Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022 |
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 19, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport; Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 15 e 26 relativi, rispettivamente, al Dipartimento per la gioventu' e il servizio civile universale e al Dipartimento per lo sport; Vista la risoluzione sulla Strategia UE per la gioventu' 2019-2027 del Consiglio dell'Unione europea; Vista la Strategia «Giovani 2030» dell'Organizzazione delle nazioni unite; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi e' stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per lo sport e i giovani, dott. Andrea Abodi, le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni
1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi, di seguito denominato Ministro, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonche' in materia di anniversari nazionali, come specificate nei successivi articoli. |
| Art. 2
Delega di funzioni in materia di sport
1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di: a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive; b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'Unesco e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA); c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi nonche' altri enti e organizzazioni operanti nel settore dello sport; d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport; e) indirizzo e vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sui suoi eventuali organismi strumentali, sul Comitato italiano paralimpico (CIP), su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attivita' per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva; g) coordinamento delle attivita' del Tavolo nazionale per la governance e delle connesse attivita' per la proposta, la concertazione e la definizione degli indirizzi di governance in materia di sport; h) promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, ivi inclusi i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026; i) monitoraggio della titolarita' e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; l) promozione delle misure per il riordino e il rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonche' per la prevenzione della manipolazione delle relative competizioni; m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport; n) cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e con le competenti istituzioni nazionali e nelle attivita' di recepimento nell'ordinamento interno, nonche' di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive; o) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative; p) attivita' connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attivita' sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; q) attivita' connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86; r) controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'art. 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'art. 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per lo sport. 3. Per il conseguimento degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri sulla societa' «Sport e Salute S.p.a.», di cui all'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni. |
| Art. 3
Delega di funzioni in materia di giovani
1. Il Ministro e', altresi', delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato a: a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili; c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunita' giovanili; g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; l) esercitare le funzioni indicate dall'art. 1, commi 471 e 474, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Il Ministro esercita, altresi', le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile universale, dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. |
| Art. 4
Delega di funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale
1. Il Ministro e' altresi' delegato a svolgere le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pianificazione, organizzazione e approvazione delle iniziative e degli interventi connessi agli anniversari di interesse nazionale. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale della «Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni». |
| Art. 5
Ulteriori competenze nell'esercizio delle funzioni delegate
1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro e', altresi', delegato a: a) nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 12 novembre 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2868 |
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