Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 gennaio 2022
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della medesima provincia autonoma. (Ordinanza n. 825).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio dei comuni colpiti della Provincia autonoma di Trento di cui all'elenco allegato alla delibera medesima;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 758 del 25 marzo 2021 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della Provincia autonoma di Trento»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note della Provincia autonoma di Trento del 22 e 29 novembre 2021;
D'intesa con la Provincia autonoma di Trento;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Provincia autonoma di Trento e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento provvede al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ed alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza la Provincia autonoma di Trento si avvale delle proprie strutture organizzative, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la Provincia autonoma di Trento e' autorizzata a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, eventuali rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 758 del 25 marzo 2021, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
6. All'esito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza le eventuali risorse residue stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio