Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2022
Proroga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede al comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 sia effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022 con la quale si prevede la proroga della trasmissione semestrale dei dati al Sistema tessera sanitaria anche per i dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023;
Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto indicato dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.
 
Art. 2

Termini di invio dei dati delle spese sanitarie
relative all'anno 2023

1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito con il seguente comma:
«1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata:
a) entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;
g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;
h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2022

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta