Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 novembre 2022
Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia statale, le politiche abitative,
la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022;
Visto, in particolare, l'art. 26, del citato decreto-legge n. 50/2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
Considerato che il medesimo art. 26, comma 4 alla lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi, si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26.2;
Atteso, altresi', che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo sono presentate entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
Visto che sempre il comma 4 prevede, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite con decreto del Ministero medesimo, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del gia' citato decreto-legge 50/2022;
Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali n. 20 del 31 maggio 2022 che assegna al dirigente della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», e conseguentemente lo svolgimento delle attivita' connesse agli adempimenti di cui al citato art. 26, comma 4, lettera a) del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto il decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2022 al n. 2209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 179 del 2 agosto 2022 e sul sito del Ministero, «Sezione Trasparenza», in data 28 luglio 2022, che ha stabilito le «Modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;
Visto, in particolare, che e' stato realizzato un applicativo informatico ad hoc per l'inoltro alla competente direzione generale edilizia delle richieste di contributo in modalita' telematica, da effettuarsi, a termini di legge, dal 1° al 31 agosto 2022;
Preso atto che la piu' ampia diffusione dello strumento in parola e' stata fornita anche attraverso l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie di comunicazione e che, in particolare, in data 27 luglio 2022 si e' tenuto un webinar per tutte le stazioni appaltanti interessate, cui si sono collegati oltre 1600 utenti;
Preso atto che le somme disponibili nel cap. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», sono pari a euro 1.270.000.000,00 (competenza) ed euro 406.200.468,77 (cassa) per l'annualita' corrente;
Considerato che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all'Agenzia delle entrate il seguente quesito: «se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25 novembre 2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta».
Considerato che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore «le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalita' e l'aliquota gia' previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensivita' del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».
Considerato che con nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresi' richiesto parere all'Avvocatura generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell'art. 26, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalita' e l'aliquota gia' previste per l'originario contratto di appalto.
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale «andra' ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell'IVA il cui onere non puo' che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi».
Viste le istanze di ammissione al Fondo presentate entro il 31 agosto 2022 dalle stazioni appaltanti in numero complessivo di 556;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra menzionato decreto direttoriale il quale prevede da parte del Ministero l'adozione di un decreto di riconoscimento delle somme spettanti con riferimento alle istanze presentate;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta da questa Direzione con riferimento alle istanze medesime ed a seguito della quale ne sono risultate ammissibili n. 319, di cui finanziabili n. 316, in quanto le istanze ID 989, ID 1031 e ID 1032 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica risultano la prima con un saldo negativo e le altre due ricomprese nell'istanza ID 1034 dello stesso Comune, da cui consegue un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a euro 56.600.278,19, come riportato all'art. 1 del presente decreto;
Vista la nota prot. n. 21388 del 7 novembre 2022 di questa direzione generale con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, veniva comunicato il non accoglimento a ciascuna stazione appaltante per le istanze non ammissibili, con le relative motivazioni, come esplicitate nella legenda di cui all'art. 1 del presente decreto, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni;
Preso atto degli esiti del procedimento istruttorio derivato dalla nota di cui al precedente «visto»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 264, con il quale il «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile» assume la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul Capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2022, si approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili, per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvedera' con successivi decreti di pagamento.
 
Art. 3

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2022

Il direttore generale: Casagrande

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 3744