, al numero 5, le parole: «Uranio-Thorio» sono sostituite dalle seguenti: «Uranio-Torio».

Note all'art. 58:
Si riporta l'allegato XV del citato decreto legislativo
n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto:

"Allegato XV

(articolo 56)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL PRESENTE
DECRETO DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO
IN CONTO PROPRIO O IN CONTO TERZI, ANCHE CON MEZZI
ALTRUI, DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DELLE ESENZIONI DA TALE
AUTORIZZAZIONE.
1. Autorizzazione alla attivita' di raccolta di rifiuti
radioattivi
1.1. L'autorizzazione all'attivita' di raccolta di
rifiuti radioattivi allo scopo di conferirli a
installazioni di trattamento o di deposito oppure di
smaltirli ai sensi dell'articolo 54, e' richiesta quando
sono verificate le condizioni stabilite nella Sezione I
dell'allegato I de presente decreto con riferimento alla
concentrazione di attivita' nel singolo contenitore ed alla
attivita' totale raccolta nel corso di un anno solare.
(omissis)
Sezione II
Detentori e destinatari di sorgenti dismesse
Tracciato 2 - Sorgenti radioattive sigillate dismesse
(rifiuto)
(omissis)
Sezione III
Detentori combustibile esaurito
Tracciato 3 - Elementi di combustibile irraggiato

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 59
Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

1. All'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, al paragrafo 9.2 la parola: «32» e' sostituita dalla seguente: «57».

Note all'art. 59:
Si riporta l'allegato XVI del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"Allegato XVI

(articolo 57)
SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI
RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO
(omissis)
9.2. Trova applicazione il comma 5 ed il comma 6
dell'articolo 57.
(omissis)"
 
Art. 60
Modifiche all'allegato XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101, relativo ai punti di contatto per le comunicazioni con le
autorita' competenti degli altri Stati membri

1. All'allegato XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«1. Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per l'Approvvigionamento l'Efficienza e la Competitivita' Energetica
Via Veneto, 33 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06 4705 2796
E-mail: dgsaie.dg@pec.mise.gov.it»
sono sostituite dalle seguenti:
«1. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale competitivita' ed efficienza energetica
Via Veneto 33 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06 4705 2796
E-mail: cee@pec.mite.gov.it»
b) le parole:
«2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel.: (+39) 0646834200
E-mail:dgrapportilavoro@lavoro.gov.it»
sono sostituite dalle seguenti:
«2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Via Flavia 6 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 0646835600
E-mail:dgsalutesicurezza@lavoro.gov.it»
c) le parole:
«3. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo (DG CreSS)
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Pec pec.minambiente.it»
sono sostituite dalle seguenti:
«3. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Tel.: (+39) 06 57228101
E-mail: va@pec.mite.gov.it»

Note all'art. 60:
Si riporta l'allegato XVII del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:


"ALLEGATO XVII

(articolo 8)
I punti di contatto per le comunicazioni con le
autorita' competenti degli altri Stati membri sono di
seguito elencati per
1. Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Direzione Generale competitivita' ed efficienza
energetica
Via Veneto 33 - 00187 ROMA
Tel.:(+39) 06 4705 2796
E-mail: cee@pec.mite.gov.it

2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Via Flavia 6 - 00187 Roma
Tel.:(+39) 0646835600
E-mail:dgsalutesicurezza@lavoro.gov.it

3. Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA
Tel.: (+39) 06 57228101
E-mail: va@pec.mite.gov.it
(omissis)"
 
Art. 61
Modifiche all'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101 riguardante le modalita' di registrazione e le informazioni
da trasmettere all'ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta
attivita'

1. All'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 2.2.3, le parole: «3 per la Categoria C» sono soppresse;
b) il paragrafo 3.1.2 e' sostituito dal seguente:
«3.1.2 Unita' di misura attivita'
Riportare l'unita' di misura dell'attivita' secondo la seguente codifica:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 61:
Si riporta l'allegato XVIII del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"ALLEGATO XVIII

(articolo 67)
MODALITA' DI REGISTRAZIONE E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE
ALL'ISIN, AI SENSI DELL'ARTICOLO 67, RELATIVE ALLE
SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA'
(omissis)
2.2.3 Tipo provvedimento
1 per la Categoria A
2 per la Categoria B
(omissis)"
 
Art. 62
Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle modalita' di applicazione, ai contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica

1. All'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 63
Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione
della sorveglianza fisica

1. All'Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1., le parole «2.2» sono sostituite dalle seguenti: «1.2»;
b) al punto 4.1, lettera a), le parole «paragrafo 7» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 6»;
c) al punto 5.3, dopo le parole «soltanto lavoratori scelti» sono inserite le seguenti: «, su base volontaria,»;
d) al punto 5.6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) consenso del lavoratore.»;
e) al punto 5.7, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dall'abituale attivita' di lavoro del lavoratore o di trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.»

Note all'art. 63:
Si riporta l'allegato XXII del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

"ALLEGATO XXII

(articolo 133)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 133, DEI CRITERI PER
L'ADOZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA
1. Accertamenti dell'esperto di radioprotezione
1.1. L'accertamento delle condizioni di cui
all'articolo 133, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 deve essere
effettuato da un esperto di radioprotezione di cui
all'articolo 128 e da questi comunicato al datore di lavoro
ai sensi degli articoli 109, comma 2, e 131;
1.2. Nell'accertamento di cui al paragrafo 1.1 si deve
tener conto del rischio di esposizione interna ed esterna,
secondo le modalita' stabilite nell'Allegato XXIV,
derivante dalla normale attivita' lavorativa programmata
nonche' dal contributo delle esposizioni potenziali
conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che siano
suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti da
detta normale attivita' lavorativa programmata.
2. Sorveglianza fisica della radioprotezione
2.1 La sorveglianza fisica della radioprotezione deve
essere effettuata, ai sensi dell'articolo 125, ove le
attivita' svolte comportino la classificazione delle aree
di lavoro in una o piu' Zone Controllate o in una o piu'
Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli
addetti alle attivita' come lavoratori esposti, anche di
categoria B, o come apprendisti e studenti ad essi
equiparati ai sensi dell'articolo 146, comma 2;
2.2 La sorveglianza fisica deve comunque essere
effettuata nelle seguenti installazioni:
a) impianti nucleari di cui ai capi IX e X;
b) miniere di cui al Capo V;
c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui
all'articolo 59;
d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria
B ai sensi dell'articolo 52;
e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria
A ai sensi dell'articolo 51;
2.3 Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 2.1,
la sorveglianza fisica puo' non essere effettuata per le
installazioni di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2,
quando sia data esplicita dimostrazione di non necessita'
da parte di un esperto di radioprotezione nella relazione
di radioprotezione di cui all'articolo 109, comma 2, o di
cui all'articolo 131.
3. Valutazione della dose efficace e delle dosi
equivalenti
3.1 La valutazione delle dosi efficaci e delle dosi
equivalenti ricevute o impegnate deve essere effettuata, in
modo sistematico, dall'esperto di radioprotezione mediante
apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i
lavoratori classificati esposti;
3.2 Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo 131,
l'esperto di radioprotezione indica, per gli effetti di cui
all'articolo 130, comma 7, se le valutazioni individuali di
cui al paragrafo precedente siano impossibili o
insufficienti, in quanto tecnicamente non significative in
relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di
radiazioni, alle specifiche modalita' delle esposizioni ed
alla sensibilita' delle metodiche di misura;
3.3 Nei casi in cui sia stata ritenuta la non
significativita' tecnica delle valutazioni individuali,
nella relazione di cui al paragrafo 3.2 vengono indicati i
criteri e le modalita' specifiche con cui sono utilizzati,
sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al
paragrafo 3.1, i dati della sorveglianza dell'ambiente di
lavoro o quelli relativi a misurazioni individuali su altri
lavoratori esposti classificati in categoria A.
4. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate
e nelle Zone Sorvegliate
4.1 L'esperto di radioprotezione, nell'ambito della
sorveglianza fisica della protezione nelle Zone Controllate
e nelle Zone Sorvegliate, deve effettuare le seguenti
valutazioni nell'ambiente di lavoro:
a) delle grandezze operative di radioprotezione di
cui al paragrafo 6 dell'Allegato XXIV ai fini della
valutazione della dose equivalente e della dose efficace,
delle esposizioni esterne e delle relative intensita';
b) della concentrazione volumetrica o superficiale
dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato fisico
e, ove possibile, forma chimica di essi;
4.2 Le Zone classificate sono segnalate utilizzando la
segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o
comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone sono
delimitate e le modalita' di accesso ad esse sono
regolamentate secondo procedure scritte indicate
dall'esperto di radioprotezione al datore di lavoro ai
sensi dell'articolo 109, comma 2, e dell'articolo 131;
4.3 Nelle procedure di cui al paragrafo 4.2 sono, tra
l'altro, previste istruzioni di radioprotezione, adeguate
al rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle
attivita' svolte nelle zone controllate e sorvegliate
nonche' quelle ai fini del controllo di persone e di
attrezzature in uscita dalle zone in cui sussista un
rischio significativo di diffusione di contaminazione;
5. Altre modalita' di esposizione. Esposizioni soggette
ad autorizzazione speciale.
5.1 In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi
per emergenze radiologiche e nucleari, lavoratori
classificati in categoria A possono essere sottoposti ad
esposizioni superiori ai limiti di dose per i lavoratori
esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche
che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale
da parte delle autorita' di vigilanza territorialmente
competenti ai sensi dell'articolo 106;
5.2 Le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 sono
inerenti a situazioni specifiche limitate nel tempo,
circoscritte a determinate aree di lavoro e non possono
superare i limiti fissati per il caso specifico dalle
autorita' di vigilanza di cui al paragrafo 5.1 stesso
nonche', comunque, il doppio dei limiti di dose fissati
nell'articolo 146;
5.3 I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
possono adibire alle operazioni che comportano le
esposizioni di cui al paragrafo 5.1 soltanto lavoratori
scelti, su base volontaria, tra quelli preventivamente
indicati dal medico autorizzato sulla base dell'eta' e
dello stato di salute;
5.4 Non possono essere in nessun caso sottoposti alle
esposizioni di cui al paragrafo 5.1:
a) le donne in eta' fertile, ad eccezione delle
attivita' di volo su veicoli spaziali;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi
precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti
dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti commi 1 e 5
dell'articolo 133;
5.5 Le modalita' tecniche delle esposizioni di cui al
paragrafo 5.1 debbono essere preventivamente valutate ed
approvate per iscritto, con apposita relazione,
dall'esperto di radioprotezione incaricato della
sorveglianza fisica della protezione;
5.6 La richiesta alle autorita' di vigilanza
territorialmente competenti per l'autorizzazione alle
esposizioni di cui al paragrafo 5.1 deve essere corredata
di:
a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire;
b) motivazione della necessita' delle esposizioni di
cui al paragrafo 5.1;
c) relazione dell'esperto di radioprotezione di cui
al paragrafo 5.5;
d) resoconti di riunione o riunioni in cui le
esposizioni siano state discusse con i lavoratori
interessati, i loro rappresentanti, il medico autorizzato e
l'esperto di radioprotezione.
d-bis) consenso del lavoratore.
5.7. Alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 141.
Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non
costituisce necessariamente un motivo di esclusione
dall'abituale attivita' di lavoro del lavoratore o di
trasferimento, senza il consenso del lavoratore
interessato."
 
Art. 64
Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione delle modalita' di tenuta
della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica
della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto
personale di radioprotezione per i lavoratori esterni

1. All'Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 4.2, dopo le parole «relazioni tecniche datate» sono inserite le seguenti: «, trasmesse al datore di lavoro per via telematica,»;
b) al punto 10.1, le parole «dall'articolo 84, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 135 e 136»;
c) il punto 14.1 e' sostituito dal seguente: «14.1. I registri istituiti ai sensi dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano la loro validita' e possono essere usati fino al loro esaurimento.»;
d) al punto 14.2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le schede personali e i documenti sanitari istituiti ai sensi dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 conservano la loro validita' e possono essere usati fino al loro esaurimento.»;
e) al punto 14.3, il numero «90» e' sostituito dal seguente: «140»;
f) al Modello A, Libretto personale di Radioprotezione:
1) al punto 6) Dati dosimetrici, le parole «Firma dell'RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
2) al punto 7) Dati dosimetrici, le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
g) al Modello B, Scheda personale dosimetrica:
1) alla pagina «Dati occupazionali», le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
2) al rigo «Esposizione presso altri datori di lavoro o lavoro autonomo» le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione».

Note all'art. 64:
Si riporta l'allegato XXIII del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:

ALLEGATO XXIII

(articolo 112, comma 2)
DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2, DELL'ART.
132, COMMA 6 E DELL'ART. 140, COMMA 5, DELLE MODALITA' DI
TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA
FISICA E MEDICA DELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI
IONIZZANTI E DEL LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE
PER I LAVORATORI ESTERNI
1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio
1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui
all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto e'
istituito conformemente al modello A allegato;
1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 e'
istituito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, o
dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a
compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e
sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione
Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali.
1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio
con l'attribuzione di un numero progressivo di
registrazione e della data.
1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di
radioprotezione gia' rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo
consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna
all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
2. Modalita' di compilazione e di conservazione del
libretto personale di radio-protezione
2.1. Il libretto personale e' compilato in ogni sua
parte, in conformita' agli eventuali accordi contrattuali
di cui agli articoli 112, comma 1, e 113, comma 1, del
presente decreto a cura del datore di lavoro,
dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione
del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e
del medico autorizzato, per le parti di rispettiva
competenza.
2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al
termine della prestazione, l'esperto di radioprotezione
dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo
tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione.
L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde,
firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei
dati stessi e procede alla valutazione della dose.
2.3. Il libretto personale e' conservato dal datore di
lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni
prestazione presso terzi. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna
definitivamente il libretto al lavoratore.
2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve
essere annotato il contributo complessivo derivante da
tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al
periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art. 131,
comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.
2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori
dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a
compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato
d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente e' in ogni
caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui
all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante
altra documentazione.
2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da
Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio
italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e
la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha
rilasciati.
3. Sede di conservazione della documentazione della
sorveglianza fisica
3.1. La documentazione relativa alla sorveglianza
fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui
all'art. 132 del presente decreto, e' conservata e
mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se
necessario per una maggiore garanzia di conservazione,
presso la sede legale del datore di lavoro.
4. Registro
4.1. La documentazione di cui all'art. 132, comma 1,
lettere a), b) e c) del presente decreto, con esclusione
dei documenti di cui al punto 5.3, e' costituita da un
registro con fogli legati e numerati progressivamente,
intestato al datore di lavoro e recante l'indicazione della
sede legale e della sede di lavoro.
4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma
2, e 131, comma 1, puo' essere costituita da relazioni
tecniche datate, trasmesse al datore di lavoro per via
telematica, con pagine numerate progressivamente, i cui
estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a
cura del datore di lavoro.
4.3. Il registro di cui al punto 4.1 puo' essere
suddiviso in piu' sezioni staccate, in riferimento alle
diverse installazioni facenti parte dello stesso complesso
produttivo o agli argomenti di cui al punto 5; la prima
pagina reca le indicazioni inerenti alle installazioni ed
agli argomenti cui il registro si riferisce.
5. Contenuti del registro
5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere:
a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed
ambienti in cui vengono esercitate attivita' comportanti
rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della
classificazione delle zone;
b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni,
delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso
o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della
natura e delle caratteristiche fondamentali;
c) l'annotazione, per le sorgenti non sigillate,
dell'attivita' massima detenibile dei radionuclidi e di
quella impiegabile annualmente ai sensi dell'art. 50 del
presente decreto;
d) le modalita' di valutazione delle dosi individuali
per lavoratori con particolare riferimento ai criteri e
alle modalita' di valutazione utilizzate in caso di impiego
di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose
efficace impegnata, e le modalita' di valutazione della
dose efficace assorbita dall'individuo individuo
rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica
di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo;
e) copia delle relazioni di cui agli articoli 109,
comma 2, e 131, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del
presente decreto, qualora l'esperto di radioprotezione non
si avvalga della facolta' di cui al punto 4.2;
f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui
all'art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto;
g) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 130,
comma 1, lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente
decreto;
h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi
rilasciati ai sensi del presente decreto;
i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di
sorveglianza fisica di cui all'articolo 130, comma 1,
lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al
relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), n. 1),
dello stesso articolo 130.
5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a),
b), c) e gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo
131, comma 1, lettera d), del presente decreto, vanno
registrate per ogni localita' in relazione all'attivita'
esercitata e alle sorgenti utilizzate, in caso di impiego
temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da:
a) materie radioattive non soggette ai provvedimenti
autorizzativi di cui ai Titoli VI e VII del presente
decreto;
b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in
cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle
schermature solidali ai mezzi stessi e' inferiore a 1
µSv/h.
5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle
prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di
vigilanza che siano divenute esecutive.
6. Attivita' ed impianti soggetti ad autorizzazione
6.1. Per le attivita' e gli impianti soggetti alle
autorizzazioni previste dal presente decreto o dalla legge
31 dicembre 1962, n. 1860, nel registro di cui all'art. 4,
in alternativa alle indicazioni di cui al punto 5.1,
lettere a), b), c), puo' essere fatto riferimento alle
notizie contenute nelle autorizzazioni stesse o nella
documentazione allegata.
7. Scheda personale dosimetrica
7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art.
132, comma 1, lettera d) del presente decreto e' compilata
in conformita' al modello allegato B.
7.2. La scheda di cui al punto 7.1 e' costituita da
fogli legati e numerati progressivamente.
7.3. E' consentita l'adozione di schede dosimetriche
personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre
che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati
nel modello stesso.
7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui
all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni
di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo
sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i
necessari riferimenti ad esse.
8. Documento sanitario personale
8.1. Il documento sanitario personale di cui all'art.
140 del presente decreto, valido anche per i casi di
esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad
altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al
modello allegato C.
8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da
fogli legati e numerati progressivamente.
8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari
personali diversi dal modello C sempre che vi siano
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello
stesso.
8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato
presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del
datore di lavoro, con salvaguardia del segreto
professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario
per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la
trascrizione dei relativi risultati.
9. Accertamenti integrativi
9.1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati
nel documento sanitario personale, vistati e numerati dal
medico addetto alla sorveglianza sanitaria, devono essere
allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte
integrante.
10. Comunicazione del giudizio d'idoneita'
10.1. Le comunicazioni del medico addetto alla
sorveglianza sanitaria previste dagli articoli 135 e 136,
del presente decreto, costituiscono prova dell'avvenuta
esecuzione delle relative visite mediche.
11. Modalita' di istituzione della documentazione
inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria
11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce:
a) la scheda personale dosimetrica per ogni
lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione
sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente
compilata con le informazioni previste nel modello B;
b) il registro di cui al punto 4, apponendo la
propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro
stesso, debitamente intestato.
11.2. Il medico addetto alla sorveglianza sanitaria
istituisce il documento sanitario personale per ogni
lavoratore esposto apponendo la propria sottoscrizione
sulla prima pagina del documento stesso, debitamente
compilato con le informazioni previste nel modello C.
11.3. Il datore di lavoro appone la data e la propria
sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti
ai sensi dei punti 11.1 e 11.2, dichiarando altresi' il
numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.
12. Compilazione dei documenti
12.1. Il libretto personale di cui al punto 1, i
documenti relativi alla sorveglianza fisica della
protezione di cui ai punti 4 e 7, e il documento sanitario
personale di cui al punto 8, sono compilati con inchiostro
o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche
o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in
modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi
bianchi tra annotazioni successive sono barrati.
12.2. E' consentito che le registrazioni sui documenti
di cui al punto 12.1 siano effettuate, ove sia possibile,
mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli
devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei
documenti e controfirmati dall'esperto di radioprotezione o
dal medico incaricato della sorveglianza sanitaria in
maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio
e la pagina sulla quale e' applicato.
12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 123, comma 1, e dell'art. 135, comma 3, del
presente decreto, il datore di lavoro, chiede ad ogni
lavoratore esposto, che e' tenuto a fornirle, le
informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti
rapporti di lavoro.
12.4. L'esperto di radioprotezione ed il medico
incaricato della sorveglianza sanitaria procedono, per le
parti di competenza, alla trascrizione dei dati di cui al
punto 12.3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e sul
documento sanitario personale.
13. Sistemi di elaborazione automatica dei dati
13.1. E' consentito l'impiego di sistemi di
elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione
della scheda personale e del documento sanitario personale
purche' siano rispettate le condizioni di cui ai commi
seguenti.
13.2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di
accesso al sistema di gestione delle dosi devono essere
tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
ai soli soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore
di lavoro;
b) l'accesso alle funzioni di valutazione delle dosi
sia consentito soltanto all'esperto di radioprotezione;
c) le operazioni di valutazione delle dosi di ogni
lavoratore esposto devono essere univocamente riconducibili
all'esperto di radioprotezione mediante la memorizzazione
di codice identificativo, autogenerato dal medesimo;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi
comprese quelle inerenti alle generalita' ed ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a
quelle gia' memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa,
secondo le modalita' di cui al punto 7, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria;
g) siano implementati programmi di protezione e di
controllo del sistema da codici virali;
h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo;
nella procedura non devono essere riportati i codici di
accesso.
13.3. Le modalita' di memorizzazione dei documenti
sanitari personali e di accesso al sistema di gestione
degli stessi devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
soltanto al medico addetto alla sorveglianza sanitaria o a
suo delegato;
b) le operazioni di espressione dei giudizi di
idoneita' di ogni lavoratore esposto e delle eventuali
limitazioni devono essere univocamente riconducibili al
medico addetto alla sorveglianza sanitaria mediante la
memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal
medesimo;
c) le eventuali informazioni di modifica, ivi
comprese quelle inerenti alle generalita' ed ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a
quelle gia' memorizzate;
d) sia possibile riprodurre su supporti a stampa,
secondo le modalita' di cui al punto 8, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
e) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria;
f) siano implementati programmi di protezione e di
controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo
nella procedura non devono essere riportati i codici di
accesso.
13.4. La rispondenza dei sistemi di elaborazione
automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e'
dichiarata dal datore di lavoro.
13.5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro i
documenti informatizzati, sono inviati secondo le modalita'
e la destinazione indicate negli articoli 132, comma 4, e
140, comma 4, del presente decreto.
13.6 Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto,
e' ammessa la tenuta di un registro in formato elettronico
nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'accesso deve essere consentito ai soli soggetti
espressamente abilitati dal datore di lavoro;
2) le eventuali modifiche dei dati registrati devono
assicurare la conservazione dei dati modificati;
3) il sistema deve assicurare la riproduzione a mezzo
stampa dei contenuti registrati su supporto informatico;
4) i contenuti del registro devono corrispondere
integralmente a quanto prescritto dal presente allegato;
5) ciascun documento contenuto nel registro deve
essere firmato digitalmente dall'esperto di radioprotezione
e, ove richiesto, dal datore di lavoro e deve essere dotato
di marcatura temporale conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
6) l'esercente il sistema deve redigere una procedura
in cui siano descritte le operazioni necessarie per la
gestione del sistema medesimo nella quale non devono essere
riportati i codici di accesso;
7) il registro deve essere conservato, a cura del
datore di lavoro, su almeno due supporti informatici
differenti;
8) il datore di lavoro deve garantire la
conservazione del registro per il periodo minimo previsto
dal presente decreto.
14. Norme transitorie e finali
14.1. I registri istituiti ai sensi dell'allegato XI al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano la
loro validita' e possono essere usati fino al loro
esaurimento.
14.2. Le schede personali e i documenti sanitari di cui
ai punti 7 e 8 devono essere istituiti entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le schede
personali e i documenti sanitari istituiti ai sensi
dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230 conservano la loro validita' e possono essere usati
fino al loro esaurimento.
14.3. Le schede dosimetriche relative ai lavoratori per
i quali il rapporto risulti cessato in data anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono
essere trasmesse dal datore di lavoro, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, allo stesso
organismo individuato dall'art. 140, comma 4.
14.4. I documenti di cui ai punti 7 e 8 sono custoditi
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003.


Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 65
Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i
lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della
popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle
grandezze radioprotezionistiche connesse

1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» e' sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»;
b) al punto 3 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
c) al punto 3.1 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente: «sanitaria»;
d) il punto 4.5 e' sostituito dal seguente: «4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»;
e) al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse;
f) al punto 8.1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di esposizioni esistenti;».

Note all'art. 65:
- Si riporta l'allegato XXIV del citato decreto
legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente
decreto:


"ALLEGATO XXIV

(articolo 146)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 146, DEI LIMITI DI
DOSE PER I LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI
E GLI INDIVIDUI DELLA POPOLAZIONE NONCHE' DEI CRITERI DI
COMPUTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE GRANDEZZE
RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE
---------------------
0. concetti generali
Ai fini del presente allegato valgono, tenuto conto
delle definizioni di cui Titolo II, le seguenti specifiche
grandezze radioprotezionistiche.
0.1. con riferimento alla Dose equivalente.
Fattori di ponderazione delle radiazioni
0.1.1. La dose equivalente HT,R ( di cui all'articolo
7, n. 34) nel tessuto o nell'organo T dovuta alla
radiazione R e data da:

HT,R = WR ·DT,R

dove:
DT,R e' la dose assorbita media nel tessuto o
nell'organo T, dovuta alla radiazione R; WR e' il fattore
di ponderazione per la radiazione R, che dipende dal tipo e
dalla qualita' del campo di radiazioni esterne, oppure dal
tipo e dalla qualita' delle radiazioni emesse da un
radionuclide depositato all'interno dell'organismo.
0.1.2. I valori del fattore di ponderazione delle
radiazioni WR sono i seguenti:
Fotoni - 1
Elettroni e muoni - 1
Protoni e pioni carichi - 2
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei
pesanti - 20
Neutroni

Parte di provvedimento in formato grafico

0.1.3. Quando il campo di radiazioni e' composto di
tipi ed energie con valori diversi di wR, la dose
equivalente totale, HT, e' espressa da:

Σ R WR ·DT,R

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
HT e' la dose equivalente nell'organo o tessuto T;
WT il fattore di ponderazione per l'organo o il
tessuto T;
WR e' il fattore di ponderazione per la radiazione R;
DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o
nell'organo T, dovuta alla radiazione R.
0.2.2. I valori del fattore di ponderazione WT per i
diversi organi o tessuti sono i seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico
0.2.3. I valori dei fattori di ponderazione WT
determinati a partire da una popolazione di riferimento
costituita di un ugual numero di persone di ciascun sesso e
di un'ampia gamma di eta' si applicano, nella definizione
della dose efficace, ai lavoratori, alla popolazione e ad
entrambi i sessi.
0.2.4. Il valore WT per gli altri tessuti (0,12) si
applica alla dose media aritmetica dei 13 organi e tessuti
per entrambi i sessi elencati di seguito.
Altri tessuti: ghiandole surrenali, regione
extratoracica, vescichetta biliare, cuore, reni, linfonodi,
muscolo, mucosa orale, pancreas, prostata (uomini),
intestino tenue, milza, timo, utero/collo dell'utero
(donne).
0.3. Definizione di particolari grandezze dosimetriche.
Sfera ICRU
a) Trasferimento lineare di energia non ristretto
(L∞): grandezza definita dalla formula L∞=dE/dl, in cui dE
e' l'energia media ceduta dalla particella carica
nell'attraversamento della distanza dl. Nel presente
allegato il mezzo attraversato e' l'acqua e L∞ e' indicato
come L.
b) Fattore di qualita' medio Q: valore medio del
fattore di qualita' in un punto del tessuto quando la dose
assorbita e' impartita da particelle aventi diversi valori
di L.
Tale fattore e' calcolato secondo la relazione:


Parte di provvedimento in formato grafico

dove D(L)dL e' la dose assorbita a 10 mm di
profondita' nell'intervallo di trasferimento lineare di
energia L e L+dL, Q(L) e' il fattore di qualita' in tale
punto.
La relazione tra il fattore di qualita', Q(L), ed il
trasferimento lineare non ristretto di energia L in
keV µm -1 nell'acqua e' riportata di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

c) Fluenza F : quoziente di dN diviso per da, F=
dN/da, in cui dN e' il numero di particelle che entrano in
una sfera di sezione massima da;
d) Campo espanso: un campo derivato dal campo di
radiazioni reale, in cui la fluenza e le distribuzioni
direzionale e di energia hanno valori identici, in tutto il
volume interessato, a quelli del campo reale nel punto di
riferimento;
e) Campo espanso e unidirezionale: campo di
radiazioni in cui la fluenza e la distribuzione d'energia
sono uguali a quelle del campo espanso, ma la fluenza e'
unidirezionale;
f) Equivalente di dose ambientale H*(d): equivalente
di dose in un punto di un campo di radiazioni che sarebbe
prodotto dal corrispondente campo espanso e unidirezionale
nella sfera ICRU a una profondita' d, sul raggio opposto
alla direzione del campo unidirezionale; l'unita' di misura
dell'equivalente di dose ambientale e' il sievert;
g) Equivalente di dose direzionale H'(d,Ω):
equivalente di dose in un punto di un campo di radiazioni
che sarebbe prodotto dal corrispondente campo espanso,
nella sfera ICRU, a una profondita' d, su un raggio in una
determinata direzione Ω; l'unita' di misura
dell'equivalente di dose direzionale e' il sievert;
h) Equivalente di dose personale Hp(d): equivalente
di dose nel tessuto molle, ad una profondita' appropriata
d, al di sotto di un determinato punto del corpo; l'unita'
di misura dell'equivalente di dose personale e' il sievert;
i) Energia potenziale alfa (dei prodotti di
decadimento del222 Rn e del220 Rn): l'energia totale alfa
emessa durante il decadimento dei discendenti del222 Rn
fino al2l0 Pb escluso e durante il decadimento dei
discendenti del220 Rn fino al 208Pb stabile. L'unita' di
misura dell'energia potenziale alfa e' il joule (J);
l'unita' di esposizione a una data concentrazione in un
determinato periodo di tempo, e' il J.h.m-3 .
j) Sfera ICRU: corpo introdotto dalla ICRU
(International Commission on Radiation Units and
Measurements) allo scopo di riprodurre approssimativamente
le caratteristiche del corpo umano per quanto concerne
l'assorbimento di energia dovuto a radiazioni ionizzanti;
esso consiste in una sfera di 30 cm di diametro costituita
da materiale equivalente al tessuto con una densita' di 1
g·cm-3 e la seguente composizione di massa: 76,2% di
ossigeno, 11,1% di carbonio; 10,1% di idrogeno e 2,6% di
azoto;
k) Concentrazione di energia potenziale alfa in aria:
somma dell'energia potenziale alfa di tutti i prodotti di
decadimento a breve tempo di dimezzamento del222 Rn o
del220 Rn presenti nell'unita' di volume di aria. L'unita'
di misura della concentrazione di energia potenziale alfa e
il J.m-3 ;
l) Concentrazione equivalente all'equilibrio in aria
(di una miscela non in equilibrio dei prodotti di
decadimento a breve tempo di dimezzamento del222 Rn o
del220 Rn): concentrazione in aria del222 Rn o del220 Rn in
equilibrio radioattivo con i relativi prodotti di
decadimento a breve tempo di dimezzamento che ha la stessa
concentrazione di energia potenziale alfa della miscela non
in equilibrio dei prodotti di decadimento del222 Rn o
del220 Rn.
1. Metodi di valutazione delle esposizioni per
lavoratori, apprendisti e studenti
1.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per
esposizione esterna, in un anno solare, e impegnate per
inalazione o per ingestione a seguito di introduzioni,
verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare i limiti
fissati per i lavoratori nell'articolo 146, comma 1,
lettera a), quelli fissati al comma 2, lettera b), per
apprendisti e studenti di cui allo stesso articolo;
1.2. Per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo
146, comma 2, lettera b) la somma delle dosi ricevute e
impegnate, in un anno solare, per esposizione esterna
nonche' per inalazione o per ingestione che derivino da
introduzioni verificatesi nello stesso periodo, deve
rispettare il limite di dose efficace cui allo stesso comma
2, lettera b) punto 2;
1.3. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose
equivalente per particolari organi o tessuti stabiliti di
cui all'articolo 146, c1, lettera b), comma 2, lettera b);
1.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi 1.1
e 1.2 si impiega la seguente relazione:


Parte di provvedimento in formato grafico

Eest e' la dose efficace derivante da esposizione
esterna; h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose
efficace impegnata per unita' di introduzione del
radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito o inalato
da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g pertinente;
Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente
l'introduzione tramite ingestione o tramite inalazione del
radionuclide j (Bq).
1.5 I valori di dose efficace impegnata per unita' di
introduzione tramite ingestione e inalazione, ad eccezione
della dose efficace dovuta ai prodotti di decadimento del
radon, da usare nella relazione di cui al paragrafo 1.4 per
i lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui
all'art.146, comma 2, lettere a), b) e c) sono quelli
riportati nella pubblicazione 119 e successivi
aggiornamenti dell'International Commission on Radiological
Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.
1.6. In caso di esposizione per sommersione a nube di
gas inerti si applicano i valori di dose efficace per
unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella
pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti
dell'International Commission on Radiological Protection
(ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.
2. Particolari condizioni di esposizione
2.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli
apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi
dell'articolo 146, sia superato, anche a seguito di
esposizioni accidentali, di emergenza o esposizioni
soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5
dell'Allegato XXII, il limite annuale di dose efficace di
20 mSv, le successive esposizioni devono essere limitate,
per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale
delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti,
compreso l'anno del superamento, risulti non superiore a 20
mSv.
3. Sorveglianza sanitaria eccezionale
3.1. L'obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale
previsto dall'articolo 141 del presente decreto sussiste
per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti
che, nel corso delle loro attivita' lavorative o di studio,
abbiano subito, in un anno solare:
a) un'esposizione maggiore del limite di 20 mSv
fissato all'articolo 146, comma 1, lettera a) per la dose
efficace, determinata in base alle indicazioni di cui al
paragrafo 1, oppure b) un'esposizione maggiore di uno dei
limiti fissati nel comma 2, lettera b) dello stesso
articolo 146 per particolari organi o tessuti;
3.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142
del presente decreto sussiste ove si sia verificata anche
una delle condizioni di cui al paragrafo 3.1.
4. Metodi di valutazione delle esposizioni per individui
della popolazione
4.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per
esposizione esterna in un anno solare e impegnate per
inalazione o per ingestione a seguito di introduzioni
verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare il
limite fissato per gli individui della popolazione di cui
all'articolo 146 comma 7, lettera a).
4.2. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose
equivalente per particolari organi o tessuti stabiliti
nell'articolo 146, comma 7, lettera b).
4.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 4.1
si impiega la seguente relazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
Eest e' la dose efficace derivante da esposizione
esterna; h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose
efficace impegnata per unita' di introduzione del
radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito o inalato
da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g pertinente;
Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente
l'introduzione tramite ingestione o tramite inalazione del
radionuclide j (Bq).
4.4. I valori di dose efficace impegnata relativi agli
individui della popolazione per unita' di introduzione
tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose
efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del
toron, da usare nella relazione di cui al paragrafo 4.3,
sono riportati, per sei classi di eta', nella pubblicazione
119 e successivi aggiornamenti dell'International
Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi
successivi aggiornamenti.
4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di
gas inerti si applicano i valori di dose efficace per
unita' di concentrazione integrata in aria riportati nella
pubblicazione 119 dell'International Commission on
Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi
aggiornamenti.
5. Valutazione di precedenti esposizioni
5.1. Ai fini delle valutazioni inerenti alla
sorveglianza di lavoratori, apprendisti, studenti ed
individui della popolazione, nonche', in particolare, al
rispetto dei limiti di dose per precedenti esposizioni, non
e' necessario apportare correzioni ai valori determinati ai
sensi delle previgenti disposizioni. E' altresi' consentito
sommare valori di equivalente di dose e di equivalente di
dose efficace, ottenuti ai sensi delle disposizioni
previgenti, rispettivamente a valori di dose equivalente e
di dose efficace determinati ai sensi delle disposizioni di
questo Allegato.
6. Grandezze operative per la sorveglianza
dell'esposizione esterna
6.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione
esterna si usa l'equivalente di dose personale Hp(d)
definito nel paragrafo 0.3;
6.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle
aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di
dose ambientale H*(d) e l'equivalente di dose direzionale
H'(d,'Ω) definiti ne paragrafo 0.3;
6.3. Per radiazioni a forte penetrazione e'
raccomandata una profondita' di 10 mm; per le radiazioni a
debole penetrazione e' raccomandata una profondita' di 0,07
mm per la pelle e di 3 mm per gli occhi.
7. Esposizione a materie radioattive naturali e a222
Rn,220 Rn. Acque di miniera
7.1. Le disposizioni concernenti i limiti di dose e le
relative modalita' di valutazione si applicano alle
esposizioni a materie radioattive naturali, ivi comprese
quelle relative a22 2Rn,220 Rn e relativi prodotti di
decadimento, derivanti dalle pratiche di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), incluse le lavorazioni minerarie di
cui al Titolo V.
7.2. Per i prodotti di decadimento del radon e del
toron si applicano i fattori convenzionali di conversione
che esprimono la dose efficace per unita' di esposizione
all'energia potenziale alfa riportati nella pubblicazione
137 dell'International Commission on Radiological
Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.
7.3. Per i prodotti di decadimento del radon e del
toron si applicano i seguenti coefficienti di conversione
che forniscono l'esposizione espressa in J·h·m-3 a partire
dall'esposizione unitaria a una concentrazione equivalente
all'equilibrio in aria di discendenti a breve tempo di
dimezzamento del222 Rn e del220 Rn:
a) 5,56·10-9 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di222 Rn;
b) 7,58·10-8 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di220 Rn.
7.4. Tenuto conto dei fattori di conversione di cui al
punto 7.2, i limiti di dose relativi ad esposizioni
lavorative a222 Rn possono essere espressi, oltre che in Sv
o sottomultipli, come: 6,7 mJ·h·m-3 in un anno solare.
7.5. Il valore relativo alle acque di miniera, di cui
all'articolo 34, comma 1, del presente decreto, e' pari a
103 Bq·m-3 .
8. Casi di non applicazione
8.1 i limiti di dose di cui all' articolo 146, comma 1,
non si applicano:
a) alle esposizioni ricevute in situazioni di
emergenza e durante l'attuazione di misure correttive e
protettive, fermo restando quanto disposto nell'articolo
202, comma 4, per i lavoratori nel caso di situazioni di
esposizioni esistenti;
b) alle esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale di cui al paragrafo 5 dell'Allegato XXII, fermo
restando il rispetto dei particolari limiti e condizioni
stabiliti nello stesso paragrafo 5 dell'Allegato XXII."
 
Art. 66
Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di
dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone
sottoposte ad esposizioni mediche

1. All'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, al paragrafo 3, le parole le parole «mSv/trattamento» sono sostituite dalle parole «mSv per ogni ciclo di trattamento»;
b) le parole «Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 7)» sono sostituite dalle seguenti: «Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 9)»;
c) alla parte II, al paragrafo 8, dopo le parole «3 e 4» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto del principio di ottimizzazione».

Note all'art. 66:
Si riporta l'allegato XXV del decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101, parte I e parte II, come modificato dal
presente decreto:

"ALLEGATO XXV

(articolo 157, comma 8)
PROCEDURE DI GIUSTIFICAZIONE E RELATIVI VINCOLI DI DOSE E
OTTIMIZZAZIONE PER COLORO CHE ASSISTONO E CONFORTANO
PERSONE SOTTOPOSTE AD ESPOSIZIONI MEDICHE.

Parte I - Giustificazione (articolo 157, comma 8)

(omissis)
3. I vincoli di dose efficace per l'esposizione delle
persone di cui all'articolo 156, comma 3 sono i seguenti:
a) soggetti di eta' compresa tra 18 anni e 60 anni: 3
mSv per ogni ciclo di trattamento
b) soggetti di eta' superiore a 60 anni: 15 mSv per
ogni ciclo di trattamento.
(omissis)

Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 9)

(omissis)
8. In tutti i casi devono essere fornite al paziente, a
cura del medico specialista, sentiti lo specialista in
fisica medica e l'esperto di radioprotezione, e rese note
ai suoi familiari informazioni sui rischi dell'esposizione
a radiazioni ionizzanti, istruzioni e norme di
comportamento atte a evitare che vengano superati i vincoli
di dose indicati nella Parte I, punti 3 e 4, nel rispetto
del principio di ottimizzazione."
 
Art. 67
Modifiche all'allegato XXVI del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo ai livelli diagnostici di riferimento

1. All'allegato XXVI sotto le parole «ALLEGATO XXVI» le parole «(articolo 158, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(articolo 158, comma 5)».

Note all'art. 67:
Si riporta l'allegato XXVI del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto:

"ALLEGATO XXVI

(articolo 158, comma 5)
(omissis)"
 
Art. 68
Modifiche all'allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla documentazione del manuale di qualita'

1. All'allegato XXVIII, parte 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili;».

Note all'art. 68:
Si riporta l'allegato XXVIII del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto:

«Allegato XXVIII

(articolo 164)

DOCUMENTAZIONE DEL MANUALE DI QUALITA'

Parte 1 - Informazioni minime che devono
caratterizzare il manuale di qualita' allestito in
ottemperanza all'articolo 164, comma 1,
(omissis)
d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza
delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma
annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme
di buona tecnica applicabili laddove disponibili;
(omissis)»
 
Art. 69
Modifiche all'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel
caso di emergenze radiologiche e nucleari

1. All'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ai paragrafi 2.1 e 3.3 la parola «capo» e' sostituita dalla parola «Titolo».

Note all'art. 69:
Si riporta l'allegato XXXI del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto:

«Allegato XXXI

(articolo 172, comma 7)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 172 COMMA 7, DEI
LIVELLI DI INTERVENTO NEL CASO DI EMERGENZE RADIOLOGICHE
E NUCLEARI
(omissis)
2.1 Le disposizioni di cui al Titolo XIV si applicano
alle esposizioni potenziali suscettibili di comportare,
nell'arco di un anno, per gruppi di riferimento della
popolazione interessati dall'emergenza valori di dose
efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose
per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi
dell'articolo 146.
(omissis)
3.3 Ai fini della programmazione, nonche'
dell'eventuale attuazione dei piani di cui al Titolo XIV,
ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 3.4 e
3.5, sono stabiliti, in termini di dose equivalente
evitabile e di dose efficace evitabile, gli intervalli di
livelli di intervento in relazione ai provvedimenti di
protezione, specificati nella Tabella A.
(omissis)»
 
Art. 70
Modifiche all'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo all'indice del piano di emergenza

1. L'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' sostituito dal seguente:
«Allegato XXXII
(Titolo XIV) Indice
L'indice contiene una serie di elementi non esaustivi che, qualora applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione del piano di emergenza. 1. Parte generale
1.1. Premessa (cenni storici riguardanti il piano; esigenza di revisione e aggiornamento tenendo conto delle lezioni apprese nel corso delle esercitazioni o eventi; elenco delle Amministrazioni e degli enti coinvolti).
1.2. Normativa di riferimento
1.3. Descrizione del sito (realta' ambientale e socio-produttiva del territorio circostante l'impianto).
1.3.1. Inquadramento territoriale
1.3.2. Idrologia superficiale
1.3.3. Geologia ed idrogeologia
1.3.4. Climatologia locale
1.3.5. Demografia
1.3.6. Assetto urbanistico
1.3.7. Attivita' antropiche
1.3.8. Infrastrutture e servizi
1.4. Descrizione dell'impianto (impianto ed edifici ed assetto autorizzativo, descrizione dei sistemi controllo degli scarichi radioattivi aeriformi e liquidi)
1.5. Descrizione dello stato radiologico ambientale (dati della radioattivita' ambientale circostante l'impianto risultante dalle attivita' di monitoraggio radiologico condotte dall'esercente o da altri soggetti, pubblici o privati)
1.6. Descrizione dei mezzi per il monitoraggio radiologico ambientale in emergenza. 2. Presupposti tecnici della pianificazione (sintesi dei documenti che costituiscono la base tecnica del piano)
2.1. Analisi dei possibili incidenti
2.2. Incidenti di riferimento
2.3. Conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento
2.4. Conclusioni 3. Strategia di protezione ottimizzta perindividui della popolazione potenzialmente esposti 4. Obiettivi dellapianificazione
Si ritiene essenziale definire almeno i seguenti obiettivi, illustrati mediante:
Una definizione iniziale in cui viene spiegata in sintesi la motivazione per cui lo specifico obiettivo deve essere conseguito
L'individuazione dei soggetti che partecipano alle attivita' necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi
Le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa per il raggiungimento degli obiettivi precedenti (esempio: misure protettive da adottarsi in caso di incidente)
4.1. Attivazione del piano e scambio delle informazioni (modalita' e sistemi per l'attivazione del piano, informazioni trasmesse e relativi flussi, anche in forma grafica)
4.2. Coordinamento operativo (autorita' responsabile del coordinamento dell'emergenza, della direzione unitaria dei soccorsi ed enti che concorrono a questo obiettivo, anche ai fini della valutazione radiologica)
4.3. Rilevamenti radiometrici e controllo della contaminazione ambientale e delle matrici alimentari (enti che concorrono all'esecuzione dei rilievi radiometrici sulle matrici ambientali ed alimentari campionate nel territorio interessato).
4.4. Provvedimenti a tutela della salute pubblica (misure a tutela della salute pubblica, sia dirette che indirette, da adottarsi ai fini della riduzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti)
4.5. Informazione alla popolazione (modalita' con le quali sara' garantita l'informazione alla popolazione, sia preventiva, sia in emergenza). 5. Modello di intervento (responsabilita' e compiti per la gestione dell'emergenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi della pianificazione)
5.1. Classificazione degli stati dell'emergenza (per esempio stato di preallarme e stato di allarme)
5.2. Disposizioni da adottare in caso di stato di preallarme (azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di preallarme)
5.3. Disposizioni da adottare in caso di allarme (azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di allarme con la descrizione delle modalita' di passaggio tra lo stato di preallarme e quello di allarme)
5.4. Transizione dalle situazioni di esposizione di emergenza alle situazioni di esposizione esistenti
5.5 Transizione dalle situazioni di esposizione esistente alla situazione ordinaria, ove prevista.
5.6 Cessazione dello stato di emergenza (modalita' con cui e' dichiarata la cessazione dell'emergenza). 6. Esercitazioni (cadenza, modalita' e tipologia di esercitazioni previste per testare il piano, anche ai fini del suo aggiornamento) 7. Allegati: documenti tecnici di riferimento, quali ad esempio il documento dei presupposti tecnici, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano, livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, livelli di riferimento per l'esposizione accidentale o di emergenza dei lavoratori (all'articolo 124, commi 6 e 7), criteri generici predefiniti per particolari misure protettive, programma di monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza, dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento, schema di diramazione degli stati dell'emergenza, schema del flusso delle informazioni, elenco telefonico di reperibilita', ogni altro documento ritenuto di utile supporto alla predisposizione e all'applicazione efficiente ed efficace del piano, caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti nella rada portuale e carta nautica nel caso di piani di emergenza esterna per le aree portuali.»
 
Art. 71
Modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo all'autorizzazione integrata ambientale

1. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste.».

Note all'art. 71:
- Si riporta l'articolo 29-sexies del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale)
- 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti
commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
[2. In caso di nuovo impianto o di modifica
sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di
valutazione d'impatto ambientale, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto. ]
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le
sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X
alla Parte Seconda, che possono essere emesse
dall'installazione interessata in quantita' significativa,
in considerazione della loro natura e delle loro
potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un
elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche'
i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia
di inquinamento acustico. I valori limite di emissione
fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non
possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata
l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione
possono essere integrati o sostituiti con parametri o
misure tecniche equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti
di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso
una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in
condizioni di esercizio normali, che non superano i
BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei
BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei
BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce
condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore
tecnica disponibile non descritta in alcuna delle
pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale
tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai
criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente
comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita'
competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione,
per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle
emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita'
di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione
integrata ambientale programma specifici controlli almeno
una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e
almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che
sulla base di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto
legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto
trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Le relative prescrizioni sono espressamente riportate
nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo'
contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del
presente decreto, giudicate opportune dell'autorita'
competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di
immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
del comma 4-bis, l'autorizzazione puo' disporre la
redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi
del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento
di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi
fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche
da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies
non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare
che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che
si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela
ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al
punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il
presente articolo si applica fatta salva la normativa in
materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto
dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento
della cessazione definitiva delle attivita' la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
comporta un rischio significativo per la salute umana o per
l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate
svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie."
 
Art. 72
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 2013, n. 59, relativo all'autorizzazione unica ambientale

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
g-ter) notifica di pratica di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.»

Note all'art. 72:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2013, n. 124, S.O, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Autorizzazione unica ambientale). - 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di
autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano
assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al
rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento
di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II
del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque
reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per
gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo
8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti
dal processo di depurazione in agricoltura di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli
articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
g-bis) autorizzazione di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
g-ter) notifica di pratica di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale vigente in materia, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono individuare
ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione
in materia ambientale che possono essere compresi
nell'autorizzazione unica ambientale.
3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori
degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica
ambientale nel caso in cui si tratti di attivita' soggette
solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere
generale, ferma restando la presentazione della
comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, l'autorizzazione unica ambientale puo' essere
richiesta solo dopo che l'autorita' competente a tale
verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i
relativi progetti.
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti
gli elementi previsti dalle normative di settore per le
autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce
le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di
autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita'
competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e
del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti
sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti
autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni,
una comunicazione contenente gli esiti delle attivita' di
autocontrollo all'autorita' competente, la quale puo'
procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative
qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento
provocato dall'attivita' e dall'impianto e' tale da
renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la
durata dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha
durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di
rilascio.»
 
Art. 73

Norme di coordinamento

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «EURATOM» e' sostituita dalla seguente: «Euratom»;
b) ovunque ricorrano, le parole: «Direttiva 59/2013/Euratom» sono sostituite delle seguenti: «Direttiva 2013/59/Euratom»;
c) ovunque ricorrano, le parole: «uranio 235», «uranio 233» e «plutonio 239» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «uranio-235», «uranio-233» e «plutonio-239»;
d) all'articolo 108, alla rubrica, le parole «(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, articolo 16)» sono sostituite dalle seguenti: «(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16)».

Note all'art. 73:
- Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
articolo 16)). - 1. I datori di lavoro per i quali trovano
applicazione le disposizioni del presente decreto non
possono delegare le seguenti attivita':
a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109;
b) nomina dell'esperto di radioprotezione;
c) nomina del medico autorizzato.
2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si
proceda a delega di funzioni, per la stessa trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
 
Art. 74

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Piantedosi, Ministro dell'interno

Crosetto, Ministro della difesa

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio