Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2022).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 7, quinto periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'allegato 1
al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541 (Rideterminazione dei corrispettivi a
copertura degli oneri generali del sistema del gas
applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale):
«Art. 3 (Imprese a forte consumo di gas naturale). -
1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas
naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che
hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il
periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero
94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico
superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e
che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente
decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di
competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 1.»

«Allegato 1

Elenco dei settori in cui operano le imprese a forte
consumo di gas naturale con un indice di intensita' di
scambi internazionali non inferiore al 4%

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia):
«Art. 5 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022
e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022,
un quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.»
- Si riporta il testo degli articoli 17, 32 e 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da
esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di
istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti.»
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del
comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente Art. relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«1. - 52. Omissis
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e'
fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo
64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1°(gradi) settembre
1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo
64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o
utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto
di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1°(gradi) maggio
2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°(gradi)
gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro
cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai
fini del relativo controllo preventivo. I profili di
rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al
presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria
o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza
dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale). - 1. Alle imprese a
forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre
2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del secondo
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per
cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche
tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata
stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25
per cento delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel
terzo trimestre 2022. Il credito di imposta e' riconosciuto
anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle
stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso
l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica
pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del
prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del
mercati energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del
presente comma, e' impresa a forte consumo di gas naturale
quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel
primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di
gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per
cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3,
comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas
naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente
energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto della componente energetica,
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della
media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1°(gradi) marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al secondo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del
mercati energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi
straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai
commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel
secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di
energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore
da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019,
il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del
periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al
proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella
quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo
della componente energetica e l'ammontare della detrazione
spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce
il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in
caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a
un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei
crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono
usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui
1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36
milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro
relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al
comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
 
Allegato 1

(Articolo 43, comma 1, lettera a)


Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma) ===================================================================== | | 2022 | 2023 | +===================================================+=======+=======+ | Ministero dell'economia e delle finanze | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 620,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 620,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E | | | |TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29) | 920,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi | | | |di imposte (5) | 870,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e | | | |gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) | 50,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) |1.651,2| | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della| | | |fiscalita' (9) |1.651,2| | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25) | 110,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, | | | |assicurazioni sociali (3) | 110,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | |(24) | 400,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |3.2 Trasferimenti assistenziali a enti | | | |previdenziali, finanziamento nazionale spesa | | | |sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione| | | |politiche sociali e di inclusione attiva (12) | 400,0 | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | Ministero della difesa | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5) | | 280,0 | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e | | | |approvvigionamenti militari (6) | | 280,0 | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | TOTALE |3.701,2| 280,0 | +---------------------------------------------------+-------+-------+


 
Allegato 2

(articolo 43, comma 2)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
===================================================================== | RISULTATI DIFFERENZIALI | ===================================================================== | - COMPETENZA - | +===========================================+=======+=======+=======+ | Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 | +-------------------------------------------+-------+-------+-------+ |Livello massimo del saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge |241.900|184.748|119.970| | +-------+-------+-------+ |Livello massimo del ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge (*) |519.247|494.848|438.645| +-------------------------------------------+-------+-------+-------+ | - CASSA - | +-------------------------------------------+-------+-------+-------+ | Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 | +-------------------------------------------+-------+-------+-------+ |Livello massimo del saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge |318.900|249.748|177.170| | +-------+-------+-------+ |Livello massimo del ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente legge (*) |596.272|559.848|495.845| +-------------------------------------------+-------+-------+-------+ |(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare | |prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti | |con ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+

»

 
Art. 2
Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per
l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo degli articoli 17, 32 e 35
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 121 e 122-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17, della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 3

Misure a supporto delle imprese colpite
dall'aumento dei prezzi dell'energia

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonche' nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e destinati a finalita' di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021» sono soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi' essere rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte della SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».
5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della domanda» sono soppresse;
b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali circostanze.» e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia.».
6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a seicento».
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle
imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di
sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali
nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate
dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede,
fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni previsti dal presente
articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa
l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori
di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi
attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve
dimostrare che la crisi in atto comporta dirette
ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa
dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento
dei fattori produttivi, in particolare materie prime e
semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi
sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di
Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale
conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per
energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le
esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.
Sono altresi' ricomprese le esigenze di liquidita'
delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali
per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di
difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo
del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
alla data della presentazione della domanda presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
vigente disciplina di regolamentazione strutturale e
prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla
data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai
sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il
soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale
medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante
dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento
per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per
imprese ad alto consumo energetico che gestiscono
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,
come individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento
per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5
miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000
dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del
rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in conformita' alla decisione della
Commissione europea di compatibilita' con il mercato
interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente
articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di
importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si
fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte
dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del
limite di importo garantito indicato dalla lettera b),
numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del
rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo
stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del
presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale
emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla
liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere cumulate con eventuali
misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio
della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle
operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di
solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle
garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
articolo. La procedura e la documentazione necessaria per
il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con un numero di
dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in
caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non
ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o
l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la
soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,
con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito
alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione
il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi
garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e
le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e
degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle
condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al
presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali
criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento
verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo
(Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle aree industriali e portuali collegate,
anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un Tavolo di coordinamento
finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i
livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.
Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro della transizione
ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione
alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
della disposizione di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle
disposizioni, in quanto compatibili, e» sono soppresse e
dopo le parole: «nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni
previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla
Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi
conforme".»
- La direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE
(Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita') e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre
2003, n. L 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. Omissis.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019 (Fondo di garanzia per le pmi, nuove
modalita' di valutazione. Approvazione delle condizioni di
ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale)
e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi
energetici e Fondo di garanzia PMI). - 1. Al fine di
contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le
imprese con sede in Italia clienti finali di energia
elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi
fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi
dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio
2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili
non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di
liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi
dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede
in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi
assicurativi del commercio estero rilascia le proprie
garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, entro un limite
massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle
condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalita' di contenimento e
supporto SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere in favore
delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio
del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per
cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative
ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas
naturale residenti in Italia, per effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in
Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il
30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati
fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalita'
declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la
garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la
cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi
garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo
dell'operazione garantita sia inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle
imprese di assicurazione per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia.
5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi'
essere rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo
gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di
regime "de minimis" di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o
di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio
applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la
componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro
Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al
momento della pubblicazione della proposta di convenzione
da parte della SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al comma
5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto
documentato e attestato dal rappresentante legale delle
suddette imprese di assicurazione, dovra' essere limitato
al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla
garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad
indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a
SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le
condizioni economiche di maggior favore applicate ai
beneficiari per ciascuna esposizione.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni
speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale
pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni
di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto
dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al
netto delle commissioni riconosciute alle compagnie
assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo
netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 64. (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo
di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura
delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante
versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo
conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto
delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per
gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo
destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE
S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto
conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.»
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.
385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2,
lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di
cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno
2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1°(gradi) marzo 2020 al 31 dicembre
2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonche' per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge, dal
18 al 31 ottobre 2022:

«Allegato I (461)

Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico

Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 478,40 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 182,61 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: euro zero per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2).
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,00%(percento);
b) sigaretti 23,5%(percento);
c) sigarette 59,5%(percento);
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%(percento);
2) altri tabacchi da fumo 56,00%(percento);
e) tabacco da fiuto 24,78%(percento);
f) tabacco da masticare 24,78%(percento);
Fiammiferi di ordinario consumo:
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3) :
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820;
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.»
- La tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. n.
143.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 8 (Disposizioni in materia di accisa e di
imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti). - 1. In
considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino
al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato
per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal
comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo,
l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come
carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al
20 settembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione
stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e
con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente
articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati
come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi
e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta
comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle
aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, venga disposta la proroga
dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal
medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di
cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze
di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione
prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima
sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non
veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla
diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera
b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i
modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui
al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta
compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo
43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di
IVA sui carburanti). - 1. In considerazione del perdurare
degli effetti economici derivanti dall'eccezionale
incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere
dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato
per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per
il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022,
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile
2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio
2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale
usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella
A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile
2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote
di accisa diminuite per effetto sia del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,
che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli
esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e
gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo
articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica,
i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo usati come
carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e
impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1)
e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, gia'
previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di
comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina
e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con salvezza degli eventuali
comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si
applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;
la medesima sanzione e' applicata per l'invio delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati
incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli
enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della guardia di finanza, per
monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla
vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica
la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera
filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della
guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi
dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di
polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti
energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa
di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato
telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il
medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti
di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita'
di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche
commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA
di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per
autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 5 relativamente al
monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas
naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di
distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui
al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale,
possono essere rideterminate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1,
comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291,
della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella
prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al
presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie
a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso
decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere l'obbligo,
stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di
trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso
i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici
per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1,
comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione
della relativa aliquota di accisa; per la mancata
comunicazione delle suddette giacenze nonche' per l'invio
della medesima comunicazione con dati incompleti o non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo
50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova
applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto.
Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1,
lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno
2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 38.».
 
Art. 5

Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3 del presente articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia):
«Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali).
- 1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati
e' riconosciuto agli enti locali un contributo
straordinario. A tal fine, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da
destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e
per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di
energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei
dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni
di liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,
subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla
riduzione dell'arco temporale di restituzione delle
predette anticipazioni, e' destinato un contributo
complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I
comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto
finanziario o che risultano beneficiari di contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del
comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies
dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo
di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in
proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal
contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire
le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al
netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale
derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con
riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo
spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che
provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 40 (Misure straordinarie in favore delle
regioni e degli enti locali). - 1. Per l'anno 2022 il
livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato e' incrementato di 200
milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi
per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di
euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei
comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze
di energia elettrica e gas.
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
«spesa per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e
gas»;
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6,
la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo".
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022,
in considerazione degli effetti economici della crisi
ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli
enti locali possono approvare il bilancio di previsione con
l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato
con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi
all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al
termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni
connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione
dei rendiconti previste in materia di assunzioni
dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al
primo periodo possono altresi' dare applicazione alle
disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e
della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature
e all'incentivazione del personale delle strutture preposte
alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di
gestione derivanti dalle attuali criticita' dei mercati
dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni
possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della
tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti
minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti
dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel
biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le
deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono
essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla
normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti
locali). - 1. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1°(gradi) marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, gia' incrementato dall'articolo 40,
comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, e' incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di
euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei
comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno
2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56.
Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro
il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari
confermano l'interesse al contributo con comunicazione da
inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo
periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10
ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di
pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento
dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere
certificato attraverso la compilazione della scheda di
monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30
settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo
periodo e' aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito
del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero
non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio
asili nido sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana
di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare
la facolta' di rimodulazione del piano di riequilibrio di
cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al
termine ordinariamente previsto possono presentare la
preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo
esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di
consentire la predisposizione del bilancio di previsione
2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della
quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono
destinare il contributo ricevuto in attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo,
anche al rimborso dei debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio
2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30
giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di
liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione, in
sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad
accantonare un apposito fondo, per un importo pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2022.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma
6-ter e' utilizzato secondo le modalita' previste
dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento
della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni
fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo
al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente,
derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in
quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per
un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto
delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio
2022.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli
enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
fondo anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto
2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore
disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad
applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste,
l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti
locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il
1°(gradi) gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole "entro
sei mesi dalla pubblicazione del decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla pubblicazione del
decreto";
b) al comma 8-bis, le parole "fino a 5.000
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 20.000
abitanti".
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le
parole: "fino ad un massimo di 5.000 abitanti" sono
inserite le seguenti: ", nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole
minori".
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14,
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono
rispettivamente utilizzate per le finalita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n.
1295. I contributi in conto interessi relativi ad
interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo
parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"8-bis. Se il bilancio di previsione non e'
deliberato entro il termine del primo esercizio cui si
riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale
esercizio e' approvato indicando nelle voci riguardanti le
'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle
previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel
corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per
gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice
della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del
rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce".
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla
legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al
medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del
processo di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021".
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,
pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini della partecipazione dei
consiglieri comunali all'attivita' degli organi istituiti
ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento
di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo
III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di
viaggio sono posti a carico delle regioni medesime".».
- La legge 5 agosto 2022, n. 111, recante «Disposizioni
per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2022» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 2022, n. 183.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
1-bis I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis. - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa). - 1.
Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in
materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui
all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse
destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato
nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di
tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro
il 1º gennaio 2019, l'attuale sistema di remunerazione
della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un
nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di
competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo i criteri
stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso
di mancato accordo entro i termini di cui al periodo
precedente, si provvede con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo
di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e
trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni
in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di
calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e'
riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso
dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura
dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal
cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso
dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base
a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso
di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui
all'articolo 5, del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono
assegnati alle regioni, per il 25%(percento), in
proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle
singole regioni e, per il residuo 75%(percento), in base
alla quota di accesso delle singole regioni al riparto
della quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per
cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di
spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione
del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,
anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione
di procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico
delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come
modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante
50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a
carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto
di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;
non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto
registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni
seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di
spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare
di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a
favore delle regioni e delle province autonome in
proporzione alla quota di riparto delle complessive
disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, al netto
delle quote relative alla mobilita' interregionale;
l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata al lordo dell'IVA in
proporzione al superamento del budget definitivo attribuito
secondo le modalita' previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile
allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si
applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti
previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono
elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i
medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad
altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera
dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute
l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi
ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle
patologie in cui sono utilizzati e della numerosita' dei
pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri
di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
11-quater. L'esistenza di un rapporto di
biosimilarita' tra un farmaco biosimilare e il suo
biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla
European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del
farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non e'
consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco
biologico di riferimento e un suo biosimilare ne' tra
biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i
farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel
medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi
le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di
razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici
a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato
i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono
svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli
operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a
base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali
regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la
costituzione del quale si devono considerare lo specifico
principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e
via di somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva
razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia
disponibilita' delle terapie, i pazienti devono essere
trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria
dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del
minor prezzo o dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa. Il medico e' comunque libero di prescrivere il
farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla
lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuita'
terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del
certificato di protezione complementare di un farmaco
biologico durante il periodo di validita' del contratto di
fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal
momento dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci
biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre
il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco
originatore di riferimento nel rispetto di quanto
prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti
dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma,
non possono essere posti a carico del Servizio sanitario
nazionale.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni
relative a contratti in essere di appalto di servizi e di
fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti
dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi;
tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera
fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i
livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento
alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque
conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla
presente lettera adottando misure alternative, purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il
seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per
cento del limite di remunerazione assegnato.".
14. Ai contratti e agli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione
dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in
misura determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del processo di
riorganizzazione del settore ospedaliero privato
accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo
dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni
erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
ricomprese negli accordi per la compensazione della
mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa
del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal
primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso,
l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti
dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al
raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche
misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono
definiti con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri
individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del
vigente Accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria
regionale per i pazienti extraregionali presi in carico
dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni
di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento
regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in
materia di compensazione della mobilita' sanitaria
nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie
del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna
regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private
accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le
indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al
decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui
all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel
primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Con la
medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite
con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora
al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato
positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il
raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano
stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71
e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano
anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della citata
legge n. 191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente
ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali
obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013
e 2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia
conseguito l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di
rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal
presente articolo il livello del fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto
dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di
euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno
2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita'
proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da
recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
ripartizione del fabbisogno sanitario e delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario
nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento
all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento
agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la
predetta proposta entro i termini predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione
dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e
alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie annue
per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i
criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano
il concorso di cui al presente comma mediante le procedure
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra
di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».
 
Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
locale e regionale

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione.
3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporto). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in
relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale,
marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio
pubblico, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con
una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento di un contributo per
l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto
all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante
per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale,
marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli
operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale
e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero
affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo
di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale
e regionale, alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto
del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative
modalita' di rendicontazione.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in
relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone
su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo
con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle
risorse disponibili, in favore degli operatori economici
esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per
cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre
dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2
o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale
liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a
motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa
euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai
fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori
economici trasmettono telematicamente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo le
modalita' definite dal medesimo Ministero entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di
trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia
delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate,
l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite
massimo di spesa.
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli
erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche
negative per il settore del trasporto ferroviario delle
merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a
favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di
cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria
italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal
1°(gradi) aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite
massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo
periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la copertura del costo direttamente legato
alla prestazione del servizio ferroviario di cui
all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per
l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana
Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad
euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69
milioni ai sensi dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - 1. - 368. Omissis
369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano », con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.
Omissis.».
 
Art. 8

Disposizioni urgenti in favore
degli enti del terzo settore

1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 45, 54 e 96 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore).- 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.»
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono
disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici
territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli
enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente
l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1°(gradi) luglio 2022 e il 15
settembre 2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.»
«Art. 96 (Disposizioni di attuazione). - 1. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di
servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano
anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi
dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2019.».
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 1998, n. 1, S.O.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1. All'articolo 18
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) .
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9
aprile 2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla
seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei
piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari
ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente
al 70,97%(percento) del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole
«quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti
titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole
«titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente
comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.
E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in
legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, si
considerano valide le richieste presentate dai titolari di
obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno
2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,
si interpreta nel senso che per enti si intendono i
soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di
natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione,
fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244. (160)
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per
la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero.».
-Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 120 e 178,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 119. Omissis
120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.
121. - 177. Omissis.
178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in
favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito
presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi
legislativi in materia di disabilita' finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il
predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 9

Disposizioni per la realizzazione
di nuova capacita' di rigassificazione

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione). - 1. In considerazione
della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza
energetica nazionale, fermi restando i programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le
opere finalizzate all'incremento della capacita' di
rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di
trasporto esistente alla data di emanazione del presente
decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e
territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di
cui al comma 1, nonche' per la realizzazione delle connesse
infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46
del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione
interessata, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma
1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro
centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa
comunicazione alla Commissione europea, si applica
l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di
cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in
cui si trovano impianti di rigassificazione non piu'
funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di
favorire il risanamento urbano, per gli interventi di
bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione
dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, e'
stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di
cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
con la quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore
degli interventi di cui al presente comma.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate
nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della
concessione demaniale marittima, delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad
esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle
valutazioni di propria competenza, anche ai fini del
rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di
cui al comma 2, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo
periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei
pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. L'autorizzazione include altresi'
l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai
fini della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti
contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione
comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilita'
dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti
salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle
relative condizioni economiche e tecnico-operative.
L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante
urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del
Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla
realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture
di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di
autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove
necessario, della soluzione tecnica per il collegamento
dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas
naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata
in esercizio dell'impianto nonche' della descrizione delle
condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della
transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili le istanze di cui al comma 5
entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti
autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per
l'installazione delle unita' galleggianti di cui al comma 1
sia un sito militare, per l'autorizzazione
all'installazione dei predetti impianti e delle connesse
infrastrutture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle
imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le
opere e le infrastrutture di cui al comma 1 e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e'
destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o
realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del
fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera
dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato a
contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al
servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione
tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I
criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, per l'affidamento delle attivita' necessarie alla
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse
di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e delle disposizioni in materia di subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita'
di realizzare con urgenza le opere e le connesse
infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle
relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma
2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente
laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per
ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali,
dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei
termini per la presentazione delle offerte non puo'
superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83,
comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e' ridotto a cinque giorni. In ogni caso, e' esclusa
la possibilita' di esperire la procedura del soccorso
istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze
e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente
basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione,
per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a
sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e'
possibile altresi' ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, nella misura strettamente necessaria,
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione
appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti per le procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la
trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente
comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli
atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi
9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i
provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al
comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. In caso di
impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture
di cui al presente articolo sono identificate dal codice
unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto
di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del
loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e'
svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere
di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1
verifica l'avanzamento delle opere attraverso le
informazioni desumibili dal predetto sistema di
monitoraggio.
13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
costituiscono interventi strategici di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate
all'incremento della capacita' di rigassificazione
nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purche' non comportino un aumento
dell'estensione dell'area marina su cui insiste il
manufatto.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58,
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5
anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2,
siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che
impongano modifiche sostanziali o localizzazioni
alternative.».
 
Art. 10
Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia
e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facolta' di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 20, 22 e 31, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.»
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.»
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e
autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,
quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche'
le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di
controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al
comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica realizzati dalla comunita'
sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.».
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2021, n. 285, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino
nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera
anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del
PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con
riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i
poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».
 
Art. 11
Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da
sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di
organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di
accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi
uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente
normativa in materia di costituzione e funzionamento della
Corte medesima.
3-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 89, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE
si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e
turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione
delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a
nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli
organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del
reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non
superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di
ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale
italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di
Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31
gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le
seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione"
sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali,
delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l' anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I
soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell'impossibilita'
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per
il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo
utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla
emissione di un voucher di importo pari al prezzo del
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 12

Rifinanziamento del Fondo destinato
all'erogazione del bonus trasporti

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di
presentazione delle domande per il rilascio del buono di
cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di
rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei
buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1,
ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle
risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di
euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di
cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di
apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie
derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la
realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
 
Art. 13

Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica
delle scuole paritarie

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 10
marzo 2000, n. 62(Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo
comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli
effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per
quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e
attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti
i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
[Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al
Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
un proprio decreto, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
delle citate disposizioni del predetto testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali
nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
non paritarie].
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo
studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione
mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo
eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei
beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente
a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 14

Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di
categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o
in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva
disponibilita', per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali
di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in
ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
(Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, S.O.
- Il regolamento (CE) n.1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190.
 
Art. 15

Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo e' riconosciuto previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- La legge 30 marzo 2001, n. 152(Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
 
Art. 16

Procedure di prevenzione degli incendi

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122):
«Art. 3 (Valutazione dei progetti). - 1. Gli enti ed
i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato
I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita
istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti
o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta
giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il
Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla
normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione completa.».
 
Art. 17

Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Garanzie sui mutui in favore delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito
un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia
di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e
patrimoniali indisponibili). - 1. Previa autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura
al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca
che abbiano registrato un incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel
corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione
e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo
non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo
degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio
depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata
alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e,
comunque, non superiore a 62.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad
euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad
euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'
ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui
al presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile, attraverso la
salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni
demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di
qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile
appartenenti a enti pubblici, territoriali o non
territoriali, compresi i terreni golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa,
l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui
all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203,
qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente
articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla
concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli,
di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di
pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti,
fermo restando il canone base, si procede mediante
sorteggio tra gli stessi».».
 
Art. 18

Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennita' sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
4. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 11 (Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. Ai fini del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, nel contesto del sistema a rete di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono individuate misure dirette ad incrementare i
processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti
beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e
delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30
settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della
quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le
merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al
comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip
S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a
rete il proprio sistema informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi'
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste
le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e
degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico
di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione
sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito
del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
S.p.A. predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di
beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per
supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con
riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita'
di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento
delle attivita' di controllo da parte dei soggetti
competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono
nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
del presente comma le procedure di approvvigionamento gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese
disponibili, anche attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, agli organi di controllo per la verifica di
quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle
attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di
settore in materia di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini
dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1°(gradi) ottobre
2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei
servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i
parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto di
cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione
dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La
comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione
dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni
sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al
quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del
contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di
cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare viene fissato
l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al
periodo precedente ed il relativo contributo da versare su
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente
articolo, gli atti e i contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A.
dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto
sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del
contenimento della spesa medesima, sono individuati
periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
delle competenze istituzionali del Ministero della
giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto
di cui al presente comma definisce altresi' i termini
principali della convenzione tra il Ministero della
giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da porre a carico
dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da
Consip S.p.A.
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere previsti, previa verifica della
insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico
dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli
appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.
anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244".
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale
relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun
anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - 1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e
integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma
1, dell'articolo 14 della legge 1°(gradi) marzo 1986, n.
64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004, ai fini
della tutela previdenziale, i produttori di 3°(gradi) e
4°(gradi) gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto
collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e
produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva
posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui
all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli
stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare,
al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi
a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di
produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti
aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
1°(gradi) gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi
e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I
contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione
commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004 i soggetti esercenti
attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis
Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti
di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere notificati a pena di nullita' presso la
struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui
circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e
contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso
nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente
innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento
perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un
anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del
codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in
pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro
il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa,
non provvede all'esazione delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma
dell'articolo 442 del codice di procedura civile, puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da
quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla
sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo
8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2006 le domande
di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e
nel REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche'
da quelle esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli
enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli
stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il
Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica
in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2006 i
soggetti interessati dalle disposizioni del presente
articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi,
sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri
archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in
riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte anteriormente al 1°(gradi) gennaio
2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004, al fine di
garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi
alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro
soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della
contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni
per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al
massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi
vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di
6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le
parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000
euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1°(gradi) gennaio 2003, secondo le modalita'
previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31
marzo 2005.».
 
Art. 19

Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennita' una tantum, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
8. L'INPS eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennita' una tantum pari a 150 euro.
9. A coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum pari a 150 euro.
10. A coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro.
11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti richiedenti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennita' e' corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. La medesima indennita' e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalita' ivi indicate. A tal fine, per il 2022, e' trasferita alla societa' Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate dalla societa' Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta societa', entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, e' riconosciuta una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro.
16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.
17. Le indennita' di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.
18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
20. Le modalita' di corresponsione delle indennita' di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS e dalla societa' Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388(Istituzione del casellario centrale
dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.


- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 32 (Indennita' una tantum per pensionati e
altre categorie di soggetti). - 1. In favore dei soggetti
residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti
pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di
trattamenti di accompagnamento alla pensione, con
decorrenza entro il 1°(gradi) luglio 2022, e di reddito
personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno
2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino
titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti
dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede
negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e'
successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita
rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal
computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono
esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, il reddito della casa di abitazione e le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non
costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne'
pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente
erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla
successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2,
anche attraverso le informazioni fornite in forma
disaggregata per ogni singola tipologia di redditi
dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra
amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della
situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in
eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro
l'anno successivo a quello di acquisizione delle
informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola
volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita'
lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati
in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici
che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le
domande possono essere presentate presso gli Istituti di
Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono
valutate con il punteggio previsto al numero 8 della
tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre
2008. E' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti
della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente
comma, che costituisce limite di spesa massima, la
specifica attivita' svolta dagli istituti di patronato. Il
finanziamento e' erogato agli istituti di patronato in
maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno
ottenuto il punteggio.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di
giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15
del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta
dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono
l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del
2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum
pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una
tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai
dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti
sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che sono iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti
di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro
per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati
beneficiari di una delle indennita' previste dall'articolo
10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021
n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. La medesima indennita' di cui
al comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute
S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati
beneficiari di almeno una delle indennita' previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e
dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e
Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute
S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati
utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi
delle in-compatibilita' disposte dal comma 20 del presente
articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva
applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e
terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori
stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per
almeno 50 giornate, un'indennita' una tantum pari a 200
euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a
35.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel
2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati,
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e'
corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai
suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi,
privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali
contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno
un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia'
iscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno
2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000
euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data
di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200
euro.
17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a
16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce
dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022,
unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta
ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle
indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a
16 del presente articolo.
19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 18 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono
essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una
sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18,
valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1°(gradi)
maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui
all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una
indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n.
92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1°(gradi) maggio 2015.»
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa degli interventi
di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015 e sino
al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione
degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di
partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione,
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di
contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal
lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un
numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1°(gradi) ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni. Al termine di un periodo di
sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni (42) dall'inizio dell'attivita' il reddito
annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata
comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade
dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a
56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31
dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui
al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno
2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di
euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020,
40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro
per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.
15-quinquies. In relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1°(gradi) gennaio 2022 la
DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere
dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed e'
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi
di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra
il 1°(gradi) gennaio dell'anno precedente l'evento di
cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno
gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La
DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima
di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL
e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al
reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile
della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti
e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno
diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta
un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la
NASpI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 29
aprile 1949, n. 264(Provvedimenti in materia di avviamento
al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati):
«Art. 32. - L'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione e' esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro
opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e
braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via
sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora
risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive
modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per
il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito
nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e
nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102
contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennita' di
disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti,
alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle
giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno
comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte
da indennita' di malattie, infortunio, maternita', e sino
ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche
amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di
impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto
compatibili con la disposizione della presente legge, le
disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese
nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione
involontaria ed in particolare quelle relative ai
contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di
integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli
appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui
alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal
primo periodo di paga successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. Con effetto dal
1°(gradi) gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, nonche' alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al
versamento di una contribuzione, rapportata alla base
imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma
24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui
8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui trattamenti sono a carico del
bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della
delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione
dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si
prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile
inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in
attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad
espletare in regime convenzionale le attivita' connesse
alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate
alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi'
attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento
dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello
Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale
apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente
alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della
citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.
A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma
2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di
versamento.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai
commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed
a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per
l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1;
b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali.
A tale onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
5. Per i lavoratori assunti dal 1°(gradi) gennaio
1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in
conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei
singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita'
di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo
comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme
pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
entro trenta giorni si provvede a dettare norme di
esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo
del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale,
nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai
sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei
confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31
dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento
di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal
secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene
corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che
gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le
disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria
o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle
province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della
regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di
fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale
in materia di trattamento di fine servizio comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai
sensi della normativa statale in vigore. Per il personale
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato
approvato decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e'
considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano.
Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente
comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, si applica, ai fini della determinazione
della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono
definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi
delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti
ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di
cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
12. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli
interessati si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
la pensione e' calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non
potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del
trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della
base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che
l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini
del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al
presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalita' applicative delle
disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli
dello stato di inabilita' operano le competenze previste
dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1995, alle
pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte
e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come
modificato dall'articolo 4, commi 1, del
decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole:
"tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi'
esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente
articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le
colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro
ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto
l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora
frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami
dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive,
ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello
agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti,
secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa'
datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o
controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente
all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato
al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta
al personale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)
dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonche' quella di
cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge. Restano
comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti
gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa
ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto
costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori,
privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1°(gradi) gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo
1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
di prima assunzione, ovvero successivi alla data di
esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme relative al trattamento
fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente
l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di
aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo'
comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di
rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, che anteriormente alla data del 1°(gradi)
gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche
disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla
predetta data del 1°(gradi) gennaio 1995, il procedimento
di dispensa dal servizio per invalidita', continuano a
trovare applicazione le disposizioni sull'indennita'
integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se
piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla
predetta data, una anzianita' di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni.
21. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, le
lavoratrici iscritte alle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo
anno di eta', possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta'. A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui al primo periodo del presente comma e il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o
piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei
regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle
prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6
a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni
con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo
5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici,
nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le
specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzazione ai principi ispiratori della
presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e' regolato secondo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a rendere
compatibili con tali specificita' i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito
convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge
2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacita'
contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni
contributive al fine di tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno
gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei
lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli altri settori
produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con
carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore
rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore
dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per
gli altri settori produttivi, nella considerazione della
specificita' delle aziende a piu' alta densita'
occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b
del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di
rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del
trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei
lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione
dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai fini
della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della
disciplina dei trattamenti di disoccupazione,
armonizzazione della disciplina dell'accreditamento
figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in
relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del
diritto e della misura della pensione di anzianita' degli
operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi
giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione
della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'
autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio e' subordinato
all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica
degli interessati, della costituzione di forme autonome di
previdenza obbligatoria, con riferimento al modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia
a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo,
con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di
previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di
finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale,
anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono
delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a
categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi
della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e
seguenti.
26. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996, sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione
separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal
comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di
cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita
in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
dello sport). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui agli articoli 15 e 15-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400
euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il
1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio
2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a
897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a.,
nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma
11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal CIP, le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di
euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di
euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e
Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
momento della presentazione della domanda nella piattaforma
informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6
aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui
ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
non rinnovati.
14. La societa' Sport e Salute s.p.a. provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza
settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 42 (Proroga indennita' lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro
1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennita'
e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il
1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio
2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 31 luglio
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi
e le indennita' di qualsiasi natura, anche integrativi o
aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina
statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano in base a
disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati
con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di
lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e' incrementata di 167,4 milioni di euro per
l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al
fine di assicurare la compensazione anche in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di
euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021,
ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 22 (Estensione ad altre categorie di lavoratori
dell'indennita' una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). - 1. L'indennita' di
cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con
rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che
fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato
dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con
copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il
tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata
nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del
lavoratore di non aver beneficiato dell'indennita' di cui
al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32
del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato
destinatario di eventi con copertura di contribuzione
figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al
primo periodo.
2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il
30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con
decorrenza entro il 1°(gradi) luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura
civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli
assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La medesima indennita' di cui al comma 1 e'
erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore
dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di
almeno una delle indennita' previste dall'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e
dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e
Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute
S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati
utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi
delle incompatibilita' disposte dal comma 20 del presente
articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva
applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e
terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello
Stato.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8
milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di
euro derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 30,3
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e,
quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Art. 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova e, oltre alle informazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del
lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) il luogo e le modalita' della disponibilita'
eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante
al lavoratore per la prestazione eseguita, con
l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite
garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il
lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonche' la
relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) le forme e le modalita' con cui il datore di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore, nonche' le modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e dell'indennita' di disponibilita';
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione
al tipo di attivita' dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni
predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le
prestazioni lavorative.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta
elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1. Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente, e'
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti
per malattia e infortunio, congedo di maternita' e
parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.».
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26(Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23.


- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917 (Testo unico delle imposte sui
redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
 
Art. 20

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

1. L'indennita' una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennita' abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 e' incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 33 (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto
dei lavoratori autonomi). - 1. E' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione
finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che
costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di
un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori
autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non
abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e
32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un
reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con
il decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31
a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma
1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti
iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
 
Art. 21

Recupero delle prestazioni indebite

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonche' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, e' avviato entro il 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412(Disposizioni in materia di finanza
pubblica):
«Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del
recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non
oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988,
n. 93 (24), si interpreta nel senso che la salvaguardia
degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del
decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a
quelli adottati dal competente ente erogatore delle
prestazioni.».


- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti):
«Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre
disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno
2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze
della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le
federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso
le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline associate ed agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto
dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e
6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal
2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi
dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere
sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi
dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito
dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione
il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso,
dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano
i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o
di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all'estero al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso
anno di riferimento della prestazione.
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al
reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita'
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
11. - 13.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previo accordo con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine
sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo
stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23
della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo
del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,
e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni
dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di
carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento».».
 
Art. 22
Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento
delle attivita' di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorita' competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza e' composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalita' di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita' dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 198-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
«Norme in materia ambientale»:
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione
dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare predispone, con il supporto di
ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del
presente decreto, ed e' approvato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi,
definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
le Province autonome si attengono nella elaborazione dei
Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala
nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per
tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione
di piani di settore concernenti specifiche tipologie di
rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal
recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi
stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per
l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli
impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed
economico, sulla base del principio di prossimita', anche
relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento
con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto
dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti
e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi
intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di
recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi, i
relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per
macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e
con finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico
fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti
funzionali e strategici per l'economia circolare e di
misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro
riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di
comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e
di economica circolare;
i).
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di
solidarieta' tra Regioni finalizzata alla gestione di
eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18
mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione.
Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo
conto, tra l'altro, delle modifiche normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario
nazionale e sovranazionale.».

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 206-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
«Norme in materia ambientale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di
gestione dei rifiuti). - 1. Al fine di garantire
l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del
presente decreto con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit
nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai
Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei
rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne la
qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche
disponibili per la prevenzione, la preparazione al
riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le
raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei
rifiuti;
c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di
gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III
della parte quarta del presente decreto, verificando le
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi,
rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla
normativa nazionale di settore, al fine di accertare il
rispetto della responsabilita' estesa del produttore da
parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi
di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del
presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi
previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo
219-bis e ne monitora l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti,
predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del
Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui
all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti
ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione
agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti.
2. - 3.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al
comma 6.
4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di
vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia
dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al
presente articolo, e' istituito presso il Ministero della
transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi
e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di
vigilanza e' composto da due rappresentanti del Ministero
della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di
Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente, un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministero della transizione ecologica, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le
modalita' di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i
suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito
internet istituzionale del Ministero della transizione
ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il
funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati
50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
5.
6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni
di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo
178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono,
tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i
soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonche'
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i
sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento e successivamente entro
il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del
predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti
predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
 
Art. 23

Misure in materia di fornitura di energia elettrica
per la ricarica dei veicoli elettrici

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»;
b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per
infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende
quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e
privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte
all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e
non una fornitura di energia elettrica.
3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica e'
effettuata secondo le modalita' di cui al comma 14-bis,
fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il
rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di
dichiarazione di conformita' e di progetto elettrico, ove
necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,
lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al
fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti
di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257".
6. I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo
elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo
termine, possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica
Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini
della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo
alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio
abituale e all'eventuale disponibilita', in tali ambiti, di
punti ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedimenti, adottati in conformita'
ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la
programmazione dell'installazione, della realizzazione e
della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6.
In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni, possono
prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di
almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici
immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti
punti di ricarica disponibili nella zona indicata con la
comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il
proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a
punti di ricarica in ambito privato. Per le finalita'
programmatorie di cui al primo periodo, i comuni accedono
alle informazioni presenti sulla Piattaforma unica
nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma
1, lettera c).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, i comuni
possono consentire, anche a titolo non oneroso, la
realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere
al comune con le modalita' di cui al comma 3-bis
l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per
una strada o un'area o un insieme di esse. Nel caso in cui
l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo
privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il
comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di
autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e
nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu'
soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio
dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile
ovvero compatibile con la programmazione degli spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici
adottata dal comune, l'ottenimento della medesima
autorizzazione avviene all'esito di una procedura
valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei
principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o
l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di
ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di
provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni
caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo
spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza
considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o
dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni
possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per
cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di
occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1°(gradi)
agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con
linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non
sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione
previsti dalla normativa vigente.
12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, definisce misure
tariffarie riferite esclusivamente alle componenti a
copertura dei costi di rete e degli oneri generali di
sistema, applicabili a punti di prelievo di energia
elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto
conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonche' al fine
di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia
elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente
delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le
modalita' di misura dell'energia elettrica destinata alla
ricarica.
12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comma
12 includano interventi che comportano uno sconto sulle
componenti tariffarie da applicare a copertura degli oneri
generali di sistema applicabili all'energia destinata alla
ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato
e hanno natura transitoria per il periodo strettamente
necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, definito
con decreto del Ministero della transizione ecologica,
sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi'
valutate le eventuali modalita' di copertura in caso di
ammanco di gettito di oneri generali.
12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono
di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del
presente articolo sono tenuti a trasferire il beneficio
agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche
nei casi in cui cio' non sia gia' previsto da condizioni
fissate dall'ente locale competente.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di
motori elettrici,".
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo,
l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al
rilascio del permesso di costruire ed e' considerata
attivita' di edilizia libera.
14-bis. Ai fini della semplificazione dei
procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione
delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente
proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di
ricarica e per le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione concordate con il concessionario del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica
competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di
richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un
provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere
efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attivita' previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 24

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 (Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo
massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati
al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo
di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del
funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato
stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o
diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento
patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in
conto aumento di capitale, sino all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per
l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli
previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al
comma precedente non si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°(gradi)
settembre 1993, n. 385. La nomina del Consiglio di
amministrazione della societa' e' effettuata dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».
 
Art. 25
Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). - 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma.
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche.
6. La riduzione della disponibilita' di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:
a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo di posti letto per intervento;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonche' della riduzione del 15 per cento in ragione della finalita' sociale delle misure di cui al presente articolo;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca.».
 
Art. 26

Misure per la riforma degli istituti tecnici

1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilita' ambientale, con uno o piu' regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:
1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialita' e l'innovazione;
2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione di meccanismi volti a dare la continuita' degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;
c) previsione di specifiche attivita' formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalita' didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificita' dei contesti territoriali, nell'ambito delle attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunita', nonche' la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalita' di stipulazione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita' di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita' di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- La legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n.
173.
- La legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.59 concernente Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la
struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad
erogare la formazione continua per le finalita' di cui al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al
comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,
avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e
diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in
seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi
del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare
riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche,
verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una
relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di
valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato
livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche
intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per
la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e, in particolare, nella verifica finale il comitato e'
integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di
mancato superamento, la verifica annuale o finale puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche
intermedie e finale sono previste anche nel caso di
formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1.
La Scuola, sulla base di un modello di valutazione
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un
programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi
formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi
compresi gli indicatori di performance, che sono declinati
dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di
valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.
Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale
conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di
valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati
ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di
miglioramento degli indicatori di cui al presente comma.
Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per
gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema
scolastico statale, al superamento del percorso formativo
triennale e solo in caso di valutazione individuale
positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/ 2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rima-nere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel
regola-mento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui
detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comi-tato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con
decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui
al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di
valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i
titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti
dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al
presente comma operano con effetto sulle anzianita'
contributive maturate a partire dalla data di decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente
comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
«titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione»;
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
«335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma
2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i
contenuti della formazione continua di cui al comma 1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al
comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del
numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di
incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli
anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli
anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli
anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al
Programma operativo complementare POC 'Per la Scuola'
2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 124, della
legge 13 luglio 2015, n. 107(Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«1. - 123. Omissis
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
 
Art. 27

Misure per la riforma degli istituti professionali

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;
c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;
d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 8 e
dell'allegato A, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61 concernente revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Oggetto, principi e finalita'). - 1. Il
presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi
e le finalita' individuati dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e
formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli
indirizzi e il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione professionale sono scuole territoriali
dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
3. Il modello didattico e' improntato al principio
della personalizzazione educativa volta a consentire ad
ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e
innalzare le proprie competenze per l'apprendimento
permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita e di
lavoro della studentessa e dello studente, anche per
migliori prospettive di occupabilita'. Il modello didattico
aggrega le discipline negli assi culturali di cui al
decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo
induttivo ed e' organizzato per unita' di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la
finalita' di formare la studentessa e lo studente ad arti,
mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese
per un saper fare di qualita' comunemente denominato «Made
in Italy», nonche' di garantire che le competenze acquisite
nei percorsi di istruzione professionale consentano una
facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni
e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del
lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle
tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.»
«Art. 2 (Identita' dell'istruzione professionale). -
1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento,
entro il diciottesimo anno di eta', di almeno una qualifica
professionale triennale, la studentessa e lo studente in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione puo' scegliere, all'atto dell'iscrizione ai
percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il
conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole
statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62;
b) i percorsi di istruzione e formazione
professionale per il conseguimento di qualifiche triennali
e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle
istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo
studente una solida base di istruzione generale e
competenze tecnico-professionali in una dimensione
operativa in relazione alle attivita' economiche e
produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio
prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno
un'identita' culturale, metodologica e organizzativa che e'
definita nel profilo educativo, culturale e professionale
di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Il profilo educativo, culturale e professionale di
cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e
professionale della studentessa e dello studente di cui
all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 ed e' comune a tutti i percorsi di istruzione
professionale, nonche' ai profili di uscita degli indirizzi
di studio di cui all'articolo 3.
4. Il profilo educativo, culturale e professionale si
basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del
lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi
dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di
innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del
sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo
dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di
personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto
formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a).
5. I percorsi di istruzione professionale hanno una
durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi
agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno
accesso agli istituti tecnici superiori, all'universita' e
alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.»
«Art. 8 (Passaggi tra i sistemi formativi). - 1. I
passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi
nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa,
costituiscono una delle opportunita' che garantiscono alla
studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle
proprie potenzialita', attitudini ed interessi, anche
attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere
il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al
presente articolo e di linee guida adottate dal Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate
a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli
adempimenti necessari per il passaggio.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni
scolastiche e formative interessate, la progettazione e
l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno
della studentessa e dello studente e la possibilita' di
inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a
domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle
disponibilita' di posti nelle classi di riferimento delle
istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di
apprendimento e dello specifico profilo di uscita
dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso
al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la
studentessa e lo studente sia gia' in possesso di
ammissione all'annualita' successiva del percorso di
provenienza. La determinazione dell'annualita' di
inserimento e' basata sul riconoscimento dei crediti
posseduti, sulla comparazione tra il percorso di
provenienza e quello cui la studentessa e lo studente
chiede di accedere, nonche' sulle sue effettive
potenzialita' di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le
istituzioni scolastiche e le istituzioni formative
accreditate tengono conto dei crediti maturati e
certificati, secondo le seguenti modalita':
a) certificazione delle competenze acquisite nel
precedente percorso formativo, con riferimento alle unita'
di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali
verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da
parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo
studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita' di
inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la
qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto
anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le
modalita' previste dal presente articolo, oppure di
proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia
presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni
formative accreditate per conseguire un diploma
professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel
repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati
in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi
percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi
professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei
percorsi di istruzione e formazione professionale,
rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono
titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.»

«Allegato A
Profilo educativo, culturale e professionale
(P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di
Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione
I percorsi di istruzione professionale (di seguito
denominata I.P.) sono parte integrante del sistema
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del
ruolo centrale della scuola nella societa' della
conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
n. 107/2015, come «Scuole territoriali dell'innovazione»,
svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli
di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli
progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di
apprendimento, in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale di cui al presente Allegato. Cio'
al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze
socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in
relazione a «nuovi lavori», prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione
e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il
diritto allo studio, le pari opportunita' di successo
formativo e di istruzione permanente.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
possono ampliare, sulla base della programmazione delle
Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i
percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento
delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5
del decreto legislativo.
1. Identita' dell'istruzione professionale e il
P.E.Cu.P.
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di
un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
grado ed hanno un'identita' culturale, metodologica e
organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro
famiglie, che si esprime attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005,
finalizzato:
ad una crescita educativa, culturale e
professionale;
allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio;
all'esercizio della responsabilita' personale e
sociale.
b) il profilo culturale, educativo e professionale
specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi
profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su
una dimensione connotata da uno stretto raccordo della
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni,
ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue
per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational
Education and Training - VET) e da una personalizzazione
dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto
formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli
studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze
chiave di cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al
regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere
migliori prospettive di occupabilita' e di linee guida
adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il
passaggio.
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono
percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo
armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative,
costitutive di figure professionali di livello intermedio,
in grado di assumere adeguate responsabilita' in relazione
alle attivita' economiche di riferimento nonche', in
coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento
alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee,
concorrono alla formazione del cittadino nella societa'
della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente,
la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato
dell'istruzione professionale e', pertanto, una persona
competente, consapevole delle potenzialita' e dei limiti
degli strumenti tecnici di trasformazione della realta',
attento ad un utilizzo sempre piu' ampio delle tecnologie,
cosi' da dialogare con tutte le posizioni in gioco e
sviluppare un contributo cooperativo alla qualita' del
lavoro come fattore in grado di determinare il risultato
dell'intero processo produttivo e la crescita economica.
Il fattore «professionalita' del lavoro» risiede,
pertanto, nell'assumere responsabilita' in riferimento ad
uno scopo definito e nella capacita' di apprendere anche
dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai
problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una
disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato»
del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei
propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con
una disposizione alla cooperazione, che e' in grado di
mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i
problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento.
Cio', da un lato, comporta il superamento della
tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante
ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il
collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti
territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed
economiche.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di
studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo di cui il presente allegato
costituisce parte integrante.
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi.
I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire
agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti
operativi di riferimento.
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono
in grado di:
agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,
creativo e responsabile nei confronti della realta', dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di
lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni
artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per
l'accesso ai web e ai social nelle attivita' di studio,
ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti
degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare
in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al
lavoro per obiettivi e alla necessita' di assumere
responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia
professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri
percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale
a livello locale, nazionale e comunitario;
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del
lavoro o di opportunita' formative;
valutare le proprie capacita', i propri interessi e
le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche
nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale
specifico;
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema
della formazione e del mercato del lavoro;
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla
presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione
per l'inserimento nel mondo del lavoro;
individuare ed utilizzare le tecnologie
dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative
applicabili alla manifattura e all'artigianato;
padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologico-digitali.
La professionalita' che gli studenti acquisiscono
progressivamente nel corso del quinquennio tende a
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua
accezione piu' ampia, come l'insieme di operazioni,
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche
l'identita' e il senso di appartenenza ad una comunita'
professionale, che riflettono una visione etica della
realta', un modo di agire per scopi positivi in relazione
ad esigenze non solo personali, ma collettive.
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli
assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne
i relativi sviluppi e fabbisogni e' richiesta una
preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra
competenze culturali generali e competenze tecnico
professionali specifiche. I risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale
dello studente prevedono, quindi, una stretta integrazione
tra la dimensione culturale-comunicativa e quella
tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione
professionale.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del
quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei
percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e di
lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni
tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del
quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento
permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da
parte degli studenti.
2. Strumenti organizzativi e metodologici.
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo
da garantire, ad ogni studente:
a) la frequenza di un percorso personalizzato per
acquisire, nel biennio, le competenze chiave di
cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli strumenti
per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto
al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno
la possibilita' di articolare, nella loro autonomia, le
classi in livelli di apprendimento e periodi didattici,
come strumenti piu' efficaci di prevenzione della
dispersione scolastica e di inclusione sociale;
b) la reversibilita' delle scelte, consentendo i
passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica
professionale presso le istituzioni formative di IeFP,
nonche' i loro successivi rientri nei percorsi quinquennali
di istruzione professionale.
Il percorso e' organizzato sulla base del «Progetto
formativo individuale», redatto dal Consiglio di classe
entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza. In esso
sono evidenziati i saperi e le competenze acquisiti dallo
studente anche in modo non formale e informale, ai fini di
un apprendimento personalizzato, idoneo a consentirgli di
proseguire con successo, anche attraverso l'esplicitazione
delle sue motivazioni allo studio, le aspettative per le
scelte future, le difficolta' incontrate e le potenzialita'
rilevate.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota
di autonomia e ampi spazi di flessibilita'. Questi ultimi
costituiscono lo strumento attraverso il quale attivare
percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del
territorio e alle esigenze poste dall'innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro
e delle professioni, in coerenza con le priorita' indicate
dalle Regioni nella propria programmazione.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite
del 20%(percento) dell'orario complessivo, nel rispetto
delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area
di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei
profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte
integrante. Al fine di preservare l'identita'
dell'istruzione professionale, le attivita' e gli
insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni
scolastiche sono coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente di cui al punto 1
e con quelli correlati agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
I.P., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta
formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla
legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti
e delle famiglie, progettano attivita' finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi formativi considerati
prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n.
107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:
«a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning (CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico logiche
e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono
stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del
mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e
documentata esperienza professionale maturata
nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per
l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare
riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal
territorio.
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e
metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra
area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso
l'implementazione delle metodologie laboratoriali, non solo
per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di
procedure applicative funzionali a reali situazioni di
lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di
permettere il conseguimento di risultati di apprendimento
comuni a tutti i percorsi di cui al punto 1.1.
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di
sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in
contesti operativi reali, le competenze, abilita' e
conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle
professioni per assumere ruoli tecnici operativi in
relazione all'area delle attivita' economiche di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
E', quindi, necessaria l'adozione di una pluralita' di
attivita' didattiche in laboratorio, soprattutto nel
biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al
quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove
possibile, in apprendistato.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere
produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di
competenze e ad offrire una risposta adeguata alle
necessita' occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento,
in particolare del triennio, intende - in questo senso -
favorire stabili alleanze formative con il sistema
produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che
provengono dalla dimensione internazionale.
L'interazione con il territorio e il mondo produttivo
non e' solo un metodo di lavoro; e' un fattore
imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale
dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare la
progettazione didattica della scuola con i piani di
sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono
quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa,
arricchiti dalle opportunita' e dagli strumenti previsti
dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di
un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e
pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una
chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di
apprendimento degli studenti e offra risposte articolate
alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale
da far percepire i saperi appresi come utili, significativi
e riscontrabili nel reale.
L'attivita' didattica, svolta prevalentemente in
laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro
e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo
scopo di mettere lo studente in condizione di:
apprendere in modo attivo, coinvolgente,
significativo ed efficace;
compiere scelte orientate al cambiamento;
sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al
lavoro di gruppo, alla formazione continua e
all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e
tecnologico per la costruzione del sapere;
esercitare il rigore, l'onesta' intellettuale, la
liberta' di pensiero, la creativita', la collaborazione, in
quanto valori fondamentali per la costruzione di una
societa' aperta e democratica. Tali valori, insieme ai
principi ispiratori della Costituzione, sono alla base
della convivenza civile.
La metodologia laboratoriale consente di introdurre
progressivamente lo studente ai processi e ai contesti
produttivi e organizzativi aziendali, nonche' alle
attivita' economiche di riferimento. Questa metodologia,
insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un
elemento fondamentale del continuo processo di
orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti
sulle scelte operate e le rende piu' fondate e consapevoli.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando
modalita' per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati
a livello nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.61 concernente revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 5 (Assetto didattico). - 1. L'assetto didattico
dell'istruzione professionale e' caratterizzato:
a) dalla personalizzazione del percorso di
apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non
superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2
e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal
consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di
frequenza e aggiornato durante l'intero percorso
scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un
bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze
acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente,
anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a
rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine
di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del
percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico,
sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di
quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor
per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione
e nello sviluppo del Progetto formativo individuale.
L'attivita' di tutorato e' svolta dai docenti designati,
fatto salvo lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015,
nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione
scolastica a legislazione vigente;
b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline
all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo
di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle
discipline di istruzione generale;
c) dalla progettazione interdisciplinare dei
percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi
culturali;
d) dall'utilizzo prevalente di metodologie
didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo,
attraverso esperienze laboratoriali e in contesti
operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle
attivita' economiche di riferimento, il lavoro cooperativo
per progetti, nonche' la gestione di processi in contesti
organizzati;
e) dalla possibilita' di attivare percorsi di
alternanza scuola-lavoro, gia' dalla seconda classe del
biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) all'organizzazione per unita' di apprendimento,
che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi
per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano
appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali
si valuta il livello delle conoscenze e delle abilita'
acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente
abbiano maturato le competenze attese. Le unita' di
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e
dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri
percorsi di istruzione e formazione;
g) dalla certificazione delle competenze che e'
effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle
unita' di apprendimento, secondo un modello adottato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in
merito alla certificazione delle competenze per il
triennio, nonche' per le qualifiche triennali e i diplomi
quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.».
 
Art. 28

Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale

1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'universita' - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.
2. L'Osservatorio e' composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e puo' essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non da' diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
3. L'Osservatorio puo' proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio, delle articolazioni e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilita' ordinamentale e dell'area territoriale del curricolo.
4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.61 concernente revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 7 (Raccordo con il sistema di istruzione e
formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole
professionali). - 1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
generali per favorire il raccordo tra il sistema
dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione dei
percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le
modalita' realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4
sono definite a livello regionale attraverso appositi
accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale,
nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive
delle regioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il
permanente raccordo con il mondo del lavoro,
l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo
3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di
uscita di cui all'articolo 3, nonche' allo scopo di
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione
dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema
duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in
apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole
professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno
parte, nel rispetto della loro diversa identita' e pari
dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie
che offrono percorsi di istruzione professionale e le
istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalita' di cui al comma 3, la Rete si
raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 15
luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore):
«Art. 10 (Comitato nazionale ITS Academy). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato
nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica
superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonche' di
consultazione delle associazioni di rappresentanza delle
imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli
studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di
raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure
professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in
particolare:
a) le linee generali di indirizzo dei piani
triennali di programmazione delle attivita' formative
adottati dalle regioni;
b) le direttrici per il consolidamento, il
potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore,
soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa
professionalizzante sul territorio e della promozione di
una maggiore inclusione di genere;
c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale,
delle aree tecnologiche e delle figure professionali per
ciascuna area, nonche' le linee di sviluppo
dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e
lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
d) la promozione di percorsi formativi degli ITS
Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori
ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire
un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
e) criteri e modalita' per la costituzione delle
Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui
all'articolo 9, comma 2, nonche' per la promozione di forme
di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello
territoriale;
f) programmi per la costituzione e lo sviluppo,
d'intesa con le regioni interessate, di campus
multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di
cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali
tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione
adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti
i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto
delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il
Comitato nazionale ITS Academy e' composto da dodici membri
indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni
di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico,
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della
cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno dal
Ministero della transizione ecologica e uno dal
Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy
par-tecipano, secondo criteri e modalita' definiti con il
decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8,
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy
possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti
degli ITS Academy.
7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della
consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP).
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le
modalita' per la costituzione e il funzionamento del
Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle
attivita' del Comitato nazionale ITS Academy non spettano
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 29

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1°(gradi) gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e'
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui alcomma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1°(gradi) gennaio 2022 e
la data di entrata in vigore del presente decreto, e'
emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un
certificato di pagamento straordinario recante la
determinazione, secondo le modalita' di cui al primo
periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal
1°(gradi) gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e'
effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui
al terzo e al quarto periodo. (75)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai
quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono
telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita'
definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del
contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei
lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono,
secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le stazioni
appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti
delle risorse complessivamente stanziate per il
finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro,
utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di
cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di
offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro
medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro
di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le
previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25
del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1°(gradi) gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su
accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1°(gradi) marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono
abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1°(gradi) gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2022 (Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo per
l'avvio di opere indifferibili):
«Art. 5 (Modalita' di presentazione delle istanze). -
1. Al fine della predisposizione dell'istanza di accesso al
Fondo, le amministrazioni statali istanti procedono, con
riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o
rientranti nei programmi di investimento dei quali
risultano titolari, all'istruttoria delle richieste di
finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante.
Conclusa l'istruttoria di cui al periodo precedente, le
amministrazioni competenti presentano l'istanza al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche con riguardo ai dati
che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.»
«Art. 7 (Assegnazione contributo per gli enti locali
titolari di interventi PNRR). - 1. Gli enti locali
attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le
risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte
integrante del presente decreto, che avviano le procedure
di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18
maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto
previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a
ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il
decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento
emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse
derivante dall'applicazione della percentuale indicata
nella colonna «%(percento) Incremento contributo
assegnato/da assegnare» all'importo gia' assegnato dal
predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui
al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento
delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione
finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i
decreti gia' emanati, entro dieci giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, la preassegnazione del
contributo e per i decreti in corso di emanazione,
l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo.
Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori
risorse preassegnate, ciascuna amministrazione
finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze
espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in
itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2,
puo' rimodulare la richiamata preassegnazione di
contributo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si
procede in via preventiva alla valutazione delle
disponibilita' derivanti dall'art. 26, comma 6, del
decreto-legge n. 50 del 2022. In esito alle procedure di
affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di
cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da
ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico
di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente,
procede all'assegnazione definitiva sulla base dei
risultati della predetta verifica. In relazione alle
verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione
statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla
chiusura del mese, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le
procedure di cui all'art. 6.
3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico
di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo
dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione
istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In
relazione alle verifiche di cui al periodo precedente,
l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il
31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui
all'art. 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101(Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. (6)
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 34 (Revisione dei prezzari per appalti pubblici
e Fondo per l'avvio di opere indifferibili - Olimpiadi
Milano-Cortina). - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, e'
inserito il seguente:
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e'
incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui
180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro
per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195
milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per
l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.
L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a
900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101, e
quanto a 400 milioni di euro per la realizzazione delle
opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite
ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180
milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per
l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195
milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per
l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20
milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022,
160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per
l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno
2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di
euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2027.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri
della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data
9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice
civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano
Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di
Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente
scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con
funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte
le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e
comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi,
tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio
Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della
Carta Olimpica.
3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un
consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui
membri puo' essere istituito un comitato di gestione con
composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il
consiglio di amministrazione e' composto da quattordici
membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno
dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia,
dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina
d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la
Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano,
il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1
provvedono, su proposta dell'amministratore delegato
nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente
adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e
della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione,
ogni funzione e' svolta dall'amministratore delegato
nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di
Commissari straordinari, dopo le parole: «adeguamento della
pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina
d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma
di Trento, degli interventi di riqualificazione
dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
rink Oval" di Baselga di Pine'.».
 
Art. 30

Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture
e servizi o di concessione di contributi pubblici

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 e' aggiunto il seguente:
«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».
 
Art. 31
Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e
dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del
Ministero dello sviluppo economico

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, e' autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 32

Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita' di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei
servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si
avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro
per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per
attivita' di centralizzazione delle committenze in quanto
gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al
comma 5.».
 
Art. 33

Disposizioni in materia di concorso
per l'accesso alla magistratura ordinaria

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;
2) le lettere i) e l) sono abrogate.
c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attivita' didattica.
4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, 2, e 5 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, (nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La
nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione
dello stanziamento deliberato, puo' essere attivata la
procedura di reclutamento.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,
i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti
nel quadriennio successivo e ne da' comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del
Ministro della giustizia possono essere disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di
diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e
tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di
ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una
o di entrambe le sottocommissioni, se formate,
limitatamente alle prove orali relative alla lingua
straniera della quale sono docenti.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato
nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che
la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del
presente articolo deve essere diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.»
«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al concorso per
esami). - 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai
fini dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in
piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica
dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni
dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque
anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito
il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di
ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica
amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito al termine di un corso
universitario di durata prevista non inferiore a quattro
anni;
i) - l) (abrogate).
2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte
non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1,
comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
3.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non
ammette al concorso i candidati che, per le informazioni
raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora
non si provveda alla ammissione con riserva, il
provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati
almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti
fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono
ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti
per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo,
anche coloro che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico
1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita'
di cui al presente articolo.»
«Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La
commissione del concorso per esami e' nominata, nei
quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta,
con decreto del Ministro della giustizia, adottato a
seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della
magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalita', che la presiede, da venti magistrati
che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di
ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame, nominati su proposta del Consiglio universitario
nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati
su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono
essere nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato ordinario.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione, il Consiglio
superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati
che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle
funzioni. Non possono essere nominati i componenti che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti
per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo
aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati
in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
9.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 recante
misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in
materia di giustizia, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso
per il reclutamento di magistrati ordinari). - 1. Il
Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un
concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute
nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento
magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente
previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti
nell'organico della magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione
esaminatrice e' composta da un magistrato il quale abbia
conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la
presiede, da ventitre' magistrati che abbiano conseguito
almeno la terza valutazione di professionalita', da sei
professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del
Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense. Non possono essere nominati componenti
della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed
i professori universitari che nei dieci anni precedenti
abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo,
attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al
concorso per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato
ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di
sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione
omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5,
comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006,
la commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di
sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati
devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla
dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno
portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento,
il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di
almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta
tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da
esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente
presiedute dal presidente e dai magistrati piu' anziani
presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e
assistite ciascuna da un segretario. La commissione
delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle
sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati
scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione
in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti,
presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In
caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede.
Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina
gli elaborati di una delle materie oggetto della prova
relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche' per
quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29
ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento
della prova orale il presidente forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal
presidente e dal magistrato piu' anziano presente alla
seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e
assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni
procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione
del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e
16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi
2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso per magistrato
ordinario indetto ai sensi del comma 1 si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«E' loro consentito di consultare i semplici testi
dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi
preventivamente comunicati alla commissione, e da questa
posti a loro disposizione previa verifica, o in
alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto
ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e'
loro consentita la consultazione dei predetti testi
normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del
Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
individuate le modalita' operative e tecniche della
consultazione di cui al periodo precedente».
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La
domanda di partecipazione al concorso per esami per
magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore
della magistratura, e' inviata telematicamente, secondo
modalita' da determinare nel bando di concorso, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i
candidati le cui domande sono inviate in difformita' da
quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.
3. Per i candidati, cittadini italiani, non
residenti nel territorio dello Stato, la modalita'
telematica di trasmissione delle domande di partecipazione
prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, e in particolare per far fronte ai
maggiori oneri connessi alla gestione delle previste
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro
5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-95. Omissis
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.
Omissis.».
 
Art. 34
Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle
farmacie rurali sussidiate

1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, puo' essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento e' concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalita' previsti dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 8
marzo 1968, n. 221(Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali):
«Art. 2. - L'accordo collettivo nazionale di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per la
determinazione dell'indennita' di residenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie
approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in
favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti
criteri tengono conto della popolazione della localita' o
agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche'
di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del
territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo
collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di
residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali
continua ad essere determinata sulla base delle norme
preesistenti.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le
norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo
a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita'
stabilita' ai commi precedenti a favore dei farmacisti
rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino
a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta'
di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova
istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma
dell'articolo 1, i locali idonei.».
- Il decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione
territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5,
Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, e'
pubblicato sul sito della dell'Agenzia per la coesione
territoriale.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023":
«1.-176. Omissis
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».
 
Art. 34 bis
Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento
nell'ambito dell'attuazione del PNRR

1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto
puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di
tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
 
Art. 35
Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza
MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina

1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilita' speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
«Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale»:
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - 1. Al fine di assicurare il
completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte
corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi
restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al
31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma
3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed
esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione,
tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve
essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione
da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n.
185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta
a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto
decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al
primo periodo che risultino inadempienti non possono
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti termini e
modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e'
attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti
debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la
decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e
degli interessi maturati alla data dell'effettivo
pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente
debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto
di cui al comma 4 sono disciplinate le modalita' per
l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente
comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme
in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies
e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante
la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del 31
dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo
9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.
7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente
dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e'
definitivamente attestata dal documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita',
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo
pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le
pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il
predetto documento esclusivamente nei confronti del
cessionario.».
 
Art. 35 bis
Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di
abitazione

1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis ».
2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonche' nel contratto di finanziamento stipulato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo 54,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%(percento), la misura massima della garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80%(percento) della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al
31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorita' e
le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della
garanzia fino all'80 percento della quota capitale, tempo
pertempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere
riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo
globale (TEG)sia superiore al tasso effettivo globale medio
(TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 marzo 1996, n.108, nella misura massima del
differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest
rate swapa dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata
nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del
tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato
ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato
calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il
differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di
maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne
indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad
indicare, in sede di richiesta della garanzia nonche' nel
contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e'
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il
credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da'
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25
%(percento) dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».
 
Art. 36

Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni».
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 49, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 49 (Disposizioni finanziarie). - 1. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi
di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno
dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,
per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1,
comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
incrementato di euro 28 milioni. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle
risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 5, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un
contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilita'
speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' integrata per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di
13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
 
Art. 37
Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attivita' di
imprese che non versano in situazione di crisi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 227, al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni» e, al secondo periodo, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il piano di cui al comma 233»;
b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;
d) il comma 236 e' abrogato;
e) dopo il comma 237 e' inserito il seguente:
«237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso e' tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attivita' di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che da' atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attivita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, e' comunque pari a centoventi giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 224 a 237, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
«1.-223. Omissis
224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto
occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso
dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda
procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento,
di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato
nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della
relativa attivita' e con licenziamento di un numero di
lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare
comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere
alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria nonche' alle sedi
territoriali delle associazioni sindacali di categoria
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione puo' essere
effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla
quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si
applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente,
abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato,
inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno
250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei
commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in
condizioni di squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o
l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
n. 147.
227. La comunicazione di cui al comma 224 e'
effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della
procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie,
tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine
entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e i
licenziamenti collettivi intimati in mancanza della
comunicazione o prima dello scadere del termine di
centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale
e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per
limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti
dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali
di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni
interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici mesi
e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non
traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad
ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro
datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione
professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di
rami d'azienda con finalita' di continuazione
dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o di
suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi
costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito
produttivo, anche per finalita' socio-culturali a favore
del territorio interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle
azioni previste.
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono
beneficiare del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal
presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1
milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6
milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9
milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per
l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite
di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b),
possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
rispettive misure di politica attiva del lavoro.
231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione,
il piano di cui al comma 228 e' discusso con le
rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza
dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello
sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a
seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di
realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le
modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui
al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al
termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita'
dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i
nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni
interessate.
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e
della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non
puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del
piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni
intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora
il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il
datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel
piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e'
effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte
delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma
35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 500 per
cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di
lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224
lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei
tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da'
comunque evidenza della mancata presentazione del piano
ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di
cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non
finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254.
236. (abrogato).
237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di
essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli
assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro
200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma
prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto,
sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale
nella misura ordinaria.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999,
n. 53, S.O.
 
Art. 38
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».
2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»;
b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo puo' essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 9, 10 e 11
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1.-8. Omissis
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 31 ottobre 2022, specificando il periodo o
i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione
indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle
entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023. Il
versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari
importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16
dicembre 2023 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e
il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono
dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi
dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai
sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale,
il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza
prevista comporta il mancato perfezionamento della
procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento
degli stessi e degli interessi nella misura prevista
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla
data del 17 dicembre 2023. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa
la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto2022, n.122 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca,
sviluppo e innovazione). - 1. All'articolo 31 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n.
182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni
di certezza operativa delle discipline previste
dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una
certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e
innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per
l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9. Analoga
certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione
della qualificazione delle attivita' di innovazione
tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del
credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma
203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La
certificazione di cui al primo, al secondo e al terzo
periodo possono essere richieste a condizione che le
violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta
previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano
state gia' constatate e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i
quali quelli idonei a garantire professionalita',
onorabilita' e imparzialita' ed e' istituito un apposito
albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai
certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta
della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui
al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le universita'
statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
e gli enti pubblici di ricerca.
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste
dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti
vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione venga
rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel
primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle
certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata
dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo
valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del
Ministero dello sviluppo economico, periodicamente
elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico
e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non
generale e 10 unita' di personale non dirigenziale. Il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire una procedura concorsuale pubblica e
conseguentemente ad assumere il predetto personale con
contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto
Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale
mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio
presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,
nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house,
previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con
rimborso dei relativi oneri. (18)
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.
8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello
sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente
normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla
societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese
disponibili in attuazione di accordi e nel quale la
medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«1.-199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 39

Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a societa' in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione
dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate,
in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni", come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico
essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli
istituti e luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificata
l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale
dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e
vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali
nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
attivita' di supporto tecnico, amministrativo e contabile,
nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque
fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del
Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica il
comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Per le finalita' di cui al primo periodo, oltre alle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla
societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno
2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a
245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli
anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del
Ministero della cultura a societa' in house del medesimo
Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione
l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e
al funzionamento e alla valorizzazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e alla
valorizzazione».
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la
valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di
autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto
previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota
destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi
istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati
alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro
del personale coinvolto in specifici progetti locali presso
i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo
del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo,
secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa.».
 
Art. 40

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell'interessato.
1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale « Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST » - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1,
lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
del presente decreto si applicano ai soggetti passivi
dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che siano anche gestori delle attivita' economiche
indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia'
esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a
82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla
seguente: "prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla
seguente: "eccezionale".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - 1. - 269. Omissis
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 11 (Rifinanziamento della componente prestiti e
contributi del Fondo 394/81). - 1. Per l'attuazione della
linea progettuale «Rifinanziamento e Ridefinizione del
fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2 investimento 5.1,
nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR,
sono istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, le seguenti sezioni:
a) «Sezione Prestiti», per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per l'anno
2021;
b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione finanziaria pari
a euro 400 milioni per l'anno 2021, da utilizzare per
cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei
finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione
di cui al comma 1, lettera a), sono esentati, a domanda del
richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga
alla vigente disciplina relativa al fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394.
3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce
con proprie delibere termini, modalita' e condizioni per la
realizzazione della linea progettuale di cui al comma 1 in
conformita' ai requisiti previsti per tale intervento e al
punto M1C2-26 dell'allegato della decisione di esecuzione
del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione
del PNRR dell'Italia e in particolare:
a) la natura e la portata dei progetti sostenuti
che devono essere in linea con gli obiettivi del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire la conformita'
agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» dei progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una
prova di sostenibilita', ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020;
b) un elenco di esclusione e il requisito di
conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale
e dell'Unione europea;
c) il tipo di interventi sostenuti;
d) i beneficiari interessati, con prevalenza di
piccole e medie imprese (PMI), e i relativi criteri di
ammissibilita'.
4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a
disporre, con proprie delibere, trasferimenti di risorse
dalla sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera b), alla
sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), al fine
del pieno utilizzo delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2
miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 48. Omissis
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi
possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al
comma 1, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e
4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.».
 
Art. 41
Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi
iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final
dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260
(2017/NN)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio, effettuano anche attivita' di trasporto del materiale dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorita' marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attivita' autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attivita' annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attivita' non ammissibili devono essere riportati in contabilita' separata.»;
b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
Art. 6-quater (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.
2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa e' obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:
a) dai proventi principali risultanti dalle attivita' di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;
c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.
2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attivita' accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonche' le modalita' di acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.
4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.
5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita' delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;
b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;
c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprieta' o locate a scafo nudo battenti bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.
Art. 6-septies (Locazione di navi a scafo nudo). - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;
b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacita' connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.
2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi). - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, e' conforme a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle societa' per le attivita' di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), del presente articolo, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49-quinquies:
1) al comma 1, le parole «purche' abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»;
b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana puo' essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza della conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita' di
trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di
passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o
una struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono
attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto
previsto dal presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme
offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio,
di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano
servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e
servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e
l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero
che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in
mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio,
effettuano anche attivita' di trasporto del materiale
dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di
assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in
contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del
trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di
protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che
operino nel mercato globale.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai
soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro
internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui
all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal
proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione
di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata della pertinente
documentazione tecnica della nave. Le autorita' marittime
locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo
esercizio delle attivita' autorizzate, anche attraverso
controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e
sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle
misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il
cinquanta per cento delle attivita' annuali delle navi
costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a
tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti
da attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da
altre attivita' non ammissibili devono essere riportati in
contabilita' separata.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'articolo 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo
143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito
di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234(Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo degli articoli 49-quinquies e
49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172) come modificato dalla presente legge:
«Art. 49-quinquies (Istruttore professionale di
vela). - 1. E' istruttore professionale di vela colui che,
in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna
le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce
alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle
interne anche per la preparazione dei candidati agli esami
per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attivita'
dell'istruttore professionale di vela puo' essere
esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo
anche su base temporanea o occasionale.
1-bis. All'esercizio della professione di istruttore
professionale di vela si applicano, per i profili ivi
disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.
2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo
49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e
per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque esercita la professione di istruttore di vela in
mancanza di detta iscrizione e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esercizio della professione di istruttore
professionale di vela in violazione degli obblighi di
comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma
10, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore
professionale di vela in violazione delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti
di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, e' adottato un
provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di
censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un
massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le
modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di istruttore professionale
di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice
penale, nei seguenti casi:
a) carenza della copertura assicurativa di cui
all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);
b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e
dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo
285 del codice di procedura penale;
c) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera
b);
d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di
cui all'articolo 219 del codice penale;
e) applicazione di una delle misure di sicurezza
non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo,
numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di
reato inerenti o connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere
effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione
disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di
aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione
intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
8. La sanzione disciplinare della radiazione
dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore
professionale di vela e' disposta nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo
49-sexies, comma 2, lettera c);
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice
penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice
penale.
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di esercizio della professione di istruttore
professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto
competente per territorio del luogo in cui e' stata
commessa la violazione, rispettivamente per le acque
interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono
disciplinate le seguenti materie in conformita' alle
disposizioni del presente articolo e dell'articolo
49-sexies nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le
misure di tutela degli interessati:
a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche
professionali rilasciati, nel rispetto del sistema
nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del
Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo
delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF)
dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla
Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana,
validi per l'accesso alla professione di istruttore di
vela;
b) disciplina dell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela, ivi compresi la
struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento,
l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i
tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i tipi di
dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di
interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli
interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle
linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice,
nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste
in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riferimento ai principi di necessita',
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto
del principio di minimizzazione dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(UE) 2016/679;
c) modalita' di comunicazione degli estremi della
polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela
e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la registrazione
nell'elenco nazionale;
d) modalita' di riconoscimento della qualifica di
esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata
in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela;
e) condizioni e modalita' per il rilascio, in fase
di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche
professionali di cui alla lettera a), del certificato di
idoneita' psichica e fisica da parte dei medici della
Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e
dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
f) procedimento disciplinare, ivi comprese le
procedure di impugnazione in via amministrativa e di
esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del
principio del contradditorio e dei principi generali
dell'attivita' amministrativa;
g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica
da parte degli interessati dei dati personali trascritti
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di
vela.»
«Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela). - 1. E' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco
nazionale degli istruttori professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui
al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) hanno un'eta' minima di diciotto anni;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) salvo che il reato sia estinto o siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato
condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
esercizio abusivo della professione, o per delitto contro
la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti che
comportano l'interdizione dall'esercizio della professione
per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno
riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre
anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente
inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a
sei anni;
d) sono in possesso di brevetto o di qualifica
professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche
di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo
49-quinquies, comma 10, lettera a);
e) hanno stipulato la polizza assicurativa a
copertura della responsabilita' civile derivante
dall'esercizio della professione;
f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di
competenza nella conoscenza della lingua italiana pari
almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha
conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b),
ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza
della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da
un ente certificatore (CLIQ). La verifica del requisito
della conoscenza della lingua italiana puo' essere
effettuata solo successivamente al riconoscimento del
brevetto o della qualifica professionale di cui alla
lettera d) o al riconoscimento della qualifica
professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. Si prescinde dal requisito della conoscenza
della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre;
g) certificato di idoneita' psichica e fisica di
cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero
rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato
membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la
qualifica professionale sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e
d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della
qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri
dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono
stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela e' subordinata al
pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti
derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione
affluiscono a un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
interamente riassegnati, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di
gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e
della vigilanza sull'esercizio della professione di
istruttore di vela.
5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque
anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione e'
rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti
di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al
comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo' essere richiesto
anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o
dal rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali
di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui
territorio sono presenti centri velici, della Marina
militare, della Lega navale italiana e della Federazione
italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.».
 
Art. 42
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione
sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».
2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1 sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti al finanziamento di misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
dal 1°(gradi) febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e'
applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul
prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica
immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20
kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo
del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1°(gradi) gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da
parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.
(GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla
medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente
articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di
cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua
fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati
prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti
medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera
b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le
modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I proventi derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo
da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi
successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo
complessivo di 3.739 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un
gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia
elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al
medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
della loro applicazione, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non
produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne
al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia
elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano
esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto
2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei
prezzi dedotti nei predetti contratti.».
 
Art. 43

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonche' dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;
h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.
4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in conto residui».
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)":
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento del
canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1. Per
l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare
la ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle
aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali
luoghi percepibile, e' concesso un credito d'imposta, nel
limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei
titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a
soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e
ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura
commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o
proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di
esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta
di cui al primo periodo e' attribuito in misura
proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati,
nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi
pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito
d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa
previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis".».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di
magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti
da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in
corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo,
nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta
considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con
bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di
magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nei periodi d'imposta successivi a quello di
maturazione.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i
termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il
quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 38.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 38.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243(Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»,
- La legge 17 maggio 2022, n.60, recante «Disposizioni
per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e
per la promozione dell'economia circolare (legge
"SalvaMare")» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 2022, n. 134.
- Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 2022, n. 139.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2022, n. 176.
- La legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e
altre disposizioni in materia di spettacolo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2022, n. 180.
- La legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188.
- La legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la
celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San
Francesco d'Assisi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 2022, n. 216.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 9
marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo
e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica). - 1. Nello stato di previsione del Ministero e'
istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al
finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C
204/01 della Commissione europea sugli orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di
iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come
definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonche' per il
finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le
modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e
i criteri per la definizione dei soggetti e delle
iniziative che possono essere finanziati con le risorse del
Fondo medesimo.
3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche
annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo
da destinare, con separata evidenza contabile, alla
realizzazione del marchio biologico italiano di cui
all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui
all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro
dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei
programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11,
comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una quota
parte delle entrate derivanti dal contributo di cui
all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,
determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire
l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la
salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e'
istituito un contributo annuale per la sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato
realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita
di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e
10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di
cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con
le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26,
R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti
dei Ministri della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di
ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei
prodotti di cui al presente comma».
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal
comma 5 del presente articolo, e' corrisposto in rate
semestrali da versare entro il giorno 15 del mese
successivo alla scadenza della rata, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di omissione del versamento del
contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento
del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione
e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la
scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione
e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni
giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresi' definite le modalita' di applicazione e di
riscossione delle sanzioni.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le
disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data
sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 38.
 
Art. 43 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.