Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 ottobre 2022
Criteri, modalita' e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto che la sopra indicata legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al fine di sostenere le fasce economicamente piu' deboli della popolazione facilitando l'acquisto di nuovi e piu' idonei strumenti di correzione visiva, ha istituito all'art. 1, commi 437, 438 e 439, un Fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (c.d. «bonus vista»), in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui;
Tenuto conto che il suddetto contributo sara' erogato a valere sul capitolo 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista» con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;
Tenuto conto, altresi', che le risorse pari a 5 milioni di euro relative all'anno 2021 risultano iscritte in conto residui;
Visto che il comma 439, dell'art. 1, della sopra citata legge di bilancio n. 178/2020, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 438, della medesima legge di bilancio anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
Visto, altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti gli ulteriori articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Tenuto conto che l'AGID, nell'ambito del progetto denominato «Italia Login - La casa del cittadino», promuove la diffusione del sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale ai servizi on-line della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e le modalita' di rilascio della carta d'identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute 20 giugno 2011, avente ad oggetto «Modalita' di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata»;
Viste le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID con determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consenta di individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare alcuna convenzione con l'amministrazione che ha messo a riuso il software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che si perfeziona con il semplice download, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ove si stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.»;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus vista», tali, quindi, da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici, o di parti di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;
Vista l'applicazione informatica «18 App», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista l'applicazione informatica «Bonus dispositivi anti abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
Vista l'applicazione informatica «Programma sperimentale buono mobilita'», realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista l'applicazione informatica «Bonus veicoli sicuri», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 2, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 6 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalita' e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, di seguito denominato «bonus vista», istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
2. Il «bonus vista» e' finanziato a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista» iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2021, 2022, e 2023, nei limiti delle disponibilita' del medesimo fondo.
 
Allegato tecnico
Introduzione.

La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, commi 437, 438 e 439 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la tutela della vista» e che riconosce, a favore dei membri dei nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000,00 euro annui, l'erogazione di un contributo sottoforma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Il citato comma 439 affida ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo in parola.
Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalita' di erogazione del bonus vista prevedendo due modalita' di accesso al beneficio:
emissione di un voucher del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario;
rimborso di 50,00 euro per l'acquisto gia' effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.
Tenendo presente che il fondo e' stato istituito per gli anni 2021, 2022, 2023 ed e' riservato ai membri dei nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia «non superiore» ai 10.000,00 euro, la possibilita' di rimborso dei dispositivi acquistati e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano effettuato l'acquisto entro il cinquantanovesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ed al fine di agevolare i richiedenti con ISEE piu' basso, tramite l'emissione di un voucher evitando cosi' l'anticipazione di somme, a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le due modalita' alternative di rimborso e di erogazione del voucher sono state implementate allo scopo di agevolare i beneficiari del contributo, tenendo conto dei valori ISEE molto bassi, evitando l'anticipazione di somme per il periodo successivo all'emanazione del decreto interministeriale, mentre per il periodo precedente, al fine di rispettare le finalita' della norma (ed in particolare gli anni di competenza delle risorse assegnate) si procedera' all'erogazione del rimborso sulla base delle fatture presentate.
Il Ministero della salute assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione ad entrambi i processi rappresentati. Sogei S.p.a. in qualita' di partner tecnologico del Ministero della salute, e' individuata quale responsabile del trattamento dei dati. Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. e' individuata quale responsabile del trattamento.
Sogei S.p.a., responsabile del trattamento per l'identificazione dell'utente finale mediante l'identita' SPID, carta di identita' elettronica (CIE), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), assume il ruolo di responsabile del trattamento di dati con riferimento alle ulteriori attivita' di trattamento svolte per la verifica, per conto del Ministero della salute, del possesso dei requisiti ISEE con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
INPS e' titolare autonomo ai sensi e per gli effetti delle definizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679. Il Ministero della salute presenta apposita istanza amministrativa ad INPS per la verifica della sussistenza dei requisiti ISEE attraverso il sistema di cooperazione applicativa messo a disposizione da INPS.
L'Agenzia delle entrate e' titolare del trattamento dei dati personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati dal Ministero della salute ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo. Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Flussi informativi.

Il richiedente, nella schermata iniziale dell'applicazione web bonus vista, viene informato delle due modalita' per l'accesso al beneficio e della necessita' di essere in possesso di un ISEE valido.
Il richiedente si registra all'applicazione web bonus vista utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
All'atto dell'iscrizione il richiedente, prende visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati per le sole finalita' previste per la richiesta di rimborso o per il rilascio del voucher. Non sono previste altre finalita' del trattamento.
All'atto dell'iscrizione viene verificato che l'utente abbia i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto per l'ammissione al beneficio. L'utente potra' procedere con la richiesta di rimborso, oppure richiedere l'emissione di un voucher del valore di 50,00 euro per se' stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.
Il richiedente inserisce il codice fiscale di eventuali soggetti diversi dal richiedente stesso per i quali sia richiesto il beneficio (ad esempio figli minori).
La societa' Sogei S.p.a., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la presenza di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validita' riferita ad un ISEE non superiore a 10.000,00 euro.
A tale interrogazione l'INPS restituisce i seguenti dati:
assenza/presenza di un ISEE valido:
se presente, l'informazione che tale ISEE sia sotto soglia. Qualora l'ISEE sia sotto soglia sara' restituita anche la conferma di appartenenza al nucleo familiare del soggetto o dei soggetti beneficiari diversi dal richiedente;
in caso di assenza di un ISEE valido, il richiedente viene informato della necessita' di presentare preliminarmente una DSU e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al bonus.
Qualora il riscontro fosse positivo, il richiedente potra' scegliere tra le due modalita' di accesso al beneficio summenzionate:
emissione di un voucher del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario;
rimborso di 50,00 euro per l'acquisto gia' effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.
Di seguito vengono analizzati i due flussi informativi distintamente.
Emissione di un buono del valore di 50,00 euro per ogni soggetto
beneficiario.
Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso. Il buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso viene annullato. Il richiedente potra' presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilita' nel fondo.
Dati oggetto del trattamento.
Richiedenti:
nome;
cognome;
codice fiscale;
e-mail e/o numero di telefono a scelta del richiedente;
eventuali dati del componente o dei componenti del nucleo familiare per i quali sia richiesto il beneficio:
nome;
cognome;
codice fiscale (particolare attenzione verra' prestata nel caso di beneficiari minorenni);
presenza di un ISEE in corso di validita' (e di conseguenza la sussistenza del requisito sottosoglia);
numero di buoni spettanti (in relazione ai componenti del nucleo familiare che ne abbiano diritto).
Buoni:
nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
codice identificativo univoco;
data di scadenza.
Non sono trattati dati di salute.
Esercenti:
gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS. Indicano i singoli punti vendita (in caso di vendita fisica diretta) e delle categorie merceologiche. I punti vendita possono essere ricercati sul sito anche tramite mappa geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web: l'esercente inserisce il codice del buono, il proprio codice esercente e l'importo da validare;
i dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema (validati) vengono inviati giornalmente a Consap, tramite un servizio in cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture.
Richiesta di rimborso a seguito dell'acquisto di occhiali da vista o
lenti correttive.
Il richiedente inserisce le informazioni per richiedere il rimborso sotto forma di autocertificazione:
partita IVA esercente;
numero fattura;
data fattura;
importo fattura;
importo del bene associato all'iniziativa;
indirizzo e-mail.
Titolare del conto corrente:
nome;
cognome;
IBAN;
codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso (vedi verifica dei componenti del nucleo effettuata sopra);
allega copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.
Il richiedente, in apposita sezione dell'applicazione web, puo' visualizzare la richiesta di rimborso e modificarla entro i successivi sette giorni. A partire dall'ottavo giorno le richieste inserite verranno inviate a Consap per il pagamento.
I dati inviati a Consap ai fini del rimborso sono:
nome;
cognome;
codice fiscale;
IBAN;
importo da liquidare per ogni richiedente.
In ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati, non verranno trasmessi a Consap i dati dei beneficiari qualora gli stessi non coincidessero con il titolare del conto corrente.
La descrizione dei flussi informativi tra Ministero della salute, Sogei S.p.a., Consap S.p.a. e' stata definita con appositi accordi stipulati tra i predetti soggetti.
Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. potranno avvalersi di sub-responsabili del trattamento solo su espressa autorizzazione del Ministero della salute.
I dati come sopra indicati sono trattati da Sogei S.p.a. e da Consap S.p.a. e costituiscono il set informativo necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, per la corretta erogazione dell'agevolazione, per le verifiche sulla spettanza dell'agevolazione e per il rimborso rispettivamente ai richiedenti ed agli esercenti.
Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, il Ministero della salute, per il tramite di Sogei S.p.a., ha previsto che la piattaforma web sia accessibile esclusivamente dall'esercente o da un suo gestore incaricato, senza la possibilita' di avvalersi di intermediari. Anche la richiesta del bonus vista non puo' essere delegata a soggetti terzi estranei al nucleo familiare, inoltre per evitare condotte illecite, il rimborso del bonus vista puo' essere effettuato solo sul conto corrente del richiedente o di un componente del nucleo familiare.
L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati sara' pubblicata sul sito internet dell'iniziativa.
Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo del bonus vista sara' eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dall'art. 35 del regolamento UE 2016/679.
Conservazione dei dati.
Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679) i dati oggetto del trattamento per l'erogazione del bonus vista sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
 
Art. 2

Gestione del programma di erogazione
del contributo «bonus vista»

1. L'erogazione del contributo «bonus vista» e' gestita attraverso una applicazione web, accessibile previa autenticazione sul sito internet dedicato raggiungibile dal sito del Ministero della salute, che consente la registrazione dei richiedenti e l'accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive.
 
Art. 3

Beneficiari del programma

1. Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui ai sensi del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Il «bonus vista» puo' essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell'ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui, per l'acquisto, effettuato nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive ed e' erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.
 
Art. 4

Bonus vista

1. A ciascun beneficiario e' riconosciuto un «bonus vista», pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) in forma di voucher una tantum sulla spesa sostenuta per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
2. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i «bonus vista» sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, per gli acquisti effettuati in ognuno degli anni richiamati.
3. Per il percipiente, il valore del «bonus vista», di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 178 del 2020, pari ad euro 50,00, non costituisce un reddito imponibile. Lo stesso, inoltre, non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Resta fermo il diritto alla detrazione dall'imposta, ai sensi dell'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle sole spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, computate al netto del rimborso percepito.
 
Art. 5

Attribuzione e fruizione del «bonus vista»

1. Al fine di ottenere il «bonus vista» di cui all'art. 4, i richiedenti provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023, data ultima anche ai fini dell'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive di cui all'art. 4, comma 1.
2. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS).
3. All'atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati indicati nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla applicazione web in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3.
4. In seguito al completamento della registrazione, verificata presso l'INPS, anche attraverso Sogei S.p.a., la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il «bonus vista».
5. Il «bonus vista» e' disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e puo' essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni di cui all'art. 4, comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 2.
6. Ciascun «bonus vista» puo' essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene.
7. I buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione. Decorsi i trenta giorni, il buono viene automaticamente annullato. Il richiedente puo' richiedere sull'applicazione web di cui all'art. 2 l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure del presente articolo.
 
Art. 6

Rimborso per l'acquisto

1. Per gli acquisti di beni di cui all'art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e' previsto il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.
2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i richiedenti devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione dell'applicazione web. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero della salute, comunica tramite il proprio sito internet, la data di attivazione dell'applicazione web.
3. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS).
4. All'atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati indicati nell'allegato tecnico, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3.
5. All'istanza di rimborso sono indicati gli estremi della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 4, comma 2.
6. Per l'occhiale da vista acquistato, ovvero per le lenti a contatto correttive acquistate, si provvede al rimborso mediante accredito una tantum dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), sul conto corrente intestato al richiedente o beneficiario, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
7. I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo. Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 7

Accreditamento dei fornitori di occhiali da vista
e lenti a contatto correttive

1. I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive si accreditano sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. I soggetti indicati al comma 1, si autenticano all'applicazione web di cui all'art. 2, utilizzando la carta di identita' elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), e indicano la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.
4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al comma 3 implica l'obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettazione dei buoni secondo le modalita' stabilite al presente decreto.
 
Art. 8

Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori
di occhiali da vista e lenti a contatto correttive

1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3, e' riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L'importo maturato e' registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive presente nell'applicazione web di cui all'art. 2.
2. I fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive emettono uno o piu' documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonche' dei documenti contabili si provvede, entro sessanta giorni, alla liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Il saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2024.
 
Art. 9

Soggetti attuatori e INPS

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della salute che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle societa':
a) Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata delle attivita' informatiche per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, per le attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10 e all'art. 12, comma 3;
b) Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto.
2. Il Ministero della salute, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali «Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche» del 2 luglio 2015, stipula apposito accordo con INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 (ISEE), tramite il servizio di cooperazione applicativa, nel rispetto del principio di limitazione della finalita' ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si avvale delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel limite massimo del 3 per cento, previa stipula di apposite convenzioni con le societa' interessate.
 
Art. 10

Monitoraggio e sanzioni

1. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio del programma.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma 1, i quali, tra l'altro, elaborano rendicontazioni periodiche sull'erogazione dei contributi.
3. Per effettuare i necessari monitoraggi, Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. inviano al Ministero della salute i resoconti relativi al numero di richiedenti registrati e ai contributi erogati, sotto forma di dati aggregati, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente l'interessato.
4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, Sogei S.p.a. provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione dei contributi e trasmette al Ministero della salute e a Consap, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente dei buoni richiesti ai sensi dell'art. 5 e dei rimborsi richiesti ai sensi dell'art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili Sogei, attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, sospende le attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4 e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero della salute.
5. I bonus vista e i rimborsi di cui all'art. 6, sono utilizzati per le finalita' di cui all'art. 1. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi o di violazione delle norme del presente decreto.
 
Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita' indicate all'art. 1, del presente decreto, e' il Ministero della salute.
2. Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. sono designati dal Ministero della salute quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, come previsti dal presente decreto, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarita' del Ministero della salute, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. INPS e' titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati a Sogei S.p.a. per le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.
4. L'Agenzia delle entrate e' titolare del trattamento dei dati personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati dal Ministero della salute per le finalita' di cui all'art. 6, comma 7.
5. Il Ministero della salute assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del «bonus vista», istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Nelle convenzioni e/o accordi di cui all'art. 9 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazione dei dati.
6. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.
7. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del «bonus vista» ai sensi del presente decreto sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
8. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalita' di esercizio dei diritti da parte degli stessi che sara' pubblicata sul sito web dedicato gestito da Sogei S.p.a.
 
Art. 12

Norme finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. La generazione dei «bonus vista» e il rimborso di cui all'art. 6, sono in ogni caso subordinati alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute.
3. Il Ministero della salute eroga a Consap S.p.a. le somme di cui all'art. 1, comma 2, necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art. 9.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero della salute.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2946