Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito
alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia ((di COVID-19)) le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 ((del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, ((nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalita',)) entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale
(Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto
legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge
147/2013). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5.».
 
Allegato A
(Articolo 10)
+------+------------------------------------------------------------+ | |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.| | |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile | | |2020, n. 27. Conferimento di incarichi temporanei a laureati| | |in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti | |1. |del Servizio sanitario nazionale | +------+------------------------------------------------------------+ | |Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. | | |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile | | |2020, n. 27. Trattenimento in servizio dei dirigenti medici | |2. |e sanitari e del personale sanitario | +------+------------------------------------------------------------+ | |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo | | |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 | | |aprile 2020, n. 27. Disposizioni sul trattamento dei dati | |3. |personali nel contesto pandemico da COVID-19 | +------+------------------------------------------------------------+ | |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,| | |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.| | |41. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei | |4. |provvedimenti del Ministero dell'istruzione | +------+------------------------------------------------------------+ | |Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. | | |127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre | | |2021, n. 165. Temporaneo superamento di alcune | | |incompatibilita' per gli operatori delle professioni | |5. |sanitarie | +------+------------------------------------------------------------+ | |Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre | | |2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di | |5-bis.|spettacoli dal vivo. | +------+------------------------------------------------------------+


 
Allegato B
(Articolo 10)
+---+---------------------------------------------------------------+ | |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, | | |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio | | |2020, n. 77. Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente | |1. |esposti a rischio di contagio | +---+---------------------------------------------------------------+ | |Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. | | |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, | | |n. 77. Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori| |2. |del settore privato | +---+---------------------------------------------------------------+ |3. |Soppresso | +---+---------------------------------------------------------------+

 
Art. 2
Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia ((di COVID-19)), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di ((contrasto della)) pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica.)) Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni ((vicarie,)) che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica.)) L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ((ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi' composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita' semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all'Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto ((di ogni emergenza)) sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie ((epidemico-pandemiche)) emergenti.».
((8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente:))
«e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110 S.O.:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del Dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del
predetto stato di emergenza e delle relative eventuali
proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione di
interventi di natura straordinaria, con comprovata
esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
L'incarico di Commissario e' compatibile con altri
incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo
gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico
delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto
dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.".
- Si riporta il testo dell'articolo 44-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di
tesoreria da ricondurre al regime di contabilita'
ordinaria, con contestuale chiusura delle predette
gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di
contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema
SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita'
per l'emissione dei titoli di spesa in forma
dematerializzata. In alternativa alla gestione tramite
funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono
stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a
valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della
chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti
imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero,
qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A
decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al
fine di mantenere l'operativita' delle gestioni contabili
interessate, gli introiti derivanti da erogazioni
effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi
pubblici e privati nonche', limitatamente ai rimborsi di
missione ed agli emolumenti in favore del personale
riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle
relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
negli stati di previsione dei Ministeri interessati.
L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati
di contabilita' ordinaria e' determinato tenendo conto dei
versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo
precedente. Le restanti somme riguardanti versamenti
effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito
conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono
gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo
Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuita'
operativa delle gestioni contabili nella fase di
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, nel primo
esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del
presente comma, ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di
ordini di pagamento sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o
conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto
salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente
giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro
richiesta, limitatamente all'importo necessario
all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente
perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della
predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento
viene data comunicazione al titolare della gestione
contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
definite le modalita' per la soppressione in via definitiva
delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
alle quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche
con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge,
i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e
necessita'.
5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti
di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno
tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state
effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le
modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Per le
contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma
39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di
cui al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente
non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente,
con la legge di bilancio, possono essere individuate le
voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
7. Per le contabilita' speciali non oggetto di
soppressione o di riconduzione al regime di contabilita'
ordinaria, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2,
resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter,
lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita'
speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve
le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40,
comma 2. Nel caso di affidamento della gestione di
specifici interventi a proprie societa' in house o a
societa' a controllo statale come definite dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le
amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei
pagamenti, possono nominare funzionari delegati di
contabilita' ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i
quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione
delegante e al controllo di regolarita' amministrativa e
contabile da parte dei competenti organi di controllo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 457, 458 e
460, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis.
457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute
adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale.
458. Il piano di cui al comma 457 e' attuato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri
ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467,
adottando le misure e le azioni previste, nei tempi
stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione
del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo
120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie.
Omissis.
460. Al fine di assicurare un servizio rapido e
capillare per la somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una
richiesta di manifestazione di interesse riservata ai
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
della professione medica e iscritti agli ordini
professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di
fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e
in deroga alle incompatibilita' previste dai contratti di
formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, nonche' agli infermieri e agli
assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini
professionali disponibili a partecipare al piano di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a
essere assunti con le modalita' di cui al comma 462. La
richiesta di manifestazione di interesse e' finalizzata
alla predisposizione di un mero elenco di personale
medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non
sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il
Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si
instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione
ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario
straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica
destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte
all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di
individuare una o piu' agenzie preposte alla selezione e
all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti
sanitari.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188 S.O.:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - Omissis.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale) (Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - Omissis.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 128:
«Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - 1.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. - 7.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Si riporta il testo degli articoli 30, e 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)). - 1.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del Comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata dal proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
«Art. 35 (Reclutamento del personale) (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della
salute), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014,
n. 82:
«Art. 2 (Segretario generale). - 1. Il Segretario
generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro
ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche', in particolare, quelle di seguito
indicate: coordinamento delle attivita' delle direzioni
generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
dei direttori generali per l'esame di questioni di
particolare rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti
di competenza fra le direzioni generali; coordinamento
degli interventi delle direzioni generali in caso di
emergenze sanitarie internazionali e informazione al
Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali
conseguenti a stati di crisi, anche internazionali;
coordinamento con le direzioni generali delle attivita' di
formazione del personale sanitario; raccordo con le
direzioni generali per le attivita' inerenti ai rapporti
con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali,
di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni; adozione, nelle more dell'attribuzione degli
incarichi ai titolari di centro di responsabilita'
amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti
necessari a garantire la continuita' dell'azione
amministrativa delle direzioni generali.
2. Nelle relazioni europee e internazionali Il
Segretario generale svolge le funzioni di Chief Medical
Officer o di Chief Veterinary Officer ove in possesso,
rispettivamente, della professionalita' medica o
medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il
Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore
generale del Ministero in possesso della corrispondente
professionalita'.
3. Il Segretario generale si avvale di un
Segretariato generale che costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - Omissis.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria,
di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti, di contrasto a ogni emergenza
sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle
patologie epidemico pandemiche emergenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in
materia di indennita' di residenza per i titolari di
farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2009, n. 257:
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - Omissis.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni,
necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo
12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia;
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte
di un farmacista di test diagnostici che prevedono il
prelievo di sangue capillare;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le
quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino,
nonche' ritirare i referti relativi a prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali
modalita' sono fissate, nel rispetto delle previsioni
contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati
personali, e in base a modalita', regole tecniche e misure
di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali.
Omissis.».
 
((Art. 2 bis
Potenziamento dell'attivita' della Lega italiana per la lotta contro
i tumori

1. Al fine di riprendere le attivita' di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita' e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unita' di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e' rideterminata in dodici unita' complessive, di cui un'unita' con qualifica C5, tre unita' con qualifica C1, un'unita' con qualifica B3, sei unita' con qualifica B1 e un'unita' con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))

 
Art. 3
Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di
linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente: «Art.10-bis. (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, ((nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalita',)) con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96:
«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio
nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia da COVID-19). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31
dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico,
il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per
materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e
protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo'
introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero,
nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.».
 
Art. 4

Isolamento e autosorveglianza

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:
«Art. 10-ter. (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, ((salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.))
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5,)) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10-ter del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96:
«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A
decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita'
dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte
alla misura dell'isolamento per provvedimento
dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al
SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti
confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater,
commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico
rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche
presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La
cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1
consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato
anche presso centri privati a cio' abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche
elettroniche, al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente del referto, con esito
negativo, determina la cessazione del regime
dell'isolamento.».
 
Art. 5

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater. (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) ((fino al 15 giugno 2022,)) per l'accesso ai seguenti ((mezzi di trasporto)) e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) ((fino al 30 aprile 2022,)) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) ((fino al 30 aprile 2022,)) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi; ((dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.))
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. ((Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.))
3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. ((Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022».))

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O:
Omissis.
1. Ai fini del presente decreto si intende per
dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo
di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,
2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n.
2016/425.
Omissis.».
 
Art. 6

Graduale eliminazione del green pass base

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 ((del presente decreto)) e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;
b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
1. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
2. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
3. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6»;
d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;
e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.
6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;
b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2-quater, 9-bis,
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e
9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, (Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2021, n. 96:
«Art. 2-quater (Misure concernenti le uscite
temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali). - 1.
Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate presso
strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze
sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e
strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no,
strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture
residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite
uscite temporanee, purche' tali persone siano munite delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».
«Art. 9-bis (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base). - 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e'
consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) mense e catering continuativo su base
contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al
tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei
servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli
articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli
aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni
sportivi, che si svolgono all'aperto.
1-bis. - 2-bis.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di
consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che
l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza
puo' definire eventuali misure necessarie in fase di
attuazione del presente articolo.».
«Art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e
formativo). - 1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e
degli istituti tecnici superiori deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonche' a coloro che
frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione
di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli
istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e
formazione tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 4-ter.2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1
e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine
delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di
controllo che non consentono la visibilita' delle
informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture
sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti
scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
ai direttori degli uffici scolastici regionali
territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei
responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1
spetta alle autorita' degli enti locali e regionali
territorialmente competenti.
4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde
COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia
stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o
digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono
comunque rispettate a seguito della presentazione da parte
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesta che il
soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2.».
«Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione
superiore). - 1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle
universita', compresi gli studenti delle predette
istituzioni, deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1
e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine
delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di
controllo che non consentono la visibilita' delle
informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e
le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente
necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni
di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle
strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo
periodo del presente comma, deve essere effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde
COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia
stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o
digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono
comunque rispettate a seguito della presentazione da parte
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesta che il
soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo
4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al
medesimo comma 1.».
«Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. Dal 1° al 30 aprile
2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti
mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di
trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli
impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago
delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di
persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
2-bis. - 2-ter.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i
loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei
servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto
pubblico locale o regionale le predette verifiche possono
essere svolte secondo modalita' a campione.
3-bis. Le misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19,
come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui
all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni
effetto di legge, il contenuto degli obblighi di servizio
pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di
infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione
ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea,
regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o
concessioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al
personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione,
della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del
territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge
l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di
esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto
green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli
articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o
di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma
1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la
verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo
periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le
modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di
cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e
individuano con atto formale i soggetti incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro
forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle
nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche di
cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare
linee guida per la omogenea definizione delle modalita'
organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le
province autonome e gli enti locali le predette linee
guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare
e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i
lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio
datore di lavoro copia della propria certificazione verde
COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata della relativa
validita', sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto
di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al
primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo
9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche
istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono
alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine
di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' i componenti
delle commissioni tributarie non possono accedere agli
uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa
se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e'
considerata assenza ingiustificata con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo agli uffici giudiziari in violazione
della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra
illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri
soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il
verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche'
ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri
ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della
giustizia.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in
cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la
magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la
corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di
delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero
della giustizia, per i profili di competenza, possono
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della
disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle
disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9
e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai testimoni e alle parti del processo.
8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce
impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.».
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e
fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato, ivi compresi i
titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione
di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso
ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del
presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e
4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione,
anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del
vaccino sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che
dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
onere del somministratore informare i lavoratori circa la
sussistenza delle predette prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai
luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di
cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano
la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte
dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominato.
7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo'
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
lavoratore sospeso. E' in ogni caso consentito il rientro
immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore
entri in possesso della certificazione necessaria, purche'
il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un contratto
di lavoro per la sua sostituzione.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la
violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla
violazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 128:
«Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale
della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari,
delle universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori, nonche' dei Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale). - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di
validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4-ter.2;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e
soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la
propria attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori;
d) personale delle universita', delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli
istituti tecnici superiori, nonche' al personale dei Corpi
forestali delle regioni a statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso
di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
proprio medico curante di medicina generale ovvero dal
medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione
puo' essere omessa o differita.».
«Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale
docente ed educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre
2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui
all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione
della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo
del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale
per lo svolgimento delle attivita' didattiche a contatto
con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del
comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto
dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano
immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui
al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche
secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi
in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la
documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui
al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al secondo e
terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata
comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento impone al dirigente
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in
attivita' di supporto alla istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile
2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico
2021/2022, alla sostituzione del personale docente e
educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di
contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto
nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto
all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere
l'attivita' didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a
15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2020, n. 135:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie,
le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
 
Art. 7

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';
f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».
((b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:))
«1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure piu' restrittive».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis.1 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96:
«Art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green
pass rafforzato). - 1. Dal 1° al 30 aprile 2022,
sull'intero territorio nazionale, e' consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto
green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita':
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno
di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al
chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con
esclusione dell'obbligo di certificazione per gli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
dell'eta' o di disabilita';
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi,
per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione
dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche'
eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casino';
f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli
aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni
sportivi, che si svolgono al chiuso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di
consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti.
3. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che
l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel
rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10.
4. Il Ministro della salute con propria ordinanza
puo' definire eventuali misure necessarie in fase di
attuazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 128:
«Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei
visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'
ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale,
di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e di
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle
socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con
l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio
2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture
si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19. Nel
rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a
condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la
continuita' delle visite da parte di familiari con cadenza
giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
autosufficiente.
1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31
dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di
cui al comma 1 e' consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a
seguito della somministrazione della dose di richiamo
successiva al ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1,
nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito
altresi' ai soggetti in possesso di una certificazione
verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del
ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui
alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
unitamente ad una certificazione che attesti l'esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito
nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle
medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31
dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei
visitatori ai reparti di degenza delle strutture
ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter. Ai direttori sanitari e' data facolta' di adottare
misure precauzionali piu' restrittive in relazione allo
specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso
minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno
2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono
autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a
consentire la verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica
del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19
in formato cartaceo.».
 
((Art. 7 bis
Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi» e, al secondo periodo, le parole: «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4-bis, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - Omissis.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino
e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19
di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che
sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo e'
rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di
cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a
decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di
ulteriori dosi di richiamo.
Omissis.».
 
Art. 8

Obblighi vaccinali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.»;
c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;
d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione ((dell'articolo 4, comma 5)).»;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter.1. (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale). - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
d) personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione ((anti SARS-CoV-2)); in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita.
Art. 4-ter.2. (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla istituzione scolastica. ((Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.))
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ((di bilancio))».
5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole «((e)) 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo ((regime sanzionatorio)) di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, ((lettera a-bis),)) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».
7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».
8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4-ter.2»;
b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
1°aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128:
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e
assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15
dicembre 2021, della somministrazione della dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel
rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con
circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e'
somministrata altresi' nel rispetto delle indicazioni
fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel
piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a
decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei
corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini
pratico-valutativi finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio delle professioni
sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo
periodo determina l'impossibilita' di accedere alle
strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I
responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono
tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui
al presente comma secondo modalita' a campione individuate
dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal proprio medico curante di medicina generale
ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui
ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni
sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni
nazionali, che a tal fine operano in qualita' di
responsabili del trattamento dei dati personali,
avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono
immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di
avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita'
definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma
nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della
vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario,
nelle modalita' stabilite nella circolare di cui al comma
1, l'Ordine professionale territorialmente competente
invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla
ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai
sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta
di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non
superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,
ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1,
nonche' a specificare l'eventuale datore di lavoro e
l'indirizzo di posta elettronica certificata di
quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non
oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora
l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento
dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di
richiamo, ne da' comunicazione alla Federazione nazionale
competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale
competente, limitatamente alla professione di farmacista,
e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al
primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le
Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti
dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di
accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e'
adottato da parte dell'Ordine professionale
territorialmente competente, all'esito delle verifiche di
cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare,
determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo
professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino
alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine
professionale territorialmente competente e, per il
personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche
al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale
primario e, per i professionisti che hanno completato il
ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose
di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Per
il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione
ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il
datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione
disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa
verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine
professionale territorialmente competente, su istanza
dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della
sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la
vaccinazione e' differita in base alle indicazioni
contenute nelle circolari del Ministero della salute. La
sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il
certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni
dalla scadenza del predetto termine di differimento.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si
iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini
professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo
vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31
dicembre 2022. A tal fine la verifica dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della
certificazione verde COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse,
senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine
di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al
comma 2 adottano le misure di prevenzione
igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di
sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 4-ter, del
decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, del decreto-legge
1°aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128;
«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai
lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a
tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture di
cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture
semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,
ospitano persone in situazione di fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a
qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo del
presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono
verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi
2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74.».
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale delle
strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502). - 1. Dal 15 dicembre 2021 e fino
al 31 dicembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
applica anche alle seguenti categorie:
a) - b);
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la
propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita'
lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d).
1-bis.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale
per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti
obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle
strutture in cui presta servizio il personale di cui al
comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al
medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano
immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui
al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche
secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi
in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la
documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui
al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al secondo e
terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata
comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione
e' efficace fino alla comunicazione da parte
dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del
successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma
5.
4.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche in caso di esercizio della professione o di
svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione degli
obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di
cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a
euro 1.500.».
- Per il riferimento normativo agli articoli 4-ter.1 e
4-ter.2 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organica
dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.
8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo
determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi
contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico
attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata
massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non
superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle
assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente
comma e' data comunicazione al COPASIR nell'ambito della
relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 146:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - Omissis.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 90 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 592, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«Omissis.
592. Al fine di valorizzare la professionalita' dei
docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita
un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento
di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di
euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto-legge 1°aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 138:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di
vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15
giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale
per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di
altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel
territorio dello Stato, nonche' agli stranieri di cui agli
articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto
dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso
di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale dell'assistito o dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere
omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il
differimento della vaccinazione fino alla prima data utile
prevista sulla base delle circolari del Ministero della
salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data
successiva a quella di entrata in vigore della presente
disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui
al comma 1.»
«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti
all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1,
4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi
vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui
all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli
4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino
al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro,
devono possedere e, su richiesta, esibire una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies,
9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del
2021.».
«Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di
inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli
4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non
abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022
non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo
vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei
termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022
non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al
ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in
caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli
articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,
nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero
della salute per il tramite dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli
elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo
Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal
Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19,
nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni
comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema
e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla
vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il
Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento
delle informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini
ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati
relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita'
definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai
soggetti inadempienti l'avvio del procedimento
sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio
di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda
sanitaria locale competente per territorio l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione
dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e
oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli
stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle
entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale
comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per
territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4,
previo eventuale contraddittorio con l'interessato,
un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo
vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al
comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in
cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi
l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero
l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge
24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro centottanta
giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di
addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta
nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del
Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il
patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono
periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
- Per il riferimento normativo agli articoli 9-ter.1,
9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6.
 
Art. 9
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da
SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche e la possibilita' di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili ((a legislazione vigente)).
1. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
2. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
3. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attivita' scolastica nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.
4. Fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, ((fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)), per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».
2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.
3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 24 aprile 2020, n. 27)), e' sostituito dal seguente:
«3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2017, n. 112:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - Omissis.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). -
Omissis.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni,
e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata
di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e
in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione e' costituito dal
sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell'istruzione e formazione professionale. Assolto
l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si
realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
Omissis.».
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2020, n. 70, Edizione straordinaria.
 
((Art. 9 bis
Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attivita' formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.:
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - Omissis.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Omissis.».
 
Art. 10

Proroga dei termini correlati alla pandemia ((di COVID-19))

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
((1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 30 giugno 2022.))
1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al ((31 luglio 2022)) e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
((2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.))
3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
5. Le aree sanitarie temporanee, gia' attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.
((5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.))
5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
dicembre 2021, n. 305:
«Art. 17 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
e congedi parentali). - Omissis.
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche'
il limite di spesa previsto dal presente articolo, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la
pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le patologie croniche con scarso compenso
clinico e con particolare connotazione di gravita', in
presenza delle quali ricorre la condizione di fragilita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2, 2-bis
e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2020, n. 70, Edizione straordinaria:
«Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
Omissis.
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e'
equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di
comporto; per i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini
dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al
medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31
ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita'
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale anche da remoto.
Omissis.
7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021
per le tutele di cui al presente articolo, i datori di
lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso
le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro
domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli
oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti
non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia
presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso e'
riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni
singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in cui la
prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere
svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato
dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per
lavoratore, previa presentazione da parte del datore di
lavoro di apposita domanda in via telematica corredata da
dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di
cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita' ed
entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi
dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili
contenuti nelle certificazioni mediche e nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio
del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma
sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto
il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 3 e 4 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 2020 n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.:
«Art. 90 (Lavoro agile). - Omissis.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori
di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i
nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla
documentazione resa disponibile nel sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i
datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di
tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre
2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n.
81 del 2017, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettere
a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2021, n. 187:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico
2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2
nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie).
- Omissis.
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei
servizi e delle attivita' di cui al comma 1 e per prevenire
la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni
educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure
minime di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia
di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con
patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita'
sportive;
Omissis.
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano;
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei
locali scolastici e universitari ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 259, commi da 2 a
5 e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio
2020 n. 77:
«Art. 259 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di
comunita' in materia di procedure concorsuali). - Omissis.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o
rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto
per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro
svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo
delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e
di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per
prova scritta si intende anche la prova con quesiti a
risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove
previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione
dei posti a concorso, nonche' la validita' delle prove
concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi
gia' banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono
efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet
istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o
piu' fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle amministrazioni di cui al
comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a
sostenere le prove nell'ambito del primo concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le
eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo
le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso
cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati
nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso,
sono avviati alla frequenza del relativo corso di
formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri
vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del
personale delle amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati, da determinarsi con
decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
Omissis.».
«Art. 260 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di corsi di formazione). -
Omissis.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti
presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro
di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1
possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale
generale, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire
le modalita' di svolgimento della didattica e degli esami,
ivi comprese le procedure di formazione delle relative
graduatorie, idonee a preservare la validita' dei percorsi
formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il
rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il
suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o
con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta la
conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a
carattere universitario previa intesa con gli atenei
interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che
sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi.
In tal caso, resta ferma la validita' dei corsi e delle
prove gia' sostenute ai fini della formazione delle
graduatorie di merito e per il personale interessato e'
corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso
alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2,
lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche
possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli
allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico
fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi
sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in
servizio presso gli uffici, reparti o istituti di
interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna
Amministrazione ovvero, se gia' appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti
di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli
allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e'
considerato valido ai fini della permanenza richiesta per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del
personale delle amministrazioni di cui al comma 1,
effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente
decreto per motivi comunque connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento
comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti
per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per
ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle
amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato
e' iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso
sarebbe spettata senza la sospensione.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1 e
2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee).
- 1. Le regioni e le province autonome possono attivare,
anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di
accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia
all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura,
accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri
luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19,
sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti
di accreditamento non si applicano alle strutture di
ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
Omissis.».
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - Omissis.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante
«Misure emergenziali per il servizio sanitario della
Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2019, n. 101:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 9 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di
salute). - Omissis.
9. In considerazione del contributo fornito per far
fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo
livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che
esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo
trimestre dell'anno 2022, agli incarichi di cui
all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza
di attivita' sociali ed economiche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175:
«Art. 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza
di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra
nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 e'
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle
norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
professionali, secondo le procedure di cui all' articolo 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4:
«Art. 5-ter (Lavoro agile per genitori di figli con
disabilita'). - 1. Fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori
lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in
condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con
bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che
l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la
presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi
individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81.
2. Ferma restando l'applicazione della disciplina
gia' stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino
alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori
dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma
1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro
agile.».
 
((Art. 10 bis

Medicina trasfusionale

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuita' assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attivita' trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneita' alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.))

 
Art. 11

Sanzioni e controlli

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, ((10-ter, comma 2, e 10-quater)), nonche' delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».
2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter,
9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonche' delle
ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b),
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle
disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al
comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo
9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse in
giornate diverse, si applica, a partire dalla terza
violazione, la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci
giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in
relazione al possesso di una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green
pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda
violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci
giorni.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477,
479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se
relative ai documenti informatici di cui all'articolo
491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le
certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o
analogico, si applicano le pene stabilite nei detti
articoli.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile
ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque
piu' grave reato, la violazione della misura di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, e' punita ai sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie,
le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle
disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e
delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto,
sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica
altresi' la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento
in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate
dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate
dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto
dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo
periodo del comma 1, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura
provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata
non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua
esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima
disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e
quella accessoria e' applicata nella misura massima.
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai
sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu'
grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo
1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».
 
Art. 12
Disposizioni in materia di proroga delle Unita' speciali di
continuita' assistenziale e di contratti in favore di medici
specializzandi ((nonche' in materia di formazione specifica in
medicina generale))


1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.
((3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999».
3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria:
«Art. 4-bis (Unita' speciali di continuita'
assistenziale). - 1. Al fine di consentire al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta o al
medico di continuita' assistenziale di garantire
l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una
unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
supplenti di continuita' assistenziale; i medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina
generale; in via residuale, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa ai medici e' riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano
autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un
ambiente diverso e separato dai locali adibiti
all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo
le ordinarie attivita' assistenziali.
4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 295, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gia'
prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente
prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per
singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato
7 annesso alla presente legge.
Omissis.».
- Si riportano gli articoli 2-bis, commi 1, lettera a)
e 2-ter, comma 5 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei
pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri
con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma
547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione medico-specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta.
Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020;
Omissis.».
«Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale). - Omissis.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31
dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo,
l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari
esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata
legale del corso di studio, delle attivita' formative
teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita'
svolto dai medici specializzandi e' riconosciuto ai fini
del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma
di specializzazione. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e
continuano a percepire il trattamento economico previsto
dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti in proporzione all'attivita'
lavorativa svolta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n. 290:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
formazione specifica in medicina generale). - 1. Fino al 31
dicembre 2022, in relazione alla contingente carenza dei
medici di medicina generale, nelle more di una revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale, possono partecipare all'assegnazione
degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo
collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale. La loro
assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella
dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri
medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento
nella graduatoria regionale, in forza di altra
disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli
incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il
requisito del possesso dell'attestato d'idoneita'
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il
mancato conseguimento del diploma di formazione specifica
in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione
previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la
cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza
dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, prevedono limitazioni del massimale
degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da
definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e
possono organizzare i corsi anche a tempo parziale,
garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e
l'organizzazione delle attivita' assistenziali non
pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita'
didattiche previste per il completamento del corso di
formazione specifica in medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo
nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per
l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici
iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli
incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di
remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di
cui al presente comma, si applicano quelli previsti
dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le
sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti
con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", »pubblicato nella Gazz. Uff. 23
ottobre 1999, n. 250, S.O.:
«Art. 27. - Omissis.
3. I tutori di cui all'articolo 26 sono medici di
medicina generale convenzionati con il servizio sanitario
nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di
attivita' convenzionale con il servizio sanitario
nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di
assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale
vigente e operare in uno studio professionale accreditato.
I medici che svolgono la funzione docente o di
coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco
regionale all'uopo istituito.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«Omissis.
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione
specialistica. Per le strutture private accreditate di cui
al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
medesime strutture. Il contratto non puo' avere durata
superiore alla durata residua del corso di formazione
specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e
6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo di formazione specialistica e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione
lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del
Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le
strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni
dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso,
alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
Omissis.».
 
Art. 13
Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per
il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni
di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, ((nonche' per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,)) anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanita' gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del ((decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome((, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuita' operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)).
2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita', in interoperabilita' con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.
4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, nonche' a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalita' internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ((e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanita')).
6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanita', anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 e' l'Istituto superiore di sanita')).
7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita'.
8. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1-bis e
1-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza territoriale). - Omissis.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome costituiscono le reti dei laboratori di
microbiologia per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2,
individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti
infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche
del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale
scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle
indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute,
identificano un laboratorio pubblico di riferimento
regionale che opera in collegamento con l'Istituto
superiore di sanita' e individua, con compiti di
coordinamento a livello regionale, ai fini
dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati
operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei
requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal
laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del
comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti
positivi dei test molecolari per infezione da SARSCoV-2 al
dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le
regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai
casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono
all'Istituto superiore di sanita', mediante la piattaforma
istituita ai fini della sorveglianza integrata del
COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020,
n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente
comma sono adottate adeguate misure tecniche e
organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati
stessi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
maggio 2021, n. 123:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza
epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti
genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al
COVID-19 e ai vaccini). - 1. Al fine di assicurare la
sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus
SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto
superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di
microbiologia e di centri di sequenziamento genomico
individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere
il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione
da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione
del medesimo virus, nonche' attivita' di formazione e
ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui
meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e
sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche,
preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanita'
coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione con
laboratori e centri appositamente identificati nel
territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e
provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di
microbiologia e di centri di sequenziamento genomico,
individuati da un laboratorio pubblico di riferimento
regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di
sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso
dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute.
Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di
microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti
alla Sanita' militare che operano in diretto coordinamento
con l'Istituto superiore di sanita'.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza
epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al
comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai
casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione
dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi
ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di
sanita', nel rispetto delle indicazioni dallo stesso
fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza
integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo
Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio
2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente
comma sono adottate adeguate misure tecniche e
organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati
stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attivita' di
sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARSCoV-2,
i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui
al comma 2, nel rispetto delle modalita' indicate
dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito
sistema informativo predisposto presso il medesimo
Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi
alla sequenza genica di una determinata percentuale di
campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte
immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per
la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto
superiore di sanita' si avvale dei dati individuali
acquisiti con le modalita' di cui all' articolo 3, comma 7,
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le
province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai
commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento
delle attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche
del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte
immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati,
nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica
nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e'
autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.
Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario
straordinario di cui all' articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7 del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 12 marzo 2021 n. 29, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2021, n. 10:
«Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi
funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).
- Omissis.
7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di
sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il
Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con
la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28
febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanita' i dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la
vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe
Nazionale Vaccini.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2020, n. 269, Edizione straordinaria:
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione
dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici
rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta). - 1. Per l'implementazione del
sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus
SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici
rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province
autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i
quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai
medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta,
i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalita' del
Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto
elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun
assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati
di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni
necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate
con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera
Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la
consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale
gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con
i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la
piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto
elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza
epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o
provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto
superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n.
640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati,
aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione
degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della salute, ai fini
dell'espletamento delle relative funzioni in materia di
prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in
particolare, del Covid-19.
2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al comma 1 sono definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali.».
- Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 14

Abrogazioni

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, ((8-bis, 8-ter e 9-quater.1)) sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.
 
((Art. 14 bis
Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela
delle persone con disturbi dello spettro autistico

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita', con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonche' su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanita';
c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale;
d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di:
1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attivita' di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;
2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuita' di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».
2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
«402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalita' previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge ».
4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 402 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2015, n. 302, S.O.:
«Omissis.
402. Con regolamento adottato con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le
disabilita' e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del
presente articolo nonche' le disposizioni necessarie per la
sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso
siano destinate ai seguenti settori di intervento: (210)
a) per una quota pari al 15 per cento, allo
sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi
eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico nonche' le buone pratiche
terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento,
all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali
e residenziali, pubbliche e private, con competenze
specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado
di effettuare il trattamento di soggetti minori,
adolescenti e adulti; il contributo per le strutture
private e' erogato subordinatamente al conseguimento
dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario
nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento,
all'incremento del personale del Servizio sanitario
nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste
dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 456 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis.
456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal
comma 455 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
 
((Art. 14 ter

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))

 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.