Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 dicembre 2022 |
Proroga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede al comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 sia effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale; Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022 con la quale si prevede la proroga della trasmissione semestrale dei dati al Sistema tessera sanitaria anche per i dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023; Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto indicato dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni. |
| Art. 2
Termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2023
1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito con il seguente comma: «1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata: a) entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021; c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023; g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023; h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2022
Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta |
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