Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali

Parte di provvedimento in formato grafico
 


Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati
nel supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021.

N O T E

Note all'art. 1:
Note al comma 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6. - 7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b);
c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di
entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
Note al comma 2:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis
nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo
165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a
quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi.».
«Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettiva-mente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
22.000 euro;
1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000
euro;
1-bis.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera
8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500
euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
22.000 euro;
3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e'
aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000
euro;
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera
5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500
euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
di 22.000 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma
1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e'
aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000
euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis.».
Note al comma 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21(Misure urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Trattamento integrativo dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati). - 1. Nelle more di una revisione
degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta
lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione
spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato
testo unico, e' riconosciuta una somma a titolo di
trattamento integrativo, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a
1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito
complessivo non e' superiore a 15.000 euro. Il trattamento
integrativo e' riconosciuto anche se il reddito complessivo
e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a
condizione che la somma delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di
cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma
1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con-tratti fino
al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni
di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del
citato testo unico nonche' di quelle relative alle
detrazioni previste da altre disposizioni normative, per
spese sostenute fino al 31 di-cembre 2021, sia di ammontare
superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le
condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento
integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non
superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla
differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e
l'imposta lorda.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e'
rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni
rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento
integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le
retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e
verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al
comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti
d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel
caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero
dello stesso e' effettuato in otto rate di pari ammontare a
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato
per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di
cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.».
Note al comma 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. E'
istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'
deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le
regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente,
si applichi anche al periodo di imposta al quale si
riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione
delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti
d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si
riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale, individuati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto
sito informatico dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
di sanzioni e di interessi.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale
regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di
paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel
periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni
di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella
certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale e' versata, in unica
soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle
attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale
regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono
agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo
aver acquisiti gli elementi necessari presso
l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e'
aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello
0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.».
Note al comma 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191):
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata
dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base
dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui
redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.».
Note al comma 8:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il riferimento normativo all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 6.
Note al comma 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, (Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Semplificazione della disciplina del
cosiddetto "patent box"). - 1. I soggetti titolari di
reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha
durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a
condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i
quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di
ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma
1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti
industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi
soggetti utilizzati direttamente o in-direttamente nello
svolgimento della pro-pria attivita' d'impresa, sono
maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del
di-rettore dell'Agenzia delle entrate sono de-finite le
modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a
condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 1 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei
beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva
anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano
beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini
fiscali di cui al presente articolo possono indicare le
informazioni necessarie alla determinazione della predetta
maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta
secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della
maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai commi 1 e
2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche
o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della corretta
maggiorazione. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione
all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione
relativa al periodo di imposta per il quale beneficia
dell'agevolazione. In assenza della comunicazione
attestante il possesso della documentazione idonea, in caso
di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono adottate le disposizioni attuative del
presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e ai successivi periodi d'imposta.
9. (abrogato)
10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e ai
successivi periodi d'imposta, non sono piu' esercitabili le
opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a
45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai
periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono
scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire
al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa
comunicazione da inviare secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo
coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla
procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del
Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano
sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i
soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo
4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le
spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della
creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali
rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente
puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di
dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un ti-tolo di
privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento
non puo' essere applicata alle spese sostenute prima
dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel
quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di
privativa industriale.».
Note al comma 12:
- Si riporta il testo dei commi 652 e 676,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.».
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.».
Note al comma 13:
- Si riporta la tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) come modificata dalla presente legge:
«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati
(v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex
10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.
d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis)
39)
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v. d. 12.10
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.
d. ex 13.03);
44)
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d.
ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54)
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (V.
d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04); (936)
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d.
19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75)
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83)
84)
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex
23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94)
95)
96)
97)
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01)
99)
100)
101)
102)
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105)
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107)
108)
109)
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla
protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis
115)
116
117)
118
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis)
123-ter
123-quater)
124)
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126)
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter)
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di
cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies)
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies).».
Note al comma 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo
Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui
alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse
dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal
registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa'
di cui al presente comma di effettuare assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di
cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la
funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico,
denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'
indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia
delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita',
secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente
subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
agente della riscossione con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle
amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi
dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e'
scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia
delle entrate. Il comitato di gestione e' composto dal
direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati
dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai
componenti del comitato di gestione non spetta alcun
compenso, indennita' o rimborso spese.
5. Lo statuto, approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui
al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze
degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a
garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
criteri concernenti la determinazione e le modalita' di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso,
nonche' i criteri per la definizione degli altri
corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
privati, incluse le amministrazioni statali. Lo statuto
disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale,
altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti
interessati. Il comitato di gestione, su proposta del
direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo
statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i
contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di
trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati
dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e
imparzialita', con criteri di efficienza gestionale,
economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione
di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza
degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei
risultati conseguiti.
5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative allo statuto sono trasmesse al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo
le forme e le modalita' previste dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di
carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai bilanci
e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per
l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione
puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
Le deliberazioni si intendono approvate se nei
quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non e'
emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima
ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino a
quando non pervengono gli elementi richiesti; per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di
investi mento si applicano i termini previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presi-dente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti
all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' nello svolgimento sinergico
delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle
entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono
stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite
convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche
forme di assegna-zione temporanea, comunque denominate, di
personale da un'agenzia all'altra.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare
anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono versati
dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del
risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno
2017, sono validi i costi determinati, approvati e
pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato
articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche'
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle
societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti
iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute
sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
proprie della riscossione fiscale e delle competenze
tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle
senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di
cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo
Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di
continuita' e con la garanzia della conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata
alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente
pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle
esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo
Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore
nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203
del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta
societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le
funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma
1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle
relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione
al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' soppresse sono corrisposti
compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi
relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello
scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi
dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali
delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge.
Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai
componenti degli organi delle predette societa' sono
corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti
esclusivamente fino alla data dello scioglimento.(5)
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i
bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da
imposizione fiscale.
13. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attivita'
svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di
funzionamento del servizio nazionale della riscossione,
stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in
favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attivita'
svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione
aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di
carattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati
dagli enti impositori, con particolare riferimento alla
definizione delle priorita', mediante un approccio
orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
di economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle
entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di indirizzo operativo e controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con
modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
necessita' di specializzazioni tecnico-professionali,
mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con
l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione
di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano
al contribuente anche di individuare con certezza il debito
originario.
13-bis. (abrogato)
14. Costituisce risultato particolarmente negativo
della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato
raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al comma 13,
non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate e, a
cura di quest'ultima al Ministero dell'economia e delle
finanze, per consentire l'adozione dei necessari
correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
redige una relazione annuale sui risultati conseguiti,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti
ancora da riscuotere, le quote di credito divenute
inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede
di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario
straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per
l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex
concessionari del servizio nazionale della riscossione e
agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si
intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di
cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie
ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica
amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole:
"dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal
rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono
inserite le seguenti: ", anche in modalita' a distanza,".».
Note al comma 18:
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
112 del 1999 e' riportato nelle note al comma 15.
Note al comma 20:
- Si riporta il testo dei commi 326 e 327 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto
conto dell'esigenza di garantire, biennio 2020-2021,
l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di
riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualita' di
titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della
funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico
economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo
stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento
dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una
quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro,
di cui 300 milioni per l'anno 2020, e 250 milioni per
l'anno 2021, a valere sui fondi accantonati nel bilancio
2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200
milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione
dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse
assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima
Agenzia delle entrate. Tale erogazione e' effettuata in
acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun
esercizio, entro il secondo mese successivo alla
deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese
successivo all'approvazione del bilancio annuale della
stessa Agenzia.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020
all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di
contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di
euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza,
l'incremento della quota di 250 milioni di euro, erogabile
allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita' al comma
326.».
Note al comma 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate
svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono
disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
Note al comma 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei
servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici
eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni
accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con
modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e
2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche
mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini (517), i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un
costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
le anagrafiche contenute in ANPR.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche'
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
Note al comma 25:
- Si riporta il testo del comma 44, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificato dalla presente legge:
«44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,
i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola.».
Note al comma 26:
- Si riporta il testo del comma 101, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificato dalla presente legge:
«101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 40.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 461 del 1997. Per i piani di risparmio a lungo termine
di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori
possono destinare somme o valori per un importo non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro
complessivi. Per i piani di risparmio a lungo termine di
cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono
destinare somme o valori per un importo non superiore a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti
di cui al presente comma.».
Note al comma 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di
risparmio a lungo termine). - 1. Per i piani di risparmio a
lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a
decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di
risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno
stesso, le somme o i valori destinati al piano devono
essere investiti almeno per il 70 per cento del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno
per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che,
per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del
piano, investano almeno il 70% del valore complessivo,
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari,
anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE
MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti
erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle
medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma
103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al
20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata
nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo
di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da
rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo
capitale esistente, purche' tale sospensione non sia
superiore a 12 mesi.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica
il comma 112, primo periodo";
b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di
cui al presente comma non si applica il comma 112, primo
periodo".
4. Per quanto non espressamente previsto dalle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, con esclusione del comma 112
limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente
articolo, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo
termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da
211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
Note al comma 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero
con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno
per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c) e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione e' ripartita
in quattro quote annuali di pari importo. Per gli
interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regola-mento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la de-trazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita con-giuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici uni-familiari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un nu-mero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'arti-colo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),
compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle
singole unita' immobiliari all'interno dello stesso
edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-qua-ter spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione all'interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi in-dicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben
visibile e accessibile, deve essere indicata anche la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1
sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
Note al comma 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121. - 1. I soggetti che sostengono, negli anni
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi
elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiara-zioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti co-muni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
 


2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo
16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
Note al comma 31:
- Il riferimento normativo all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al comma 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti
da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti
beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo
comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per
la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri
soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte
di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui
all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti
di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto
di dispositivi di protezione di cui all'articolo.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e'
usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La
quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere
utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere
richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri
delle competenti Amministrazioni relativi al controllo
della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via
telematica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte). -
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata.».
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea). - L'Amministrazione finanziaria provvede allo
scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie
per assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis, 8
bis bis, 8 bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri
dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio.
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i
soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa
documentazione, a condizione di reciprocita' e previo
accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita'
interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante
le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.».
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita'
internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi, con principale
riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non
conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita'
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono
stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi,
salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti
dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto
alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non
sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione
del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad
altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati
esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli
accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di
far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti,
a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse
circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
stipulato con le autorita' competenti di Stati esteri; b)
il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di
accordo preventivo; c) le autorita' competenti di Stati
esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita'
precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
presente comma sia necessario rettificare il comportamento
adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del
ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione
delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo
preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento
di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di
cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni di attuazione della disciplina
contenuta nel presente comma.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo.».
«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
per operazioni tra imprese associate con attivita'
internazionale). - 1. La rettifica in diminuzione del
reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, puo' essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o
dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22
marzo 1993, n. 99, nonche' delle procedure di risoluzione
delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla
direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre
2017;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito
di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti
siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da
presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a
fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con
il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di
informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il
contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i
presupposti.».
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.».
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma".».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - 1 Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli Uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
2 Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici
possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
4 Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
5 Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - 1. Gli
Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre
l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all'esercizio d'attivita' commerciali,
agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che
godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere
sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne
constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative
a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante
la specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
11. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - 1.
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie,
filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o
depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti,
salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati
utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono
stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o
comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di
contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' con le quali devono essere
effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.
3. Le sedi secondarie, filiali o succursali devono
risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da
altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma
dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da
scrittura privata registrata o da lettera annotata in
apposito registro, in data anteriore a quella in cui e'
avvenuto il passaggio dei beni, presso l'Ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla
lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro
libro tenuto a norma del Codice civile o da apposito
registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente
decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello
stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del
registro.
4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi
in cui il contribuente esercita la sua attivita' si
presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei
casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o
di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo
comma.».
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - 1.
L'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla
rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con
gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso.
4.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri
da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi
addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12.
7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
«Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti
identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno
successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies,
commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e
14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e
degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica
l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonche' la
rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies
e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1 non sia
stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un
sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non
sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto
passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5,
all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo
74-sexies.1, commi 8 e 9, l'Amministrazione finanziaria
emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente
regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione
e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario.».
«Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta
relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
seguenti da soggetti non residenti). - 1. Avvalendosi di
procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria
procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli
da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni
effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di
committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti
nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione
dell'imposta;
a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nel riporto e nella
determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle
rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via
elettronica o ai sensi dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al
contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro
sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata,
della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al
giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di
mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o
altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via
elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i
chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
«Art.54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta dai
soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a
74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base
delle informazioni di cui all'articolo 63-quater del
regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie
raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o
secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche'
sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando
i poteri di cui all'articolo 51 o desunte sulla base di
presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti, con apposito avviso di accertamento, procede
alla rettifica della dichiarazione presentata nei
rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che
applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII,
capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE,
relativamente alle operazioni effettuate nel territorio
dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta
inferiore a quella dovuta.
2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti
che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo
XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE,
relativamente alle operazioni effettuate nel territorio
dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione
trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta
giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta
dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di
accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55.
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2,
emesso entro i termini di cui all'articolo 57, costituisce
titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere
chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la
cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai
sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16
marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a
quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.».
«Art. 55 (Accertamento induttivo). - 1. Se il
contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale
l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere
in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta
indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile
complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati
induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono
computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli
artt. 27 e 33.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano
anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai nn.
1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni
ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano
state regolarizzate entro il mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del Codice civile, e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la
scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt.
27 e 33.».
Note al comma 32:
- Si riporta il testo dei commi 421 e 422,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche' per il
recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita'
previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attivita' di recupero delle
somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla
riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme
dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo
pagamento non e' ammessa la compensazione prevista
dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.».
Note al comma 35:
- Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 58 (Domicilio fiscale). - Agli effetti
dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto
si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le
disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe
sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio
fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se
il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si
e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani,
che risiedono all'estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli
considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma
2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di
ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede
legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche
questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune
ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano
prevalentemente la loro attivita'.
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che
vengono presentati agli uffici finanziari deve essere
indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la
precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente
richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno
effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui
si sono verificate.».
«Art. 59 (Domicilio fiscale stabilito
dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo'
stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale
attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede
amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze
l'amministrazione finanziaria puo' consentire al
contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo
domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da
quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei
precedenti commi e' l'intendente di finanza o il Ministro
per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo
spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa
provincia o in altra provincia.
Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve
essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato
notificato.».
Note al comma 36:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
Note al comma 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 e 16, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2024.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della
detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante
adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli
edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o
superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.».
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per
i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i
congelatori, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su
un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per
l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La
detrazione spetta a condizione che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire
dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano effettuati nell'anno precedente a quello
dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a
quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite
di spesa di cui al secondo periodo e' considerato al netto
delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si
e' fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
Note al comma 38:
- Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini
delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per
cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per
unita' immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi
relativi alla:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di
edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.».
Note al comma 39:
- Si riporta il testo del comma 219, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno
2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento.».
Note al comma 41:
- Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Misure
urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche), abrogato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2021, n. 269.
Note al comma 42:
- Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente
legge e' riportato nelle note al comma 39.
Note al comma 44:
- Si riporta il testo dei commi 1051, 1059, 1062, 1063,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«1051. A tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020, e'
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle
misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.».
«1059. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata
in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi
1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere
dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi
del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti
di cui ai commi da 1056 a 1058-ter del presente articolo.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai
soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5
milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione
dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in
funzione e' comunque possibile iniziare a fruire del
credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi
1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello
sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie
per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle
misure agevolative introdotte ai commi da 1056 a 1058-ter,
le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalita' e i termini di invio della comunicazione in
relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.».
«1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. In relazione
agli investimenti previsti dai commi da 1056, 1057 e
1058-ter, le imprese sono inoltre tenute a produrre una
perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali o un attestato di conformita' rilasciato da
un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i
beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non
superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al
periodo precedente puo' essere adempiuto attraverso una
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli
riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a
1058-ter si rendano necessarie valutazioni di ordine
tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione
dei beni, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio
parere. I termini e le modalita' di svolgimento di tali
attivita' collaborative sono fissati con apposita
convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero
dello sviluppo economico, nella quale puo' essere prevista
un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27
luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta
applicazione del credito d'imposta per i suddetti
investimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'
anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche.».
«1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058-ter del presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Note al comma 45:
- Si riporta il testo del comma 205, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi
indicati ai commi da 203 a 203-sexies.».
Note al comma 46:
- Si riporta il testo dei commi 89 e 90 dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
«89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge iniziano una procedura di ammissione
alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo
massimo nella misura di 200.000 euro, del 50 per cento dei
costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2022, per
la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di
5 milioni di euro per l'anno 2023, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui e' stata ottenuta la
quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del
credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne
conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Note al comma 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanzia-mento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle
banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle
risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.».
Note al comma 48:
- Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e' riportato nelle note al comma 47.
Note al comma 49:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono
essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma
1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati
convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza
specialistica in materia di internazionalizzazione del
sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.».
Note al comma 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria) come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e'
attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse
finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti
di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso
gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e
documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente
compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di
controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo
gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la societa' di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
a societa' da essa interamente controllata. Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le
procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni
dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria
provvede a deliberare la messa in liquidazione della
societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in
liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa'
trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente, al fine di
effettuare, entro novanta giorni, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma
16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
che li esercita, per le materie di rispettiva competenza,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle
risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte
da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana,
Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione
italiana della piccola e media industria privata e
dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un
rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa, di Confartigianato imprese e da un
rappresentante del settore del commercio, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di
Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono indicate le
modalita' applicative e la struttura amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane
ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti
pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni
disponibili per favorire l'operativita' delle stesse
imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.
20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo delle
risorse del fondo di cui al comma 19 e' adottata con
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui
al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo e'
acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale riferisce annualmente alle
Camere sull'andamento dell'attivita' promozionale e
sull'attuazione della programmazione di cui al comma
20-bis, sulla base di una relazione predisposta
dall'Agenzia.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri e'
designato dal Ministro dello sviluppo economico. I membri
del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone
dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La
carica di componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, che
nomina anche il supplente. La presidenza del collegio
spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa
l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica
e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di
similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse
di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del
consiglio di amministrazione si applica il comma 5
dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
24-bis. Nell'ambito della dotazione organica
dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte al fondo
per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono
istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le
posizioni dirigenziali di livello non generale sono
rideterminate in 33 unita'. Nelle more dello svolgimento
dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3
incarichi dirigenziali di livello generale di nuova
istituzione possono essere conferiti mediante interpello
riservato ai dirigenti di seconda fascia dei ruoli
dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo
esperimento di interpello, con le modalita' di cui
all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al presente
comma, e' autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a
decorrere dall'anno 2022.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto
e' individuato, su proposta del direttore generale
dell'Agenzia, il contingente massimo di personale
all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al
comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario
responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le
autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento
della spesa media annua per tali attivita' registrata
nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
 


27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il
compito di promuovere l'incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i
libri genealogici, revisionare i meccanismi di
programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei
piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di
diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali
delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di
allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella
titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale,
nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti). - 1.
(abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)
3-bis. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge
l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero
attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito
delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
8. (abrogato)
9. (abrogato).».
Note al comma 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione
civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
Note al comma 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere
a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse
previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto
previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa
senza applicazione del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria, la
probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
della garanzia di cui alla lettera e), in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le esposizioni sono state classificate come esposizioni
deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore
delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019,
sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis
del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato
un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio
decreto, purche', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le loro esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino
importi in arretrato successivi all'applicazione delle
misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla
base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2022, con
copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di associazioni professionali e di societa'
tra professionisti nonche' di persone fisiche esercenti
attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio
della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto il
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa in
favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state
classificate come inadempienze probabili o esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della
richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili
come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di
misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in
favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea
al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione
da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi
dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti
e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e
importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere
deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
Note al comma 54:
- Si riporta il testo del comma 100, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato
dalla presente legge:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni
assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio,
sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che
definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, sud-diviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
de-libera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more
dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del
primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente
lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato
dalla legge di bilancio in assenza della delibera del
CI-PESS. Ai fini dell'efficiente programma-zione e
allocazione delle risorse da stanziare a copertura del
fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e
co-stante monitoraggio dell'entita' dei rischi di
escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione
alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio,
funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica
e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il
Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo
economico, su base semestrale, una relazione volta a
fornire una panoramica dei volumi e della composizione del
portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base
almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un
prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di
operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento
residuo e del garantito in essere, della stima di perdita
attesa e della percentuale media di accantonamento a
presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento,
unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi
e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonche' interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali) e' riportato nelle note al
comma 53.
- Il testo della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea C
91 I del 20.3.2020.
Note al comma 55:
- Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle note al comma
54.
- Il decreto ministeriale 12 febbraio 2019
(Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del Fondo
per la crescita sostenibile al sostegno di iniziative di
ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente relativi a
«Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n.
92.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
marzo 2017 reca: «Nuove modalita' di valutazione delle
imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese e articolazione delle misure di
garanzia».
Note al comma 56:
- Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 54.
Note al comma 57:
- Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle note al comma
54.
Note al comma 58:
- Il riferimento all'articolo 2, comma 100, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle note al comma
54.
Note al comma 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 1-bis.1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2022,
per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni ovvero
al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis),
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale
tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso
del finanziamento, copre l'importo del finanziamento
concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato
superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con
piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti
base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole
e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo
garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base
durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero
dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie,
anche nella forma di garanzie di prima perdita, su
portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
da assicurare la concessione da parte dei soggetti
finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione
dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al
30 giugno 2022, concede garanzie, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel
presente articolo, in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del
lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.».
«Art. 1-bis.1 (Misure a sostegno della liquidita' delle
imprese di medie dimensioni). - 1. A decorrere dal 1° marzo
2021 e fino al 30 giugno 2022, la societa' SACE S.p.A.
rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime
condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)
e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi
previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non
rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero
di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base
delle unita' di lavoro-anno e non riconducibili alle
categorie di imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2,
lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto e si provvede
ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del
citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma
3 del medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi
della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie
ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di
aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al
comma 1, il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento
la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al
comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella
richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia e della locuzione: "Sostegno ai sensi del
decreto-legge n. 23 del 2020".
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni
criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di
cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure
semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti
dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli
elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista
dal presente articolo il soggetto che eroga il
finanziamento non e' tenuto a svolgere accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle
richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai
sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono,
anche in forma associata, un'attivita' professionale
autonoma.».
Note al comma 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una
mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al
fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo
a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di
escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni
assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione della
garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento
sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla
contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono
determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei
limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o
di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti:
"e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.».
Note al comma 61:
- Il riferimento normativo ai commi 2 e 5 dell'articolo
64, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e'
riportato nelle note al comma 60.
- Si riporta il testo del comma 85, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario.».
Note al comma 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo 54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorita' per
l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso
come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo
d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri
accessori, superiore all'80%, la misura massima della
garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
in sede di richiesta della garanzia, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito
agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei
anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato un
credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito
d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da
presentare successivamente alla data dell'acquisto; puo'
altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 30
giugno 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».
Note al comma 63:
- La legge 30 dicembre 2018 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O..
Note al comma 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106(Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del
programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1. Il
programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per
acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156, e' sospeso per il periodo di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma
2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati,
rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30
novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in
via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5";
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del
rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui
all'articolo 7, l'aderente puo' presentare reclamo entro
centoventi giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c), l'aderente puo' presentare
reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione
nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli
issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso
speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro
il 29 agosto 2022";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,
sulla base del quadro normativo e regolamentare che
disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai
sensi del comma 2";
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo
6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni
per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del
predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo
di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le
predette risorse finanziarie non consentano il pagamento
integrale del rimborso spettante, questo e'
proporzionalmente ridotto";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto
dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150
milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse
finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto".
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in
caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il
mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel
periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate
nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per
l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia
e delle finanze con le societa' PagoPA S.p.a. e Consap
S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per
tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di
euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi
di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti
interventi sono disposti con appositi provvedimenti
normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo
periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le
disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75
milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le
risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero
dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni
periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di
pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo
fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis e' inserito il
seguente:
"1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui
al comma 1 e' incrementato al 100 per cento delle
commissioni, nel caso in cui gli esercenti attivita' di
impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori
finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, collegati agli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto
articolo".
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
"Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il
noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico e per il collegamento con i
registratori telematici). - 1. Agli esercenti attivita' di
impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni
o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori
finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che
consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto
delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, collegati agli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o
di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle spese di
convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il
collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel
limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle
seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel
corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano
strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono
anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per
soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi
relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare
superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, successivamente al sostenimento della spesa e devono
essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura".
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e
11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e
186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale pari a
cinquanta unita' da inquadrare nel livello iniziale
dell'area III del comparto funzioni centrali.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13
del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021
e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di dieci
unita' di personale dal 2021. Una quota parte, non
inferiore a otto unita' di personale, e' riservata alle
sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 547.279 euro
per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno
2022.
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennita'
prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,
n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo
periodo, del presente articolo, e' incrementata di 250.000
euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro dall'anno 2022.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e
16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", asseverate dai relativi organi di
controllo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227(Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze):
«Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il
Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale
generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro,
da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte
aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro,
su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di
Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi',
nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i
funzionari della carriera diplomatica. Possono essere,
altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto
Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata
professionalita' nelle materie di competenza del Ministero
ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di
consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta
collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato
un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle
dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende
alla cura degli uffici di segreteria del Ministro e
provvede al coordinamento degli impegni ed alla
predisposizione di quanto occorra per gli interventi
istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura
l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge
i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo
incarico istituzionale.
3. L'ufficio del coordinamento legislativo e'
articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree
organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La
prima sezione e' competente a trattare le questioni
riferibili alle aree di attivita' indicate,
rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni; la seconda sezione e'
competente a trattare le questioni riferibili all'area di
attivita' indicata alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura
l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e
regolamentari nelle materie di competenza del Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della
progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
generali e garantendo la valutazione dei costi e la
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione,
lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso
internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli
adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del
Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di
controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il
seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza
giuridica per il Ministro.
4. La segreteria tecnica assicura al Ministro il
supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per
la elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti
di politiche generali e di settore, con riguardo alla
individuazione degli interventi di finanza pubblica
necessari ai fini della loro attuazione e per le
conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo
politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse
finanziarie.
5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e
gli organi di informazione nazionali ed internazionali;
segue l'informazione italiana ed estera; promuove e
gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative
del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di
informazione istituzionale. Esso e' costituito a norma
dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo,
per quanto attiene alla prima applicazione della predetta
legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della
legge medesima. Il Ministro, inoltre, secondo quanto
previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del
2000, puo' essere coadiuvato da un portavoce, che
sovrintende all'attivita' dell'ufficio stampa e coordina,
sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attivita' di
comunicazione dell'intero Ministero.
6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari
di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici
del Ministero e con gli altri uffici di diretta
collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e
privati, in ragione dell'incarico istituzionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico ; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione,
programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree.».
Note al comma 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227(Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze):
«Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) e'
stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'. Entro
tale contingente complessivo, oltre al personale che e'
collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono
essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli
culturali e professionali con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1,
e' individuato, presso gli uffici di diretta
collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
a ventisei, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui
al presente comma concorrono a determinare il limite degli
incarichi conferibili dall'amministrazione e sono
attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del
coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del
predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro,
dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile
della segreteria tecnica del Ministro, dal capo
dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie
dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del
Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di
cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del
2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del
predetto decreto legislativo.».
- Il riferimento normativo al testo dei commi 15 e 16
dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 64.
Note al comma 66:
- Il riferimento normativo al comma 15 dell'articolo
11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e'
riportato nelle note al comma 64.
Note al comma 67:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Note al comma 68:
- Si riporta il testo del comma 471, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in
ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
con gli enti pubblici economici e con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative
indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di
adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche
ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti
delle Forze armate e del personale con qualifica
corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno
1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli
incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma
1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del
pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento
retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della
direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999.».
Note al comma 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 16-septies, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215(Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e
del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al
comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
"Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le
attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani
di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno
2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di
mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal
1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo".
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte
costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di
concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione
Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma
472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, a
supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano
di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria
fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base
dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, puo'
operare anche presso il Dipartimento tutela della salute,
servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e
gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio
sanitario della medesima regione che assicurano le risorse
strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di
supportare le funzioni delle unita' operative semplici e
complesse, comunque denominate, deputate al processo di
controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per
la gestione corrente che per il pregresso, previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito
iscritto fino al 31 dicembre 2020, e' autorizzato a
reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati
e approvati dal commissario ad acta, fino a 5 unita' di
personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata non
superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette
procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel
limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024. Le predette unita' sono reclutate tramite
procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a
valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per
l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f)
del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori
non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista
circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si
intende non dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie
funzioni, collabora con le unita' operative semplici e
complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5
ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione
Calabria. Le modalita' operative della collaborazione sono
definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei
compiti di polizia economico-finanzia-ria nell'ambito di
analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
quarantacinque unita', di cui e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1°
dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro
1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno
2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.747 unita'";
c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:
"28.702 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.747
unita'"
d) al fine di garantire la piena operativita' delle
attivita' proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA)
del servizio sanitario della Regione Calabria operante ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere
sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per la
gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale
dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva
pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta
ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
menzionato contingente di personale puo' essere integrato,
a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel
rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa
vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo
triennio 2022-2024 la Regione Calabria e' autorizzata a
conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione
del saldo di mobilita' extraregionale definita per la
Regione Calabria nella matrice della mobilita'
extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome ed inserita
nell'atto formale di individuazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e delle relative fonti di
finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono
recuperate dalle regioni e province autonome in un arco
quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarieta'
in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal
presente comma, assicurando al servizio sanitario della
Regione Calabria la liquidita' necessaria allo svolgimento
delle predette attivita' finalizzate anche al tempestivo
pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del servizio sanitario della Regione Calabria di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle
rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli
enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono
disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli
stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le
disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31
dicembre 2025.
3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione
Calabria anche ove, in considerazione dei risultati
raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di
rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In
tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla
Regione Calabria.».
Note al comma 70:
- Si riporta il testo dei commi 233, 234, 235, 238,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale
realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di
azienda qualora il progetto sia stato approvato dall'organo
amministrativo competente delle societa' partecipanti, in
caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata
deliberata dall'organo amministrativo competente della
conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021
e il 30 giugno 2022, e' consentita, rispettivamente, al
soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al
beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito
d'imposta, con le modalita' di cui al comma 234, delle
attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate
in diminuzione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto
ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le
attivita' per imposte anticipate riferibili ai componenti
sopra indicati possono essere trasformate in credito
d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
234. La trasformazione in credito d'imposta avviene,
per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle
operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre
quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello
in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non
superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2
per cento della somma delle attivita' dei soggetti
partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti
dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2501-quater del codice civile, senza considerare il
soggetto che presenta le attivita' di importo maggiore,
ovvero il 2 per cento della somma delle attivita' oggetto
di conferimento. Se alle operazioni di cui al comma 233
partecipano societa' controllanti capogruppo tenute a
redigere il bilancio consolidato secondo i principi
contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo
precedente per tali societa' si considerano le attivita'
risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile. In
caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento
d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del
conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli
stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le
perdite che possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o
incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal
fine, e' obbligatoria la redazione della situazione
patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi
primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia
giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti
di cui al comma 233:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
dei commi da 233 a 243 del presente articolo;
b) non sono deducibili ne' trasformabili in credito
d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
dei commi da 233 a 243 del presente articolo.
235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di
cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al
comma 233 del presente articolo, ai fini della
trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le
eccedenze del rendimento nozionale del soggetto
partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di
gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a
nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118
del medesimo testo unico. Dalla data di efficacia giuridica
delle operazioni di cui al comma 233, per il soggetto
controllante non sono computabili in diminuzione dei
redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del
medesimo testo unico, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente
articolo.
236.-237. (omissis)
238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del
presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i
quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile se il controllo e' stato acquisito attraverso
operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1°
gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 ed entro due anni dalla
data di acquisizione di tale controllo abbia avuto
efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma
233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del
rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233
si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data in cui e' stato
acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma
237 devono intendersi riferite alla data in cui e'
effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.».
Note al comma 71:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Aggregazioni d'imprese). - 1. Per i soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che risultano da operazioni di aggregazione aziendale,
realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2021, si considerano
riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e
quello attribuito ai beni strumentali materiali e
immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di
bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda
effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2021, si considerano
riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti
dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di
avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali,
per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5
milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora
alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino
esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese
che partecipano alle predette operazioni facciano parte
dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i
soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche
indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior
valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti e'
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha
avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
qualora le imprese interessate dalle operazioni di
aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate
ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione,
nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale
di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei
primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione
dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni
straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi
dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva
l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo
d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma
6, la societa' e' tenuta a liquidare e versare l'imposta
sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive dovute sul maggior reddito, relativo
anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente
ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate
non sono dovute sanzioni e interessi.».
Note al comma 72:
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
Note al comma 73:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
"Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire
le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie
per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono
trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente
di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
 


3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere
a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome, anche attraverso le societa' a partecipazione
pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a
complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai
centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le
predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in
ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge
regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti,
anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo
determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in
ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio
non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: «Fondo per il reddito
di cittadinanza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno
2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo
fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con
le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno
2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al
potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono
soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a
decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di
spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del
2018 si applica alle procedure concorsuali per le
assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli
incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.".
Note al comma 74:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
e 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai
nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza,
residenza e soggiorno, il componente richiedente il
beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi
facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare,
come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli
ultimi due, considerati al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e
patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e
all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa
di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a
fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel
nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una
soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro
7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta
nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di
cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche'
per comprovare la composizione del nucleo familiare, in
deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea devono produrre apposita certificazione rilasciata
dalla competente autorita' dello Stato estero, tradotta in
lingua italiana e legalizzata dall'autorita' consolare
italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si
applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea aventi lo status di
rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali
dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali e'
oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di
cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile
acquisire la documentazione necessaria per la compilazione
della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di
cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni
detenuti all'e-stero, l'INPS provvede a definire
annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei
requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc.
Il piano di verifica, definito con la collaborazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della
guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, puo' prevedere anche lo
scambio di dati con le competenti autorita' dello Stato
estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di
veri-fica e' approvato con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla
presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1
possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di
risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che
riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della
poverta' e tengono conto, oltre che della situazione
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di
disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per
l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa,
all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo
familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie,
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni,
fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino
ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti
in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche
per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse
dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare,
valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa
dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti
modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il
divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1°
settembre 2018, il cambio di residenza deve essere
certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo
nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni
anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima
abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente
quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione
di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e
non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui
al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei
trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE
ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo
familiare, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a
fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini
del presente decreto, non si include tra i trattamenti
assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo
sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni
dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei
servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita'
ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il
mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma
1, lettera b), numero 1), e' sottratto l'ammontare del Rdc
percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso
nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti
sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del
sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione
ovvero delle misure regionali di contrasto alla poverta'
oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata
con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui
rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente
articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della
definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti
percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
dell'ISEE.».
«Art. 3 (Beneficio economico). - 1. Il beneficio
economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti
due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito
familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei
nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari
all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in
locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo
di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di
cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e'
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al
comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e'
concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo
e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui
acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un
mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Il
beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente
superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza,
ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo
quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico
non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della
richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo
del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il
quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato,
previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un
periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione
non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,
con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo
periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti
uguali tra i componenti il nucleo familiare.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale
nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione
dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di
cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito e' individuato
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi
e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario
fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilita'
successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6.
Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre
avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si
applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per
l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i
redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi
disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo
modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare
all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei
requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente
all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La
perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle
soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve
essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso
di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento
dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata
entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal
beneficio nel caso in cui la variazione produca una
riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui
al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato,
ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della
variazione. Con la sola eccezione delle variazioni
consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade
d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione
della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente
alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova
domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in
stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura
di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1,
lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima
riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare
un componente sottoposto a misura cautelare o condannato
per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del
beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di
sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per
una durata complessiva non superiore al periodo residuo non
goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior
reddito derivato da una modificata condizione occupazionale
e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a
prima richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese
successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso
ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e'
sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il
beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma
6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato
nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di
beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio
dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla
Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni,
nonche' le altre modalita' attuative.».
«Art. 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale). - 1. L'erogazione del beneficio e' condizionata
alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da
parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attivita' al servizio della comunita', di
riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del
lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente
articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi, ferma restando per il componente
con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere
la volontaria adesione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai
medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di
cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65
anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi
ai sensi della medesima disciplina. I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle
condizioni, con le percentuali e con le tutele previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi
di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma
15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare
omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in
sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali
da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I
componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
se' e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come
definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
le politi-che attive del lavoro (ANPAL), ai fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di cui
al presente comma e' improcedibile.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra
quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono
individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il
tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di
servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri
per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta'
pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso
dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e
dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di
appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano
convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6,
comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei
nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al
comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per
l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari
nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti
particolari criticita' in relazione alle quali sia
difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
coordinano a livello di ambito territoriale, per la
valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio
del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede
di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i
criteri generali da adottare in sede di valutazione per
l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. In sede di primo incontro presso il centro per
l'impiego sono individuati eventuali componenti del nucleo
familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali o
socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare
gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di
cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la
presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori
modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque,
individua il diario delle attivita' che devono essere
svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro e'
verificata presso il centro per l'impiego in presenza con
frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione
senza comprovato giustificato motivo si applica la
decadenza dal beneficio;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di due offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non
abbiano gia' presentato la dichiarazione di immediata
disponibilita' di cui al comma 4, la rendono all'atto del
primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede
sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare
esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva
la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi
ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i
centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da
provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,
il patto di servizio assume la denominazione di Patto per
il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare
gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di
cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di
portali regionali, se presenti, e consultarla
quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del
lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la
presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori
modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque,
individua il diario delle attivita' che devono essere
svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato alle attivita'
individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le
eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro
congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di
rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio,
la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
8 e' definita anche con riferimento al numero di offerte
rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta
dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza
del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite
temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto
pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo
quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel
territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o
a tempo parziale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o
e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
di prima sia di seconda offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima
offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti con disabilita', come definita ai
fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle
lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla
lettera a) relative alle offerte successive alla prima,
indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio,
l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento
chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla
residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla
presente lettera operano esclusivamente nei primi
ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del
beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento
rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario, il medesimo continua a
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di
compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per
i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti
componenti di minore eta' ovvero componenti con
disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che
si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della
poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il
richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione
preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati
presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi
resi noti per il tramite delle piattaforme di cui
all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri
per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi
territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non
diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini
del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato
medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove
opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8,
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.
147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti
al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari che
sottoscrivono il Patto per il lavoro. Il Patto per
l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza
almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto
alla poverta' al fine della verifica dei risultati
raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito
del progetto personalizzato; in caso di mancata
presentazione senza comprovato giustificato motivo si
applica la decadenza dal beneficio.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione
sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle
propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la
propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili
alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare
almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo
svolgimento di tali attivita' da parte dei percettori di
Rdc e' a titolo gratuito, non e' assimilabile ad una
prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non
comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d).
La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone
non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei
progetti di cui al presente comma sono definite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I comuni
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita
sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e
l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al
presente comma sono subordinati all'attivazione dei
progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene
attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della
piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il
lavoro e gli enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le
competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale,
non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto
e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte
dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali
messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per
l'inclusione sociale prevedono necessariamente la
partecipazione periodica dei beneficiari ad attivita' e
colloqui da svolgere in presenza.».
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato
di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc
puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del
servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere
presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere
presentate presso gli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8
della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nei limiti del finanziamento previsto
dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del
2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di
comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la
domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate modalita'
di presentazione della richiesta del Rdc anche
contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e
in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni
conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU
medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
n. 147 del 2017, nonche' le modalita' di precompilazione
della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni
disponibili nei propri archivi e in quelli delle
amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4. In
sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione dei
decreti di cui al primo periodo, al fine di favorire la
conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei
familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE,
presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le
condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio,
l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data
di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei
requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e fermi restando i dati di cui al comma 2
dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro
automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche
detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini
della concessione del Rdc. In ogni caso, la valutazione e
l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono
entro la fine del mese successivo alla trasmissione della
domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, resta in capo ai comuni la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalita'
definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I comuni effettuano a
campione, all'atto della presentazione dell'istanza,
verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla
composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda
per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei
requisiti di cui al primo periodo nonche', successivamente
all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli
stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le
informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del
campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al
quale e' tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche
e dei controlli attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei
comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette
comunque a disposizione della medesima piattaforma le
informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e
di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella
domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati
dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle
banche dati a disposizione dell'Istituto.
4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni
responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma
15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti
sui requisiti anagrafici mediante la piatta-forma di cui
all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai
comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla
comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS.
Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme
e' sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle
verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il
pagamento delle somme e' comunque di-sposto. Il
responsabile del procedimento del comune che deve fornire i
dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale
corresponsione delle somme non dovute.
4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette
comunque a disposizione della piattaforma di cui
all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui
beneficiari del Rdc.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano
posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore
al momento di presentazione della domanda e sono verificati
nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU,
ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla
scadenza del periodo di validita' dell'indicatore. Gli
altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non
intervenga comunicazione contraria da parte delle
amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In
tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e'
disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la
verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la
Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi
dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In
sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il
numero di carte deve comunque essere tale da garantire
l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo
componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al
soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100
per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel
caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di
effettuare un bonifico mensile in favore del locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero
dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e
contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei
disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto
divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che
prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le
informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive
dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere
utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La
consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del
servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto
giorno di ciascun mese.
6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari
di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la
quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza
non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni
relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle
relative alla compensazione per la fornitura di gas
naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche' le agevolazioni relative al servizio idrico
integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 221.».
«Art. 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la
gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza
fiscale). - 1. Al fine di consentire l'attivazione e la
gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per
l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni, nonche' per finalita' di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del
Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema
informativo operano due apposite piattaforme digitali
dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento
dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei
comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le
informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi
territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati
personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per
la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie per il perseguimento delle
specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei
dati.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del
decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la
seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata
attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro.».
2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema
informativo, accessibile in forma integrata dai servizi
delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed
eventualmente da altri servizi, concordano con le
piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di colloquio e
di trasmissione delle informazioni in modo da garantire
l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la
cooperazione applicativa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a
disposizione del Sistema informativo di cui al comma 1,
secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui
al medesimo comma 1, i dati identificativi dei singoli
componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni
sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti
dalla DSU in corso di validita', le informazioni
sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre
prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il
nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai
beneficiari del Rdc necessaria all'attuazione della misura,
incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla
profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme presso
l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri
per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di
ambito territoriale, le informazioni di cui al presente
comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei
territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il
portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i
soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a
livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini
e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In
particolare, sono comunicati dai servizi competenti
mediante le piattaforme del Rdc:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di
una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del
beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4,
commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per
il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro
cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo
alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni
lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per
essere messe a disposizione dell'INPS ai fini
dell'irrogazione delle suddette sanzioni;
d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo
5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai
fini della verifica dell'eleggibilita';
e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da
parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
f) ogni altra informazione, individuata con il decreto
di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei
Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale,
incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il
nucleo beneficiario in esito alla valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai
fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma
14.
4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e
offerta di la-voro, la piattaforma di cui al comma 2,
integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni
di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria
messi a disposizione dall'INPS, prevede parita' di accesso
ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e opera in cooperazione con il portale del
Diparti-mento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri ricercabile all'indirizzo
www.inPa.gov.it .
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano
altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a
livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 1. In particolare, le
piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le
funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei
comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione
preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al
fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4,
comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) comunicazione da parte dei comuni ai centri per
l'impiego delle informazioni sui progetti per la
collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15,
nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei
centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi
territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il
bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di
consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione
sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4, comma
12;
d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti
gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della
fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e
gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del
centro per l'impiego ovvero del servizio sociale
originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per
le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del
Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli enti
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere
nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia
economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema
informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147.
6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di
controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione
organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di
finanza e' incrementata di cento unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis,
e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, con decorrenza non
anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di
cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo
della guardia di finanza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro
4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno
2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per
l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno
2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a
decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole:
"23.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.702
unita'".
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:
"28.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.702
unita'".
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte
dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate
dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attivita' dei
comuni di cui al presente articolo, strumentali al
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo
4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta' e alla
esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad esclusione della quota
del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso
appropriati strumenti e piattaforme informatiche che
aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del
lavoro, attesa la situazione di necessita' e di urgenza,
limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa
convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, puo' avvalersi di societa' in
house al Ministero medesimo gia' esistenti, le quali
possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione
messi a disposizione da Consip S.p.A.
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato
dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di
almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti:
"la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter"
sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato.».
«Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere
indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o
utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con
la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito
o del patrimonio, anche se provenienti da attivita'
irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e
rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del
beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno
a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui
ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416- ter, 422, 600,
600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644,
648, 648-bis e 648- ter del codice penale, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti
aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice
penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis,
2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le
ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando
ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di
diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia
retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta
dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo'
essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci
anni dalla condanna.
3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di
cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le
decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
della sentenza definitiva.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo
familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando
uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro
il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il
Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4,
commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed
esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo
9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4,
comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia
istituiti;
e) non accetta almeno una di due offerte congrue ai
sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5),
ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma
6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3,
comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo
un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di
variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3,
comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive
svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere
attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
Omissis.».
«Art. 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore).
- 1. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo
indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche
mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari
di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto
accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc
percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le
mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di
beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del
beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per
l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il
quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale.
1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo
informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate
dal-l'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro possono svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti
percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di
specifica attivita' di mediazione, effettuata mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui all'arti-colo 6, comma
1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di
cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
per il datore di lavoro.
1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di
interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del
programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL),
di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione
europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestiva-mente, e
comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e
all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte
del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per
sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in
favore di qualsivoglia nuovo beneficia-rio. Sono fatti
salvi gli interventi attivati al momento della mancata
comunicazione. 1-quinquies. L'ANPAL realizza il
monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per
il lavoro di cui al comma 1-qua-ter, con riferimento agli
esiti di ricolloca-zione per profilo di occupabilita',
tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue
complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse
quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi
interessati eventuali criticita' riscontrate in sede di
valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi
di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente
formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in
relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro
interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al
momento della revoca.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare
presso i centri per l'impiego e presso i soggetti
accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da
provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il
quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o
di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca,
secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un
lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al
datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del
Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In
caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del
beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per
un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta
all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio
contributivo applicato ai contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base
delle stesse regole valide per il datore di lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento
del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto
alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera
a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano
a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto
dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti
esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il
diritto alle predette agevolazioni e' subordinato al
rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc
e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al
presente articolo e' subordinato al rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni
non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola
con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza
iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n.
145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
predetto credito di imposta.».
Note al comma 75:
- Il riferimento normativo all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
Note al comma 76:
- Il riferimento normativo all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento
rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese
precedente, da computare senza considerare l'eventuale
integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui
agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014, ovvero, per i beneficiari di
Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per
cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014,
possono prevedere che le prestazioni integrative di cui
all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di
una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della
differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente
prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova
retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.».
- Il riferimento normativo all'articolo 4 e 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
Note al comma 77:
- Il riferimento normativo all'articolo 4 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
Note al comma 78:
- Il riferimento normativo all'articolo 2 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
Note al comma 80:
- Il riferimento normativo all'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
Note al comma 81:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento
rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese
precedente, da computare senza considerare l'eventuale
integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui
agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014, ovvero, per i beneficiari di
Reddito di cittadinanza, superiore di al-meno il 10 per
cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un
solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione
del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro
previsto nel con-tratto individuale di lavoro.
d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai
contratti col-lettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a
tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60
per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei mede-simi
contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo
indeterminato oppure determinato o di somministrazione di
durata non inferiore a tre mesi.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014,
possono prevedere che le prestazioni integrative di cui
all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di
una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della
differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente
prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova
retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.».
Note al comma 82:
- Il riferimento normativo all'articolo 6 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
Note al comma 83:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 7
agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
- Il riferimento normativo all'articolo 12 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 73.
- Il testo del citato decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221.
Note al comma 85:
- Il riferimento normativo all'articolo 12 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 73.
Note al comma 87:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 22, e 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di
entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, il
relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare
domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre volte il numero
dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle
graduatorie delle predette liste di collocamento in favore
di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019.».
«Art. 22 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Fermo
restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali
di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di
innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire
percorsi di ricambio generazionale, anche mediante
l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative
finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9,
del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono
altresi' erogare un assegno straordinario per il sostegno
al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione di cui
all'articolo 14, comma 1, e ferma restando la modalita' di
finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 14 2. L'assegno di cui al comma 1
puo' essere erogato solo in presenza di accordi collettivi
di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito
a garanzia dei livelli occupazionali il numero di
lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che
accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i
Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il
versamento agli stessi Fondi della relativa provvista
finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al
versamento della contribuzione correlata a periodi utili
per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili
precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
lavoratori che maturano i requisiti per fruire della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di
riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono
i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per
effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative
risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di
lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di
finanziamento riservata alle finalita' di cui al presente
comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26,
comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera
f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze
successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro
interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della
prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi
istitutivi, al versamento della contribuzione correlata
fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta
giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in
attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai fondi bilaterali gia'
costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in
somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per
periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento
prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro. Le modalita' di
determinazione della contribuzione e di versamento del
contributo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le
competenze del Fondo di solidarieta' di cui al presente
comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla
contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, nonche'
le altre misure di politica attiva stabilite dalla
contrattazione collettiva stessa. 8 del 2015.».
«Art. 23 (Anticipo del TFS). - 1. Ferma restando la
normativa vigente in materia di liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale
degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la
pensione di cui all'articolo 14, comma 1, conseguono il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a
seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate
dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di
fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al
comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto
accesso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma
pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5
del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio
maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che
aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei
relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di
fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo
importo da tale indennita', fino a concorrenza dello
stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in
virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il
finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo,
automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza
alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo
periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per
l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente
comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una
dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno
2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del
finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi.
Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni,
orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la
tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime
caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di
ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice
civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o
all'intermediario finanziario, per l'importo pagato,
nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a
esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e'
sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero
all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel
caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque
denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di
finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo
comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del
Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima
istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto,
sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3
e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione
da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la
tesoreria dello Stato intestato al gestore.».
Note al comma 88:
- Si riporta il testo del comma 256, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«256. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia pensionistica finalizzati all'introduzione di
ulteriori modalita' di pensionamento anticipato e misure
per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo
per la revisione del sistema pensionistico attraverso
l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento
anticipato e misure per incentivare l'assunzione di
lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro
per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si
provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».
Note al comma 92:
- Si riporta il testo del comma 179, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificato dalla presente legge:
«179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.».
Note al comma 93:
- Si riporta il testo del comma 186, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.».
- Si riporta il testo del comma 165, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di
cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.».
Note al comma 94:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni) come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Opzione donna). - 1. Il diritto al
trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto,
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,
nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre
2021 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a
58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le
lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta'
anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.».
Note al comma 95:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.».
Note al comma 96:
- Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 26,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 26 (Norme di interpretazione autentica, di
utilizzazione del personale scolastico e trattamento di
fine rapporto). - 1.-19. Omissis
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di
previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno
definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina
del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2,
commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme
pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
nel periodo precedente saranno attivate le procedure di
negoziazione e di concertazione in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
Omissis.».
Note al comma 98:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165(Attuazione delle deleghe
conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e
99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del
pubblico impiego):
«Art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di
cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ,
all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986,
n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27
dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come
sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n.
231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base
pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all'atto della
cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con
esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono
assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al
comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono,
altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a
domanda previo pagamento della restante contribuzione
previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai
limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici
di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque
destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali
«a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo
della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a
carico del personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base
contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e'
progressivamente incrementato secondo le percentuali
riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai
medesimi fini per il personale il cui trattamento
pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del
1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria
sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello
stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa
dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi
fini, anche nei confronti del personale che esercita la
facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23,
della citata legge n. 335 del 1995.».
Note al comma 101:
- Il riferimento normativo all'articolo 19 della legge
4 novembre 2010, m. 183 e' riportato nelle note al comma
95.
- Si riporta il testo dell'articolo 54, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato):
«Art. 54 (Misura del trattamento normale). - La
pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e'
pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per
cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono
un grado per il quale sia stabilito, ai fini della
cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati
nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si
applicano le percentuali di aumento previste nella tabella
stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B)
della tabella di cui al precedente comma si applicano anche
per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo,
nonche' dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio
collocati in congedo prima del compimento del limite di
eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica,
relativamente al servizio prestato fino alla data di
trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento
inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al
servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento
dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i
sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle
percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare
l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non puo' essere
minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel
grado inferiore, in base agli anni di servizio utile
maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o
continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza
aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma
dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non
appartenenti al servizio continuativo la misura della
pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo
della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».
Note al comma 103:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 20
dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei
giornalisti):
«Art. 1. - 1. La previdenza e l'assistenza attuate
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani «Giovanni Amendola» riconosciuto con regio decreto
25 marzo 1926, n. 838, nelle forme e nelle misure disposte
dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti
iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli
effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le
corrispondenti forme di previdenza e di assistenza
obbligatorie.».
Note al comma 105:
- Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-17.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge rientra nella
retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote
di pensione successivi alla data di prima assunzione,
ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.
Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo
della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in
vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri
di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto
decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
Omissis.».
Note al comma 107:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 22 (Composizione del comitato amministratore del
fondo pensioni lavoratori dipendenti). - 1. Il comitato
amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di
cui all'articolo 12, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e'
presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante
dei lavoratori dipendenti ed e' composto, oltre che dal
vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati
dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonche' dai
rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di
amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le
funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato
delegato dal presidente stesso.».
Note al comma 108:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le
gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro
la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed
ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo
diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna
di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo.».
Note al comma 111:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165(Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
 


2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis)
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125 (257).
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni (252). La presente disposizione costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note al comma 114:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479(Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza):
«Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-bis) il
vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b)
il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei
sindaci; d) il direttore generale.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di
comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'
nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il vice presidente e' componente del consiglio di
amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad
esso delegate
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di
indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina
del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui
al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con
particolare riferimento al processo produttivo e al profilo
finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga
richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi
dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da
tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata
competenza e professionalita' nonche' di indiscussa
moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai
requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di
indirizzo e vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme
restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di
riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti e comunicate
ai Ministeri vigilanti.».
Note al comma 115:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509(Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza):
«Art. 3 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sulle
associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per
gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei
collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di
rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni,
sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli
ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono
adottate sulla base delle determinazioni definite dalla
contrattazione collettiva nazionale
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti
consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o
fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare
la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale
sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce
annualmente al Parlamento.».
Note al comma 116:
- Il riferimento normativo al testo dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e'
riportato nelle note al comma 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione):
«Art. 6 (Atto istitutivo, statuto e regolamento degli
enti). - 1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono
natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli
elementi di cui all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalita' di iscrizione
obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di
amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui
all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente
per ogni categoria professionale interessata incrementato,
per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino
il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni
5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro
componenti, nonche' le modalita' di designazione di detti
componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale,
composto da un numero di membri elettivi corrispondente al
rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con
arrotondamenti all'unita' intera per ogni frazione
inferiore a mille e nel massimo di cinquanta unita'. Nel
caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto e'
riferito ad ogni singola categoria professionale
interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art.
4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei
flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a
ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre
di riequilibrio interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti
ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie
professionali interessate, con funzioni di impulso nei
confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per
gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla
lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere
b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti
all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui
all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che
definisca:
a) le modalita' di identificazione dei soggetti tenuti
alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito
professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo
un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a
quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente
decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di
ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarieta';
l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la
totale deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere
modulata anche in misura differenziata, con facolta' di
opzione degli iscritti;
c) la fissazione di una misura minima del contributo
annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4
e 5 e' adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del
codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato
fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito
dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente
consegue la personalita' giuridica per effetto di apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni
del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8
agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del
regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse
modalita' sono emanate specifiche disposizioni in materia
di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei
requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a
quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui
all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative
forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3,
alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.».
Note al comma 118:
- Si riporta il testo dell'articolo 16-quinquies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia
previdenziale). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai
debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali
professionali, previe apposite delibere delle medesime
casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16
settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data,
all'agente della riscossione mediante posta elettronica
certificata»;
b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite
le seguenti: «o l'esistenza della delibera favorevole
prevista dal comma 185-bis».
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509(Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza):
«Art. 2 (Gestione). - 1. Le associazioni o le
fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita'
svolta.
1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti
in gestione, restando peraltro in facolta' delle stesse di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i
gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita' e i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni
caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la
domanda di rivendicazione di cui all' articolo 103 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere
rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se
non individualmente determinati o individuati e anche se
depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa
ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal
gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e
sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle
fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un
depositario non sono ammesse azioni dei creditori del
depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli
stessi.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge
9 marzo 1989, n. 88.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi
violazioni di legge afferenti la corretta gestione
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
statuto.».
Note al comma 119:
- Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.».
- Si riporta il testo del comma 852, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto
finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a
decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al
riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.».
Note al comma 122:
- Si riporta il testo del comma 1, del dell'articolo
18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita'; (147)
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis, ";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ".».
Note al comma 123:
- Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250(Previdenze
a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 aprile 1958, n. 83.
Note al comma 124:
- La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1958, n. 83.
Note al comma 125:
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dal
comma 216 dell'art. 1 della presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427, ", sono
aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,".
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole "6 agosto 1975, n. 427," sono inserite
le seguenti: "e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,".
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti:
"che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o
confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto
un'informazione antimafia interdittiva e siano state
adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.".
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'arti-colo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo
26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020
e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno
2023.».
Note al comma 126:
- Si riporta il testo dell'articolo 43-bis, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.
130(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze):
«Art. 43-bis (Esonero dal pagamento delle quote di
accantonamento del trattamento di fine rapporto e del
contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge
28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a
procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria).
- 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' sottoposte
a procedura fallimentare o in amministrazione
straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento
di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019,
2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 44, previa
autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta,
sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto, relative alla
retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o
sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo
previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di
spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini
del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza
mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio
medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che,
a seguito delle domande accolte per la fruizione dei
benefici di cui al comma 1, e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni
adempimento di propria competenza per ripristinare in capo
alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui
al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.».
Note al comma 127:
- Il riferimento normativo all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
e' riportato nelle note al comma 125.
- Si riporta il testo dell'articolo 53-ter, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo):
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Note al comma 128:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18(Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno):
«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti
produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinata al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.».
Note al comma 130:
- Si riporta il testo del comma 110, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017 n. 205(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per
l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo
32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
Note al comma 131:
- Si riporta il testo dell'articolo 79, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). - 1.
Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera
b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
del trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la
costituzione di una nuova societa' interamente controllata
dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero
controllata da una societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta. L'esercizio dell'attivita' e'
subordinato alle valutazioni della Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al
comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in piu'
fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente
partecipazione pubblica.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale
sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui
si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il
Consiglio di amministrazione della societa' redige ed
approva, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
presente articolo sono esenti da imposizione fiscale
diretta e indiretta e da tasse.
6.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e
legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal
fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo'
essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146(Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili):
«Art. 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di
Alitalia in amministrazione straordinaria). - 1. Al fine di
garantire la continuita' del sostegno al reddito dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della
procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, puo'
essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e
Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una
durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento puo'
proseguire anche successivamente alla conclusione
dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre il
31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al
presente comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni
di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 95269 del 7 aprile 2016 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, e' incrementato di
212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati
all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 17.».
Note al comma 132:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 5, del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 7 aprile 2016, n. 95269 (Fondo di solidarieta' per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale):
«Art. 5 (Prestazioni). - 1. Il Fondo puo' erogare le
seguenti prestazioni:
a) prestazioni integrative della misura dell'indennita'
di mobilita', di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della
stipula di un contratto di solidarieta'. La durata massima
delle prestazioni integrative e' pari alla durata
dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore e'
beneficiario;
b) in relazione alle indennita' di mobilita' o di
ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente
dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che,
al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennita' di
mobilita' o di ASpI/NASpI, e' assicurata a carico del Fondo
una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo
a due anni, dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI di
cui ciascun lavoratore e' beneficiario. Il Comitato
amministratore, valutata la sostenibilita' finanziaria e
previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere
la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le
cui prestazioni di mobilita' o di ASpI/NASpI, ancorche'
richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio
2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione
integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla
gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione
correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento
del diritto e della determinazione della misura della
pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo e'
calcolata, dall'INPS, con le medesime modalita' previste
per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione
della prestazione integrativa della durata cessa se il
lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento
pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa
e' soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e
sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennita'
di mobilita' o di ASpI/NASpI.
c) assegni straordinari per il sostegno del reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
d) contributo al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del
lavoro dei lavoratori del settore, nonche' di favorire la
rioccupabilita' dei lavoratori in CIGS, mobilita' o
fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a
realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
2. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa
tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari
all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante
dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle
mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde
contrattuali aventi carattere di continuita', percepite
dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
3. La predetta retribuzione lorda complessiva dovra'
essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il
personale navigante) retribuite nei dodici mesi di
riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata
prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il
periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore
interessato subisca una decurtazione del beneficio
previsto. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata
per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe
prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno
determinato la mancata prestazione di lavoro. Per i
lavoratori con part - time verticale mensile, la
retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non
per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e
corrisposta nei mesi in cui era prevista attivita'
lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attivita' per part
time non viene invece corrisposto il trattamento
integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto
avviene per la prestazione base.
4. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1,
lettera c), la misura degli assegni straordinari e'
definita con successivo decreto, tenuto conto di eventuali
accordi intervenuti tra le parti istitutive.
5. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1,
lettera d), il 50% dei contributi ordinari versati e'
accreditato per l'80% su un conto individuale, definito
conto azienda, intestato a ciascuna impresa per i propri
interventi formativi, e per il restante 20% ad un conto
comune, definito conto sistema.
6. La misura dell'intervento relativo ai singoli
lavoratori ammessi ai programmi formativi e' pari alla
retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda
percepita dai lavoratori interessati per il numero di
ore/giornate destinate alla formazione, ridotta
dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali,
territoriali, regionali o comunitari. La retribuzione di
riferimento sia per i lavoratori in attivita' che per
quelli in CIGS, mobilita' e fruitori di indennita'
ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri indicati ai
commi 2 e 3.
7. Le imprese accedono alle prestazioni previste dal
Fondo soltanto se in regola con il versamento dei
contributi dovuti all'INPS, ivi compresi i versamenti
dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di cui all'art. 6-quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e all'art.
4, comma 75, della legge n. 92 del 2012. La regolarita'
contributiva dell'impresa e' verificata anche con
riferimento alla normativa in materia di documento unico di
regolarita' contributiva (DURC). Il datore di lavoro la cui
domanda e' stata rigettata a causa di irregolarita'
contributive ha facolta' di presentare, una volta
regolarizzata la propria posizione debitoria, una nuova
domanda.
8. Al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni
integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria previsti da accordi sindacali stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori
direttamente dall'INPS.
9. Sono fatte salve le prestazioni gia' deliberate al
31 dicembre 2015 in vigenza del Fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo.».
Note al comma 133:
- Si riporta il testo del comma 31, dell'articolo 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92(Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
(41) del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.».
Note al comma 134:
- Si riporta il testo del comma 354, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificato dalla presente legge:
«354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo
1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e
dall'anno 2021. La durata del congedo obbligatorio per il
padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per
l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque
giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a
dieci giorni dall'anno 2021, che possono essere goduti
anche in via non continuativa; al medesimo congedo si
applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2013. Per gli anni 2018, 2019, 2020 e dall'anno 2021 il
padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo
ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua
sostituzione in relazione al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest'ultima. Per gli anni 2017 e
2018, alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro
per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri
derivanti dai primi tre periodi del presente comma,
valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a
31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Note al comma 135:
- Si riporta il testo del comma 394, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla
presente legge:
«394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al
medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2024 e
pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a 45 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024
secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano
l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il
protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito e'
riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita
comunicazione che da' atto della trasmissione della
delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo
delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le
modalita' previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale
mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella
delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le
fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale
lo stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di
cui al presente comma e' cedibile dai soggetti di cui al
comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa
adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente
dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.».
Note al comma 136:
- Si riporta il testo del comma 392, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
«392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e
2018, e' istituito il "Fondo per il contrasto della
poverta' educativa minorile", alimentato dai versamenti
effettuati su un apposito conto corrente postale dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le
modalita' di gestione del conto di cui al presente comma
sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma
393.».
Note al comma 138:
- Si riporta il testo del comma 276, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«276. Nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per
il sostegno della parita' salariale di genere, con una
dotazione di 2 milioni per l'anno 2022 e di 52 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla
copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione,
di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento
del valore sociale ed economico della parita' salariale di
genere e delle pari opportunita' sui luoghi di lavoro,
nonche' al sostegno della partecipazione delle donne al
mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di
procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese
pubbliche e private, di una certificazione della parita' di
genere, cui siano connessi benefici contributivi a favore
del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega per
le pari opportunita', sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma.».
Note al comma 139:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.».
Note al comma 148:
- Il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 e' riportato nelle note al comma 139.
Note al comma 149:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un
Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato
"Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli
obiettivi della Convenzione del Consiglio di Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno
2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola sulla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, indicazioni
nazionali per i licei e linee guida per gli istituti
tecnici e professionali, nella programmazione didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine
e grado, nonche' la sensibilizzazione, l'informazione e la
formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza
nei confronti delle donne e la discriminazione di genere,
anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica
nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o
di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del
fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle
esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel
settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i
compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio nazionale
sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere. Ai
componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui
al primo periodo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
3.Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai
sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le
regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui
al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. (abrogato).».
Note al comma 151:
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di
abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo 54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 31 dicembre 2022, alle categorie aventi priorita'
per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso
come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo
d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri
accessori, superiore all'80%, la misura massima della
garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,
in sede di richiesta della garanzia, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e
4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito
agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei
anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato un
credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito
d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo
la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da
presentare successivamente alla data dell'acquisto; puo'
altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il
31dicembre 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».
Note al comma 152:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
Omissis.».
Note al comma 153:
- Il riferimento normativo all'articolo 64 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e'
riportato nelle note al comma 151.
- Il riferimento normativo all'articolo 1, comma 48,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' riportato nelle
note al comma 152.
Note al comma 154:
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 44 (Apprendistato professionalizzante). - 1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attivita',
pubblici o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione professionale ai fini contrattuali, i
soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del
2005, il contratto di apprendistato professionalizzante
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento
e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del
contratto sulla base dei profili o qualificazioni
professionali previsti per il settore di riferimento dai
sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione professionale ai fini contrattuali da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle relative competenze
tecnico-professionali e specialistiche, nonche' la durata
anche minima del periodo di apprendistato, che non puo'
essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta
sotto la responsabilita' del datore di lavoro, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto
del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
La regione comunica al datore di lavoro, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, le modalita' di svolgimento dell'offerta
formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei
datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano
dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le
modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali, i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. La
previsione di cui al primo periodo trova applicazione
altresi' nell'ambito delle attivita' in cicli stagionali
che si svolgono nel settore del cinema e
dell'audiovisivo.».
Note al comma 155:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione). - 01. Ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro
15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2,
comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire
30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione, e siano titolari di
contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della
propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre
anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera
lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire
30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni
non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a
15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera
unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a
propria residenza, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale,
una detrazione dal l'imposta lorda pari a euro 991,60,
ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare
del canone di locazione e comunque entro il limite massimo
di euro 2.000.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter,
da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro
cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
fruire della detrazione piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale
l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni,
spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, una
detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di
proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro
1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve
essere redatto in forma scritta.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del
presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta
lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella
predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione del predetto ammontare.».
Note al comma 159:
- Si riporta il testo dell'articolo 117, della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
8 novembre 2000, n. 328(Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualita' della vita, pari
opportunita', non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e
servizi sociali» si intendono tutte le attivita' previste
dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti
locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita',
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed
unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale,
degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli
enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato,
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
operanti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra
gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale,
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva
dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui
al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri
ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.».
«Art. 2 (Diritto alle prestazioni). - 1. Hanno diritto
di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali i cittadini
italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con
le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea
ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai
sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli
stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
ha carattere di universalita'. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il
sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli
essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a
consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare
delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della
presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato
reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere
alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e
psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti
sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che
rendono necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di
cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui
all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli
stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire,
sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione
per effettuare le scelte piu' appropriate.».
Note al comma 160:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
di concertazione con gli enti locali interessati, degli
ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per
la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di
norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti
per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una
quota delle complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita',
di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle
attivita' disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle
tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147(Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'):
«Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel rispetto
delle modalita' organizzative regionali e di confronto con
le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
od organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in
particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di
programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario
e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti
territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita'
di programmazione ed erogazione integrata degli interventi
con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e
dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco,
gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito
territoriale includono, ove opportuno, le attivita' svolte
dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle
politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo
le modalita' coordinate definite dalle regioni e province
autonome ai sensi del presente articolo, costituisce
livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non
gia' previsto nei rispettivi ordinamenti,
all'individuazione di specifiche forme strumentali per la
gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito
territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa
la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456,
della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare
autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e
continuita' nella gestione associata all'ente che ne e'
responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione
non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
province autonome individuano altresi' strumenti di
rafforzamento della gestione associata nella programmazione
e nella gestione degli interventi a livello di ambito
territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili
e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta'
e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai
programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei
2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che
abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei
servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e
l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere
previsti dai programmi operativi nazionali.».
Note al comma 161:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 4 (Sistema di finanziamento delle politiche
sociali). - 1. La realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento
plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate
e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi
bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le
spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali
a favore della persona e della comunita', fatto salvo
quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai
sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente legge,
provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati
dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore,
nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e
servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di
trasferimento agli enti locali delle materie individuate
dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle
regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli
articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nonche' degli autonomi
stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione
e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita'
considerati a carico del comparto assistenziale quali le
indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di
cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore
individuati ai sensi del Piano nazionale di cui
all'articolo 18 della presente legge.».
Note al comma 162:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n.
65, S.O.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O..
Note al comma 163:
- Il riferimento normativo al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 201 e' riportato
nelle note al comma 162.
Note al comma 164:
- Il testo della legge 11 febbraio 1980, n.18
(Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1980, n. 44.
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti). - 1. Salvo
diversa previsione, ai fini del presente decreto, per
contratti collettivi si intendono i contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
Note al comma 165:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "contratto di somministrazione di lavoro": il
contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a-bis) "missione": il periodo durante il quale,
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro,
il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione":
il trattamento economico, normativo e occupazionale
previsto da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, da contratti collettivi o da altre
disposizioni vincolanti di portata generale in vigore
presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi
comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro
straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro
notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e
in periodo di allattamento, nonche' la protezione di
bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e
donna, nonche' altre disposizioni in materia di non
discriminazione;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale":
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le
regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa
di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o
congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i)
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e'
in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.».
Note al comma 166:
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221.
Note al comma 167:
- Il riferimento all'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note
al comma 161.
Note al comma 168:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147(Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'):
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
 


a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e
delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al
presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola
in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale.
Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le
modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli,
nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di
cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e
condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo,
nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale
in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano
la costituzione e il funzionamento della Rete a livello
territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di
cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le
non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di
funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria
tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro
di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in
tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la
partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello
regionale e territoriale, non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Note al comma 169:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 22 (Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali). - 1. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche
e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita
sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione
di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione,
nonche' le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di
seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli
enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al
reddito e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la
permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o
incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di
disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine
e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la
promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilita'
familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e
loro successive modificazioni, integrazioni e norme
attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone
disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche'
erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea
delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per
favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e
la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non
siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle L. 4
maggio l983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15
febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23
dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n, 296, L. 31
dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui
all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione,
i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati
all'accoglienza dei minori devono essere organizzati
esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 23, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147(Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'):
«Art. 5 (Valutazione multidimensionale). - 1.
2. Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione
sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza
(Rdc), i nuclei familiari accedono previa valutazione
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle
risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'
dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In
particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimita' e sociali.
3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in
un'analisi preliminare e in un quadro di analisi
approfondito, laddove necessario in base alla condizione
del nucleo.
4. L'analisi preliminare e' finalizzata ad orientare,
mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive
scelte relative alla definizione del progetto
personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da
operatori sociali opportunamente identificati dai servizi
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la
situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa
alla sola dimensione della situazione lavorativa, i
beneficiari sono indirizzati al competente centro per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro
connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi
preliminare.
6.
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un
operatore sociale identificato dal servizio sociale
competente e da altri operatori afferenti alla rete dei
servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a
seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a
seguito dell'analisi preliminare, con particolare
riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le
politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri
servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
valutazione di cui al presente comma. Le equipe
multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4,
disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe
multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5,
anche laddove, in esito all'analisi preliminare e
all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la
necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il
servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di
valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono approvate linee guida per la definizione
degli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale. Al fine di ridurre i rischi per gli
operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee
guida di cui al presente comma individuano altresi'
specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire
gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e
segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della
vittima di atti violenti.
10. I servizi per la valutazione multidimensionale
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel rispetto
delle modalita' organizzative regionali e di confronto con
le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
od organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in
particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di
programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario
e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti
territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita'
di programmazione ed erogazione integrata degli interventi
con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e
dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco,
gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito
territoriale includono, ove opportuno, le attivita' svolte
dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle
politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo
le modalita' coordinate definite dalle regioni e province
autonome ai sensi del presente articolo, costituisce
livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non
gia' previsto nei rispettivi ordinamenti,
all'individuazione di specifiche forme strumentali per la
gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito
territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa
la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456,
della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare
autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e
continuita' nella gestione associata all'ente che ne e'
responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione
non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
province autonome individuano altresi' strumenti di
rafforzamento della gestione associata nella programmazione
e nella gestione degli interventi a livello di ambito
territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili
e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta'
e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai
programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei
2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che
abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei
servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e
l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere
previsti dai programmi operativi nazionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni):
«Art. 1 (Reddito di cittadinanza). - 1. E' istituito, a
decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato "Rdc", quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del
diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a
favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del
lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da
uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni,
adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di
cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle
persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure
per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc,
salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre
dal mese successivo a quello del compimento del
sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo
piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei
casi in cui il componente o i componenti del nucleo
familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza,
come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto
requisito anagrafico.».
- Il riferimento normativo all'articolo 4 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nelle note al comma 74.
- Si riporta il testo del comma 797, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e,
contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella
prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di un livello
essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e'
attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 4.000.».
Note al comma 170:
- Il riferimento normativo dell'articolo 21 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, e' riportato nelle note al
comma 168.
Note al comma 172:
- Il riferimento normativo all'articolo 117 della
Costituzione della Repubblica italiana e' riportato nelle
note al comma 159.
- Si riporta il testo del comma 449, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019) come modificato
dalla presente legge:
«449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
i comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad
assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo,
sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il nu-mero dei posti
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al pe iodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo pe-riodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio,
per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni successivi
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati
dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per
ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di
appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni
possono procedere all'assunzione del personale necessario
alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia
utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei
limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 ago-sto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018.
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per
l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale
quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite
delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli
essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi
standard relativi alla componente trasporto disabili della
funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente, sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
Note al comma 173:
- Si riporta il testo dell'articolo 243, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli
asili nido;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei
termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della
gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).».
Note al comma 174:
- Il testo del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 come modificato dalla presente legge
e' riportato nelle note al comma 172.
Note al comma 175:
- Si riporta il testo del comma 98, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016) come modificato dalla
presente legge:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone
assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020
C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata
dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.».
Note al comma 178:
- Si riporta il testo del comma 330, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«330. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita', nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di
euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021
e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione
agli interventi ivi previsti.».
Note al comma 179:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 13,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi
per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonche' a forme di
integrazione tra attivita' scolastiche e attivita'
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
e le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.».
Note al comma 180:
- Il riferimento normativo al testo dell'articolo 8,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato
nelle note al comma 161.
Note al comma 181:
- Si riporta il testo dei commi 401 e 402 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) come
modificato dalla presente legge:
«401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della
legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una
dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27
milioni di euro per l'anno 2022.
402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per le
disabilita' e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del
presente articolo nonche' le disposizioni necessarie per la
sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso
siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di
progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la
conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro
autistico nonche' le buone pratiche terapeutiche ed
educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento
del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali,
pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi
dello spettro autistico, in grado di effettuare il
trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il
contributo per le strutture private e' erogato
subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da
parte del Servizio sanitario nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento
del personale del Servizio sanitario nazionale preposto
all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul
trattamento dei disturbi dello spettro autistico
dell'Istituto superiore di sanita'.».
Note al comma 183:
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Misure a tutela delle persone con
disabilita'). - 1. Al fine di dare attuazione alle
politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno
a favore delle persone con disabilita', e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle
persone con disabilita'", con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, il cui stanziamento e'
trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono
individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le
modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di
cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. Sui
predetti decreti in materia di infrastrutture digitali,
inclusione sportiva e turismo accessibile e' acquisito,
rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport e del Ministro del turismo.
2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2
interessano i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche
digitali, per le politiche di inclusione delle persone con
disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonche' per il
turismo accessibile per le persone con disabilita';
b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo
dello spettro autistico.
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole "35 milioni di euro per l'anno 2020"
sono aggiunte le seguenti parole "e di 20 milioni di euro
per l'anno 2021";
b) le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite
con le seguenti "entro il 31 dicembre 2021".
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
Note al comma 184:
- Il riferimento all'articolo 34, comma 2-bis, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come
modificato dalla presente legge e' riportato nelle note al
comma 183.
Note al comma 185:
- La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonche' di semplificazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191.
Note al comma 187:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C
306 del 17 dicembre 2007.
Note al comma 188:
- La legge 28 giugno 1977, n. 394 (Potenziamento
dell'attivita' sportiva universitaria) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1977, n. 189
Note al comma 189:
- Si riporta il testo del comma 34, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro anni
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare
nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.».
Note al comma 190:
- Si riporta il testo dei commi da 621 a 627,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021):
«621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate
da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi
di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le
stesse siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari degli impianti medesimi.
622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma
621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo.
623. Ferma restando la ripartizione in tre quote
annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite
complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il
credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista
da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime
erogazioni.
626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle
somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo
contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso
l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o
realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari
delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una
rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
627. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a
626.».
Note al comma 191:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Lavoratori beneficiari). - 1. Sono destinatari
dei trattamenti di integrazione salariale di cui al
presente titolo i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui
all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei
lavoratori a domicilio. Per periodi di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di
integrazione sala-riale anche i lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere,
presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il
trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione. Per il riconoscimento dei
trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere
dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di effettivo
lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di
presentazione della domanda e' pari a trenta giorni. Tale
condizione non e' necessaria per le domande relative a
trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi
oggettivamente non evitabili.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2,
l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa
alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si
computa tenendo conto del periodo durante il quale il
lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.».
Note al comma 192:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Apprendisti). - 1. Sono destinatari dei
trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022.
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle
dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le
sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari
dei trattamenti straordinari di integrazione salariale,
limitatamente alla causale di intervento per crisi
aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei
casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia
delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle
straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali
ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono
destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di
integrazione salariale. Il presente comma cessa di avere
applicazione per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1
sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le
integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.
Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma
773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo
di apprendistato e' prorogato in misura equivalente
all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca,
la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve
pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso
formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli
articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.».
Note al comma 194:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione
dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi
precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attivita',
l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1,
ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita'
accessorie alla retribuzione base, corrisposte con
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e
di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il
quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di
produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di
cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione
mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non
puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5,
lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di
cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la
retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce
in caso di malattia l'indennita' giornaliera di malattia,
nonche' la eventuale integrazione contrattualmente
prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,
n. 112.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo
2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella
misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di
integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.».
Note al comma 195:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu'
interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a)
e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b),
in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
presente comma cessa di avere applicazione per i
trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi all'ultimo periodo utilizzato e' stabilita una
contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:
a) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu'
interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e
sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.».
Note al comma 196:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Modalita' di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni). - 1. Il pagamento delle
integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di
paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS
all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per
il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti
antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di
cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la
sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare
il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, in presenza di serie e
documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, su
espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione
salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il
connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in
presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in
cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta'
di ordine finanziario della stessa.
5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni
di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto,
a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro la fine del secondo mese successivo a
quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale,
ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni
dall'adozione del provvedi-mento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.».
Note al comma 197:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
lavorativa). - 1. (abrogato)
2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro
subordinato di durata superiore a sei mesi nonche' di
lavoro autonomo durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di
lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attivita'
di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei
mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto
di lavoro.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale
dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma
2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli
obblighi di comunicazione di cui al presente comma.».
Note al comma 198:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20. (Campo di applicazione). - 1. La disciplina
in materia di intervento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi trovano
applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni
dell'attivita' dell'impresa che esercita l'influsso
gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o
ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita' in
dipendenza di situazioni di difficolta' dell'azienda
appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il
ricorso al trattamento ordinario o straordinario di
integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano una
riduzione di attivita' in conseguenza della riduzione delle
attivita' dell'azienda appaltante, che abbia comportato per
quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio
ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della
manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi trovano altresi' applicazione in relazione
alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data
di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di cinquanta dipendenti:
a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese
quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi
contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che
risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13.
3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
la disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi
trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non
coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che,
nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici
dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1.
3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi
contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21,
comma 1, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e alle societa' da queste derivate, nonche'
alle imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e le loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che
risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13. [comma aggiunto]
3-quater. Il campo di applicazione di cui ai commi 1,
2, 3 e' vigente per i trattamenti di integrazione salariale
fino al 31 dicembre 2021.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il
requisito relativo alla classe dimensionale deve
sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui
al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di
servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti
oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi
risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria
delle commesse nei confronti dell'impresa committente,
acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio
precedente, il cinquanta per cento del complessivo
fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo
quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Il presente comma cessa di avere applicazione per i
trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e
dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.»
Note al comma 199:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21. (Causali di intervento). - 1. L'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle
seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale, anche per realizzare
processi di transizione individuati e regolati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attivita'
produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi
volto a fronteggiare le inefficienze della struttura
gestionale o produttiva ovvero a gestire processi di
transizione e deve contenere indicazioni sugli investimenti
e sull'eventuale attivita' di formazione dei lavoratori.
Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un
consistente recupero occupazionale, anche in termini di
riqualificazione professionale e di potenziamento delle
competenze del personale interessato alle sospensioni o
alle riduzioni dell'orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a
fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti
esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi
da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e
alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei
mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del programma di crisi
aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida
cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al
primo periodo del presente comma sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 60 giorni da Il contratto di solidarieta' di cui al
comma 1, lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso
contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un
suo piu' razionale impiego. La riduzione media oraria non
puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'. Per i contratti
di solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022
la riduzione media oraria non puo' essere superiore al 80
per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di solidarieta'. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il
contratto di solidarieta' e' stipulato. Per i contratti di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro
non puo' essere superiore al 90 per cento nell'arco
dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono
specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono
a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario di integrazione
salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente all'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del
presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1,
lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso contratti
collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in
tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego. La riduzione media oraria non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarieta'. Per i contratti di solidarieta'
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione
media oraria non puo' essere superiore al 80 per cento
dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il
contratto di solidarieta' e' stipulato. Per i contratti di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro
non puo' essere superiore al 90 per cento nell'arco
dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono
specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono
a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario di integrazione
salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi e per causali sostanzialmente
coincidenti, l'intervento ordinario.»
Note al comma 201:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23. (Contribuzione). - 1. E' stabilito un
contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina
delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per
cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30
per cento a carico del lavoratore.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di quindici dipendenti, nonche' dei datori di lavoro
delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, e'
stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90
per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, di cui lo 0,30 per cento e' a carico del
lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che
presentano domanda di integrazione salariale straordinaria
e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo
5.»
Note al comma 204:
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26. (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
del Titolo I del presente decreto, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni di cui al predetto Titolo.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i
fondi di solidarieta' bilaterali gia' costituiti a quella
data che dovranno comunque adeguarsi a quanto disposto
dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di
fondi di solidarieta' bilaterali per i datori di lavoro che
non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali
ordinarie e straordinarie cosi' come regolate dalle
disposizioni di cui al titolo I.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base
degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione
dei fondi di cui al comma 1-bis, e' obbligatoria per i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi
gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al
presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i
datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a
decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti i
contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori
di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla
finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le
seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni; (37)
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui
al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a
settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.»
Note al comma 205:
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27. (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno di
integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile. L'assegno di solidarieta' puo' essere riconosciuto
per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa fino al 31 dicembre 2021.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
rientrano nei fondi di cui al comma 1 anche i datori di
lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi gia'
costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente
comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di
lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di
cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo
118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo
12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo
un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per
cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.»
Note al comma 206:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28. (Fondo di solidarieta' residuale). - 1. Nei
riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente piu'
di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e
classi dimensionali non rientranti nell'ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto e che non
hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo
residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano
in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla
data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del
relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo
residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. I fondi costituiti secondo le
procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno di
integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1. I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al
medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo
residuale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo
settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
3. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, secondo quanto
previsto dall'articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del
fondo di solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del presente
decreto.»
Note al comma 207:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29. (Fondo di integrazione salariale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterale
costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei
lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa
di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1°
gennaio 2022.
3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali
ordinarie, e' riconosciuto con i criteri e per le durate di
seguito indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata
massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disposizione di cui al
comma 4, secondo periodo, cessa di trovare applicazione.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal
fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS
competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di
aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica
ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede
legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di
lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione
contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti, e al 0,80 per cento, per i datori
di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari
al 4 per cento della retribuzione persa.
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando
il rispetto di quanto previsto dal comma 4, a favore dei
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno integrazione salariale ai sensi del
presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,
l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il presenta comma
cessa di trovare applicazione.»
Note al comma 208:
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30. (Assegno di integrazione salariale). - 1. I
fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un
assegno di integrazione salariale di importo almeno pari
all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata
massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e
22, e comunque nel rispetto della durata massima
complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All' assegno
di integrazione salariale si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di
importo pari all'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la
durata della prestazione in misura almeno pari ai
trattamenti di integrazione salariale, a seconda della
soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata,
e comunque nel rispetto delle durate massime complessive
previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre
2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alle disposizioni
di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro,
ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di
integrazione salariale, confluiscono nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere
dal 1° gennaio 2023.
2. La domanda di accesso all'assegno di integrazione
salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28
deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.»
Note al comma 209:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31. (Assegno di solidarieta'). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,
garantisce un assegno di solidarieta', in favore dei
dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative accordi collettivi aziendali che
stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine
di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto
per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai
fini della determinazione della misura dell'assegno di
solidarieta' per le ore di lavoro non prestate si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1
individuano i lavoratori interessati dalla riduzione
oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore,
la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di
lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco
dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta'
e' stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le
modalita' attraverso le quali, qualora sia necessario
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore
di lavoro puo' modificare in aumento, nei limiti del
normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior
lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione
dell'assegno di solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il
datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS
domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale,
entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.
Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori
interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di
lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle
Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini
delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8,
comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere
inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
7-bis. L'assegno di cui al presente articolo puo'
essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre 2021.»
Note al comma 210:
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33. (Contributi di finanziamento). - 1. I decreti
di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4,
determinano le aliquote di contribuzione ordinaria,
ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29,
comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le
prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26,
comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1
a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.»
Note al comma 211:
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 36. (Comitato amministratore). - 1. Alla gestione
di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del
fondo di cui all'articolo 28, provvede un comitato
amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal
decreto istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di
cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il
contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29,
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, in numero complessivamente non superiore a
dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la
rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del
fondo, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di
dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze e in possesso dei requisiti di onorabilita'
previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non
spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui
all'articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non
risulti ancora costituito il comitato amministratore, i
compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente
assolti da un commissario straordinario del fondo nominato
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo
gratuito e resta in carica sino alla costituzione del
comitato amministratore.»
Note al comma 212:
- Si riporta il testo dell'articolo 39, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 39. (Disposizioni generali). - 1. Ai fondi di
solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica
l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26
e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi
da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di
cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1, commi
2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40
si applica l'articolo 3, comma 9.»
Note al comma 213:
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 40. (Fondo territoriale intersettoriale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta' 2015). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma
124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto
legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un
fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui,
salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina
prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
di cui all'articolo 35.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina dei fondi di solidarieta' territoriale
intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano
almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma
entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro
con-fluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale
sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
dai datori di lavoro medesimi.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e'
adottato d'intesa con i Presidenti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono
trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del
fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori
di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito
fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio delle Province di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1
i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita'
produttive ubicate nel territorio delle province di Trento
e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori
di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale
fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente
gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo
periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al
comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma
1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica di
dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso
dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e'
riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il
rimborso delle spese di missione nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel
caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato
d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dal presente decreto con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nel settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale.»
Note al comma 215:
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41. (Contratto di espansione). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo
quanto previsto al comma 1-ter nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con
un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che
comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica
dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo
sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
esigenza di modificare le competenze professionali in
organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione,
secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 24,
finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di
imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura
gestionale e deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione
dei relativi profili professionali compatibili con i piani
di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei
contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato
professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico, la
riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il
numero dei lavoratori interessati, nonche' il numero dei
lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il
progetto di formazione e di riqualificazione nonche' il
numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60
mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo
esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il
periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a
pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento
pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, cosi' come
determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione
sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore
di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al
conseguimento del diritto, con esclusione del periodo gia'
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti entro il limite
complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8
milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della
procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non
opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta
dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'
mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e il versamento a carico del datore di lavoro per i
contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
alla pensione anticipata e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa di
cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo
della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piano di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per
gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di
80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro
per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024,
173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di
euro per l'anno 2026.
6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo puo' essere riconosciuta anche per il
tramite dei fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione,
senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione
di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e
5-bis e' consentita una riduzione oraria cui si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione
media oraria non puo' essere superiore al 30 per cento
dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove
necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero
periodo per il quale il contratto di espansione e'
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di
euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno
2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,0
milioni di euro per l'anno 2023, e di 317,1 milione di euro
per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di
formazione e di riqualificazione che puo' intendersi
assolto, previa idonea certificazione definita con
successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il
lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda
anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto
deve contenere le misure idonee a garantire l'effettivita'
della formazione necessarie per fare conseguire al
prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui
sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto,
che e' parte integrante del contratto di espansione,
descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il
numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero
delle ore di formazione, le competenze tecniche
professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie
e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma
1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e
l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati secondo le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e
gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni
caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al
trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione
alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con
l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.»
Note al comma 216:
- L'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 125.
Note al comma 217:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 8
agosto 1972, n. 457(Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8.
Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui
al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.»
Note al comma 219:
- Il riferimento normativo all'articolo 29 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 207.
Note al comma 220:
- Il riferimento normativo all'articolo 23 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 201.
Note al comma 221:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3 e 4
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Destinatari). - 1. Sono destinatari della
NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n.
457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A
decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI
anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui
alla legge 15 giugno 1984, n. 240.»
«Art. 3. (Requisiti). - 1. La NASpI e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici
settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro
effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c),
cessa di trovare applicazione con riferimento agli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che
hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.»
«Art. 4.
1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per
il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per
il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari
al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui
la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementato di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015
l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni
mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di
fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno
dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI
che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'
alla data di presentazione della domanda.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.»
Note al comma 222:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 3,
della legge 15 giugno 1984, n. 240 (Norme previdenziali e
assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti
che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3.
A parziale deroga di quanto disposto dal precedente
articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni,
ordinaria e straordinaria, all'indennita' di disoccupazione
denominata NASpI, alla cassa unica assegni familiari e
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si
applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia
agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei
confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui
al citato articolo 2, che esercitano attivita' di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per
i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si
applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a
tempo determinato.
Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei
lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a
quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori
dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti
dal medesimo comma.
 


Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima
dell'entrata in vigore della presente legge abbiano
adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del
settore agricolo, la parificazione al settore industriale
avra' luogo, a partire dal 1° gennaio 1984 e nell'arco di
cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a
carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per
cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel
settore industriale e fino al raggiungimento della predetta
parificazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, a dare
attuazione a quanto disposto nel precedente comma.
Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con
qualifiche afferenti ad attivita' industriali e commerciali
mediante richiesta di avviamento sulle liste del
collocamento ordinario.
Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e
Basilicata le modalita' di avviamento sono stabilite dalle
commissioni regionali per l'impiego cosi' come previsto
dalla legge n. 140 del 1981.»
Note al comma 223:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15. (Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa degli interventi
di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati
e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli
amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni (39) dall'inizio dell'attivita' il reddito
annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata
comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade
dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.
15-quinquies. In relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 la DIS-COLL
si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo
giorno del sesto mese di fruizione ed e' corrisposta
mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di
contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo
gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del
lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo
ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in
ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i
periodi di fruizione della DISCOLL e' riconosciuta la
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio
mensile di cui all'articolo 15 comma 4, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile
della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1°
gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.»
Note al comma 226:
- Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147
(Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in
materia di giustizia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202.
Note al comma 227:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223, (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4. (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.»
Note al comma 229:
- Il testo dell'articolo 22-ter del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e' riportato al comma 200 della
presente legge.
Note al comma 231:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Si riporta il testo del comma 35, dell'articolo 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92(Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.»
Note al comma 232:
- Si riporta il testo del comma 324, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«324. Al fine di favorire la transizione occupazionale
mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro
e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori
sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento
all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro
(ANPAL) per le attivita' di competenza, e' istituito un
fondo denominato « Fondo per l'attuazione di misure
relative alle politiche attive rientranti tra quelle
ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del
programma React EU », con una dotazione di 500 milioni di
euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di
cui al primo periodo pari, al netto delle risorse
utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro
per l'anno 2021, e' istituito un programma denominato «
Garanzia di occupabilita' dei lavoratori » (GOL), quale
programma nazionale di presa in carico finalizzata
all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di
servizi specifici di politica attiva del lavoro,
nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le
misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di
cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150
del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma
nazionale di cui al presente comma. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati le
prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa
la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di
beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del
limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza
intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalita'
di erogazione da parte della rete dei servizi per le
politiche del lavoro, nonche' la specificazione dei livelli
di qualita' di riqualificazione delle competenze. Resta
fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL
sono individuate nell'ambito delle misure ritenute
ammissibili al finanziamento del predetto programma React
EU.»
Note al comma 233:
- Il riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e'
riportato nelle note al comma 231.
Note al comma 235:
- Il riferimento all'articolo 2, comma 35, della legge
28 giugno 2012, n. 92 e' riportato nelle note al comma 231.
- Il riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e'
riportato nelle note al comma 231.
- Il riferimento normativo al comma 852, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e'
riportato nelle note al comma 119.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
(Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante
modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversita' da parte di talune
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2017, n. 7.
Note al comma 236:
- Il riferimento normativo all'articolo 4, della legge
n. 223 del 1991 e' riportato nelle note al comma 227.
Note al comma 238:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita'; (147)
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,»."
Note al comma 239:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
S.O.
Note al comma 240:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 118,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua, e dei
percorsi formativi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni
territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano puo' essere istituito un fondo territoriale
intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si
possono articolare regionalmente o territorialmente e
possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi
destinati per misure di formazione a favore di apprendisti
e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1)
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di
formazione o di riqualificazione professionale previsti dal
Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono
altresi' finanziare, in tutto o in parte, piani formativi
aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in
costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11,
21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.»
Note al comma 241:
- Il riferimento all'articolo 118, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note al comma
240.
Note al comma 242:
- Il riferimento all'articolo 118, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note al comma
240.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 11. (Causali). - 1. Ai dipendenti delle imprese
indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e'
corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti
casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e
non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le
intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.»
- Il riferimento all'articolo 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 119.
- Il riferimento all'articolo 30 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 208.
- Si riporta il testo del comma 722, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
"722. Con effetto dall'anno 2015 e' disposto il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte
dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere
sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a
decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote
destinate ai fondi interprofessionali per la formazione
continua.»
Note al comma 243:
- Il riferimento all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 200.
Note al comma 244:
Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 3.
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso
e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni
inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa.»
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
Note al comma 246:
- Il riferimento all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 200.
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134(Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione
e a dare continuita' all'esercizio delle attivita'
imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di
apposita convenzione, degli investitori istituzionali
destinati alle societa' cooperative di cui all'articolo
111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie. Con uno o piu' decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione,
erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Note al comma 247:
- Il testo della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea C
91 I del 20 marzo 2020.
Note al comma 248:
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 47. (Disposizioni finali). - 1. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico
del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore
di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in
cui rilevi un inadempimento nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione,
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124
del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui
all'articolo 42, comma 1, nonche' per la violazione delle
previsioni contrattuali collettive attuative dei principi
di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il
datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a
1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
la direzione territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori
beneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento
di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini
della loro qualificazione o riqualificazione professionale,
e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante,
senza limiti di eta', anche i lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni
in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il
regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma
9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori
ove la disciplina di cui al presente capo non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione le
regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa
pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e
45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni o
province autonome possono fare riferimento al percorso
formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e
possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel
servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che
assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e
ricerca.»
Note al comma 249:
- Il riferimento al comma 324, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle note al
comma 232.
Note al comma 250:
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 43. (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.»
«Art. 45. (Apprendistato di alta formazione e di
ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per
attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturita' professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
anche temporali, della formazione a carico del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di
cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione
esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a
cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
60 per cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che
attengono alla formazione, sentite le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui
al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Il riferimento normativo all'articolo 47, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato nelle note
al comma 248.
Note al comma 252:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 22
maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato):
«Art. 10. (Accesso alle informazioni sul mercato e
servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e
ricollocazione). - 1. I centri per l'impiego e gli
organismi autorizzati alle attivita' di intermediazione in
materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si
dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello
dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni
non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1,
e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le
associazioni comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non
iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma
1 e' pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le
modalita' di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e
degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le
domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le
relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che
ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle
procedure per l'avvio di attivita' autonome e per le
eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed
appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di
credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3,
i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e
supporto ai lavoratori autonomi con disabilita', si
avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 6 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge
14 gennaio 2013, n. 4(Disposizioni in materia di
professioni non organizzate):
«Art. 4. (Pubblicita' delle associazioni
professionali). - 1. Le associazioni professionali di cui
all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui
all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi
informativi che presentano utilita' per il consumatore,
secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'.
Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad
utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione
quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione
professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli
articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le
prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione
professionale o della forma aggregativa garantisce la
correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono
promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e
sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei
sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai
suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti,
le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il
funzionamento dei comitati sono posti a carico delle
associazioni rappresentate nei comitati stessi.»
«Art. 5. (Contenuti degli elementi informativi). - 1.
Le associazioni professionali assicurano, per le finalita'
e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena
conoscibilita' dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita'
professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari
delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione,
con particolare riferimento ai titoli di studio relativi
alle attivita' professionali oggetto dell'associazione,
all'obbligo degli appartenenti di procedere
all'aggiornamento professionale costante e alla
predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione
della quota da versare per il conseguimento degli scopi
statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo
periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso
ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni
graduate in relazione alle violazioni poste in essere e
l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti
disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale,
in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica
dedicata alla formazione permanente degli associati, in
forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di
qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO
9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui
la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo
sportello di cui all'art. 2, comma 4.»
Note al comma 253:
- Il riferimento normativo all'articolo 23, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e'
riportato nelle note al comma 246.
Note al comma 255:
- Il riferimento normativo all'articolo 29, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nelle
note al comma 207.
Note al comma 256:
- Il riferimento normativo all'articolo 11-bis, del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
riportato nelle note al comma 64.
Note al comma 257:
- Il riferimento normativo all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato nelle
note al comma 125.
Note al comma 259:
- Si riporta il testo del comma 401, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del
comma 393.»
Note al comma 260:
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 37.
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico
stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.»
Note al comma 262:
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.»
Note al comma 263:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023):
«Art. 20.
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di 32 miliardi di euro. Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici] [periodo abrogato].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.»
- Il riferimento normativo al comma 442, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 263.
- Si riporta il testo del comma 109, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.»
Note al comma 266:
Il riferimento normativo all'articolo 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' riportato nelle
note al comma 263.
Note al comma 267:
- Il riferimento normativo al comma 443, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle
note al comma 263.
- Si riporta il testo del comma 443, dell'articolo 1, e
della relativa tabella di cui all'allegato B, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
"443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i
termini riportati nella seconda colonna della tabella di
cui all'allegato B annesso alla presente legge.»
«Allegato B
»
Note al comma 268:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60(Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11. (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2022, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni
e delle province autonome che provvedono al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
nel loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico
del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei
pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri
con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma
547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione medico-specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta.
Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei
limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il
trattamento economico da riconoscere, anche in assenza
dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
presente lettera devono avvenire nell'ambito delle
strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo
deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza
dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.
L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente
articolo durante lo stato di emergenza integra, per la
durata della stessa, il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a),
conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
«Art. 2-ter. (Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire
l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio
nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale delle professioni sanitarie e agli operatori
socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera
a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o
per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicita'
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata
minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non
sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente
alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, nei limiti delle risorse complessivamente
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere
generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno
accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea
afferenti alle classi delle lauree nelle professioni
sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto
con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,
previa certificazione delle competenze acquisite a seguito
del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di
studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della
circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30
settembre 2016.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31
dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo,
l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari
esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata
legale del corso di studio, delle attivita' formative
teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita'
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti in proporzione all'attivita' lavorativa
svolta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75(Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31
dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'
stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva
l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
Note al comma 269:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60(Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11.
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni,
nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli
indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina assunzionale di cui al
presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente
al Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa,
anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa
complessiva .
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni
e delle province autonome che provvedono al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
nel loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico
del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»
Note al comma 270:
- Si riporta il testo del comma 522, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15
marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti,
pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure
palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al
decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che
alla data del 31 dicembre 2021 sono in servizio presso le
reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti
requisiti, certificati dalla regione competente: a)
esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel
campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di
strutture ospedaliere, di strutture residenziali
appartenenti alla categoria degli hospice e di unita' per
le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per
l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio
sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di
attivita' professionale esercitata, corrispondente ad
almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c)
acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua
in medicina, ovvero tramite master universitari in cure
palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni
per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza
per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al
presente comma deve essere presentata alla regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.»
Note al comma 276:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 29. (Disposizioni urgenti in materia di liste di
attesa). - 1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle
richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di
ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le
liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero
della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del
25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di
indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e
territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del
30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per
la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile in
corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi
di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli
strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche
in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa per il personale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al
recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle
province autonome di Trento e Bolzano nonche' agli enti del
Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel
limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, e'
consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanita' relativo
al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari,
veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del
Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa
oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo
CCNL, in deroga alla contrattazione, e' aumentata, con
esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro
lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
personale del comparto sanita' dipendente del Servizio
sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati
dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a
tempo determinato di personale del comparto e della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle
professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di
settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche'
impiegare, per le medesime finalita' di cui al comma 1,
anche le figure professionali previste in incremento ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e
2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e limitatamente
alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento
e Bolzano nonche' agli enti del Servizio sanitario
nazionale e' consentito, nel limite degli importi di cui
all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle
professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario
nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui
all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL e' aumentata,
con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro
lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata
in vigore del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti
diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
personale del comparto sanita' dipendente del Servizio
sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto
indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto
a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il monte ore dell'assistenza
specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore
aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo
collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto
riportato per ciascuna regione nella colonna 3
dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro.
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli
strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente
al periodo dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite
massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma
al lordo degli oneri riflessi a carico delle
Amministrazioni e' indicato nell'allegato A al presente
decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati e'
superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia
autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il
limite massimo di spesa e' rappresentato dall'importo
riportato nel medesimo allegato B.
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo
altresi' conto del livello di competenze e di autonomia
raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti
all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attivita'
assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli
esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo
riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni di
controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime
visite, dei primi esami e delle prime prestazioni
specialistiche e' invece riservata al medico specialista.
6. Il possesso della specializzazione e' comunque
richiesto per le refertazioni relative alle seguenti
branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia
intensiva e del dolore; medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia.
7. L'attivita' svolta dal medico in formazione
specialistica di cui al comma 5 e' registrata nel
libretto-diario personale delle attivita' formative, e
costituisce elemento di valutazione per il curriculum
professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario
nazionale.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalita' di
cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la spesa
di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche
gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di
euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine e'
conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per un importo
corrispondente. Al finanziamento di cui al presente
articolo accedono tutte le regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La
ripartizione complessiva delle somme di cui al presente
articolo e' riportata nella tabella di cui all'allegato B
al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente
comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a presentare al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo
18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il
recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei
modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione
e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei
suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio
ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106(Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 26. (Disposizioni in materia di liste di attesa e
utilizzo flessibile delle risorse). - 1. Per le finalita'
del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un
maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero
per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di
specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa
dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero
ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti
gia' previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo
29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle
prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera
soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte
in applicazione del predetto articolo 29 e della presente
disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle
modalita' organizzative di cui al comma 1, possono
integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi
contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14,
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale, anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai budget
attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le
province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa
adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e
conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative
risorse. Le strutture private accreditate eventualmente
interessate dal periodo precedente rendicontano alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita'
effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1,
2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020,
previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' quota parte delle
economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano
utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo
1, comma 427, secondo le modalita' indicate nei rispettivi
Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente
aggiornati e dando priorita' agli utilizzi secondo le
modalita' organizzative di cui al comma 1 e solo in via
residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma 2.
Il Ministero della salute monitora le attivita' effettuate
dalle regioni e province autonome a valere sui
finanziamenti di cui al presente comma.
3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica
medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza
delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza
necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da
parte degli operatori accreditati, e' possibile ricorrere a
forme di collegamenti in rete anche tra strutture che
operano in regioni confinanti. Al fine di garantire
l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui
al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti
fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le
regioni promuovono la possibilita' di effettuare prelievi
domiciliari da parte delle strutture di laboratorio
accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico
dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero
della salute una relazione dettagliata, attestante le
prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La
relazione fornisce altresi' evidenza della coerenza tra le
prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco
"COV 20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della
relazione, il Ministero della salute verifica la
completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base
delle risultanze della verifica operata dal Ministero della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi
servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo
sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18
del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la
realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti
dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di
finanziamento, e degli interventi effettuati per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione,
l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di
somministrazione di personale e la realizzazione di
investimenti finanziati da contributi in conto esercizio.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia
trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la
verifica si intende effettuata con esito negativo. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni
assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15
luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10
agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7
dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono cosi' modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di
cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15
settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario
regionale per l'anno 2020 e' approvato dalla giunta
regionale entro il 15 ottobre 2021.
 


6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di
assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti
termali concorrono a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021
e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di
riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuleso e per la
riabilitazione della funzione respiratoria e
cardiorespiratoria gia' riconosciuti agli assicurati
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato
9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati
altresi' agli assistiti che presentano postumi
riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno
sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e
2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale
nazionale mitigando la crisi economica derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di euro
per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.»
Note al comma 277:
- Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 15,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15. (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1.-13. Omissis
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
ricoveri individuati come "ad alta complessita'"
nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di
propria competenza di compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in
carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari
finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
le regolazioni in materia di compensazione della mobilita'
sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni
pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore
delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di
ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di
eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza,
le indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
"180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.»
Note al comma 279:
- Il riferimento normativo all'articolo 26, comma 2,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
riportato nelle note al comma 276.
Note al comma 281:
- Si riporta il testo del comma 398, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti»."
- Si riporta il testo del comma 575, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti
diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento
relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti
diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari
al 6,69 per cento.»
- Si riporta il testo del comma 475, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il
valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della
spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1,
comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rideterminato nella misura del 7 per cento.
Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di
spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui
all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del
2016 e' rideterminato nella misura del 7,85 per cento,
fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti
diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
Note al comma 287:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 9-ter. (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b)
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8,
del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in
ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del
comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno
diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo
1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di
recedere dal contratto entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volonta' di operare
la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso
l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei
dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici
allo scopo di supportare e monitorare le stazioni
appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base
d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Il superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per
l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del
fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e'
dichiarato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per
gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente
a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti
dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in
essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione
elettronica in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".»
Note al comma 288:
- Si riporta il testo dei commi 558 e 559,
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)]:
"558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del
comma 557, la Commissione di cui al comma 556 formula
annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
559. Se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di
misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro
erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei
LEA e' effettuato con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
registrazione della Corte dei conti.»
Note al comma 289:
- Si riporta il testo del comma 67-bis, dell'articolo
2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) come
modificato dalla presente legge:
«67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per l'anno 2022,
in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento.»
Note al comma 290:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106(Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33. (Servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e
Reclutamento straordinario psicologi). - 1. Nelle more di
un intervento organico strutturale a regime, al fine di
potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di
garantire la prevenzione e la presa in carico
multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie,
assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e
sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di personale e fino alla concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,
utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31
dicembre 2022, per il reclutamento di professionisti
sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021;
per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede
a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il
medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella
C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere
psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in
particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini
e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31
dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo
scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche
domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari,
nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli
essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva
non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria
attivita', per un monte ore settimanale massimo di
ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e
agli stessi e' riconosciuto un compenso lordo orario di 40
euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la
spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro
per l'anno 2021; per l'anno 2022 alla spesa di 19.932.000
euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento
accedono le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento
pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
e' riportata nella tabella D' allegata al presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della
salute e' istituito un fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma, il benessere e la persona,
favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu'
deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti
affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto
psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta'
scolare.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del
limite di spesa autorizzato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.»
Note al comma 291:
- Il riferimento normativo all'articolo 33 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
riportato nelle note al comma 290.
Note al comma 295:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 4-bis. (Unita' speciali di continuita'
assistenziale). - 1. Al fine di consentire al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta o al
medico di continuita' assistenziale di garantire
l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una
unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
supplenti di continuita' assistenziale; i medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina
generale; in via residuale, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa ai medici e' riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture
sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita'
assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»
- Si riporta il testo del comma 425, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti
disposizioni:
a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per
singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella
2 allegata alla presente legge;
b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.»
Note al comma 297:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.»
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 24, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240(Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 18. (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
«Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie
risorse nella propria programmazione, nei limiti delle
risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova
didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare
di appartenenza del titolare del contratto.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita'
e' computato nell'ambito della durata triennale del
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato,
alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non
superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'.
All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello
stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22,
secondo periodo.»
- Si riporta il testo del comma 9, dell'articolo 1,
della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari):
«Art. 1.
1.-8. Omissis
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, e a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, le universita' possono
procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di
studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso
istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati
sul territorio italiano, in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro dell'Universita' e della ricerca,
sentito il CUN, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata
diretta autorizzata dal Ministero dell'universita' e della
ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli
un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
in esito a procedure competitive finalizzate al
finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori,
da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione
europea o da altre organizzazioni internazionali.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta
alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il
quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al
possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara
fama della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il
settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.
Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con
proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita'
di servizio e di valutazioni di merito.
Omissis.»
Note al comma 298:
- Il riferimento normativo all'articolo 5, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al comma
297.
Note al comma 299:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, (Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP)). - 1. Al fine di garantire l'erogazione
dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
la determinazione dell'importo standard della borsa di
studio tiene in considerazione le differenziazioni
territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi
universitari. La concessione delle borse di studio e'
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8, nei limiti delle
risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero
a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e'
determinato, in modo distinto per condizione abitativa
dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle
prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni
delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per
libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo
studio. E' compresa la spesa per l'acquisto di personal
computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o
informatiche; E' altresi' ricompresa la spesa per
l'adeguamento o l'acqui-sto di provider o dispositivi di
migliora-mento del servizio di connessione dati di rete
personale o domestica tale da consentire la navigazione
mediante la piu' recente tecnologia di rete locale senza
fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di
telefonia mobile e cellulare.
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede
abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.
Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno
con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto
pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due
pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per
gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto
giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o
residenza universitaria e per le relative spese accessorie
(condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui
rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente
praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa
essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il
completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con
riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un
valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al
limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di
cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli
studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai
bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal
numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo
precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti
ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa
e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad
eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e
degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza
sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai
corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti
fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o
provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o
istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di
residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita'
sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2
e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per
l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma
7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l'importo della borsa di
studio e' determinato in misura diversificata in relazione
alla condizione economica e abitativa dello studente con
decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita'
di cui al comma 7.»
Note al comma 300:
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68(Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126.
Note al comma 301:
- Si riporta il testo del comma 521, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno
finanziario alle universita' non statali legalmente
riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare
gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca,
il «Fondo perequativo a sostegno delle universita' non
statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro
a beneficio delle universita' statali del Mezzogiorno
aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri
di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono
definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario:
«Art, 12.
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la
distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di
risultati di particolare rilievo nel campo della didattica
e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento
dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge
29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita' non
statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi
negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri,
determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR,
tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa
tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare
complessivo dei contributi relativi alle universita' non
statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano alle universita' telematiche ad eccezione di
quelle, che sono gia' inserite tra le universita' non
statali legalmente riconosciute, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b).»
Note al comma 302:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 2-bis della
legge 28 marzo 1991, n. 113 (Iniziative per la diffusione
della cultura scientifica) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1.
1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato
«Ministro», nell'intento di promuovere e favorire la
diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come
cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e
come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla
tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico conservato in
Italia, adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate
nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di
interesse storico, nonche' favorire l'attivazione di nuove
istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche
sull'intero territorio nazionale;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle
testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche
conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche
e documentali per le ricerche di storia delle scienze e
delle tecniche;
c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le
universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le
attivita' di formazione ed aggiornamento professionale
richieste per la gestione dei musei e delle città-centri
delle scienze e delle tecniche che ci si propone di
potenziare o di istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle
metodologie per un'efficace didattica della scienza e della
storia della scienza, con particolare attenzione per
l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l'informazione e la divulgazione
scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e
internazionale, anche mediante la realizzazione di
iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e
multimediali;
f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle
scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore
utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti
multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di
favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e
della produzione, cosi' da far crescere una diffusa
consapevolezza sull'importanza della scienza e della
tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo
sostenibile della societa'.
2. Sono considerati, in particolare, obiettivi
strategici la costituzione di un organico sistema nazionale
di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il
potenziamento, anche attraverso intese con le
amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di
storia naturale, degli orti botanici e dei musei
scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe
finalita', nonche' l'adozione delle misure necessarie per
mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle
universita' in condizione di svolgere un'opera di
divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma
3, saranno privilegiati gli interventi volti al
potenziamento delle attivita' gia' svolte che abbiano
dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee
strutture scientifiche distribuite sul territorio
nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti
telematiche, anche mediante centri di servizio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per
accedere ad un finanziamento triennale destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e
consorzi sono i seguenti: personalita' giuridica, entita'
delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o
immateriale disponibile, attivita' prodotte, utenza
raggiunta, qualita' dell'offerta didattica e comunicativa,
capacita' di programmazione pluriennale, partecipazione a
programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o
internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti
predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da
emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di
cui all'articolo 2-quater e acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari. La tabella e'
sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima
procedura.
3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera
organica e sistematica la diffusione della cultura
scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, e'
autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno
2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti
enti: Fondazione IDIS-Citta' della scienza di Napoli, Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero
dell'universita' e della ricerca esercita sui tre enti di
cui al presente comma attivita' di vigilanza, anche
attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli
organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei
piani triennali di attivita'. A decorrere dall'anno 2022 ai
tre enti di cui al presente comma e' precluso il contributo
di cui al comma 3»;
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al
comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione
delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro
puo' promuovere accordi e stipulare intese con le altre
amministrazioni dello Stato, le universita' ed altri enti
pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono
programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione
degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative
di comune interesse.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino
settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei
beni e delle attivita' culturali, sono adottate di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della
presente legge, il Ministro riferisce al Parlamento ogni
tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni
singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3.»
«Art.2-bis.
1. Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000,00
sono riservati annualmente al contributo di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua
disponibile almeno il 60 per cento e' riservato annualmente
al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni,
strutture e consorzi, nonche' delle intese e degli accordi
di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento e'
ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo
2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio
di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata
relazione attestante le attivita' svolte nell'anno
precedente e il programma per l'intero anno in corso.»
Note al comma 304:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21
dicembre 1999, n. 508):
«Art. 4. (Organi). - 1. Sono organi necessari delle
istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il
collegio dei professori, durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
cui al comma 1.»
Note al comma 305:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 20
novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2017), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11. (Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - 1. Il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e'
incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017,
finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al
superamento del contenzioso in atto e a prevenire
l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle
universita' statali italiane da parte degli ex lettori di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati
ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al
comma 1 a titolo di cofinanziamento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro
5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
Note al comma 308:
- Si riporta il testo del comma 892, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche
delle istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al
pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico
di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico
fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 19,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui
al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei
trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a
riferimento l'inquadramento economico di tali figure
tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del
comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e
delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli
e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al
presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo tra
le istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, ivi comprese, in esito ai relativi
processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»
Note al comma 310:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio
1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995,
n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di
cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989,
n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi
dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 , gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a)... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c)...;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e)...;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31
dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'
stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva
l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
Note al comma 311:
- Si riporta il testo dell'articolo 61, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 61 (Fondo italiano per la scienza). - 1. Al fine
di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo,
denominato "Fondo italiano per la scienza" con una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo
attraverso procedure competitive ispirate ai parametri
dello European Research Council (ERC), con particolare
riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e
"Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
Note al comma 313:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri
regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico
di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche
statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro
vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una commissione composta da tre membri,
compreso il presidente, in possesso di adeguata
professionalita', con il compito di attuare le necessarie
modifiche statutarie.
3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro
mandato.
4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si
applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali - INAIL
limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca
trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche'
all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro -
ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di
ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo
dell'attivita' scientifica degli Enti vigilati, nonche' il
finanziamento premiale dei Piani triennali di attivita' e
di specifici programmi e progetti, anche congiunti,
proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si
provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68
milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse
di cui al presente comma e' definita con decreto del
Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca che ne
fissa altresi' criteri, modalita' e termini.»
Note al comma 316:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, (Riordino degli enti
di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165):
«Art. 11 (Comitati di selezione dei presidenti e dei
componenti dei consigli di amministrazione degli enti di
ricerca di designazione governativa). - 1. Ai fini della
nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di
amministrazione di designazione governativa, con decreto
del Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto
da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della
comunita' scientifica nazionale ed internazionale ed
esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di
coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel
rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto
di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere
amministrativo, e' supportato dalle competenti direzioni
generali del Ministero. Il personale del Ministero non
puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico,
le modalita' e i termini per la presentazione delle
candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in
ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2
possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione
della proposta.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre
consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono
individuati dal Ministro. Il terzo consigliere e' scelto
direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di
riferimento sulla base di una forma di consultazione
definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque
consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente,
sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti
sono scelti direttamente dalla comunita' scientifica o
disciplinare di riferimento sulla base di una forma di
consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto
specificamente disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e
dei consigli di amministrazione sono comunicati al
Parlamento.»
Note al comma 318:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (art. 7 del D.Lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs
n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n.
387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
Note al comma 322:
- Il riferimento al testo del citato articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' riportato
nelle note al comma 268.
Note al comma 324:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
- Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco
Severi" - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
"Enrico Fermi";
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta'
dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposi-zione, da parte degli enti pubblici di ricerca di
cui al comma 1 si applicano le disposi-zioni di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Re-pubblica 13 settembre 2005, n. 296.
Re-stano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a
qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e
sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo
gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.»
Note al comma 326:
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni
per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale
necessita' di rafforzamento degli apprendimenti quale
ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle
procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se
successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e
fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale
attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e
il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -
1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del
ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione
dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale
ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di
cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ",
distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le
parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti:
"vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande e
il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono
altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono
soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un
incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non generale
del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente
tecnico con funzioni ispettive constano di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti,
di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova
orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la
valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono
soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i
titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti
messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno
scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le
disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c)
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano
i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non
possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla
vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque
validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli
qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita'
svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici"
sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici" e al
comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare l'interesse
degli studenti alla continuita' didattica, i docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non
prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale
occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una qualunque
sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al
precedente periodo si applicano a decorrere dalle
operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico
2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole
"1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1°
settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.
115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla
data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in
modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti".
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono aggiunte
le seguenti: "nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per
la stessa finalita' di cui al primo periodo, al fine di
garantire la continuita' didattica anche nell'anno
scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni
per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari
e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali
per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni
altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti
con disabilita', disturbi specifici di apprendimento e
altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto
di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il
compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e
del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel
limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo
1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021";
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5
si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
- Si riporta il testo dell'articolo 235, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 235 (Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un
fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e'
ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi
programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
Note al comma 327:
- Si riporta il testo del comma 592, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
"592. Al fine di valorizzare la professionalita' dei
docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita
un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento
di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di
euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.»
Note al comma 333:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 4 (Scuola primaria). - 1. Sono iscritti alla
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento.
2. Possono, altresi', essere iscritti alla scuola
primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i
bambini che compiono sei anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria e' svolto ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che
supera il precedente assetto del modulo e delle
compresenze, e secondo le differenti articolazioni
dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30
ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; e'
previsto altresi' il modello delle 40 ore, corrispondente
al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime
l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno
scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto
delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il
docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti
per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per
l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti
sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i
requisiti.
4. Le classi successive alla prima continuano a
funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla
graduale messa a regime del modello previsto dal precedente
comma 3, secondo i modelli orario in atto:
a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 59
del 2004, con esclusione delle attivita' opzionali
facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza
compresenze;
b) 30 ore comprensive delle attivita' opzionali
facoltative, corrispondente all'orario delle attivita' di
cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59
del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico
assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei
limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico
2008/2009 senza compresenze.
5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e
sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto
disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli
orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio
allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come
aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 31 luglio 2007.
6. La dotazione organica di istituto e' determinata
sulla base del fabbisogno del personale docente necessario
per soddisfare l'orario delle attivita' didattiche.
Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, la dotazione e' fissata in 27 ore
settimanali. La dotazione complessiva comprende, in
aggiunta, il fabbisogno di organico per l'integrazione
degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a
tempo pieno autorizzate.
7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi
a tempo pieno, il numero dei posti attivati
complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi
a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie,
sulla base di specifico progetto formativo integrato e
delle disponibilita' di organico assegnate all'istituto,
nonche' in presenza delle necessarie strutture e servizi.
Per la determinazione dell'organico di dette classi e'
confermata l'assegnazione di due docenti per classe,
eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione
cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o
requisiti. Le maggiori disponibilita' di orario derivanti
dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40
ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico
d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo
del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati
piani pluriennali sulla base di intese con le
rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro
con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.
8. Qualora non sia possibile procedere alla
aggregazione delle ore disponibili nei plessi della
medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di
insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.
9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si
applica l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente natura non
regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto
o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire
l'insegnamento di musica e pratica musicale.
11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma
4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti,
finalizzati all'adattamento al nuovo modello
organizzativo.»
Note al comma 335:
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
 


8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.»
Note al comma 337:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 3
maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
«Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione
emana un regolamento per la disciplina del conferimento
delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei
criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e
posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali
distinte per posto e classe di concorso. Una specifica
graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei
relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti
in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.»
Note al comma 342:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi» destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che
utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo.»
- Si riporta il testo del comma 503, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di
favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione,
anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 117,8
milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro
per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.»
Note al comma 343:
- Si riporta il testo dei commi 978 e 979,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
"978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto
fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono
conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di
incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo
periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto
di direttore dei servizi generali e amministrativi; con
decreto del direttore generale o del dirigente non generale
titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il
posto e' assegnato in comune con altre istituzioni
scolastiche.
979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978
e' autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno
2021, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni
di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno
2024.»
Note al comma 344:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2009, n. 151.
Note al comma 345:
- Il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133) e' riportato nelle note al
comma 344.
Note al comma 348:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo» della missione «Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per
il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
Note al comma 349:
- Si riporta il testo dell'articolo 184, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 184 (Fondo per la cultura). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto
di altri interventi per la tutela, la conservazione, il
restauro, la fruizione, la valorizzazione e la
digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
modalita' e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata
dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le
persone giuridiche private di cui al titolo II del libro
primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti
privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in
operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso,
di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a
permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al
finanziamento della cultura.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 puo'
svolgere, anche tramite societa' partecipate, l'istruttoria
e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di
cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza
e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una
quota delle risorse al finanziamento di un fondo di
garanzia per la concessione di contributi in conto
interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al
presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato,
nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e
ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme
gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017
e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per la realizzazione e il completamento del
programma della citta' di Padova candidata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista
del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs
Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli
pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.»
Note al comma 350:
- La citata legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme
per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni
culturali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
ottobre 1996, n. 248.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.
Note al comma 351:
- Si riporta il testo del comma 319, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di
attivita' commerciali che operano nel settore della vendita
al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice
Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un
credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo
di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si
svolge la medesima attivita' di vendita di libri al
dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad
altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321,
anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio
comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli
esercenti di librerie che non risultano ricomprese in
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di
10.000 euro per gli altri esercenti.»
Note al comma 352:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.182 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS):
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che :
a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica o
tecnica, direttamente connessa con la produzione e la
realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di fuori
delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito
dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere
del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con
riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1.
2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale
e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti
alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni
pubbliche o da queste organizzate;
b) attivita' remunerate di carattere promozionale di
spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del
settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o
promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come
scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la
diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate
allo spettacolo.
2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del
comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui
all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
3. Per la determinazione del numero complessivo di
giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle
prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi,
quelle relative al gruppo di provenienza sono
riproporzionate in base al rapporto esistente tra i
rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione
previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e
dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati
sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle
indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno
acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo
criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui
al comma 1.
5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.»
Note al comma 355:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 recante l'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
Note al comma 358:
- Il testo del citato decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2001, n. 71, S.O.
Note al comma 359:
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161.
- La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
«Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e
attivita' culturali) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17
novembre 2003, n. 267.
Note al comma 360:
- Si riporta il testo degli articoli 2423, 2423-bis e
2423-ter, del Codice Civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio).
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa [disp. att. c.c. 200].
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.»
«Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e'
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.»
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico).
Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa'
che esercitano particolari attivita', nello stato
patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte
separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste
negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.»
- Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2013, n.
186.
Note al comma 362:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine di fare
fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire
al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita'
delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
e successive modificazioni, di seguito denominati
"fondazioni", che versino nelle condizioni di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed
esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in
regime di amministrazione straordinaria nel corso degli
ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al commissario straordinario di cui al
comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio non compatibili con la necessita' di
assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti
inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del
procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento ai sensi del presente articolo possono
negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive
modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1
che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
da pregiudicare la gestione anche ordinaria della
fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il
pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4)
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e
forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali
rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
da imputare in bilancio con copertura finanziaria
specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Per la certificazione,
le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del
trattamento economico delle assenze per malattia o per
infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni
vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per
trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti di merito e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in
ogni caso essere superiori al 50 per cento di un
ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto
aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo.
19-bis.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere
a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»
Note al comma 363:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato):
«Art. 21 (Amministrazione straordinaria). - 1. Il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b)
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'].
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione
della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai
diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio
dell'azione di responsabilita' contro i componenti del
disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.»
Note al comma 365:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 370:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti), e' riportato nelle note al comma 365.
Note al comma 372:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto
di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche'
l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi
intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita'
del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in
sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale
tra il Governo e le parti sociali piu' rappresentative,
ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti
nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di
settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti
di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle
filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e
sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo
sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti
progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e
territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis
e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli
interventi di competenza del Ministero del turismo previsti
nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente
connesse al coordinamento delle attivita' di gestione
nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo,
essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di
sostegno e incentivazione del settore del turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in
aggiunta alla dotazione organica prevista dalla
legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie
iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad
assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure
concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari,
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente
articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.»
Note al comma 373:
- Si riporta il testo dell'articolo 13-quarter, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma
5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
la banca dati e' accessibile all'amministrazione
finanziaria degli enti creditori per le finalita'
istituzionali.
5.
6.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.»
Note al comma 374:
- Il riferimento al testo del citato articolo
13-quarter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e' riportato
nelle note al comma 373.
Note al comma 378:
- Si riporta il testo dell'articolo 188, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta
dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici
di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito
d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni
di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184,
185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto
alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto
Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno
2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le
necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.»
Note al comma 379:
- Il riferimento al testo del citato articolo 188, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' riportato
nelle note al comma 378.
Note al comma 380:
- Si riporta il testo dell'articolo 239, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di
condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
a fini istituzionali, della diffusione dell'identita'
digitale, del domicilio digitale e delle firme
elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di
servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
per i servizi e le attivita' di assistenza
tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli
interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma
1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza
cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al
comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte,
anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
Note al comma 381:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. All'Agenzia e'
attribuita autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto
conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate
agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono
ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da
tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi
comprese quelle per spese di personale.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad
attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai
competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS
sono impignorabili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Iniziative di cooperazione con crediti
concessionali). - 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo
21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, ed in base alle procedure
stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con
enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti
pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a
organizzazioni finanziarie internazionali, crediti
concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio
costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227. La dotazione del fondo
rotativo di cui al presente comma e della quota di cui
all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata mediante
apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o
privati, anche a valere su risorse europee.
1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1,
stabilita dal Comitato interministeriale di cui
all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e'
destinata a costituire un fondo di garanzia per i
finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla Cassa
depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia,
nonche' le categorie di operazioni ammissibili
all'intervento del medesimo fondo.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di
sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati
al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi
terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di
cui al presente articolo.
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo
sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un
atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa
depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione
negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura
civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo). - 1. Con regolamento da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione
dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a
riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente soppressione di non meno di
sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il vice ministro della
cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare
nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la
programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di
intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione
dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai
contributi volontari alle organizzazioni internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
agli articoli 8 e 27; attivita' e servizi di comunicazione
finalizzati alla valorizzazione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo; valutazione dell'impatto degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del
raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi,
a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti
esterni, a carico delle risorse finanziarie del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo,
nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le
modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o
avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre
unita'.
2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di
comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto
delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e'
autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, la spesa di euro
1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Soggetti aventi finalita' di lucro). - 1.
L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e
degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi
partner, fatta eccezione per le societa' e le imprese
iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui
all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale.
2. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle
procedure di evidenza pubblica dei contratti per la
realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla
cooperazione allo sviluppo, nonche' dai Paesi partner,
dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle
banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono
finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8
puo' essere destinata a:
a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche
in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al
capitale di rischio di imprese in Paesi partner, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Possono essere altresi' concessi finanziamenti sotto
qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner;
b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad
investitori pubblici o privati o ad organizzazioni
internazionali, affinche' finanzino imprese anche aventi
sede in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi
medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti
sotto qualsiasi forma a favore di imprese nei Paesi di cui
alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non
appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza
prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si
effettua l'intervento o da fondi direttamente o
indirettamente partecipati o promossi dai predetti
soggetti.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) la quota del fondo rotativo che puo' annualmente
essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui
al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle
finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della
cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai
Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali
criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione,
nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e
di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere
concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma.
5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono
affidate, con convenzione stipulata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione
dei finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui al presente
articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia
congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui
al comma 3 del presente articolo sono soggette alle
medesime procedure di cui all'articolo 8.»
Note al comma 382:
- Si riporta il testo del comma 587, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione
italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad
integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi
dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di
11 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,7 milioni di euro
per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno
2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate la composizione e
l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per
la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo
un contingente di personale reclutato con forme
contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette
unita', oltre al Commissario generale di sezione e al
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al
secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche
amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in
distacco presso il Commissariato generale di sezione
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al
Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso
in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i
periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e'
corrisposto a carico del Commissariato il trattamento
economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di
livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I
contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma
possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti
previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione
delle attivita' del Commissariato generale di sezione. Alle
attivita' all'estero del Commissariato di cui al presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e'
assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un
membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in
qualita' di presidente, da un componente designato dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e da un componente designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato
di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»
Note al comma 384:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini):
«Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. Al citato
articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate
riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti
comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga
di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a
forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute
dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in
presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da
parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre
il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e
dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3».
4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole:
«27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti:
«e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23,».
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi
agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni
di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato
membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50,
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono
prorogati al 31 dicembre 2017.
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. I contribuenti presentano, anche per finalita'
statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi
ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2,
lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e
completezza delle informazioni statistiche richieste dai
regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni
prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai
periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste».
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50,
comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater
del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e
36-septiesdecies sono abrogati.
4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il comma 147 e' abrogato.
4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, il comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(40)
5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo
17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma
36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2017».
5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui
all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi
prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo'
essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si
applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal
1° dicembre 2016.
6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare
fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a
6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata
dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to
Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali
prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la
copertura di eventuali rischi di cambio derivanti
dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre
confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui
all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis,
valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6
della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo
del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui
ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a
valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate
spese obbligatorie.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca
d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo
Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo
periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia
e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400
milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi
di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust
(PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia.
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e'
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del
capitale e per gli interessi maturati.
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma
6-septies e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta
a rafforzare la stabilita' del sistema monetario
internazionale e una crescita economica a vantaggio di
tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione
del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono
prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione
dell'Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal
fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il
Fondo monetario internazionale un accordo di prestito
bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480
milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e'
fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al
31 dicembre 2020. E' accordata la garanzia dello Stato per
il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per
la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le
posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto
accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono
regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies
derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per
ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e
degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017
il finanziamento necessario alla copertura integrale della
cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della
pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, e'
destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla
copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole:
«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2017»;
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: «commi 1 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3».
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine
del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a
denominazione protetta, i proventi del pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto, di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17,
capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito
capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e gli impegni effettuati in funzione
dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle
anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64».
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui
all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico,
vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono
continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o
dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai
fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato
relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli
intermediari non IFRS di cui al capo II del presente
decreto».
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: «quindici
anni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque anni».
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui
all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.»
- Si riporta il testo del comma 638, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi
piu' poveri e di risposta internazionale alla crisi
pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di
prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito
nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da
erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and
Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia.»
Note al comma 386:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 8 (Misure per la stabilita' del sistema
creditizio).
1. - 3. Omissis
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Omissis»
Note al comma 389:
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
Note al comma 390:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Note al comma 392:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione dell'articolo
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e'
riportato nelle note al comma 365.
Note al comma 393:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione dell'articolo
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e'
riportato nelle note al comma 365.
Note al comma 398:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si
procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi
4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del
medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni
eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al
primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo
articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con
riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
per cento complessivo se riferite a piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui
al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura
e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.»
Note al comma 400:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. In caso di revoca, di decadenza o di
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello
svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a
nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario
alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime,
nonche' svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla
loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni convenzionali che escludano il
riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione
anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la
possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli
eventuali progetti elaborati dal concessionario previo
pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo
ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalita'
di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole
convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche
se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
che possa operare, per effetto della presente disposizione,
alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del
provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della
concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
da parte dell'amministrazione concedente delle somme
previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di
cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31
dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti».
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la
Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della
convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono
alla revisione della predetta convenzione unica tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti
pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, in conformita' alle delibere adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le tratte diverse da quelle previste dal
secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento
di revisione della concessione di cui al terzo periodo,
alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro
in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada
statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si
renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del
contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'
ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la
progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui
al precedente periodo, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS
Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e
le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario
non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate.»
Note al comma 401:
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle di
cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di
competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.»
Note al comma 402:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma
2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi
tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro
trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione
concedente.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente,
sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica
l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione
degli investimenti gia' inclusi in tariffa.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia'
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e relative opere civili strettamente connesse
alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori
e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali
esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012 (403),
in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati
delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe
per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la
realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento
della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti
la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe
per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione
degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti
l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione
degli organi di scarico e la conseguente necessita' e
urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in
attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012
e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma
8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione
del progetto di gestione.
 


10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a
presentare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2012 (403), il piano di
manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo
93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012 (403), gli elaborati di consistenza delle
opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte
forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di
manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione
delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe
con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche'
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata»."
Note al comma 406:
- Il riferimento al testo del citato articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti), e' riportato nelle note al comma 365.
Note al comma 410:
- Si riporta il testo dell'articolo 102, decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione
del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i
lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i
servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e
di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di
servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella
regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.»
Note al comma 412:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti), e' riportato nelle note al comma 365.
- Si riporta il testo dell'articolo 158, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.»
Note al comma 414:
- Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile
2013, n. 80.
Note al comma 415:
- Si riporta il testo dei commi 51 e 54, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
"51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche'
per investimenti di messa in sicurezza di strade,
contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350
milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031."
"54. Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53 e
53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e'
effettuata a favore degli enti locali che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre
dell'esercizio precedente rispetto al risultato di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione
del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno
il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti
locali delle regioni del Mezzogiorno.»
Note al comma 416:
- Il riferimento al testo del citato articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161.
Note al comma 418:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni
di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni
di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno
2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni
di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno
2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98
milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per
l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56
milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro
per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi -
Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi -
Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150
milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per
l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro
per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40
milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione
di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di
euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024,
223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro
per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41
milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per
l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65
milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per
l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per
l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa
la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di
dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della
circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50
milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per
l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100
milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per
l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni
di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno
2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di
euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di
euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale:
125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro
per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024,
245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di
euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno
2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88
milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per
l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79
milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per
l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi
per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della
silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9
milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro
per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026
per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e
4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto
2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021,
di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di
euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno
2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7
milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di
importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari
per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021,
di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023,
di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno
2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per
cento del relativo costo, di interventi destinati alla
realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale
sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione
dei trasporti e in particolare nel settore marittimo,
nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto
(GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative
capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle unita'
navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a
partire dai terminali di rigassificazione nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al
comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di
contributi in favore delle imprese del settore ferroviario
merci e della logistica che svolgono le proprie attivita'
sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al
finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento,
dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di
movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei
terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella
misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi
ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del
comma 2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai
sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di
intervento e le modalita' e le condizioni di erogazione
dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare
riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione
sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e
relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione
della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia
residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di
adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi
o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici,
se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui
alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto
conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di
alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale
pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini
di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma
2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e
dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle
risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui
al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.»
Note al comma 419:
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti), e' riportato nelle note al comma 418.
Note al comma 421:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.»
Note al comma 422:
- Si riporta il testo del comma 645, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione
di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la
realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo
svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto
per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo
istituzionale e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il
presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma
capitale, che possono delegare la loro partecipazione a
propri rappresentanti, nonche' due senatori e due deputati
indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo
definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle
amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa
Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche' il piano
degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e
rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.»
Note al comma 425:
- Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O
- Il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O
Note al comma 427:
- Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016,
n. 210.
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis.
5-ter.
5-quater.
5-quinquies.
5-sexies.»
Note al comma 428:
- Si riporta il testo dell'articolo 2389 del Codice
Civile:
«Art. 2389 (Compensi degli amministratori).
I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.»
Note al comma 429:
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19
aprile 2016, n. 91, S.O
- Le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono
pubblicate nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94.
Note al comma 430:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati
a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all'affidamento
diretto, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono, a loro scelta,
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente
articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo
93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei
concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1,
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria".
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso
delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite
nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112,
comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di
fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali
diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese,
fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite
complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita'
speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta,
provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere
previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
Note al comma 436:
- Il riferimento al testo del comma 645, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 422.
Note al comma 437:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo
2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una
societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi
di interesse generale erogati o suscettibili di essere
erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come
oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui
una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di
controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a
controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.»
Note al comma 438:
- Il riferimento al testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), e' riportato nelle
note al comma 437.
Note al comma 439:
- Il riferimento al testo dell'articolo 117 della
Costituzione della Repubblica italiana e' riportato nelle
note al comma 159.
- Si riporta il testo dell'articolo 120, della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 120.
La Regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne'
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.»
Note al comma 440:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.»
Note al comma 441:
- Il riferimento al testo del comma 645, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 422.
Note al comma 443:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266);
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico .
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999):
«Art. 27. (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge
che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' abrogato.»
- Si riporta il testo degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.»
«Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.»
«Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»
Note al comma 448:
- Il riferimento al testo del citato articolo 25 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della
protezione civile) e' riportato nelle note al comma 51.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (articolo 2, legge 225/1992)). - 1. Ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, gli eventi emergenziali di protezione civile si
distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro
natura o estensione comportano l'intervento coordinato di
piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi
dell'articolo 24.»
Note al comma 450:
- Si riporta il testo del comma 990, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
"990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2021. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data di cui al periodo precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati.»
Note al comma 451:
- Si riporta il testo del comma 997, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone
per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi,
nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale
od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»
- Si riporta il testo dei commi da 816 a 847,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
"816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato « canone», e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati « enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su
beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato."
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione
dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma
819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le
occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con
regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere
indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti
pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonche' il numero massimo degli impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale
degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni
superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano
medesimo, se gia' adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al
servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per
particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle
disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente
la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui
alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio
dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."
822. Gli enti procedono alla rimozione delle
occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
concessione o autorizzazione o effettuati in difformita'
dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il
pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata
copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa
redazione di processo verbale di constatazione redatto da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei
quali la pubblicita' e' stata effettuata.
823. Il canone e' dovuto dal titolare
dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in
mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la
diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera
a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla
superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e
alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale
o provinciale o della citta' metropolitana in cui e'
effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato
di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai
passi carrabili puo' essere definitivamente assolto
mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma
pari a venti annualita'.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui
al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in base
alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,
calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e
dal numero dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che
ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono
soggette al canone le superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
del comma 817, in base alla quale si applica il canone
relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in
cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari
si protragga per l'intero anno solare e' la seguente:
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai
sensi del comma 817, in base alla quale si applica il
canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel
caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
solare e' la seguente:
"828. I comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane non possono collocarsi al di sotto della
classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con
popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per
le province e per le citta' metropolitane le tariffe
standard annua e giornaliera sono pari a quelle della
classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa
standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita'
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi
di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo
periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
cento sulla misura della capacita'.
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi
acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni
compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente
urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai
sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente
tariffa forfetaria:
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con
autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e'
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle
citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale"
831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di
pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al
comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per
ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario,
reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi
natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo
richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto
legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono
rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di
ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma
di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le
occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione
del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non
economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla
presente lettera siano realizzate con il patrocinio
dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o
l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti
ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e
ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle
stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia
obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di
superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia
stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a
quella che e' stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per
l'attivita' agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne,
relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se
esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle
stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di
trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali e
di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la
sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con
dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili,
delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non
ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a
torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a
torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e
fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a
torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40
metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della
ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di
proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo
conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei
locali di pubblico spettacolo se riferite alle
rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo
realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila
posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita'
commerciale o di produzione di beni o servizi ove si
effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti
all'attivita' in essi esercitata che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
soggetti portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi
regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento
una tantum all'atto del rilascio della concessione di un
importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le
intercapedini."
835. Il versamento del canone e' effettuato,
direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla
diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale
alla presentazione della dichiarazione da parte del
soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso
l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio
delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa
decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di
affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di
manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e'
sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet
istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso
l'affissione da parte degli interessati di manifesti
contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque
prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le
citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione
del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i
tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui
all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga
alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816
e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune
o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto di
concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche
abusivo, in proporzione alla superficie risultante
dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie
effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal
comune o dalla citta' metropolitana in base alla durata,
alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa
in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene
effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che
si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente:
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni
che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare
e' la seguente:
843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le
tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un
massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione
della superficie occupata e possono prevedere riduzioni,
fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837,
esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento
delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che
si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per
cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del
periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono
aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se
non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando
unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le
altre modalita' previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle
sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere
g) e h), in quanto compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta
affidato il servizio di gestione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni o del canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le
relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo
tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e
comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente
affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito
ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del
1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea:
«Art. 17-ter (Proroga di disposizioni in favore delle
popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal
sisma del 2016). - 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle
fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di
cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4
milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati
del minor gettito derivante dall'applicazione del primo
periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale
delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma
25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31
dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: "31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e'
inserita la seguente:
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016".»
Note al comma 452:
- Si riporta il testo del comma 25, dell'articolo
2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili):
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 24. Omissis.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.»
Note al comma 453:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Proroga di termini). - 1.All'articolo 44 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo
del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza
negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi»;
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2024»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino
al 31 dicembre 2020.».
1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura
tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
31 dicembre 2022 per i titolari di utenze relative a
immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano
dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'
gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai
sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
non inferiore a centoventi mesi.
 


1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle
utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative
di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali
e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei
premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio
2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime
disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi
dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore
delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel
rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de
minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno
subito come conseguenza diretta del sisma e previa
dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, secondo le modalita' procedimentali e
certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2
del presente articolo, pari complessivamente a 16,54
milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro
per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Note al comma 454:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1. Allo scopo di garantire la
continuita' operativa delle azioni poste in essere prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n.
391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime
disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente
decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la
migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e
dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il
complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le
originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo
che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al
fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli
preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il
ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al
Comune da cui provengono tali materiali.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito
il commissario straordinario e fermo restando il limite
delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13,
aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in
particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di
conclusione del procedimento entro il termine di cui al
presente comma il commissario straordinario puo' aggiornare
comunque il piano, sentito il Presidente della regione
interessata.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli
edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti
disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile
segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui al presente articolo e' il Comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152
del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove
necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni applicative
gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai
sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.
393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si
intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante
annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4,
insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree
urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le
caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate
con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivita' di
trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi
preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a
prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui
si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato
produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente
articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato,
l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con
il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come
disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune
provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle
stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla
rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei
materiali.
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2022, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2022, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2022 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito
siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie
con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui
all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a quindici
giorni.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al
comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza
lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di
raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli
impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA)
territorialmente competenti.
10.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche
a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e'
attribuito il codice CER 17.06.05*(asterisco) e sono
gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma.
Tali materiali non possono essere movimentati, ma
perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico.
L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta
specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la
raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto,
sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,
mantiene la classificazione di rifiuto urbano non
pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le
modalita' di cui al presente articolo. Qualora il
rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso
il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto,
privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad
eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili,
dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la
classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice
CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a
successive operazioni di recupero e smaltimento. In
quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono
essere adibiti anche a deposito, in area separata ed
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica
che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta
separazione e cernita, siano private del materiale
contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e'
svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla
normativa vigente sia per il campionamento sia per la
valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle
sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli
interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di
asportare e smaltire correttamente tutto il materiale,
devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo
256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale
piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente,
che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita'
pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che
svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini
per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
le aziende unita' sanitaria locale territorialmente
competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei
lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento
indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, assicurano
la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi
e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione
dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento
dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza
soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.
13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per
la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di
altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono
gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2022, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei
materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale
il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma
1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo non ha obbligo di
individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui
al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti
materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1
di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo si accerta che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro
utilizzo.»
Note al comma 455:
- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi). - 1. Al fine di consentire
l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti
da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi
degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui
all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2022, previo parere degli organi
tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per cento,
previa certificazione della regione relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai
sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.»
Note al comma 456:
- Si riporta il testo del comma 16, dell'articolo 48,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. - 15.
Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2021. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2022. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Omissis.»
Note al comma 457:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 11 (Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012). -
01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione
ordinaria.».
1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di
applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire
conseguentemente la massima celerita' applicativa delle
relative disposizioni:
a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
1) all'articolo 1, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.»;
1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014,
le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette
contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi,
eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari.»;
2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari
di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra
quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed
e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano
assicurati criteri di controllo, di economicita' e
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano
fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da
effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della
rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi
nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente
destinate a tale scopo.»;
4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti
gli interventi previsti nel presente decreto, presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle province
interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei
settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori
dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e
l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di
attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare
quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una
delle prefetture - uffici territoriali del Governo delle
province interessate.»;
4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la
seguente:
«h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni
singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualita'
di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di
monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione»;
5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si
applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di
stabilita' interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2
e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149.»;
5-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis e' aggiunto
il seguente:
«1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di
stabilita' interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese
sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e
donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e
puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro.
L'ammontare delle spese da escludere dal patto di
stabilita' interno ai sensi del periodo precedente e'
determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9
milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per
ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati,
entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al
periodo precedente.»;
5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30 settembre
2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno
2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2013».
b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta
e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al
Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I
Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di
attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa
autorizzato allo scopo a legislazione vigente.
1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori
dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma
14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' prorogato al 31 maggio 2013. Alla
compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al
territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente,
anche ai fini della migliore attuazione e della corretta
interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e' inserito, nell'elenco della provincia di
Mantova, il seguente comune: «Motteggiana».
2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni
recate dal presente comma, fermo restando il complessivo
importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno
2013.».
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «una indennita',» sono
inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le
modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori
in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19»
fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire
con il decreto di cui al comma 3,».
3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione
delle terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di garantire
l'attivita' di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il
rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea,
non trovano applicazione, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante
la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo.».
3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Motteggiana,» e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite
le seguenti: «e al comma 1-bis».
3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di
imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei
contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute
al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma
10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la
realizzazione dei medesimi interventi.»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno
interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della
posizione individuale maturata di cui all'articolo 11,
comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto
previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma
pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha
durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.
5. In considerazione della mancata sospensione degli
obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al
predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non
hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
nonche' sui redditi di lavoro autonomo, e relative
addizionali gia' operate ovvero che non hanno adempiuto
alla effettuazione e al riversamento delle stesse
successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti
e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il
versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative
addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
6. I pagamenti dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e
24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, sono effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi.
6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della
corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, come modificato dal presente articolo,
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti,
nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni:
«Ferrara»; «Mantova».
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A seguito della mancata restituzione del
finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che
dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere
l'intervento della garanzia dello Stato producendo la
documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. A
tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente
ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi
rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento
dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche'
per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e
b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi
fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a),
l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa
piena dell'attivita'", si intende riferita alla loro
attivita' di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa
parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al
comma 7-bis, lettera b).
7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter
relativamente a tali commi, trovano in ogni caso
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche'
da 10 a 13 del presente articolo.
8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo
di riscossione.
9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i
contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi
di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del
2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge
n. 95 del 2012; nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli
eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti
per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati
di entita' effettivamente tale da condizionare ancora una
ripresa piena dell'attivita' di impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono
indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30
novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al
30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la
corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di
cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai
versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013.
10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati,
nonche' le spese strettamente necessarie alla loro
gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui
al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo
agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta
e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del
limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e'
restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1°
luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel
contratto di finanziamento.
11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle
entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato
il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi'
ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti
da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le
modalita' della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi
di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti
erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione
del comma 8.
12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,
l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al
comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate
dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
13-bis. Nell'ambito degli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa
economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori
dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da
parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di
lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista,
costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso
del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di
questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. E'
fatto salvo ogni successivo controllo della stazione
appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per
il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le
autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in
corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla
data delle relative richieste.
13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione
delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse
sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente
alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai
medesimi.
13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma
4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il
decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.»
Note al comma 459:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013 (6). Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1,
comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
«30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2016».
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. Al comma 492 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente
lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2021 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2021.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'
e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e
per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono
aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un
contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «In deroga all'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui
alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si
applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e
c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno
2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato
di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19
febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10
agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.»
Note al comma 460:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 17 (Ambito di applicazione e Commissario
straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma
cessano gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici.»
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). - 1.
Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede
nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente
Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza
alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di
emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse
residue presenti sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo
trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di
carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1
il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.»
Note al comma 461:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 31(Struttura del Commissario straordinario). - 1.
Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie
competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2
nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche'
ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.»
«Art. 32 (Proroghe e sospensioni dei termini). - 1.
All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole
«dell'imposta sul reddito delle societa'» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)» e le parole
«fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo
periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».
(129)
1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia
elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli
oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per
il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o
l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle
medesime, individuando anche le modalita' per la copertura
delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite
massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso all'esenzione di cui
al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo
17 la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, il Commissario straordinario e' autorizzato a
concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19,
un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni
di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019,
e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il
biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi
affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di
TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e
dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «;
i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque
ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «della durata non
superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
comunque» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8
e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio
nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020»;
c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono
sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»."
- Si riporta il testo dell'articolo 30-ter, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla
ricostruzione di Ischia). - 1. Al fine di garantire
l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla
ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad
assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8
unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo
determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176.»
Note al comma 462:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 57,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
"8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma
3, del Codice della protezione civile di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il
territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di
Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina,
di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle
risorse gia' rese disponibili con le delibere del Consiglio
dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.»
Note al comma 463:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 14-bis e 18,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 6 (Ambito di applicazione e Commissari
straordinari). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati
"eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
Presidenti delle Giunte regionali competenti per
territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2021, il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16
agosto 2018 e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati
"Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e
omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti
dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (63), nonche'
degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.»
«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni della citta' metropolitana di Catania indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro
1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale
con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa
fronte con le risorse disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono
determinati i profili professionali e il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche
stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento e'
adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano
al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di
personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata
l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie
corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il
provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non
superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in
caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale,
esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario
straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun
comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.»
«Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). - 1.
I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e
funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale pubblico della struttura commissariale,
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede
direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le
amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra
amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le
strutture di cui al presente articolo, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
6, un incremento del 20 per cento della retribuzione
mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo,
le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente
in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che
provvede esclusivamente al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al
dirigente non spetta alcun compenso.
5. La struttura commissariale cessa alla data di
scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo
6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture
commissariali, diverse da quelle indicate nei commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della provincia di
Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8.»
Note al comma 464:
- Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 57,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 9. Omissis
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31
dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021,
comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
Omissis.»
Note al comma 465:
- Il riferimento al testo del citato articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) e' riportato nelle note al comma 418.
Note al comma 466:
- Si riporta il testo del comma 362, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"362. In relazione agli interventi per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori interessati dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016:
a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018
all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta
maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti
agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione
privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189;
b) e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per
l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350
milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro
per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.»
Note al comma 467:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 19 e 21, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). -
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51.
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma
comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1
del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di
lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche
esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo
comma 1, fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.»
«Art. 21(Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo'
essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto
disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.»
Note al comma 468:
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali»."
Note al comma 469:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila). - 1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro.
Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese,
e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del
settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi
gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d)
esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e
manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori
entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per
le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie,
dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi
mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione
sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al
patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei
diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del
codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito,
in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da
parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a
quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono
proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con
l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di
cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice
civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali
spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate
ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero
agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche'
quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso
agli originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici
civili privati di cui al periodo precedente esclude
l'applicazione dell'articolo 3».
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al
privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
immobili, affida, con i procedimenti in essere per la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
oneri».
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per
l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' destinato
un contributo pari a 1 milione di euro. Tali risorse sono
trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i
singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli
effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro
per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, trasferito
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi
straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle
predette risorse e i risultati conseguiti.»
Note al comma 470:
- Si riporta il testo del comma 38, dell'articolo
2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili):
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 37. Omissis.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le
attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
Omissis.»
Note al comma 471:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici):
«Art. 9-sexies (Deroghe alla disciplina recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo
4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al
31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilita' del
bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli
di bilancio e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.»
Note al comma 472:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
«Art. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio
sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la
prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1
milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Il citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 473:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155
(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile):
«Art. 1 (Misure urgenti per il rafforzamento del
coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi nonche' per promuovere gli investimenti di messa
in sicurezza del territorio). - 1. Il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione
e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee
all'integrazione dei sistemi previsionali, nonche' di
sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che
possono essere utilmente impiegati per il miglioramento
degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, in particolare per il
bollettino di suscettivita' all'innesco degli incendi
boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui
disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento
medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei
mezzi aerei della flotta statale, con facolta' per le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei
propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad
ala fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a
pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e
rafforzamento della capacita' di concorso statale alle
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile
strategia comune dell'Unione europea;
b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture
di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse
misure di semplificazione del sistema autorizzativo per
consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse
al consolidamento delle attivita' di gestione, previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi
comprese le strutture direttamente correlate, quali
distributori di carburanti, hangar e officine, piste di
decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di
raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151;
c) delle esigenze di potenziamento delle flotte aeree
delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di
mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi
di protezione individuale, ai fini del consolidamento e
rafforzamento della capacita' di lotta attiva contro gli
incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, delle Regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e del volontariato organizzato di
protezione civile qualificato per le predette attivita' di
lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto
alle attivita' contro gli incendi boschivi, comprese le
attivita' di messa in salvo degli animali coinvolti.
2. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla
ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di
un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del
Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica,
delle politiche agricole alimentari e forestali e della
cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e
del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri, della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che
esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi, in
qualita' di esperti, ai quali non spettano compensi,
indennita' o emolumenti comunque denominati, anche dei
rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo
21 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette
attivita', delle associazioni con finalita' di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa
con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
geologi, degli enti no profit impegnati nell'attivita' di
protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese
agricole. La partecipazione al Comitato tecnico e'
assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei
propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
per il Sud e la coesione territoriale, della transizione
ecologica, dell'universita' e della ricerca, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico
e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base
degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai
commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano nazionale si
provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha
validita' triennale e puo' essere aggiornato annualmente a
seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro
il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di
aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3
della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonche' dei connessi
adempimenti dei Comuni. Nell'ambito delle risorse stanziate
il Piano nazionale puo' prevedere altresi' la destinazione
di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi
premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti
pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio
individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353,
sia accertata una diminuzione significativa delle aree
percorse da incendi.
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione
di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre
2021 il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla
ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al comma
1 e, per l'attivita' prevista dal comma 2, si avvale del
Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del
settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni
operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo,
ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle
Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico.
La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale
avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni
centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al
comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa
tra il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero
dell'interno allo scopo di potenziare la capacita' di
risposta operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva
contro gli incendi boschivi a livello nazionale, sono
emanati indirizzi e definite procedure operative e di
coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza
antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel
dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali,
delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle
idrosuperfici. La direttiva tiene, altresi', conto degli
esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera
b-bis) del comma 1, anche in relazione alle procedure
autorizzative.
4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani
regionali per la programmazione delle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere g) e
h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo
scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli
apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui
alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso
compatibili con le esigenze degli altri operatori.
4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con i
Ministri dell'in-terno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici,
delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate,
fatti salvi le procedure di prevenzione degli incendi
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto
delle norme dell'Unione europea e della normativa in
materia ambientale e paesaggistica, misure di
semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle
autorizzazioni relative alle strutture direttamente
connesse, quali distributori di carburanti, hangar e
officine, piste di decollo e atterraggio esistenti,
esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonche'
impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.
4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e
l'incolumita' dei territori, promuovendo investimenti di
messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di
strade, ponti e viadotti, nonche' di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui
al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai
contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il
termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' prorogato al 28 febbraio 2022.»
Note al comma 474:
- Il riferimento al testo del citato articolo 1, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155
(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile), e' riportato
nelle note al comma 473.
Note al comma 475:
- Si riporta il testo del capo I, del titolo VII, del
libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 352 (Disciplina urbanistica delle opere destinate
alla difesa nazionale). - 1. Per la localizzazione di tutte
le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come
destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque
destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento
di conformita' urbanistica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. La regione o la provincia autonoma interessata o il
Ministero della difesa hanno facolta' di acquisire il
parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo
322, in ordine alla compatibilita' urbanistica dell'opera.»
«Art. 353 (Disciplina edilizia delle opere del
Ministero della difesa). - 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio
per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si
eseguono a cura del genio militare.»
«Art. 354 (Disciplina paesaggistica delle opere del
Ministero della difesa). - 1. Agli alloggi di servizio per
il personale militare e alle opere destinate alla difesa
nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela
paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio.»
«Art. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili
militari). - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di
soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per
conseguire significative misure di contenimento degli oneri
connessi e delle spese per la gestione delle aree
interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi,
affidare in concessione o in locazione, o utilizzare
direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le
infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque
titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla
Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei
carabinieri, con la finalita' di installare impianti
energetici destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel
quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e
ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello
Stato.
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i
beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma
13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo
307, comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione
interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita'
previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento
all'articolo 17 del medesimo codice, e successive
modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a
partecipazione pubblica o private. All'accordo sono
allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto
ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo
alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione
del progetto preliminare al Ministero della difesa e al
Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ovvero alla regione territorialmente competente, istanza
per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente, convoca una conferenza di servizi per
l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o
degli assensi comunque denominati delle altre
amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
anche con riferimento alle disposizioni concernenti il
raccordo con le procedure di valutazione di impatto
ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto,
e' reso in base alla normativa vigente.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi
di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o
atto di assenso comunque denominato.
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo
le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza
superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno
energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»
- I titoli III e IV, della parte II, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) recano,
rispettivamente:
"(Procedura speciale per alcuni progetti PNRR)"
"(Contratti pubblici)"
- Si riporta il testo dell'articolo 15, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) e' riportato nelle note al comma 425.
Note al comma 476:
- Il riferimento al testo del capo I, del titolo VII,
del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
riportato nelle note al comma 475.
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, parte II, titoli III e IV, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) e' riportato nelle note al comma 475.
- Il riferimento al testo del citato articolo 15, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' riportato nelle note al comma
475.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) e' riportato nelle note al comma 425.
Note al comma 477:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). -1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
 


2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 480:
- Si riporta il testo del comma 1039, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1.-1038. Omissis.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti
dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
liberazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli
operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1
milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di
cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.».
Note al comma 482:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio):
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale»
trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza,
attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di
accesso, al fine di tenere conto delle esigenze
dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per
almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e'
autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
di particolari situazioni di natura infrastrutturale o
geografica in ambiti territoriali con una densita'
inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo
di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza
eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di
regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata
alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto
delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico
e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale e'
finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio
dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale
e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui
all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».
- Il riferimento al testo del comma 1039, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e'
riportato nelle note al comma 480.
- Si riporta il testo del comma 614, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1.-613. Omissis.
614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la
sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non
idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie
DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli
apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di
tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare,
di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di
cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' esteso all'acquisto e allo
smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per
l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo
1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di
euro che costituisce limite di spesa.
Omissis.».
Note al comma 488:
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199.
Note al comma 490:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.».
Note al comma 494:
- Il testo del regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193.
- Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 5, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. - 7. Omissis.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
Omissis.».
Note al comma 495:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 5, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. - 6. Omissis.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), o al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla
tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito, tenuto
conto della sostenibilita' economico-finanziaria di
ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito
delle attivita' di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto
2014, n. 125, possono essere effettuate anche in
cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee,
multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito
con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP
S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita', gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
Omissis.».
Note al comma 498:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente
la riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 luglio 2018, n. 151.
Note al comma 498:
- Si riporta il testo degli articoli 181 e 214-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle rispettive
competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di
governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi
non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalita'
autorizzative semplificate nonche' le misure necessarie,
comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta
differenziata, per promuovere la preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni
di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di
reti di operatori per facilitare le operazioni di
preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando,
ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il
loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai
sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali
operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o
infrastrutture.
2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore
adottano le misure necessarie per garantire la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di rispettiva competenza.
3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per
facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli
enti competenti adottano le misure necessarie, prima o
durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per
eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti
dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione
conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela
della salute umana e dell'ambiente.
4. Al fine di rispettare le finalita' del presente
decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto
livello di efficienza delle risorse, le autorita'
competenti adottano le misure necessarie per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e
il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di
altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti
sono simili a quelli domestici, sara' aumentata
complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse
operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in
sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione
e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo
stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei
rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in termini
di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e
il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno
al 55 per cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e
il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno
al 60 per cento in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e
il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno
al 65 per cento in peso.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul
territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali
ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con
strumenti economici, il principio di prossimita' agli
impianti di recupero.
6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale
ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso
i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo
scambio tra privati, di beni usati e funzionanti
direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta
possono altresi' essere individuate apposite aree adibite
al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere
individuati spazi dedicati alla prevenzione della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la
raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di
operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli
operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti
locali e dalle aziende di igiene urbana.».
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a
partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, successivamente alla verifica e al controllo dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2,
effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane
territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate
all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate
avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per
il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al
Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la
tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono
definite nel decreto di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'
operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi
in base alle quali prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di
preparazione per il riutilizzo.».
Note al comma 500:
- Si riporta il testo dell'articolo 216, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
Note al comma 502:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 22, del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 concernente
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a
prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive:
«Art. 19 (Rilevamento precoce ed eradicazione rapida).
- 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e
all'ISPRA il rilevamento precoce:
a) della comparsa sul proprio territorio o parte di
esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel
momento nota nel proprio territorio o parte di esso;
b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di
esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata
l'eradicazione.
2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione
europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del
regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento
precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto
all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque
entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di
eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le
regioni e le province autonome interessate dalla presenza
della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e
necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti gestori delle aree protette nazionali:
a) applicano le misure di eradicazione rapida,
avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre
amministrazioni, che devono svolgere le attivita' con le
risorse disponibili a legislazione vigente nei propri
bilanci, o di soggetti privati;
b) assicurano l'eliminazione completa e permanente
della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando
agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o
sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non
destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in
debita considerazione la tutela della salute pubblica e
della sanita' animale, del patrimonio agro-zootecnico e
dell'ambiente;
c) informano il Ministero in merito all'applicazione
delle misure nonche' ai risultati conseguiti nel corso
delle attivita' di eradicazione degli esemplari.
4. Le autorita' competenti per territorio adottano i
provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree
private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di
eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva.
5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:
a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le
informazioni sull'eradicazione degli esemplari;
b) stabilisce, sentite le regioni e le province
autonome interessate, la conclusione delle misure di
eradicazione;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni
previste dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.».
«Art. 22 (Misure di gestione). - 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce
con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione
delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di
rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli
esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia
diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o
marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti
sulla biodiversita', sui servizi eco-sistemici collegati,
sulla salute pubblica e sulla sanita' animale, sul
patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo
decreto puo' essere temporaneamente autorizzato l'uso
commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di
rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.
2. Le misure di gestione, che possono essere articolate
su base regionale, rispettano i parametri stabiliti
dall'articolo 19 del regolamento e, se del caso,
stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi
danneggiati di cui all'articolo 23. Dette misure sono da
considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico
all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure
di gestione secondo le modalita' di cui all'articolo
3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
commi da 1-bis a 1-septies.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al
comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del
caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che
devono svolgere le attivita' con le risorse disponibili a
legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti
privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati
conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli
esemplari e' informato il Ministero.
5. Le autorita' competenti per territorio adottano i
provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree
private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle
misure di gestione.».
Note al comma 503:
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico). - 1.
Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle
tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il
terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, per una quota di competenza del Ministero della
transizione ecologica e per una quota di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella
misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle
misure di incentivazione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a
591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo
77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui
capitoli dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo
economico, finanziati con quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di
competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le
disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero
della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto
aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per
l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi):
«Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico). - 1. Anche al
fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico, confermando per il quarto trimestre
dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del
medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema
per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati
mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di
euro nell'anno 2021, dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di
competenza del Ministero della transizione ecologica. Le
risorse di cui alla presente lettera sono destinate al
sostegno delle misure di incentivazione delle energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano
copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori
risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a
quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il
quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri
generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono
trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse
pari a 800 milioni di euro.».
Note al comma 506:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel
medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale
cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi
alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un
apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di
gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare,
a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della
cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito
la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o
revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',
i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del
gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas
naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La
dichiarazione e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli
stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili
agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.».
Note al comma 508:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle
previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009
e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28
febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di
investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di
entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il
seguente periodo:
«Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono
soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c).
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei
prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori
oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la
disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla
lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine
del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da
b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione
derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle
autorita', il Gestore del mercato elettrico mantiene il
riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita
e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le
informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con
cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del
mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui
al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le
proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento
di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti
o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.».
Note al comma 512:
- Si riporta il testo dell'articolo 50, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58(Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 42 milioni di
euro per l'anno 2026, di 111 milioni di euro per l'anno
2027, di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni
di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno
2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di
euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8,
10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8,
31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41,
comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-bis del presente
articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a
518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni
di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per
l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a
552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni
di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per
l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a
314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni
di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per
l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a
304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di
indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno
2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141
milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro
per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022,
a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791
milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro
per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a
234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di
euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno
2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro
per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di
euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno
2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9
milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di
euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno
2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887
milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46
milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro
per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022,
a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10
milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80
milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per
l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100
milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20
milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2021, mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a
10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma
Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro
per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni di
euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020
e 3,433 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico;
m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35
milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80
milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di
fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un
corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre
2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto
corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La
predetta giacenza e' mantenuta in deposito alla fine di
ciascun anno a decorrere dal 2019 e fino al 31 dicembre
2021 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota
rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
r) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1,
comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le
parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per
l'anno 2020» .
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni
di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui.».
Note al comma 513:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'articolo
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e'
riportato nelle note al comma 365.
Note al comma 514:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).
- 1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,
di seguito «Fondo», che opera secondo le modalita' di cui
al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse
del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno
2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere
riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la
Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del
Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5,
comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19;
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a valere sui proventi
annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati
ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente
impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate
2. Il Fondo ha natura mista ed e' destinato a sostenere
il finanziamento di interventi di efficienza energetica,
realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di
partenariato pubblico - privato, societa' di progetto o di
scopo appositamente costituite, mediante due sezioni
destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o
su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, di cui una quota
parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni
di euro annui a decorrere dal 2022, direttamente o
attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la
Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di
tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la
sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o
l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e
ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento
di interventi coerenti con il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo
il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e
comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica
Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per
il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici
destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia
popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di
energia nei settori dell'industria e dei servizi;
e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi
nel settore dei trasporti.
4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, possono avere accesso alle
garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita' definite
con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i
vincoli richiamati al comma 3.
4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo,
incidendo anche sul processo decisionale delle imprese,
nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al
comma 5, valuta modalita' di valorizzazione delle
risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'articolo
8, tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti
intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla
Commissione europea.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono
individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni,
di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del
teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel
quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento
del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e
risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
di maggior favore per interventi che presentino specifica
valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero
edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in
aggiunta alla riqualificazione energetica;
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse
alla generazione distribuita a biomassa.
6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento volontario di contributi da parte di
Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi
pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla
programmazione dei fondi strutturali e di investimento
europei secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle
sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23.
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata
alla concessione di garanzie, di cui al comma 2, e'
ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui
all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147.
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere
assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli
Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti
dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
essere attribuita sulla base di una o piu' apposite
convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi
e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri
connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si
provvede a valere sulle medesime risorse.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 515:
- Il testo del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme
sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri
devono redigere nell'ambito della politica agricola comune
(piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre
2021, n. L 435.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in agricoltura).
- 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di
danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei
rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano",
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di
mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base
territoriale e il numero di imprese beneficiarie.
2. Il Piano e' elaborato anche sulla base delle
informazioni e dei dati di carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui
rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di
ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una
Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione
professionale agricola rappresentata nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli
organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle
imprese assicuratrici (ANIA);
g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza
sulle imprese assicuratrici (IVASS).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e' approvato il regolamento di
funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti
della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri
emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento
della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della
normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del
contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le
procedure di erogazione del contributo ed i criteri di
cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi
dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del
contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione
distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e
schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle
proposte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni
zootecniche, strutture.
5. Nel Piano possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze
per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura
dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non
sia approvato un nuovo Piano, continuano ad applicarsi le
disposizioni del piano precedente.».
Note al comma 516:
- Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo
14, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi). - 1. - 10. Omissis.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni
di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto
pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito
delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare
la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio
privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge
28 luglio 2016, n. 154):
«Art. 15-bis (Trasformazione della societa' SIN
S.p.a.). - 1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo
sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi
dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari
provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne
permettano la qualificazione quale societa' in house del
Ministero e di AGEA, puo' svolgere le seguenti attivita':
a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo
delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella
pesca;
b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di
sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della
politica agricola comune e della pesca per il periodo
2021-2027 e per i successivi periodi;
c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati
all'agricoltura e alla pesca, anche mediante
l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza
artificiale e la block chain;
d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad
AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in
coordinamento con i CAA;
e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01,
comma 1;
f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con
altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine
di realizzare una cooperazione finalizzata
all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi
nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei
limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1
puo' essere in ogni caso effettuato solo una volta
espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e
sottoscritti i relativi accordi quadro.
3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le
azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da
quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine
della procedura di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole
colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali):
«Art. 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del
prelievo supplementare sul latte bovino non ancora
versato). - 1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del
30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo
2015, su richiesta dei produttori, presentata per il
tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite
dirette, su richiesta dei produttori interessati, il
pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte
bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il
periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere
effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel
rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore
richiedente di fideiussione bancaria o assicurativa,
esigibile a prima e semplice richiesta, a favore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA
restituisce ai soggetti che abbiano gia' versato l'importo
dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo,
previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di
fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'AGEA,
esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle
rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la
fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari
ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione
della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da
parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di
fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi del secondo
periodo del presente comma.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena
di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono
essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a
5.000 euro.
3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente
versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre
2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima
rata per le consegne e' trattenuto dall'Agea direttamente
sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi
acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso
di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la
prima rata e' versata contestualmente alla domanda di
adesione alla rateizzazione e alla prestazione della
fideiussione ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento
di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal
beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione
di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.
4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,
primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della
Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo
del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui
all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore
dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto
all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA,
successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al
pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie
prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al
versamento integrale dell'importo del prelievo
supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il
31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato
l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o
comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a
quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto
dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che
non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai
produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando
quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi
4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del
dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da'
comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
i conseguenti adempimenti.
5. Alle compensazioni finanziarie effettuate dalla
Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia,
si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a
carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di
cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene
reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a
valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo
supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di
restituzione.
6-bis Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla
cessazione del regime europeo delle quote latte e
all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC),
alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in
coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo
sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa'
interamente pubblica nel rispetto delle normative europee
in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a
terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali
da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire
la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta
societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto
legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede
all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Note al comma 519:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Note al comma 520:
- Si riporta il testo del comma 503, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 502. Omissis.
503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in
agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a
quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2022, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di
cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni
effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Omissis.».
Note al comma 521:
- Si riporta il testo del comma 132, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 131. Omissis.
132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in
societa', sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito
delle relative attivita' agricole individuati ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia
posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli,
cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci
siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente
e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e
nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di
minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero
prestiti obbligazionari o strumenti finanziari
partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali
gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal
relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate,
l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata
massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli
interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte
dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione
europea.
Omissis.».
Note al comma 522:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis, La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
(112). Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.».
- Il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonche' interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali) e' riportato nelle note al
comma 53.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014 (Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190.
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
Note al comma 523:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10-bis del
titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Principi generali). - 1. Le disposizioni del
presente capo sono dirette a sostenere in tutto il
territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o
totale partecipazione giovanile o femminile, a favorire il
ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al
credito.
2. La concessione delle misure di cui al presente capo
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.».
«Art. 10-bis (Soggetti beneficiari). - 1. Possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le
imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino
nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante
esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, e presentino
progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda
agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in
quello della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da un giovane
imprenditore agricolo di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni
o da una donna o, nel caso di societa', siano composte, per
oltre la meta' delle quote di partecipazione, da giovani di
eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne.
3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di
cui al presente capo le imprese che presentino progetti per
lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori
della produzione e della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno
due anni alla data di presentazione della domanda di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).».
Note al comma 524:
- Il testo dei citati articoli 9 e 10-bis del titolo I,
capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144) come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 523.
- Si riporta il testo del comma 506, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 505. Omissis.
506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e'
istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria
iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la
gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di
un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello
Stato intestata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Omissis.».
Note al comma 525:
- Il testo degli articoli 9 e 10-bis del titolo I, capo
III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144) come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 523.
Note al comma 526:
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 concernente
l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347/671.
Note al comma 527:
- Si riporta il testo del comma 506, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 505. Omissis.
506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31
gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di
compensazione applicabili agli animali vivi delle specie
bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle
annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non
superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente non puo'
comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro
annui. Per gli anni 2021 e 2022 le percentuali di
compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie
bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5
per cento.
Omissis.».
Note al comma 528:
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1. - 127. Omissis.
128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del
settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, il " Fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura ", con una dotazione di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.
Omissis.».
Note al comma 529:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca
marittima) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1969,
n. 188, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 136, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 136 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio
delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della
pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio
1965, n. 963;
b) attivita' amministrativa in materia di pesca
marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153;
c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2,
del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,
centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli
indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai
principi generali di cui all'articolo 118 della
Costituzione;
d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle
norme relative alle provvidenze in materia di pesca
previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
e) verifica della corretta applicazione delle norme sul
commercio di prodotti ittici e biologici marini;
f) partecipazione, mediante personale specializzato,
alle attivita' di verifica sull'esatto adempimento della
normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla
pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte
dai competenti organi comunitari.».
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio
2012, n. 26.
Note al comma 530:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali):
«Art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale). -
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La
Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di
cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello
internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma
quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione
attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo
decreto legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'articolo 12. Con i piani forestali di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla tutela,
alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e
socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti
all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di
programmazione e di pianificazione territoriale e forestali
vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali
e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali
protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete
ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e
incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
Note al comma 532:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti, e' riportato nelle note al comma 365.
Note al comma 533:
- Si riporta il testo dei commi 63 e 64, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 62. Omissis.
63. Per il finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova
costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di
cablaggio interno delle scuole di province e citta'
metropolitane, nonche' degli enti di decentramento
regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro
per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per
l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235
milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per
l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31
marzo 2020, 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed
entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036
sono individuati i criteri di riparto e le modalita' di
utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del
Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono
individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al
finanziamento e il relativo importo.
Omissis.».
Note al comma 535:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021
(Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale):
«Art. 2 (Comuni richiedenti il contributo). - 1. Hanno
facolta' di richiedere i contributi previsti dall'art. 1,
comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite
massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni
di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di
provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di
citta' metropolitana che intendono realizzare interventi
per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente
finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati,
presentando apposita domanda secondo le modalita' ed i
termini di cui al successivo art. 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per
uno o piu' interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da
15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da
50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione
superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni
capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana."
"Art. 6. Affidamento dei lavori e monitoraggio degli
interventi
1. Considerato che per affidamento dei lavori si
intende la data di stipulazione del relativo contratto di
cui all'art. 32 del richiamato decreto legislativo n. 50
del 2016, l'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad
affidare i lavori entro i termini di seguito indicati,
decorrenti per l'anno 2021 dalla data di emanazione del
decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e
2023 dal 1° ottobre precedente ciascun anno di riferimento
del contributo:
a) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001
euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo e' superiore a 2.500.000
di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti
mesi.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di
emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1, per il
primo anno di assegnazione dei contributi, i termini di cui
al comma 1 decorrono dalla data di emanazione del medesimo.
3. Ai fini del comma 1, per costo dell'opera pubblica
si intende l'importo complessivo del quadro economico
dell'opera medesima, cosi' come risultante dal sistema di
monitoraggio di cui al comma 6.
4. Qualora l'ente beneficiario del contributo:
a) abbia richiesto il contributo anche per le spese di
progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano
comprese nel quadro economico dell'opera che si intende
realizzare, come specificato all'art. 3, comma 2, i termini
di cui al comma 1 sono aumentati di dodici mesi;
b) per espletare le procedure di selezione del
contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica
di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante
(SUA) i termini di cui al comma 1 sono aumentati di tre
mesi. Tale informazione deve essere desunta dal sistema di
cui al comma 6, inserendo la CUC o delle SUA tra i soggetti
correlati all'opera.
5. In caso di scorrimento della graduatoria di cui
all'art. 5, comma 2, i termini di affidamento dei lavori
individuati al comma 1, lettere a) e b) decorrono dalla
data di adozione del decreto di assegnazione di cui
all'art. 5, comma 1.
6. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del
presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di
«Monitoraggio delle opere pubbliche» della "Banca dati
delle pubbliche amministrazioni-BDAP" di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le
opere sotto la voce «Rigenerazione urbana - LB 2020 - comma
42".».
Note al comma 537:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale cura l'applicazione del principio di
assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore
degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e
Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo
per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione
europea per i Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE).
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto
delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di
destinare agli interventi nel territorio delle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti
ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla
popolazione residente.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente,
entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
all'autorita' politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il
coordinamento della politica economica e la programmazione
degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono
stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono
predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2
del presente articolo.
3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
con l'indicazione delle idonee misure correttive
eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle relative
attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Note al comma 541:
- Il riferimento al testo dell'articolo 102, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 410.
Note al comma 542:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 recante l'attuazione dell'articolo
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e'
riportato nelle note al comma 365.
- Il riferimento al testo dell'articolo 158, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' riportato
nelle note al comma 412.
Note al comma 543:
- Si riporta il testo del comma 868, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 867. Omissis.
868. Il contributo alla finanza pubblica della regione
Sardegna e' stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210
milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a
decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X,
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di
ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere
gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi
titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il
tramite della struttura di gestione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 850, 851 e 852,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 849. Omissis.
850. In considerazione dei risparmi connessi alla
riorganizzazione dei servizi anche attraverso la
digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla
finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni
e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i
comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta'
metropolitane.
851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di cui al comma 850 e' effettuato, entro il 31
maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e
le province autonome, formalizzato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in
assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto
e' effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla
base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard con il supporto del Centro
interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
852. Fermo restando l'importo complessivo di 200
milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome e'
determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il
concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi
dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Omissis.».
Note al comma 544:
- Si riporta il testo del comma 806, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 805. Omissis.
806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10
dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio
2020, e' preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per
l'anno 2021 il predetto importo e' comprensivo di 100
milioni di euro destinati alla riduzione del contributo
alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di
gettito connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.
Omissis.».
Note al comma 545:
- Si riporta il testo del comma 881, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 880. Omissis.
881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione
siciliana e' stabilito nell'ammontare complessivo di
1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti
contributi sono attuate le sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
2018.
Omissis.».
- Il riferimento al testo dei commi 850, 851 e 852,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 543.
Note al comma 546:
- Il riferimento al testo del citato comma 806,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 544.
Note al comma 547:
- Si riporta il testo del comma 883, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 882. Omissis
883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato
il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle
finanze ed il Presidente della Regione siciliana e'
attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540
milioni da destinare ai liberi consorzi e alle citta'
metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di
strade e scuole nonche' per immobili ed opere idrauliche e
idrogeologiche di prevenzione da danni atmosferici, da
erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2025.
 


Omissis.».
Note al comma 548:
- Si riporta il testo dell'articolo 104, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige):
«Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.».
Note al comma 549:
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 79, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge:
«Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le
seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori
provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa;
b);
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi
per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione determinata assumendo a
riferimento i consumi finali.
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina,
sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi
liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei territori delle due province,
nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti
energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle
predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla
raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di
natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto
costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti
ai concessionari, da utile erariale.
2.».
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi
restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato
per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per
ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal
periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro annui.
Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione
a ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo
complessivo di 713,71 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.».
Note al comma 550:
- Il riferimento al testo del citato articolo 75, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge,
e' riportato nelle note al comma 549.
- Si riporta il testo dell'articolo 69, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige):
«Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi
delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio,
relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti
quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie
dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa
quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi
effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, determinata assumendo a
riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle
vincite;
d).».
Note al comma 551:
- Si riporta il testo del comma 508, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1. - 507. Omissis.
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita'
del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate
erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la
riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei
tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
Omissis.».
Note al comma 553:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della
finanza pubblica):
«Art. 2 (Metodo dell'accordo). - 1. Lo Stato e la
Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti
finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e
disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme
statali in materia di contenimento della spesa.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione,
le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si
svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo,
mediante scambio di proposte e controproposte motivate e
orientate al superiore interesse pubblico.
3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della
Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non
sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo.
4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai
sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di
attuazione statutaria.».
Note al comma 555:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51. - Le entrate della Regione sono anche
costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi
propri che essa ha la facolta' di istituire con legge
regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e
dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.
Il gettito relativo a tributi propri e a
compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta
alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio
territorio, ferma restando la neutralita' finanziaria per
il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti
locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle
compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla
Regione individuare criteri, modalita' e limiti di
applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato, la Regione puo':
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo
Stato ne prevede la possibilita', modificare le aliquote,
in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in
aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito
dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base
imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi
tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge
statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura
immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga
alla medesima legge, definendone le modalita' di
riscossione e consentire agli enti locali di modificare le
aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello
Stato.
Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di
spettanza delle province, tale tributo e i poteri
riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono
attribuiti alla Regione.
Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative
disposte dallo Stato in favore della generalita' delle
province, potenzialmente destinate anche ai territori delle
ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a
favore della Regione.».
Note al comma 556:
- Si riporta il testo dei commi 850 e 852,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 849. Omissis.
850. In considerazione dei risparmi connessi alla
riorganizzazione dei servizi anche attraverso la
digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni, le province e le citta' metropolitane, per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla
finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni
e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i
comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta'
metropolitane.
851. Omissis.
852. Fermo restando l'importo complessivo di 196
milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome e'
determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il
concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi
dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la regione Friuli
Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla
finanza pubblica e' determinato ai sensi del decreto
legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
Omissis.».
Note al comma 557:
- Il riferimento al testo del citato comma 806,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 544.
Note al comma 558:
- Si riporta il testo dei commi 748 e 875-septies,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 747. Omissis.
748. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro
16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno
2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro
29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno
2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro
34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno
2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove politiche di
bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti
perseguite dai Ministeri.
749. - 875-sexies. Omissis.
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di
cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate
all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie
tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia.
Omissis.».
Note al comma 559:
- Si riporta il testo del comma 877, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 876. Omissis.
877. Il contributo alla finanza pubblica della regione
autonoma Valle d'Aosta e' stabilito nell'ammontare
complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018,
112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni
di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti
contributi sono attuate le sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
2018.
Omissis.».
- Il riferimento al testo dei citati commi 850, 851 e
852, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e'
riportato nelle note al comma 543.
Note al comma 560:
- Si riporta il testo del comma 11, dell'articolo 1 e
del comma 10, dell'articolo 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
territoriale). - 1. - 10. Omissis.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro,
di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al
comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 e'
autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di
332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per
un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9
e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000
euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un
importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento
di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto
nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base
delle necessita' legate alla distribuzione delle centrali
operative a livello regionale per un importo pari a
72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8
del presente articolo. La ripartizione complessiva delle
somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro
e' riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al
presente decreto. Per le finalita' di cui al comma 5, a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di
480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni
e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27. Per le finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di
766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021
per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a
valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Al termine del periodo di
sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le
province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri
della salute e dell'economia e delle finanze una relazione
illustrativa delle attivita' messe in atto e dei risultati
raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - 1. - 9. Omissis.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7,
nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata
la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui
190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000
euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati
nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e
le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di
costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021,
all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per
il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
Note al comma 561:
- Si riporta il testo dei commi 783, 784 e 785,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-782. Omissis.
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
di parte corrente attribuiti alle province e alle citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire, tenendo
progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni
fondamentali delle province e delle citta' metropolitane,
sulla base dei fabbisogni standard e delle capacita'
fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, e' attribuito un contri-buto di 80
milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per
l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150
milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per
l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300
milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per
l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di
600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al
concorso alla finanza pubblica da parte delle province e
delle citta' metro-politane delle regioni a statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con
riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di
ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli
anni successivi, tenendo altresi' conto di quanto disposto
dal comma 784. Resta ferma la necessita' di conferma o
modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a
seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni
standard o delle capacita' fiscali.
Omissis.».
Note al comma 562:
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria).- 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuatile fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali»
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi
360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del
personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dei commi 557 e 562,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1.-556. Omissis.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. - 561. Omissis.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Omissis.».
Note al comma 563:
- Si riporta il testo del comma 449, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 448. Omissis.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
i comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo; (204) (206)
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di
solidarieta' comunale e' destinato, per un importo di 44
milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per
l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68
milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per
l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97
milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per
l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il
contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di
riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per
l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250
milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite
dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare
dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in
termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato
dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni
standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi
standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le
risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018.
Omissis.».
Note al comma 564:
- Si riporta il testo del comma 448, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 447. Omissis.
448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in
euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in
euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365
per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in
euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365
annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000
assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei
comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari
connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso.
Omissis.».
Note al comma 565:
- Si riporta il testo dell'articolo 243-quater, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1. Entro dieci giorni dalla data della
delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la
quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui
all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni
assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale,
senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del
piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado
di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore
rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso,
anche in termini di riduzione della durata del piano
medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano
i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il
piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore
durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli
obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). -
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario
dei comuni il cui deficit strutturale e' imputabile alle
caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del
territorio e non a patologie organizzative, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in
corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a
seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
la cui capacita' fiscale pro capite, determinata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200
milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento
delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate.
L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle
predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte
degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli
enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e
sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal
paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato
di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al
primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in
entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono
aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in presenza di
piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto legislativo, non si applica la
sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».
- Si riporta il testo del comma 775, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 774. Omissis.
775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50
milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data
di entrata in vigore della presente legge risultano avere
il piano di riequilibrio approvato e in corso di
attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito
di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della
deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio
degli enti locali, proroga di termini concernenti
rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660
milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il
maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo
anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento
delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e'
destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29
aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita',
distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a
decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un
importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale
delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal
medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali
riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata
con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del
risultato di amministrazione liberata a seguito della
riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta
nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come
"Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga
ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della
copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento
delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere
finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di
liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del
disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di
liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del
comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale). -
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla
lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a
valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter
del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale da parte della competente Sezione regionale
della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di approvazione del piano
stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal
comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse
ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle
medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,
intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del
patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di
euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al
2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno
dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo
esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11
gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali",
pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33,
individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita'
interno nei limiti del periodo precedente.
3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013,
ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica
fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del
comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno
attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nonche' di quelli che nel
medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il
pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo'
essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari
determinati dalla sua applicazione non concorrono alla
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni.
3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o
negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e
qualora gia' applicate ne vengono meno gli effetti, nei
confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilita'
interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno
eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un
importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per
l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del
Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a
titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme
gia' erogate in base alle disposizioni di cui all'articolo
8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000
impegnato e non pagato del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta'
comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre
2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a
debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del
fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al
comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia
delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal
Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A
seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni
beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma
729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle
annualita' 2015, 2016 e 2017".
5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75
per cento".
5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative
alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane sono definite
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto
e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle
Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel
caso di adozione delle sole capacita' fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti
normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap
nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento,
lo schema di decreto e' inviato, per l'intesa, alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto
medesimo e' comunque adottato. Lo schema di decreto con la
nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e'
trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge
5 maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari
competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere
una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
e' conformato ai citati pareri.».
- Si riporta il testo del comma 29, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. -1. - 28. Omissis.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da dodici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e uno designato dalle regioni.
Omissis.».
Note al comma 568:
- Il riferimento al testo del citato articolo 53, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) e'
riportato nelle note al comma 565.
- Il riferimento al testo del citato comma 775,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 565.
- Il riferimento al testo del citato articolo 52, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
e' riportato nelle note al comma 565.
- Si riporta il testo del comma 1-septies,
dell'articolo 38, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi):
«Art. 38 (Debiti enti locali). - 1. - 1-sexies.
Omissis.
1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo
commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da
operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con
istituti di credito di competenza della Gestione
commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito
dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane"; il
Commissario straordinario del Governo per la gestione del
piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa
utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale
conclusione dei contratti di rinegoziazione e' comunque
subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
all'emanazione di un decreto di autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al
primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,
con le seguenti modalita':
a) mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a
valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato
Commissario straordinario a valere sulle disponibilita'
giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato.
In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato ai
fini della verifica del rispetto del limite di cui al
secondo periodo della lettera a).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215(Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili):
«Art. 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese
nell'anno corrente, nonche' per la finanza regionale e il
riparto del Fondo di solidarieta' comunale). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di
1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di
programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
3. Per il potenziamento della componente aeronavale del
Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 20 milioni di euro per
l'anno 2021.
3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni,
le amministrazioni titolari di interventi previsti nel
PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono
utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per
dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da
altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle
stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi
della normativa assunzionale vigente;
4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi
e' attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, da destinare alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza
pubblica per gli anni 2022 e successivi, e' attribuito alla
regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo
puo' essere compensato con il contributo alla finanza
pubblica per l'anno 2021.
6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi
per l'anno 2021 e' attribuito alla regione l'importo di
66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi,
la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna
provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali
derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro
di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'an-no
2022 e' pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno
2021.
8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a
7 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi
ivi richiamati.
8-bis. Al fine di accompagnare il processo di
efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai
comuni della Regione siciliana e' destinato un contributo
di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati
in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni
definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilita' di
parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio
finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente
misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a)
10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b)
20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c)
65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla
fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione
di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla
procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano
nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e
individuando, all'in-terno di ogni singola fascia, il
contributo spettante a ciascun comune in proporzione al
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto
dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da
destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti
2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non
puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di
euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'
del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati
nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e
all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del
disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di
amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o
dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di
dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al
periodo precedente assegnati per l'annualita' 2021. Il
contributo di cui al primo periodo, da destinare alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e
8-quinquies e' iscritto in bilancio anche nel corso
dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative
variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo
175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno 2021
un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale
contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese
sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle
regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base
di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle
relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e
dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo
periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio
finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi
sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si
interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono
al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli
anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative
vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento
della spesa sanitaria corrente, nonche' alle condizioni di
erogabilita' delle somme ivi previste. Il finanziamento e'
erogato per stati di avanzamento delle attivita' secondo il
cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento
delle attivita' di cui al medesimo articolo 29 nel termine
perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia
autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento
per la quota non maturata che, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province
autonome che abbiano completato le attivita' di cui allo
stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno
sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al
Ministero della salute una relazione dettagliata,
attestante le prestazioni assistenziali destinate a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate
nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il
31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la
coerenza delle informazioni contenute nella predetta
relazione con le attivita' assistenziali previste dalla
normativa citata, con particolare riferimento al previsto
recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo
attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto
rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal
Ministero della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i
rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere
sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa
citata, per tutte le attivita' assistenziali rese dai
rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021,
prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a
ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la
relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine
previsto dal primo periodo, la verifica si intende
effettuata con esito negativo. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso
l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni
2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi
di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa
nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa
di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede
alla rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato
n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, e'
riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del
complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo
gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente
decreto.
10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli
anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria,
possono essere impiegate, in ragione della grave crisi
economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello
stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente
nel limite massimo del 50 per cento dell'importo
annualmente attribuito per le citate annualita'.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7,
limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10
si provvede ai sensi dell'articolo 17.
11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente
a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e
8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
Note al comma 572:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191):
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base
dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui
redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.».
- Si riporta il testo dei commi da 784 a 814,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art. 1. - 1. - 783 Omissis.
784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le
disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle
citta' metropolitane, ai comuni, alle comunita' montane,
alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di
seguito complessivamente denominati «enti».
785. In caso di affidamento, da parte degli enti,
dell'attivita' di riscossione delle proprie entrate
all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui al comma 792.
786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» e'
soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti
impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le
altre modalita' previste dallo stesso codice»;
b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» e'
soppressa e le parole da: « esclusivamente» a: « dagli enti
impositori» sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse
modalita' di cui al primo periodo, con esclusione del
sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»; c) e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti
effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del
1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a
favore dell'ente affidatario»
787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765,
relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al
comma 844, concernente il canone patrimoniale di
concessione per l'occupazione nei mercati.
788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse le attivita' di incasso diretto da
parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), numeri 1), 2) e 4)».
789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio
2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle
disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.
790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti
affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei
contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti
intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate
oggetto degli affidamenti, nonche' l'accesso agli ulteriori
canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente
provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria
dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla
riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva
diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario
del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente
affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la
fattura delle proprie competenze e spese riferite alle
somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui
conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza
di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad
accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio,
entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza,
prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di
spettanza del soggetto affidatario del servizio si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma
10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
791. Al fine di facilitare le attivita' di riscossione
degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in
materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono
autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni
relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi
inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli
enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti
creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle
proprie entrate;
b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria
responsabilita', ai soggetti affidatari l'utilizzo dei
servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia
delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e
tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali
soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera
a), le modalita' di accesso telematico per la consultazione
delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche' del
pubblico registro automobilistico.
792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli
enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate
patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691,
della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia
di titolo esecutivo decorso il termine utile per la
proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento alle
azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del
1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate
degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con
l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del
medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati
alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
793. Il dirigente o, in assenza di questo, il
responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario
dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio
provvedimento, nomina uno o piu' funzionari responsabili
della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate
agli ufficiali della riscossione, nonche' quelle gia'
attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del
testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in
tutto il territorio nazionale in relazione al credito da
escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono
nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto
affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra
persone che sono in possesso almeno di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato
un esame di idoneita', previa frequenza di un apposito
corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le
abilitazioni gia' conseguite in base alle vigenti
disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneita'
all'esercizio delle funzioni e' subordinato
all'aggiornamento professionale biennale da effettuare
tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della
riscossione puo' essere revocata con provvedimento
motivato.
794. L'atto di cui al comma 792 non e' suscettibile di
acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato
emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si
intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante
da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico del
soggetto moroso e potra' essere oggetto di recupero con la
successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che
superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro,
dopo che l'atto di cui al comma 792 e' divenuto titolo
esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e
cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento
con cui si avvisa il debitore che il termine indicato
nell'atto e' scaduto e che, se non si provvede al pagamento
entro trenta giorni, saranno attivate le procedure
cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma
544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero
di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi
giorni e' ridotto a sessanta giorni.
796. In assenza di una apposita disciplina
regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario,
su richiesta del debitore, concede la ripartizione del
pagamento delle somme dovute fino a un massimo di
settantadue rate mensili, a condizione che il debitore
versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficolta' e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate
mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici
rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a
ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a
trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue
rate mensili.
797. L'ente, con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di
rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata
massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti
di importi superiori a euro 6.000,01.
798. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa
puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore
periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o
per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a
norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta
decadenza ai sensi del comma 800.
799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente
creditore o il soggetto affidatario puo' iscrivere
l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di
mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza
dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le
procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione
della rateazione.
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso
sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di
sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore
decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo'
piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e'
immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
801. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione.
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le
sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri
di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni
dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 792 e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al
tasso di interesse legale che puo' essere maggiorato di non
oltre due punti percentuali dall'ente con apposita
deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e
quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono
posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico
del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in
caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data
di esecutivita' dell'atto di cui al comma 792, fino ad un
massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme
dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un
massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed
esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti
e correlata all'attivazione di procedure esecutive e
cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i
diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale
strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella
misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, che individua anche le
tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more
dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento
alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure
e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero
delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012,
nonche' ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del
Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e
del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per
quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite
giudiziarie.
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si
applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni
previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 792.
805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali
in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione
obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al
medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono
esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle
entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate.
806. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine
ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che
gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto
degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla
validita', congruenza e persistenza degli strumenti
fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto
medesimo, nonche' alle condizioni di inadempimento che
possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti
contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e
pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei
contratti in materia di affidamento in concessione, anche
disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle
proprie entrate, nonche' delle informazioni sintetiche
relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per
ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo
alle misure degli eventuali compensi stabiliti in
percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
c) definizione di criteri relativi all'affidamento e
alle modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e
di riscossione delle entrate degli enti oggetto di
concessione, al fine di assicurarne la necessaria
trasparenza e funzionalita', definire livelli
imprescindibili di qualita', anche con riferimento al
rispetto dei diritti dei contribuenti, nonche' linee guida
in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni.
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53,
comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella
sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805,
sono richieste le seguenti misure minime di capitale
interamente versato in denaro o tramite polizza
assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni
e delle attivita' di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali,
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui
al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare
alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021.
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e
del pubblico registro automobilistico eseguono le
iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei
pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo
richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata
in esenzione da ogni tributo e diritto.
810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare
in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato
alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e
iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la
specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti
e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte
le trascrizioni e le iscrizioni.
811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate
rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla
riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali
relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e
svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973.
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i
provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del
1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano
ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere
inviate all'Agenzia delle entrate.
813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, l'imposta di registro si applica nella misura
fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta
provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa
di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73;
e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. - 7.».
- Si riporta il testo dei commi 796 e 797,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 795. Omissis.
796. In assenza di una apposita disciplina
regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario,
su richiesta del debitore, concede la ripartizione del
pagamento delle somme dovute fino a un massimo di
settantadue rate mensili, a condizione che il debitore
versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficolta' e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate
mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici
rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a
ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a
trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue
rate mensili.
797. L'ente, con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di
rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata
massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti
di importi superiori a euro 6.000,01.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di
versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta',
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000
euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta
di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto
della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza
dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa la
dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 24, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565
a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
«Art. 24 (Revisione straordinaria delle
partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano
i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma
2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua
con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento
di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma
612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi
previsti.
 


3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui
all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo
10, avviene entro un anno dalla conclusione della
ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti
sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso
il potere di alienare la partecipazione, la medesima e'
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice
civile.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso
in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla
ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le
partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione.
5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano
anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa'
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile
nel triennio 2017-2019.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma
dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso
di estinzione della partecipazione in una societa'
unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1
valgono anche nel caso di partecipazioni societarie
acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al
presente articolo, in occasione della prima gara successiva
alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a
controllo pubblico interessata da tali processi, il
rapporto di lavoro del personale gia' impiegato
nell'appalto o nella concessione continua con il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile.».
Note al comma 574:
- Si riporta il testo del comma 859, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-858. Omissis
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto
almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non
si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la
condizione di cui alla lettera a), ma presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato
sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 194, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare di cui
all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicita'
stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da
fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di societa'
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici
locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo
193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti, nonche', in presenza
di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella
relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente
motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.».
Note al comma 578:
- Si riporta il testo dei commi 166 e 167,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
«Art. 1. - 1. - 165. Omissis.
166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli
organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri
e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria nella
predisposizione della relazione di cui al comma 166, che,
in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita' interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di
indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della
Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile e
finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non
abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo
di revisione.
Omissis.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 243-quarter,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
riportato nelle note al comma 565.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 6 (Responsabilita' politica del presidente di
provincia e del sindaco). - 1. Il comma 5 dell'articolo 248
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: «5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei
conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado,
di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni
precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi
di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte,
valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il
dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle
azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato
riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di
provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di
provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di
membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali,
delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e
del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per
un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore
comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito
della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari.».
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito
delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del
presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d),
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del
bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il
dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato,
entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le
necessarie misure correttive previste dall'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento,
trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi
previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro
trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della
competente sezione regionale della Corte dei conti, il
perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio,
disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i
suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad
un massimo di quindici mesi.».
Note al comma 579:
- Il riferimento al testo del citato articolo 6, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42) e' riportato nelle note al comma 578.
Note al comma 580:
- Si riporta il testo del comma 28, dell'articolo 9,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 33, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) e' riportato nelle note al
comma 562.
- Il riferimento al testo dei citati commi 557 e 562,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e'
riportato nelle note al comma 562.
Note al comma 583:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle
regioni). - 1. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a
decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei
trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da
quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, delle politiche sociali e per le non
autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e' erogata
a condizione che la regione, con le modalita' previste dal
proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto qualora occorra
procedere a modifiche statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto
dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione
e dell'indennita' di carica, nonche' delle spese di
esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori
regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo
tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto
dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale
termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi
quindici giorni;
c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei
consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo
riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome
di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le
modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano alle regioni che
abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita'
o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di
presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti
dalle cariche di presidente della regione, di presidente
del consiglio regionale, di assessore o di consigliere
regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu'
cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di
cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o
indennita';
e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita'
della partecipazione alle commissioni permanenti e
speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennita' di
presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche elettive e di governo di competenza,
prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente,
all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale
dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con
particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
i beni immobili e mobili registrati posseduti; le
partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari,
titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni
fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per
la mancata o parziale ottemperanza;
g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali
previsti dalla normativa nazionale, abbia definito
l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari,
al netto delle spese per il personale, da destinare
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attivita' del consiglio regionale e alle funzioni di
studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la
contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per
gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che
risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni, in
modo tale che non eccedano complessivamente l'importo
riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, secondo criteri
omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle
dimensioni del territorio e della popolazione residente in
ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla lettera
b);
h) abbia definito, per le legislature successive a
quella in corso e salvaguardando per le legislature
correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per
il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro
omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle
dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di
ciascuna regione;
i) abbia dato applicazione alle regole previste
dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4,
dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9,
dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al
quale affluiscono i dati relativi al finanziamento
dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la
pubblicita' nel proprio sito istituzionale. I dati sono
resi disponibili, per via telematica, al sistema
informativo della Corte dei conti, al Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nonche' alla Commissione
per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96;
m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto
disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La
regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti gia'
in erogazione a tale data, fino all'adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo, puo' prevedere o
corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in
favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di
presidente della regione, di consigliere regionale o di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
1) hanno compiuto sessantasei anni di eta';
2) hanno ricoperto tali cariche, anche non
continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci
anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla
presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri
1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del
codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi
sia condannato in via definitiva per delitti contro la
pubblica amministrazione.
2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1,
alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della
regione inadempiente sono ridotti per un importo
corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per
l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo
spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri
della giunta regionale.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato
rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante
comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro
il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini
di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
presidente della regione abbia presentato le dimissioni
ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le regioni
di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di
cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima
riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora
occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi
dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle
elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione
non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di
cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono
indette per il numero massimo dei consiglieri regionali
previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo
articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138
del 2011.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente
con i propri statuti di autonomia e con le relative norme
di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti
entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di
cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato
rispetto di tale ulteriore termine e' considerato grave
violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo
comma, della Costituzione.
6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il
presidente della regione commissario ad acta» sono
sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o
un altro soggetto commissario ad acta»;
b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente:
«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del
presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina
un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati
nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino
all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla
cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.».
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della
legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
dopo le parole: "Camera dei deputati" sono inserite le
seguenti: "o di un Consiglio regionale".».
Note al comma 585:
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali, a norma
dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2000, n. 110.
Note al comma 586:
- Si riporta il testo dell'articolo 57-quater, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 57-quater (Indennita' di funzione minima per
l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di
provincia). - 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
inserito il seguente:
"8-bis. La misura dell'indennita' di funzione di cui al
presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino
all'85 per cento della misura dell'indennita' spettante ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
2. A titolo di concorso alla copertura del maggior
onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento dell'indennita' previsto dalla disposizione
di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni
interessati con decreto del Ministro dell'inter-no, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali.
4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e percepisce un'indennita', a carico del bilancio
della provincia, determinata in misura pari a quella del
sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile
con quella percepita in qualita' di sindaco";
b) al comma 84, le parole: "di presidente della
provincia," sono soppresse.».
Note al comma 588:
- Si riporta il testo del comma 2-novies, dell'articolo
111, e della tabella 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - 1. - 2-octies.
Omissis
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere
dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna
regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota
annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza
delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella
1. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30
giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere
sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti
aperti presso la tesoreria statale.
Omissis»
«Tabella 1


Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 590:
- Si riporta il testo del comma 829, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 828. Omissis .
829. Entro il 31 ottobre 2022 e' verificata la perdita
di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane tenendo
conto delle certificazioni di cui al comma 827.
Omissis.».
Note al comma 591:
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di
euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo
sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle
minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da
effettuare entro il 31 ottobre 2022, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante
apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al
presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola:
"contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021".».
Note al comma 592:
- Il riferimento al testo del citato comma 29,
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016) e' riportato nelle note al comma 565.
Note al comma 595:
- Il riferimento al testo del citato articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161.
Note al comma 596:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 31
gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.».
- Si riporta il testo dei commi 319,320 e 321,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - 1. - 318. Omissis.
319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo
nazionale integrativo per i comuni montani, classificati
interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013,
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al
comma 321.
320. All'individuazione dei progetti di cui al comma
321, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con
decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto e'
trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle
condizioni contenute nei pareri, lo schema e' nuovamente
trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per
l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime
Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici
giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
decreto puo' essere comunque adottato.
321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al
comma 319, al finanziamento in favore dei comuni montani,
di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere
pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non
possono riferirsi alle attivita' svolte in via ordinaria
dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti
tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici
e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema
scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di
montagna e per l'accesso dei giovani alle attivita'
agricole, nonche' per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo
montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e
valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a
pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza
sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento
rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione
dei servizi di e-government;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la
valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione
dell'uso delle energie alternative;
o) promozione del turismo, del settore primario, delle
attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei
prodotti di prima necessita';
p) sportello unico per le imprese e servizi di
orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali,
regionali, provinciali o comunali a sostegno delle
iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti
delle seguenti istituzioni:
1) Club alpino italiano (CAI);
2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(CNSAS);
3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
4) Collegio nazionale dei maestri di sci.
Omissis.».
Note al comma 597:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). - 1.
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno
per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i
pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ove
necessario, previo contestuale incremento fino a pari
importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in
conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei
debiti pregressi, comunque denominati, ivi inclusi quelli
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale
di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, approvato con delibera della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano altresi', per le
regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma
6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti
i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi entro il
termine del 31 dicembre 2014.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione
dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da
parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento (16) dei
residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell'organo di revisione, possono essere
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali
i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono
versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a
compensazione disposte in applicazione del comma 14 del
presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies.».
«Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome
che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.».
«Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad
effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,
comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti
dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed
in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):
«Art. 13 (Disposizioni in materia di pagamenti dei
debiti degli enti locali). - 1. Il comma 10 dell'articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
"10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure
ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in
data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2,
comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.".
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su
richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le
modalita' di accesso all'erogazione sono definiti sulla
base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un
atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa
depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di
anticipazione originariamente stipulato.
3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le
modalita' di cui al comma 13, dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante
rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il
tasso di interesse da applicare all'erogazione e' pari al
rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5
anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e
pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento
dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento
della prima rata, comprensivo degli interessi per
un'annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015.
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto
del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio
2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base
dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9
maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, puo' essere
erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno
2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini
dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di cui
al periodo precedente, il pagamento della prima rata,
comprensivo degli interessi per un'annualita', e'
effettuato il 1° febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14
dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso
anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il
procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non
oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo
pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i
decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.
35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98.
A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' cosi' come
individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del
decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del
31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti
predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b),
del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto
disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5,
lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti
inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del
presente comma.
7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma
6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del
10 ottobre 2013 ed e' verificata dal Tavolo di verifica
degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la
stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre
2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in deroga
a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento
delle anticipazioni di liquidita', il pagamento della prima
rata, comprensivo degli interessi per una annualita', e'
effettuato il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di
cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di
7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori
pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare
entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione
dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del
"Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle
procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma
1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di
anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di
cui al periodo precedente sono altresi' attribuite agli
enti locali le disponibilita' di cui al medesimo comma 1
non erogate nelle precedenti istanze.
9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione
delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi
e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di
liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non
pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori
meramente formali relativi alla trasmissione telematica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2022. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti
interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo
di amministrazione esclusivamente per la riduzione del
debito e possono accertare entrate per accensione di
prestiti per un importo non superiore a quello degli
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
Note al comma 598:
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali) e' riportato nelle
note al comma 597.
Note al comma 599
- Si riporta il testo dell'articolo 163, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
Note al comma 601:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e
con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento
contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio
non e' consentito il ricorso all'indebitamento.».
Note al comma 603:
- Si riporta il testo dei commi 456 e 458,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 455. Omissis.
456. In considerazione degli effetti positivi sul
proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti
di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del
bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo,
allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio
gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro
per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di
218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino alla
chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452,
per il concorso agli oneri assunti dalla gestione
commissariale.
457. Omissis
458. La gestione commissariale di cui al comma 452 e'
chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino
pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della
lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione
commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti
passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello
Stato, provvedendo direttamente al paga-mento dei debiti
relativi alle anticipazioni di liquidita', da
contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini
della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma
453:
a) le risorse residue sulla contabilita' speciale della
gestione commissariale derivanti dall'applicazione del
comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono
trasferite al bilancio della regione Piemonte;
b) le eventuali ulteriori risorse che residuano
rispetto a quelle di cui alla lettera a) sono riversate
d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
Omissis.».
Note al comma 604:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - 1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente».
2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico
accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono
essere superati, secondo criteri e modalita' da definire
nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale
finalita'.
3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla
dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze
delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali,
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
efficacia.
3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e'
soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del
precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31
dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato
gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di cui
al comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni
relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, e' istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai
rappresentanti della Regione siciliana, dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spesa o emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e
3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per
cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui
al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per
il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
da coprire mediante concorso";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la
posizione da ricoprire richieda specifica esperienza,
peculiare professionalita' e attitudini manageriali e
qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano
dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo'
avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societa'
di selezione di personale dirigenziale e la successiva
valutazione delle candidature proposte da parte di una
commissione indipendente composta anche da membri esterni,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di
cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono
conferiti con contratti di diritto privato a tempo
determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre
anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente
comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da
valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
"comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti:
"secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione";
e) il comma 5 e' abrogato.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni province, citta' metropolitane e,
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita', entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.
5. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021".
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale
dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "E'
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilita' determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di
differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio
diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per
i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.".
7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente".
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima
assegnazione, la permanenza minima del personale e' di
cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo'
essere differita, a discrezione dell'amministrazione
cedente, fino all'effettiva assunzione del personale
assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale
assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo
svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai
sensi del presente articolo, la mobilita' del personale, le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda
del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di
destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o
equivalenti in base alla specificita' dell'ordinamento
dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli
degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-ter, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108
del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A
allegata al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si
applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente:
"e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.";
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti
parole: ", anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle
amministrazioni pubbliche nonche' dell'integrazione di
percorsi professionali di elevata innovativita'";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole "e da
qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole ",
nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo," sono soppresse.
10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le parole "formazione alla ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "dottorato di ricerca".
10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con
il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un
processo di semplificazione dell'iter per ottenere il
riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo
un elenco di atenei internazionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 47, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati
di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41,
il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato.».
Note al comma 608:
- Si riporta il testo del comma 41, dell'articolo 1,
della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 40. Omissis.
41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a
decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30
dicembre 2020, n.178, come modificata dall'articolo 1,
comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n.
134. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le
parole: "1.820 unita'" sono sostituite dalle seguenti:
"1.231 unita'", le parole: "900 unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "498 unita'" e le parole: "185
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'".
Omissis.».
Note al comma 609:
- Si riporta il testo degli articoli 47-bis e 48, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti
pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in
materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo
di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo
conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.».
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica)
(Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5
del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.».
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali) e' riportato nelle note al comma 8.
- Il riferimento al testo del citato comma 1-ter,
dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' riportato
nelle note al comma 1.
Note al comma 610:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) (Art.
2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998).
- 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 48, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
609.
Note al comma 612:
- Si riporta il testo del comma 436, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 435. Omissis.
436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico
del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro
per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e
in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 959, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 958. Omissis.
959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 2 (Fonti) (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998). -
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione
ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da
successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per
la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.».
- Il riferimento al testo dei citati articoli 47 e 48,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.) e' riportato nelle note al
comma 609.
Note al comma 614:
- Si riporta il testo della Tabella B allegata alla
legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della
Repubblica presso le preture circondariali):

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 24, del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (Misure
urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di
giustizia):
«Art. 24 (Aumento del ruolo organico del personale di
magistratura ordinaria). - 1. Al fine di assicurare che
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga
conservando le risorse di personale di magistratura presso
gli uffici di procura della Repubblica individuati come
sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo
organico del personale della magistratura ordinaria e'
aumentato complessivamente di 20 unita'. La tabella B
allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo
modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, e' sostituita dalla
tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il
Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel
corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di
reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022,
delle unita' di personale di magistratura di cui al
presente comma.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno
2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727
per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro
2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno
2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457
per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di
euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo
onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per
euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo della Tabella B allegata alla
legge 21 ottobre 2021, n. 147 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in
materia di giustizia):

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 617:
- Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'articolo 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici). - 1. - 3. Omissis.
3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si
svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e
il rendi-conto della gestione finanziaria sono pubblicati
nella sezione relativa alla Commissione del sito internet
del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni
ordinarie della Commissione e' autorizzata la spesa
complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da
ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento
di ciascuna Camera.
Omissis.».
Note al comma 618:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Norme per la trasparenza e la
semplificazione). - 1. I partiti politici assicurano la
trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al
proprio assetto statutario, agli organi associativi, al
funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti,
anche mediante la realizzazione di un sito internet che
rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da
parte delle persone disabili, di completezza di
informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
di semplicita' di consultazione, di qualita', di
omogeneita' e di interoperabilita'.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti
internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti
dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di
cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche',
dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui
all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla
gestione e della nota integrativa, la relazione del
revisore o della societa' di revisione, ove prevista,
nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di
esercizio da parte del competente organo del partito
politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza
nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel
medesimo sito internet sono altresi' pubblicati, ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati
relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei
titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i
titolari di cariche di Governo comunicano la propria
situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei
termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni
patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio
1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare
le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto
ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a
loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno.
Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet
ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate
nel sito internet del rispettivo ente. I contributi
ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato
delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni
successivi al loro ricevimento.
 


3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei
finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei
partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo
4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera
dei deputati, con le modalita' stabilite dalla stessa
Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato
finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
a euro 500. L'obbligo di cui al periodo precedente deve
essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello
di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi
di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il
mese di marzo dell'anno solare successivo se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In
caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della
citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che
hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i
relativi importi e' pubblicato in maniera facilmente
accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento
italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i
predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e'
pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel
sito internet del partito politico. Ai fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti
internet di cui al quarto e quinto periodo del presente
comma non e' richiesto il rilascio del consenso espresso
degli interessati. La documentazione contabile relativa ai
finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma,
ricevuti nell'anno so-lare precedente, e' trasmessa alla
Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio
2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del
comma 4 del mede-simo articolo 9.
4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo,
sono equiparati ai partiti e movimenti politici:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la
composizione dei cui organi direttivi o di gestione e'
determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti
o movimenti politici, o l'attivita' dei quali si coordina
con questi ultimi anche in conformita' a previsioni
contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui
organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un
terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici
ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni
precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di
assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di
15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,
nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello
nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000
abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che
erogano somme a titolo di liberalita' o contribuiscono in
misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al
finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in
favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni,
di membri di organi o articolazioni comunque denominate di
partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di
cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di
governo.
4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti
del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresi'
alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati
appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.».
Note al comma 619:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze
di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per
l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3
e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le
predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna
Forza di polizia e delle Forze armate in misura
proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020
dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5
milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dal
commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto
compatibili, delle procedure perviste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della
negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento
della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti
della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione
del trattamento accessorio del personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per
gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni
di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
2018 (Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205):
«Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). - 1. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a
tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito
della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse
significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione
dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base
della valutazione delle Amministrazioni interessate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 680 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono
appositamente rimodulate tra le stesse.».
- Si riporta il testo del comma 680, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 679. Omissis.
680. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi
per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del
lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno
2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri della semplificazione e della pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le
risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai
trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento
dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
Omissis.».
Note al comma 620:
- Si riporta il testo dei commi 1023 e 1024,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 1022. Omissis.
1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e
obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un
contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30
giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1°
luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000
unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma
1023 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
176.730.722 per l'anno 2021 e di euro, di euro 149.721.230
per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023, con
specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro
174.260.039 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il
personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al
comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di
euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al
medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo
comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,
e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro
2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al
medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo
comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
Omissis.».
Note al comma 621:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui
all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio
2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di
effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma
1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa
complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
Note al comma 622:
- Si riporta il testo dell'articolo 110, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Rivalutazione generale dei beni d'impresa e
delle partecipazioni 2020). - 1. I soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano
i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
comma 1, puo' essere effettuata distintamente per ciascun
bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non
coincidente con l'anno solare possono eseguire la
rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, a condizione che i
beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1
risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo
a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non
ammortizzabili.
4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche nel
bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a
quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni
non rivalutati nel bilancio precedente e senza la
possibilita' di affrancamento del saldo attivo e di
riconoscimento degli effetti a fini fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente
articolo.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono
versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi della sezione I del capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre
2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche'
quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei
commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie
ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali
soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori
oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva in
sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 3.
8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e
alle altre attivita' immateriali risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del
maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis
alle attivita' immateriali le cui quote di ammortamento, ai
sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non
superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e'
effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per
ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto
importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal
complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e'
deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del
maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti
per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai
sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la
quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile
del maggior valore di cui al primo periodo, al netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai
sensi del secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote
costanti per il residuo pe-riodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma
8-ter, e' possibile effettuare la deduzione del maggior
valore imputato in misura non superiore, per ciascun
periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo,
mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura corrispondente a quella stabilita dall'arti-colo
176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva
determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da
effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui
la prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al
periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione e' eseguita e la seconda con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta successivo.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati
in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di
euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e
176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.».
Note al comma 623:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
Note al comma 624:
- Il riferimento al testo del citato articolo 110, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) e'
riportato nelle note al comma 622.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
Note al comma 625:
- Si riporta il testo dell'articolo 208 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante
il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 208 (Ufficio competente). - 1. Se non
diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle
norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio
incaricato della gestione delle attivita' connesse alla
riscossione e' cosi' individuato:
a) per il processo civile, amministrativo e tributario
e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di
cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o
presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto
definitivo;
b) per il processo penale e' quello presso il giudice
dell'esecuzione;
b-bis) in tutte le altre ipotesi e' quello incardinato
presso la corte d'appello di Roma.
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e
59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i
termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si
riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.».
Note al comma 626:
- Il riferimento al testo del citato comma 1-ter,
dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' riportato
nelle note al comma 1.
Note al comma 627:
- Il riferimento al testo del citato comma 200,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) e'
riportato nelle note al comma 389.
Note al comma 629:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32, del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in
servizio). - 1. Fino al raggiungimento del limite di
permanenza in servizio, il presidente del tribunale:
a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il
processo del tribunale i giudici onorari di pace gia' in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda,
quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici di
pace;
b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di quanto
previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto
articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore
della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti
civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente
ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto come giudici onorari di
tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e
penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del
giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace
gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che
risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma
della lettera a) del presente comma.
2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e
penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari
di tribunale effettuata, in conformita' alle deliberazioni
del Consiglio superiore della magistratura, prima della
predetta data nonche' la destinazione degli stessi giudici
a comporre i collegi gia' disposta antecedentemente alla
medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta
ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto come
giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del
30 giugno 2017.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per
il processo a norma del comma 1, lettera a), possono
svolgere i compiti e le attivita' di cui all'articolo 10.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce
il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza
tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli
delegati.
5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i
giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto come giudici onorari di
tribunale possono essere destinati a comporre i collegi
civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono
le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i
divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto
previsto dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino
alla definizione dei relativi procedimenti.
6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici
onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si
applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata
l'azione penale.
7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo
324 del codice di procedura penale il divieto di
destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5
nei collegi non si applica se la notizia di reato e' stata
acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato
acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in
vigore del presente decreto non si applicano, relativamente
ai vice procuratori onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi
alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.
9. Nel corso del quarto mandato:
a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono inseriti
nell'ufficio per il processo e possono svolgere
esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso
inerenti a norma dell'articolo 10;
b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono svolgere
esclusivamente i compiti e le attivita' di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a).
10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il
Consiglio superiore della magistratura, con la
deliberazione di conferma nell'incarico, riconosca la
sussistenza di specifiche esigenze di funzionalita'
relativamente:
a) alla procura della Repubblica presso la quale il
vice procuratore onorario svolge i compiti di cui
all'articolo 16;
b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice
onorario di pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario
nel cui circondario il predetto ufficio ha sede.
11. Le esigenze di funzionalita' di cui al comma 10
sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle
condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio
superiore della magistratura, con propria delibera,
individua le modalita' con le quali le condizioni di cui al
primo periodo trovano applicazione in relazione agli uffici
di cui al comma 10 diversi dai tribunali.».
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). - 1.
(abrogato).
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice
procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al
predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati,
con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che
quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i
magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito
l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero
sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso
distretto.
3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
il 31 ottobre 2025.
4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore
il 31 ottobre 2025.
5. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di
espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di
pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni,
anche regolamentari, in materia di processo civile
telematico per i procedimenti di competenza del tribunale
vigenti alla medesima data.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni
giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche ai fini del computo
di cui all'articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la
delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in
vigore del presente decreto ha durata quadriennale con
decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei
magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28
aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di
tribunale in servizio a tale data possono essere destinati
in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14
e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la
liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai
criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Consiglio superiore della magistratura
adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6,
comma 1, individuando, nei limiti delle risorse
disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
organiche degli uffici del giudice di pace e delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti
di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad essere regolati
dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.».
Note al comma 630
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 29, del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57):
«Art. 3 (Dotazione organica dei giudici onorari di pace
e dei vice procuratori onorari. Pianta organica
dell'ufficio del giudice di pace). - 1. La dotazione
organica dei giudici onorari di pace e' fissata, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo
conto delle esigenze di efficienza e funzionalita' dei
servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e
le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con
separato decreto del Ministro della giustizia e'
determinata la pianta organica degli uffici del giudice di
pace.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la dotazione organica dei giudici onorari di pace non puo',
in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati
professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito.
Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i
magistrati professionali con funzioni direttive di merito
giudicanti.
3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e'
fissata la dotazione organica dei vice procuratori onorari
e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al
secondo periodo del predetto comma e' conseguentemente
determinata la pianta organica degli uffici di
collaborazione del procuratore della Repubblica.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la dotazione organica dei vice procuratori onorari non
puo', in ogni caso, essere superiore a quella dei
magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti
di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si
considerano i magistrati professionali con funzioni
direttive di merito requirenti.
5. La dotazione organica e le piante organiche sono
stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 3.
6. La modifica della pianta organica degli uffici di
cui ai commi 1 e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei
capi degli uffici, con le modalita' di cui ai predetti
commi.
7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo,
e' individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il
numero dei giudici onorari di pace che esercitano la
giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio
nonche' il numero dei giudici onorari di pace addetti
all'ufficio per il processo del tribunale nel cui
circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di
cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione
organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 29. (Contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti,
relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal Consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio
dell'Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servi-zio presso l'amministrazione della giusti-zia,
purche' in possesso di qualifica professionale per la quale
e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
do-mande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al nu-mero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cin-quanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposi-zione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presenta-zione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
trenta giorni dalla comunica-zione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onora-rie. In tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del con-tratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai
contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'
giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di
amministrazione spettante al personale amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute
le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai
magi-strati onorari confermati che optano per il regime di
esclusivita' delle funzioni onora-rie non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano
l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita',
spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale
amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di
anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi
previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre
corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministra-zione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposi-zioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento
allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative
o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
nella misura spettante al per-sonale dell'amministrazione
giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un
nu-mero di ore superiore a sei, come risultante da
specifica attestazione del dirigente dell'ufficio
giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa di cui al comma 3.».
Note al comma 631:
- Il riferimento al testo del citato articolo 29, del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57) e' riportato nelle note al
comma 630.
- Si riporta il testo dei commi 7-ter e 7-quater,
dell'articolo 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 recante Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. - 7-bis Omissis.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono
mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi
previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a
carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi
di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),
nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento
all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.
Omissis.».
Note al comma 632:
- Il riferimento al testo del citato articolo 29, del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57) e' riportato nelle note al
comma 630.
Note al comma 634:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 12
agosto 1974, n. 370 (Norme in materia di attribuzioni e di
trattamento economico del personale postelegrafonico e
disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni
INPS):
«Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il
servizio relativo ai pagamenti, da parte
dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
varie forme di assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a
precostituire in conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza
dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente
comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni
relative all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale
temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive
da esso amministrate.
In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma
sono autorizzate per il pagamento delle pensioni
anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei
limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi
previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi
dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Qualora si manifestino esigenze finanziarie di
carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro puo'
disporre che siano superati i limiti di cui al precedente
comma.
In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'
dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non
inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di
emissione.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente articolo.».
Note al comma 635:
- Il riferimento al testo del citato articolo 14, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' riportato nelle note al comma
73.
Note al comma 636:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Misure per la tempestivita' dei pagamenti,
per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria
unica). - 1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio
dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di
cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000
milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di
parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata
agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle
somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla
data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento
disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite
massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla
presente lettera puo' essere incrementato con
corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera
a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite
le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo
IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo
della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le
assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non
sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli
di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese
relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla
circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di
euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
milioni delle risorse complessivamente disponibili relative
a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio», e di euro 260 milioni mediante
utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma
9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari
a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si
provvede con la disposizione di cui al comma 4.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del
pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma
1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre
bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni
di credito e debito attraverso gli istituti della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento,
ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate
alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In
caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento,
transazioni ai sensi del periodo precedente, le
controversie in corso si intendono rinunciate.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei
territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle
aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30
dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa
sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale
all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza
pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28,
comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior
gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012
derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma
resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la
massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono
derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la
relativa compensazione, anche a carico del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi
analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista
dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni
delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza
dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento
del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico,
tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi
ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno
degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria
unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli
enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria
unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720 e le relative norme amministrative di
attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,
prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette
da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi
da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
amministrazioni.
9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri
e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali
previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del
bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di
responsabilita' dotati di autonomia gestionale e
amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi
8 e 9 del presente articolo e, fino al completo
riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di
cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi
utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate
presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di
destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria
statale.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico
d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese
quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di
autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in
maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal
codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli
enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere
rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma
restando la durata inizialmente prevista dei contratti
stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed
organismi hanno diritto di recedere dal contratto.».
Note al comma 637:
- Si riporta il testo del comma 289-bis, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 289. Omissis.
289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di
progettazione, realizzazione e gestione del sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai
commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti
servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno
2020, ed a 3 milioni di euro per l'anno 2021, sono a carico
delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
Omissis».
Note al comma 638:
- Si riporta il testo del comma 289-ter, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 289-bis. Omissis.
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra
attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le
spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2021, sono a carico
delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
Omissis.».
Note al comma 639:
- Si riporta il testo del comma 290, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1. - 289-ter. Omissis.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 640:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 novembre 2020, n. 156 (Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per
l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2020, n. 296.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
156 (Regolamento recante condizioni e criteri per
l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Rimborso cashback). - 1. Agli aderenti al
programma e' attribuito un rimborso in misura percentuale
per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento
elettronici, alle condizioni e nei limiti di cui al
presente articolo.
2. La misura del rimborso di cui al comma 1 e'
determinata con riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
c) (abrogata).
3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono
al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano
effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con
strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il
rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni
transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un
valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le
transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino
all'importo di 150 euro.
4. Fermo quanto disposto dal comma 3, la
quantificazione del rimborso di cui al presente articolo e'
determinata su un valore complessivo delle transazioni
effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in
ciascun periodo di cui al comma 2.
5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine
di ciascun periodo di cui al comma 2.».
Note al comma 641:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.
156 (Regolamento recante condizioni e criteri per
l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici):
«Art. 8 (Rimborso speciale). - 1. Fermo restando il
rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi centomila
aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui all'articolo
6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici
e' attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A
parita' di numero di transazioni effettuate e'
prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui
ultima transazione reca una marca temporale anteriore
rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli
aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di
transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il
conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti
di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli
aderenti.
2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati,
rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30
novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in
via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 6, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156 (Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per
l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici) e'
riportato nelle note al comma 640.
Note al comma 642:
- Il riferimento al testo del citato comma 289-bis,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
riportato nelle note al comma 637.
- Il riferimento al testo del citato comma 289-ter,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
riportato nelle note al comma 638.
- Il riferimento al testo del citato articolo 6, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156 (Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per
l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici) e'
riportato nelle note al comma 640.
- Il riferimento al testo del citato articolo 8, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156 (Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per
l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici) e'
riportato nelle note al comma 641.
Note al comma 643:
- Il riferimento al citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156
(Regolamento recante condizioni e criteri per
l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici) e' riportato nelle note
al comma 640.
- Il testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio
2021, n. 123.
Note al comma 645:
- Si riporta il testo del comma 773, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1.-772. Omissis.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.
Omissis.».
Note al comma 648:
- Si riporta il testo del comma 23, dell'articolo 103,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. - 22.
Omissis
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu' agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
Omissis.».
Note al comma 649:
- Si riporta il testo del comma 86, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006):
«Art. 1. - 1. - 85. Omissis.
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.».
Note al comma 650:
- Si riporta il testo del comma 447, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 446. Omissis.
447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto
dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei
pazienti con COVID-19.
Omissis.».
Note al comma 653:
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (271), ovvero che
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi
dell'articolo 19 del presente decreto nonche' ai
risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio
ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede
legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
Note al comma 654:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 (Misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori):
«Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'assegno
temporaneo per i figli minori). - 1. L'ammontare
dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui
all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella di cui
all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le
soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno
temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al
numero dei figli minori.
2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di
50 euro per ciascun figlio minore con disabilita'
riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4,
comma 3, e' riconosciuto dall'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di
1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via
prospettica e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 34-ter, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.».
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Il riferimento al testo del citato comma 330,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
riportato nelle note al comma 178.
- Il riferimento al testo citato del comma 290,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
riportato nelle note al comma 639.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli
operatori economici e proroga dei termini in materia di
dichiarazione precompilata IVA). - 1. Al fine di sostenere
gli operatori economici colpiti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o
producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti
cessata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti
pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti
titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30
per cento rispetto all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di
determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti
che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il
contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando
una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e
compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila
euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e
fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro
e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°
gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo,
rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della
partita IVA.
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere
pignorato.
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i
soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA
dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al
presente articolo non puo' essere superiore a
centocinquantamila euro ed e' riconosciuto, comunque, per
un importo non inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In
alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il
contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando
il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui
al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura
telematica per la presentazione della stessa. Le modalita'
di presentazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni
del presente articolo sono definiti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalita'
di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e
alle attivita' di controllo.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2021» sono
sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1.1. A
partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio
2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti
di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione
annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1,
commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite le
seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il
requisito del numero di abitanti di cui al periodo
precedente non si applica ai comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229».
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati
in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,
quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42,
quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di
cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta
Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute
nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le
condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti» della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020
n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020 n. 126;
d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto
2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale
propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter,
comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre
2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli
1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni
e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione
della Commissione europea possono essere cumulati da
ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della
medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita
autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle
condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo
precedente.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al
comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12
della suddetta Comunicazione della Commissione europea
rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione.
A tal fine le imprese presentano un'apposita
autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle
condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi
da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente
all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della
suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio
e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle
predette sezioni della citata Comunicazione della
Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a
16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si
applicano, con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi
affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2020.».
«Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale). - 1. I datori di lavoro privati
che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di
tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti
di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una
durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai
sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo
addizionale.
2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono
essere concessi in continuita' ai datori di lavoro che
abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi
1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro
la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'
lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di
presentazione di cui al presente comma, a pena di
decadenza, e' fissato entro la fine del mese successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande
di accesso ai trattamenti di integrazione salariale
collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i
termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno
2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma al fine di garantire il rispetto del
relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
la possibilita' di ricorrere all'anticipazione di cui
all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a inviare
all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine
di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, i termini di
cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente articolo riferite a
sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa, la
trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla
liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte
dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,
nonche' all'accredito della relativa contribuzione
figurativa, e' effettuata con il flusso telematico
denominato "UniEmens- Cig".
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento
delle integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al
presente articolo possono essere concessi sia con la
modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater
del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le
modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il
concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale
importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse
di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi
Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi
diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma
3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al
numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa
azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per una durata massima di centoventi giorni, nel
periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione,
il termine di presentazione di cui al presente comma, a
pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola
del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al
primo periodo, resta altresi' preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di
lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola
del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al
primo periodo resta, altresi', preclusa indipendentemente
dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e
10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa
oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di
impresa conseguente alla messa in liquidazione della
societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso
di beni o attivita' che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per
uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e
integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi
di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della
predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per
l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale
complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni caso
reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per
l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il
quale e' trasferito all'INPS e, qualora dovessero
verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 12 del presente articolo, attribuito dall'INPS
medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di
spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione
delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del
rispetto dei limiti di spesa. Qualora, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio relativa ai trattamenti
concessi di cui al primo periodo del presente comma,
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
per una o piu' tipologie dei trattamenti previsti, le
stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente
per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad
altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del
presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e
dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178
del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui
al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano
interamente fruito del periodo complessivo di quaranta
settimane, per finanziare un'eventuale estensione della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle
risorse accertate come disponibili in via residuale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa.
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a
5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto
a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di
cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a
3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo del comma 29, dell'articolo 64,
del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto). - 1. - 28.
Omissis.
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in
9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
Note al comma 658:
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237,
S.O.
- La legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117.
Note al comma 660:
- Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 46-bis (Certificazione della parita' di genere).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la
certificazione della parita' di genere al fine di attestare
le politiche e le misure concrete adottate dai datori di
lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle
opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale
a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle
differenze di genere e alla tutela della maternita'.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari
opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della
certificazione della parita' di genere da parte delle
aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con
particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle
opportunita' di progressione in carriera e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con
riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato
di gravidanza;
b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei
dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri
di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri
di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicita' della certificazione della
parita' di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di
genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del
medesimo Dipartimento per le pari opportunita', del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei
consiglieri di parita', da rappresentanti sindacali e da
esperti, individuati secondo modalita' definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato
tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
Note al comma 661:
- Il riferimento al testo del citato articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al
comma 139.
Note al comma 667:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 19
luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e altre disposizioni in materia di
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere):
«Art. 17 (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico
per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori). - 1.
All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli
609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in
danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis,
609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al
comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di
reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati per i
medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti
enti o associazioni e gli istituti penitenziari";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Trattamento psicologico per i condannati per reati
sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi
e per atti persecutori".».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13-bis, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 1 (Trattamento e rieducazione). - 1. Il
trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e
deve assicurare il rispetto della dignita' della persona.
Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza
discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere,
orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni
economiche e sociali, opinioni politiche e credenze
religiose, e si conforma a modelli che favoriscono
l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e
l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti
con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e'
attuato secondo un criterio di individualizzazione in
rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono
garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza
fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono
mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private
della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non
giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e
della disciplina e, nei confronti degli imputati, non
indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati
con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere
rigorosamente informato al principio per cui essi non sono
considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.».
«Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati
per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o
conviventi e per atti persecutori). - 1. Le persone
condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 572, articolo 583-quinquies, 609-bis,
609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono
sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita' di
recupero e di sostegno. La partecipazione a tale
trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma
1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione
dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al
comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di
reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati per i
medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti
enti o associazioni e gli istituti penitenziari.».
Note al comma 668:
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio). - 1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno
2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al
comma 139.
Note al comma 669:
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126(Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il
recupero degli uomini autori di violenza). - 1. In
considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza
di genere anche in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela
dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e
specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il
recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono
destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente
all'istituzione e al potenziamento dei centri di
riabilitazione per uomini maltrattanti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114,
comma 4, del presente decreto.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al
comma 139.
Note al comma 670:
- Il riferimento al testo del citato articolo 19, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) e' riportato nelle note al
comma 139.
- Il riferimento al testo del citato articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) e' riportato nelle note al comma 161.
Note al comma 673:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 29
maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo):
«Art. 4 (Linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto in ambito scolastico). - 1. Per l'attuazione
delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole,
anche avvalendosi della collaborazione della Polizia
postale e delle comunicazioni, e provvede al loro
aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1,
conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
includono per il triennio 2017-2019: la formazione del
personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un
proprio referente per ogni autonomia scolastica; la
promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex
studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto
scolastico in attivita' di peer education, nella
prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria
autonomia, individua fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della
collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile
presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la
pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di
particolare interesse elaborati da reti di scuole, in
collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del
Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze
di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo
e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei
ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto,
agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra
istituzione competente, ente o associazione, operante a
livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle
attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per
accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli
relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito
internet istituzionale degli uffici scolastici regionali,
nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del
comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai
diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse
discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di
apposite attivita' progettuali aventi carattere di
continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti
elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti
locali, servizi territoriali, organi di polizia,
associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle
associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita'
della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse
disponibili, specifici progetti personalizzati volti a
sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche'
a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita'
riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di
tali condotte.».
Note al comma 675:
- Si riporta il testo degli articoli 614 e 633 del
codice penale:
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da due a sei anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle
persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».
«Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro
anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede
d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone
o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena
per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.».
Note al comma 677:
- Si riporta il testo del comma 1264, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 1263. Omissis.
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Omissis.».
Note al comma 681:
- Si riporta il testo del comma 778, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 777. Omissis.
778. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in
favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in
stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai
sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di
rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi
alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
Note al comma 682:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991,
n. 203.
Note al comma 683:
- Si riporta il testo dei commi 15-quater, 15-quinquies
e 15-sexies, dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021 n. 215, (Misure urgenti in materia economica
e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili):
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). - 1.
- 15-ter. Omissis.
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: ", ad esclusione di
quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: ", escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai
propri associati" nonche' le parole: "le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali" sono
soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i
seguenti:
"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
seguenti operazioni, a condizione di non provocare
distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto,
nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con
la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da
associazioni sportive dilettantistiche alle persone che
esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei
confronti di associazioni che svolgono le medesime
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del
presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei
confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a
condizione che le associazioni interessate abbiano il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa
destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2538,
secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro
ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle
disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che hanno conseguito ricavi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000
applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto,
il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e
15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
Omissis.».
 


Note al comma 690:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 5
giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS):
«Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS). - 1. Allo
scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea
assistenza alle persone affette da tali patologie, in
particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, e'
autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi,
nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto
dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:
a) interventi di carattere poliennale riguardanti la
prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza
epidemiologica ed il sostegno dell'attivita' del
volontariato, attuati con le modalita' previste dall'azione
programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la
lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della
sanita';
b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di
ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e
gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di
ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei
laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli
ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per
un ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi
con priorita' per le opere di ristrutturazione e con
graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le
indicazioni che periodicamente verranno date dalla
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario
nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e
alle conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione di personale medico e infermieristico a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di
malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b),
e del personale laureato non medico e tecnico occorrente
per gli stessi laboratori negli ospedali, nonche' nelle
cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , a graduale attuazione degli
standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre
1988 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire
120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno
1990;
d) svolgimento di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale per il personale dei reparti di
ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che
ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di
servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di
un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi
annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35
miliardi;
e) potenziamento dei servizi di assistenza ai
tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita'
di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le
regioni e le province autonome in proporzione alle
rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di
lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno
1990;
f) potenziamento dei servizi multinazionali per le
malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale
assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da
ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione
alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva
annua di lire 6 miliardi, a regime;
g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto
superiore di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui
al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni
organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita'
previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro
II lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV,
annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519 , e successive
modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio
1991, rispettivamente, di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unita'. Al
relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione
d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei
servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di
sanita' sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la
procedura di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1973, n 519 , in modo da assicurare un gettito in
ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le
unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati
in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle
vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie
dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio.
2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di indirizzi
regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi
per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS
e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e
qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase
acuta della malattia, sia possibile la dimissione dallo
ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso
il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha
luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del
personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e'
disposta la dimissione che operera' a domicilio secondo le
stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la
consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione
all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione,
quando possibile, del volontariato e del personale
infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il
trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100
posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in
proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di
spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di
lire 20 miliardi per il 1990, puo' essere attuato anche
presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il
ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni
assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le
indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le
modalita' di convenzionamento sono definite da un apposito
decreto ministeriale.
3. Gli spazi per l'attivita' di ospedale diurno, da
realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera b),
sono funzionalmente aggregati alle unita' operative di
degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo
diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro
pienamente equivalenti agli effetti degli standard di
personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, daemanare
ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da
parte delle unita' sanitarie locali dei posti di assistenza
a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai
reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di
diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonche' criteri
uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e
sugli organici relativi.
4. Nelle singole regioni e province autonome, gli
interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti
letto e quelli di adeguamento degli organici, entro le
complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1,
lettere b) e c), possono essere realizzati anche in altri
reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i
piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, per
oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.
5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
lettera, b), si provvede con operazioni di mutuo con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della
sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le
modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere
di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250
miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in
relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire
3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
lettere c), d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote
del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che
vengono vincolate allo scopo.
7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
lettera f), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al
capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della
sanita'.».
Note al comma 691:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
militari). - 1. Al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno
2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti
ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel
rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
di arruolamento da parte della Direzione generale del
personale militare sul portale on-line del sito internet
del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
articolo nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale militare in
servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente
articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora
iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una
scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche
e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata
durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici
arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri
non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per
l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore
potenziamento dei servizi sanitari militari di cui
all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per
l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a
88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno
2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 22 (Proroga della ferma dei medici e degli
infermieri militari e degli incarichi dei funzionari
tecnici per la biologia del Ministero della difesa). - 1.
La durata della ferma dei medici e degli infermieri
militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31
dicembre 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato
conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo
8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle
quindici unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici
mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per
l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi
dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies, comma
1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato di
medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento
giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato
l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata
di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze
funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della
Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate
entro il termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione della relativa procedura da parte della
Direzione generale del personale militare sul portale
online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti
giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle
procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi
ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la
professione sanitaria infermieristica" sono sostituite
dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
Note al comma 692:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per
la biologia la chimica e la fisica presso le strutture
sanitarie militari). - 1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di
assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le
altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
carico del Dipartimento scientifico del Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
e dalla connessa necessita' di sviluppo di test per
patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici
unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti
previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
comparative e hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi
profili professionali presso il Ministero della difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di
euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si
provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui
all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni
connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
con la finalita' di assicurare il mantenimento in
efficienza dello strumento militare e di sostenere le
capacita' operative, di cui all'articolo 619 del citato
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione
delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio
infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei
sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle
Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per
il riequilibrio dei principali settori di spesa del
Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619
del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.».
- Il testo del citato articolo 22, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19) e' riportato nelle note al comma
691.
Note al comma 693:
- Si riporta il testo del comma 488, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 487. Omissis.
488. Al fine di incrementare la capacita' operativa
territoriale della Sanita' militare e la sua
interoperabilita' con i sistemi del Servizio sanitario
nazionale, nonche' per fare fronte alle maggiori esigenze
causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello
stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale
delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e
delle prestazioni della Sanita' militare, con una dotazione
di 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro
per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023.
Omissis.».
Note al comma 694:
- Si riporta il testo del comma 490, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 489. Omissis.
490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e
infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della
guardia di finanza e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
Omissis.».
Note al comma 697:
- Si riporta il testo del comma 601, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 600. Omissis.
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.
Omissis.».
Note al comma 698:
- Il riferimento al testo del citato comma 601,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e'
riportato nelle note al comma 697.
Note al comma 701:
- La legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica italiana di
qualita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
1990, n. 165.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge
9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e
tradizionale e della ceramica italiana di qualita'):
«Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio nazionale
ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio nazionale
ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e
tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e
culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici,
e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui
all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione
dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni
tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i
comuni interessati, promuove l'istituzione di una
Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso
affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.».
«Art. 5 (Composizione del Consiglio nazionale
ceramico). - 1. Il Consiglio nazionale ceramico e' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che lo presiede.
2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello
Stato, di cui:
1) un membro in rappresentanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni
culturali e ambientali;
3) un membro in rappresentanza del Ministero della
pubblica istruzione;
4) un membro in rappresentanza del Ministero del
commercio con l'estero;
5) un membro in rappresentanza del Ministero del
turismo e dello spettacolo;
b) tre membri in rappresentanza delle regioni di
maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni;
c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di
ceramica artistica e tradizionale, designati dalle
rispettive associazioni maggiormente rappresentative in
campo nazionale;
d) sette membri in rappresentanza dei comuni di
affermata tradizione ceramica, di cui sei designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno,
in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione
ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM).
3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere
b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza di assicurare
la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di
affermata tradizione ceramica.
4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui
all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano
altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o
delle regioni sul cui territorio e' ubicata la zona di
affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche' due
rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalita'
particolarmente esperte nello specifico settore sotto il
profilo artistico o scientifico o giuridico.
6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il Consiglio e' convocato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche
qualora la composizione risulti incompleta, purche' sia
stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.».
Note al comma 703:
- Il riferimento al testo del citato regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
recante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
riportato nelle note al comma 355.
Note al comma 704:
- Si riporta il testo del comma 757, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 756. Omissis.
757. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con
una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' destinato al fine di sostenere l'attivita' di
tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui
statuto preveda finalita' di tutela e cura della fauna
selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero
della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie
faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
il Ministro della salute, sono definite le modalita' di
utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
Omissis.».
Note al comma 706:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1,
lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
del presente decreto si applicano ai soggetti passivi
dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che siano anche gestori delle attivita' economiche
indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia'
esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia'
concesse sono presentate in via telematica all'ufficio
competente dell'ente locale, con allegata la sola
planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e
senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure
di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far
data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o
paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla seguente:
"prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla
seguente: "eccezionale".».
Note al comma 707:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note al comma 708:
- Si riporta il testo dell'articolo 373 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada):
«Art. 373 (Art. 176 Cod. Str. - Pedaggi). - 1. Al
pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli
oneri di accertamento previsti dall'art. 372 sono obbligati
solidalmente sia il conducente che il proprietario del
veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente
proprietario dell'autostrada si applicano le norme del
Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e
dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I.
muniti di libretto di circolazione del Ministero della
difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
c) i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle
associazioni di volontariato e degli organismi similari non
aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso
nell'espletamento del relativo specifico servizio e
provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dei lavori pubblici;
d) i veicoli con targa V.F., nonche' quelli in
dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;
h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso
(autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del
servizio o al seguito di autocolonne;
i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di
emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche' i
veicoli civili, con targa italiana o estera, che,
nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente
riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza,
effettuano, a seguito di calamita' naturali o di eventi
bellici, trasporti di beni di prima necessita' in soccorso
delle popolazioni colpite, purche' muniti di specifica
attestazione delle competenti autorita';
l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno,
dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C.,
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici,
autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i
trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per
l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'art. 10, comma
10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi
alla tariffa della classe di appartenenza.
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento,
il conducente e' tenuto a conservare accuratamente il
titolo di transito evitando nel modo piu' assoluto di
piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.».
Note al comma 709:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore):
«Art. 11 (Detrazioni per le erogazioni liberali in
denaro in favore di partiti politici). - 1. A decorrere
dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate
dalle persone fisiche in favore dei partiti politici
iscritti nella prima sezione del registro di cui
all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a
detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del
presente articolo. L'agevolazione di cui al presente
articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei
partiti o delle associazioni promotrici di partiti
effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi
dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi
dell'articolo 10, a condizione che entro la fine
dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro
e ammessi ai benefici.
2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo
delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per
cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
3. - 4.
4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le
erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti
politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale e tracciabili secondo la vigente normativa
antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Le medesime erogazioni continuano a
considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15,
comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche
quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in
forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle
cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari
o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici
beneficiari delle erogazioni medesime.
5.
6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento
dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate
in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del
presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000
euro annui limitatamente alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo
testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una
partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o
indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o
sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla
i soggetti medesimi, nonche' dalle societa' concessionarie
dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto
di concessione.
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
consentite a condizione che il versamento delle erogazioni
liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee
a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta
identificazione del suo autore e a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con regolamento da
emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
8.
9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4
milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo
di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per
effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi
1, lettera b), e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle minori entrate di cui al presente
articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate
risultanti dall'attivita' di monitoraggio, dell'importo
delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui
all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante
corrispondente rideterminazione della quota del due per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da
destinare a favore dei partiti politici ai sensi del
medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione
in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo del presente comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti
un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse
di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un
importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato
al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le
finalita' di cui al presente articolo, come accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Note al comma 710:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore):
«Art. 10 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria
agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria). -
1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti
nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei
partiti che non hanno piu' una rappresentanza in
Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito
nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato
eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il
nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno
dei consigli regionali o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima
consultazione elettorale candidati in almeno tre
circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o
delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui
all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima
consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto
il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai
benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto
anche i partiti politici iscritti nel registro di cui
all'articolo 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo
parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola
componente interna al Gruppo misto;
b) che abbiano depositato congiuntamente il
contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a
una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati o di candidati comuni in
occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno
un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti
politici che risultino iscritti nel registro di cui
all'articolo 4 prima della data di deposito del
contrassegno.
3. I partiti politici presentano apposita richiesta
alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente
a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La
Commissione esamina la richiesta e la respinge o la
accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto
scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in
una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle
disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione
provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le
sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i
dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti
politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate
per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del
presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il
termine di cui al primo periodo e' fissato al decimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e la Commissione provvede
all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni
del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni
successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui
al comma 2.
4. La richiesta deve essere corredata di una
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed e'
presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del
partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano
le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalita'
per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e
per la trasmissione della documentazione relativa alla
sussistenza dei requisiti prescritti.
7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare
erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere
contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in
qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per
il tramite di societa' controllate, fatta eccezione per i
lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito
politico per un valore complessivamente superiore a 100.000
euro annui.
7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente
articolo sono consentite a condizione che il versamento
delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione
soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono
effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque
corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi
forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti
politici per un valore complessivamente superiore in
ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalita'
ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente
comma ai gruppi di societa' e alle societa' controllate e
collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il
divieto di cui al presente comma non si applica in ogni
caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura
patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche
ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni
connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie
reali o personali concesse in favore dei partiti politici.
In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in
una annualita' abbiano erogato, in adempimento di
obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie,
importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non
possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello
della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni
o servizi in favore del medesimo partito politico fino a
concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne' concedere,
nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito,
alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di
cui al periodo precedente, le risorse eventualmente
spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia
beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualita'
i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a
concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con
riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti
divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle
fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o
personale concesse, prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, in favore di partiti politici sino
alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali
risultanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
11.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7
della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive
modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o
contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8
del presente articolo la Commissione applica la sanzione
amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte
o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di
cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al
pagamento della predetta sanzione non puo' accedere ai
benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un
periodo di tre anni dalla data di irrogazione della
sanzione.».
Note al comma 711:
- Si riporta il testo dell'articolo 60, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "100 milioni di euro per l'anno
2020" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro
per l'anno 2020";
b) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 5" sono
inserite le seguenti: ", ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi
della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.";
d) al comma 5, le parole "Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono
sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali".
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e dello
sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di
950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774
milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, nell'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in
deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del
codice civile, non effettuare fino al 100 per cento
dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di
iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento
non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al
conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo
stesso criterio sono differite le quote successive,
prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento
originario di un anno. In relazione all'evoluzione della
situazione economica conseguente alla pandemia da
SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio successivo
per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo
periodo non hanno effettuato il 100 per cento
dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile
utili di ammontare corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della suddetta
quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza,
accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della
corrispondente riserva indisponibile, indicandone
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere
dall'imputazione al conto economico. Ai fini della
determinazione del valore della produzione netta di cui
agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati
articoli, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani,
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero
ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa
dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle
istruzioni per la compilazione dell'istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate
dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono
presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di
riavvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa, come definita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita'
attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che
costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.».
Note al comma 712:
- Il testo della legge 24 dicembre 1985, n. 808
(Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitivita' delle industrie operanti nel settore
aeronautico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1986, n. 5.
Note al comma 713:
- Si riporta il testo dei commi 1087 e 1088,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 1086. Omissis.
1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di
ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque
destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonche' ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni
e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di
anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate
da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse
non superiore, per le persone fisiche non esercenti
attivita' economica, a 1.000 euro per ciascuna unita'
immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per
ciascun immobile adibito all'attivita' commerciale o
istituzionale.
1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta
nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022 e nel limite di 1,5 milioni di euro
per l'anno 2023. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al presente comma.
Omissis.».
Note al comma 714:
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18-quater (Disposizioni in materia di fondi per
l'internazionalizzazione). - 1. L'ambito di operativita'
del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1
possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di
partecipazione al capitale di societa' estere, anche nella
sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi,
compreso il finanziamento di soci. Le risorse del fondo di
cui al comma 1 possono essere investite anche in start up,
ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in
piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' in
quote o azioni di uno o piu' Fondi per il Venture Capital,
come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che
investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla
societa' che gestisce anche le risorse di cui all'articolo
1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni
caso allo scopo di favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di
investimento e anche senza il coinvestimento di Simest
S.p.A. o Finest Spa.
2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali
investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di
investimento in venture capital di cui al comma 2 sono
effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono definite le modalita' e le
condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma
1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21
marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le
parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera
non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e,
comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Le partecipazioni».
5. Al fine di contrastare il fenomeno della
delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le
operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano
causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali
nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici
e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso
anticipato dell'investimento.».
Note al comma 715:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5
(Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di
immobili pubblici e la Banca d'Italia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Capitale della Banca d'Italia). - 1. La Banca
d'Italia, istituto di diritto pubblico, e' la banca
centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del
Sistema Europeo di Banche Centrali ed e' autorita'
nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di
cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del
Consiglio del 15 ottobre 2013. E' indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue
finanze.
2. La Banca d'Italia e' autorizzata ad aumentare il
proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie
all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento
il capitale e' rappresentato da quote nominative di
partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti
esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili
netti, per un importo non superiore al 6 per cento del
capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al
comma 2 possono appartenere solamente a:
a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale
in Italia;
b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi
sede legale e amministrazione centrale in Italia;
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione
aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere
a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede
legale o di amministrazione centrale in Italia si dovra'
procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto
in possesso dei requisiti di territorialita' richiesti ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita
delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di
voto.
5. Ciascun partecipante non puo' possedere,
direttamente o indirettamente, una quota del capitale
superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso
non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto
economico e patrimoniale.
6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto
dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al
comma 5, puo' acquistare temporaneamente le proprie quote
di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto
le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio
Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale
ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di
cui al comma 4, con modalita' tali da assicurare
trasparenza, parita' di trattamento e salvaguardia del
patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al
presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo
limitato in cui le quote restano nella disponibilita' della
Banca d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e i
dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca
d'Italia.
6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle
Camere in merito alle operazioni di partecipazione al
proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente
articolo.».
Note al comma 716:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato
istitutivo della Comunita' europea in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali):
«Art. 10 (Modifiche dello statuto della Banca
d'Italia). - 1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle
previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono
deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e
sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.».
Note al comma 717:
- Il riferimento al testo del citato articolo 4, del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5
(Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di
immobili pubblici e la Banca d'Italia), e' riportato nelle
note al comma 715.
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 77 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e'
commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
24 per cento.».
- Si riporta il testo del comma 65, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - 1. - 64. Omissis.
65. Per gli intermediari finanziari, escluse le
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e le
societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui
all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di
3,5 punti percentuali.
Omissis.».
Note al comma 718:
- Si riporta il testo del comma 125, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. - 124. Omissis.
125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza
di opzione congiunta, alle societa' per azioni, alle
societa' in accomandita per azioni e alle societa' a
responsabilita' limitata, a condizione che il relativo
capitale sociale non sia inferiore a quello di cui
all'articolo 2327 del codice civile, non quotate,
resi-denti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse
attivita' di locazione immobiliare in via prevalente,
secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali,
alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50
per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili,
ov-vero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre SIIQ
o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio e'
investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati
alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o
altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o
diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne
possiedano il 100 per cento della partecipazione al
capitale sociale, nonche' dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipa-zione
agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o
SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di
partecipazioni agli utili. L'adesione al regime speciale di
gruppo comporta, per la societa' controllata, oltre al
rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141,
l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
Omissis.».
Note al comma 719:
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea.».
Note al comma 722:
Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Note al comma 724:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale):
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3. - 5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. - 8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
Note al comma 725:
- Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
Note al comma 727:
- Si riporta il testo del comma 591, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 590. Omissis.
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A
decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura
corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
i vincoli di spesa di cui al presente comma.
Omissis.».
Note al comma 728:
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
(Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis (Internalizzazione del contact center
multicanale dell'INPS). - 1.In considerazione della
necessita' di internalizzare i servizi informativi e
dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere
la continuita' nell'erogazione dei servizi e per tutelare
la stabilita' occupazionale del personale ad essi adibito,
tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze
dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei
relativi profili professionali nelle piante organiche
dell'INPS, alla societa' Italia Previdenza - Societa'
italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI)
Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresi'
affidate le attivita' di contact center multicanale verso
l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed
europee in materia di in house providing, alla scadenza
naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse
attivita'.
2. La societa' di cui al comma 1 assume la
denominazione di INPS Servizi S.p.a.
3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS
con propria determinazione provvede alla modifica
dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto
nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' al rinnovo degli
organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al
comma 1 e' preposto un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al
comma 1, e' data facolta' alla societa' di provvedere alla
selezione del proprio personale anche valorizzando le
esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di
servizi di CCM di analoga complessita', nel rispetto dei
principi di selettivita' di cui all'articolo 19 del testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini
dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
societa' puo' provvedere alla selezione del proprio
personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze
ma-turate nell'ambito dell'erogazione del ser-vizio di CCM
dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della
commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo
preventiva-mente, il numero, i livelli di inquadra-mento,
il trattamento economico, la tempistica di assunzione
nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione del
servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze
organizzative della societa' mede-sima. Si applicano i
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al
comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento
d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui
al comma 3, gli organi sociali in carica limitano
l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli
aventi motivato carattere urgente e indifferibile e
richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di
straordinaria amministrazione.
6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale
dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La societa' continua a svolgere le attivita' che
gia' ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
Note al comma 730:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97
della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle
disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) e' riportato nelle note al comma 31.
- Si riporta il testo del titolo III della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed
integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge
18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n.
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata):
«Titolo III MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17
AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE
1964, N. 847
Art. 26.
Art. 27
I comuni dotati di piano regolatore generale o di
programma di fabbricazione approvati possono formare,
previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate,
nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi
dai piani regolatori generali o dai programmi di
fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio
comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli
elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del
comune per la durata di venti giorni, e' approvata con
decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di
approvazione ed ha valore di piano particolareggiato
d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al
decreto del presidente della giunta regionale si applicano,
in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del
presente articolo sono espropriate dai comuni o loro
consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Il comune utilizza le aree espropriate per la
realizzazione di impianti produttivi di carattere
industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante
la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di
superficie sulle aree medesime. Tra piu' istanze
concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici e aziende a partecipazione statale
nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a
tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata
non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove
anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di
cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una
parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale
vengono disciplinati gli oneri posti a carico del
concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro
inosservanza.
Art. 28
L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e' sostituito dai seguenti:
"Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio
per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi
della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle
amministrazioni comunali interessate, la costituzione di
consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione
di piani di zona consortili".
Art. 29
Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e'
determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia
economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere
quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo
considerato".
Art. 30
Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona
approvati prima dell'entrata in vigore della presente
legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto
dal precedente art. 29 della presente legge.
Art. 31
Il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle
quali insistono immobili la cui demolizione o
trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del
piano".
Art. 32
Il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle
quali insistono immobili la cui demolizione o
trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del
piano".
Art. 33
L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone
riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei
precedenti commi sono comprese in un programma di
fabbricazione il quale e' compilato a norma dell'articolo
34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, ed e' approvato a norma dell'art. 8 della
presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un
piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai
competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il
piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di
cui al comma precedente, e' vincolante in sede di
approvazione del piano regolatore".
Art. 34
All'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e'
aggiunto il seguente comma:
"Le varianti che non incidono sul dimensionamento
globale del piano e non comportano modifiche al perimetro,
agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento
delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui
all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono
approvate con deliberazione del consiglio comunale. La
deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della
legge 9 giugno 1947, n. 530".
Art 35
Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al
presente articolo.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della
legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o
dai loro consorzi.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente
articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile
del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il
diritto di superficie per la costruzione di case di tipo
economico e popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi
ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad
anni 99.
L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al
sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze
concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della
edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a
proprieta' indivisa.
La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene
determinato il contenuto della convenzione da stipularsi,
per atto pubblico, da trascriversi presso il competente
ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed
il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalita'
del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui
al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti
dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero,
qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli
elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai
consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e
delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione
periodica dei canoni di locazione, nonche' per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove
questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione
ed i casi di maggior gravita' in cui tale inosservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in
caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo'
essere superiore a quella prevista nell'atto originario.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano
quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla
realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del
quinto comma del presente articolo.
I comuni per i quali non sia intervenuta la
dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi
possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,
delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono
alloggi da concedere in locazione per un periodo non
inferiore a quindici anni, condizioni particolari per
quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
Le aree di cui al secondo comma, destinate alla
costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in
diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o
cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai
singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai
sensi della presente legge sempre che questi abbiano i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute
in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la
copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio
per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano
approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al
metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso
volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un
massimo di 15 annualita', di importo costante o crescente,
ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
(Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo
mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che
per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura
pari al costo di realizzazione in proporzione al volume
edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Contestualmente all'atto della cessione della
proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il
cessionario, viene stipulata una convenzione per atto
pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge
28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito
da tali disposizioni, deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire
e le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi
previsti dalla convenzione comporta la risoluzione
dell'atto di cessione.
I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di
cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di
cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi
per tutte le convenzioni.
Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti
per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia
ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta'
dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente
legge o comunque costruiti con il contributo o con il
concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Qualora per un immobile oggetto di un intervento di
recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro
titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero
stesso soltanto se, alla data di concessione di
quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano gia' esauriti.
Art. 36
Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non
si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore
della presente legge siano state acquisite, previa
assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano
state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o
per le quali, alla medesima data, sia intervenuta
l'assegnazione e sia in corso il procedimento di
espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli
atti del procedimento di espropriazione non definiti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono
assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo
secondo.
Art. 37
In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla
concessione e la conseguente estinzione del diritto di
superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art.
35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in
proprieta' di cui al tredicesimo comma, lettera d)
dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto
di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei
rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi
dagli istituti di credito per il finanziamento delle
costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma
della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino
all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.
I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto
previsto al comma precedente saranno considerati come spese
obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti
obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi
pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite
per devoluzione o risoluzione della cessione in proprieta'.
Art. 38
Le disposizioni dell'art. 11 della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente
articolo.
I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al
precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni dalla
data del decreto di approvazione, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n.
167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i
quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede
l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta'
e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti
stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora alla
stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di
carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il
consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla
precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di
aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del
consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei
comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo
controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui
alla lettera b) del precedente secondo comma
l'utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in
regime di superficie e la relativa determinazione e'
vincolante in sede di approvazione dei programmi
pluriennali di attuazione.
Art. 39
Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono
abrogati.
Art. 40
All'art. 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le
parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui
alterzo comma dell'art. 10" sono sostituite con le parole:
"... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente
operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e
da cooperative edilizie".
Art. 41
L'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e'
sostituito dal seguente:
"I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a
contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa
depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed
edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di
opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche'
con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la
attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani
suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al
successivo articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate
al successivo art. 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per
allacciare ai pubblici servizi le zone del piano".
Art. 42
L'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e'
sostituito dal seguente:
"I mutui di cui alla lettera a) del precedente
articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a
15 anni.
Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e
d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere
assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle
vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e
concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere
prioritario.
I mutui sono concessi al tasso di interesse che verra'
stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono
garantiti con i cespiti di cui all'art. 15 della legge 22
dicembre 1969, n. 964.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della
garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono
garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino
all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e'
dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere
garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti
delegabili.
L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su
richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la
concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi
interessi sono capitalizzati".
Art. 43
L'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e'
sostituito dal seguente:
"L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25
per cento della spesa totale prevista nella relazione
finanziaria del piano".
Art. 44
All'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e'
aggiunto il seguente comma:
"Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le
seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c)mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere".
Art. 45
E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un
fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi
per la concessione di mutui per l'acquisizione e
l'urbanizzazione primaria delle aree, nonche' per la
realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le
aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di
zona.
Le modalita' e le condizioni per il funzionamento del
fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per
il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla
Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo
comma, la somma di lire 300 miliardi.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione
del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
Le richieste di mutui di cui al primo comma sono
trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a
raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle,
avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a
norma del precedente art. 3.
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER,
trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le
richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando
l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella
concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle
anticipazioni di cui al precedente art. 23.
Art. 46
All'onere di cui al precedente articolo si provvede con
il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il
Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in
ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il
Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni
di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di
credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere
pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a
venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni
e con le modalita' che verranno stabilite con apposite
convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed
il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da
approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del
tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di
previsione della spesa del Ministero medesimo e
specificatamente vincolate a favore del Consorzio di
credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a
scadenza non superiore a nove anni si osservano le
disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei certificati di credito si
osservano le condizioni e le modalita' di cui all'art. 20
del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui
al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sara'
fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui
ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio
per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.
Art. 47
In sede di prima applicazione i comuni o consorzi,
sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei
piani di zona, presentano le richieste di finanziamento
alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La Regione indica l'ordine di priorita' ed invia entro
i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro
per i lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le
richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine
di precedenza sulla base del quale verranno concessi i
mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni
finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente art. 45.».
Note al comma 731:
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo). - 1. Al
fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione
dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della
Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per
l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di
tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».
Note al comma 732:
- Si riporta il testo dei commi 472, 473, 474 e 475
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 471. Omissis.
472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
«Incentivazione e sostegno alla gioventu'» della missione
«Giovani e sport», e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei
giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno.
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei
giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e
culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le
organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla
partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia
rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal
fine, sostiene l'attivita' delle associazioni giovanili,
favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le
reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi
consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche
elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione
giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti
normativi di iniziativa del Governo che interessano i
giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e
internazionali, incoraggiando la comunicazione, le
relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei
diversi Paesi.
474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre
sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano
opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche
essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che
abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere
dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477,
subentra al Forum nazionale dei giovani nella
rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'.
Omissis.».
Note al comma 733:
- Si riporta il testo del comma 472, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 471. Omissis.
472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
«Incentivazione e sostegno alla gioventu'» della missione
«Giovani e sport», e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei
giovani entro i primi 60 giorni dell'anno.
Omissis.».
Note al comma 734:
- Si riporta il testo del comma 449, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1.- 448. Omissis.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
i comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
con-dotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territo-riali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per
l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250
milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite
dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare
dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in
termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato
dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni
standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi
standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le
risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018.
Omissis.».
Note al comma 735:
- Si riporta il testo del comma 801, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 800. Omissis
801. Per le finalita' di cui al comma 797 e al comma
792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma
792 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli
assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57,
comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126.
Omissis.».
Note al comma 738:
- Il testo della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita') e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61.
Note al comma 739:
- Il riferimento al testo della citata legge 3 marzo
2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita') e' riportato
nelle note al comma 738.
Note al comma 743:
- Si riporta il testo del comma 48, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 47. Omissis.
48. A partire dall'anno 2021 per una sola unita'
immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato
d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello
Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno
Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta
municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a
783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata
nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente
natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di
corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al
comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.
Omissis.».
Note al comma 745:
- Il riferimento al testo della citata legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari) e' riportato nelle note al comma 519.
Note al comma 746:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata;
c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione
e a dare continuita' all'esercizio delle attivita'
imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di
apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita'
e criteri per la concessione, l'e-rogazione e il rimborso
dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
 


10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 749:
- Si riporta il testo del capo IV del titolo VI della
parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
Titolo VI Regimi particolari di appalto - Capo IV
Concorsi di progettazione e di idee
«Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di
partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto delI'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli
articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del
medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154,
comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il
raggiungimento del livello del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente
sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;
l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo
giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni
dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi,
ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i
settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore
del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46,
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.».
«Art. 153 (Bandi e avvisi). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto
relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto
un concorso di progettazione inviano un avviso sui
risultati del concorso conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori
di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo
contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e
XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea in atti di esecuzione, e sono
pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e
73.».
«Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione
e selezione dei partecipanti). - 1. Per organizzare i
concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano
procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III
e IV della Parte II e del presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di
esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone
fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24,
comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque
consentire condizioni di accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per
i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto
l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano
previsti nel bando.
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
possono procedere all'esperimento di un concorso in due
fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un
progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per
la parte strutturale ed impiantistica. Il bando puo'
altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto definitivo.».
«Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di
progettazione). - 1. La commissione giudicatrice e'
composta unicamente di persone fisiche, alle quali si
applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e
astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonche'
l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di
progettazione e' richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica
equivalente.
3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i
piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino
al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita' dei progetti alle
prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno
di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei
criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria,
con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione
appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha
iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un processo
verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati.».
«Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano anche ai concorsi di idee
finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i
soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in
relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo'
essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del
bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai
soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in
proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere
poste a base di un concorso di progettazione o di un
appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita', la stazione appaltante puo' procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la
presentazione del progetto di fattibilita', ovvero di un
progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed
impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate nella prima fase e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla
seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento
di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con
meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto
requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e'
corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli
importi previsti per le spese come determinati dal decreto
per i corrispettivi professionali di cui al comma 8
dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in
forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al
25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della
progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.».
«Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e
connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai
lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista e' consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.».
Note al comma 751:
- Il riferimento al testo del citato articolo 7, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' riportato nelle note al
comma 310.
Note al comma 752:
- Si riporta il testo del comma 456, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 455. Omissis.
456. In ottemperanza alle sentenze del tribunale
amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n.
640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV
giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli
interventi perequativi indicati dal Ministero della salute
con atto DGPROF/P/3/I.8.d. n. 1 del 16 giugno 2017, e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di
un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il
Ministero della salute, con apposito decreto, individua i
criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari
nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo
monitoraggio.
Omissis.».
Note al comma 753:
- Il riferimento al testo del citato comma 200,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) e'
riportato nelle note al comma 389.
Note al comma 754:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 19
agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali). - 1. Il Ministro della salute,
acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' delle societa' scientifiche di riferimento,
predispone un protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali nel quale sono definite le modalita'
della presa in carico del paziente positivo allo screening
neonatale e dell'accesso alle terapie.
2. (abrogato).
2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le societa' scientifiche di
settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening
neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle
evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per
le malattie genetiche ereditarie. In sede di prima
applicazione, la revisione di cui al presente comma e'
completata entro il 30 giugno 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
Note al comma 755:
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n. 419) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 2000, n. 8, S.O.
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42,
comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2003, n. 250.
Note al comma 758:
- Si riporta il testo del comma 335, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1.-334. Omissis.
335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento
dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium
novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al
presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento
e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di
divulgazione nel campo delle discipline umanistiche
dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.
L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi
pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo
alle Camere.
Omissis.».
Note al comma 760:
- Si riporta il testo del comma 673, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-672. Omissis.
673. Al fine di consentire la realizzazione del piano
di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del
personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma
381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata
la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5
milioni di euro per l'anno 2020 a 27,5 milioni per l'anno
2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Omissis.».
Note al comma 763:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di
lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per
cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei
due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento
e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano.";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis.
Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi
d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o
dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per
ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido
preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia,
successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i
lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a
carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.";
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in
corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147.
2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma
2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito la residenza
prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019
risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera c), del presente articolo, previo
versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia
oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al
periodo d'imposta precedente a quello di esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio
dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia,
successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio
dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione
del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di
sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo
d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se
il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha
almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro
diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio
addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.
L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'.
2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al
comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non
si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981,
n. 91.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei
limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.».
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque
periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano
stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.".
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in
Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al
comma 3, lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime di
tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti: "I contratti
di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito".
5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o
che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea,
che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima
dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019
risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia
oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi
al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio
dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia,
successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio
dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione
del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di
sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta
precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il
soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno
tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro
diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio
addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.
L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'.
5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono
definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
Note al comma 764:
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 (Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8-ter (Misure per il contenimento della
diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine
di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
della batteriosi, per un periodo di sette anni il
proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi
titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla
regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona
infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli
situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio
2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni
disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche'
in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto
ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal
procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1,
e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al
reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o
resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del
regola-mento di esecuzione (UE) 2020/1201 della
Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali
diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni
vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma
1, nonche' a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei
produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non
autorizzati all'emissione del passaporto perche'
localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa,
possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all'interno della
zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione, del 18 maggio 2015, e successive
modificazioni. Tali soggetti devono garantire la
tracciabilita' della produzione e della commercializzazione
delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le
stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da
organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la
corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti
definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio
comunale" sono inserite le seguenti: "nonche' per la
realizzazione degli interventi previsti dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della
diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa".
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed
espianti, se destinata a utilizzi diversi
dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i
frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne
regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e
tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante
ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono
essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta
zona.».
Note al comma 766:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2009, n. 115 (Riconoscimento della personalita'
giuridica della Scuola per l'Europa di Parma), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Riassetto giuridico-funzionale della Scuola
per l'Europa di Parma). - 1. La Scuola per l'Europa di
Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5,
dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di
seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre
2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con
personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia
amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola e'
associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli
ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello
amministrativo.
2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della
Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come
ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151,
un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria
ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un
apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle
Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui
al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei
dipendenti delle societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima, nonche' ai figli dei cittadini italiani.
3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla
data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in
modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni
linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola
materna, elementare e secondaria con programmi e con
struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo
da consentire il rilascio, alla conclusione della settima
classe, del titolo finale di "baccelliere europeo".
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene
in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai
parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche
di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole
europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee
di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati
l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento
giuridico-economico del personale della Scuola stessa e
sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di
cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi
del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni
appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo
periodo, del presente articolo.
7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione
della retribuzione delibe-rata per il personale delle
Scuole europee di tipo I ha comunque effetto
automatica-mente anche per il personale della scuola.
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si
avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di
Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale
assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di
durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione
positiva comunque per un periodo massimo corrispondente a
quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le
Scuole europee di tipo I, sono stipulati previo
espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento
delle prove concorsuali, definita con regolamento della
Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di
personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola e' preposto un
dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in possesso di specifiche
competenze, di comprovate capacita' di direzione, di
adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee
e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno
due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo'
essere inferiore a tre anni ne' eccedere il limite di
cinque anni. Il dirigente della Scuola e' il rappresentante
legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario
dei contratti di cui al comma 8 e' collocato in posizione
di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito,
con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di
titolarita' puo' essere coperto esclusivamente con altro
personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale
assunto con contratto a tempo determinato. Il personale
collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di
prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorita'
di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento
fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni
scolastici, il predetto personale, all'atto della
cessazione dall'incarico, e' assegnato alla sede nella
quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo.
Il servizio svolto nella Scuola e' equiparato al
corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari
requisiti professionali e di conoscenza linguistica
necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico
presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella
vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione
della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua
conservazione all'atto del rientro nel ruolo di
appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e'
altresi' riconosciuta un'indennita' di prima
sistemazione.».
Note al comma 767:
- Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta'
di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
Note al comma 768:
- Si riporta il testo dell'articolo 234 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il
supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di
realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico,
nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed
economica del predetto personale anche attraverso le
tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento
delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il
Ministero dell'istruzione si avvale della societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di
durata pluriennale. Per il tempo strettamente necessario al
completamento del programma di trasferimento del servizio
alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia
della convenzione di cui al precedente pe-riodo, al fine di
assicurare la continuita' del servizio di istruzione,
educazione e forma-zione di rilevanza costituzionale, sono
pro-rogati i contratti di fornitura scaduti e, in
applicazione di quanto previsto dall'arti colo 106, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati
durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli di
mercato.
2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita'
di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi
di specifici operatori del settore cui affidare le
attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente,
nonche' di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
Note al comma 769:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca):
«Art. 3 (Ripartizione delle strutture e degli uffici).
- 1. Al Ministero dell'universita' e della ricerca sono
assegnate le strutture, le risorse strumentali e
finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca nonche' il
personale che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il
medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in vigore
del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla
responsabilita' del Ministro dell'universita' e della
ricerca la Direzione generale per la formazione
universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la
Direzione generale per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e la Direzione generale per il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati, come previste dal vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le
strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa
la gestione residui, del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione nonche' degli
Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonche'
il personale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso
il medesimo Dipartimento.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al
Ministero dell'istruzione. Fino alla data di conferimento
degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione
generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Ministero
dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi del
medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e
non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le
direzioni generali del predetto Dipartimento continuano
altresi' a svolgere, anche per il Ministero
dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le
spese gia' ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali
strutture di servizio, secondo quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a
quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima
fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di
dodici posti della III area funzionale, di nove posti della
II area funzionale e di sei posti della I area funzionale.
A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e
di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La
predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al
presente decreto. Alla predetta dotazione organica si
aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli
uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere
entro il 31 dicembre 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono
riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al
Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione
alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al
personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare entro la data di cui al comma 3,
su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblicaamministrazione, si procede alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture, del
personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e
finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del
comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale
di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita
procedura di interpello, disciplinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti
criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti;
individuazione delle aree organizzative interessate e
attribuzione del personale alle medesime a cura di
un'apposita commissione paritetica, sulla base delle
esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna
area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti
disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio
di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a
parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica;
trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le
istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la
ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti
della commissione paritetica di cui al secondo periodo non
spettano, per lo svolgimento della relativa funzione,
compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso
al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo
periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni,
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il
Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di
interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il
Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il
personale non scolastico del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca che presta servizio presso
gli uffici di diretta collaborazione ovvero gia' in
servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si
trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo
presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di
interpello al fine di individuare il Ministero di
appartenenza.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.
7. - 8.
9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione,
il Ministero dell'universita' e della ricerca". Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adottate le modifiche statutarie
conseguenti.
9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla
gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo,
anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed
educative statali nonche' per la gestione giuridica ed
economica del relativo personale".
9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad
aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi
dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
agevolare la mobilita' dei dirigenti all'interno delle
pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il
Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per
cento.».
Note al comma 772:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 31 (Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
del personale, e l'organizzazione di ciascuna
rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare
di I categoria sono determinate dall'azione specifica che
rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di
ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari
esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
il caso di missione temporanea.
E' vietato il conferimento a titolo onorifico di
incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi
genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
con decreto del Ministro, su motivata proposta del
Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari,
navali ed aeronautici.».
Note al comma 781:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
(Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo):
«Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 782:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 20
dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la
valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio
internazionale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Contributo straordinario). - 1. Al fine di
sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici
italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto
prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal
2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore
della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione
Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna
Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro
Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di
Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della
Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonche', a
decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di
euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi
Cherubini.
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.
1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di
Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.
1-quater. Per la realizzazione del Festival
internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo
complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in
favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della
Fondazione per la Cultura Torino.».
Note al comma 788:
- Il testo della legge 27 maggio 1949, n. 260
(Disposizioni in materia di ricorrenze festive) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
Note al comma 797:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
«Art. 4-ter (Riconoscimento del valore storico e
culturale del carnevale). - 1. E' riconosciuto il valore
storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale
e delle attivita' e manifestazioni ad esso collegate,
nonche' delle altre antiche tradizioni popolari e di
ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo
in accordo con gli enti locali.».
- Il testo della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
Note al comma 799:
- Si riporta il testo dell'articolo 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il
Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre
di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'
assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e
10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021 dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID 19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove
settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello
spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro
erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche
per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte
fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista
dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente
al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana
della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle citta' di
Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando
socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale
maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia
presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto
unitario di iniziative finalizzato a incrementare la
fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della
legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti
parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono
aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle
societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa
data della comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta
della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto
organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali
di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il
relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento
provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di
importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da
utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei
voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi
obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di
concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso
dei titoli di acquisto, con restituzione della somma
versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo
di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista
originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad
altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del
voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto,
l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con
restituzione della somma versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
Note al comma 800:
- Si riporta il testo del comma 594, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-593. Omissis.
594. Il compenso del commissario straordinario di cui
al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo
stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a valere sulle
risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Omissis.».
Note al comma 801:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle
disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e
regolati contrattualmente.
2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento
del personale con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, previo esperimento di apposite procedure
selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le
fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il
reclutamento del personale di cui al primo periodo nel
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di
cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei
suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il
citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono
pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso
di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli
articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del
codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza
dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono
nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie
relative alla validita' dei provvedimenti e delle procedure
di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente
uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e
organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale
di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,
cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi
per la formulazione di una proposta di dotazione organica,
da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi
sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa
proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del
parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la
sostenibilita' economico-finanziaria della dotazione
organica cosi' determinata, al fine di garantire
l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei
relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e
di stabilita', tenendo conto anche degli obiettivi dei
Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e
dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come
la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire
adeguati livelli di produzione e di produttivita' della
fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le
finalita' istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico
sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio
artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del
balletto;
c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a
tempo determinato, stipulati nell'ultimo biennio, e di
quelli in essere alla data della proposta, ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e dei relativi oneri, nonche' del numero di posti
vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e
amministrativo.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione
della proposta di dotazione organica secondo le modalita'
di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, previo parere del Commissario di
Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno
presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11
del predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari,
approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale,
verificata la sostenibilita' economico-finanziaria e
l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle
proprie dotazioni organiche, possono presentare una
proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai
commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad
attivare la procedura di revisione della dotazione organica
precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, quando, anche a
seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle
spese, risulta essere venuto meno il requisito della
sostenibilita' economico-finanziaria, oggetto della
verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti
della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte
delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un
contingente corrispondente alla spesa complessiva del
personale cessato nell'anno in corso e nei due anni
precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma
restando la compatibilita' di bilancio della fondazione. Le
assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in
coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa
verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle
compatibilita' con le voci del bilancio preventivo e del
rispetto del limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto
alla dotazione organica approvata con le modalita' di cui
al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando
quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo
indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
risultino vincitori di procedure selettive precedentemente
bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori
a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di
validita'. Sono fatte salve le procedure selettive,
riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo
delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2022, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e
tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
per cento dei posti disponibili, mediante procedure
selettive riservate al personale artistico e tecnico che
alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i
seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato
fino a un anno prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, presso la fondazione che procede
all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo
determinato per un tempo complessivo non inferiore a
diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Fino al 31 dicembre 2022, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale
amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
mediante procedure selettive riservate al personale
amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi
bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo
abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, presso la fondazione che
procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare, per i
residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica
approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater,
procedure selettive del personale artistico, tecnico e
amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza
professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di
lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le
assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies
e del limite della dotazione organica approvata, previa
verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
compatibilita' con le voci del bilancio preventivo ed in
coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le
modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui
al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di
attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono
definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e
2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies,
primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo
delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo
determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i
livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa
corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23,
comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la
condizione che le medesime fondazioni siano in grado di
sostenere a regime la relativa spesa di personale previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui
al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni
organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche
approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto
1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra
il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo
deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate
ai sensi del comma 2-quater.
3. L'art. 2103 del codice civile si applica al
personale artistico, a condizione che esso superi la
verifica di idoneita' professionale, nei modi disciplinati
dalla contrattazione collettiva.
4. La retribuzione del personale e' determinata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato
alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico
degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque
rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali
svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.
5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del
presente decreto in fondazioni non costituisce di per se'
causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il
personale dipendente, che abbia rapporto a tempo
indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro
derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla
trasformazione.».
Note al comma 802:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 20
dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la
valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio
internazionale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Contributo straordinario). - 1. Al fine di
sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici
italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto
prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal
2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore
della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione
Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna
Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro
Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di
Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della
Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonche', a
decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di
euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi
Cherubini e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un
contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da
suddividere in misura pro-porzionale tra l'Associazione
Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo',
societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore,
l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di
Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la
Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei.
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.
1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di
Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.
1-quater. Per la realizzazione del Festival
internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo
complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in
favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della
Fondazione per la Cultura Torino.».
Note al comma 803:
- Il testo della legge 16 marzo 2001, n. 72 (Interventi
a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita'
degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
2001, n. 73.
- Il testo della legge 21 marzo 2001, n. 73 (Interventi
a favore della minoranza italiana in Slovenia, in
Montenegro e in Croazia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73.
- Il testo della legge 22 dicembre 1982, n. 960
(Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73,
concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia
e la Jugoslavia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 1983, n. 3.
Note al comma 807:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13, della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Documento triennale di programmazione e di
indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazione). -
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei
ministri approva, con cadenza triennale, previa
acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da
parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento
triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, indica la visione
strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di
intervento, la scelta delle priorita' delle aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi
settori nel cui ambito dovra' essere attuata la
cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi'
gli indirizzi politici e strategici relativi alla
partecipazione italiana agli organismi europei e
internazionali e alle istituzioni finanziarie
multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di
programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, successivamente
all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15,
acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della
presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di
cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente
con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema
di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi,
secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di
Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La
relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione allo
sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche,
nonche' della partecipazione dell'Italia a banche e fondi
di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra
l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il
contributo finanziario dell'Italia, il numero e la
qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle
modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito
al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede
multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i
progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso
di svolgimento, i criteri di efficacia, economicita',
coerenza e unitarieta' adottati e le imprese e le
organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella
relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i
funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in
attivita' di cooperazione e dei titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime
attivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa
approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della
presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza
unificata entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Al fine della programmazione degli impegni
internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le
proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo
sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.».
«Art. 13 (Poteri di indirizzo e controllo del
Parlamento). - 1. Le Commissioni parlamentari competenti
esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema
del documento triennale di programmazione e di indirizzo,
di cui all'articolo 12. Le Commissioni si esprimono nei
termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera,
decorsi i quali il documento e' approvato anche in assenza
del parere.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano
altresi', ai fini dell'espressione del parere, gli schemi
dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 13, e
all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed altri
soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia promuove
la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle
organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti
senza finalita' di lucro, sulla base del principio di
sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla
cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta'
internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto
prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita'
di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di
origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le
fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo
sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che
godono da almeno quattro anni dello status consultivo
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
parametri e i criteri sulla base dei quali vengono
verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella
cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che
sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi
soggetti e' rinnovata con cadenza almeno triennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma
13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza
acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia
puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni
e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e
le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui
realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. I
finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,
oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per
cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi
dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia
e' svincolata in seguito all'approvazione della
rendicontazione finale dell'iniziativa.
5.».
- Si riporta il testo del comma 767, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-766. Omissis.
767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi
di revisione e razionalizzazione della spesa per la
gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei
migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti
pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
Note al comma 808:
- Si riporta il testo del comma 227, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 226. Omissis.
227. In conformita' agli obiettivi di cui al comma 226,
al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni
strumentali in materia di difesa cibernetica nonche' di
rafforzare le capacita' di resilienza energetica nazionale,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con
decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo
sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo.
Il decreto di ripartizione e' comunicato alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
Omissis.».
Note al comma 809:
- Si riporta il testo del comma 1031, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 1030. Omissis.
1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo
2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e
immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di
fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro
4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

b-bis) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli
delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G,
N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico,
che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022,
un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e'
riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo
di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre
a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative
all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro
automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta
provinciale di trascrizione.».
Note al comma 810:
- Il riferimento al testo del citato comma 1031,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e'
riportato nelle note al comma 809.
Note al comma 811:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e
delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi). - 1. Al
fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione
del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,
European Rail Traffic Management System», di seguito
denominato "sistema ERTMS", e di garantire un efficace
coordinamento tra la dismissione del sistema di
segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei
sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di
implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei
veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi
di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali
riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli
tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di
trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento degli interventi di rinnovo o
ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del
relativo sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o
ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS "B3 MR1"
comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2
comprensivo di STM SCMT/ SSC rispondente alle Specifiche
Tecniche di Interoperabilita' indicate nella Tabella A2.3
dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della
Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato
dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea,
del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.
Fermo quanto previsto dal comma 3 possono beneficiare del
finanziamento gli interventi realizzati a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui veicoli
che risultino iscritti in un registro di immatricolazione
istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che
circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in
cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai
contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
attuative di erogazione del contributo alle imprese
ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi
sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della effettiva
disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che
possono essere considerati ammissibili, l'entita' del
contributo massimo riconoscibile per ciascun veicolo
oggetto di intervento in caso di effettuazione di una
determinata percorrenza sulla rete ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio nazionale,
l'entita' della riduzione proporzionale del contributo
riconoscibile in caso di effettuazione di percorrenze
inferiori a quella richiesta ai fini dell'attribuzione del
contributo nella misura massima, nonche' i criteri di
priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema
ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei
limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario, all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021». All'onere derivante dalla
presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130.
6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di
trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia
fino a Campocologno in Svizzera e' autorizzata la
circolazione nel territorio italiano dei rotabili
ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della
concessione rilasciata al gestore di detto servizio di
trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione
elvetica.
7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di
trasporto ferroviario di cui al comma 6 avviene in
conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4,
e all'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti ferroviarie
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Tirano e il
gestore della linea ferroviaria di cui al comma 6
definiscono il disciplinare di esercizio relativo alla
parte del tracciato che, in ambito urbano, interseca il
traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali
oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al
primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «nell'anno
2021,» sono inserite le seguenti: «per il potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che
l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga
in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto
dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
COVID-19, nonche'».
9-bis. In considerazione degli effetti negativi
determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui
fatturati degli operatori economici operanti nel settore
del trasporto registrati nell'esercizio 2020, l'Autorita'
di regolazione dei trasporti e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura
delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto
ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante
l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di
amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020.
Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di
euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono
inserite le seguenti: "nonche' delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina
rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti
dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand,
San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per
l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera
della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle
di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di
interesse strategico nazionale";
c) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".».
Note al comma 812:
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea):
«Art. 25-bis (Disposizioni urgenti in materia di
scambio sul posto). - 1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico provvede alla revisione della disciplina dello
scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello
scambio sul posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a
fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal
1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina
elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non
superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al
1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui
all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non
prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul
posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del
presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3.».
Note al comma 815:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art 47 (Alte professionalita' esclusivamente tecniche
per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici). - 1. Al fine di
consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei
compiti dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento
unita' di personale di alta specializzazione ed elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella
misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve
essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e
all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che
provvede al loro svolgimento secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali
bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di
cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
loro svolgimento con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli
oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a
decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predispostodalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori,
sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono
assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento
del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello
successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice
civile, e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario
o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel
corso della procedura concorsuale, fino all'integrale
recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di
controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei
beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale non e'
ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in
proporzione della misura del credito certificato liquidata
al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali,
assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi
di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del
Fondo salva-opere. Il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria
delle domande nonche' tutte le attivita' conseguenti
allasurroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi,
sulla base di apposite convenzioni, di societa' o enti in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti
dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla
data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
in vigore, ferma restando l'applicabilita' del meccanismo
generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente
stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per
l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
di cui al presente comma, secondo le procedure e le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei
limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Note al comma 818:
- Il riferimento al testo del citato comma 200,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) e'
riportato nelle note al comma 389.
Note al comma 820:
- Si riporta il testo del comma 58, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 1. - 1. - 57. Omissis.
58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme
apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al
tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la
Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico
del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente
articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.».
Note al comma 822:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
straordinari). - 1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un triennio
dalla prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre la data del 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000
euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino
"Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore
delegato della societa' di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e'
nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo
restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del
citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al
commissario straordinario sono altresi' attribuiti i poteri
e le facolta' di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del
predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente comma, al commissario
straordinario non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di
spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la quota
percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili.
Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di
cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare
nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del
primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare
un sub-commissario. L'eventuale compenso del
sub-commissario, da determinare in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro
economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo
del presente comma. Il quadro economico, nonche' le
ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario,
fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
interventi devono essere identificati dal codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di
progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro
500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le
iniziative necessarie a garantire il completamento del
finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro
il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena
funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di
Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022,
un'ulteriore indennita' pari al trattamento straordinario
di integrazione salariale, comprensiva della relativa
contribuzione figurativa, in continuita' con l'indennita'
di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il
limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere
erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del
rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale
concessione. La misura di cui al presente comma e'
incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno
2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per
l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e
ascensori in servizio pubblico e autolinee non di
competenza delle regioni.
 


3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile»;
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le somme previste nei quadri economici destinate
ai servizi di ingegneria e architettura restano nella
disponibilita' della Societa', che puo' svolgere
direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti
terzi, secondo le procedure previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50";
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108".
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto
esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base
della procedura di affidamento" e le parole: «definitivo
ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite dalle
seguenti: «posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo".
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le
parole: "e contabilizzate dal direttore dei lavori" sono
inserite le seguenti: ", ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
misure,".».
Note al comma 823:
- Si riporta il testo del comma 103, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-102. Omissis.
103. Per il completamento della carta geologica
ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000, la sua
informatizzazione e le attivita' ad essa strumentali e'
assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di
euro per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Omissis.».
Note al comma 827:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997,
n. 449):
«Art. 8 (Valorizzazione del patrimonio gastronomico). -
1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le
procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche
agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi
dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri
atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di
cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti,
consentite dalla regolamentazione comunitaria.
3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni
agroalimentari italiane tipiche e di qualita' e per
accrescere le capacita' concorrenziali del sistema
agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma
integrato di valorizzazione del patrimonio culturale,
artigianale e turistico nazionale, e' costituito, senza
oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro
rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri
per le politiche agricole, per i beni culturali e
ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, puo' essere integrato da
rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private
e da persone particolarmente esperte nel settore della
diffusione del marketing agroalimentare.
5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida
tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione
italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere
di tipicita', con caratteristiche tradizionali, ai fini
della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico,
integrato con i riferimenti al patrimonio culturale,
artigianale e turistico.».
Note al comma 829:
- Il testo della direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L
152.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 7
luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008):
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il
Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di
approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento,
diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in
materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria
ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato,
regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti
definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla
pianificazione ed alla programmazione della qualita'
dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di
autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici
civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi
mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali
norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una
ripartizione delle competenze, in materia di qualita'
dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti
di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei
metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori,
alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualita' delle
misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine
di garantire criteri omogenei su tutto il territorio
nazionale, che le relative linee guida siano definite
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione di
inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in
materia di qualita' dell'aria ambiente, abrogare
espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996,
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' le relative
norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
assicurino la coerenza della parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela
dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con
il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.
2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui
al presente articolo, resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 4.».
- Si riporta il testo del comma 14-ter, dell'articolo
30, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi):
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1. - 14-bis Omissis.
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
Omissis.».
Note al comma 830:
Il testo della legge 28 giugno 2016, n. 132
(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166.
- Si riporta il testo dell'articolo 318-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 318-ter (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di
eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di
vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura
penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione asseverata
tecnicamente dall'ente specializzato competente nella
materia trattata, fissando per la regolarizzazione un
termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente
necessario. In presenza di specifiche e documentate
circostanze non imputabili al contravventore che
determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine
puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi,
con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente
al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di
pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente
pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa
alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice
di procedura penale.».
Note al comma 832:
- Si riporta il testo dell'articolo 183, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta
differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui
alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati
rifiuti;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilita' estesa del
produttore»: le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto,
il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli
interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita'
di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla
raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di
recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero
in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della
normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree
escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da
processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio,
dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, di
sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di
cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico
di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla
produzione di compost dai rifiuti organici differenziati
alla fonte, da altri materiali organici non qualificati
come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice
organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di
fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta
del presente decreto relative alla disciplina delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.».
Note al comma 833:
- Il riferimento al testo del citato articolo 17, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' riportato nelle note al
comma 624.
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1. - 52. Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 34, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) e' riportato nelle note al comma
72.
Note al comma 834:
- Il riferimento al testo del citato regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
recante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
riportato nelle note al comma 355.
Note al comma 835:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 12 (Immissioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del
Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con
proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il
ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D,
nonche' per l'immissione di specie e di popolazioni non
autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalita'
del presente regolamento e della salute e del benessere
delle specie.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico
interessato, autorizzano la reintroduzione o il
ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri
di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale
reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree
protette nazionali l'autorizzazione e' rilasciata dal
competente ente di gestione, sentita la Regione o la
provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione
delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della
salute.
3. E' vietata l'immissione in natura di specie e di
popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma
4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e
di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando
la loro introduzione interessa porzioni di territorio
esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i
criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree
protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e
delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 puo'
essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante
interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali,
economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non
sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella
loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla
flora selvatiche locali. L'autorizzazione e' rilasciata con
provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e
il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del
Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal
ricevimento della istanza.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 e' subordinata
alla valutazione di uno specifico studio del rischio che
l'immissione comporta per la conservazione delle specie e
degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti
sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove
lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non
autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio
sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.».
Note al comma 836:
- Il riferimento al testo del citato articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche) e' riportato nelle note al comma 835.
Note al comma 840:
- Si riporta il testo del comma 113, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1.-112. Omissis.
113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della
contaminazione e del proprietario delle aree in conformita'
alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita'
competente di procedere alla ripetizione delle spese
sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa
in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di
bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione
di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e
2015, per il finanziamento di un piano straordinario di
bonifica delle discariche abusive individuate dalle
competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al
presente comma, approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti
territoriali e locali interessati, individua gli interventi
necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di
erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli
interventi medesimi, che devono corrispondere ad una
percentuale non inferiore al 20 per cento del costo
complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di
rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di
responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti,
ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi
di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Omissis.».
Note al comma 841:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87 (Interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti
ordinariamente competenti), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Divieto di localizzazione di nuovi siti di
smaltimento finale di rifiuti). - 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi
di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio
dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in
Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di
Napoli, per il territorio contermine a quello della
discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei
siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere
localizzati ulteriori siti di smaltimento e trattamento di
rifiuti.
1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di
venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel
sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente
localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio
del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e'
definitivamente chiuso.».
Note al comma 842:
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 concernente l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio), e' riportato nelle note al
comma 526.
- Il regolamento (UE) n. 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del
disciplinare di produzione, la cancellazione della
protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, e'
stato pubblicato nella G.U.U.E. 11 gennaio 2019, n. L 9.
Note al comma 844:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. - 9.
Omissis.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei
successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale
del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 31 marzo
2023 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti
pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. Al
capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a
seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni,
comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui
al titolo V del libro quinto del codice civile e altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi. Al fine di consentire alla
gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni
dell'Ente e' stanziato un contributo straordinario di euro
500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Omissis.».
Note al comma 845:
- Si riporta il testo dell'articolo 63, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 63 (Programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali
irrigui e bacini di raccolta delle acque). - 1. Al fine del
miglioramento della funzionalita' delle aree forestali
ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto un programma straordinario di manutenzione
del territorio forestale e montano, in coerenza con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per
il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia
dell'Unione europea per la biodiversita' per il 2030. Il
programma straordinario e' composto da due sezioni, la
sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco
ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi
ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi
boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali
degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti
presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del testo
unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su
iniziativa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle regioni e province autonome,
sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B
del programma e' destinata al sostegno della realizzazione
di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri
programmatici regionali almeno decennali, che consentano di
individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare
gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi
irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un
Piano straordinario di interventi prioritariamente
esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali
irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale
delle opere di difesa idraulica, di interventi di
consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei
bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione
delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e
individua gli Enti attuatori, privilegiando soluzioni di
rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel
contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio
idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la
tutela della biodiversita'.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di cui al comma 2, e' adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorita' di
bacino distrettuale competente e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse
necessarie alla realizzazione degli interventi individuati,
da attribuire alle Regioni e Province autonome,
responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla
manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di
bonifica idraulica, nella disponibilita' di Enti irrigui
con personalita' di diritto pubblico o che svolgono
attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con le
modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non
possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte
dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi
gravati dal vincolo di destinazione alle singole
infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo
amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica
preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni
pignoramento eseguito in violazione del vincolo di
destinazione e la nullita' e' rilevabile anche d'ufficio
dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente comma
viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti
qualora, dopo la adozione da parte dell'organo
amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva
quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano
operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il
pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle
deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni
indispensabili alle attivita' di manutenzione delle
infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro
a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto e la cui scadenza e'
prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare il
mantenimento dello stato di efficienza e funzionalita'
delle opere idrauliche nonche' le manutenzioni ordinaria e
straordinaria delle stesse, il Commissario liqui-datore
dell'EIPLI e' autorizzato a procedere, in deroga alla
normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili,
all'assunzione di un numero massimo di 13 unita' di
personale con contratto a tempo determinato con scadenza
fino al 31 dicembre 2023, da reclutare tra i candidati
risultati idonei nella selezione bandita con decreto
commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 ed inseriti nella
graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4
marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' per le
nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a
valere sulle risorse disponibili della gestione
liquidatoria.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente
articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante
riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione -
programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del
CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il
medesimo anno o per i medesimi anni, le somme gia'
assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e
12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte
delle risorse assegnate al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in sede di riparto del
fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali
ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Note al comma 846:
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante
norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2021, n. 48.
Note al comma 848:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco, foresta e
selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei
boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a
bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
Stato, di proprieta' pubblica e privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva:
insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la
molteplicita' delle funzioni del bosco, a garantire la
produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici,
nonche' una gestione e uso delle foreste e dei terreni
forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che
consenta di mantenere la loro biodiversita', produttivita',
rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di adempiere, ora e
in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e
sociali a livello locale, nazionale e globale, senza
comportare danni ad altri ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli
interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla
prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione
dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla
lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i
prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso
non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni
boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua
forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le
opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche
congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare,
consolidare e difendere i terreni dal dissesto
idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei
bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete di
strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali
aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate
al transito ordinario, con fondo prevalentemente non
asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o
attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a
garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione
e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica
del patrimonio forestale, nonche' le attivita' di
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto
dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei
quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi
selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo fissato
dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto
in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o
diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita'
agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle
definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
relative disposizioni nazionali di attuazione, ad
esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di
destinazione d'uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di
cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano
individuabili o reperibili a seguito di apposita
istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non
comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da
almeno cinque anni, in attualita' di coltura per la
coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio,
spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate,
affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre
specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per
il pascolo o che producano mangime animale, purche' l'erba
e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualita'
di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20
per cento, impiegate principalmente per il pascolo del
bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti
arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria
lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla
produzione di legno a uso industriale o energetico e che e'
liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;
o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie
e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare
la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del
patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;
p) attivita' di gestione forestale: le attivita'
descritte nell'articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che esercita prevalentemente attivita' di gestione
forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e
ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli
albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo
10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che
per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di
protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da
pericoli naturali quali valanghe, caduta massi,
scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro,
impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386;
s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da
specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica
conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato,
sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di
origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di
sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai
2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20
metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per
cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in
relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono
adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a
quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative
di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di tutela e
conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio
fondamentale della qualita' della vita.».
Note al comma 849:
- Il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria.
Note al comma 851:
- Si riporta il testo degli articoli 81, 85 e 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice e per il controllo in fase di esecuzione
del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e'
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati, anche mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le
modalita' relative all'accesso e al funzionamento della
Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati
gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e'
assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con
le Linee guida in materia.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto
necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati, secondo le modalita' individuate con il provvedimento
di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
stesse all'interno dell'amministrazione o organismo
pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC
effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice
dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore
economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2
per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,
comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato
per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia
di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per
gare diverse. In sede di partecipazione alle gare
l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi
ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80,
83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante
adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi
informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle
dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso
alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate
mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate
dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce
l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni
appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di
attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti,
limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo'
predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e
le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare
diverse.».
«Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - 1. Al
momento della presentazione delle domande di partecipazione
o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformita' al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea. II DGUE e' fornito
esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in
cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui
all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a
norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di
cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui
l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89,
indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del
rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e'
in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti
complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni
richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del
caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche'
confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore
valide.
5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso
della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la
stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti
complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e,
se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo'
invitare gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non
e' richiesto di presentare documenti complementari o altre
prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione
appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso
l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente
informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con
le modalita' individuate con il provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a
disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli
operatori economici che possono essere consultate dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono
comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le
informazioni relative alle banche dati di cui al presente
articolo."
«Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all' articolo 2 (1032), comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai
sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente
verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine
stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di
emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono
procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata
motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in
ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche
parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia'
sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle
segnalazioni alle competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 5 (1033), della legge n.
225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al
presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di
valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a
40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali
di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la
determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita
valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita'
del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti
organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al
pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
Note al comma 852:
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 63 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo
50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma
6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
su un campione significativo di operatori economici. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita'
fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione
possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli
operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca
dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della
domanda di ammissione e di permanenza nei mercati
elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli
effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
per i contratti relativi a lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,
comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.».
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 851.
Note al comma 853:
- Si riporta il testo dell'articolo 113-bis del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali).
- 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da
talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita', e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il
relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo
o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6,
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.».
Note al comma 854:
- Si riporta il testo dell'articolo 97 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata
di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due
cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla
lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico
di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla
lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a
0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) e' riportato nelle note al comma 851.
Note al comma 856:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
(Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Potenziamento della struttura per le crisi di
impresa). - 1. Al fine di potenziare le attivita' di
prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga
alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo
economico e fino al 31 dicembre 2022, alla struttura di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari
di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia
di politica industriale, analisi e studio in materia di
crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando
o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico
complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.
1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Tale struttura opera in collaborazione con le
competenti Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei
territori nel cui ambito si verificano le situazioni di
crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere
invitati a partecipare ai lavori della struttura. La
struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la
pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche
attraverso idonee strumentazioni informatiche.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000
euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e a 560.415 euro per l'anno 2022, si
provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore
del presente decreto non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente
al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per
l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
Note al comma 857:
- Il testo della legge 27 settembre 2007, n. 167
concernente la Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione
della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n.
238.
Note al comma 859:
- Si riporta il testo del comma 138, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. - 1.-137. Omissis.
138. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un
fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica,
brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
Omissis.».
Note al comma 860:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 24
dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura):
«Art. 5 (Documento programmatico per il settore
apistico). - 1. Per la difesa dell'ambiente e delle
produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del
regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del
Consiglio, e successive modificazioni, e della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni
professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
con le unioni nazionali di associazioni di produttori
apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con
le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le
organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a
livello nazionale e con le associazioni a tutela dei
consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate
dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico
contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita'
per il settore apistico, con particolare riferimento alle
seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e
promozione dei processi di tracciabilita' ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla
direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di
origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento
(CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e
successive modificazioni, nonche' del miele prodotto
secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del
Consiglio, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello
nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di
accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di
sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni
apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui
possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con
prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle
colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e
spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di
colture di interesse mellifero derivanti da organismi
geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a
mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze
nettarifere, in funzione della biodiversita';
n) determinazione degli interventi economici di
risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi
e le altre patologie dell'alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui
prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria
e nazionale;
p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza
dei giovani nel settore apistico;
q) previsione di indennita' compensative per gli
apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape
italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis
mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di
api regine italiane con provenienza da centri di selezione
genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare contestualmente all'adozione del
documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
ripartite le risorse statali tra le materie indicate al
comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e
puo' essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure
di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa
concertazione con le organizzazioni dei produttori
apistici, con le organizzazioni professionali agricole e
con le associazioni degli apicoltori e del movimento
cooperativo operanti nel settore apistico a livello
regionale, da ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni
riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma
cofinanziata.».
Note al comma 862:
- Il riferimento al testo del citato comma 138,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
riportato nelle note al comma 859.
Note al comma 863:
- Il riferimento al testo del citato articolo 15-bis,
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
(Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) e'
riportato nelle note al comma 516.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del
sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154):
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei
confronti di SIN S.p.a. per l'esercizio successivo a quello
in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione
presso il registro delle imprese, le operazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere p) e r).
2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi
quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, e al definitivo completamento delle
relative operazioni di subentro, il Ministero e AGEA,
tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuita' nella
gestione e sviluppo del SIAN.
3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero, all'AGEA, alle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli
organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo
nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di
transizione e, al termine delle operazioni di subentro
delle attivita' relative all'ultimo accordo quadro
sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle
attivita' relative alla trasformazione di SIN S.p.a. di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p).
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono altresi'
adeguate le strutture organizzative del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali al fine di
garantire l'efficiente esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74, cosi' come introdotto dall'articolo 2 del presente
decreto.
5. Ai fini di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b),
il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce
il Comitato di cui all'articolo 9, del decreto legislativo
21 maggio 2018, n. 74.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. In attuazione del presente decreto il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato comma 10-bis,
dell'articolo 14, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99 recante disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38, e' riportato
nelle note al comma 516.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565
a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
Note al comma 873:
- Si riporta il testo del comma 26, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1.-25. Omissis.
26. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo
finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per
l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I
contributi sono erogati sulla base delle richieste
adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero
delle risultanze delle attivita' di accertamento tecnico e
di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione
dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e
delle regioni.
Omissis.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 34-ter, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilita' e
finanza pubblica) e' riportato nelle note al comma 654.
Note al comma 881:
- Si riporta il testo del comma 687 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 686. Omissis.
687. La dirigenza amministrativa, professionale e
tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione
della mancata attuazione nei termini previsti della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7
agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del
Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del
Servizio sanitario nazionale, in considerazione della
mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo
stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis.».
Note al comma 884:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio
1999, n. 2669), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio
alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei
mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del
comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione
si conclude con un esame finale a seguito del quale al
funzionario e' attribuito un punteggio espresso in
centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media
tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione
comparativa per l'ammissione al corso di formazione e
nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella
qualifica di viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
sono stabilite dal comitato direttivo della scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto
decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di
amministrazione effettua, agli esclusivi fini
dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8,
comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta
di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di
controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i
viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
progressione in carriera prevista dall'articolo 17.».
Note al comma 887:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione
degli affari esteri in residenze disagiate). - Il servizio
nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del
personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' computato conformemente
all'arti-colo 144 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
- Si riporta il testo dell'articolo 144 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per
le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della
notevole distanza dall'Italia, e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose
condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente
in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono
rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente
ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui
quote di pensione sono calcolate con il sistema
contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le
maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di
trattamenti pensionistici. Il dipendente in costanza di
servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare
alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi
di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di
pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non
possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia'
utilizzate per la liquidazione di trattamenti
pensionistici.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze
particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo
due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per
particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata.».
Note al comma 888:
- Si riporta la tabella 1 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
(Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, e
della cooperazione internazionale a norma dell'articolo 74
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), come
modificata dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 900:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e
quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia
di accertamenti oculistici):
«Art. 4 (Definizione di ipovedenti gravi). - 1. Si
definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e'
inferiore al 30 per cento.».
«Art. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi). - 1.
Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti
medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e'
inferiore al 50 per cento.».
«Art. 6 (Definizione di ipovedenti lievi). - 1. Si
definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e'
inferiore al 60 per cento.».
Note al comma 903:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e' riportato nelle note al comma 426.
Note al comma 905:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le
cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono
un collegamento identitario o civico di significato
distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
Note al comma 907:
- Il riferimento al testo dell'articolo 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' riportato
nelle note al comma 799.
Note al comma 913:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attivita' di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme
dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo
15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il
concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione
del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel
registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca
l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la
risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai
sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a
ruolo alla data di presentazione della proposta di
transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del
termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla
pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento
dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori
alla data di pubblicazione della proposta di accordo di
composizione della crisi da sovraindebitamento o della
proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo
14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione
degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge
n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara
la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter,
comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene
dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario
procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo
87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella di
pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.».
Note al comma 914:
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385(Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e
non siano assistiti da garanzie reali;
b) (abrogata);
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui
al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a
responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel
comma 1, lettera a), e comunque per un importo non
superiore ad euro 100.000,00.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui
al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata
dei finanziamenti fino a quindici anni;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione
riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e
l'attivo patrimoniale;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
Note al comma 915:
- Si riporta il testo del comma 237, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 236. Omissis.
237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1,
comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il
18 giugno 2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019
(Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo
indennizzo risparmiatori):
«Art. 1 (Decorrenza del termine di presentazione delle
istanze di indennizzo). - 1. Ai fini della erogazione delle
prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea
documentazione, sono inviate esclusivamente in via
telematica entro il termine di centottanta giorni (4)
decorrenti dal giorno successivo alla data della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo moduli informatici
rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma
informatica accessibile all'indirizzo internet
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da
Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1,
comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8,
comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 10 maggio 2019.».
- Si riporta il testo dei commi da 493 a 506,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1.-492. Omissis.
493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del
dovere di disciplinare, coordinare e controllare
l'esercizio del credito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione
iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei
risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito
un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni
massive degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i
risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali,
anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale di
cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione,
ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi; nei
casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre
2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i
limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo
al dante causa in relazione al complesso di azioni od
obbligazioni da questi detenute.
495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle
prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui
all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i
clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e
2-sexies del medesimo articolo 6.
496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di
acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei
soggetti istanti legittimati.
497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti
subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per
cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali,
entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per
cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di
trattamento dei soggetti istanti legittimati.
498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma
1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo
periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR e'
surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo
corrisposto.
499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al
netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di
transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di
ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal
fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD),
attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle
banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e
l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo,
ristoro, rimborso o risarcimento.
500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al
netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di
transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di
ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento,
nonche' del differenziale cedole percepite rispetto a
titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo
interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la
collaborazione del sistema bancario e delle banche in
liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di
somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro,
rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di
rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di
Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119.
 


501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli
emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la
corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora
l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della
Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda
di indennizzo, corredata di idonea documentazione
attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata
entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La prestazione di
collaborazione nella presentazione della domanda e le
attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle
prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione
tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed
extragiudiziali, utili all'esame delle domande.
501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento
delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma
501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al
comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo,
puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i
riscontri necessari per verificare la sussistenza del
requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato
nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle
informazioni risultanti dalle banche di dati detenute
dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto
e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza
del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le
modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di
sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia
delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.
502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno
diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei
precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche,
imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori
diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni
subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del
provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro. I cittadini italiani
residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea
documentazione del Paese di residenza attestante i
prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare
di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis,
lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo
assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo
periodo, e' conseguentemente adeguato.
503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021. Le risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di
500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le
somme non impegnate al termine di ciascun esercizio
finanziario sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate negli esercizi successivi.
504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui
all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal FIR. All'articolo
1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
primo e il secondo periodo sono soppressi.
505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni
del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui
al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli
incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli
organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e
revisione interna; membro del collegio sindacale;
consigliere delegato; direttore generale e vice direttore
generale, nonche' i loro coniugi, parenti ed affini di
primo e di secondo grado.
506. Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le
parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari
all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto
degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti:
«L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari al 95 per
cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari». Conseguentemente il Fondo
interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i
rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019.
Omissis.».
Note al comma 916:
- Il riferimento al testo del comma 501 e 502-bis,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e'
riportato nelle note al comma 915.
Note al comma 917:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo
2021, n. 43 (Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano):
«Art. 1 (Organizzazione e funzionamento del Comitato
olimpico nazionale italiano). - 1. Fermo restando il
livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al
fine di assicurare la sua piena operativita' e la sua
autonomia e indipendenza quale componente del Comitato
olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale
italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti
relativi al proprio funzionamento e alle proprie attivita'
istituzionali, e' munito di una propria dotazione organica
nella misura di 165 unita' di personale, delle quali 10
unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. gia'
dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, presta
servizio presso il CONI in regime di avvalimento, e'
trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica
corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del
comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle
dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena
di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Il personale trasferito conserva il
trattamento economico complessivo attuale, ove piu'
favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo
inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante
assegno personale non riassorbibile.
3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il
completamento della pianta organica del CONI avviene
mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e ai
sensi del comma 4 e il 50 per cento dei posti messi a
concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali
dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al personale
dipendente a tempo indeterminato della societa' Sport e
Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si trova collocato in posizione di
avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi
di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma
conserva il trattamento economico complessivo attuale ove
piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo
inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante
assegno personale non riassorbibile.
4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard
di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico
internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138,
e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280,
determina l'articolazione della propria dotazione organica
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di
Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello
dirigenziale, e' inquadrato tenuto conto delle attribuzioni
previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei
compiti svolti e della specificita' delle relative
professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso una
o piu' procedure concorsuali da concludere entro il 31
dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le
singole qualifiche professionali, incluso il contingente di
personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di
cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' a ogni altra procedura
per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove
concorsuali possono svolgersi con modalita' semplificate ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli
coerenti rispetto alle professionalita' di necessaria
acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al
personale si applica il contratto collettivo nazionale del
personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto
Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui
ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e
Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del
presente decreto si trova collocato in posizione di
avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria in
posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che
provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del
trattamento economico di detto personale con le modalita' e
nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con
appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche
attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.».
Note al comma 919:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 467.
Note al comma 920:
- Il riferimento al testo dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge
24 marzo 2021, n. 43, e' riportato nelle note al comma 917.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 467.
Note al comma 921:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo
2021, n. 43 (Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Organizzazione e funzionamento del Comitato
olimpico nazionale italiano). - 1. Fermo restando il
livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al
fine di assicurare la sua piena operativita' e la sua
autonomia e indipendenza quale componente del Comitato
olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale
italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti
relativi al proprio funzionamento e alle proprie attivita'
istituzionali, e' munito di una propria dotazione organica
nella misura di 165 unita' di personale, delle quali 10
unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
2. - 4 (abrogati).
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui
ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e
Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del
presente decreto si trova collocato in posizione di
avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria in
posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che
provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del
trattamento economico di detto personale con le modalita' e
nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con
appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche
attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.».
Note al comma 923:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione straordinaria.
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo
unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa .
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.».
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis
(128) del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta
da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in
tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
Note al comma 926:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche
funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19). - 1. Per
far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45,
comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro,
e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una
specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei
predetti piani e un incremento tariffario per le attivita'
rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli
accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono stabilite le modalita' di determinazione
della specifica funzione assistenziale e l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la
compatibilita' con il finanziamento per il Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse
previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori
costi correlati all'allestimento dei reparti e alla
gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario
per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19, come
individuati nel decreto di cui al comma 2, sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente
con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.
Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione
assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'
effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti
dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della
Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonche'
sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a)
all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di
ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da
COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia
intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi
del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b)
all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto
soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di
COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su
indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui
al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e'
determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai
ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da
SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al
periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni
desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero
della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del
comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale
corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da
parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base
mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente
articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei
dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono riconoscere alle strutture private
accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno
2020, le quali sospendano le attivita' ordinarie anche in
conseguenza dell'applicazione delle misure previste
dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base
mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un
massimo del 90 per cento del volume di attivita'
riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da
COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri
enti, le attivita' ordinarie possono riconoscere alle
strutture private accreditate destinatarie di apposito
budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento
del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno
2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale. Il predetto
riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve
essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a
concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento
del budget, di un contributo una tantum legato
all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province
autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti
dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla
stessa struttura che, sulla base di uno specifico
provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste
dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget
assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume
di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza
del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per
l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura
interessata. Il presente comma si applica, laddove ne
sussistano i presupposti, anche nei confronti delle
strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di
parita' rispetto alle strutture sanitarie private
accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai
sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di
cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90
per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per
cento della produzione resa dalle medesime strutture nel
2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro
alle predette strutture e' regolato nell'ambito
dell'accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria, a seguito di apposita conferenza di
servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in
sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2022.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
altresi' agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per
la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle
strutture private accreditate destinatarie di un budget
2020 come riportato nei relativi accordi e contratti
stipulati per l'anno 2020.
5-quater. Alle strutture private accreditate che
abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario
nazionale convertendo parte delle attivita' per destinarle
a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita'
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per
cento del budget per acuti, considerando i ricoveri
ordinari e i day hospital, puo' essere riconosciuto un
contributo una tantum in proporzione al costo complessivo
sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione
individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte
della struttura interessata, ferma restando la garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale
e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente gia' forniti alle medesime strutture dalla
regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto
riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, e'
legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e
province autonome nelle quali e' ubicata la struttura
destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, e' abrogato.».
Note al comma 927:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 2. - L'assicurazione comprende tutti i casi di
infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita'
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione
dal lavoro per piu' di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, e' considerata
infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e'
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro
l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale
e' regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. L'uso
del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali,
intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso,
esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
opera nei confronti del conducente sprovvisto della
prescritta abilitazione di guida.».
Note al comma 933:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502):
«Art. 22 (Cure domiciliari). - 1. Il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in
condizioni di fragilita', con patologie in atto o esiti
delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti
dall'insieme organizzato di trattamenti medici,
riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico
necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il
declino funzionale e migliorare la qualita' della vita.
L'azienda sanitaria locale assicura la continuita' tra le
fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale
a domicilio.
2. Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle
persone non autosufficienti e in condizioni di fragilita',
si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di
supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001
recante "Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria". Il bisogno clinico,
funzionale e sociale e' accertato attraverso idonei
strumenti di valutazione multidimensionale che consentano
la presa in carico della persona e la definizione del
"Progetto di assistenza individuale" (PAI) sociosanitario
integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
3. In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed
al livello di intensita', complessita' e durata
dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si
articolano nei seguenti livelli:
a) cure domiciliari di livello base: costituite da
prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di
bassa complessita' di tipo medico, infermieristico e/o
riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure
domiciliari di livello base, attivate con le modalita'
previste dalle regioni e dalle province autonome, sono
caratterizzate da un "Coefficiente di intensita'
assistenziale" (CIA (2)) inferiore a 0,14;
b) cure domiciliari integrate (ADI) di Î livello:
costituite da prestazioni professionali prevalentemente di
tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero
prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a
favore di persone con patologie o condizioni funzionali che
richiedono continuita' assistenziale ed interventi
programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e
0,30 in relazione alla criticita' e complessita' del caso;
quando necessari sono assicurati gli accertamenti
diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e
dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17,
nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure
domiciliari di primo livello richiedono la valutazione
multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la
definizione di un «Progetto di assistenza individuale»
(PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale»
(PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona,
e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e
dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o
dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta assumono la responsabilita'
clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il
ruolo della famiglia;
c) cure domiciliari integrate (ADI) di IÎ livello:
costituite da prestazioni professionali prevalentemente di
tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero
prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a
favore di persone con patologie o condizioni funzionali che
richiedono continuita' assistenziale ed interventi
programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e
0,50, in relazione alla criticita' e complessita' del caso;
quando necessari sono assicurati gli accertamenti
diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e
dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17,
nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure
domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione
multidimensionale, la "presa in carico" della persona e la
definizione di un "Progetto di assistenza individuale"
(PAI) ovvero di un "Progetto riabilitativo individuale"
(PRI), e sono attivate con le modalita' definite dalle
regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei
familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta assumono la
responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando
e sostenendo il ruolo della famiglia;
d) cure domiciliari integrate (ADI) di IIÎ livello:
costituite da prestazioni professionali di tipo medico,
infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici,
fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi
medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati
per nutrizione artificiale a favore di persone con
patologie che, presentando elevato livello di complessita',
instabilita' clinica e sintomi di difficile controllo,
richiedono continuita' assistenziale ed interventi
programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50,
anche per la necessita' di fornire supporto alla famiglia
e/o al care-giver. Le cure domiciliari ad elevata
intensita' sono attivate con le modalita' definite dalle
regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione
multidimensionale, la presa in carico della persona e la
definizione di un «Progetto di assistenza individuale»
(PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei
processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della
famiglia.
4. Ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono
integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali
disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono
a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i
primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta
e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.
5. Le cure domiciliari sono integrate da interventi
sociali in relazione agli esiti della valutazione
multidimensionale.».
Note al comma 949:
- Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti), e' riportato nelle note al comma 418.
Note al comma 951:
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca
applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento
tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche
con riferimento alle start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota
parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a
favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati,
anche attraverso strumenti di partecipazione, nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita'
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla
ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni
tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi,
attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica
e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in
capitale di rischio e di debito, anche di natura
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in
materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2
e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale
dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle
funzioni ad essa gia' attribuite in materia di
trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di
apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea
Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un
atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai
fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione
e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno
2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello
sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla
Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere
incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da
contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove
investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo
la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e
enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech
e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e
ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta
del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere
nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova
applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al
settore dei treni storici per le perdite subite a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione
FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.».
Note al comma 953:
- Si riporta il testo dell'articolo 82, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 82 (Continuita' territoriale). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga,
Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste,
Ancona, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, nonche'
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia
ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia'
preordinate.».
Note al comma 954:
- Il testo del citato regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008,
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei
nella Comunita', e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre
2008, n. L 293.
Note al comma 955:
- Il riferimento al testo del citato regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di
servizi aerei nella Comunita', e' riportato nelle note al
comma 954.
Note al comma 956:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica):
«Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). - 1.
Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione
possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,
specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti
indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri
generali dell'eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel
corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1°
settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le
strategie e le modalita' di attuazione delle predette
attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di
tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il
raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i
licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e
professionali.
2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento
di valutazione e riferito a differenti livelli di
apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con
ordinanza del Ministro dell'istruzione.
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo
svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al
comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per
le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del
secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque
del processo formativo e dei risultati di apprendimento
conseguiti sulla base della programmazione svolta, in
deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli
articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122;
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica
condizione di salute con particolare riferimento alla
condizione di immunodepressione, e per il conseguente
rischio di contagio particolarmente elevato, non possano
riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza
ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo
del primo e del secondo ciclo di istruzione;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una
o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione
del voto finale, con specifiche disposizioni per i
candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di
svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in
deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle
commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con
commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione
scolastica sede di esame, con presidente esterno per
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della
seconda prova a carattere nazionale con una prova
predisposta dalla singola commissione di esame affinche'
detta prova sia aderente alle attivita' didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle
specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri
del Ministero dell'istruzione che ne assicurino
uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, comunque garantendo alle
studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto
dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del
2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe
deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e
l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo
individualizzato.
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni
sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre
alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione
finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 122 del 2009;
b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da
parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di
un elaborato del candidato, come definito dalla stessa
ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni
per i candidati privatisti o per i candidati esterni
provenienti da percorsi di istruzione parentale,
salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8
e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione
con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita'
anche telematiche e punteggio per garantire la completezza
e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche
previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale, per
l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per le
studentesse e gli studenti con disabilita', delle
previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dei criteri di
attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche
in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure
adottate ai sensi del comma 3 del presente articolo.
4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del
virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute
del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui
all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale
organo dalla normativa vigente.
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione
epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla
base di specifiche e motivate richieste da parte delle
famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli
di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione a livello di istituzione
scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la
reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso
frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia
stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento
degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia,
stabiliti nel piano educativo individualizzato.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo
prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli
studenti con disabilita' e disturbi specifici di
apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi
speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti
previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui
agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4,
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando
quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale
e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18,
comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai
requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
base della programmazione svolta. Le esperienze maturate
nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del
2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami
preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza
epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui
all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo.
La configurazione dell'esame di Stato per i candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati
interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove
di cui al presente comma non si concludano in tempo utile,
limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di
cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione
ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre
prove previste dalle universita', dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da
altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con
riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al
terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti
da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito
idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo
utile per la partecipazione alle relative prove di accesso,
laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione
ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della
sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati
esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione possono altresi' partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di
abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado,
con riserva del superamento del predetto esame di Stato,
fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli
studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola
secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della
legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre
2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono
sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62, con modalita' definite con provvedimento
dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare
e' sostenuto davanti al consiglio della classe
dell'istituto collegata alla commissione alla quale il
candidato e' stato assegnato. In caso di esito positivo
dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata,
secondo le modalita' definite dalle ordinanze di cui al
comma 1.
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti
della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di
Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno
scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneita'
previsti al termine di ogni classe con modalita' definite
con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico
2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio
scolastico regionale, gli enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione
alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza puo'
essere programmata in riferimento a quanto previsto dal
piano educativo individualizzato, presso il domicilio
dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e
ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione
domiciliare con l'impiego del personale gia' in servizio
presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle
misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale
di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le
prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
7-quinquies. L'attivita' di cui al comma 7-quater non
autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non
deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo'
emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per
adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente
articolo alle specificita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della
pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le
istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono
garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo
ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto
del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli
esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi
realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I
predetti risparmi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati per la
meta' al Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante meta' al
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico
2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso
le istituzioni scolastiche, nel rispetto del saldo
dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 957:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165(Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima desti-nazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note al comma 958:
- Si riporta il testo dell'articolo 59, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.
Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di
tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle
immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione
vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e'
incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo
stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la
quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b)
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da
destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del
medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno
conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo.
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4
e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i
candidati svolgono altresi' il percorso annuale di
formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'
valutata da una commissione esterna all'istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova
disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa
valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio
negativo relativo alla prova disciplinare comporta la
decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e
l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con
riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono
disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei
posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova disciplinare di
cui al comma 7, le modalita' di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei
componenti e le modalita' di espletamento della suddetta
prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita',
gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita'
comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e'
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il
termine di presentazione delle istanze di partecipazione,
un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno
tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni
scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile
in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a
un percorso di formazione, anche in collaborazione con le
universita', che ne integra le competenze professionali e
che prevede una prova conclusiva, secondo modalita'
definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del
percorso di formazione e della prova conclusiva il
candidato e' assunto a tempo indeterminato a decorrere dal
1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al
primo periodo, che sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso
dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.
9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle
procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le
relative opera-zioni sono destinati sino al 15 febbraio
2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed
economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto
2021 ed entro il 30 novembre 2021.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste
a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una
unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla,
volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del
candidato sulla disciplina della classe di concorso o
tipologia di posto per la quale partecipa, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si
riserva la possibilita', in ragione del numero di
partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di
concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10,
emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, prevedono una
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei
dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di
cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti
riservati si procede con arrotondamento per difetto. La
riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o
tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono
apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di
concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
i programmi concorsuali, senza che cio' comporti la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le
modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta
anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
di redigere i quadri di riferimento per la valutazione
della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio.
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da
adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati,
nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui
all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n.
107, le attivita' formative, le procedure e i criteri di
verifica degli standard professionali, le modalita' di
verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul
campo, la struttura del bilancio delle competenze e del
portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione,
classe di concorso o tipologia di posto, in caso di
incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
possono essere disposte anche negli anni scolastici
successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente per i
concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le
immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022
in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano
Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento
delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella
seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto,
si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
modalita' di cui al comma 15.
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di
cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola
classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20
quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in
modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una
durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La valutazione della prova e'
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta,
zero punti alle risposte non date o errate. La prova e'
valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei
posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta
la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla
procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con
decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le
eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso
necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi
14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta,
anche a titolo oneroso, e' assegnata con affidamento
diretto ad una o piu' universita'. Parimenti i servizi
logistici e informatici necessari per lo svolgimento di
detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a
soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura che provvede entro cinque
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E'
possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento
contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita'
del presidente, per gruppi comprendenti un numero di
candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai
componenti e al segretario delle commissioni che concludono
le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo
rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a
due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma
1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche' dall'articolo 5,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono
disciplinati la commissione nazionale incaricata di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della
prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono
utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita'
rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In
ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi, sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo
58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della
procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla
procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti
classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo
precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione
si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione limitatamente alle procedure di cui al
periodo precedente. (230)
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro
7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei
concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre
2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono
soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.».
Note al comma 959:
- Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento
di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche
dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi
dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici).
- 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al
fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione
informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole
primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche'
per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali
per la didattica, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre
2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di
1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le
istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli
studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato a prorogare o, qualora non gia' attribuiti, in
tutto o in parte, a conferire, entro il limite di
autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli
incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di
cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima
fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente le assunzioni di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.
126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo
determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si
provvede a valere sulle risorse previste dal citato
articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia'
erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la
dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da
destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi
regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun
caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di
cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale
"Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
Note al comma 960:
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono
sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole
«per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli
anni 2014 e 2015»;
b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono
sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole
«per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli
anni 2014 e 2015».
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente
periodo: «Non e' richiesto il parere della commissione di
cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che
siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca
di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate
entro tre anni dalla vincita del programma.».
3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore
a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a
quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate
alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte
di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi
commi. Il predetto limite di spesa e' integrato, per
l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a
tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter.
5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a
domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora
assunti alle dipendenze dello Stato, e' stanziato
l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno
2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici
presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana e'
aumentato di 119 unita'.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.
5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma
5-ter, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad
avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti
eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al
comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalita'
ivi previste. La procedura selettiva e' finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di
cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto
partecipare alle procedure per mancata disponibilita' di
posti nella provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedure selettiva
di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il
collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del
punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali,
dei partecipanti che non abbiano precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione
del bando per la provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
di cui al periodo prece-dente sono utilizzati anche per il
colloca-mento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine
della medesima graduatoria nazionale, sulla base del
punteggio attribuito a seguito delle graduatorie
provinciali dei partecipanti che siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della pro-pria
posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le
assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessa-zioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti
sono utilizzate, nell'or-dine, per la trasformazione a
tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi
5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more
dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di
garantire il regolare svolgimento delle attivita'
didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti
e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al
comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee
del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il
personale immesso in ruolo non ha diritto, ne' ai fini
giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del
servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari
di con-tratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove
necessario per il numero di aspiranti inserito in
graduato-ria, di quelli resi nuovamente vacanti e
disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al
comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le
cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi
compreso l'aver partecipato alla relativa procedura,
nonche' i requisiti per la partecipazione alla procedura
selettiva, le modalita' di svolgimento e i termini per la
presentazione delle domande determinate con decreto del
Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della
presente disposizione.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a
disposizione per le esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della
procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro
1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di
attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui
rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo'
avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente
per ciascuna tipologia di contratto.».
Note al comma 961:
- Il riferimento al testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) e' riportato nelle note al comma 67.
Note al comma 964:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - 1. In considerazione dei
provvedimenti di regolazione e limitazione della
circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti
provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete
autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "relative all'anno
2020 e all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
«relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a
tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio»
e le parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021».
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di
promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'
delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui
all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle
disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis,
anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il
31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di
affidamento della concessione secondo le modalita' di cui
al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la
societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n.
148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma
corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3
in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di
acconto delle somme dovute dalla medesima societa' in forza
della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. In
caso di affidamento della concessione a un operatore
economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza
della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino
inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
del presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l'importo differenziale direttamente alla
societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme
dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo
della concessione.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis
del presente articolo, all'articolo 13-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "La societa' Autobrennero Spa
provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello
Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti
rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno
2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento
della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle
successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni
successivi";
b) al comma 4, le parole: "entro il 31 luglio 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2021"
e le parole: «entro il 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 21 dicembre 2021".
2. In considerazione del calo di traffico registrato
sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di
limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle
regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti
economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e
ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga
non si applica in presenza di procedure di evidenza
pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni
di cui al primo periodo e gia' definite con
l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le
parole: «31 ottobre 2021», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di
cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle
more della definizione del procedimento di revisione della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo
35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della
societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa'
Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato
avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile. Per le finalita' di cui al primo periodo, la
societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o
modifiche da apportare ai predetti progetti, nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i
criteri di cui al primo periodo.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a
700.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della
grave crisi derivante dalle complesse problematiche del
traffico e della mobilita' lungo la rete stradale e
autostradale della regione Liguria, nelle more della
definizione del contratto di programma tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la
societa' ANAS S.p.a. relativo al periodo 2021-2025, e'
assegnato alla societa' ANAS S.p.a. un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione
di fattibilita' tecnico-economica relativa all'adeguamento
e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via
Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il
comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una
nuova societa', interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui
al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo
statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il
primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli
stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del
codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al
mercato, per la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche da parte del consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e
le modalita' di esercizio del controllo analogo del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo',
nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in
deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle
disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con
societa' direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e
gestionale nonche' costituire societa' di gestione di
autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle
medesime societa', secondo le modalita' e le procedure
definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal
decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto
dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con
esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le
funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti
disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono trasferite alla
societa' di cui al comma 2-sexies.
2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
inserito il seguente:
«6-bis. La societa' ANAS S.p.a. adotta sistemi di
contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti
speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti
dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di cui
al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto
di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.a. e il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili».
2-duodecies. All'articolo 1, comma 870, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
«definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite dalle
seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da
rendere». Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.
2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma
2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima
data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un commissario liquidatore.
Con il decreto di nomina e' determinato il compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso sono a carico delle societa' di cui al primo
periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle risorse
gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da impiegare per le
medesime finalita'.
2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i quadri
economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9
per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi».
2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52
milioni di euro, da sottoscrivere e versare, anche in piu'
fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione
patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel
medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in
conto residui nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto
capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2-sexiesdecies. L'apporto di cui al comma
2-quinquiesdecies puo' essere incrementato fino a 528
milioni di euro per l'anno 2021 mediante versamento, nel
medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato, e
successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa,
di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione
degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la
manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma
capitale, nonche' di rimuovere le situazioni di emergenza
connesse al traffico e alla mobilita' nel territorio
comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma
stradale delle strade comunali, Roma capitale e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito dei rapporti di
collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma
6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione
con la societa' ANAS S.p.a., in qualita' di centrale di
committenza, per l'affidamento di tali interventi, da
realizzare entro novanta giorni dalla sottoscrizione della
convenzione. Per le finalita' di cui al primo periodo e
limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la selezione degli operatori economici da parte della
societa' ANAS Spa puo' avvenire, nel rispetto del principio
di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro
previsti dall'articolo 54 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi,
ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai quali
non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione
degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si
e' provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai
commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalita'
di cui al presente comma, la societa' ANAS S.p.a. e'
altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo
1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
risorse gia' disponibili per interventi di manutenzione
straordinaria nell'ambito del contratto di programma tra la
societa' ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, nel limite di 5 milioni di
euro.
3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le
parole «I compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i
compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti
concessionari e dei soggetti gestori in materia di
sicurezza, nonche' le funzioni di controllo delle
amministrazioni concedenti, i compiti».
4. All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "Il
progetto" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli invasi
realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per gli invasi di cui all'articolo 89
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni,
in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la
disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e
9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche
degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.".
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:
"516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche nonche' di
eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata";
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
"516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo e della sua
attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto
dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione
delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui
al comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di bacino
distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri
enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le
informazioni e i documenti necessari alla definizione del
Piano medesimo e i relativi criteri di priorita', tenuto
anche conto della valutazione della qualita' tecnica e
della sostenibilita' economico-finanziaria effettuata
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli
stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli
interventi, nonche' le modalita' di revoca dei
finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni
mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione
degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno
2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono
attuati e monitorati secondo le modalita' previste nei
medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516,
le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata
in vigore della presente disposizione per la realizzazione
degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci
attuativi approvati con le modalita' stabilite dal terzo
periodo del citato comma 516";
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: "di cui alle sezioni
'acquedotti' e 'invasi' del Piano nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano nazionale di
cui al comma 516";
e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:
"520. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento
dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui
al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e
le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la
risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione e
nella realizzazione degli interventi";
f) al comma 524, le parole: "Piano invasi' o 'Piano
acquedotti' sulla base della sezione di appartenenza" sono
sostituite dalle seguenti: "Piano nazionale di cui al comma
516";
g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:
"525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli
articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo
decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e
degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da
adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i
necessari poteri sostitutivi di programmazione e di
realizzazione degli interventi, e definisce le modalita',
anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111".
4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: ", di cui 60 milioni di
euro annui per la sezione 'invasi'" sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:
"4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite
dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli
sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse
le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri
impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera
idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere
il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle,
ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata.
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle
opere di derivazione e di adduzione non individuate ai
sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle
operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle
medesime opere provvedono le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di
adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro
interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241".
4-quinquies. In relazione alle concessioni
autostradali, al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture
autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio
economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria
emanata dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, puo'
prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della
concessione concorrano, in alternativa al contributo
pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, risorse finanziarie messe a disposi-zione da un altro
concessionario di infrastruttura autostradale, purche'
quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente
interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
a) il concessionario autostradale che mette a
disposizione le risorse finanziarie:
1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente
al concessionario, selezionato all'esito della procedura di
evidenza pubblica;
2) e' solidamente responsabile nei confronti
dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da
parte del titolare della concessione dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
3) incrementa, in misura corrispondente all'entita'
delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della
determinazione del valore di subentro, l'importo degli
investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad
esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti
definiti nella convenzione di concessione relativa alla
medesima infrastruttura;
 


b) il concessionario autostradale beneficiario delle
risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente
all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai
fini della determinazione del valore di subentro, l'importo
degli investimenti effettuati in relazione
all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti
effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche
nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni
le risorse finanziarie;
c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla
lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla
lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.».
Note al comma 965:
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni
per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale
necessita' di rafforzamento degli apprendimenti quale
ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle
procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se
successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e
fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale
attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e
il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -
1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del
ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione
dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale
ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di
cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ",
distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le
parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti:
"vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande e
il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono
altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono
soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un
incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non generale
del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente
tecnico con funzioni ispettive constano di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti,
di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova
orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono
sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni
ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la
valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono
soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i
titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti
messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno
scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le
disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c);
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano
i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non
possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla
vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque
validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli
qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita'
svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici"
sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici" e al
comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare l'interesse
degli studenti alla continuita' didattica, i docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non
prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale
occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una qualunque
sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al
precedente periodo si applicano a decorrere dalle
operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico
2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole
"1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1°
settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.
115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla
data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in
modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti".
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono aggiunte
le seguenti: "nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per
la stessa finalita' di cui al primo periodo, al fine di
garantire la continuita' didattica anche nell'anno
scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni
per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari
e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali
per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni
altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti
con disabilita', disturbi specifici di apprendimento e
altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
f-bis) installazione di impianti per la ventilazione
meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto
di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il
compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e
del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel
limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo
1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021";
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5
si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
Note al comma 969:
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e'
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto dalla normativa di riferimento e non e'
computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e'
equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di
comporto; per i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini
dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al
medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31
ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita'
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale anche da remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli
oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai
commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo
di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di
976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per
le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro
del settore privato con obbligo previdenziale presso le
Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico,
hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri
sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia
presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso e'
riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni
singolo lavoratore ed e' previsto solo nei casi in cui la
prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere
svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato
dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per
lavoratore, previa presentazione da parte del datore di
lavoro di apposita domanda in via telematica corredata da
dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di
cui al presente articolo da trasmettere nelle modalita' ed
entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi
dell'articolo 71 del resto unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili
contenuti nelle certificazioni mediche e nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio
del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma
sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto
il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.».
- Il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Note al comma 970:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo
2021, n. 43 (Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ulteriori disposizioni). - 1. All'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole
"40 milioni" e le parole "368 milioni" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "45 milioni" e "363
milioni".
1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle
risorse da parte degli organismi sportivi, di cui
all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, l'Autorita' di Governo competente in mate-ria di sport
puo' avvalersi della societa' Sport e Salute S.p.A., nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La
mede-sima Autorita' di governo nomina uno dei componenti
dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate,
fermo restando il potere di controllo del CONI sui
contributi finanziari da esso erogati ai suddetti
organismi, per il perseguimento delle sue finalita'
istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta
fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di
gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi
finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate o nel caso di gravi
violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti
sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere
e), e-bis), ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242.
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo
statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi
alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro
ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione
delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate
adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti.
Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma,
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con
proprio decreto da adottare entro i trenta giorni
successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento
alle disposizioni di legge.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8,
del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del perseguimento delle finalita'
istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni
individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo
competente in materia di sport, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le modalita' di attuazione del trasferimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione in comune
degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le
relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto
termine, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo
competente in materia di sport, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i
successivi 60 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle
disposizioni di cui al presente decreto.».
Note al comma 974:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera
b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
Note al comma 977:
- Si riporta il testo del comma 177, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 176. Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».
Note al comma 978:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della
delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura):
«Art. 3 (Riduzione del numero delle camere di commercio
mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del
personale). - 1. Entro il termine di 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere
trasmette al Ministero dello sviluppo economico una
proposta di rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle
camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui
registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di
75.000 imprese e unita' locali, con altre camere di
commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni
motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di
commercio nei cui registri delle imprese siano gia'
iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita' locali,
ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di
commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero
delle imprese e unita' locali iscritte o annotate nel
registro delle imprese;
c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in
ogni provincia autonoma e citta' metropolitana;
d) possibilita' di istituire una camera di commercio
tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei
territori e delle circoscrizioni territoriali di confine
nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di
efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita' di mantenere le camere di commercio
nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' le camere di
commercio nei territori montani delle regioni insulari
privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici
stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio
economico;
f) necessita' di tener conto degli accorpamenti
deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7
agosto 2015, n. 124, nonche' di quelli approvati con i
decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi
ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60
camere di commercio;
2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi
delle singole camere di commercio nonche' delle Unioni
regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna
nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle
sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso,
con limitazione degli spazi utilizzati a quelli
strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti
istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei
trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di
razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano
devono essere, altresi', individuati le modalita' ed i
termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi,
mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di
patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle
finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo
12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni;
b) un piano complessivo di razionalizzazione e
riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o
soppressione; in particolare detto piano dovra' seguire il
criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono
compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo
coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso
non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo
quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende
esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.
3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine,
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione
organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni
delle Camere di Commercio:
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di
personale in funzione dell'esercizio delle competenze e
delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580;
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale dirigente e non dirigente, nonche'
la rideterminazione delle risorse finanziarie dei
corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
c) la razionale distribuzione del personale dipendente
delle camere di commercio, con possibilita' di realizzare
processi di mobilita' tra le medesime camere, nel rispetto
delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal
nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo
piano sono fissati anche i criteri per individuare il
personale soggetto ai suddetti processi di mobilita',
nonche' l'eventuale personale soprannumerario non
ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i
sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta
di cui al comma 1, alla rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove
camere di commercio, alla soppressione delle camere
interessate dal processo di accorpamento e
razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti
ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al
presente comma e' adottato anche in assenza della proposta
di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine
ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri
previsti nei commi 1, 2, 3.
5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6. Le camere di commercio, all'esito del piano
complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in
soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello
sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario
e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri
definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento
delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale
soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo
precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si
assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso
personale presso le Amministrazioni interessate.
7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di
cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei settori
sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni
di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della
funzione pubblica un numero di posti, con priorita' per
quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato
al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica.
Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta
comunicazione e' fatto divieto di assumere nuovo personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione. Il
suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti
comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla
conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei
posti disponibili e con priorita' per le esigenze degli
uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E' fatta
salva la possibilita' dell'applicazione dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte
delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo
periodo del presente comma. Al personale trasferito si
applica il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti delle amministrazioni di destinazione.
8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di
cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito
delle procedure di mobilita' di cui al comma 7, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Fino al completamento delle procedure di mobilita'
di cui al presente articolo, alle camere di commercio e' in
ogni caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o
l'impiego di nuovo personale o il conferimento di
incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al
completamento delle procedure di mobilita' di cui al
presente articolo, le camere di commercio non oggetto di
accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di
accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo
personale, nel limite della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare
l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
10. Nei riguardi delle unita' di personale
soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni
regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti
per il pensionamento entro i successivi 3 anni
dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si puo'
procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle
risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del
presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con
l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in
misura corrispondente al 60% del trattamento economico
individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il
variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi
ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria
fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure
previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere
sulle risorse di un apposito fondo istituito presso
l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle
disponibilita' di bilancio degli enti del sistema camerale
nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto
dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Unioncamere, e' quantificato l'ammontare delle risorse
che gli enti del sistema camerale devono versare
annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da
sostenere ed e' determinato il riparto del fondo stesso tra
i predetti enti per le finalita' del presente comma. Con
riferimento alle unita' del personale del presente comma il
trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque
denominato e' corrisposto una volta maturati i requisiti
per l'accesso al pensionamento e sulla base della
disciplina vigente in materia di corresponsione del
trattamento medesimo.
11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il
collocamento in quiescenza, sono adottate previa
certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad
opera dell'Inps.».
Note al comma 979:
- Il riferimento al testo del citato articolo 3, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) e' riportato nelle note al comma
978.
Note al comma 984:
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95.
Note al comma 985:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra (Artt.
1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)). - 1. Ai fini
dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto
finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene
immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra
da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei volumi
nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi
nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per
il condizionamento: il volume cosi' ottenuto, espresso in
ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per
intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado
Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantita' in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto
da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri
contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra
prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato
si intende la quantita' in grammi di estratto secco
contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e'
derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo di
tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti
dopo il completamento della fermentazione della birra
prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi
del presente comma e' arrotondata a un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5
centesimi e computando per un decimo di grado quelle
superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i
metodi di rilevazione del grado Plato.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime nonche' contatori per la
determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati
e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a
monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le
operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in
apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento
gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono
installati i contatori per la determinazione del numero
degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui
all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000
ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione
delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata
nei birrifici di cui al presente comma si applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al
presente testo unico ridotta del 40 per cento e, per il
solo anno 2022, del 50 per cento.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del
deposito fiscale e alle modalita' semplificate di
accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
impianti di cui al medesimo comma.
3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su
richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni,
certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal
medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato
nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare
superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica e'
legalmente ed economicamente indipendente da altre
fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da
quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto
licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui.
3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra
realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma
4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una
produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore
a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui
all'allegato I annesso al presente testo unico in misura
ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000
ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000
ettolitri.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in
facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa
convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
l'applicabilita' del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) tre decimi di grado, rispetto al valore dichiarato,
per la gradazione saccarometrica media effettiva del
prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati
su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e
contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per
il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.».
Note al comma 986:
- Il testo del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Note al comma 988:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
Note al comma 989:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49
(Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo
forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei
carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed
agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche'
dell'Ispettorato centrale repressione frodi per
l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli
interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei
controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il
Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con
proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari
forestali, che operano alle dirette dipendenze del
Ministro.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto «Sanita'».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla
copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come
definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel
rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della
legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire
concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti
in organico nella qualifica di dirigente di primo livello
del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le
vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi
riservati al personale in servizio appartenente alle
posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero
della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi
riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure
di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
nazionale in materia di progressione del personale, e'
autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli
stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di
previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39
della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al
citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in
materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle
professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio
orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
si applicano le norme in materia di accertamento per soli
titoli, previo un breve corso di formazione predisposto
dalla stessa Agenzia.».
Note al comma 992:
- Il riferimento al testo dell'articolo 243-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
riportato nelle note al comma 767.
- Il riferimento al testo dell'articolo 243-quater, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
riportato nelle note al comma 565.
- Si riporta il testo degli articoli 243-ter,
243-quinquies, 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale."
«Articolo 243-quinquies Misure per garantire la
stabilita' finanziaria degli enti locali sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali
sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono
squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la
gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento,
puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare
alle finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite
massimo di euro 200 per abitante, e' destinata
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di
euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
altresi' le modalita' per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
e' erogata l'anticipazione.».
«Articolo 243-sexies (Pagamento di debiti). - 1. In
considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41 della
Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono
destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti
nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
sulle risorse di cui al comma 1.».
Note al comma 993:
- Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
in relazione alla verifica della compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
di assunzione di personale degli enti dissestati e degli
enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo
243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo
con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale,
ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle
misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a
seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o
insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i
normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a
carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
Note al comma 994:
- Il riferimento al testo dell'articolo 243-quater, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
riportato nelle note al comma 565.
Note al comma 995:
- Il riferimento al testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
318.
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
Note al comma 996:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro in
porto e per la riqualificazione professionale). - 1. Al
fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi
di riconversione industriale delle infrastrutture portuali
e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e
all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80
per cento della movimentazione di merci containerizzate
avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in
modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni
stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita'
terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un
periodo massimo non superiore a settantotto mesi, a
decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla Autorita'
di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato
di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in
prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la
somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
84 del 1994.
2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di
cui al comma 1, dall'Autorita' di Sistema portuale
competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le
attivita' delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle
rispettive Autorita' di Sistema portuale.
3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attivita'
di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori
iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro
formazione professionale in relazione alle iniziative
economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di
competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le Regioni
possono cofinanziare i piani di formazione o di
riqualificazione del personale che dovessero rendersi
necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta
da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attivita'
nell'ambito portuale di competenza della Autorita' di
Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il
proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente un
soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo
svolgimento delle operazioni portuali dovra' transitare
attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia
personale sufficiente per far fronte alla fornitura di
lavoro portuale temporaneo, dovra' rivolgersi alla predetta
Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e
produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese
autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le
assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi
sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti,
ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali
predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso
obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni,
sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori
individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la
cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1,
ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento,
si applicano le norme che disciplinano le agenzie di
somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre
2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per
l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in
forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non
reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo' autorizzare la trasformazione di tale
Agenzia, su istanza dell'Autorita' di Sistema portuale
competente e laddove sussistano i presupposti, in
un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000
euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e
8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente
importo delle disponibilita' in conto residui del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000
euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
Note al comma 997:
- Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
riportato nelle note al comma 996.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale):
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d).
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto
all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio
della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di
tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
(172) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
(172) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono
tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il
rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
Note al comma 998:
- Il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
riportato nelle note al comma 996.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro). -
1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore
marittimo). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di
accompagnare i processi di riconversione industriale delle
infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei
quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque
anni in modalita' transhipment, si sia realizzata una
sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale
o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle
imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai
lavoratori in esubero delle imprese che operano nei
predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero
delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le
giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive
pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al
comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
puo' essere altresi' riconosciuta, a domanda, in
alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente
articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato
di percepire il trattamento straordinario di integrazione
salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni
di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per
l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della
NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di
percepimento dell'indennita' stessa.».
Note al comma 999:
- Si riporta il testo del comma 1333, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 1332. Omissis.
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente
destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di
ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia. Per
l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli
studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di
attivita' industriali ad alta tecnologia di cui al primo
periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
Omissis.».
Note al comma 1000:
- Si riporta il testo dall'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.».
Note al comma 1001:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89
(Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il personale
della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria,
del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui
agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli
articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato,
al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello
Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914,
4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del
Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del
Ministero delle politiche agricole e forestali, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo
di assistenza per il personale della pubblica sicurezza,
all'Ente di assistenza per il personale
dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti
alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza
e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato,
al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale
dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i
finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo
personale, alla copertura assicurativa delle
responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita'
istituzionali dello stesso personale.».
Note al comma 1002:
- Il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1959, n. 911 (Esecuzione dell'Accordo
culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica
federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso
in Bonn l'8 febbraio 1956) e' pubblicato nella GU n. 266
del 3 novembre 1959.
Note al comma 1003:
- Si riporta il testo del comma 133, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-132. Omissis.
133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi
volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
del trattamento economico con quello del personale delle
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un apposito fondo con una
dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120
milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni
di euro annui.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita
dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto,
la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio
2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure
dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e
mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione
di rischio e di posizione quota fissa del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione
della tabella C di cui al comma 1, costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e
dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola:
"cinque" e' sostituita dalla seguente: "due".
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili
esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso
tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al
correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di
ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e'
incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore
a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi
istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi
istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro
693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1°
gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio
2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle
indennita' spettanti al personale che espleta funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di
cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per
l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per
l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale
che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576
per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno
2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine
di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del
soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei
vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto, nonche' al personale appartenente alle
corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio
di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un
assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che
matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio
di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un
assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il
miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il
fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di
risultato del personale dirigente di livello non generale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio
e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro
363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal
1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1°
gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo
per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato
del personale dirigente di livello generale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio
e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro
100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal
1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio
2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi
istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro
3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il
finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle
posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del
personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale
appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio,
istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e'
riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di
rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma
1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e
9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente
incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse,
indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli
incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli
riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al
personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco
Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre
2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e
continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un
trattamento economico inferiore a quello in godimento allo
stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad
personam pensionabile da riassorbire con i successivi
miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro
120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a
decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri
indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti
normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui
all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al
presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini
previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente
con riferimento ai periodi contributivi maturati a
decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate). - 1. Per gli
interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del
15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonche' per la
loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta
alle somme gia' trasferite al fondo della Protezione
civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, comprensiva degli
oneri per il trattamento economico, analogo a quello
attribuito al personale delle Forze di polizia, da
corrispondere con le modalita' previste dal comma 2, al
personale delle Forze armate.
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e
delle attivita' necessarie al superamento dell'emergenza
dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del
Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino
al 31 dicembre 2009, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito
della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il
personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di
polizia direttamente impegnato nell'attivita' indicate al
presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1°
giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente
normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da
parte del Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4
milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo
periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; a tal fine e'
autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino
al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo
determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od
occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei
settori della protezione civile, della sanita' e
dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009,
nel limite delle risorse disponibili, a legislazione
vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende
sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella
Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate
nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del
2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga
riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio
destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli indicati nella Tabella C, intendendosi
conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di
spesa.
3.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
procura della Corte dei conti.».
Note al comma 1005:
- Si riporta il testo del comma 203, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 202. Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.».
Note al comma 1006:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport e
salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS
(Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle
associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano)
e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine)
operanti prevalentemente nella provincia autonoma di
Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.».
Note al comma 1009:
- Si riporta il testo del comma 1026, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. 1. - 1025. Omissis.
1026. Fra le attivita' di cui al comma 1025 e', in
particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro
merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per
l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) e' riportato
nelle note al comma 430.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la data
del 31 dicembre 2024.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una
struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composta da un contingente massimo di personale
pari a venti unita', di cui una unita' di livello
dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita'
di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che
resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
dirigente di livello dirigenziale generale sono
riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di
uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti
ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e' definito
con provvedimento del Commissario straordinario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con
gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli
uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e
amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle
Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti
unita', fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi
e puo' essere rinnovato.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
il conferimento in discarica dei materiali di risulta,
nonche' per la progettazione, l'affidamento e la
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate speciali misure
amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative
norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di
cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone
l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui
stesso individuate e perimetrate, necessarie per
l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche
l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle
imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in
separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare
l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
All'atto del versamento da parte del Concessionario delle
somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi
dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa' o da
soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso
collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che
detto concessionario sia responsabile, in relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della
realizzazione delle predette attivita', una struttura
giuridica con patrimonio e contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell'evento.
8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio
delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo'
avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture
operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.».
«Art. 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla
progettazione e alla realizzazione, con carattere di
urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi
informatici e delle relative opere accessorie per garantire
l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso
e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la
realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per
l'esecuzione delle suddette attivita' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari,
anche di natura espropriativa per pubblica utilita', per
l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle
relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le
competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018,
15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per
il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo
e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla
Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova e'
assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro
875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza,
all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi
periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il
principio di prossimita', all'acquisto dei mezzi ritenuti
necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e
all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in
ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000
per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede
il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale per l'emergenza.».
- Si riporta il testo del comma 1025, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 1024. Omissis.
1025. Le attivita' di ottimizzazione dei flussi
veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo
6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario
straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Omissis.».
Note al comma 1010:
- Il riferimento al testo del citato articolo 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), e' riportato nelle note al comma 1009.
- Il riferimento al testo del citato articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici) e' riportato
nelle note al comma 430.
- Il riferimento al testo del citato comma 1026,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021), e' riportato nelle note al comma 1009.
Note al comma 1011:
- Si riporta il testo dell'articolo 94-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di
Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del
mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli
effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio
da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area
della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite
delle risorse disponibili destinate alla medesima regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli
anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, comprensiva della relativa contribuzione
figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di
Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in
tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo
l'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di
cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
 


2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal
comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle
zone colpite dalle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di
ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di
Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il
provveditore interregionale alle opere pubbliche per le
regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari
per il ripristino della funzionalita' dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie
S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, al Commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
strutture centrali e periferiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo
stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente
alle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle
ferrovie regionali.».
Note al comma 1012:
- Si riporta il testo del comma 40, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 1. - 1. - 39. Omissis.
40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali
dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa.
Omissis.».
Note al comma 1013:
- Si riporta il testo del comma 303, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 302. Omissis.
303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente
esercizio delle attivita' di vigilanza per la sicurezza dei
prodotti nonche' dell'attivita' in conto terzi attribuite
al Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, per
il quadriennio 2019-2022 in aggiunta alle facolta' di
assunzione previste dalla legislazione vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero
dello sviluppo economico di un contingente di complessive
102 unita' di personale, nei limiti della dotazione
organica, cosi' composto: 2 unita' con qualifica
dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero
discipline equipollenti; 80 unita' di personale da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,
posizione economica F1, di cui 50 unita' con
professionalita' di ingegneri delle telecomunicazioni e 30
unita', con prevalenza di personale di profilo tecnico per
una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili
tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la
sicurezza dei prodotti; 20 unita' di personale da
inquadrare nella II area del personale non dirigenziale,
posizione economica F2, di cui 10 unita' con
professionalita' di periti industriali in elettronica e
telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
Omissis.».
 
Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Azioni e altre partecipazioni ».
21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Note all'art. 3:
Note al comma 3:
- Si riporta il testo del comma 9, dell'articolo 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1.-8. Omissis.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
Omissis.».
Note al comma 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana). - 1. All'articolo 6, comma 18, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del
comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni
altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio
di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di
mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il
50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a
250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti.».
Note al comma 5:
- Si riporta il testo del comma 9-bis, dell'articolo 6,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1.-9. Omissis.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis.».
Note al comma 6:
- Il riferimento al testo dell'articolo 27 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e' riportato nelle note al comma 654
dell'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 26, 28 e 29 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.»
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo
di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che,
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.».
Note al comma 7:
- Il riferimento al testo dell'articolo 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e' riportato nelle note al comma 6.
- Il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale„ n. 310
del 31 dicembre 2021 - Serie generale.
Note al comma 8:
- Il riferimento al testo dell'articolo 28 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e' riportato nelle note al comma 6.
Note al comma 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio.».
Note al comma 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831 recante disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza:
«Art. 9. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 e' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le
quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in
lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per
l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.
2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener
conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione,
dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli
accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione
dei prezzi.
3. All'onere di cui al comma 1, derivante
dall'applicazione della presente legge negli anni 1986,
1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi
straordinari per le infrastrutture della Guardia di
finanza».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono
effettuati con decreti del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e
la dotazione del Fondo stesso e' fissata in lire 6 miliardi
e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata
tabella B.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Note al comma 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».
Note al comma 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
Note al comma 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1.-22. Omissis.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.».
Note al comma 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 7
febbraio 1951, n. 168(Ripartizione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi
tributarie):
«Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono militari del
Corpo della guardia di finanza, le quote previste
dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo
comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi
indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai
militari del medesimo Corpo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le
quote di cui al comma 1 del presente articolo sono
integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo
della guardia di finanza secondo modalita' e criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo
Corpo.».
 
Art. 4
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Note all'art. 4:
Note al comma 1:
La tabella n. 3 annessa allo stato di previsione del
Ministero dello Sviluppo Economico, e' pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie
generale - n. 310 del 31 dicembre 2021.
Note al comma 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.»
 
Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Note all'art. 5:
Note al comma 1:
La tabella n. 4 annessa allo stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta
Ufficiale Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021.
Note al comma 2:
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221 n. 221, S.O.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e' riportato
nelle note al comma 83.
 
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

Note all'art. 6:
Note al comma 1:
La tabella n. 5 annessa allo stato di previsione del
Ministero della giustizia, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale -
n. 310 del 31 dicembre 2021.
 
Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
Note al comma 1:
La tabella n. 6 annessa allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e' pubblicata nel Supplemento ordinario n.
49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 310 del 31
dicembre 2021.
Note al comma 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
«Art. 5 (Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro). - A detti conti affluiscono le entrate consolari,
le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2,
nonche', su indicazione del Ministero del tesoro, altre
entrate dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
 
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.

Note all'art. 8:
Note al comma 1:
La tabella n. 7 annessa allo stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale -
n. 310 del 31 dicembre 2021.
 
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.

Note all'art. 9:
Note al comma 1:
La tabella n. 8 annessa allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale -
n. 310 del 31 dicembre 2021.
Note al comma 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:


Capitolo 1446 L. 400.000.000
» 1452 » 300.000.000
» 1459 » 500.000.000
» 1469 » 300.000.000


I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.».
Note al comma 4:
- Si riporta il testo del comma 562, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006):
«Art. 1 - 1. - 561. Omissis.
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari
superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro
per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.".
- Si riporta il testo del comma 106, dell'articolo 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)":
Art. 2. - Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche.
1. - 105. Omissis.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in
base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo».».
Note al comma 5:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 14-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validita', a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) ;
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis.1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». (45)
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio
o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. istituito, presso
il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a
finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso
i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.».
Note al comma 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale intenazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.».
Note al comma 7:
- Si riporta il testo del comma 31-ter, dell'articolo
7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. - 31-bis. Omissis.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
Note al comma 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento
economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i
dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui
all'articolo 95, con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ferma restando la necessita' di approvazione per legge
delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le
qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di
prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di
prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
particolari attivita', limitatamente al tempo del loro
effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle
indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle
autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza,
nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato
che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle forze di polizia, spetta una
indennita' mensile speciale non pensionabile di importo
complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa.».
 
Art. 10

Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Note all'art. 10:
Note al comma 1:
La tabella n. 9 annessa allo stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica, e' pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie
generale - n. 310 del 31 dicembre 2021.
 
Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2022, in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
Note al comma 1:
La tabella n. 10 annessa allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, e' pubblicata nel Supplemento ordinario n.
49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 310 del 31
dicembre 2021.
Note al comma 2:
- Si riporta il testo degli articoli 803 e 937, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».
Note al comma 3:
- Il riferimento al testo dell'articolo 803, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note al comma
2 dell'articolo 11.
Note al comma 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391(Approvazione del
regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle
Capitanerie di porto):
«Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per
un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti
diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi
possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei
vaglia il comandante tiene apposita nota.
Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da
depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono
versati in conto corrente postale o, qualora cio' non sia
conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in
conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
Il conto corrente e' intestato alla Capitaneria o
all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa
della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale
corresponsabile, ove esista.
Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto
corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio
di esso conto, sono versati annualmente in Tesoreria a
favore del bilancio dello Stato.
Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o
depositi, non possono essere convertite in valuta
nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi
diritto o disposizioni ministeriali.
Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza
presumibilmente non breve, le predette somme sono versate
in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli
istituti bancari di cui al comma primo.».
 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Note all'art. 12:
Note al comma 1:
La tabella n. 11 annessa allo stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e' pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale
Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021.
 
Art. 13
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 110;
2) Marina n. 100;
3) Aeronautica n. 70;
4) Carabinieri n. 0
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 37;
3) Aeronautica n. 40;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 104;
2) Marina n. 54;
3) Aeronautica n. 50;
4) Carabinieri n. 100.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 300;
2) Marina n. 307;
3) Aeronautica n. 287;
4) Carabinieri n. 121.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 264;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 309.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2022, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 192;
3) Aeronautica n. 130.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Note all'art. 13:
Note al comma 1:
La tabella n. 12 annessa allo stato di previsione del
Ministero della difesa, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale -
n. 310 del 31 dicembre 2021.
Note al comma 2:
- Il riferimento al testo degli articoli 803 e 937,
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note al comma
2 dell'articolo 11.
Note al comma 3:
- Il riferimento al testo dell'articolo 803, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note al comma
2 dell'articolo 11.
Note al comma 4:
- Il riferimento al testo dell'articolo 803, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note al comma
2 dell'articolo 11.
Note al comma 5:
- Il riferimento al testo dell'articolo 803, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' riportato nelle note al comma
2 dell'articolo 11.
Note al comma 7:
Gli elenchi 1 e 2 allegati allo stato di previsione del
Ministero della Difesa, sono pubblicati nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale -
n. 310 del 31 dicembre 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 613, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.».
Note al comma 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 2195, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita'
istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di
tutela degli associati delle Associazioni
combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero
della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019.».
Note al comma 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale militare transitato nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della
difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito
nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa,
annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
la retribuzione della produttivita' del personale civile
stesso un importo corrispondente alla quota media pro
capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque
denominati.".
Note al comma 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
«Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi
scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere
sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle
strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle
funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili
di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri
centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare
trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse
a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati
ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in
occasione della prima utile somministrazione di fondi, con
le modalita' previste dai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'.».
 
Art. 14
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 14:
Note al comma 1:
La tabella n. 13 annessa allo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla
Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 310 del 31 dicembre
2021.
Note al comma 2:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100
(Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005,
n. 136.
Note al comma 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una
addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al
n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.".
Note al comma 4:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 23-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1.
L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9. - 13.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21. - 22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24. - 38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41. - 48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o piu'
posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo
svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 5:
- Il testo della citata legge 23 dicembre 1999, n. 499
(Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15
marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
«Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal
fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 3 (Progetti di telelavoro). - 1. Nell'ambito
degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante
il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite
risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia
favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni
di cui al presente comma puo' essere disposta la
corresponsione di anticipazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
- Il riferimento al testo del citato articolo 15, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' riportato nelle note al comma
475.
 
Art. 15
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 15:
Note al comma 1:
La tabella n. 14 annessa allo stato di previsione del
Ministero della cultura, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale -
n. 310 del 31 dicembre 2021.
Note al comma 4:
- Si riporta il testo del comma 197, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-196-ter. Omissis.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.».
 
Art. 16
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 16:
Note al comma 1:
La tabella n. 15 annessa allo stato di previsione del
Ministero della salute, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla comma 197 Serie generale - n. 310
del 31 dicembre 2021.
Note al comma 2:
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e' riportato nelle note al comma 9
dell'articolo 3.
 
Art. 17

Stato di previsione del Ministero del turismo

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Note all'art. 17:
Note al comma 1:
La tabella n. 16 annessa allo stato di previsione del
Ministero della salute, e' pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 49/L alla comma 197 Serie generale - n. 310
del 31 dicembre 2021.
 
Art. 18

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.093.956.278.557, in euro 1.111.812.686.417 e in euro 1.063.516.265.680 in termini di competenza, nonche' in euro 1.116.378.775.744, in euro 1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.
 
Art. 19

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 20

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2021. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2021.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».
30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Note all'art. 20:
Note al comma 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge
con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195(attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
Note al comma 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Note al comma 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Note al comma 8:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62.
Note al comma 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 70, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e
prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del
finanziamento delle opere relative alla costruzione di
asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata
in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
Note al comma 10:
- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
dell'articolo 15.
Note al comma 11:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 14,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Omissis.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis.».
Note al comma 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto
capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di
competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le
amministrazioni centrali dello Stato possono assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma
1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro
i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11.».
Note al comma 13:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 16,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti
territoriali). - 1. Omissis.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Omissis.».
Note al comma 14:
- Si riporta il testo del comma 40, dell'articolo 12,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1.-39.
Omissis.
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis.».
Note al comma 15:
- Si riporta il testo dei commi 281 e 282,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1. - 1.-280. Omissis.
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.
Omissis.».
Note al comma 16:
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 46,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 46. - 1.-5. Omissis.
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (154), in ambiti
di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con
Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento
all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con
riferimento agli anni 2015 e seguenti. Per gli anni
2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario,
di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni
di euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato.
Omissis.».
Note al comma 17:
- Si riporta il testo del comma 222-quater,
dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-221. Omissis.
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
Omissis.».
Note al comma 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
«Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario
1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.».
Note al comma 20:
- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
dell'articolo 15.
- Il testo dell'articolo 43, della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza) e' riportato nelle note al comma 9
dell'articolo 9.
Note al comma 21:
- Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) e' riportato nelle note al comma 4
dell'articolo 15.
Note al comma 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati
attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi
gli immobili periferici, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo
economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base
di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli
interventi di miglioramento energetico previsti
dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui
al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche
Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno,
il responsabile del procedimento e ne comunicano il
nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella
misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi
di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale,
ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o
ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente
dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,
sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle
strutture operative dei Provveditorati interregionali opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
ove occorra in avvalimento e con il supporto delle
Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove
forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli
interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al fine di
favorire economie di scala e di contribuire al contenimento
dei costi.
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e
comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo
energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono
chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e
qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento
dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre
programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento agli immobili ospedalieri,
scolastici e universitari, agli impianti sportivi e
all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti
di promozione, fino alla copertura integrale della spesa
complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione
proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono
emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma
6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a
50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di
un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi
energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di
rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.».
Note al comma 24:
- Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
Note al comma 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali».».
Note al comma 27:
- Il testo dei citati decreti legislativi 29 maggio
2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli
e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244) e n. 95 (Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O. .
Note al comma 31:
- Si riporta il testo vigente del comma 253,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1.-252. Omissis.
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di
euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432
milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro
per l'anno 2024.
Omissis.».
Note al comma 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, servizi e forniture.».
 
Art. 21

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 21:
Note al comma 1:
- Il testo della citata legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.